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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Autotrasporto - Cooperative (Confsal - Unci)

Autotrasporto - Cooperative (Confsal - Unci)

CODICE CNEL: I140

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 20/03/2014

AUTOTRASPORTO - Cooperative (Confsal / Unci)

 

Testo consolidato del CCNL 20/03/2014

Per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore autotrasporto spedizione merci,  logistica e affini

Decorrenza: 01/04/2014

Scadenza: 31/03/2017

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

 

L'anno 2014, il giorno 20 Marzo in Roma

tra

U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane

e

F.A.S.T. (Federazione Autonoma Sindacati Autonomi Trasporti)

 

si è stipulato

il CCNL per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinate dalle norme vigenti in materia di Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini che rinnova e sostituisce integralmente il CCNL del 1º dicembre 2010

 

Premessa

 

Le Parti reputano l'autonomia associativa un'imprescindibile fonte per definire, nei confronti della società e delle sue espressioni politico-sociali, un giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica. cui adeguare l'autorità sindacale.

Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente CCNL, la volontà condivisa di migliorare le relazioni sindacali affinché vengano a giovarsene qualità e produttività del lavoro, attraverso la promozione del confronto paritetico bilaterale, l'implementazione dell'apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d'efficienza.

 

La Parti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2º livello stipulati in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti frmatarie, nel rispetto della piena autonomia Imprenditoriale e fermo restando le rispettive responsabilità, in qualità di Organizzazioni di Datori e Lavoratori, riconoscono l'esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate, anche attraverso un consolidamento del ruolo della bilateralità e dell'offerta formativa quali strumenti indispensabili per l'ingressoe la permanenza nel mondo del lavoro.

 

Le Parti intendono arrivare a realistiche valutazioni delle problematiche dei propri associati al fine di armonizzarle con lo sviluppo economico e civile della società, ricercando - di volta in volta - le soluzioni più razionali, tutelando interessi di categoria e visione della crescita sociale della comunità che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato.

 

Le Parti, rifiutando un'organizzazione stereotipata della rappresentanza del mondo del lavoro, rivendicano la pari dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione e si dichiarano impegnate in un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, europea ed internazionale.

 

Obiettivo delle Parti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei propri associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della  partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro.

 

La Parti respingono tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla distruzione dalla cooperazione con i problemi che ciò comporta per i lavoratori del settore.

 

Le Parti, conseguentemente, si esprimono per una forma di "capitalismo sociale", fondato sulla sussidiarietà, sul rispetto sulla difesa della piccola Impresa e delle sue risorse umane.

 

Nello specifico, le Parti intendono;

1. rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle cooperative come pure dei soci e dei lavoratori in esse impegnati, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria;

2. stimolare la solidarietà e la collaborazione fra cooperative, lavoratoi e società civile;

3. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle cooperative e delle relative maestranze;

4. tutelare, sviluppare ed incrementare la libera cooperativa favorendo l'occupazione in ogni settore economico-sociale;

5. collaborare per la risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale delle cooperative anche al fine di agevolare un'attività libera e dignitosa dei soci e dei lavoratori in esse impegnati;

6. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la "forza lavoro" e negli interessi del propri rispettivi iscritti ed associati;

7.   coordinare e risolvere i problemi relativi alla regolamentazione ed alla disciplina dei rapporti di Lavoro dei settori cui appartengono i soci, i lavoratori e le cooperative;

8. favolile il raggiungimento di accordi per il regolamento delle relazioni industriali che interessino la icontrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle cooperative e dei soci-lavoratori.

