Testo Consolidato CCNL del 20/03/2014
AUTOTRASPORTO - Cooperative (Confsal / Unci)
Testo consolidato del CCNL 20/03/2014
Per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore autotrasporto spedizione merci, logistica e affini
Decorrenza: 01/04/2014
Scadenza: 31/03/2017
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2014, il giorno 20 Marzo in Roma
tra
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane
e
F.A.S.T. (Federazione Autonoma Sindacati Autonomi Trasporti)
si è stipulato
il CCNL per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinate dalle norme vigenti in materia di Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini che rinnova e sostituisce integralmente il CCNL del 1º dicembre 2010
Le Parti reputano l'autonomia associativa un'imprescindibile fonte per definire, nei confronti della società e delle sue espressioni politico-sociali, un giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica. cui adeguare l'autorità sindacale.
Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente CCNL, la volontà condivisa di migliorare le relazioni sindacali affinché vengano a giovarsene qualità e produttività del lavoro, attraverso la promozione del confronto paritetico bilaterale, l'implementazione dell'apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d'efficienza.
La Parti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2º livello stipulati in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti frmatarie, nel rispetto della piena autonomia Imprenditoriale e fermo restando le rispettive responsabilità, in qualità di Organizzazioni di Datori e Lavoratori, riconoscono l'esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate, anche attraverso un consolidamento del ruolo della bilateralità e dell'offerta formativa quali strumenti indispensabili per l'ingressoe la permanenza nel mondo del lavoro.
Le Parti intendono arrivare a realistiche valutazioni delle problematiche dei propri associati al fine di armonizzarle con lo sviluppo economico e civile della società, ricercando - di volta in volta - le soluzioni più razionali, tutelando interessi di categoria e visione della crescita sociale della comunità che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato.
Le Parti, rifiutando un'organizzazione stereotipata della rappresentanza del mondo del lavoro, rivendicano la pari dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione e si dichiarano impegnate in un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, europea ed internazionale.
Obiettivo delle Parti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei propri associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro.
La Parti respingono tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla distruzione dalla cooperazione con i problemi che ciò comporta per i lavoratori del settore.
Le Parti, conseguentemente, si esprimono per una forma di "capitalismo sociale", fondato sulla sussidiarietà, sul rispetto sulla difesa della piccola Impresa e delle sue risorse umane.
Nello specifico, le Parti intendono;
1. rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle cooperative come pure dei soci e dei lavoratori in esse impegnati, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria;
2. stimolare la solidarietà e la collaborazione fra cooperative, lavoratoi e società civile;
3. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle cooperative e delle relative maestranze;
4. tutelare, sviluppare ed incrementare la libera cooperativa favorendo l'occupazione in ogni settore economico-sociale;
5. collaborare per la risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale delle cooperative anche al fine di agevolare un'attività libera e dignitosa dei soci e dei lavoratori in esse impegnati;
6. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la "forza lavoro" e negli interessi del propri rispettivi iscritti ed associati;
7. coordinare e risolvere i problemi relativi alla regolamentazione ed alla disciplina dei rapporti di Lavoro dei settori cui appartengono i soci, i lavoratori e le cooperative;
8. favolile il raggiungimento di accordi per il regolamento delle relazioni industriali che interessino la icontrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle cooperative e dei soci-lavoratori.
L'impresa cooperativa rappresenta oggi gli interessi di oltre 100 milioni di lavoratori nel mondo (5.4 in Europa e 1.3 in Italia) e sta acquisendo sempre più importanza nella nostra società, in veste di creatrice di occupazione e di protagonista del benessere della comunità. L'occupazione femminile del settore ha superato nel nostro Paese il 50% e la produzione cooperativa rappresenta ormai più del 7% del P.I.L nazionale. Si può, dunque, affermare che le cooperative sono pilastri importanti dell'economia mondiale con le loro specifiche peculiarità che richiedono l'attuazione di adeguate politiche a causa di un sistema globalizzato e dominato dalla tecnologia. A tal fine, per il mondo della cooperazione, non vanno dimenticate le potenzialità e la centralità del socio coimprenditore, di quel lavoratore cioè imprenditore di se stesso, che può garantire un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione producono sull'occupazione che il sistema cooperativo, soprattutto dopo la crisi scatenatasi nel 2008, è riuscito a mantenere per l'80%.
Le Parti Firmatarie ritengono che il socio coimprenditore non possa essere equiparato al Lavoratore dipendente classico in quanto la prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del patto sociale e trova, dunque, fondamento in un vincolo associativo, prima ancora che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore, quindi, è costituito dall'andamento della cooperativa come previsto dalla Legge il 142/2001 che evidenzia nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro che ora, ai sensi della Legge n. 30/2003, deve considerarsi solo "ulteriore". Stante la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto, il rapporto di lavoro diviene, quindi, strumentale al vincolo associativo per cui, a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane, intatti, finalizzata al raggiungernento degli scopi sociali e mutualistici. Considerare i soci coimprenditori, pertanto, solo dipendenti tout court della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perche essi:
1. concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi;
2. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa cooperativa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
3. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Le Parti Firmatarie, pertanto, ritengono fondamentale il ruolo del regolamento interno che disciplina il regime applicabile in concreto ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dall'ente mutualistico, in forma alternativa, con i soci coimprenditori e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all''organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi con il richiamo alla contrattazione collettiva applicata. Il Regolnmento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro ed uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, all'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico anche in riferimento ai trattamenti economici complessivi.
Proprio per questo le risorse umane delle cooperative vanno maggiormente valorizzate grazie ad una collaborazione più stretta ed un'attività professionale che le avvicini in modo sostanziale alle problematiche affrontate dall'imprenditorialità mutualistica che le occupa, rappresentano in tal modo, una potenziale ricchezza del nostro sistema produttivo.
Le Parti firmatarie, nell'ambito dell'Accordo interconfedarale del 22/01/2009 da esse sottoscritto, ritengono che il presente CCNL rispetti i contenuti dell'accordo in parola. Esso CCNL, infatti, di durata triennale tanto per la parte economica quanto per la parte normativa ed obbligatoria, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Le Parti, infine, richiamano nell'applicazione del presente articolato, la Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), nonché il d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. (T.U. sull'apprendistato).
Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo, per il triennio di vigenza, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA - indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell'Unione - in luogo del tasso di inflazione programmata.
In caso, quindi, di mancato esaurirsi delle trattative per il rinnovo del CCNL entro i termini di validità del Contratto stesso, sarà applicato il meccanismo che riconosce la copertura economica nella misura del 28% della perdita, di valore stabilita dall'IPCA, che diviene il 32% dal settimo al dodicesimo mese, a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto.
L'eventuale copertura economica che la cooperativa corrisponderà come anticipazione degli adeguamenti sarà decurtata all'atto della corresponsione dei nuovi minimi retributivi, come definiti nel CCNL rinnovato.
Le Parti firmatarie intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca funzione paritaria sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'Impresa cooperativa, in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dagli Accordi interconfederali 2011-2014 e dall'art. 8 della Legge n 148/2011 e s.m.i..
Il presente CCNL. inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'UE e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione o sicurezza sociale per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garansia e di tutela dei processi lavorativi.
Dal 1991, grazie a tutte le norme relative alla politica sociale, i Governi dell'UE hanno indicato, nel conseguimento degli obiettivi da essi fissati, le materie su cui la politica dell'Unione sarà destinata ad incidere: la sicurezza e la salute del lavoratore; le migliori condizioni di lavoro; l'informazione e la consultazione dei lavoratori; le pari opportunità; la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa l'introduzione di forme di cogestione; gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione di posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi, le Organizzazioni firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e dell UE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula del presente CCNL, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice Livello di contrattazione: di livello nazionale e di 2º Livello.
Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione che produrra positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei Lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà dall'impresa cooperativa di esercitare la propria attività mutualistica.
Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le Parti ritengono infatti che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato e tendente alla più ampia e buona occupazione, avrà un ruolo centrale il 2º livello di contrattazione.
In esso si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa cooperativa.
La Parti, inoltre, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e di contrasto, ivi inclusa la denuncia alle competenti autorità, di eventuali situazioni di irregolarità, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile, fenomeni che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario ed inscindibile e, pertanto, non applicabile parzialmente.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, anche integrativa, già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite, ma restano assegnate al lavoratore ad personam e sono suscettibili di futuri assorbimenti.
In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, ai farà riferimento al testo originale in possesso delle Parti stipulanti.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei soci e dipendenti delle cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel Settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini e, cioè: a) spedizioni anche transitarie e doganali; b) autotrasporto di merce su strada per conto di terzi; c) servizi logistici e ausiliari; d) trasporto combinato; e) attività di commercio elettronico; f) agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi con attività promiscua a quella di spedizione; g) magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi; h) produzione di energia refrigerante; i) servizi logistici integrati con attività di supporto alla produzione autonome o inserite in infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali; j) ogni altra attività accessoria o complementare connessa alla logistica integrata e/o di confezionamento, assemblaggio, termoredrazione, lardellatura, flowpaccatura, cellophanatura, sleeveratura, eccetera.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non é ammessa alcuna parziale applicazione o deroga dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Nota a verbale della F.A.S.T. CAMIONISTI AUTISTI e DIPENDENTI
Riconoscendo la grande importanza del mondo dell'autonomia e della reale indipendenza politica, questo CCNL vede uniti i camionisti impegnati nel mondo della cooperazione. Rimane fermo obiettivo della F.A.S.T. Camionisti Autisti e Dipendenti continuare ad impegnarsi e battersi affinché a tutti i lavoratori che ricoprono tale profilo professionale, in qualunque comparto essi siano impiegati, vengano riconosciute omogenee condizioni di lavoro e maggiori tutele sulla sicurezza e sugli inconvenienti in esercizio nelle svolgimento della propria professione.
Nota a verbale congiunta
Date le novità, annunciate dall'attuale Governo al momento della stipula del presente CCNL, le Parti concordano che - laddove dette novità avessero effettiva rilevanza per gli istituti in esso inseriti - esse si riuniranno entro 15 giorni al fine di aggiornare il CCNL stesso.
Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente CCNL decorre dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2017.
Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro per iscritto entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all'indicatore IPCA.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto da controparte.
TITOLO I - Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 1 - Livelli di contrattazione
1. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro, articolandola su due livelli:
a. contrattazione di 1º livello, finalizzata alla stipula ed alla applicazione del CCNL di settore;
b. contrattazione di 2º livello, rappresentata dalla contrattazione territoriale e/o aziendale,
1. CONTRATTAZIONE DI 1º LIVELLO - LIVELLO NAZIONALE
1. La contrattazione collettiva di 1º livello intende consentire alla cooperativa di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti all'impresa dal costo del lavoro, che devono basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
2. Per i lavoratori, la contrattazione collettiva di 1º livello deve poter assicurare gli elementi minimi fondamentali di certezza circa i diritti, le mansioni e i livelli retributivi propri di ciascuna figura professionale.
3. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a. costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC) nonché dell'Ente Bilaterale;
b. regolamentazione e determinazione delle quote di adesione sindacale,
2. CONTRATTAZIONE DI 2º LIVELLO - LIVELLO TERRITORIALE E/O AZIENDALE
1. La titolarità della contrattazione di 2º livello, dal versante dei lavoratori e di competenza delle RSA costituite nelle singole cooperative, di concerto con le strutture territoriali del sindacato FAST/CONFSAL.
In mancanza di RSA, la titolarità della contrattazione di 1ºlivello resta affidata alle predette strutture territoriali della FAST/CONFSAL
2. La cooperativa ha la titolarità della contrattazione di 2º livello di concerto con le strutture regionali UNCI
3. In caso di cooperative che impieghino fino a 15 addetti, la RSA ove comunque non costituita nella stessa unità produttiva, potrà essere costituita a livello territoriale, per più unità produttive, previo accordo tra le Parti datoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
4. La contrattazione di 2º livello riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale.
5. Alla contrattazione di 2º livello, anche in deroga, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono demandate le seguenti materie:
a. determinazione annuale dell'entità economica del "Premio di Produttività", che sarà calcolato, con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti ad ogni inizio d'anno. Per i soci ed i lavoratori tali risultati saranno legati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre che ai progressi nella specifica materia della sicurezza stradale e del rispetto delle normative sulla circolazione, riferibili all'andamento economico della cooperativa;
b. individuazione dei livelli minimi di produttività aziendale ai fini del premio di cui al precedente punto;
c. rimborsi spese, entità delle indennità sostitutiva di mensa (ticket-restaurant) e simili:
d. rideterminazione dell'indennità di trasferta, anche in deroga a quanto stabilito dal CCNL, e delle specifiche condizioni per la forfetizzazione del lavoro straordinario nell'ambito di specifici accordi, cosi come diaciplinati dal CCNL.
e. articolazione e Strutturazione dell'orario di lavoro ai fini dell'applicazione di turni, del notturno e/o della flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multiperiodali;
f. organizzazione delle ferie;
g. verifica e approvazione, nel proprio ambito di competenze, dei piani di assunzione con contratti di apprendistato e di stage mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 3276/2003 e n. 167/2011 e s.m.i;
h. verifica e approvazione, nel proprio ambito di competenze, di programmi di formazione, individuale e/o collettiva, continua ed aggiornamento del personale anche ai fini del mantenimento e dell'aumento della competitività e della produttività aziendale;
i. verifica, in contraddittorio, dei progetti datoriali per l'innovazione e/o ristrutturazione organizzativa della cooperativa;
J. utilizzo, nel contratto di lavoro part-time, delle clausole elastiche e/o flessibili e di un orario inferiore alle 20 ore settimanali,;
k. gestione, nel proprio ambito di competenze, delle crisi aziendali e dei licenziamenti collettivi, anche ai fini dell'art, 6 Legge n. 142/2001 con individuazione di metodologie, criteri e sistemi idonei per la scelta del personale eventualmente in esubero;
l. gestione della "banca ore";
m. eventuali mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
n. integrazione ed aggiornamento della classificazione del personale prevista dal presente CCNL con previsione di automatismi di carriera, rimodulazione dei tempi di passaggio fra livelli con conseguenti rettifiche ed integrazioni della retribuzione anche ai sensi del successivo art. 22;
o. determinazione dell'importo e delle modalità di corresponsione del contributo per l'anzianità di servizio dopo il raggiungimento degli scatti previsti dal presente CCNL;
p. previdenza ed assistenza integrativa aziendale;
q. lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati;
r. sottoscrizione con la partecipazione obbligatoria delle strutture territoriali delle Parti firmatarie dei c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art 8 Legge n. 148/2011 o s.m.i.1;
s. istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione di 2º livello dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
6. Gli accordi di 2º livello hanno durata triennale e, comunque, non successiva alla scadenza del presente CCNL.
7. La negoziazione di 2º livello seguirà la seguente procedura:
a. potrà aver luogo solamente dopo l'avvenuto deposito del presente CCNL presso il CNEL, il MLPS e gli Istituti previdenziali ed assicurativi interessati;
b. le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative;
c. in caso di conclamato mancato accordo a livello aziendale la trattativa sarà assunta dai corrispondenti livelli territoriali e/o nazionali delle parti stipulanti anche attraverso la Commissione Nazionale di Garanzia.
1 Al fine di favorire la capacità delle cooperative di aderire e rispondere alle esigenze degli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di grave crisi o avviamento legato a significativi investimenti tesi a favorire l'occupazione, a livello aziendale e territoriale, con le RSA dell'O.S. stipulante il presente CCNL assistite almeno dalle strutture provinciali della stesse O.S. potranno definirsi accordi con temporanea sospensione e/o modifiche degli istituti del CCNL. Vengono esclusi da detta negoziazione i diritti individuali inderogabili stabiliti da norme costituzionali, comunitarie ed internazionali.
Art. 2 - Ente Nazionale Bilaterale
1. Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiranno all'Ente Nazionale Bilaterale e dichiarano che ogni altro ente precedentemente costituito deve intendersi revocato a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL.
2. L'Ente provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni quali l'art, 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, l'art. 76 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 e la Legge n. 183/2010 con s.m.i..
3. L'Ente garantisce una serie di prestazioni quali, tra le altre: l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro non coperti da altri specifici istituti l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale; nonché l'integrazione di particolari prestazioni sociali quali l'indennità di malattia, di infortunio, di maternità, delle prestazioni sanitarie in genere; l'erogazione di borse di studio agli addetti ed ai loro familiari, capaci e meritevoli degli addetti. L'Ente, inoltre, provvede al coordinamento delle procedure di certificazione.
4. L'Ente incentiva e promuove studi e ricerche di settore, progetta - anche attraverso convenzioni - iniziative per la formazione continua e la riqualificazione professionale. Censisce attraverso una specifica banca dati l'evoluzione normativa ed i contenuti degli accordi di 2º livello, curandone le analisi e la registrazione.
5. L'Ente attiva con enti pubblici e privati relazioni strutturate tanto per migliorare le conoscenze quanto per favorire l'accesso al mercato del lavoro di figure professionali inerenti alle cooperative del settore, analizzandone l'andamento occupazionale. Rileva, inoltre, i fabbisogni di personale, a livello qualitativo e quantitativo, delle cooperative del settore anche in base alle loro programmazioni di sviluppo, implementazione, ammodernamento e ristrutturazione.
6. L'Ente analizza le fasi di crisi ed avviamento delle cooperative coordinando associazioni datoriali e sindacali a livello territoriale al fine di attuare i dovuti ed opportuni interventi. A tal fine procede al monitoraggio delle deroghe di cui al presente CCNL.
7. Le prestazioni erogate dall'Ente saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione.
8. All'Ente compete la redazione del progetto e la sua verifica, nei contratti di tipo formativo, la durata con il campo di applicazione degli stessi e l'apposizione del visto di conformità.
9. In merito all'apprendistato i profili formativi saranno rimessi all'Ente bilaterale che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, la durata e la modalità, per ciascun profilo formativo, di erogazione della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
10. Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale la quota contrattuale di finanziamento e servizio è, fissata nella misura globale dello 0,25% della paga contrattuale lorda per 13 mensilità di cui lo 0,20% a carico del datore e lo 0,05% a carico del dipendente.
11. La quota contrattuale di finanziamento dell'Ente Bilaterale, una volta che lo stesso sia attivato, ha natura retributiva, pertanto la cooperativa che ne ometta il versamento è tenuta a corrispondere, in alternativa, al personale un E.D.R. di importo pari allo 0,20% della paga base conglobata. L'E.D.R. viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR.
Art. 3 - Diritti sindacali, di associazione e di informazione
1. Le cooperative con più di 15 soci e/o lavoratori dipendenti, che aderiscono all'associazione datoriale firmataria del presente CCNL e/o decidano di applicarlo, riconosceranno ai componenti dell'O.S. dei lavoratori stipulante il presente CCNL le prerogative stabilite dalla Legge n. 300/1970 e s.m.i..
2. Le cooperative che occupano fino a 15 soci e/o lavoratori dipendenti che aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL e/o decidano di applicarlo, garantiranno:
a. ai lavoratori: 10 ore annue retribuite per il totale degli addetti per partecipazione alle assemblee:
b. alle RSA dell'O.S. stipulante il presente CCNL: 20 ore annue di permesso per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
Ulteriori condizioni più favorevoli possono essere stabilite a livello aziendale
3. I lavoratori si vedranno riconosciuto, per le ore annue sopra elencate, un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Detto rimborso viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della Legge n, 402/1996 e s.m.i..
4. Le ore di permesso sindacale dovranno essere usufruite nell'ambito dell'orario di lavoro, mentre le assemblee dei lavoratori si terranno all'inizio o alla fine dell'orario stesso, tenendo possibilmente in considerazione le necessita organizzative aziendali.
5. L'assemblea si svolgerà, in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970, di norma al di fuori della cooperativa, oppure all'interno, previo accordo tra azienda ed RSA, in presenza di locali idonei.
6. La RSA, oltre che nei casi previsti nella contrattazione di 2º livello, è titolata ad incontrarsi con la cooperativa per discutere le problematiche relative a:
a. distribuitone del CCNL;
b. indumenti di lavoro;
c. programmazione dei periodi di ferie;
d. eventuale funzionamento della mensa aziendale;
e. problematiche che insorgano all'interno dell'azienda e che abbiano ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di 2º livello.
7. Il rappresentante per la sicurezza (RLS), nelle cooperative che occupano più di 15 addetti, verrà scelto preferibilmente tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle cooperative fino a 15 unità, invece, il RLS verrà designato all'interno della cooperativa stessa o individuato, anche per più cooperative/aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo ai sensi del d.lgs. 31/2008 e s.m.i..
8. I dirigenti sindacali facenti parte degli organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali della O.S. stipulante il presente CCNL usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di:
a. 4 ore per ciascun dipendente nelle cooperative che occupano più di 15 soci e/o lavoratori dipendenti;
b. 2 ore per ciascun dipendente nelle aziende che occupano fino a 15 soci e/o lavoratori dipendenti, qualora sia costituita la RSA.
