CCNL in vigore
AUTOSTRADE E TRAFORI - SOCIETÀ E CONSORZI CONCESSIONARI
Testo consolidato del 29/07/2016
Per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 29/07/2016 come modificato da:
- Circolare n. 02/2019/CI del 15-01-2019
- Accordo 28/03/2019
- Accordo 14/11/2019
- Accordo di rinnovo 16/12/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
- Comunicato di ratifica 31/01/2020
- Accordo 20/03/2020
- Accordo 25-11-2020(gestione emergenza COVID 19)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 29 luglio 2016
tra
FEDERRETI, con la partecipazione delle aziende associate
FISE-ACAP, con la partecipazione delle aziende associate
e
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
SLA CISAL
FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA
Le Parti, con il presente accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori 1 agosto 2013, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.
Il contratto con le decorrenze specificate per i singoli istituti avrà scadenza il 31 dicembre 2018.
In data 10 luglio 2017 le Parti hanno provveduto a sottoscrivere la collazione del testo contrattuale, come di seguito riportato.
Accordo di rinnovo 16/12/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
Verbale di stipula
Addì 16 dicembre 2019,
tra
Federreti, con la partecipazione delle aziende associate
Fise-ACAP, con la partecipazione delle aziende associate
e
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
SLA CISAL
FEDERAZIONE UGL VIABILITA' E LOGISTICA
Le Parti, con il presente accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori 29 luglio 2016, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni.
[___]
Comunicato di ratifica 31/01/2020
Roma, 31 gennaio 2020
Spett.li
ACAP – FISE
FEDERRETI
Prot. n.46/2020/SU/AUTDE/mc
Oggetto: ipotesi di accordo di rinnovo CCNL del 16 dicembre 2019 - Scioglimento della riserva.
Le Scriventi Segreterie Nazionali, alla luce dell'esito largamente positivo della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, conclusasi nella giornata di oggi, con la presente sono a comunicare lo scioglimento positivo della riserva in merito all'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL siglata lo scorso 16 dicembre 2019.
Le medesime, inoltre, alla luce della necessità di integrare l'ultimo testo contrattuale armonizzato disponibile con l'accordo di rinnovo in parola, anche per poterne effettuare la stampa in tempi brevi, nonché al fine di mettere in atto i rimandi contrattualmente previsti, con particolare riferimento alla commissione paritetica incaricata di rivedere l'articolato contrattuale sui provvedimenti disciplinari, con la presente chiedono la calendarizzazione di una serie di incontri.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgono cordiali saluti.
Le segreterie Nazionali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
SLA CISAL
UGL Viabilità e Logistica
Verbale di stipula
Addì 20 marzo 2020, in Roma con collegamento in via telematica
TRA
la Società Autostrade per l'Italia s.p.a
E
Le Segreterie Nazionali FILT-CGIL , FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, SLA-CISAL, UGL VIABILITA' E LOGISTICA di settore
Accordo 25/11/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
Addì, 25 novembre 2020,
tra
FEDERRETI,
FISE-ACAP
e
FILT-CGIL,
FIT-CISL,
UILTRASPORTI-UIL,
SLA-CISAL,
UGL - VIABILITÀ' E LOGISTICA,
Tenuto conto dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica e organizzativa che caratterizzano attualmente il settore autostradale, le parti condividono l'esigenza strategica delle aziende di qualificare sempre più le proprie attività, anche rispetto all'ambiente, diversificandone la gamma e potenziando nel complesso i servizi offerti, in un'ottica di valorizzazione degli asset aziendali.
Tale processo, fondamentale per accompagnare positivamente le innovazioni tecnologiche ed organizzative, deve costituire, anche attraverso elementi di maggiore elasticità collegati alla prestazione lavorativa, il percorso con il quale individuare forme adeguate di presidio dei complessivi livelli occupazionali in una ottica di crescita del sistema.
In tale contesto le parti confermano la validità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le distinte autonomie e responsabilità, sia ispirato ad un modello che possa realizzare gli obiettivi di evoluzione del sistema verso assetti che assicurino più elevati livelli di efficacia ed efficienza.
Nel sottolineare i positivi effetti derivanti da comportamenti improntati a criteri collaborativi e propositivi, assume particolare significato la previsione di momenti partecipativi che tengano conto sia delle situazioni ed esigenze particolari che contraddistinguono l'organizzazione del settore sia della necessità di un diretto coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane interessate, anche attraverso adeguati momenti di formazione.
In coerenza con gli intendimenti espressi e con le finalità indicate, le parti esprimono la comune condivisione dell'obiettivo di favorire l'ottimizzazione dei processi produttivi, attraverso una organizzazione del lavoro più adeguata ai flussi di attività e alle esigenze operative, con positive conseguenze sulla qualità e sull'efficacia del servizio, ovviando alle rigidità determinate da un sistema articolato essenzialmente su turni continui e avvicendati.