 

L'impresa cooperativa rappresenta oggi gli interessi di oltre 100 milioni di lavoratori nel mondo (5.4 in Europa e 1.3 in Italia) e sta acquisendo sempre più importanza nella nostra società, in veste di creatrice di occupazione e di protagonista del benessere della comunità. L'occupazione femminile del settore ha superato nel nostro Paese il 50% e la produzione cooperativa rappresenta ormai più del 7% del P.I.L nazionale. Si può, dunque, affermare che le cooperative sono pilastri importanti dell'economia mondiale con le loro specifiche peculiarità che richiedono l'attuazione di adeguate politiche a causa di un sistema globalizzato e dominato dalla tecnologia. A tal fine, per il mondo della cooperazione, non vanno dimenticate le potenzialità e la centralità del socio coimprenditore, di quel lavoratore cioè imprenditore di se stesso, che può garantire un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione producono sull'occupazione che il sistema cooperativo, soprattutto dopo la crisi scatenatasi nel 2008, è riuscito a mantenere per l'80%.

 

Le Parti Firmatarie ritengono che il socio coimprenditore non possa essere equiparato al Lavoratore dipendente classico in quanto la prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del patto sociale e trova, dunque, fondamento in un vincolo associativo, prima ancora che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore, quindi, è costituito dall'andamento della cooperativa come previsto dalla Legge il 142/2001 che evidenzia nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro che ora, ai sensi della Legge n. 30/2003, deve considerarsi solo "ulteriore". Stante la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto, il rapporto di lavoro diviene, quindi, strumentale al vincolo associativo per cui, a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane, intatti, finalizzata al raggiungernento degli scopi sociali e mutualistici. Considerare i soci coimprenditori, pertanto, solo dipendenti tout court della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perche essi:

1. concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi;

2. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa cooperativa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

3. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

 

Le Parti Firmatarie, pertanto, ritengono fondamentale il ruolo del regolamento interno che disciplina il regime applicabile in concreto ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dall'ente mutualistico, in forma alternativa, con i soci coimprenditori e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all''organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi con il  richiamo alla contrattazione collettiva applicata. Il Regolnmento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro ed uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, all'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico anche in riferimento ai trattamenti economici complessivi.

 

Proprio per questo le risorse umane delle cooperative vanno maggiormente valorizzate grazie ad una collaborazione più stretta ed un'attività professionale che le avvicini in modo sostanziale alle problematiche affrontate dall'imprenditorialità mutualistica che le occupa, rappresentano in tal modo, una potenziale ricchezza del nostro sistema produttivo.

 

Le Parti firmatarie, nell'ambito dell'Accordo interconfedarale del 22/01/2009 da esse sottoscritto, ritengono che il presente CCNL rispetti i contenuti dell'accordo in parola. Esso CCNL, infatti, di durata triennale tanto per la parte economica quanto per la parte normativa ed obbligatoria, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.

 

Le Parti, infine, richiamano nell'applicazione del presente articolato, la Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), nonché il d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. (T.U. sull'apprendistato).

 

Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo, per il triennio di vigenza, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA - indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell'Unione -  in luogo del tasso di inflazione programmata.

 

In caso, quindi, di mancato esaurirsi delle trattative per il rinnovo del CCNL entro i termini di validità del Contratto stesso, sarà applicato il meccanismo che riconosce la copertura economica nella misura del 28% della perdita, di valore stabilita dall'IPCA, che diviene il 32% dal settimo al dodicesimo mese, a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto.

 

L'eventuale copertura economica che la cooperativa corrisponderà come anticipazione degli adeguamenti sarà decurtata all'atto della corresponsione dei nuovi minimi retributivi, come definiti nel CCNL rinnovato.

 

Le Parti firmatarie intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.

 

Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca funzione paritaria sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'Impresa cooperativa, in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dagli Accordi interconfederali 2011-2014 e dall'art. 8 della Legge n 148/2011 e s.m.i..

 

Il presente CCNL. inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'UE e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione o sicurezza sociale per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garansia e di tutela dei processi lavorativi.

 

Dal 1991, grazie a tutte le norme relative alla politica sociale, i Governi dell'UE hanno indicato, nel conseguimento degli obiettivi da essi fissati, le materie su cui la politica dell'Unione sarà destinata ad incidere: la sicurezza e la salute del lavoratore; le migliori condizioni di lavoro; l'informazione e la consultazione dei lavoratori; le pari opportunità; la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa l'introduzione di forme di cogestione; gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione di posti di lavoro.