9. Tutti i permessi sindacali dovranno essere richiesti all'azienda per iscritto con almeno 2 giorni di anticipo.
10. Il numero dei distacchi sindacali, ex art. 31 della Legge n. 300/ 1970, verrà concordato in sede aziendale.
11. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato all'O.S. stipulante il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. L'importo da trattenere deve essere comunicato all'azienda mediante l'apposita delega, allegata al presente CCNL, firmata dal socio o lavoratore dipendente.
12. Considerati i costi che il CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative, aderenti e non, che applichino il presente articolato, verseranno - attraverso il flusso UniEmens ed il codice W550 - all'Associazione Datoriale firmataria un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile lordo corrisposto ai soci e lavoratori dipendenti come specificato nell'apposita convenzione INPS di cui alla circolare n. 105/2003,
13. Con cadenza semestrale a livello nazionale, UNCI e le singole cooperative, informeranno l'O.S. firmataria del presente CCNL su: a) andamento e prospettive del settore; b) investimenti complessivi divisi per aree geografiche; c) contributi e finanziamenti da parte di Stato ed Enti locali; d) mutamenti causati alle cooperative da innovazioni tecnologiche e sociali; e) dati organici di struttura, produttività e competitività del settore; dati globali dell'occupazione e delle condizioni di impiego e di rapporto di lavoro articolati per età, nazionalità e sesso; f) dati sulla quantificazione e qualificazione del lavoro in outsourcing; g) dati su politica di mobilità e trasporto, con riferimento alle relazioni con la produzione e produttività, con i consumi e con la cooperazionc; h) relazioni con istituzioni pubbliche e private,
14. Ciascuna delle Parti, qualora si ravvisasse la necessita di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare,anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta. La parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 20 giorni dalla richiesta.
15. Potranno essere istituite, su iniziativa di una delle Parti, commissioni regionali e provinciali che esamineranno elementi conoscitivi globali sul processi di riorganizzazione della attività sul territorio e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'occupazione (soprattutto giovanile), alla mobilita, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
16. Le Parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacita di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le Parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
17. Le cooperative con più di 15 addetti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA, unitamente alle strutture territoriali dell'O.S. firmataria del presente CCNL, riguardanti i seguenti argomenti: a) andamento produttivo e piani di sviluppo; b) Investimenti programmati; c) andamento occupazionale ed organizzazione del lavoro; d) nuovi insediamenti e loro localizzazione; e) sicurezza sul lavoro; f) tipologie di contratto, anche atipiche e flessibili, utilizzate; g) costituzione di nuove cooperative e consorzi, anche a seguito di mutamenti di assetti societari; h) pari opportunità ed occupazione dei disabili; i) vertenze individuali e collettive in corso; l) contratti di apprendistato di ogni tipo attivati, scaduti, cessati e confermati nei 36 mesi precedenti; m) utilizzo dello straordinario e della banca ore.
18. Le cooperative con meno di 15 addetti, calcolati su base annuale come media forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA ove costituite o, in assenza, alle strutture territoriali dell'O.S. firmatarie del presente CCNL, sulle materie di cui al precedente comma in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di 2º livello.
Nota a verbale U.N.C.I
Ai soci lavoratori sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della Legge n. 300/1970, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio ai sensi della Legge n. 142/2001 e s.m.i..
Art. 4 - Distribuzione del contratto
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS ed agli Enti previdenziali e assistenziali interessati. Le cooperative sono tenute a distribuirne gratuitamente copia ad ogni socio e lavoratore dipendente e ad affiggerlo nell'apposita bacheca insieme a copia dello Statuto sociale e del Regolamento interno di cui alla Legge n. 142/2001.
Art. 5 - Efficacia del contratto
1. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, dei lavoratori e sono obbligatorie per le Organizzazioni stipulanti e per quelle che decideranno autonomamente di applicarlo.
2. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle Parti stipulanti stesse.
Art. 6 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
1. Le Parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC per ogni Regione o Macro-Regione (Nord, Centro, Sud/Isole) con sede scelta tra le Parti Stesse, composta pariteticamente da 1 o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione di 2º livello, ivi compresi i c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art, 8 della Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
b. esaminare e risolvere le controversie relative alla natura continua o discontinua dell'attività del personale viaggiante a norma degli artt. 23 e 24 del presente CCNL;
c. tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale anche ai fini della Legge n. 146/1990 e s.m.i.;
d. intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2º livello;
e. verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l'effettiva applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli Istituti previsti dal presente CCNL, in ordine all'attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
f. esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
h. verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto dal presente CCNL;
i. convalidare le dimissioni e le risoluzioni consensuali in sede sindacale in applicazione dell'art. 4. commi 16-22, della Legge n. 92/2012 e della circolare n. 18/2012 del MLPS e s.m.i.;
j. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicate nel presente CCNL.
3. Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali, nonché per risolvere eventuali conflitti di ambito territoriale, verrà costituita un'apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
Art. 7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
1. Le Parti stipulanti, al fine di raffreddare e contenere ogni possibile controversia, individuale o collettiva relativa all'applicazione del presente CCNL, decidono congiuntamente che per i propri iscritti e/o aderenti, anche a seguito dell'innovazione introdotta dalla Legge n. 183/2010 e s.m.i., è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, a prescindere o meno della certificazione del contratto e secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali e/o collettivi, di cui alle leggi n. 604/1966, n. 108/1990, n. 223/l991 con s.m.i,, non derivanti da provvedimenti disciplinari di cui all'art, 7 Legge n 300/1970, devono essere ugualmente esperiti i tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo.
3. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla competente U.T.L ai sensi della Legge n. 533/1973 e s.m.i..
4. La parte, sia essa lavoratore che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale risulta aderente.
5. La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di Legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
6. Ai sensi dell'art. 412 c.p.c. e della Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando: a) il termine per l'emanazione del lodo, che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo diverso accordo delle parti; b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni; c) l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari.
7. Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale con forza di contratto tra le parti e, pertanto, non impugnabile anche qualora deroghi a disposizioni di Legge o contratti collettivi. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto ed autenticato dagli arbitri, ha forza di Legge tra le parti ex art. 1372 c.c. ed è inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., salvo quanto disposto dall'art. 808-ter c.p.c. ed ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. su istanza della parte presso il G.U.L del tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l'arbitrato.
1. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla Legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessate, le quali dovranno segnalarne eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti ne daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
3. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dalle imprese per le informazioni di carattere generale.
TITOLO II - Costituzione e tipologia del rapporto
Art. 9 - Assunzione e documentazione
1. L'assunzione del personale sarà effettuata a norma di Legge e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni ai sensi del d.lgs. n. 153/1997 e s.m.i,;
a. la tipologia del contratto di assunzione;
b. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata;
c. la o le Località, in cui il socio o lavoratore dipendente presterà la sua opera;
d. la categoria professionale della classificazione cui il socio o lavoratore dipendente viene assegnato, la qualifica, la mansione e la retribuzione;
e. l'indicazione dell'applicazione del presente CCNL;
f. la durata dell'eventuale periodo di prova,
g. l'indicazione dell'iscrizione del socio e/o lavoratore dipendente sul "libro unico del Lavoro" (LUL);
h. la comunicazione unica al centro per l'impiego competente tramite UNILAV o simili;
i. l'autorizzazione all'uso e trattamento dei dati personali;
j. le altre eventuali condizioni concordate e/o eventualmente previste dai regolamenti della cooperativa.
2) Per l'assunzione sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti:
a. documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita (libretto formativo del cittadino ex art. 2, lett, i), d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. o documento equipollente;
b. dichiarazione dell'eventuale stato di disoccupazione;
c. libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui é richiesto dalla Legge;
d. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
e. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
f. altri documenti e certificati che la cooperativa richiederà a norma di Legge.
3) Il socio o lavoratore dipendente dovrà dichiarare la sua residenza, il suo domicilio e/o la sua dimora comunicandone i successivi mutamenti, anche di breve durata, pena l'applicazione delle norme disciplinari del presente CCNL.
4) Il socio o lavoratore dipendente apprendista, all'atto dell'assunzione, dovrà produrre il titolo di studio in copia e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti, anche tramite curriculum vitae debitamente sottoscritto.
5) La cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene e restituirli entro 30 giorni dalla data della cessazione del rapporto lavorativo. Il socio o lavoratore dipendente potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento del requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6) La cooperativa, all'atto dell'assunzione, dovrà rilasciare al socio copia dello Statuto e del Regolamento sociale di cui alla Legge n. 142/2001.
1) La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti periodi di effettiva prestazione lavorativa:
a. Quadri: 100 giorni;
b. livelli 7 e 6: 70 giorni;
c. livello 5: 40 giorni
d. livelli 3 e 4: 30 giorni;
e. livello 1 e 2: 25 giorni.
2) Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti senza obbligo di preavviso.
3) Per il socio coimprenditore i giorni di cui al precedente punto 1) si intendono aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti da Statuto e regolamenti della cooperativa, al fine di consentire alla stessa di verificare l'idoneità del soggetto che ha presentato formale richiesta di ammissione nella compagine sociale ai sensi della Legge n. 142/2001 e s.m.i..
4) Per i lavoratori a tempo determinato il periodo dì prova, ove coincidente con la durata del contratto, verrà ridotto di un terzo.
5) Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta scritta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata a tempo indeterminato ed il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità convenzionale di servizio.
Nota a verbale U.N.C.I.
La figura del socio in prova, inserita nella categoria speciale, rappresenta una delle novità nell'ambito cooperativo ed é strettamente legata ad un limite quantitativo che prevede il non superamento di un numero pari ad un terzo dei soci cooperatori presenti in cooperativa ed un limite temporale di prova pari a 5 anni al termine del quale si acquisiscono tutti i diritti previsti per gli altri soci. Considerando le caratteristiche delle tipologie contrattuali previste dal nostro ordinamento giuridico, quelle che possono trovare maggiore applicazione nella contrattualizzazione del socio in prova sono: a) stage o tirocinio; b) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di apprendistato professionalizzante. In entrambi le predette tipologie la cooperativa ha la possibilità di valutare se le competenze acquisite possono essere ritenute idonee all'ingresso del sodo in prova nella compagine sociale a tutti gli effetti.
1) Ferma restando la primaria necessita di perseguire un'occupazione stabile, qualora la cooperativa svolga, o debba svolgere, attività stagionali motivate da picchi di produttività legati a particolari periodi dell'anno, purché di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, dovrà richiedere all'O.S. stipulante il presente CCNL, la sottoscrizione di apposito accordo di 2º livello al fine di disciplinare le particolari problematiche derivanti dalle peculiarità delle prestazioni. Detto accordo integra quanto previsto dal D.P.R. n. 1525/1963 e s.m.i..
2) In ogni caso il numero dei soci e lavoratori dipendenti addetti alle attività stagionali non potrà essere superiore al 10% dei soci e lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da calcolarsi come media aritmetica riferita all'ultimo semestre trascorso al momento della richiesta datoriale. Detta percentuale é cumulabile con quella di cui al comma 3 del successivo art. 14.
Art. 12 - Mansioni equipollenti e superiori
1) Il socio e/o lavoratore dipendente, per esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, può essere chiamato a svolgere mansioni diverse dalle proprie attività ordinarie e da quelle previste dal proprio livello purché non contengano condizioni peggiorative e dette mansioni siano tese all'arricchimento professionale del socio e lavoratore dipendente stesso.
2) Qualora, invece, venga previsto lo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento, al socio e lavoratore dipendente dovrà essere corrisposta la retribuzione prevista per detto livello.
3) Qualora lo svolgimento delle mansioni superiori sia effettuato per un posto vacante in una funzione individuata in ambito aziendale, non abbia cioè luogo per la sostituzione di un altro socio e lavoratore dipendente con diritto alla conservazione del posto, e dovesse prolungarsi per un periodo supcriore a 3 mesi consecutivi, oppure 6 mesi frazionati nell'arco di 18 (il cui calcolo decorre dall'effettivo inizio della mansione superiore), il dipendente dovrà essere inquadrato al nuovo livello e avrà diritto alla relativa paga.
I) Il telelavoro é una forma dì organizzazione produttiva a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la cooperativa.
2) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell'organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione e esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'lmpresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso Livello in forza del criteri stabiliti dal presente CCNL.
3) Il telelavoro può essere di 3 tipi;
a. domiciliare se svolto nell'abitazione del telelavorista;
b. mobile se svolto attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato e a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista ne con gli uffici aziendali.
4) Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
5) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time e/o a tempo determinato.
6) Il centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un'unità produttiva autonoma dell'impresa;
7) Il telelavoro ha carattere volontario sia per la cooperativa che per il socio e/o lavoratore dipendente;
8) Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio e/o lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
9) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2º livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili.
10) I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I soci e/o lavoratori dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito.
11) La cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal socio e/o lavoratore dipendente per fini professionali. Provvedere, inoltre, od informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore.
12) È demandata alla contrattazione di 2º livello ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
13) La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 31/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.
14) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2º livello prima dell'inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso la cooperativa si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
15) La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, é responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE e s.m.i., alla legislazione nazionale ed al presente CCNL.
16) La contrattazione di 2º Livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e:
a. l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni dell'impresa;
b. la distribuzione del carico di lavoro;
c. l'eventuale fascia di reperibilità;
d. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore socio e/o dipendente..
17) Con riferimento all'orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.:
a. art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale);
b. art. 4 (Durata massima dell'orario settimanale);
c. art. 5 (Lavoro straordinario);
d. art. 7 (Riposo giornaliero);
e. art. 8 (Pause),
f. art. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno).
18) La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.
Art. 14 - Lavoro a tempo determinato
1) Le assunzioni con contratto a termine sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente CCNL. È consentita l'apposizione, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e s.m.i., di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche legate all'ordinaria attività della cooperativa, quali:
a. non prevedibili punte di aumento di lavoro in determinati periodi dell'anno,
b. commesse improvvise e/o importanti con consegna in tempi ristretti;
c. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco degli uffici, di sedi, di magazzini;
d. esecuzione di lavori che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
e. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
f. necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività cui non e possibile sopperire con il normale organico e della cui durata non vi sia ragionevole possibilità di previsione;
g. fase di avvio di nuove attività o di nuovi servizi, anche di natura non straordinarie, per un periodo non superiore a 18 mesi;
h. periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
i. periodi connessi ad iniziative promozionali e/o commerciali;
j. sostituzione del personale assente ai sensi delle vigenti leggi e del presente CCNL;
k. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro,
l. particolari innovazioni tecnologiche ed informatiche;
m. sostituzione del personale temporaneamente inidoneo alle mansioni assegnate.
2) Le suddetto casistiche sono materia di contrattazione di 2º livello tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL che potranno prevederne altre, anche in deroga, in base alle caratteristiche del territorio, alla tipologia dell'azienda ed a periodi di crisi per il mantenimento dei livelli occupazionali.
3) Fatta salva la deroga per il personale viaggiante, la percentuale massima dei contratti a termine, da calcolarsi per quelli di durata superiore a 9 mesi, non può superare, nell'anno di calendario: a) il 15% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche part time, nelle cooperative fino a 15 addetti, con il minimo di un lavoratore b) il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche part time, nelle cooperative oltre i 15 addetti, con il minimo di un lavoratore. Per effettive esigenze il precedente limite potrà essere elevato con specifico accordo di 2º livello.
4) Non è ammesso il ricorso ai lavoratori a tempo determinato per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o nelle cooperative che, nei sei mesi precedenti, abbiano attivato procedure con ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga.
5) L'assunzione di personale destinato a sostituzioni può essere anticipata fino a tre mesi prima che si verifichi l'evento;
a. nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve asscntare,
b. rispetto al periodo d'inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i..
6) La durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato non può essere superiore ad un periodo complessivo di 36 mesi. Detto tempo è comprensivo dell'eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi si dovranno considerare anche i periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato) aventi ad oggetto mansioni equivalenti.
7) Il numero delle proroghe massime è quello previsto dalle norme vigenti.
8) La stipulazione di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente è possibile rispettando l'intervallo temporale di 10 giorni, in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi, e 20 giorni in caso di contratti di durata superiore.
9) Per la durata del contratto, al prestatore di lavoro, spettano le ferie, i ratei maturati per le mensilità aggiuntive, il TFR ed ogni altro trattamento, previsto anche dal 2º livello di contrattazione, in atto nella cooperativa per i soci e/o lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesse livello.
10) Ai sensi della Legge n. 99/2013 e s.m.i., anche per l'ordinaria attività della cooperativa, potranno essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato "acausale" la cui massima di tali assunzioni non potrà superare il 25% del totale dei soci e lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla cooperativa. Detta percentuale è cumulabile con quelle di cui al precedente comma 3.
11) Ai soci e/o Lavoratori dipendenti che già hanno prestato la propria opera con contratto a tempo determinato è riconosciuto il diritto di precedenza per l'assunzione nell'impresa cooperativa con le stesse funzioni e livello retributivo, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di presentare formale richiesta di assunzione entro e non oltre i 3 mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro. In caso di riassunzione per diritto di precedenza non sarà previsto il periodo di prova.
12) il suddetto diritto di precedenza decade, comunque, se il rapporto è stato interrotto da oltre 8 mesi e, nel caso di più richieste di assunzione, saranno prese in considerazione, per il diritto di precedenza:
a. l'anzianità di servizio maturata nell'impresa;
b. l'anzianità anagrafica;
c. l'appartenenza alle categorie protette;
d. il carico familiare;
e. capacità produttive verificate e morbilità;
f. la recidiva disciplinare.
13) La valutazione delle ipotesi di sopra evidenziate sarà effettuata nella contrattazione di 2º livello.
14) Le Parti, considerando come prioritaria l'esigenza di stabilità nel mercato del lavoro e come principale, in ogni caso, il rapporto a tempo indeterminato concordano di non usufruire della deroga, ex Legge n. 247/2007 e s.m.i., circa la superabilità del termine di 36 mesi, riferito al quinquennio decorrente dalla data di prima assunzione, che, comunque, va considerato come limite massimo di durata dei rapporti a termine.
15) Per quanto non previsto nel presente articolo si farà riferimento alle norme di Legge.
Art. 15 - Lavoro a tempo parziale, assistenza a portatori di handicap e tossicodipendenti
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL fino ad un massimo di 20 ore settimanali. Detto limite potrà essere ridotto con accordo di 2º livello.
2. Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e, nel contempo, fornisce una risposta valida alle esigenze individuali dei lavoratori.
3. Il rapporto di lavoro part time può essere di tipo:
a. orizzontale;
b. verticale;
c. misto anche in forma ciclica e/o stagionale.
4. Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ad probationem ed, ai fini della prova, valgono i periodi previsti al precedente art. 10. Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno con indicazione di eventuale sottoposizione del socio e/o lavoratore dipendente a turnazione.
5. La durata della prestazione a tempo parziale non potrà essere inferiore ai seguenti limiti:
a. 20 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b. 50 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c. 1.040 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
6. Per le assunzioni di personale part time, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si stabilisce come tetto massima il 5% degli addetti in forza a tempo indeterminato, ovvero due contratti a condizione che non eccedano il 40% del personale occupato a tempo pieno. Tali percentuali possono essere modificate con accordo di 2º livello.
7. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 45 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., la cooperativa è tenuta ad informare la RSA, ove esistente, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Le parti stipulanti concordano che tali comunicazioni vengano fornite annualmente anche all'O.S. anche a livello nazionale.
8. In sedo di contrattazione di 2º livello possono essere previste clausole flessibili o elastiche da concordarsi ai sensi del d.lgs. n. 61/2000 e n. 276/2003 con s.m.i.. In assenza della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del capoverso precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore, si applicano le seguenti disposizioni:
a. L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche, anche in turnazione, deve risultare da atto scritto.
b. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche anche legate ad eventuale turnazione.
c. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche e di almeno 48 ore.
d. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
h. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 15% da calcolare sulla retribuzione conglobata.
i. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 20% della prestazione lavorativa annua concordata.
g. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione conglobata del presente CCNL con la maggiorazione fortetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione
h. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione conglobata e sono comprensive dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
i. L'eventuale rifiuto del socio e/o lavoratore dipendente alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari,
j. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del socio e/o lavoratore dipendente di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
1) esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
2) comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
3) motivi di studio e/o formazione;
4) esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e n. 104/1992 e s.m.i.;
5) esigenze personali debitamente comprovate;
6) altre motivazioni individuate dalla contrattazione di 2º livello.
k. La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi 6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno 1 mese.
l. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà della cooperativa di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
m. La cooperativa può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
7. Nel contratto a tempo parziale, anche a tempo determinato, la cooperativa ha facoltà di richiedere al socio e/o lavoratore dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari nei limiti dell'orario a tempo pieno e/o nei limiti del tempo complessivo compreso negli eventuali sistemi di turnazione, entro il limite annuale del 30% della prestazione già concordata. Nell'ambito del 30% il lavoro supplementare verrà retribuito con una maggiorazione oraria del 18% ed, in caso di superamento di detto limite annuale, sarà corrisposta una maggiorazione del 40%.