Le parti convengono altresì sulla attivazione di un processo che favorisca una migliore combinazione tra l'utilizzo delle previste tipologie di rapporto di lavoro, anche nella prospettiva di favorire nuove opportunità occupazionali per il personale utilizzato con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in una diversa modalità di impiego in coerenza con le esigenze di flessibilità del sistema e di dimensionamento delle risorse necessarie.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
Dichiarazione comune delle parti sul mercato del lavoro
Nel quadro di una particolare attenzione alle problematiche dell'occupazione e del mercato del lavoro le parti confermano che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro - come previsto nell'Accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18 marzo 1999 - e ritengono che gli istituti che disciplinano gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro debbano integrare tale forma rispondendo contestualmente ad obiettivi di funzionalità di sviluppo e crescita delle aziende e di appropriata tutela dei lavoratori interessati.
Le parti convengono che a partire dal 2016 l'insieme dei lavoratori regolati da un rapporto di lavoro diverso da quello del "contratto a tempo indeterminato" non possa superare in ciascun mese il 20% (35% per le Società fino a 200 dipendenti) del personale a tempo indeterminato in organico in Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Nella suddetta percentuale non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi della lettera g) del punto 2 dell'art. 2.
Per quanto attiene il "Lavoro Accessorio" come disciplinato dal decreto-Legge n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, il "Lavoro intermittente" e la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti le Parti si riservano di effettuare una fase di approfondimento e di monitoraggio entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito dell'osservatorio nazionale, con riferimento anche alle soluzioni di altri comparti ai fini di una valutazione correlata alle peculiarità dell'attività svolta e dell'individuazione di soluzioni condivise. In attesa della definizione di quanto precede, troveranno applicazione nel settore esclusivamente gli istituti normati dal presente contratto.
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalla Società in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello ed il profilo professionale cui il lavoratore viene assegnato;
c) la sede ed eventualmente la zona di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
3. Ad ogni lavoratore viene consegnata una copia del presente contratto, che può essere resa disponibile anche in versione elettronica.
4. Nelle assunzioni di personale la Società terrà preliminarmente conto, sempre che gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti deceduti.
5. Nelle assunzioni di personale la Società terrà altresì conto, sempre che gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per malattia.
6. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società, per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti, darà la precedenza, a parità di requisiti richiesti, ai lavoratori in servizio.
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente contratto.
2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) maggiori esigenze di personale per l'espletamento del servizio nei periodi di espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
b) necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e/o permessi nei periodi da maggio a ottobre e da dicembre a gennaio, ovvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata complessivamente non superiore a sei mesi, la cui effettiva collocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;
c) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative;
d) necessità derivanti da intensificazioni dell'attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) manutenzione straordinaria degli impianti;
f) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l'avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a un periodo di 14 mesi, prolungabile a 24 mesi per effetto di negoziazione a livello aziendale;
g) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero impegnato in attività formative, ovvero dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione in base al giudizio medico - legale.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, secondo le norme vigenti.
Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 2, ad esclusione della lettera g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2 non potrà superare mediamente nell'anno il 5% del personale in organico in Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione a tempo determinato vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi del traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 27 dell'art. 9.
5. In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo.
6. Gli Accordi aziendali di cui all'art. 46 lettera B stipulati successivamente alla definizione del contratto del 15-07-2005 verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
7. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
8. Ai sensi della vigente normativa e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, le Parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta presso le sedi competenti ai sensi di Legge, secondo le modalità previste dalla Legge, per una durata non superiore a 12 mesi.
9. Tenuto conto delle peculiarità delle attività lavorative in esazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, le Parti stabiliscono che i contratti a termine stipulati, per la mansione di esattore, nel periodo maggio - ottobre sono esclusi dal computo del limite massimo di cui agli artt. 19 comma 2 e 21 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e al punto 8) del presente articolo. Sono altresì esclusi dal computo di detto limite, i contratti a termine stipulati, per la mansione di esattore, nei mesi concordati a livello locale in sostituzione e per la stessa durata del periodo maggio - ottobre.
10. Le Società informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza. Le informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
11. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato e che abbia superato il periodo di prova, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine, presso la stessa unità produttiva, per la medesima mansione.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che saranno individuati tra le parti a livello di unità produttiva. In caso di mancato accordo sui criteri di definizione di quanto sopra verranno attivate le procedure di composizione delle controversie di cui all'art. 48.
12. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato e che abbia superato il periodo di prova, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per la medesima mansione. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità, secondo i criteri che dovranno essere definiti a livello di singola azienda.
13. Fermo rimanendo quanto previsto ai precedenti punti 11 e 12, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sei mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro i sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
14. Il diritto di precedenza di cui ai commi 11 12 e 13 si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto. Si estingue altresì in caso di rifiuto dell'interessato ad accettare la proposta di lavoro. Qualora l'interessato per motivi non dipendenti dalla sua volontà non sia utilizzato nel corso di un anno solare con un rapporto di lavoro a tempo determinato, lo stesso potrà manifestare la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza in forma scritta entro il mese di giugno di ciascun anno, fino al terzo anno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
15. I diritti di precedenza di cui sopra non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento o dimissioni.
16. In caso di assunzioni a tempo indeterminato in comparti lavorativi diversi dall'esazione e comunque per professionalità ricomprese fino al livello C, le Società terranno prioritariamente conto delle domande avanzate dal personale che abbia prestato attività lavorativa a termine come esattore, sempre che gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la mansione e dopo aver valutato l'idoneità anche fisica dei candidati a ricoprire tali posizioni e avuto riguardo alla graduatoria in essere.