 

Per questi obiettivi, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.

 

Sulla base di tali principi, le Organizzazioni firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e dell UE.

 

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula del presente CCNL, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice Livello di contrattazione: di livello nazionale e di 2º Livello.

 

Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione che produrra positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei Lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà dall'impresa cooperativa di esercitare la propria attività mutualistica.

 

Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.

 

Le Parti ritengono infatti che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato e tendente alla più ampia e buona occupazione, avrà un ruolo centrale il 2º livello di contrattazione.

 

In esso si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli  obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa cooperativa.

 

La Parti, inoltre, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e di contrasto, ivi inclusa la denuncia alle competenti autorità, di eventuali situazioni di irregolarità, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile, fenomeni che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario ed inscindibile e, pertanto, non applicabile parzialmente.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, anche integrativa, già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite, ma restano assegnate al lavoratore ad personam e sono suscettibili di futuri assorbimenti.

In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, ai farà riferimento al testo originale in possesso delle Parti stipulanti.

 

 

Campo di applicazione

 

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei soci e dipendenti delle cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel Settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini e, cioè: a) spedizioni anche transitarie e doganali; b) autotrasporto di merce su strada per conto di terzi; c) servizi logistici e ausiliari; d) trasporto combinato; e) attività di commercio elettronico; f) agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi con attività promiscua a quella di spedizione; g) magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi; h) produzione di energia refrigerante; i) servizi logistici integrati con attività di supporto alla produzione autonome o inserite in infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali; j) ogni altra attività accessoria o complementare connessa alla logistica integrata e/o di confezionamento, assemblaggio, termoredrazione, lardellatura, flowpaccatura, cellophanatura, sleeveratura, eccetera.

Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non é ammessa alcuna parziale applicazione o deroga dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

 

Nota a verbale della F.A.S.T. CAMIONISTI AUTISTI e DIPENDENTI

Riconoscendo la grande importanza del mondo dell'autonomia e della reale indipendenza politica, questo CCNL vede uniti i camionisti impegnati nel mondo della cooperazione. Rimane fermo obiettivo della F.A.S.T. Camionisti Autisti e Dipendenti continuare ad impegnarsi e battersi affinché a tutti i lavoratori che ricoprono tale profilo professionale, in qualunque comparto essi siano impiegati, vengano riconosciute omogenee condizioni di lavoro e maggiori tutele sulla sicurezza e sugli inconvenienti in esercizio nelle svolgimento della propria professione.

 

Nota a verbale congiunta

Date le novità, annunciate dall'attuale Governo al momento della stipula del presente CCNL, le Parti concordano che - laddove dette novità avessero effettiva rilevanza per gli istituti in esso inseriti - esse si riuniranno entro 15 giorni al fine di aggiornare il CCNL stesso.

 

 

Decorrenza, durata e procedure di rinnovo

 

Il presente CCNL decorre dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2017.

Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso.

La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro per iscritto entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all'indicatore IPCA.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto da controparte.

 

 

TITOLO I - Disciplina del sistema delle relazioni industriali

 

Art. 1 - Livelli di contrattazione

 

1. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro, articolandola su due livelli:

a. contrattazione di 1º livello, finalizzata alla stipula ed alla applicazione del CCNL di settore;

b. contrattazione di 2º livello, rappresentata dalla contrattazione territoriale e/o aziendale,

 

1. CONTRATTAZIONE DI 1º LIVELLO - LIVELLO NAZIONALE

 

1. La contrattazione collettiva di 1º livello intende consentire alla cooperativa di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti all'impresa dal costo del lavoro, che devono basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.