8. Con l'accordo tra. le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
9. In caso di assunzioni a tempo pieno nello stesso ambito territoriale di ulteriore personale con mansioni e livelli uguali, i soci e/o lavoratori dipendenti già in forza con contratto a tempo parziale, hanno diritto di precedenza, salvo deroga convenuta nella contrattazione di 2º livello.
10. In caso di previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, la cooperativa é tenuta a darne tempestiva informazione all'O.S. territoriale ed al personale già in forza con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato occupato in unità produttive site nell'ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali e prevista l'assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali della cooperativa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei soci e lavoratori dipendenti a tempo pieno.
11. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa.
12. Il socio e/o lavoratore dipendente che si trova nelle condizioni di cui alla Legge n. 104/1992 e s.m.i., così come riconosciute dalla ASL competente per territorio, ove richieda il passaggio da full time a part time, ha il diritto di precedenza rispetto agli altri dipendenti. Detto diritto di precedenza è esteso anche ai genitori di figli affetti da tossicodipendenza ed etilismo.
13. I soci e/o lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi e/o oncologiche, riconosciute dalla ASL competente per territorio, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, previa richiesta scritta cui va allegata la necessaria certificazione medica.
14. Al socio e/o lavoratore dipendente che si trova nelle condizioni di fornire assistenza a persone handicappate si applica la disciplina di cui alla Legge n. 104/ 1992 e s.m.i..
Art. 16 - Tirocinio o Stage Formativo e contratti atipici
1. Le Parti stipulanti concordano nel ritenere i tirocini o stages Formativi e di orientamento, ex art. 18 della Legge n. 196/1997 e D.M. n. 142/1998 e s.m.i., utili esperienze lavorative all'interno delle imprese per permettere ai giovani lavoratori di acquisire conoscenza diretta del mondo del Lavoro attraverso un loro inserimento diretto nell'impresa.
2. Le Parti concordano, altresì, che dette nuove forme lavorative non possono essere tese a simulare un rapporto di lavoro subordinato e rappresentare una forma di precariato sine die.
3. Le Parti rimandano a quanto definito dall'Accordo tra Governo e Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano siglato il 24/01/2013, ed alle ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 76/2013, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n. 9972013 e s.m.i..
4. Ferme restando le norme di cui ai precedenti punti 1) e 3), la cooperativa affiancherà allo stagista un tutor con: a. un'anzianità di servizio di almeno 1 anno; b) un livello non inferiore al 2º; c) un periodo di formazione di almeno 8 ore effettuato presso enti accreditati.
5. Al tutor verrà riconosciuta un'indennità mensile, da escludere agli effetti della retribuzione diretta ed indiretta, del TFR e di ogni altro istituto, in ogni caso pari od almeno: a) € 15,00 per i tirocini fino a 6 mesi; b) € 20,00 per i tirocini oltre i 6 mesi:
6. Salvo diversa previsione di Legge, non potranno ricevere tirocinanti per 12 mesi le cooperative che, al momento della stipulazione di un nuovo stage, non abbiano trasformato almeno il 50% dei tirocini formativi attivati nei 12 mesi precedenti, in: a) un contratto a tempo indeterminato; b) un contratto di apprendistato previsto dal d.lgs. 167/2011 di almeno 12 mesi; c) un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi. In detta percentuale non vanno ricompresi i tirocinanti dimissionari, quelli il cui sftage sia stato risolto per giusta causa, quelli che, al termine del tirocinio, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato di almeno 12 mesi, con un contratto a tempo determinato di almeno 5 mesi
7. Salvo diversa previsione di Legge, lo stage non può essere attivato, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di 2º livello: a) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge n. 223/ 1991 e s.m.i.; b) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario; c) da parte delle cooperative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; d) per progetti formativi e convenzioni che si riferiscano a mansioni e qualifiche rientranti nel livello 1 del presente CCNL, nonché a mansioni e qualifiche rientranti nelle ligure di personale viaggiante.
8. Per i lavoratori non dipendenti e per i soci coimprenditori non subordinati, ai sensi della Legge n. 142/2001, del d.lgs. n. 276/2003 e della Legge n. 92/2012, il presente CCNL potrà costituire parametro di riferimento per la quantificazione dei compensi in caso di attivazione di tipologie di lavoro c.d. "atipico" diverse da quello subordinato (autonomo, in collaborazione, associazione in partecipazione, ecc.).
9. La cooperativa è tenuta ad informare entro il 30 giugno di ciascun anno l'O.S. firmataria del presente CCNL del numero di stages e di lavoratori atipici attivati nell'anno precedente.
1. Le Parti, vista la definitiva applicazione dell'Accordo Interconfederale dell'11/07/2011 con il d.lgs. n. 167/2011, concordano che detta disciplina à una scelta coraggiosa che porterà con se cambiamenti legati allo sviluppo, al progresso ed all'evoluzione degli scenari socio-economici. Essa riveste, inoltre, il ruolo di sostegno alle imprese cooperative ed alle famiglie toccate dalla crisi economica che mette a rischio di emarginazione sociale imprenditori e lavoratori esclusi dal sistema produttivo. Essa risolve, infine, l'ormai annoso problema dell'emarginazione delle nuove generazioni dai contesti produttivi causata dallo status di disoccupazione e dall'alto tasso di abbandono scolastico.
2. Ferme restando le norme nazionali e regionali vigenti e le competenze dell'Ente Bilaterale di cui anche all'Accordo Intcrconfederale UNCI/CONFSAL in materia del 24/04/2012. le Parti firmatarie concordano di regolamentare l'apprendistato come segue, ricercando l'applicazione di un quadro normativo contrattuale il più ampio ed omogeneo possibile che integri e rafforzi quanto previsto dal presente CCNL.
Disciplina comune del rapporto di apprendistato
1. La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato contenute nel presente CCNL.
1. Assunzione
a. Il contratto di apprendistato dovrà contenere i seguenti requisiti:
1) la forma scritta ad substantiam, anche utilizzando il format allegato al presente CCNL;
2) la prestazione lavorativa cui l'apprendista verrà adibito:
3) la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto;
4) il nome del tutor aziendale che potrà essere modificato solo con atto scritto tra le parti;
5) la prestazione oggetto del contratto;
6) il periodo ed il patto di prova;
7) il Livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
8) la durata del periodo di apprendistato;
9) il piano formativo individuale, che potrà essere definito e firmato entro 30 giorni.
b. Nel caso in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova stessa.
c. Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato, anche in forma part time con un minimo di 34 ore settimanali senza diminuzione delle ore di formazione previste. Non è ammesso il contratto di apprendistato per i quadri e per le qualifiche e le mansioni rientranti nel V livello.
2. Computo dell'anzianità
a. Al Lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità convenzionale di servizio.
3. Periodo di prova
a. Il periodo di prova degli apprendisti, in tutte le tipologie regolamentate, è pari a quello previsto per la generalità dei soci e/o lavoratori dipendenti secondo i livelli di inquadramento.
b. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità convenzionale di servizio.
c. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione, di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR, con criteri di maturazione previsti dal presente CCNL. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista si intende definitiva.
4. Risoluzione del rapporto di apprendistato
a. È vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo. Per il licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
b. Le parti possono recedere dal rapporto alla fine del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c.. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto prosegue e tempo indeterminato.
5. Retribuzione
a. È vietata la retribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione dell'apprendista è stabilita secondo le previsioni del presente CCNL.
6. Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
a. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende comporterà una riduzione massima di un terzo dell'intera durata del periodo prescritto dal presente CCNL, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività o non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro un'interruzione superiore ad un anno.
b. Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di cumulo dei periodi di apprendistato, ciascuna cooperativa è tenuta, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, a registrare la formazione svolta nel libretto individuale dell'apprendista.
c. Il libretto individuale o, in alternativa, la dichiarazione del percorso formativo deve essere presentato dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre imprese riferiti alla stessa qualifica professionale.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E TUTOR
1. Il piano formativo individuale (P.F.I.) é un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione dell'apprendista, nonché la ripartizione di impegno tra formazione "aziendale" e/o "extra aziendale".
2. Il piano formativo sarà seguito da un piano individuale di dettaglio elaborato con l'ausilio del turor nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso dell'apprendista.
3. Il P.F.I. potrà essere elaborato e sottoscritto entro 30 giorni dall'assunzione e modificato in corso di rapporto di lavoro solo su concorde valutazione dell'apprendista, della cooperativa, nonché del tutore e dovrà contenere:
a. il percorso, le competenze possedute e quelle da acquisire;
b. l'Indicazione del tutor quale responsabile del percorso formativo,
4. Il profilo formativo, quindi, è costituito dall'insieme degli obiettivi formativi, di natura trasversale, di base, professionalizzante e degli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno ed interno alla cooperativa, formale e non formale sul luogo di lavoro.
5. Il tutor aziendale è il soggetto che supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione indicato nel piano formativo individuale che lo stesso tutor contribuisce a definire.
6. La formazione sarà realizzata mediante La presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal D.M. 28/02/2000 e s.m.i. nonché dalle norme vigenti in materia. Egli potrà aver acquisito una formazione di almeno 8 ore presso ghi enti accreditati ed essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
7. La formazione trasversale, fatto salvo quanto previsto dalle normative delle Regioni e Province autonome, dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente CCNL e deve, comunque, essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze:
a. contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza lavoro/formazione;)
b. elementi di contrattualistica, di settore e/o di azienda;
c. accoglienza e l'inserimento dell'apprendista in cooperativa
d. relazioni con i soggetti esterni alla cooperativa coinvolti nel percorso formativo;
e. pianificazione e accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f. accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo
g. conoscenze base di lingue estere ed informatiche;
h. disciplina dal rapporto di lavoro, nozione di diritto del lavoro e sindacale;
i. organizzazione dell'impresa cooperativa e relative norme di riferimento, comprese quelle dello statuto sociale e del regolamento interno;
j. sicurezza e igiene sul lavoro;
k. la valutazione dei progressi ed i risultati dell'apprendimento.
8. Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del contratto di apprendistato, compila la scheda di rilevazione dell'attività correlata che sarà firmata anche dall'apprendista medesimo.
9. È previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista sulla verifica del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell'esecuzione del contratto di apprendistato ed i miglioramenti eventualmente da adottarsi nel restante periodo di apprendistato.
10. Il numero massimo di apprendisti per ogni tutor è stabilito dalle norme vigenti ed al tutor stesso verranno riconosciuti € 20.00 mensili, qualora affianchi fino a 3 apprendisti ed € 25.00 mensili, qualora ne affianchi fino a 5. I predetti importi vanno esclusi agli effetti della retribuzione diretta ed indiretta, del TFR e di ogni altro istituto.
11. Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 5º, 4º e 3º, considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di Legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall'affiancamento fisico del tutor.
DURATA DELLA FORMAZIONE
1. La durata della formazione è quella prevista per ogni tipologia, di apprendistato inserita nel presente CCNL.
2. Nel computo, comunque, del periodo del contratto di apprendistato e della formazione vanno esclusi i seguenti periodi d'interruzione del rapporto non imputabili al lavoratore e che superino complessivamente i 30 giorni continuativi:
a. l'astensione obbligatoria per maternità e congedo parentale, per un massimo di 6 mesi;
b. la malattia, l'infortunio e la malattia professionale per un massimo di 3 mesi
c. la CIGO e CIGS, anche in deroga, per un massimo di 9 mesi,
3. È obbligo della cooperativa comunicare al lavoratore il prolungamento del contratto di apprendistato e della formazione per le suddette "fasi neutre".
REQUISITI PER LA CAPACITÀ FORMATIVA INTERNA
1. Il riconoscimento della capacità formativa interna è legato al possesso, da parte della cooperativa, di determinati requisiti quali l'utilizzo di docenti, anche propri soci e/o lavoratori dipendenti, idonei a trasmettere conoscenze e competenze e con 1 anno di esperienza professionale nelle medesime attività qualificanti che abbiano conseguito almeno il diploma di scuola media inferiore. La docenza potrà essere svolta anche dal legale rappresentante della cooperativa in quanto già in possesso delle necessarie competenze professionali.
2. Qualora in azienda non siano presenti le suddette professionalità, la cooperativa potrà fruire della docenza svolta da personale esterno appartenente od altre aziende, purché esperto del settore produttivo interessato. Tale professionalità, adeguata al percorso formativo, dovrà risultare da specifico curriculum vitae.
3. L'attività formativa dovrà svolgersi preferibilmente nei locali della cooperativa, o in locali diversi, ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Per tutte le tipologie di apprendistato la cooperativa potrà, altresì, avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale, di base e professionalizzante etc, di strutture esterne accreditate per la formazione continua secondo la normativa vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui si svolge l'attività formativa. In alternativa si potranno utilizzare le strutture riconosciute da parte dell'Ente Bilaterale, compresi i Fondi paritetici interprofessionali di cui al successivo art. 47.
REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE
1. La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.
2. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura della cooperativa anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma.
3. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
4. In ogni caso la cooperativa dovrà conservarla per le eventuali verifiche da parte degli enti Ispettivi.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
l. La cooperativa ha l'obbligo di:
a, vigilare ed impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
b. accordare all'apprendista, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione ed in aggiunta a quanto previsto dall'art 10 dello Statuto dei lavoratori, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo, nonché per il conseguimento di titoli di studio con valore legale, nella misura massime di 24 ore annue ove questi integrino il P.F.I.;
c. informare periodicamente e, comunque, ad intervalli non superiori a 6 mesi, l'apprendista dei risultati dell'addestramento;
d. attestare, al termine del periodo di addestramento, le competenze professionali acquisite dell'apprendista, consegnandone copia al lavoratore stesso.
DOVERI DELL'APPRENDISTA
L. L'apprendista ha l'obbligo di:
a. seguire le istruzioni della cooperativa e del tutor per la sua formazione professionale e seguire con impegno gli insegnamenti impartiti;
b. frequentare con assiduità i corsi formativi;
c. osservare con la massima cura e puntualità tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro; il, osservare le norme previste dal CCNL e dai regolamenti della cooperativa.
FACOLTÀ DI ASSUNZIONE E NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI
l. Potranno esercitare la facoltà di assunzione con contratto d'apprendistato esclusivamente le cooperative che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti.
2. Detta regola non trova applicatone fino a 5 unità non confermate.
3. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della cooperativa di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità.
4. Sono esclusi dall'applicazione di tali norme le cooperative che hanno alle dipendenze un numero di soci e/o lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato inferiore a 10 unità.
5. In detta percentuale non vanno ricompresi gli apprendisti dimissionari; quelli licenziati per giusta causa e giustificato motivo soggettivo anche disciplinare; quelli che, al termine del periodo formativo, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli il cui contratto venga risolto nel corso o al termine del periodo di prova.
6. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando, nei 12 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
7. La cooperativa può assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 soci e/o lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
8. Nelle cooperative con meno di 10 soci e/o lavoratori dipendenti a tempo indeterminato il rapporto numerico è di 1/1 e, pertanto, non si potrà superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze assunte a tempo indeterminato.
9. Le cooperative imprese che abbiano meno di 3 soci e/o lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono comunque assumere fino a 3 apprendisti.
10. Per le cooperative artigiane si farà riferimento a quanto contenuto nella Legge n. 443/1965 e s.m.i..
ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
1. Al termine del rapporto di apprendistato la cooperativa certificherà e comunicherà all'apprendista l'avvenuta formazione e attribuirà, laddove ve ne siano i presupposti, la qualifica professionale all'interessato.
2. La cooperativa che trasformi il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato avrà diritto - a far data dalla trasformazione, anche se anticipata rispetto al termine previsto dal contratto - dello specifico regime contributivo previsto dalla Legge, oltre agli altri incentivi, sovvenzioni ed agevolazioni comunque riconosciuti.
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3. Per i contratti in essere al momento della sottoscrizione del presente CCNL continueranno ad applicarsi fino alla loro scadenza, in quanto compatibili con quelle vigenti, le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione. Laddove l'apprendista venga mantenuto in servizio al termine del contratto di apprendistato sarà reinquadrato secondo quanto previsto dal presente CCNL.
Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
1. È rivolto ai giovani che hanno compiuto 15 anni e fino al compimento di 25 anni, per l'ottenimento di una qualifica professionale o per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
2. La sua durata, nel rispetto del limite di 3 anni, ovvero 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale, è determinata dalla qualifica o dal titolo da conseguire.
3. La regolamentazione dei profili è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome.
4. Si rinvia alla contrattazione di 2º livello la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
5. L'erogazione della formazione dovrà comunque avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia del Piano Formativo Individuale.
6. In attesa della disciplina definitiva dell'istituto in parola, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di apprendistato professionalizzante.
RETRIBUZIONE
1. Le Parti concordano che la retribuzione mensile per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale è quella prevista dalla seguente tabella.
Livello | Prima metà del contratto | Seconda metà del contratto |
2º e 3º | € 600,00 | € 650,00 |
5º e 6º | € 700,00 | € 750,00 |
7º | € 800,00 | € 900,00 |
2. Al lavoratore, al termine del periodo previsto per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà applicata la tabella di cui all'art. 55 del presente CCNL.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 30 anni non ancora compiuti.
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005 e s.m.i., il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Possono, altresì, essere assunti senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/ 1966 e s.m.i., nonché il regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991 e s.m,i, e l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, della medesima Legge.
4. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è stabilita in:
a) 12 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 2º livello che percepiranno la retribuzione di riferimento del 1º livello per tutto il periodo formativo;
b) 15 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 3º livello che percepiranno la retribuzione di riferimento del 2º livello per tutto il periodo formativo;
c) 18 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 4º livello che percepiranno la retribuzione di riferimento del 3º livello per metà del percorso formativo e del livello di destinazione per la restante metà;
d) 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 5º livello che percepiranno la retribuzione di riferimento del 4º livello per metà del percorso formativo e del livello di destinazione per la restante metà;
e) 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 6º livello che percepiranno la retribuzione di riferimento del 4º livello per un terzo del percorso formativo, del 5º livello per un ulteriore terzo e del livello di destinazione per la rimanente parte del percorso formativo;
f) 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 7º livello che percepiranno la retribuzione di riferimento del 5º livello per un terzo del percorso formativo, del 6º livello per un ulteriore terzo del percorso formativo e del livello di destinazione per la rimanente parte del percorso formativo.
5. Il precedente comma determina la durata differenziata secondo i livelli di inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi sul minimo contrattuale di cui all'art. 55 del presente CCNL.
6. Per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante valgono le previsioni di Legge e del presente CCNL per i lavoratori non apprendisti.
7. La contrattazione di 2º livello potrà disciplinare ed integrare rispetto al presente CCNL la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali secondo le previsioni delle Regioni e Province autonome.
DURATA DELLA FORMAZIONE
1. Nei confronti di ciascun apprendista la cooperativa è tenuta ad erogare un monte ore di formazione, interna o esterna, pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.) per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
2. Tale formazione potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione di competenze di base trasversali di cui all'art. 4. comma 3. d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i..
MODALITÀ FORMATIVE
1. La formazione trasversale e professionalizzante può essere svolta in aula, nonché in modalità e-learning, virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.
2. L'attività formativa svolta all'interno della cooperativa, dovrà, comunque, garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee, ai sensi del presente CCNL, per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE
1. La formazione professionalizaante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:
a. conoscenza dei servizi e delle attività svolte dalla cooperativa;
b. conoscenza delle basi tecniche e teoriche applicati all'interno della cooperativa;
c. conoscenza ed utilizzo delle metodologie lavorative aziendali;
d. conoscenza ed utilizzo di tecnologie informatiche;
e. conoscenza delle norme in materia cooperativistica;
f. conoscenza di lingue estere;
g. conoscenza ed applicazione delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .
2. Le Parti riconoscono che il possesso della carta di qualificazione professionale non preclude l'instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante. Ciò in quanto l'acquisizione di un attestato formativo idoneo allo svolgimento di una determinata attività non é di per sé motivo sufficiente per escludere il ricorso al contratto di apprendistato ma, eventualmente, giustificarne una durata ridotta per un massimo di un terzo della durata del contratto stesso, secondo quanto previsto dal presente CCNL.
3. I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, cosi come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende, ovvero dagli istituti stessi e si cumulano anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
4. Le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante sono computate esclusivamente ai soli fini dei limiti numerici di cui al titolo III. Legge n. 300/1970 e s.m.i..
5. Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita un'informativa alle RSA, se costituite sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 12 mesi precedenti. In mancanza di RSA, l'informativa verrà inviata alle sedi territoriali o nazionali della O.S. stipulante il presente CCNL.
PROFILI FORMATIVI
1. I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche.
a. Competenze tecnico professionali generali - Parte comune a tutti i profili
1) Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.
2) Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
3) Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
4) Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
5) Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
6) Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza.
7) Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.
8) Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
b. Addetti alle attività di amministrazione/segreteria
1) Gestione flussi informativi e comunicativi
2) Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico.
3) Trattamento documenti amministrativo contabili.
4) Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro.
5) Gestione corrispondenza.
e. Addetti alla contabilità
1) Configurazione sistema della contabilità generale.
2) Principi ragionieristici di base.
3) Trattamento operazioni fiscali e previdenziali.