17. A livello aziendale potrà essere concordata tra le parti l'eventuale estensione della normativa di cui ai commi 9, 11, 12, 14, 15 e 16 per situazioni o settori che abbiano le identiche caratteristiche di quanto rappresentato per l'esazione.
Chiarimento interpretativo
Le parti si danno atto che, in relazione alle particolari connotazioni degli assetti organizzativi aziendali, alla disposizione contrattuale in ordine all'assegnazione di ferie e all'esigenza di programmare con congruo anticipo le assunzioni con contratto a termine necessarie per l'espletamento del servizio, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto le assunzioni con contratto a termine effettuate per ferie e/o permessi, anche prescindendo dall'indicazione nominativa del lavoratore da sostituire.
Verbale di stipula
Addì 28 marzo 2019
TRA
FEDERRETI, con la partecipazione delle aziende associate
FISE-ACAP, con la partecipazione delle aziende associate
E
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI-UIL
SLA-CISAL
UGL VIABILITÀ E LOGISTICA
Le parti, alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia di contratti a tempo determinato, nelle more della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle società concessionarie di autostrade e trafori 29-7-2016, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018, visto l'approssimarsi della stagione estiva, con la presente intesa intendono regolamentare provvisoriamente l'utilizzo di detti contratti per le attività stagionali.
In riferimento all'art. 2 del CCNL in parola, ferme restando le disposizioni di Legge vigenti e le disposizioni contrattuali non in contrasto con le stesse, le parti convengono che, per le attività di esazione e per le situazioni o i settori che abbiano le identiche caratteristiche di quanto rappresentato per l'esazione, già individuati o che potranno essere individuati con accordo aziendale ai sensi del comma 17 del citato articolo 2, potranno essere stipulati contratti a tempo determinato cd. stagionali nel periodo aprile-settembre 2019.
La presente intesa cesserà i suoi effetti al momento della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL in parola e, comunque, a decorrere dal 1 ottobre 2019.
Addì, 14 novembre 2019
FEDERRETI
FISE/ACAP
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI-UIL
SLA-CISAL
UGL VIABILITA' E LOGISTICA
nelle more della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 29-7-2016 e in riferimento al Verbale di accordo 28 marzo 2019 relativo ad attività stagionali, richiamandone e confermandone integralmente i contenuti, ferma restando la durata massima complessiva di utilizzo pari a 7 mesi nel periodo 1º febbraio 2019 – 31 gennaio 2020, prorogano la validità del predetto Verbale fino al momento della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL sopra richiamato e comunque non oltre il 31 gennaio 2020.
Accordo di rinnovo 16/12/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
Art. 2 - Assunzione a termine
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente contratto.
2. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Un ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo di cui al precedente capoverso può essere stipulato fra gli stessi soggetti, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio, per una sola volta e per una durata non superiore a 12 mesi.
3. Gli accordi aziendali di cui all'art. 46 lettera B stipulati successivamente alla definizione del contratto del 15-07-2005 verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
4. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi ai fini della sicurezza del lavoro e con riguardo alle modalità di svolgimento del processo lavorativo di competenza.
5. Le assunzioni con contratto a termine per le attività stagionali non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
6. Con riferimento al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, nelle aziende fino a 200 dipendenti la quota di assunzioni con contratto a termine non potrà superare mediamente nell'anno il 10%, e nelle aziende oltre 200 dipendenti detta quota non potrà superare mediamente nell'anno il 5%.
Nelle suddette percentuali non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera e) del d. lgs. n. 81/2015 nonché i contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui al comma 7 del presente articolo
ATTIVITÀ STAGIONALI
7. I contratti stipulati in relazione ad attività stagionali sono quelli di cui al presente comma, all'interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali, ai sensi di Legge, possono essere stipulati per il personale addetto alle attività di esazione, all'interno del periodo aprile/settembre e nel periodo 7 dicembre/7 gennaio.
Le competenti parti, a livello di unità produttiva, potranno stipulare intese finalizzate alla definizione di una diversa collocazione temporale dei periodi di stagionalità, ferma restando la loro durata complessiva.
Le stesse parti potranno concordare l'eventuale estensione della normativa in materia di contratti a termine per attività stagionali a situazioni o settori che abbiano le identiche caratteristiche di quanto rappresentato per l'esazione.
8. Ai contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui sopra non si applica il limite di durata massima di cui al comma 2 del presente articolo. I predetti contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs n. 81/2015. Agli stessi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 del d. lgs. n. 81/2015.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
DIRITTI DI PRECEDENZA E PRIORITÀ PER IL PERSONALE DI ESAZIONE
10. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, e che abbia superato il periodo di prova, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine, presso la stessa unità produttiva, per la medesima mansione, per la sola causale sostitutiva e purché la sommatoria dei contratti non determini il superamento del limite di cui al comma 2 del presente articolo.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che saranno individuati tra le parti a livello di unità produttiva. In caso di mancato accordo sui criteri di definizione di quanto sopra verranno attivate le procedure di composizione delle controversie di cui all'art. 48.
11. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, e che abbia superato il periodo di prova anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per la medesima mansione. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che dovranno essere definiti a livello di singola azienda.
12. In caso di assunzioni a tempo indeterminato in comparti lavorativi diversi dall'esazione e comunque per professionalità ricomprese fino al livello C, le Società terranno prioritariamente conto delle domande avanzate dal personale che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, come esattore, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la mansione e dopo aver valutato l'idoneità anche fisica dei candidati a ricoprire tali posizioni e avuto riguardo alla graduatoria in essere.
DIRITTI DI PRECEDENZA
13. Fermo rimanendo quanto previsto al punto 11, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, anche per attività stagionali, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sei mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro i sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
14. Il diritto di precedenza di cui ai commi 10, 11 e 13 si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto. Si estingue altresì in caso di rifiuto dell'interessato ad accettare la proposta di lavoro. Qualora l'interessato per motivi non dipendenti dalla sua volontà non sia utilizzato nel corso di un anno solare con un rapporto di lavoro a tempo determinato, lo stesso potrà manifestare la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza in forma scritta entro il mese di giugno di ciascun anno, fino al terzo anno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
15. I diritti di precedenza di cui al presente articolo non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale.
16. Le Società informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza. Le informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
NOTA A VERBALE
In applicazione dell'accordo 14-11-2019, sono fatti salvi i contratti a tempo determinato per attività stagionali in corso alla data di stipula del CCNL, fino al 31-1-2020 o comunque fino alla diversa data eventualmente stabilita in applicazione di accordi aziendali.
***
DISCIPLINE SPECIFICHE PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori con contratto a termine assunti a tempo parziale. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
Il limite massimo di lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a termine viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di durata del contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di cui ai punti 16 e 17 dell'art. 11.
CONGEDO MATRIMONIALE
I lavoratori con contratto a tempo determinato hanno diritto a 8 giorni consecutivi di congedo matrimoniale con corresponsione della retribuzione dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto di durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti di durata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del lavoratore al trattamento INPS.
FERIE - PERSONALE DI ESAZIONE
Qualora, in considerazione della brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione, non sia possibile l'effettivo godimento delle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dall'articolo 29, comma 7, per ogni mese di servizio.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
I periodi a retribuzione intera ed a retribuzione ridotta vengono fissati - proporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del contratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7 giorni a retribuzione intera ed a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno civile (1º gennaio -31 dicembre) periodi di lavoro almeno pari a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.
Art. 3 - Assunzione a tempo parziale
1. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'art. 9 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno.
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
2. Il personale a tempo parziale, impiegato in ogni unità produttiva, non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente nelle Società con più di mille dipendenti e il 30% nelle altre.
I lavoratori di cui alla lettera a) del punto 3 del presente articolo assunti in sostituzione di personale a tempo pieno per svolgerne l'intera prestazione in turni continui e avvicendati non vengono conteggiati ai fini della percentuale di cui al comma che precede. Di tali assunzioni verrà data informazione alla RSU o RSA.
3. La Società fissa, all'atto dell'assunzione, la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a:
a) 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
b) 880 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che tale personale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
4. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 5. In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà nella lettera di assunzione le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale. Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto 4 dell'art. 9, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo punto 5.
5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano sia la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente punto 4 sia variazioni strutturali e temporalmente definite in aumento della durata della prestazione stessa.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche che determinano l'aumento della durata della prestazione non possono superare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e 192 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi dei comma che precedono richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della RSU o RSA aderente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
La variazione della collocazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dalla Società con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.
In caso di esercizio della clausola elastica che determini un aumento della durata della prestazione, questo andrà comunicato, ogni qual volta la società intenda utilizzarlo, con un preavviso di venti giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte della Società, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi) compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria di cui all'art. 24 della retribuzione globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al punto 1 dell'art. 22, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione.
Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole flessibili e/o elastiche, il lavoratore può chiederne modifica o darne disdetta dando alla Società un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
c) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche ovvero dal medico competente di cui al D.Lgs. 9-4-2008, n. 81;
d) frequenza a corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
6. È facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
- necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività produttiva;
- sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa.
Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione minima concordata, sono retribuite come ore ordinarie e possono essere effettuate:
- oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;
- nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, ancorché ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, al di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei punti 1, 4 e, in caso di attivazione di clausola elastica, del punto 5 del presente articolo.
Le prestazioni di lavoro supplementare non potranno superare, nell'arco di ciascun quadrimestre, il limite massimo di 136 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente punto 3 il limite è annuale e fissato in 408 ore.
Per il personale a tempo parziale in forza al 16 febbraio 2000 la cui distribuzione dell'orario è fissata sulla base mensile di 104 ore il limite massimo bimestrale è pari a 68 ore.
Fermo restando quanto previsto dal presente punto, la prestazione di lavoro complessiva - determinata dalla sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e di quelle di lavoro supplementare - non potrà superare il limite massimo mensile di 160 ore.
Eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai precedenti comma del presente punto daranno luogo - in sostituzione del relativo pagamento - alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta ferma la sola corresponsione della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al punto 1 dell'art. 22, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione. I riposi compensativi di cui sopra confluiscono nella Banca Ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell'ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche alle eventuali prestazioni di lavoro effettuate dai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale oltre il massimo orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare.
7. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la normativa di cui all'art. 11 del presente contratto.
8. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
9. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime stabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salvo le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione, chiarendo le parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
11. Ogni qualvolta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione o per mansioni equivalenti, l'azienda darà precedenza al lavoratore che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
La precedenza viene stabilita in funzione dell'anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di destinazione.
A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico), la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano.
Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno è subordinato all'espressa richiesta del dipendente, al quale, pertanto, è esclusivamente riservata l'iniziativa di porre la propria candidatura.
In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero.
12. In assenza di richieste avanzate ai sensi di quanto previsto al comma 11, l'Azienda, sempre nell'ambito della stessa unità produttiva, darà precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale, nell'ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L'eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma.
13. Ogni qual volta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo parziale per la stessa mansione o per mansioni equivalenti l'azienda darà la precedenza ai lavoratori a tempo pieno che ne facciano espressa richiesta scritta, utilizzando in caso di pluralità di richieste, gli stessi criteri di cui al comma 11.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
14. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La società si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
15. Il lavoratore affetto da grave patologia oncologica ha diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
16. L'Azienda porrà particolare attenzione e adotterà tutte le iniziative necessarie per favorire la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, presentate dal lavoratore nei casi di comprovate necessità familiari di cui al successivo capoverso. Qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;
b) presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) patologie gravi così come classificate dal Decreto Ministeriale n. 278/2000 riguardante il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore e della lavoratrice;
d) rientro dal periodo di astensione obbligatoria.
A parità di condizioni si darà precedenza all'anzianità di servizio.
Nei casi in cui, ricorrendo le specifiche condizioni di cui alle lettere predette, l'Azienda conceda la trasformazione temporanea da tempo pieno a tempo parziale, il rapporto di lavoro verrà automaticamente ripristinato a tempo pieno, ferma rimanendo la sede di lavoro, decorso il periodo definito d'intesa con il lavoratore.
Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
I periodi minimi e massimi sono stabiliti, salvo casi particolari, in 6 e 24 mesi.
Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
17. In casi di particolare necessità del lavoratore, l'azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 12 e non superiore a 36 mesi.
18. Nel corso degli incontri di cui all'art. 48, le Aziende forniranno informazioni circa l'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a quanto previsto sub e) ed i) lettera A del punto 4) - Relazioni a livello di Unità Produttiva.
19. L'individuazione di ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle clausole elastiche nonché l'individuazione di un ampliamento di quanto previsto come limite per il lavoro supplementare, potrà formare oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello ai fini di una sua definizione congiunta.
Nota a verbale
In relazione agli adempimenti conseguenti al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e a quanto stabilito nel presente articolo, per il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni in servizio al 16 febbraio 2000 si conviene:
a) nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo misto la prestazione mensile di tali lavoratori sarà articolata in prestazioni giornaliere a tempo pieno della durata di 8 ore e in 4 prestazioni ad orario giornaliero ridotto. Il numero di prestazioni ad orario giornaliero ridotto saranno elevate fino ad un massimo di 6 qualora nell'arco del mese la sequenza dei giorni di prestazione previsti comporti il superamento dell'orario minimo garantito mensile. L'Azienda accorderà ai lavoratori che ne facciano richiesta che le prestazioni ad orario ridotto previste per ciascun mese, con un minimo di due, vengano accorpate in prestazioni sostitutive di 8 ore che il lavoratore dovrà effettuare nello stesso mese, nei giorni e con l'orario che l'Azienda provvederà a comunicare a inizio mese nel turno mensile. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
In caso di assenza per ferie, malattia o infortunio determinatasi precedentemente all'affissione del turno mensile non si procederà all'accorpamento delle corrispondenti prestazioni a orario ridotto coincidenti con tali eventi;
b) i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese; tale giornata sarà stabilita dall'Azienda e comunicata nel turno mensile; i lavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione sostitutiva, nell'ambito dello stesso mese, nel giorno e con l'orario che l'Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dell'affissione del turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica.
Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non configurano fattispecie di clausole elastiche.
Accordo di rinnovo 16/12/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
Art. 3 - Assunzione a tempo parziale
Il quarto capoverso del comma 11 dell'articolo 3 è così sostituito:
"In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai soli fini della maturazione degli aumenti per anzianità di cui all'articolo 26 del presente CCNL, i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero".
In calce all'articolo 3 è aggiunta la seguente:
"Nota a verbale
Nell'ambito del periodo di vigenza del presente CCNL, ai soli lavoratori con contratto a tempo parziale e indeterminato di durata pari a 880 ore annue, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL, è data facoltà di richiedere all'azienda di elevare stabilmente a 960 ore la predetta durata minima contrattuale annua della prestazione lavorativa, secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.
Le richieste dei lavoratori interessati potranno essere presentate in una delle seguenti "finestre temporali":
- tra l'1 febbraio e il 15 febbraio 2020 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall'1-3-2020;
- tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2020 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall'1-1-2021 ;
- tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2021 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall'1-1-2022.
La prestazione, comprensiva di tale incremento, dovrà essere distribuita su dodici mesi con un minimo di due prestazioni in ciascun mese e su almeno due diverse settimane.