2.   Per i lavoratori, la contrattazione collettiva di 1º livello deve poter assicurare gli elementi minimi fondamentali di certezza circa i diritti, le mansioni e i livelli retributivi propri di ciascuna figura professionale.

3. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:

a. costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC) nonché dell'Ente Bilaterale;

b. regolamentazione e determinazione delle quote di adesione sindacale,

 

2. CONTRATTAZIONE DI 2º LIVELLO - LIVELLO TERRITORIALE E/O AZIENDALE

 

1. La titolarità della contrattazione di 2º livello, dal versante dei lavoratori e di competenza delle RSA costituite nelle singole cooperative, di concerto con le strutture territoriali del sindacato FAST/CONFSAL.

In mancanza di RSA, la titolarità della contrattazione di 1ºlivello resta affidata alle predette strutture territoriali della FAST/CONFSAL

2. La cooperativa ha la titolarità della contrattazione di 2º livello di concerto con le strutture regionali UNCI

3. In caso di cooperative che impieghino fino a 15 addetti, la RSA ove comunque non costituita nella stessa unità produttiva, potrà essere costituita a livello territoriale, per più unità produttive, previo accordo tra le Parti datoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.

4. La contrattazione di 2º livello riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale.

5. Alla contrattazione di 2º livello, anche in deroga, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono demandate le seguenti materie:

a.  determinazione annuale dell'entità economica del "Premio di Produttività", che sarà calcolato, con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti ad ogni inizio d'anno. Per i soci ed i lavoratori tali risultati saranno legati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre che ai progressi nella specifica materia della sicurezza stradale e del rispetto delle normative sulla circolazione, riferibili all'andamento economico della cooperativa;

b.  individuazione dei livelli minimi di produttività aziendale ai fini del premio di cui al precedente punto;

c.   rimborsi spese, entità delle indennità sostitutiva di mensa (ticket-restaurant) e simili:

d. rideterminazione dell'indennità di trasferta, anche in deroga a quanto stabilito dal CCNL, e delle specifiche condizioni per la forfetizzazione del lavoro straordinario nell'ambito di specifici accordi, cosi come diaciplinati dal CCNL.

e. articolazione e Strutturazione dell'orario di lavoro ai fini dell'applicazione di turni, del notturno e/o della flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multiperiodali;

f. organizzazione delle ferie;

g. verifica e approvazione, nel proprio ambito di competenze, dei piani di assunzione con contratti di apprendistato e di stage mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 3276/2003 e n. 167/2011 e s.m.i;

h. verifica e approvazione, nel proprio ambito di competenze, di programmi di formazione, individuale e/o collettiva, continua ed aggiornamento del personale anche ai fini del mantenimento e dell'aumento della competitività e della produttività aziendale;

i. verifica, in contraddittorio, dei progetti datoriali per l'innovazione e/o ristrutturazione organizzativa della cooperativa;

J. utilizzo, nel contratto di lavoro part-time, delle clausole elastiche e/o flessibili e di un orario inferiore alle 20 ore settimanali,;

k. gestione, nel proprio ambito di competenze, delle crisi aziendali e dei licenziamenti collettivi, anche ai fini dell'art, 6 Legge n. 142/2001 con individuazione di metodologie, criteri e sistemi idonei per la scelta del personale eventualmente in esubero;

l.    gestione della "banca ore";

m. eventuali mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente CCNL;

n. integrazione ed aggiornamento della classificazione del personale prevista dal presente CCNL con previsione di automatismi di carriera, rimodulazione dei tempi di passaggio fra livelli con conseguenti rettifiche ed integrazioni della retribuzione anche ai sensi del successivo art. 22;

o. determinazione dell'importo e delle modalità di corresponsione del contributo per l'anzianità di servizio dopo il raggiungimento degli scatti previsti dal presente CCNL;

p.   previdenza ed assistenza integrativa aziendale;

q.   lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati;

r. sottoscrizione con la partecipazione obbligatoria delle strutture territoriali delle Parti firmatarie dei c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art 8 Legge n. 148/2011 o s.m.i.1;

s. istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione di 2º livello dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.