4) Elaborazione bilancio aziendale.
d. Addetti all'amministrazione e finanza
1) Sistema di contabilità generale e analitica.
2) Elaborazione budget.
3) Controllo andamento economico - finanziario.
4) Gestione servizi bancari .
5) Gestione acquisti.
e. Addetti all'amministrazione di filiale
1) Conoscenza dei principi ragionieristici di base.
2) Gestione attività di fatturazione e contabilità.
3) Predisposizione e gestione documentale.
4) Assistenza clienti e segreteria commerciale.
5) Gestione incassi.
f. Addetti alle risorse umane
1) Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL.
2) Principi base di amministrazione e di gestione del personale.
3) Principi ragionieristici di base.
4) Sicurezza sul lavoro
g. Addetti all'internal auditing
1) Conoscenza normativa del lavoro
2) Individuazione ed applicazione dei meccanismi di sorveglianza
3) Attività di prevenzione e/o riduzione rischi
4) Principi ragionieristici di base
h. Addetti ai servizi legali/assicurativi
1) Conoscenza normativa contrattuale societaria ed amministrativa
2) Predisposizione documentazione legale
3) Attività di supporto organi aziendali
4) Contenzioso e precontenzioso
5) Assicurazione e gestione rischi
i. Addetti alla qualità, procedure e certificazione
1) Principi base di qualità, procedure e certificazione
2) Conoscenza normativa di riferimento
3) Analisi sistema aziendale
4) Gestione/trattamento sistema qualità
k. Addetti alle vendite
1) Programmazione azioni di vendita
2)Gestione trattativa commerciale
3) Attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela
4) Attività di call center/assistenza clienti
k. Addetti alle attività commerciali e di marketing
1) Rappresentazione potenziali di zona
2) Analisi mercato di riferimento
3) Configurazione offerta di prodotto/servizio
4) Posizionamento prodotto/servizio
5) Conversione operativa strategia commerciale
l. Addetti alle attività informatiche
1) Conoscenza di base dei sistemi informativi
2) Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione 3) Gestione operativa
4) Manutenzione e supporto
5) Sicurezza dei sistemi informatici
m. Addetti alle attività di controllo, campionamento e certificazione.
1) Controllo qualitativo e quantitativo delle merci
2) Conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali e di certificazione
3) Conoscenza principi base di fatturazione
n. Addetti alla gestione linee
1) Pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione
2) Gestione risoluzione anomalie ed emergenze
3) Gestione linee di collegamento
o. Addetti alle attività tecnico, amministrative e commerciali nella gestione del traffici
1) Valutazione scambi internazionali
2) Predisposizione della documentazione
3) Assicurazione delle merci
4) Svolgimento attività preparative al trasporto
5) Conoscenza della normativa import/export
p. Addetti alla gestione della filiale
1) Gestione commerciale e operativa reparto/settore
2) Amministrazione conto economico del reparto/settore
3) Gestione risorse umane del reparto/settore
4) Assistenza clienti
q. Addetti alla gestione dei traffico marittimo, aereo, terrestre e combinato
1) Conoscenza della normativa e delle singole tariffe
2) Conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti
3) Gestione amministrativa e contabile
4) Determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico
5) Conoscenza principi base rapporti commerciali
6) Conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto
r. Addetti al magazzino
1) Gestione spazi attrezzati di magazzino
2) Movimentazione e lavorazione merci
3) Trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto
4) Tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci
5) Allestimento di ordini anche con mezzi informatici
6) Rapporti con il personale terzo
7) N nzioni su merci pericolose
s. Addetti alla logistica industriale
1) Programmazione ciclo logistico integrato
2) Amministrazione magazzino merci
3) Pianificazione rete distributiva
4) Gestione flussi informativi delle merci
5) Rapporti con il personale terzo
t. Autisti di mezzi di trasporto
1) Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci
2) Gestione attività documentale
3) Conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza
4) Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo
5) Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto
u. Addetti alla manutenzione dei veicoli
1) Conoscenza tecnica dei veicoli
2) Conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione
3) Primaria manutenzione e preparazione del veicolo
4) Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria
5) Interventi di riparazione
v. Addetti alle macchine di movimentazione
1) Acquisizione abilitazione all'utilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo quelli per cui è prevista la patente
3) Conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio
3) Conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione
w. Addetti alla gestione impianti
1) Conoscenza base di meccanica, elettronica ed impiantistica
2) Conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione
3) Conoscenza processo distributivo
x. Addetti alle attività di guardie particolari giurate
1) Conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di corrispondenza
2) Conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza
3) Uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione
4) Addestramento maneggio delle armi
y. Addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote e moneta metallica
1) Conoscenza e pratica di macchinari conta banconote
2) Compilazione modulistica
3) Gestione operativa monete e banconote
4) Riconoscimento e selezione delle banconote
z. Addetti alle pratiche automobilistiche
1) Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli
2) Normativa sulle patenti di guida
3) Norme sull'accesso alla professione di autotrasportatorc
4) Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio
aa. Addetti alle operazioni ed ai sopralluoghi di trasloco
1) Tecniche di imballaggio
2) Carico e stivaggio
3) Scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino
4) Smontaggio dei mobili
5) Inventario operativo
6) Custodia in magazzino
7) Ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare
8) Valutazione degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti d'arte o di valore; presenza di pianoforti o di pezzi pesanti es. casseforti
9) Elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti coperture assicurative del materiale da traslocare.
Art. 18 - Lavoro somministrato
1. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera. Essa è ammessa esclusivamente per sopperire ad urgenze insorte nell'organizzazione del lavoro della cooperativa a cui non si possa sopperire con il normale organico e la stipula di contratti di assunzione diretta del personale da parte della cooperativa stessa.
2. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed e prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi compreso il primo contratto.
3. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: a) per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) per lavorazioni ed attività stagionali; c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; d) per l'esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; e) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; f)sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; g) per fronteggiare punte di più intensa attività determinata da eventi specifici e definiti; h) per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2º livello,
4. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso al sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima Legge; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; d) da parte delle cooperative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2003 e s.m.i.; e) da parte delle cooperative che, al momento della stipulazione del contratto di somministrazione, non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; f) per le qualifiche e mansioni rientranti nel livello 1º del presente CCNL.
5. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun semestre, la media del 20% dei lavoratori occupati dalla cooperativa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non vanno ricompresi i soci e/o lavoratori dipendenti dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavora abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Non vanno ricompresi, inoltre, i soci coimprenditori espulsi a norma di Statuto e Regolamento.
6. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 del d.lgs. 376/3003 e s.m.i,; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità, e la saluta del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) l'assunzione, da parte del somministratore, dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; i) l'assunzione dell'obbligo, da parte dell'utilizzatore, di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) l'assunzione dell'obbligo, da parte dell'utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
7. La mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione produce la nullità del contratto stesso ed il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
5. I lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei soci e dei lavoratori dipendenti di pari livello e mansione dell'utilizzatore relativamente: a) all'importo della retribuzione; b) all'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: c) all'accesso ai servizi aziendali; d) ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL; e) ai diritti sindacali previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
9. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, la cooperativa comunicherà al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi del codice disciplinare di cui al presente CCNL.
10. Le cooperative che intendono procedere all'assunzione di lavoratori somministrati dovranno procedere alla comunicazione preventiva, a norma del d.lgs. 276/2003, alla rsa ed in mancanza alle associazioni territoriali di categoria, del numero dei motivi del ricorso alla tipologia contrattuale, prima di procedere alla stipula del contratto. Ogni 12 mesi dovranno comunicare, agli stessi destinatari: il numero, i motivi, la durata dei contratti di somministrazione stipulati, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 19 - Prestatori di lavoro ripartito o job sharing
l. La contrattazione di 2º livello potrà disciplinare la possibilità, per almeno due lavoratori, di svolgere il lavoro in un certo orario lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro e tenendo presento che:
a. i lavoratori ripartiti assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. Ogni lavoratore, pertanto, resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa;
b. i lavoratori ripartiti hanno la facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta posta a carico dell'altro obbligato;
c. eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso della cooperativa;
d. le dimissioni o il licenziamento di lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e. i lavoratori ripartiti devono ricevere un trattamento uguale al normale prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello e mansioni, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL.
2. La percentuale massima del contratti di lavoro ripartito, da calcolarsi sulla media aritmetica riferita, agli ultimi 12 mesi, non può superare il:
a. 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle cooperative fino a 15 dipendenti con un minino di due;
b. 40% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle cooperative sopra i 15 dipendenti con un minimo di quattro.
3. Non è ammesso il lavoro ripartito per le qualifiche e mansioni previste dal presente CCNL per il personale viaggiante e per quelle rientranti nel livello 1º.
Art. 20 - Contratto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato o indeterminato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata" così come disciplinato dagli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. per un numero di giornate non superiore a 400 nell'arco di tre anni solari.
2. La prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa, purché detti periodi siano intervallati da una o più interruzioni che non determinino, pertanto, una esatta coincidenza tra la "durata del contratto" e la "durata della prestazione".
3. La contrattazione di 2º livello potrò essere integrata ulteriori figure professionali e/o casistiche rispetto a quelle previste dal R.D. n. 2657/1923 e s.m.i..
4. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) indicazione della durala e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
d) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità cosi come successivamente prevista;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione stessa;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie In relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
5. La cooperativa ha l'obbligo di adempiere alla preventiva comunicazione alla DTL competente del ricorso ad una prestazione lavorativa prima dell'inizio della medesima, ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, da considerarsi quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso.
6. Detta comunicazione preventiva non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione.
7. Non può utilizzarsi il lavoro intermittente:
a. nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;
b. salva diversa previsione degli accordi sindacali, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti collettivi o presso cui è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento dì integrazione salariale, che interessi lavoratori con analoghe mansioni;
c. nel esso di aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e non siano in regola con quanto previsto dal d.lgs. n, 81/2008).
8. Non é ammesso il lavoro intermittente per qualifiche e mansioni previste dal presente CCNL per il personale viaggiante e per quelle rientranti nel livello l°.
9. La cooperativa è tenuta ad informare, con cadenza annuale, l'O.S. firmataria del presente CCNL sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente
10. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a chiamata devono essere riconosciuti tutti i diritti di cui al presente CCNL, salvo quanto non compatibile con la natura stessa del rapporto di lavoro.
11. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità é determinata nel 20% del minimo salariale di cui al successivo art. 55 e del relativo rateo di mensilità aggiuntive previste dal presente CCNL.
12. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore stesso è tenuto ad informare l'impresa preventivamente specificando la durata dell'impedimento con le modalità previste dalla legga e dal prosente CCNL e documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità di disponibilità stessa. In tal caso il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell'azienda a risolvere il contratto con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., un risarcimento del danno pari all'importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
13. Fermi restando i divieti di discriminazione previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente uguale rispetto al normale prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL.
14. Il trattamento economico normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti par malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali, ecc.
15. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente.
TITOLO III - Declaratoria e classificazione del personale
Art. 21 - Classificazione del personale
1. La classificazione e l'inquadramento del personale sono determinati a livello nazionale con la metodologia ispirata all'armonizzazione della flessibilità organizzativa necessaria alla cooperativa, per consentire l'adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro ed al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori.
2. Per le cooperative che intendono applicare il presente CCNL il reinquadramento dei lavoratori già in forza non potrà comportare né vantaggi né perdite retributive. La garanzia dell'invariabilità della retribuzione per i lavoratori sarà attuata attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo assorbibile ondividuale mensile.
Quadri Super e Quadri (livelli 9º e 8º)
1. Disposizioni generali
1. Le parti si danno atto che con la definizione del livello Quadri è data attuazione al disposto della Legge n. 190/ 1985 e s.m.i. sui quadri intermedi.
2. La cooperativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 cc. e dell'art, 5 della Legge n. 190/ 1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
3. La suddetta responsabilità può essere garantita, anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
4. La cooperativa garantirà al quadro, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fmo alla sentenza definitiva per i procedimenti civii e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli,
5. In relazione alle loro esigenze, le cooperative di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
6. Ai quadri e riconosciuta un'Indennità di funzione nella misura del 20% del minimo tabellare.
2. Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i soci e/o i lavoratori dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per la cooperativa, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da alta complessiti, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
2. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per la cooperativa, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
3. Il livello 9º (Quadro Super), salvo condizioni personali di maggior favore, può essere attribuito ai soci e/o ai lavoratori dipendenti con almeno 10 anni di anzianità di servizio in cooperativa.
Profili Esemplificativi
a. responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria.
7º Livello
1. Declaratoria
1. Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
2. Profili Esemplificativi
a. capo magazzino
b. Capo operatore traslochi
c. capo reparto
d. capo officina
e. capo ufficio amministrazione
f. capo ufficio addetto alla gestione del personale
g. responsabile del servizio prevenzione e protezione
h. responsabile contratti commerciali
i. capo squadra e/o reparto
j. capo operatore
h. altre qualifiche equipollenti.
6º Livello
1. Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i soci e/o i lavoratori dipendenti con mansioni di concetto che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nel limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico-pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
2. Profili Esemplificativi
a. gestori dell'attività di trasporto dell'impresa cooperativa ai fini di cui al Rcg. UE 1071/2009 e s.m.i., in possesso del relativo attestato di capacità professionale per i trasporti nazionali ed internazionali;
b. altri capi reparto o capi ufficio;
c. contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilita aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
d. segretari/assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;
e. cassieri con responsabilità e oneri per errore;
f. lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
g. addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;:
h. magazziniere-capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
i. impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
j. capo officina manutenzione;
k. operatori CED in unità articolate;
l. acquisitori di traffici intemazionali e/o nazionali;
m. tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri e/o tariffisti autonomi per traffici nazionali;
n. addetti alle procedure di controllo e gestione della qualità aziendale che rapportano direttamente al Responsabile della Qualità;
o. addetti alle procedure di controllo e gestione della catena del freddo (Cold chain) per le merci deperibili;
p. altre qualifiche equipollenti.
5º Livello
1. Declaratoria
1. Appartengono a questa livelloi soci e/o i lavoratori dipendenti con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti all'impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione delle macchine, a particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi.
2. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità, ed alta specializzazione addetti alla guida di veicoli o macchine operatrici particolarmente impegnative, alla riparazione di motori -sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.
2. Profili Esemplificativi
I. Operai
a. conducenti di autotreni, autoarticolati o di autocarri di massa totale complessiva superiore a 120 quintali;
b. conducenti di autocarri con massa totale complessiva superiore a 35 quintali, muniti di gru;
c. primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
d. capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio od ai trasporti eccezionali;
e. gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
f. conduttori di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza Operativa sui vari tipi di terreno;
g. tecnici specialisti in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali eseguano con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità, relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
h. tecnici frigoristi responsabili della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
i motoristi e/o collaudalori;
j. altre qualifiche equipollenti.
II. Impiegati
a. addetti al servizio clienti;
b. addetti al marketing telematico;
c. city couriers;
d. pianificatore (piazzale, personale e mezzi. ecc);
e. addetti alla gestione di: contabilità generale; contabilita industriale; controllo gestione commesse; stipendi e paghe;
f. responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
g. altre qualifiche equipollenti.
4º Livello
1. Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i soci e/o i lavoratori dipendenti che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenze diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse.
2. I soci e/o i lavoratori dipendenti che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia dell'esecuzione del lavoro e conseguente alla variabilità delle condizioni operative e si manifesta nell'integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle conerete situazioni di lavoro.
2. Profili Esemplificativi
I. Operai
a. conducenti di autotreni, autoarticolati o autocarri di massa totale complessiva inferiore o pari a 120 quintali;
b. conducenti di autocarri con massa totale complessiva inferiore a 35 quintali, muniti di gru;
c. addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
d. conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali.
e. lavoratori che, possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali, svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
f. operai specializzali d'officina;
g. macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
h. lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica, sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
i. operatori di piattaforma aerea;
j. preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura.;
k. addetti alle operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
l. proposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
m. capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai;
n. capiturno;
o. altre qualifiche equipollenti.
II. Impiegati
a. impiegati contabili o cassieri d'ordine;
b. magazzinieri con responsabilità, del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;
c. fatturisti e compilatori di bolle doganali;
d. operatori su sistemi di potenzialità medio-piccolo e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;
e. addetti al servizio clienti;
f. addetti al marketing telematico;
g. addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;
h. addetti alla segreteria di funzione;
i. altre qualifiche equipollenti.
3º Livello
1. Declaråtoria
1. Appartengono a questo livello i soci e/o i lavoratori dipendenti che: a) svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento; b) compiono lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche.
2. I soci e/o i lavoratori dipendenti che, con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'espeirienza di lavoro e/o la formazione professionale,
3. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia,
2. Profili Esemplificativi
I. Operai
a. operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico e scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
b. operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
c. gruisti, conduttori di grues a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
d. lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
e. altri autisti non compresi nel 5º e 4º livello;
f. preparatori con certificata di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc, e addetti alla rogettatura;
g. facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti all'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico;
h. conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li, retrattilisti;
i. operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
j. personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
k. altre qualifiche equipollenti
II Impiagati
a. aiuto contabile d'ordine;
b. altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3º livello, anche con sistemi computerizzati;
c. fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc. (logistica);
d. centralinista responsabile anche del servizio di comunicazione automatiche (office automation) e reception aziendale;
e. altre qualifiche equipollenti.
2º Livello
1. Declaratoria
1. Appartengono a queste livello i soci e/o i lavoratori dipendenti che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamcnte alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
2. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
2. Profili Esemplificativi
I. Operai
a. addetti al magazzino;
b. facchini qualificati;
e. addetti ad attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici;
d. conducenti di carrelli elettrici;
e. esecutori di semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
f. esecutori di operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
g. conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità, esecutiva;
h. esecutori di semplice attività di preparazione degli ordini con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura;
i. guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti;
j. uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gemme, pulizia, locali garage, ecc.);
k. operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
l. fattorini addetti alla presa e consegna;
m. altre qualifiche equipollenti.
II. Impiegati
a. dattilografi;
b. fattorini;
c. telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne;
d. addetti a mansioni semplici di segreteria;
e. altre qualifiche equipollenti,
1º Livello
1. Declaratoria
Appartengono a questo livello i soci e/o i lavoratori dipendenti, alla prima assunzione ed esperienza nel settore che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali. Le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i soci s/o i lavoratori dipendenti addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi, anche elettrici, di sollevamento semplici. Dopo un'anzianità di permanenza di 6 mesi, i seguenti profili vanno inseriti al 2º livello.
2. Profili Esemplificativi
I. Operai
a. facchino per attività manuali di scarico e carico merci;
b. addetto al recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio anche con l'ausilio di mezzi elettrici e/o meccanici;
c. 160; addetto a comuni operazioni di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
d. manovali comuni, compresi quelli di officina;
e. guardiani e/o personale di custodia alla porta;
f. altre qualifiche equipollenti.
Art. 22 - Mansioni promiscue e tempi di permanenza nei livelli
1. Al socio e/o lavoratore dipendente adibito, con carattere di promiscuità per un periodo di almeno un anno, a mansioni comprendenti due livelli immediatamente consecutivi, di cui uno superiore al proprio di appartenenza, sarà riconosciuto Il livello superiore, fermo restando la possibilità per la cooperativa della di lui utilizzazione nelle mansioni del livello di provenienza.
2. Al fine di permettere ai soci e/o lavoratori dipendenti l'acquiaizione di nuova professionalità ed esperienza comunque, la contrattazione di 2º livello, nel solo caso di contratti a tempo indeterminato anche part time, potrà prevedere la divisione dei livelli 2º, 3º, 4º, 5º e 6º in due sottolivelli A e B i cui tempi di permanenza saranno i seguenti:
a) 12 mesi per passare dal 2A al 2B;
b) 13 mesi per passare dal 3A al 3B;
c) 24 mesi per passare dal 4A al 4B;
d) 30 mesi per passare dal 5A al 5B;
e) 36 mesi per passare dal 6A al 6B.
La suddetta divisione non può essere applicata agli apprendisti.
3. La contrattazione di 2º livello potrà individuare la retribuzione dei Sottolivelli A e B in un range tra il 7% ed il il 2% inferiore rispetto alla retribuzione prevista dal successivo art. 56 per il livello di riferimento.
Dopo i periodi di cui al precedente comma 2, il socio e/o lavoratore dipendente sarà inserito nel livello finale di riferimento previsto e percepirà la relativa retribuzione di cui al successivo art. 55.
5. In considerazione della aggiornata classificazione rispetto a quella del precedente CCNL del l° dicembre 2010, in caso di conflitti verranno attivati incontri a livello nazionale, territoriale ed aziendale, anche tramile la Commissione Paritetica al fine di uniformare la fase di passaggio e di adeguamento e di limitare eventuali vertenze individuali e collettive
PERSONALE NON VIAGGIANTE
1. La durata, normale del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è di 40 ore.
2. L'orario di lavoro potrà essere distribuito dal lunedì al sabato.
3. La durata media della settimana lavorativa non potrà superare 1e 48 ere, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 9 mesi al netto delle giornate non lavorate, ma retribuite. La durata massima può anche intendersi quale media finale di fase multiperiodale individuata dalla contrattazione di 2º livello.
4. In ogni caso non potranno essere superati i limiti di prestazione settimanale stabiliti dal d.lgs. n. 66/3003 e s.m.i..
5. Le modalità di flessibilità ai limiti ed alle modalità di erogazione dell'orario di lavoro sopra indicati, con le relative eventuali conseguenze economiche, potranno essere concordate in sede di contrattazione di 2º livello per:
a. esigenze legate alla funzionalità del processo lavorativo;
b. necessità di maggiore richiesta di produzione della cooperativa;
c. periodi di minore intensità lavorativa;
d. periodi legati alla stagionalità;
e. periodi di riduzione di commesse e/o crisi.
6. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dalla cooperativa per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il socio e/o lavoratore dipendente, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore d'inoperosità.
7. Durante la giornata il socio e/o lavoratore dipendente, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita di un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti.
8. Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al d.lgs. n. 81/2003.
1. Lavoro a turno
a. L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 3 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi, dovranno essere concordate nella contrattazione di 2º livello e/o tra le parti.
b. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro.
c. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati é finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
d. Nel caso di lavoro a turni, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 1 ora.
e. Ove la prestazione si svolga con l'utilizzo di due o tre turni continuativi, al socio e/o lavoratore dipendente spetterà un'indennità turno, non valida ai fini di nessun istituto e del TFR, del: a) 5% in caso di turno feriale; b) 8% in caso di turno festivo.
f. ln caso di turno notturno valgono le norme di cui al successivo art. 28. comma 11, lettere a), b) e c).
2. Mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
a. Per i Lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, quali custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
b. Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
REPERIBILITÀ'
1. Ad eccezione del personale viaggiante di cui al presente articolo ed al successivo art. 24 del presente CCNL, possono essere individuate, nella contrattazione di 2º livello, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività della cooperativa, nonché alla sicurezza delle strutture.
2. Nella contrattatone di 2º livello saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità, nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
3. I soci e/o i lavoratori dipendenti interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di raperibilita.
PERSONALE VIAGGIANTE
1. Le norme previsie dal regolamento CEE n. 561/2005 e s.m.i. devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dalla cooperativa e dal socio e/o lavoratore dipendente.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 24, l'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante è stabilito in 39 ore.
3. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate, ma retribuite e la medio delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autista è sul posto di lavoro, a disposizione della cooperativa od esercita la sue funzioni o attività ossia:
a. Il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, in particolare: la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutensione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di poliziae di dogana o altro;
b. i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
5. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:
a. i periodi d'interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/2006, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs n. 234/2007 e s.m.i., i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto ed i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta, escluso il caso in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore;
b. i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile in trasferta, deve tenersi a disposinone per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire alcuni lavori, purché a seguito di quanto disciplinato dagli accordi di 2º livello di cui al successivo art. 24, sia garantita al lavoratore la messa in sicurezza del veicolo a lui affidato.
In tali casi è dovuto unicamente il trattamento di trasferta
6. I seguenti periodi si calcolano, al soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a. tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore,
b. tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
7. Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 234/2007 e s.m.i..
8. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
9. Rientrano nei riposi intermedi
a. i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (1 ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
b. il tempo minimo previsto dalle norme di Legge.
10. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia fruito fuori dalla sede della cooperativa o della residenza del lavoratore.
11. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a. secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro di cui al comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 234/2007 e dalle registrazioni del cronotachigrafo; le cooperative su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;
b. secondo quanto previsto da accordi di 2º livello, per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.
12. Se convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1. lettera a) del d.lgs. n. 234/2007, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa:
a. la cooperativa rimetta ai lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa;
b. le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima cooperativa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza.
13. Ferme restando le norme comunitarie e di Legge in materia di guida e di riposo, è demandata, alla contrattazione di 2º livello applicata ad aggregati economici, merceologici o aziendali omogenei, la definizione, anche forfetaria. dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.
14. Tali accordi saranno formalizzati agli enti previdenziali ed alla DTL competente ai sensi dell'art. 3 del D.L. n 318/1996, convertito nella Legge n. 402/1996 e s.m.i..
15. Per l'efficacia di tali accordi ai applica agli stessi la clausola di decadenza di cui all'art. 3113 cc: "Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".
16. Gli accordi di cui sopra dovranno esaere firmati per adesione dai lavoratori interessati.
17. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dal presente articolo e dal successivo art. 24 e non quelli annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario per il personale non viaggiante.
18. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti sono assorbite fino a concorrenza.
19. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (4º e 3º livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.
1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 23, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nei livelli 4º e 3º:
a. il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate, per le quali spetti l'indennità di trasferta;
b. che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamenti CEE n. 561/2006 e n. 3821/1985 e s.m.i.;
c. la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività.
2. Ferme le modalità previste dal successivo comma, per i lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. n. 692/1923, del R.D. n. 1953/1923 e del R.D. n. 2657/1923 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 234/2007, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
3. Con accordi di 2º livello conclusi in contraddittorio tra la cooperativa ed il personale, con l'assistenza delle Organizzazioni territoriali firmatarie del presente CCNL, sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dai precedenti commi.
4. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento dalla richiesta avanzata da una delle parti.
5. Gli accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle presenti disposizioni, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.
6. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni e comunque non oltre sei mesi oltre la data di scadenza del presente CCNL.
7. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 6 mesi dalla scadenza, la media oraria settimanale applicabile a tali lavoratori sarà quella prevista dal precedente art. 23.
8. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al primo comma saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal precedente art. 23 che rinvia alla contrattazione di 2º livello, applicata ad aggregati economici, merceologici o aziendali omogenei, la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.
9. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite alla Commissione paritetica di garanzia e conciliazione di cui al precedente art. 6 del presente CCNL. La Commissione e competente a decidere sulle azioni promosse dalla cooperativa o dai lavoratori, anche tramite l'O.S., cui aderiscono o abbiano conferito mandato.
Art. 25 - Luogo di lavoro e punto di raccolta
1. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo o altri preventivamente concordati in sede di contrattazione di 2º livello, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 234/2007.
2. Negli accordi di cui al comma precedente le parti disciplineranno, in capo al lavoratore, la piena e totale responsabilità ex recepto per i danni che potessero occorrere al veicolo, alle attrezzature e alle eventuali merci presenti a bordo del veicolo stesso, fino al suo ritorno in sede ovvero fino alla ripresa del trasporto verso il punto di destinazione previsto.
3. Rientra nell'attività lavorativa vera e propria il tempo impiegato dal socio e/o lavoratore dipendente per raggiungere il luogo di lavoro, quando è funzionale rispetto alla prestazione.
Art. 26 - Trattamento premiale
1. Le Parti, in considerazione della grave crisi economica mondiale e della specifica difficoltà che attraversa il settore dell'autotrasporto e della logistica, concordano sulla possibilità di procedere, con la contrattazione di 2º livello, a specifiche intese di natura premiale volte alla maggiore occupazione, all'incentivazione di incrementi di competitività delle cooperative, al contenimento delle crisi aziendali e occupazionali, al sostegno degli investimenti, della sicurezza stradale e nei luoghi di lavoro.
2. Le cooperativa in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano sottoscritto, al sensi dei precedenti artt. 33 e 34 del presente CCNL, gli accordi di forfettizzazione del trattamento di trasferta e dello straordinario del personale viaggiante potranno accedere, in via straordinaria e temporanea, alle disposizioni stabilite negli accordi di cui al primo comma.
3. Le cooperative che possono accedere a tale regime di premialità non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente all'accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui e previsto il beneficio delle misure.
4. Gli accordi di cui al presente articolo potranno prevedere norme premiali in materia di: orario di lavoro, compenso per prestazioni straordinarie, indennità di trasferta, orario multiperiodale per il personale impiegato in attività accessorie alla gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. In particolare per il personale viaggiante gli accordi potranno prevedere intese modificative delle previsioni contrattuali in materia di riposo settimanale e di distribuzione dell'orario di lavoro con specifico riferimento alla possibilità di distribuire l'orario stesso su sei giorni lavorativi.
1. Le Parti, fermo restando quando previsto dal precedente art. 24 per il personale viaggiante, convengono di istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono le ore di riposo compensativo di 4 o 6 ore consecutive realizzate nel limite delle 250 ore di cui al successivo art. 38 qualora, il socio e/o lavoratore dipendente abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto. Detta banca ore potrà essere attivata anche per il lavoro supplementare nei contratti part time.
2. Per le ore di prestazione straordinaria svolte sino al limite di 250 ore il socio e/o lavoratore dipendente potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il socio e/o lavoratore dipendente dovrà darne comunicazione scritta alla cooperativa entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l'intero anno successivo.
3. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
4. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà, su richiesta scritta del socio e/o lavoratore dipendente, da effettuarsi con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all'utilizzo degli altri permessi in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire a luglio, agosto e dicembre, salvo diverso accordo di 2º livello sulla collocazione dei 3 mesi.
5. Le richieste avanzate ai sensi del precedente comma verranno accolte entro il limite del 10% dei soci e/o lavoratori dipendenti che avrebbero dovuto essere presenti nell'ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di 1 unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse.
6. Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a 20 giorni oppure sia superata la percentuale del 10%, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
7. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
8. Le ore di cui al primo comma del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell'anno di maturazione, ma con un ulteriore aumento del 15% rispetto a quelle previste dal successivo art. 28.
9. Ulteriori accordi in materia di "banca ore" sono demandati alla contrattazione di 2º livello.
Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale e in turni
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale e non può superare il limite massimo complessivo di 250 ore annuali pro capite.
2. Come previsto dall'articolo precedente, per le ore di straordinario sino al limite massimo annuale di 250 ore il socio e/ o lavoratore dipendente potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
3. Il socio e/o lavoratore dipendente, se necessario alle esigenze aziendali, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi di grave e giustificato impedimento.
4. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dai precedenti artt. 23 e 24. È, invece, considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno, per cui è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È, altresì, considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui al successivo art. 29.
5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto, oltre l'orario normale di lavoro, dalle ore 24 alle ore 6.
6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte lo seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
a. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale;
b. 50% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno, del solo personale viaggiante, prestate nella giornata del sabato o del lunedì (rispettivamente per il personale con orario settimanale distribuito dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato);
c. 45% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
d. 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale;
e. 60% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
7. Tutte le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
8. Al lavoratore che, per ragione di servizio, svolga l'ordinaria prestazione di domenica, godendo del riposo settimanale compensativo tra il lunedi al sabato, spetterà una maggiorazione oraria del 18% per il lavoro diurno, e del 40% per il lavoro notturno svolti la domenica.
9. È considerato lavoro notturno quello svolto durante il normale orario di lavoro, tra le ore 24 e le ore 6.
10. L'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del tfr.
11. Per il lavoro notturno svolto dal personale non viaggiante saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
a. compiuto dal guardiano: maggiorazione del 15% e del 20% in caso di turno festivo;
b. compreso in turni avvicendati: maggiorazione 10% e del 15% in caso di turno festivo;
c. non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 20% e del 25% in caso di turno festivo;
12. Il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto, per ciascuna trasferta superiore alle 18 ore, ovvero per ogni trasferta coincidente anche in parte con l'orario notturno, ad un'indennità pari all'1% della retribuzione giornaliera a titolo di indennità di disagio. Non si dà, quindi, luogo al pagamento dell'indennità di lavoro notturno in quanto compensata da detta indennità.
13. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa maggiorazione, si divide la retribuzione mensile, di cui al successivo art. 55, per 172.
14. Agli stessi fini per la determinazione della retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione, si divide la retribuzione mensile, di cui al successivo art. 55, per 22 in caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giorni e per 26 in caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni.
15. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
16. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non s1a superiore a 36.
17. Qualora la cooperativa richieda al socio e/o lavoratore dipendente la partecipazione ad attività formative fuori dal normale orario di lavoro, allo stesso verrà riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.
18. Le Parti si danno atto che:
a. nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica al limiti legali dell'orario di lavoro di cui al R.D.L. n. 693/1923 e s.m.i.;
b. per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 29 - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti
1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla Legge e dal presente CCNL.
2. Il riposo settimanale cadrà possibilmente di domenica, salvo le eccezioni di Legge.
3. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario ai sensi del precedente art. 28, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
4. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto in difetto -- per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggioraaione del 40%.
5. Sono considerati giorni festivi le sotto elencate festività nazionali e infrasettimanali
a. 1 gennaio (Capodanno)
b. 6 gennaio (Epifania)
c. Lunedì dell'Angelo
d. 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
e. 1 maggio (Festa del lavoratori)
f. 2 giugno (Festa della Repubblica)
g. 15 agosto (Assunzione della Beata V. M.)
h. 1 novembre (Ognissanti)
i. 6 dicembre (Immacolata Concezione)
j. 25 dicembre (Natale)
k. 26 dicembre (S, Stefano)
l. S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta servizio o si trova la sede legale dell'azienda
6. Per la festività del 4 novembre, spostata alla prima domenica successiva dello stesso mese, il dipendente beneficerà del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica pari ad l/26mo della retribuzione mensile.
7. È facoltà della cooperativa sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al momento della festività in questione. I permessi non usufruiti durante l'anno di maturazione decadranno e saranno retribuiti entro e non oltre il 30/04 dell'anno successivo.
3. Per le festività, escluse invece le semi festività, cadenti di sabato o di domenica è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad 1/22mo di quella mensile, in caso di settimana lavorativa di 5 giorni, o ad l/26mo di quella mensile in caso di settimana lavorativa di 6 giorni.
9. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato o con la domenica, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.
10. Lo stesso trattamento e dovuto, per le festività coincidenti con la domenica, anche a coloro che lavorino abitualmente di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno dalla settimana, ed altrettanto sarà dovuto nel caso di coincidenza dalla festività col giorno di riposo compensativo.
11. Al personale ordinariamente impegnato nei giorni di festività dovrà essere corrisposta la maggiorazione retributiva del 40% per il lavoro prestato, nell'ambito dell'orario normale, nelle festività nazionali e infrasettimanali.
12. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari o aspettativa non retribuita.
13. In sostituzione delle festività abolite di cui alla Legge n. 54/1977 e s.m.i., a tutti i soci e/o lavoratori dipendenti, che rientrano nel personale non viaggiante, sono - concessi permessi retribuiti, previa richiesta scritta da effettuare un giorno prima alla direzione aziendale per complessive 48 ore all'anno.
14. Per il personale viaggiante, in aggiunta alle 32 ore di permessi per le festività abolite, sono invece riconosciute ulteriori 24 ore di permesso retribuito in ragione d'anno.
15. Limitatamente al monte per riduzione di orario per le cooperative ove al momento dell'adesione al presente CCNL siano presenti trattamenti di miglior favore, si continuerà ad applicare la precedente disciplina fino al 31/12/2014.
16. Le suddette ore vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post partum, aspettativa, ecc).
17. Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporsonale.
18. I permessi di cui sopra potranno essere goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
19. Nel caso in cui le ore di permesso retribuito non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore ha diritto, comunque, alla corresponsione della relativa retribuzione da pagarsi entro e non oltre il 30/04 dell'anno successivo.
20. In casi speciali e giustificati il socio e/o lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima, di 1 ora al giorno.
21. In alternativa alla fruizione degli istituti differiti relativi a ROL ed ex festività, potranno, con accordo individuale e/o di 2º livello, essere liquidati mensilmente attraverso il pagamento del relativo rateo.
22. Ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/1990 e s.m.i., in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compreso i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, anche in occasione del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla Legge suddetta con maturazione della normale retribuzione.
23. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
24. Le Parti convengono che il socio e/o lavoratore dipendente, oltre ai diritti stabiliti dalle attuali norme vigeniti, ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
Eventi | Giorni |
Matrimonio di un figlio | 1 |
Nascita o adozione di un figlio | 2 |
Decesso del coniuge, di un parente entro il 2º grado, ti del/della convivente (purché attestato da certificato anagrafico), e affini entro il 1º grado | 3 |
Documentata grave infermità di familiari | 3 |
Esami clinici, visite ed interventi specialistici in day hospital | 10 ore |
TITOLO V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 30 - Distacco e trasferimento
1. Ai sensi dell'art, 30 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., sono requisiti per il distacco:
a. la temporaneità che, salvo diversa pattuizione in sede sindacale, non potrà superare il limite di 18 mesi;
b. la sussistenza di un interesse in capo alla cooperativa distaccante che deve essere: specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto ed in adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.
2. Al socio e/o lavoratore dipendente inviato in distacco oltre km 40 dalla sede abituale di lavoro verranno corrisposte le spese di viaggio tramite rimborso del biglietto dei mezzi pubblici utilizzati, ovvero tramite il pagamento in busta paga di un'indennità sostitutiva del trasporto calcolata in base alle tabelle ACI vigenti qualora il dipendente debba necessariamente usare il proprio mezzo di trasporto per poter raggiungere il posto di lavoro. Ulteriori trattamenti potranno essere disciplinati dagli accordi di 2º livello.
3. La cooperativa, per comprovate necessità tecniche e produttive, può trasferire il socio e/o lavoratore dipendente in altra sede.
4. Le Parti stipulanti il presente CCNL, quindi, al fine di una migliore gestione dei trasferimenti, si impegnano a ricercare congiuntamente, con specifici accordi di 2º livello, soluzioni capaci di:
a. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro; realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
5. Al socio e/o lavoratore dipendente soggetto a trasferimento dovranno essere corrisposti, per 3 mesi, un importo una tantum pari a una retribuzione mensile e l'importo del canone di locazione con le relative utenze, nel caso in cui il lavoratore medesimo sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscrivere un regolare contratto di affitto. Ulteriori disciplina e determinazione di quanto precede sono demandate alla contrattazione di 2º livello.
PERSONALE NON VIAGGIANTE
1. Al socio e/o lavoratore dipendente in missione di servizio, la cooperativa corrisponderà;
a. il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla prima classe);
b. il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a sostenerle;
c. il rimborso delle spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d. un'indennità pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione dura oltre 12 ore e sino a 24 ore.
2. Se la missione dura più di 24 ore, detta indennità va calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione di fatto per il numero dei giorni di missione.
3. Il trattamento del comma d) assorbe l'eventuale compenso per impreviste anticipazioni o protrazioni di orario richieste dalla missione.
PERSONALE VIAGGIANTE
1. Il personale viaggiante di cui ai precedenti artt. 33 e 24, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuitone globale giornaliera, ha diritta ad un'indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
2. Le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
Servizi in territorio nazionale
Trasferte nazionali | Euro |
dalle 6 alle 12 ore | 21,00 |
dalle 12 alle 18 ore | 32,00 |
dalle 18 alle 24 ore | 40,00 |
Servizi in territorio estero
Trasferte estere | Euro |
dalle 6 alle 12 ore | 29,00 |
dalle 12 alle 18 ore | 42,00 |
dalle 18 alle 24 ore | 59,50 |
3. I valori dell'indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3 lettera b, saranno adeguati alle variazioni dell'IPCA in occasione del rinnovo del presente CCNL.
4. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al comma 2), cumulandosi i due trattamenti.
5. L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale.
6. Le differenze in più rispetto al valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel TFR, sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
7. Il personale che compie servizi al di fuori del territorio provinciale, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
8. Nell'ipotesi di più servizi al di fuori del territorio provinciale, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al socio e/o lavoratore dipendente sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30.
9. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
10. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non daranno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui al precedente art. 28 in quanto detta indennità si intende già concordata ai sensi del presente CCNL.
11. Nell'ambito degli accordi di forfetizzazione di cui ai precedenti artt. 23 e 24 e, in ogni caso, con la contrattazione di 2º livello, potranno essere disciplinate condizioni, modalità ed importi dell'indennità di trasferta anche in deroga al presente articolo ed anche definita la misura dell'eventuale parte restitutoria di tale indennità.
Art. 32 - Interruzione, sospensione, soste, riduzione d'orario e recuperi
1. Fatte salve tutte le norme in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga, in caso d'interruzione della prestazione lavorativa per fatti improvvisi ed indipendenti dalle volontà delle parti, si potrà prevedere, per le ore non lavorate:
a. la corresponsione totale della retribuzione, se il socio e/o lavoratore dipendente è rimasto a disposizione della cooperativa con facoltà, per quest'ultima di adibirlo, ad altre mansioni;
b. la corresponsione di una giornata di lavoro, se il socio e/o lavoratore dipendente non sia stato avvisato in tempo utile, cioè almeno 24 ore prima dell'inizio del lavoro;
c. nessuna corresponsione se il socio e/o lavoratore dipendente sia stato avvisato anche a mezzo sms, mail o altro, in tempo utile, cioè almeno 24 ore prima dell'inizio del turno lavoro.
2. In caso di contrazione dell'attività lavorativa, le parti, constatata la situazione di crisi, possono concordare la sospensione dal lavoro dei soci e/o lavoratori dipendenti interessati per periodi non superiori a 10 giorni, In tale periodo non decorrerà alcuna retribuitone. La sospensione dal lavoro sarà realizzata a rotazione tra tutti i soci e/o lavoratori dipendenti interessati.