6. Gli accordi di 2º livello hanno durata triennale e, comunque, non successiva alla scadenza del presente CCNL.

7. La negoziazione di 2º livello seguirà la seguente procedura:

a. potrà aver luogo solamente dopo l'avvenuto deposito del presente CCNL presso il CNEL, il MLPS e gli Istituti previdenziali ed assicurativi interessati;

b. le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative;

c. in caso di conclamato mancato accordo a livello aziendale la trattativa sarà assunta dai corrispondenti livelli territoriali e/o nazionali delle parti stipulanti anche attraverso la Commissione Nazionale di Garanzia.

 

1 Al fine di  favorire la capacità delle cooperative di aderire e rispondere alle esigenze degli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di grave crisi o avviamento legato a significativi investimenti tesi a favorire l'occupazione, a livello aziendale e territoriale, con le RSA dell'O.S. stipulante il presente CCNL assistite almeno dalle strutture provinciali della stesse O.S. potranno definirsi accordi con temporanea sospensione e/o modifiche degli istituti del CCNL. Vengono esclusi da detta negoziazione i diritti individuali inderogabili stabiliti da norme costituzionali, comunitarie ed internazionali.

 

 

Art. 2 - Ente Nazionale Bilaterale

 

1. Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiranno all'Ente Nazionale Bilaterale e dichiarano che ogni altro ente precedentemente costituito deve intendersi revocato a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL.

2. L'Ente provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni quali l'art, 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, l'art. 76 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 e la Legge n. 183/2010 con s.m.i..

3. L'Ente garantisce una serie di prestazioni quali, tra le altre: l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro non coperti da altri specifici istituti l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale; nonché l'integrazione di particolari prestazioni sociali quali l'indennità di malattia, di infortunio, di maternità, delle prestazioni sanitarie in genere; l'erogazione di borse di studio agli addetti ed ai loro familiari, capaci e meritevoli degli addetti. L'Ente, inoltre, provvede al coordinamento delle procedure di certificazione.

4. L'Ente incentiva e promuove studi e ricerche di settore, progetta - anche attraverso convenzioni - iniziative per la formazione continua e la riqualificazione professionale. Censisce attraverso una specifica banca dati l'evoluzione normativa ed i contenuti degli accordi di 2º livello, curandone le analisi e la registrazione.

5. L'Ente attiva con enti pubblici e privati relazioni strutturate tanto per migliorare le conoscenze quanto per favorire l'accesso al mercato del lavoro di figure professionali inerenti alle cooperative del settore, analizzandone l'andamento occupazionale. Rileva, inoltre, i fabbisogni di personale, a livello qualitativo e quantitativo, delle cooperative del settore anche in base alle loro programmazioni di sviluppo, implementazione, ammodernamento e ristrutturazione.

6. L'Ente analizza le fasi di crisi ed avviamento delle cooperative coordinando associazioni datoriali e sindacali a livello territoriale al fine di attuare i dovuti ed opportuni interventi. A tal fine procede al monitoraggio delle deroghe di cui al presente CCNL.

7. Le prestazioni erogate dall'Ente saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione.

8. All'Ente compete la redazione del progetto e la sua verifica, nei contratti di tipo formativo, la durata con il campo di applicazione degli stessi e l'apposizione del visto di conformità.

9. In merito all'apprendistato i profili formativi saranno rimessi all'Ente bilaterale che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, la durata e la modalità, per ciascun profilo formativo, di erogazione della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

10. Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale la quota contrattuale di finanziamento e servizio è, fissata nella misura globale dello 0,25% della paga contrattuale lorda per 13 mensilità di cui lo 0,20% a carico del datore e lo 0,05% a carico del dipendente.

11. La quota contrattuale di finanziamento dell'Ente Bilaterale, una volta che lo stesso sia attivato, ha natura retributiva, pertanto