3. Per i soli soci coimprenditori non si darò corso a quanto previsto dai precedenti due commi laddove il Regolamento interno della cooperativa e/o la contrattazione di 2º livello integrino quanto previsto dall'Interpello del MLPS n. 1/2013.
4. Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del socio e/o lavoratore dipendente, è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Art. 33 - Intervallo per la consumazione dei pasti
1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti è regolamentato con la contrattazione di 2º livello nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 34 - Congedo per matrimonio
1. Al socio e/o lavoratore dipendente ed agli apprendisti non in prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni di calendario. Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile. L'eventuale quota a carico INPS verrà anticipata dalla cooperativa.
2. Il congedo matrimoniale deve essere richiesto per iscritto dal socio e/o lavoratore dipendente con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
3. Nei 30 giorni successivi dal godimento del congedo stesso, la cooperativa dovrà ricevere il certificato di matrimonio.
1. Per il socio e/o lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e speleologico si farà riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed, in particolare, dal D.P.R. n. 61/1994, dalla Legge n. 162/1992, dal D.M. n. 379/1994 con loro s.m.i.
2. Ai soci e/o lavoratori dipendenti impegnati in attività di servizio di protezione civile verranno riconosciuti permessi retribuiti fino ad un massimo di 16 ore all'anno.
3. Ai soci e/o lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed, in particolare dalle leggi n, 266/1991 e n. 49/1997 con le loro s.m.i., le cooperative, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità convenzionale per un massimo di 2 anni salvo casi particolari da concordare per iscritto fra le parti.
1. La lavoratrice in gravidanza ha l'obbligo di consegnare alla cooperativa il certificato rilasciato ai sensi delle vigenti norme.
2. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice é tenuta ad inviare alla cooperativa, entro 15 giorni successivi, al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile o il certificalo di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L n. 2128/1936 e s.m.i..
3. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice madre ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche che non possono essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti, e presentando apposita documentazione giustificativa;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi successivi alla data del parto o alla data di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180º giorno di gestazione;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
4. È facoltà della lavoratrice riprendere l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum previo preavviso di almeno 10 giorni alla cooperativa corredato dall'attestazione del medico specialista del S.S.N., e del medico competente che il rientro al lavoro non pregiudica la salute della lavoratrice, al verificarsi dei seguenti eventi;
a. interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 130º giorno dall'inizio della gestazione o in coincidenza con il medesimo;
b. decesso del bambino alla nascila o durante il congedo di maternità
5. La lavoratrice madre ha, inoltre, facoltà di:
a. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento a norma di Legge;
b. sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se la cooperativa non ha la possibilità di adibirla ad altre mansioni compatibili con la gravidanze ed in caso di complicanze gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli, con provvedimento a norma di Legge.
6. Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
7. In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al lavoratore padre, per tre o quattro mesi o per la minore durata residua, l'astensione post partum.
8. Durante il periodo di astensione obbligatoria o interdizione anticipata per maternità, la lavoratrice madre ha diritto alla sola indennità a carico dell'INPS pari all'80% della normale retribuzione.
9. Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice madre ha diritto ad una indennità a carico dell'INPS pari al 30% della normale retribuzione.
10. Le due indennità di cui ai precedenti commi 6 e 9 sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 33/ 1980 e s.m.i. e sono poste a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui alle vigenti norme.
11. Come previsto dalla Legge il 93/2012 e s.m.i., il lavoratore padre, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, ha l'obbligo - entro i cinque mesi dalla nascita del figlio - di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio ed in sostituzione dell'altro enitore, il lavoratore padre può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi e previo accordo con la madre, durante l'astensione obbligatoria di quest'ultima.
12. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta:
a. un'indennità giornaliera a carica dell'INPS pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre;
b. un'indennità a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione per il giorno dell'astensione.
13. Al fine di poter usufruire dei predetti permessi, il padre lavoratore è tenuto a dare preventiva comunicazione, per iscritto, alla cooperativa almeno 15 giorni prima delle date in cui chiede di astenersi dal lavoro.
14. Nei confronti dei soci e/o lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art 1 della Legge n. 33/1980 e s.m.i..
15. I periodi di assenza obbligatoria devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge n. 1204/1971 e s.m.i. Il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della suddetta Legge.
16. La lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo i casi previsti dalla Legge,
17. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice madre ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi da parte della cooperativa, fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera di retribuzione giornaliera prevista dal presente CCNL
18. Per consentire l'assistenza al bambino fino al compimento del 3º anno di età, la cooperativa può:
a. entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale in maniera reversibile;
b. autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali:
1) telelavoro;
3) orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
3) banca ore;
4) orario concentrato;
5) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di astensione.
19. La determinazione delle modalità di cui al precedente comma sono demandate alla contrattazione di 2º livello.
CONGEDO PARENTALE
1. Le Parti concordano che le disposizioni in materia di permessi post partum trovi applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente al sensi della sentenza, n. 1/1987 della Corte costituaionale, della Direttiva CEE n. 96/1994, della Legge n. 53/2000 e del d.lgs. n. 151/2001 con loro s.m.i..
2. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo e dal d.lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore é tenuto a dare alla cooperativa un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
5. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001.
6. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2, art. 32 del d lgs. n. 151/2001;
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
d. nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 151/2001.
7. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo del congedo parentale del genitore è elevato a undici mesi.
8. Come introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dalla Legge n. 92/2012 e s.m.i., la lavoratrice madre, al termine del congedo obbligatorio e per gli 11 mesi successivi e in alternativa alla maternità facoltativa, avrà la possibilità di ricevere la corresponsione di woucher, da richiedere alla cooperativa per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure per fare fronte agli onerosi servizi pubblici e privati per l'infanzia
9. La lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, di minore con handicap - entro il compimento dell'ottavo anno di età del figlio in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4. comma 1 della Legge n. 104/1992 e s.m.i,. ha diritto al prolungamento fino a tre anni fruibili in modo continuativo o frazionato del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e fatta salva l'ipotesi nella quale sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari. In alternativa al congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1 della Legge n. 53/2000 e s.m.i..
10. Ai sensi dell'art. 42 comma del d.lgs. n .151l/2001, così come modificato dalla Legge n.183/2010 e s.m.i.. dopo il compimento dei tre anni da parte dal bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell'ambito del mese. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri previsti, per l'assistenza alle persone con handicap. dall'art.33 della stessa Legge n. 104/1992 e s.m.i..
MALATTIA DEL BAMBINO
1. Il diritto all'astensione dal lavoro per malattia del figlio, anche adottivo, spetta alternativamente alla madre o al padre lavoratore senza limiti fino ai 3 anni del bambino dietro presentazione di apposito certificato medico.
2. Il suddetto diritto all'astensione sarà, alternativamente, fino a 5 giorni all'anno, in presenza di figlio, anche adottivo, dai 3 agli 8 anni.
3. I termini previsti ai due commi precedenti devono essere computati per ciascun figlio inteso singolarmente.
4. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore.
5. Per i suddetti permessi di cui sopra non spetta alcuna retribuzione.
RIPOSI ORARI PER ALLATTAMENTO
1. A tutte le lavoratrici madri, comprese le apprendiste, spettano due ore di riposo giornaliero retribuite per l'allattamento durante il primo anno di vita del bambino, anche se occupate con contratto a termine o part time. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.
2. Il diritto ai riposi ed il relativo trattamento economico spettano anche al padre, in alternativa alla madre, o anche nel caso in cui i figli siano a lui affidati.
3. I riposi in questione, usufruibili anche in un'unica soluzione hanno la durata di un'ora ciascuno (ridotti a mezz'ora se la lavoratrice usa l'asilo nido o la camera di allattamento allestiti dalla cooperativa) e sono da considerarsi, ai fini della durata della prestazione giornaliera, come ore di lavoro a tutti gli effetti. Spetta un solo riposo giornaliero se l'orario è inferiore alle sei ore di effettivo lavoro.
4. Per i suddetti riposi è dovuta al lavoratore una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi, posta a carico dell'INPS ma da anticiparsi da parte della cooperativa che la porterà a conguaglio con gli imponi contribuirvi dovuti all'Ente assicuratone, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 903/ 1977 e s.m.i..
5. Le disposizioni in materia di riposi giornalieri per allattamento della madre e del padre si applicano altresì, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.
6. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme vigenti.
Art. 37 - Tossicodipendenza - Etilismo
1. Il socio e/o lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, per il quale sia stato accertato dalle competenti autorità sanitarie lo stato di tossicodipendenza o etilismo ed intenda accedere ai servizi terapeutici di riabilitazione, ha diritto, nell'arco di un anno di calendario ed in caso di fruizione dell'aspettativa in modo continuativo, alla conservazione del posto per un tempo non superiore a 11 mesi, in caso di tossicodipendenza, e non supcriore a 4 mesi in caso di etilismo.
2. Ove ne ricorrano specifiche necessità mediche appositamente certificate, i suddetti periodi potranno essere anche goduti in maniera frazionata in un arco temporale mobile di 16 mesi.
3. Fatte salve condizioni di miglior favore, tale assenza non dà diritto o titolo a nessun tipo di competenza economica, normativa e previdenziale.
1. Il socio e/o lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e/o monetizzabili, nella misura di quattro settimane all'anno. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarderà preferibilmente il periodo estivo nella fascia 15 giugno - 15 settembre. Allargamenti della suddetta fascia temporale potranno essere concordati mediante la contrattazione di 2º livello.
2. Al di fuori della fascia temporale di cui al precedente comma, le rimanenti ferie, su richiesta del socio e/o lavoratore dipendente, dovranno essere concesse compatibilmente con le esigenze della cooperativa.
3. Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione. In caso di necessità della cooperativa, esse potranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per urgenti ragioni di servizio non espletabili da altro dipendente, la cooperativa potrà richiamare al lavoro il socio e/o lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto dello stesso a completare detto periodo sospeso in epoca successiva e il diritto al rimborso a pie di lista delle spese sostenute per il rientro.
5. Durante il periodo di ferie spetta al socio e/o lavoratore dipendente la normale retribuzione.
6. In caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al socio e/o lavoratore dipendente tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni di calendario è computato come mese intero.
Art. 39 - Aspettativa non retribuita
1. Al socio e/o lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, che ne faccio motivata richiesta scritta, potrà essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità di servizio per un massimo, anche frazionabile in 3 periodi, di 6 mesi in 2 anni di calendario.
2. Qualora la cooperativa accerti, che durante il periodo di aspettativa, sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere per iscritto al lavoratore di riprendere il lavoro nel termine massimo di 7 giorni.
3. Il socio e/o lavoratore dipendente che non riprenda immediatamente il servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o nel caso di cui al precedente comma, verrà considerato dimissionario di fatto o potrà essere licenziato per giusta causa ex art 2119 cc.
Art. 40 - Malattia e infortunio
MALATTIA
1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa, occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. Il lavoratore, salvo i casi di grave e giustificato impedimento, deve avvisare immediatamente la cooperativa dell'assenza per malattia, prima dell'inizio del normale orario di lavoro.
3. Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati, l'assenza deve essere comunicata almeno 4 ore prima dell'inizio del servizio affidato ovvero dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.
4. È obbligo inoltre del lavoratore comunicare alla cooperativa, ancho via fax e/o via mail, almeno il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico del S.S.N..
5. Il mancato rispetto della procedura potrà comportare l'applicazione di contestazioni disciplinari a norma dell'art. 7, Legge n. 300/1970.
INFORTUNIO
1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. II lavoratore è obbligato, salvo cause di forza maggiore, a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità.
3. La cooperativa é tenuta a denunciare all'INAILed all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui sia colpito il proprio personale e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Il lavoratore é tenuto ad inviare o consegnare alla cooperativa il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
5. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincida con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna sarà posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
6. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro farà fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte della cooperativa.
7. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra descritte.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
1,. Ai fini di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, Il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti dalla Legge.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato, per motivi inerenti la malattia o per gravi ed eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati alla cooperativa ed agli istituti.
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
1. In caso di assenza per malattia ed infortunio, ai soli lavoratori dipendenti verrà assicurato dalla cooperativa il seguente trattamento:
a. per i primi 3 mesi di malattia o di infortunio, il 100% della normale retribuzione giornaliera e del 50% di essa per ulteriori 5 mesi per i lavoratori dipendenti con anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b. per i primi 5 mesi di malattia o di infortunio, il 100% della normale retribuzione giornaliera e del 50% di essa per ulteriori 7 mesi per i lavoratori dipendenti con anzianità di servizio superiore a 5 anni;
2. Il suddetto trattamento non si cumula con le indennità dovute dall'INPS o dall'INAIL, ma le integra per differenza.
3. Ai soci coimprenditori si darà luogo all'integrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo se prevista dal regolamento interno della cooperativa e/o dalla contrattazione di 2º livello.
4. Non si darà, comunque, luogo all'integrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 in caso di malattia o infortunio dei soci e/o lavoratori dipendenti in prova o assunti con contratto a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi.
5. La quota INPS verrà conguagliata dalla cooperativa a norma di Legge e quella INAIL verrà anticipata obbligatoriamente ai sensi dell'art. 70 del T.U. n. 1124/1965 e s.m.i..
6. Sull'eventuale integrazione INPS ed INAIL la cooperativa calcolerà la lordizzazione.
7. L'integraz;ione stessa non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono l'indennità a loro carico.
PERIODO DI COMPORTO IN CASO DI MALATTIA
1. In caso di malattia il socio e/o lavoratore dipendente, con contratto full e part time orizzonatle, non in prova e con anzianità di servizio fino a 5 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze continuativa e/o frazionata di 240 giorni in un arco temporale mobile di 24 mesi.
2. Per il socio e/o lavoratore dipendente con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 24 mesi, in caso di più. assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse prestato.
3. In caso di malattia il socio e/o lavoratore dipendente, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio superiore a 5 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 365 giorni in un arco temporale mobile di 30 mesi.
4. Per il socio e/o lavoratore dipendente con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 30 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse prestato.
5. Per i lavoratori affetti daTBC si farà riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 419/ 1975 e s.m.i..
6. La malatlia, l'infortunio e la malattia professionale sospendono il decorso del preavviso e delle ferie.
7. Superato il periodo di conservazione del posto per malattia, la cooperativa fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, può risolvere il rapporto di lavoro con diritto del lavoratore al relativo periodo di preavviso.
8. In caso di rischio di superamento del periodo di conservazione del posto per sola malattia, il socio e/o lavoratore dipendente potrà usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica da far pervenire al datore di lavoro 15 giorni prima della scadenza del comporto da controllare a sua diligente cura, di un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi durante i quali non decorrerà alcun istituto contrattuale.
9. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al socio e/o lavoratore dipendente di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro senza relativo periodo di preavvisa. Ove il rapporto continuasse oltre la scadenza del periodo di aspettativa e la cooperativa non procedesse al licenziamento, il rapporto stesso rimane sospeso senza maturazione di alcun istituto contrattuale e di Legge.
10. Nei confronti dei soci e/o lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l'eventuale proseguimento del trattamento a carico dell'INPS, previsto nel termini di Legge.
PERIODO DI COMPORTO IN CASO DI INFORTUNIO
1. In caso di infortunio sul lavoro il socio e/o lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando duri l'inabilita temporanea che impedisca allo stesso di riprendere proficuamente il lavoro.
2. L'assenza per infortunio non va computata nel periodo di comporto previsto per la malattia.
MALATTIE PROFESSIONALI
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di Legge. In caso di malattia professionale, il socio e/o lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 9 mesi in un arco temporale mobile di 14 mesi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro in essere.
Art. 41- Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
1. Le Parti, vista la vigente normativa in materia pensionistica obbligatoria e complementare, si impegnano ad attivare, per tutti i soci e/o lavoratori dipendenti a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa tramite Fondo chiuso non obbligatorio, a capitalizzazione e su base volontaria.
2. In materia di assistenza sanitaria integrativa, le Parti concordano di incontrarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL per la verifica di polizze sanitarie integrative che contemperino i tetti di spesa aziendale ed i servizi da erogare ai soci e/o lavoratori dipendenti.
Art. 42 - Sciopero e servizi essenziali
1. Le Parti in materia di disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali rinviano alla Legge n. 146/1990, alla Legge n. 63/2000 ed alle integrationi della Commissione di Garanzia.
2. Le Parti, inoltre, concordano che, ove lo sciopero non riguardi un settore di cui alle norme suindicate, promuoveranno, tramite la Commissione Paritetica di cui al precedente art. 6, ogni tentativo di conciliazione per evitare o ridurre le conseguenze del conflitto collettivo ed individuano in 48 ore il preavviso per la dichiarazione dello stato di agitazione.
SERVIZI ESSENZIALI DA GARANTIRE
Fermo restando il fatto che la Legge n. 146/1990 e s.m.i. disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le Parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessita, prevista dalla suddetta Legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a. trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b. raccolta e distribuzione del latte;
c. trasporto di animali vivi;
d. trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e. trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
2. Le Parti, pertanto, si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei summenzionati servizi.
PRESTAZIONI DA GARANTIRE NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEGLI IMPIANTI
1. Le parti concordano che le seguenti prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti:
a. custodia;
b. funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
c. funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
d. controllo merci pericolose e/o deperibili.
2. Spetta alla RSA o, ove assente, all'O.S. territorialmente competente concordare con la cooperativa il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni di cui al comma precedente.
Art. 43 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
1. La risoluzione del rapporto di lavoro è regolata dalle leggi in materia e le parti potranno procedere alla risoluzione stessa in forma scritta con raccomandata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, con il preavviso previsto dal presente articolo.
2. I termini di preavviso, da computarsi agli effetti del TFR, in caso di licenziamento sono quelli indicati dalla seguente tabella:
Livello | Fino a 5 anni di anzianità | Fino a 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
(giorni di calendario) | (giorni di calendario) | (giorni di calendario) | |
9, 8, 7 | 40 | 50 | 60 |
6 e 5 | 30 | 40 | 50 |
4 e 3 | 20 | 30 | 40 |
2 e 1 | 15 | 25 | 35 |
3. In caso di dimissioni del lavoratore, i termini di preavviso sono ridotti della metà.
4. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie e di congedo matrimoniale. Il preavviso stesso viene sospeso in caso di malattia, infortunio e malattia professionale.
5. Al socio e/o lavoratore dipendente licenziato, durante il periodo di preavviso verranno concessi su richiesta, in accordo con le necessità aziendali, permessi giornalieri di 1 ora per un massimo di n. 10 ore, da decurtare da quelli di cui al precedente art. 28, per la ricerca di una nuova occupazione.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di cui alla precedente tabella, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Art. 44 - Cessione e affitto d'azienda - Procedure concorsuali
1. In materia di cessione, affitto, liquidazione e fallimento dell'impresa, si farà riferimento alle disposizioni di Legge vigenti.
2. Le Parti, peraltro, concordano sul fatto che la contrattazione di 2º livello potrà individuare procedure che riducano gli effetti negativi sull'occupazione che i suddetti casi dovessero causare.
1. Le imprese si impegnano a ricorrere all'istituto dell'appalto nei limiti in cui esso risulti tecnicamente necessario per lo svolgimento di particolari attività ovvero per lo svolgimento di attività complementari o diverse da quelle abitualmente svolte.
2. Le imprese, in caso di appalto, sono tenute a verificare l'idoneità dei potenziali appaltatori, fornendo preventivamente alla RSA e al livello territoriale dell'O.S. stipulante il presente CCNL, le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di Legge.
3. Le accertate inadempienze economiche, contrattuali e/o previdenziali comporteranno, da parte dell'impresa appaltante, l'interruzione dei rapporti con gli appaltatori.
4. In caso di cambio di gestione nell'appalto, l'azienda appaltante ne darà comunicazione alla RSA con un preavviso di almeno 15 giorni fornendo le sopracitate informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di Legge da parte dell'azienda subentrante.
5. Le parti opereranno perché possa essere garantita l'occupazione ai lavoratori interessati nell'ambito del conseguente cambio di appalto.
6. L'azienda appaltante potrà prevedere nella sottoscrizione del contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive, a dare preferenza ai lavoratori in organico alla precedente impresa che ne facciano richiesta.
7. Per quanto attiene alle attività di subvezione, le imprese opereranno per la verifica del rispetto, da parte del subvettore, oltre che delle norme previdenziali, anche di quelle contrattuali vigenti nel settore dell'autotrasporto.
8. A tal fine le imprese, a norma di quanto previsto dal d.lgs. n. 286/2005 e s.m.i., acquisiranno la documentazione relativa e la comunicheranno alla RSA ove esistente ovvero al livello territoriale dell'O.S. stipulante il presente CCNL.
Art. 46 - Divieto di concorrenza
1. È proibito al socio e/o lavoratore dipendente, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma presso aziende concorrenti con quella dalla quale sia stato assunto. La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 2119 c.c. e 7 Legge n. 300/1970.
Art. 47 - Lavoratori studenti, formazione continua, diritto allo studio
1. Viste le norme dettate dalle leggi n. 300/1970 e n. 245/1976 con loro s.m.i., in materia di formazione professionale, le Parti convengono che verranno riconosciuti ai soci e/o lavoratori dipendenti i seguenti permessi per la frequenza di corsi di studio e di formazione.
DIRITTO ALLO STUDIO
1. Sono riconosciute al lavoratori 150 ora in un triennio utilizzabili anche in un solo anno, elevabili a 250 per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo nonché di lingua italiana da parte del lavoratori stranieri extracomunitari, a condizione che;
a il corso sia svolto presso istituti pubblici o parificati;
b. il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi sia almeno pari al doppio del numero delle ore di permesso richiesto, con riduzione a 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore.
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO
1. Trattandosi di interventi di pura formazione, si rimanda alle norme previste in materia dalle Regioni.
PERMESSI PER SOSTENERE GLI ESAMI
1. Oltre al monte ore triennale i lavoratori studenti, compresi quelli universitari finop ai master di 1º livello, hanno diritto ad usufruire, su richiesta, scritta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni precedenti a ciascun esame, compreso quello di discussione della tesi. I permessi non saranno retribuiti in caso di ripetizione dell'esame nello stesso anno accademico per più di 2 volte.
CONGEDI PER FORMAZIONE PERMANENTE
1. La durata massima di detti congedi, per il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità, è di 10 mesi di aspettativa non retribuita nell'anno solare al fine di:
a. completare la scuola dell'obbligo;
b. conseguire il diploma di scuola di 2º grado;
c. conseguire il diploma universitario, la laurea magistrale ed il master di 1ºlivello;
d. partecipare ad attiviti formative;
2. Al socio e/o lavoratore dipendente con anzianità inferiore ai 5 anni verranno riconosciute 120 ore di permesso non retribuito nell'anno solare
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Per La fruizione dei permessi da parte del lavoratori, i corsi di formazione professionale devono:
a. essere correlati all'attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale specifica;
b. essere svolti presso enti pubblici o privati accreditati da Regioni e/o Province;
c. prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito,
MODALITÀ' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI E LORO NUMERO
1. Tutti i tipi di permesso di cui al presente articolo devono essere programmati trimestralmente in sede aziendale compatibilmente con le esigenze produttive della cooperativa.
2. Il monte ore triennale della cooperativa su cui concedere i permessi in parola o l'ammontare dell'orario annuale di effettivo lavoro (con esclusione di ferie, permessi, ecc.) moltiplicato per 33. Al fine di ridurre rallentamenti nell'attività aziendale possono contemporaneamente fare ricorso ai permessi come sopra definiti;
a. il 2,5% dei lavoratori in forza in caso di permessi per il diritto allo studio;
b. il 2,5% del lavoratori in forza in caso di permessi per la formazione professionale;
c. il 3% dei lavoratori in forza in caso di permessi per il diritto allo studio e la formazione professionale.
4. Le richieate di permesso devono essere presentate, a pena di decadenza del diritto, ogni 6 mesi entro e non oltre il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. La cooperativa valuterà tutte le domande pervenute, considerando il monte ore disponibile, il rispetto dei limiti numerici e, soprattutto, le caratteristiche del corso di studio/professionale oggetto delle richieste, compreso.
5. Il socio e / o lavoratore dipendente è tenuto a fornire alla cooperativa, in aggiunta al certificato di iscrizione, un certificato di regolare frequenza ogni 3 mesi.
6. È facoltà della cooperativa recuperare quanto elargito economicamente, a norma del presente articolo, al socio e/o lavoratore dipendente ove quest'ultimo non consegua proficuamente il titolo di studio o l'attestato di formazione professionale nei termini previsti dalle relative norme in materia.
FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE
1. Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni svolte, tenuto conto, altresì, della continua evoluzione del settore e della necessiti di una costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
a. un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neo-assunti;
b. corsi per i lavoratori assunti con contratti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
c. un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i nuovi metodi di lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di riduzione dei consumi energetici e di protezione dell'ambiente;
d. un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento.
PERSONALE VIAGGIANTE
1. Le cooperative, d'intesa con le RSA, promuoveranno specifici corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale sulla normativa sociale europea in tema di guida e di riposo del personale viaggiante e di contestuale corretto utilizzo dell'apparecchio di controllo "cronotachigrafo".
2. Le cooperative, d'intesa con le RSA, promuoveranno le condizioni più opportune per consentire al personale viaggiante di soddisfare specifiche esigenze formative obbligatorie e connesse a particolari trasporti (CFP ADR, Normativa SISTRI, Normativa HACCP, ecc.)
3. In particolare potranno essere valutate modalità di organizzazione dei turni di lavoro che facilitino la fruizione di detti corsi e potrà essere valutata, nell'ambito dello contrattazione di 2º livello, una compartecipazione della cooperativa alla spesa di fruizione di detti corsi.
FONDO DI FORMAZIONE 1NTERPROFESBIONALE
1. Nel quadro delle più generali intese tra le parti stipulanti il presente CCNL, preso atto della istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali con la Legge n. 383/2000 e s.m.i., finalizzati alla formazione continua dei lavoratori, le Parti convengono che, laddove non si determinassero le condizioni per l'operatività di uno specifico fondo interprofessionale di categoria, con apposite convenzioni e successivi protocolli d'intesa, le cooperative privilegeranno l'adesione ai fondi FOINCOOP e FONARCOM.
DOVERI DEL LAVORATORE
1. Il socio e/o lavoratore dipendente deve espletare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e, in particolare:
a. osservare l'orario di lavoro stabilito con la cooperativa ed adempiere a tutte le formalità che essa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
b. svolgere tutti i compiti che verranno lui assegnati dalla cooperativa, nel rispetto delle norme del presente CCNL, della contrattazione di 2º livello e delle disposizioni di Legge, con la massima diligenza anche ai fini della produttività;
c. osservare la più assoluta segretezza sugli interessi della cooperativa evitando di divulgare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso la cooperativa stessa;
d. evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre in qualsiasi modo profitto a danno dell'impresa la cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
e. usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che, per qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con la cooperativa;
f. evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e trattenersi oltre il normale arario di lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dalla cooperativa stessa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL, dalla contrattazione di 2º livello e/o da disposizioni legislative;
g. rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai superiori gerarchici se non contrastanti con il presente CCNL, con la contrattazione di 2º livello e/o con le leggi vigenti;
h. comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
i. seguire scrupolosamente le norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
1. I soci e/o lavoratori dipendenti che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
a. il rimprovero verbale;
b. Il rimprovero scritto;
c. la multa non superiore all'importo di 4 ore del minimo tabellare di cui all'art. 55;
d. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periedo non superiore a 10 giorni;
e. il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
a. Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto comportamento.
Mancanza punibili con la multa
a. recidiva, entro 2 anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
b. non grave, ma ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro;
c. provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
d. provata e non grave negligenza nel raggiungimento dei livelli di qualità e produttività aziendale per una volta in un anno;
e. mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto ;
f. comportamento scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
g. la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
h. qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della cooperativa;
i. omissione della comunicazione dell'assenza per malattia o infortunio con relativa prognosi e certificazione secondo le modalità e la tempistica prevista da Legge e CCNL;
j. non conforme compilazione e/o utilizzazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo e della carta tachigrafica;
k. non conforme compilazione e/o utilizzazione dei "fogli presenza" manuali o marcatura del badge elettronico;
l. in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino grave pregiudizio agli interessi della cooperativa;
m. ogni altra mancanza di equivalente gravità
Mancanze punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni
a. recidiva, entro 2 anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
b. simulazione di malattia, d'infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di assolvere agli obblighi di lavoro;
c. ingiurie o accuse infondate verso altri soci e/o lavoratori dipendenti della cooperativa;
d. inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
e. uso ed abuso di sostanze alcoliche e/o droghe in servizio (limitatamente al personale non viaggiante) al massimo per una volta in un anno;
f. assenza ingiustificata non superiore a 3 giorni;
g. assenza ingiustificata alle visite fiscali;
h. rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una volta in un anno;
i. compimento in servizio di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno della cooperativa (sempre che la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile);
j. ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e grave pregiudizio agli interessi della cooperativa (sempre che la gravita dell'atto non sia diversamente perseguibile);
k. seconda omissione della comunicazione dell'assenza per malattia o infortunio con relativa prognosi e certificazione secondo le modalità e la tempistica prevista da Legge e CCNL;
n. svolgimento del lavoro affidato con comprovata negligenza con danno serio ai livelli di qualità e produttività aziendale per due volte in un anno, laddove la cooperativa abbia anche formato il lavoratore;
l. omissione dell'opportuno rapporto, al rientro del veicolo, in caso di incidenti accaduti nel corso del servizio;
m. omissione di raccolta dati, documenti e testimonianze, in caso di incidenti accaduti nel corso del servizio, atti a suffragare ogni eventuale azione di difesa da parte della cooperativa:
n. omissione di registrazione del foglio e/o della carta tachigrafia con l'apparecchio di controllo;
o. danni causati per incuria al materiale e/o alla merce che si deve trasportare, o che comunque si abbia in consegna, al veicolo o a terzi senza immediata comunicazione alla cooperativa;
p. scorretto utilizzo del cronotachigrafo e di tutti i dispositivi di sicurezza individuali e del mezzo;
q. scorretta e reiterata compilazione e/o utilizzazione dei "fogli-presenza" manuali o marcatura del badge elettronico;
r. ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8 a 10 giorni
a. per gravità e/o recidiva, entro 2 anni, dell'applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione non superiore a 7 giorni;
b. reiterata ed ingiustificata assenza alle visite fiscali;
c. omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
d. uso ed abuso di sostanze alcoliche e/o droghe in servizio (limitatamente al personale viaggiante) al massimo per una volta in un anno;
e. assenza ingiustificata superiore a 3 giorni, ma inferiore a 5;
f. abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro al massimo per una volta in un anno;
g. grave negligenza nel mantenimento della qualità e produttività, aziendale al massimo per tre volte in un anno, laddove la cooperativa abbia anche proceduto ad affiancate il lavoratore con altro personale;
h. ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino serio e grave pregiudizio agli interessi della cooperativa o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempre che la gravitaà dell'atto non sia diversamente perseguibile);
i. ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Licenziamento con o senza preavviso
1. Il licenziamento per motivi disciplinari sarà comminato per;
a. per particolare gravità e/o recidiva, entro 2 anni, dall'applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione da 8 a 10 giorni;
b. assenza ingiustificata oltre i 5 giorni;
c. assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
d. gravissima negligenza nel mantenimento della qualità e produttività aziendale;
e. terza omissione della comunicazione dell'assenza per malattia o infortunio con relativa prognosi e certificazione secondo le modalità e la tempistica prevista da Legge e CCNL;
f. uso ed abuso reiterato di sostanze alcoliche e/o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza della cooperativa o, per il personale viaggiante, durante la guida;
g. furto o danneggiamento volontario del materiale della cooperativa;
h. per condanna a una pena detentiva per reati infamanti comminata al socio e/o lavoratore dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
i. utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature della cooperativa;
j. abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni che implichino gli stessi tipi di pregiudizi;
k. insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
l. diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all'interno della cooperativa;
m. molestie sessuali e/o lesioni volontarie fisiche a colleghi od a persone esterne alla cooperativa;
n. omissione di comunicazione all'azienda, nei modi e nei termini previsti dal presente CCNL e dalla Legge, del ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
o. omissione e/o alterazione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
p. manomissione e/o alterazione dei 'fogli-presenza" manuali o marcatura del badge elettronico;
q. rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per determinare l'uso di alcool o stupefacenti;
r. rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari obbligatori;
s. guida durante il periodo di ritiro della patente;
t. Ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il licenziamento può essere preceduto dalla sospensione cautelativa per indagini interne alla cooperativa che non potrà superare un massimo di 60 giorni. Nel periodo di sospensione cautelativa al socio e/o lavoratore dipendente sarà corrisposta la retribuzione stabilita dal presente CCNL.
PROCEDURA DISCIPLINARE
1. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del socio e/o lavoratore dipendente senza avergli preventivamente contestato formalmente l'addebito e averlo sentito in sua difesa anche con l'assistenza dei rappresentati dell'O.S. cui sia iscritto ovvero conferisca mandato.
2. La comunicazione degli addebiti dovrà esaere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa.
3. Il socio e/o lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a difesa entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. L'adozione dal provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni, salvo nel caso di sospensione cautelativa per la quale il termine massimo é di 90 giorni. Tale decisione dovrà essere comunicata al socio e/o lavoratore dipendente stesso con lettera raccomandata a/r.
4. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, qualora non vi sia stata controdeduzione da parte del socio e/o lavoratore dipendente.
5. Il lavoratore al quale sia stata contestata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'O.S, alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la DTL, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore della DTL stessa. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Le spese della procedura saranno equamente ripartite fra cooperativa e socio e/o lavoratore dipendente.
6. Qualora la cooperativa non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dalla DTL, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
7. Se la cooperativa o il lavoratore adiscono l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
9. Nel regolamento interno potranno prevedersi procedure per la parte associativo-mutualistica per i soli soci coimprenditori.
Art. 49 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. In presenza di particolari esigenze operative connesse alla tipologia di trasporti effettuati dalla cooperativa e dal tipo di merci trasportate, il personale viaggiante potrà dover contribuire direttamente alle operazioni di carico e scarico del veicolo ed eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista.
3. Le condizioni per l'attuazione e le modalità di effettuazione di quanto previsto dal precedente comma saranno oggetto di specifici accordi di 2º livello.
4. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
5. L'autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dalla cooperativa rispondendo dell'eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall'uso improprio. L'autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all'attività lavorativa.
6. È a carico della cooperativa, l'onere di provare;
a. la gravità della responsabilità del socio e/o lavoratore dipendente;
b. l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
7. Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l'obbligo per la cooperativa di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il socio e/o lavoratore dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
8. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso alla cooperativa, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano esser effettuate.
9. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dalla cooperativa o adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
10. Nel caso in cui la cooperativa abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSA le condizioni dell'assicurazione.
11. Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei soci a/o lavoratori dipendenti, in occasione della conclusione dei contratti di 7º livello.
12. L'autista, ferme le eventuali conseguenze disciplnari ai sensi del precedente art. 48, è inoltre responsabile per le sanzioni amministrative per l'inosservanza del Codice della Strada e delle altre norme sulla sicurezze della Circolazione delle persone e dei veicoli, che siano a lui imputabili per negligenze, ivi incluse quelle che la cooperativa si trovasse a dover sopportare per comportamenti non rispettosi della normativa vigente in tema di sicurezza da parte del proprio personale viaggiante, ai sensi del d.lgs. n. 286/2005 e s.m.i..
13. L'autista deve, infine, assicurarsi di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dai Regolamenti n. 561/2006/C.E. e n. 3821/1985/CEE e loro s.m.i., restando in capo al personale viaggiante le conseguenze disciplinari per le eventuali trasgressioni delle norme suddette che la cooperativa dovesse rilevare in sede di esame delle risultanze dei fogli di registrazione o dei tracciati delle carte tachigrafiche
14. Quando cooperativa e socio e/o lavoratore dipendente siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo, compreso quello dell'assistenza legale, é a totale carico della cooperativa.
Art. 50 - Misure per contrastare l'assenteismo e favorire la produttività
1. Le Parti concordano sulla necessità di implementare le azioni ritenute idonee a contenere il fenomeno dell'assenteismo al fine di evitare ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, sulla produitività, nonché sull'efficienza e competitività delle aziende.
2. La percentuale di assenteismo da considerare per l'assegnazione del premio viene, per espressa volontà delle Parti, determinata dal rapporto tra il totale delle ore perse (per malattia, infortuni e assenze non retribuite) ed il totale delle ore lavorabili nell'anno (determinato dalla somma dei giorni dell'anno solare, al netto delle giornate di sabato e domenica, delle festività non cadenti di domenica, delle ferie e delle ROL) e verrà individuato nella contrattazione di 2º livello.
3. Le Parti convengono che ad ogni incremento individuale di periodi di assenze oltre il livello medio come sopra individuato debba corrispondere un decremento di retribuzione pari ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfetizzato e/o premi di produttività, ovvero da quello risultante dall'applicazione degli artt. 23 e 24, particolarmente se il fenomeno si produca in concomitanza con festività, fine settimana, ecc..
4. La contrattazione di 2º livello, nell'ambito degli accordi di forfetizzazione, definirà parametri e modalità differenti rispetto alle effettive esigenze aziendali ed eventuali assenze dovute a casi eccezionali da scorporare dal computo delle ore di assenza.
5. La penalizzazione, secondo i limiti definiti nella contrattazione di 2º livello, deve essere effettuata nel mese successivo ed evidenziata nella relativa busta paga.
b. Gli importi trattenuti, per effetto di tali azioni, saranno ridistribuiti nell'ambito degli accordi di produttività: di cui al presente CCNL ed alla contrattazione di 2º livello.
Art. 51 - Ritiro della patente di guida e/o altri titoli
1. L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sospesa la patente per condurre autoveicoli per un periodo non superiore a tre mesi, avrà diritto alla conservazione del posto sensa percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questa caso percepita la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Qualora la sospensione della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure flautista non accettasse di essere adibito al lavoro cui la cooperativa lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso. In tal caso all'autista verrà corrisposto il TFR, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il socio e/o lavoratore dipendente apparteneva prima del ritiro della petente.
3. Nelllpotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all'autista fuori dall'esercizio delle proprie mansioni, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
4. Il socio a/o lavoratore dipendente cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto la cooperativa del ritiro, il socio e/o lavoratore dipendente che guidi durante il periodo di ritiro della patente, oltre a quanto previsto in materia di licenziamento disciplinare, è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dalla cooperativa.
5. Si fa luogo alla risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro del socio e/o lavoratore dipendente che, a seguito di perdita del titolo di abilitazione alla guida non provveda, entro i tre mesi di cui al comma 1, al riacquisto, a sua cura e spese, del titolo stesso.
6. La contrattazione di 2º livello potrà individuare procedure simili a quella di cui ai precedenti commi per il personale che possegga titoli, licenze, patenti, brevetti, ecc. necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.
1. Ferme le conseguenze disciplinari ai sensi del precedente art. 48, ogni danno subito dalla cooperativa per fatto del socio e/o lavoratore dipendente, che dia origine a risarcimento con trattenuta in busta paga, deve essere contestato formalmente al socio e/o lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 7, Legge n. 300/1970.
2. Una volta accertato definitivamente, sia in via giudiziale che transattiva tra le parti, l'entità economica del danno l'importo sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga lorda di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi e indennità erogati al socio e/o lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
4. Se il danno è inferiore a 400 euro e la cooperativa lo quantifica immediatamente, comunicandone l'entità al socio e/o lavoratore dipendente, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il socio e/o lavoratore dipendente sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui la cooperativa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappreaentante sindacale cui il socio e/o lavoratore dipendente conferisce mandato.
5. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.
Art. 53 - Piccola manutenzione e pulizia macchine
1. Il personale viaggiante deve curare la piccola manutenzione e la pulizia del veicolo a lui assegnato al fine di conservare lo stesso in buono stato di funzionamento.
2. Laddove non vi siano veicoli stabilmente assegnati ad un particolare autista, la cooperativa potrà definire, anche nella giornata di sabato, turni tra tutti gli autisti per l'effettuazione degli interventi di piccola manutenzione.
3. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie, fatti salvi gli accordi aziendali di cui agli artt. 23 e 24.
Art. 54 - Contrasto al mobbing
1. Per le Parti è fondamentale contribuire alla determinazione di un ambiente aziendale di lavoro improntato alla tutela della dignità ed all'inviolabilità della persona, nonché alla correttezza nei rapporti interpersonali.
2. Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
3. In materia di mobbing, le Parti fanno espresso riferimento ai d.lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003 con loro s.m.i., in attuazione delle Delibere n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE.
Art. 55 - Trattamento economico
1. La retribuzione individuale è costituita dai seguenti elementi:
a) minimo tabellare di cui al successivo comma 4;
b) scatti di anzianità;
c) eventuale aumento di merito, o superminimo, a carattere individuale;
d) eventuale assegno ad personam.
2. La quota oraria della retribuzione, per tutto il personale, si ottiene dividendo l'importo menade per il divisore convenzionale 172.
3. La quota giornaliera della retribuzione, per tutto il personale, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 22 in caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giomi e 26 in caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni.
4. Le tabelle retributive per i soci coimprenditori di sotto indicate non sono comprensive del ristorno di cui alla Legge n. 142/2001. Il ristorno dovrà essere erogato in misura non superiore al 30% del trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribusioni medesime e potrà essere anticipato anche in ratei mensili, Esso fa parte delle logiche moderne della contrattazione e rappresenta il risultato dello scambio mutualistico tra la cooperativa ed i soci in proporzione sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato. Questo elemento aggiuntivo ricade negli incrementi di produttività riconosciuti dalla cooperativa che rientrano, ai fini contributivi, nel disposto dell'art. 4, punto II, Legge n. 142/2001 e per quelli fiscali nella detassazione nei modi e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
Minimo tabellare per non soci
Livello | da 01/04/2014 | da 01/04/2015 | da 01/04/2016 |
9º | € 2.020,00 | € 2 060,00 | € 2.110,00 |
8º | € 1.950,00 | € 1.980,00 | € 2.010,00 |
7º | € 1.760,00 | € 1.780,00 | € 1.820,00 |
6º | € 1.580,00 | € 1.620,00 | € 1.650,00 |
5º | € 1.530,00 | € 1.570.00 | € 1.600,00 |
4º | € 1.500,00 | € 1.540,00 | € 1.560,00 |
3º | € 1.450,00 | € 1.500,00 | € 1.520,00 |
2º | € 1.300,00 | € 1.350,00 | € 1.370,00 |
1º | € 1.200,00 | € 1.230,00 | € 1.300,00 |
Minimo tabellare per soci
Livello | da 01/04/2014 | da 01/04/2015 | da 01/04/2016 |
9º | € 1.950,00 | € 1.990,00 | € 2.040,00 |
8º | € 1.900,00 | € 1.930,00 | € 1.990,00 |
7º | € 1.700,00 | € 1.730,00 | € 1.770,00 |
6º | € 1.530,00 | € 1.580,00 | € 1.610,00 |
5º | € 1.480,00 | € 1.520,00 | € 1.560,00 |
4º | € 1.420,00 | € 1.460,00 | € 1.490,00 |
3º | € 1.380,00 | € 1.430,00 | € 1.470,00 |
2º | € 1.280,00 | € 1.320,00 | € 1.340,00 |
1º | € 1.170,00 | € 1.200,00 | € 1.260,00 |
SCATTI DI ANZIANITÀ ED UNA TANTUM
1. Per tutto il personale in forza sono previsti aumenti periodici di anzianità, con cadenza biennale e per un massimo di 6 scatti calcolati nella misura del 2,5% dei minimi tabellari riportati nel precedente comma.
2. L'anzianità convenzionale di servizio decorre dal giorno di assunzione in cooperativa. Le Parti precisano che, in relazione al calcolo degli scatti, in caso di progressione ad un livello superiore, non saranno considerati i meccanismi di assorbimento degli scatti medesimi. Il socio e/o lavoratore dipendente pertanto, conserverà l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi.
3. Al personale in forza almeno alla data del 1º giugno 2013 sarà corrisposto un importo a titolo di una tantum pari ad € 160,00 lordi per il periodo di vacanza contrattuale 01/06/2013-31/03/2014. L'una tantum verrà erogata in due rate di pari importo, la prima entro il mese di giugno 2014 e la seconda entro il mese di novembre 2014. Essa verrà riparametrata per il personale assunto con contratto part time e non è valida ai fini del computo di nessun istituto contrattuale e del TFR.
Art. 56 - Mensilità aggiuntive
1. In occasione delle festività natalizie e, comunque non oltre il 22 dicembre di ogni anno, la cooperativa corrisponderà al socio e/o lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto e denominata "gratifica natalizia" o "tredicesima".
2. Entro e non oltre la prima decade del mese di luglio, la cooperativa corrisponderà al solo lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto al mese di giugno e denominata "Quattordicesima".
3. Per i soli soci coimprenditori, con contrattazione di 2º livello e/o previsione del regolamento interno potrà riconoscersi la quattordicesima per differenza rispetto alla quota di ristorni individuali eventualmente percepiti.
4. Il calcolo della quattordicesima decorrerà dal 01/04/2014 nelle seguenti percentuali:
a) dal 01/04/2014 al 30/06/2015 per il 75%;
b) dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per l'85%;
c) dal 01/07/2016 al 30/06/2017 per il 95%;
d) dal 01/07/2017 per il 100%.
5. le mensilità aggiuntive, previo accordo individuale e/o di 2º livello, potranno essere erogate in ratei mensili.
6. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il socio e/o lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di mensilità aggiuntive per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso la cooperativa. A tal fine, il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.
1. Le Parti convengono che saranno corrisposte al socio e/o lavoratore dipendente le indennità di sotto elencate.
INDENNITÀ DI CASSA
a. Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità di errori che comportino l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 4% mensile del minimo tabellare, che sarà computabile ai soli fini del calcolo del TFR
INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I QUADRI
a. Al personale con qualifica di Quadro compete un'indennità di funzione pari al 20% della retribuitone tabellare lorda ai sensi del precedente art. 21.
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
a. In caso di morte del socio e/o lavoratore dipendente, il TFR, l'indennità sostitutiva del preavviso e tutti gli emolumenti di fine rapporto devono essere corrisposti, a norma dell'art. 2122 cc, ai coniuge ed al figli. In assenza delle persone precedentemente indicate, le indennità sono attribuite secondo le norme dalla successione legittima.
ALTRE INDENNITÀ'
b. L'individuazione di altre indennità ed i relativi importi sono demandati alla contrattazione di 2º livello.
Art. 58 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
1. La retribuzione deve essere liquidata al socio e/o lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile da corrispondersi, al massimo, entro il 15 del mese successivo. Ove tale data coincidesse con la domenica o altro giorno festivo il pagamento verrà effettuato il 16 successivo.
2. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al socio e/o lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della cooperativa, i dati del socio e/o lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e gli importi costituenti la retribuzione stessa con l'elencazione delle trattenute di Legge.
3. il socio e/o lavoratore dipendente, fermo restando il combinato disposto dell'art. 2113 c.c., potrà presentare alla cooperativa i propri reclami sulla busta paga in forma scritta anche tramite l'O.S. cui aderisce e conferisce mandato. La cooperativa è tenuta a rispondere entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del reclamo.
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto
1. Al socio e/o lavoratore dipendente, all'atto della cessazione dal servizio e comunque non oltre i successivi 60 giorni, sarà corrisposto il TFR previsto dall'art 2120 c.c., come modificato dalla Legge n 297/1982 e s.m.i..
2. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al socio e/o lavoratore dipendente, sarà corrisposto, dalla scadenza del termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro, relativa al TFR.
3. Le voci della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR sono tassativamente quelle di sotto elencate:
a. minimo tabellare;
b. scatti di anzianità;
c. aumenti di merito o superminimi comunque denominati solo se previsto dalla contrattazione individuale e/o di 2º livello;
d. premi di produttività solo se previsto dalla contrattazione individuale e/o di 2º livello;
e. tredicesima mensilità;
f. quattordicesima mensilità per i soli lavoratori dipendenti;
g. quattordicesima mensilità per i soci coimprenditori solo se previsto dalla contrattazione individuale e/o di 2º livello e soltanto per la parte che eccede la quota di ristorni individuali eventualmente percepiti;
h. parte retributiva della trasferta;
i. indennità di lavoro notturno;
j. indennità di funzione per i quadri;
k. altre voci previste dal presente CCNL e dalla contrattazione individuale e/o di 2º livello.
4. Avendo la Legge Finanziaria 2007 anticipato di un anno l'entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., le Parti, al fine di dare pratica attuazione al diritto dei lavoratori ad accedere a forme pensionistiche complementari, hanno inteso individuare nel fondo che sarà scelto dalle Parti stesse quale strumento idoneo a dare questo tipo di servizio.
TITOLO VII - Privacy e sicurezza sul lavoro
Art. 60 - Tutela della privacy
1. In materia di disciplina inerente la tutela della privacy, le Parti firmatarie fanno espresso rinvio al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Art. 61 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. La cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantite la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza del dettalo del d.lgs. n 81/2009 e s.m.i., anche in consideratione del D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio di tariffa INAIL sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
2. La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo, nonché, ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza sono demandate alla contrattazione di 2º livello.
Allegato a) - Delega d'iscrizione al Sindacato F.A.S.T.
Delega d'iscrizione al Sindacato F.A.S.T.
Via Albona, L - 00177 Roma - tel. 06.64829000 - Fax 06.47307556 - E-mail: sg@ sindacatafast.it
Dati relativi all'azienda
Spett.le______________________________________________________
Via/ Piazza/Corso______________________n.___,
C.A.P.__________Città__________, Prov._______
Dati relativi alla persona e al rapporto di lavoro
Il/La sottoscritto/a______________________nato/a a___________
Residente in___________via_________n.___CAP_________Città___________
Prov.______________Categoria/ Qualifica_______Livello_________
Importo ritenuta associativa - coordinate bancarie
Con la presente delega si autorizza la sede contabile a trattenere mensilmente la somma pari all'0,90 % delle retribuzioni mensili contrattualmente previste.
La quota di cui sopra va corrisposta a Fast - Confsal, "Banca Intesa San Paolo Ag. 39 Roma Termini - Binario 1º, IBAN : IT37-D030-6903-2351-0000-0010-175
Validità della delega/cessione del credito
La delega/cessione di credito s'intende tacitamente rinnovata ove non venga fatta espressa revoca scritta entro i termini previsti.
Trattamento dei dati personali
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge o dai contratti di lavoro.
Allegato b) - Contratto di Apprendistato
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA
La ditta__________con sede legale in________C.F. e partita IVA______ iscritta al n. _____della CClAA di______Posizione Inps n._____Posizione Inail n.____ in persona del legale rappresentante, sig.__________________nato a_____________il________
Datore di lavoro
il sig. /la sign.ra_____________________nato/a_____________il _______residente a
________________via______C.F._______________email____________________
Apprendista
PREMESSO CHE
Il datore dì lavoro ritiene di stipulare con l'apprendista un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo___del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore_____, con l'apprendista che si è dichiarato disponibile alla stipula del presente contratto.
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Con il presente atto le parti, come sopra indicate e rappresentate, stipulano un contratto di apprendistato [] per la qualifica ed il diploma professionale; [] professionalizzante o contratto di mestiere; []di alta formazione e ricerca (barrare la casella corrispondente).
2. Il contratto è a tempo indeterminato salvo disdetta ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del presente contratto; Il percorso formativo è previsto per la durata di mesi_____, con termine alla data del________.L'apprendista verrà iscritto nel Libro Unico dal Lavoro nei termini e secondo le disposizioni di Legge. L'instaurazione del rapporto di lavoro conseguentemente al presente contratto avrà effetto a far data dal_________e verrà comunicata al Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie mediante modulo UniLav nei termini e secondo le disposizioni di Legge.
3. La conferma in servizio dell'apprendista è subordinalita al superamento di un periodo di prova pari a______giorni di lavoro effettivo. Durante detto periodo di prova è reciproca la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, ne di indennità sostitutiva.
4. L'Inquadramento contrattuale dell'apprendista al momento dell'avvio dell'apprendistato sarà nella categoria_____con qualifica______secondo le disposizioni del CCNL per la categoria_________datato _ _______.La qualifica attribuibile al termine del periodo formativo, in funzione degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale e valutate le competenze acquisite nel percorso, è la seguente_________secondo le disposizioni del CCNL per la categoria____. datato__ . Il livello finale di inquadramento, in caso di qualificazione, sarà pari al livello______di cui all'articolo_______del CCNL per la categoria________datato________.
5. Il luogo di lavoro, è stabilito presso la sede di _________ sita in _________alla via___________. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2103 cod. civ. e fermo restando il puntuale adempimento di quanto contenuto nel piano formativo, il datore di lavoro ha la facoltà di trasferire l'apprendista presso altre sedi, filiali, stabilimenti e unità produttive.
6. La retribuzione verrà, corrisposta all'apprendista a cadenza mensile, tenendo conto delle disposizioni del CCNL per il settore_________datato______________
7. Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto di apprendistato è vincolante per entrambe le parti. Il piano formativo individuale è allegato al presente contratto di apprendistato e costituisce parte integrante dello stesso. La formazione riguarderà l'acquisizione sia di competenze di base sia di competenze professionalizzanti e trasversali, ed è mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi _____________________________________________________________________.
Il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro ed ogni attività, volta alla formazione esterna sarà curato e seguito da un tutor/referente aziendale individuato nella persona del sig./della sig.ra_____________________________Il tutore o referente aziendale è chiamato ad affiancare l'apprendista con il compito di trasmettergli le competenze adeguate allo svolgimento della mansione affidata in forza del presente contratto, nonché di favorire la piena, costante ed effettiva integrazione tra la formazione esterna e la formazione interna all'azienda.
8. L'apprendista è obbligato per Legge a:
a) prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza nonché rispettando tutte le istruzioni che verranno fornite dal datore di lavoro o dalla persona incaricata della sua formazione;
b) rispettare le norme di riservatezza relative alle informazioni e ai dati aziendali dei quali potrà venire a conoscenza;
c) rispettare il regolamento aziendale e le disposizioni interne adottate in azienda;
d) a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente al datore di lavoro i relativi attestati e le comunicazioni;
e) ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dai percorsi di formazione teorica adducendone il motivo.
9. Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e permessi orario di lavoro, periodo di preavviso ecc.) non regolati dalla Legge o dal presente contratto, si applicano le disposizioni del contratto collettivo ________________
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data:____________________
Il lavoratore_____________________
Il datore di lavoro_________________
Allegato c) Piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPRENDI STATO
Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista, del/la sig./ra_______________________________
A. Dati relativi al datore di lavoro |
Denominazione datore di lavoro_____________________________________ |
Codice fiscale / partita iva_____________________________________ |
Indirizzo della sede legale_____________________________________ |
Indirizzo dell'unità operativa interessata_____________________________________ |
Recapito telefonico/fax/e-mail_____________________________________ |
Attività_____________________________________ |
Contratto utilizzato_____________________________________ |
B. Dati relativi all'apprendista |
Nome e cognome_____________________________________ |
Codice fiscale_____________________________________ |
Data e luogo di nascita_____________________________________ |
Residenza_____________________________________ |
Recapito telefonico/fax/e-mail_____________________________________ |
Cittadinanza_____________________________________ |
Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)_____________________________ |
Centro per l'Impiego di riferimento ai sensi del d.s.gs. n. 297/3003_______________________ |
C. Dati relativi alle aspurlenze formative e di lavoro |
• Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi_____________________________________ |
• Esperienze lavorative pregresse_____________________________________ |
• Eventuali periodi di apprendistato evolti dal_____al_____ |
• Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato |
• Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale_____________________ |
Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all'apprendista una qualifica professionale a fini contrattuali, attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali funzionali alla qualifica da conseguire e tecnico-professionali.
D. Appetti normativi |
• Qualifica da conseguire_____________________________________ |
• Qualifica del Sistema Regionale di Qualifica assunta a riferimento quale esito del percorso formativo_____________________________________ |
• Durata del periodo di apprendistato |
•Orario di lavoro |
• Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale_____________________ |
• Livello di inquadramento iniziale_____________________________________ |
• Livello finale di inquadramento_____________________________________ |
E. Tutor |
• Nominativo del Tutori referente aziendale Sig./Sig.ra_____________________________________ |
• Data e luogo di nascita_______________________________ |
• Codice fiscale_______________________________ |
• Livello di Inquadramento (sc dipendente)_______________________________ |
• Anni di esperienza professionale_______________________________ |
F. Contenuti formativi |
1. Competenze trasversali
|
2. Competenze tecnico-professionali
|
Modalità di erogazione e di articolazione della formazione_________________________________________________ |
Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 167/2011, dalle direttive regionali e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dall'azienda.
Fermi restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti normative e contrattuali menzionate e a quelle che disciplinano comunque l'apprendistato, nonché all'evoluzione tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa.
L'Impresa______________
L'Apprendista______________
***
Contratto di apprendistato del Sig./Sig.ra
Piano formativo individuale del__________________________
Eventuali aggiornamenti______________________________________
Scheda degli interventi formativi
Periodo / data | Oggetto | Istruttore / docente | Interna / esterna | Firma apprendista |
Qualificazione avvenuta in data,______ [_] con trasformazione del contratto a tempo indeterminato [_] con cessazione del rapporto di lavoro | ||||
Qualificazione non avvenuta per______________________________ |
Allegato d) - Piani di avviamento e trattamento economico del socio coimprenditore
In riferimento all'Accordo Collettivo Nazionale sui Piani di Avviamento sottoscritto da U.N.C.I. e CONF.S.A.L in data 08/02/2011, in ossequio al dettato legislativo di cui art. 6, comma 1 lett. f) Legge n.142/2001 ed all'Interpello n. 71/2009 del MLPS e s.m.i., le cooperative di nuova costituzione che intendano deliberare detto Piano, previa consultazione sindacale, dovranno attenersi a quanto segue:
1. la proposta di piano di avviamento, soggetta alla delibera dell'Assemblea, dovrà essere sottoscritta da tutti i soci coimprenditori in forza nella cooperativa al momento della presentazione;
2. il piano di avviamento viene deliberato dall'assemblea dei soci della cooperativa, su proposta del consiglio di amministrazione, nel quale vengono fissate le modalità e la tempistica della procedura di messa a regime dell'attività d'impresa.
Nel piano deliberato dovranno essere necessariamente definiti, tra gli altri, l'organizzazione aziendale, la pianta organica del personale occupato, i profili professionali del personale, le modalità di svolgimento del lavoro, le tipologie del rapporto di lavoro attivate;
3. il provvedimento di approvazione del piano da parte dell'Assemblea deve essere deliberato;
- entro i 6 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avere una durata massima di 9 mesi se la cooperativa ha un numero di soci non superiore a 9;
- entro i 6 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avere una durata massimo di 12 mesi se la cooperativa ha un numero di soci non superiore a 18;
- entro i 9 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avere una durata massima di 15 mesi se la cooperativa ha un numera di soci non superiore a 20;
- entro i 9 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avere una durata massima di 18 mesi se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 25 ma non superiore a 50;
- entro i 12 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avere una durata massima di 21 mesi se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 50 non superiore a 100;
- entro i 12 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avere una durata massima di 24 mesi se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 100 ma non superiore a 150;
- entro i 15 mesi successivi dalla costituzione dell'impresa e può avare una durata massima di 30 mesi se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 150.
4. nel corso dei periodi di cui al precedente punto 3. lett. a)-g), il piano di avviamento potrà essere modificato prevedendo un graduale allineamento delle misure che, con il progressivo evolversi dell'attività produttiva, conformano l'impostazione lavorativo/produttiva con quella che sarà poi condotta a regime. Tuttavia non potranno essere previste misure più gravose né proroghe che comportino una durata superiore del piano rispetto a quella stabilite nel medesimo punto.
5. considerato che il socio coimprenditore stabilisce, oltre al rapporto associativo anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, le Parti riconoscono che il rapporto di lavoro ha un carattere strumentale rispetto al conseguimento dello scopo mutualistico. Ne consegue che, in via eccezionale, nei limiti dimensionali e temporali di cui al punto 3. nel piano di avviamento potranno essere previste condizioni economiche straordinarie, fatte salve le diposizioni di Legge ed i minimali contributivi, che permettano ai soci coimprenditori di conseguire un contenimento del costo lavoro. Tutti i soci coimprenditori potranno, pertanto, contrarre rapporti di lavoro diversi dal subordinato (ad es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ecc.) finalizzati alla "messa a regime" dell'attività prestata in cooperativa di durata massima, in ogni caso, pari alla durata totale del periodo di avviamento di cui alle lettere a)-g) del punto 3 e comunque non superiore ai termini di cui al medesimo punto 3.
6. i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato possono prevedere nel piano il proprio inquadramento retributivo al minimo livello tabellare stabilito dal presente CCNL a prescindere dalle effettive competenze e mansioni svolte all'interno della cooperativa per un periodo massimo di dodici mesi o comunque entro i limiti dimensionali e temporali di cui al punto 3. Successivamente ogni socio coimprenditore dovrà conseguite tanti aumementi di carriera, con cadenza massima di un livello per anno solare e comunque non oltre i ventiquattro mesi successivi dall'approvazione del piano, per il raggiungimento della qualifica finale di destinazione e comunque non oltre i limiti dimensionali e temporali di cui al punto 3;
7. qualora la cooperativa attivasse, ai fini del compimento del periodo di avviamento, contratti "atipici" e/o a termine dovrà, al termine del medesimo periodo, procedere alla trasformazione di almeno il 50% dei rapporti non subordinati e/o a termine in rapporti subordinati a tempo indeterminato in base ai criteri di preferenza che l'Assemblea sancirà nella delibera di cui al punto 2 prevedendo, in ogni caso, come primo tra questi il criterio del carico di famiglia. Qualora l'assemblea non provvedesse all'indicazione dei asummensionati criteri si intenderà lecitamente riconosciuta la preferenza dei soci coimprenditori nel seguente ordine: carico di famiglia e anzianità anagrafica;
8. qualora la cooperativa svolga la propria attività in più settori merceologici, purché le attività risultino distinte sia per finalità che per personale impiegato, potrà deliberare un piano di avviamento per ciascun settore;
9. il piano di avviamento non coinvolge il personale non socio della cooperativa per il quale troverà applicazione la normale disciplina lavorativa prevista per l'attività. "a regime".
10. fatte salve le normative di Legge vigenti nazionali e di settore, nel piano di avviamento potranno essere previste modulazioni eccezionali dell'orario di lavoro e disposizioni straordinarie in materia di ferie e permessi.