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali di miglior favore vigenti in materia
Art. 4 - Somministrazione di lavoro
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) per incrementi dell'attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
c) per i casi previsti per l'assunzione a termine dall'art. 2 del presente contratto. In tali fattispecie la stipula dei contratti di somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi del punto 2 dell'art. 2 del presente contratto.
2. La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa stessa, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
3. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento all'esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
4. La Società utilizzatrice fornisce l'informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all'espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
5. In ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli accordi aziendali di cui all'art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro in proporzione al periodo prestato.
6. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla RSU o R.S.A il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Accordo di rinnovo 16/12/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
Art. 4 - Somministrazione di lavoro
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente contratto.
2. La stipula dei contratti di somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato.
3. La somministrazione a tempo determinato non è applicabile alle attività stagionali di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente CCNL
4. La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa stessa, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
5. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento all'esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
6. La Società utilizzatrice fornisce l'informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all'espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
7. In ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli accordi aziendali di cui all'art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro in proporzione al periodo prestato.
8. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. o R.S.A il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
1. Compatibilmente con le necessità del servizio, è ammessa l'utilizzazione di forme di telelavoro con particolare attenzione alle lavoratrici madri e/o ai lavoratori padri nonché ai lavoratori che comprovino specifiche necessità di cura per sé e/o per soggetti del proprio nucleo familiare.
2. I costi relativi alle connessioni telematiche e le apparecchiature e i programmi necessari alla realizzazione di attività in telelavoro sono ad esclusivo carico aziendale.
3. L'organizzazione connessa alle attività prestate e la definizione delle condizioni, delle modalità, degli orari e delle prestazioni effettuabili in telelavoro sono oggetto di definizione congiunta del secondo livello aziendale di contrattazione, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 9/6/2004.
Art. 6 - Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.lgs 14-9-2011 n. 167, dall'Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
2. Le assunzioni di apprendisti non sono consentite in caso siano stati effettuati licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 18 mesi.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista in quanto è articolato contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell'Azienda, e in un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
5. Il contratto di apprendistato viene stipulato, ai fini della prova, in forma scritta tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la disciplina prevista dal CCNL la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione ai fini contrattuali che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento, il trattamento economico, il piano formativo individuale articolato sulla base del modulo allegato nonché il nome del tutor/referente aziendale nonché il periodo di prova che ha una durata secondo quanto previsto dal CCNL e in ogni caso non superiore ai due mesi.
6. Ai fini della durata, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
7. Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi, per tutti i profili formativi allegati al presente articolo.
8. Per quanto concerne la retribuzione, come definita all'art. 22, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
- 80% per i primi 12 mesi;
- 85% per i secondi 12 mesi;
- 95% per i successivi mesi.
Agli apprendisti, oltre l'indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto economico - normativo, previsto dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato.
9. Con riferimento agli accordi di secondo livello sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante dei relativi effetti economici avviene nella misura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.
10. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dei riflessi dell'anzianità di servizio su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
11. In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di durata superiore a 30 giorni di calendario, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l'azienda potrà, previa comunicazione all'interessato, prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.
12. Le aziende non potranno dar corso all'assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per superamento del periodo di comporto, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
13. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
14. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
15. L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
16. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8.
17. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di Legge.
18. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, la Società intenda recedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione scritta al lavoratore interessato ed al pagamento di una indennità di mancato preavviso pari al trattamento economico e normativo disciplinato nel presente articolo per un periodo di 15 giorni.
19. Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi per l'apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale di cui al vigente CCNL.
20. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei profili formativi, sono stabilite dal presente CCNL.
21. La formazione è articolata in formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.
22. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è svolta per un monte ore complessivo non inferiore a 120 ore medie nel triennio, è di responsabilità e competenza dell'offerta formativa pubblica e può svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.
In mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dall'azienda.
23. La formazione professionalizzante è finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore medie annue - ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, di cui all'accordo Stato-Regioni 21-12-2011 - e può essere svolta anche "on the job" e in affiancamento.
È integrativa dell'offerta formativa pubblica, ove esistente.
24. In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22 e 23 può essere articolata secondo il seguente programma:
a) tematiche di base e trasversali (33% del monte ore annuo):
- salute e sicurezza del lavoro;
- disciplina del rapporto di lavoro:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
b) tematiche tecnico-professionali specificatamente aziendali (30% del monte ore annuo):
- conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
- conoscenza dell'organizzazione del lavoro dell'impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto.
c) formazione "on the job" e in affiancamento (37% del monte ore annuo).
25. Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all'organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
26. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all'interno l'azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito specificato.
27. La capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
28. La capacità formativa interna dell'azienda è espressa - oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor/referente aziendale - dalla capacità dell'azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzare l'erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna.
Tale capacità deve essere attestata:
a) quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;
b) dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione da erogare;
c) da tutori con formazione e competenze adeguate.
29. Il Piano Formativo Individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente accordo, è predisposto dall'Azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore.
Il Piano è coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso lavoratore.
30. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione definiti come ai precedenti commi, e il nome del tutor/referente aziendale.
Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d'apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all'apprendista.
31. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di Legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
32. Ferma restando la durata ordinaria della formazione, la Società potrà stabilire, previo esame con la RSU/RSA, un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
33. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte purché l'apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte, fermo restando quanto previsto ai commi 35 e 36 del presente articolo.
34. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali sono registrate a cura dell'azienda nel "Libretto formativo del cittadino".
Nelle more della piena operatività del citato Libretto, l'impresa provvede all'attestazione dell'attività formativa compilando il modulo allegato al presente CCNL.
35. L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell'azienda la designazione di un tutor/referente, scelto all'interno dell'azienda, che costituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento.
Egli segue l'attuazione del Piano formativo individuale e attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, che viene firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Lo stesso deve possedere un livello di inquadramento apri o superiore a quello dell'apprendista e deve svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista e avere almeno cinque anni di anzianità aziendale.
36. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale per non più di 5 apprendisti.
37. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
38. Gli apprendisti vanno computati nel conteggio sui diritti e le agibilità contrattuali e hanno la facoltà di partecipare alle assemblee sindacali così come previsto dalla Legge 300/70.
39. Eventuali successive modifiche legislative o accordi interconfederali in materia saranno oggetto di tempestivo confronto fra le Parti per la necessaria armonizzazione.
40. Nel corso di un apposito incontro, la Società fornirà agli organismi sindacali dell'unità produttiva informazioni relative all'applicazione dell'istituto.
Allegati da inserire:
- Profili formativi condivisi
- Schema del Piano formativo individuale (PFI)
- Modulo di Attestazione dell'attività formativa svolta (temporaneamente sostitutivo del Libretto del cittadino)
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- documento d'identità legalmente valido (in visione);
- certificato degli studi compiuti;
- eventuale documento relativo alla posizione militare;
- stato di famiglia (ad uso assegni familiari per gli aventi diritto);
- eventuali certificati di lavoro;
- una fotografia formato tessera;
- codice fiscale.
nonché ogni altro documento che sia necessario ai fini amministrativi, fiscali e previdenziali.
2. In relazione alle mansioni da affidare potranno, altresì, essere richiesti i certificati penale e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi.
3. Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza ed il proprio abituale recapito notificandone alla Società ogni successivo mutamento.
Personale a tempo parziale
4. In aggiunta ai documenti di cui al punto 1:
- dichiarazione per assegni familiari;
- dichiarazione dell'eventuale altro datore di lavoro relativo al rapporto di lavoro in essere.
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
a) mesi 6 per i lavoratori di livello A1, A;
b) mesi 3 per i lavoratori di livello C, B1, B;
c) mesi 1 per i lavoratori di livello D, C1.
2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non può essere protratto né rinnovato.
3. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.
4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per il livello cui il lavoratore è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
6. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società - con contratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova purché coesistano le seguenti condizioni:
a) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi più di due anni;
b) la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato deve risultare la medesima di quella svolta con contratto a tempo determinato.
1. La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l'orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro viene fissata con le procedure previste dall'art. 3, comma 3, dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 la durata massima dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore medie settimanali - comprese le ore di lavoro straordinario - che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'attività svolta, vanno calcolate, a decorrere dal 1º gennaio 2005, con riferimento a un periodo di 12 mesi (1º gennaio - 31 dicembre).
4. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 - 06; 06 - 14; 14 - 22.
Qualora l'Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un'equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la RSU o RSA.
5. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l'Azienda potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell'anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l'anno.
Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12.
6. Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
7. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell'arco di più settimane (in funzione del turno prescelto).
8. I lavoratori di cui al precedente punto 4, come individuati all'art. 43, lettera a), che protraggono l'orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per l'espletamento dei lavori complementari, percepiscono un'indennità nella misura e con le modalità di cui allo stesso articolo.
9. Al personale di cui al precedente punto 4 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L'effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la RSU o RSA localmente costituita. Per l'effettuazione di detta pausa dovranno essere, comunque, osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all'inizio e al termine dell'orario giornaliero;
b) ai fini dell'effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in relazione all'andamento del traffico.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la previsione in ordine alla pausa di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 si intende realizzata nelle situazioni di fatto che connotano il normale svolgimento della prestazione giornaliera di lavoro.
10. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 4, viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al punto che segue, e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
11. Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91. Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di Legge, di cui al punto 3 dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
12. Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro all'inizio di ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante in turni continui ed avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze tra i turnisti.
Per il personale operante in turni continui e avvicendati l'Azienda potrà procedere, nel corso del mese, alla variazione del turno giornaliero programmato ai sensi del punto 4 del presente articolo, per un massimo di otto volte l'anno, di cui non più di due nella giornata di domenica e/o in un giorno festivo (ad esclusione delle giornate di Natale, del 1º gennaio e della Pasqua) e/o nel turno notturno.
La variazione del turno giornaliero sarà comunicata con un preavviso minimo di cinque giorni di calendario.
Al lavoratore che, a richiesta dell'Azienda, abbia effettuato tale prestazione, spetta un importo pari al 15% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 22, punto 1.
13. Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
14. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.
15. L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata dall'Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana, con riferimento sia all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l'inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
16. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell'arco notturno (22 - 06).
17. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 10 del presente articolo.
18. Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell'arco di un periodo di quattro mesi.
19. Al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, le prestazioni individuali di detto personale, ad eccezione di 4 giorni nel mese, sono programmate con cadenza mensile, con un minimo di 16 prestazioni. L'assegnazione delle ulteriori prestazioni dovrà essere comunicata di volta in volta entro le ore 20 di ciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati, con un preavviso di almeno 10 ore prima dell'inizio della eventuale prestazione di lavoro.
20. Nella programmazione di cui al punto 20 dovranno essere garantiti ogni mese 8 riposi, compresi quelli settimanali di Legge. Saranno assicurati per due volte al mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali riposi dovrà coincidere con la domenica.
21. Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione viene comunicata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con le seguenti modalità:
- all'inizio del mese per una parte del personale;
- dal 10 al 9 del mese successivo per un'altra parte del personale;
- dal 20 al 19 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
22. L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, ad esclusione di quelle previste ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 12 dell'art. 15.
23. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari al predetto personale che operi nell'ambito dell'esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l'indennità di cui al punto 3 dell'art. 43, lettera a).
24. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie nel quadrimestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
25. Il personale di cui al punto 4 del presente articolo potrà chiedere di essere impiegato secondo la normativa di cui ai punti 14 e seguenti. L'Azienda si riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.
26. La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello stesso Decreto Legislativo si considerano discontinui gli autisti di Direzione, ferme restando le disposizioni in materia di lavoro straordinario e relative maggiorazioni.
27. In attuazione di quanto stabilito al punto 7 dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 ed all'art. 46 lettera B del presente contratto, anche ai fini di una nuova regolamentazione degli schemi di orario previsti dal presente articolo, a livello aziendale potranno essere concordate tra le parti diverse modalità di effettuazione della prestazione, fermo rimanendo quanto stabilito in ordine alla durata dell'orario di lavoro settimanale ed al numero di riposi annui che, per il personale turnista, non possono essere inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dello schema 4 - 2 o equivalenti.
In caso di accordo, nel nuovo schema di orario confluiranno, in via prioritaria, con le modalità ed i tempi che dovranno essere concordati, i lavoratori cui si applica l'art. 9 punto 14 e seguenti.
Personale a tempo determinato
28. Il personale a tempo determinato può essere utilizzato esclusivamente con le modalità di articolazione di orario previste dal presente contratto o da accordi definiti a livello aziendale sulla base del precedente punto 28.
Personale a tempo parziale
29. Il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati.
Chiarimenti a verbale
1. Resta inteso che nei confronti del personale di cui al punto 14 trovano applicazione le seguenti disposizioni previste per il personale turnista:
l'indennità di cui all'art. 43, lettera n); il divisore orario e giornaliero di cui all'art. 24; la disciplina in materia di assemblee di cui all'art. 49, lettera h). Resta altresì ferma l'applicazione delle indennità collegate alle mansioni svolte, oltre a quanto specificamente disposto per lavori complementari e turni spezzati.
2. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese, per il personale operante secondo gli schemi di orario di cui ai punti 14 e seguenti del presente articolo, le assenze a qualsiasi titolo ricadenti nelle giornate per le quali non sia stata programmata o assegnata prestazione di lavoro ai sensi del punto 20 o rientranti in periodi relativamente ai quali non è stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell'attività vengono regolate secondo le modalità di seguito indicate:
a) qualora la distribuzione della programmazione mensile dell'attività sia già stata comunicata, le assenze ricadenti nelle giornate non ancora assegnate saranno considerate giorni di prestazione rapportando il totale di tali assenze nel mese ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: numero dei giorni di assenza in questione : 7 x 5 = ____ giorni di prestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all'unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La differenza rispetto alle predette assenze quantifica i giorni che vengono considerati di non prestazione.
b) qualora non sia stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell'attività, i periodi di prestazione rientranti nell'assenza - e i conseguenti riposi - verranno quantificati rapportando la durata complessiva dell'assenza ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: giorni di calendario dell'evento : 7 x 5 = giorni di prestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all'unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La differenza tra i giorni di calendario dell'evento ed il risultato della formula verrà considerata giorni di riposo.
Le giornate di cui alle precedenti lettere a) e b) sono considerate come giorno intero.
Agli effetti della quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da effettuare in ciascun quadrimestre:
- le assenze nelle giornate per le quali la programmazione o assegnazione dell'attività è già stata comunicata vengono considerate pari alle ore programmate o assegnate per ciascuna di esse;
- negli altri casi, le assenze nelle giornate qualificate come prestazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) vengono considerate nella misura convenzionale di 7 ore e 15 minuti per ciascuna di esse.
Identico criterio di computo trova applicazione nelle ipotesi di assenza non retribuita.
Nell'ultimo mese del quadrimestre verranno programmate, secondo quanto previsto dal presente articolo, le ore di prestazione ordinaria ancora da realizzare, determinate sottraendo dal monte ore di ciascun quadrimestre - ottenuto dallo sviluppo della media settimanale di 37 ore (pari rispettivamente a 634 o 640 per l'anno bisestile per il primo quadrimestre, 650 per il secondo e 645 per il terzo) - quelle effettivamente prestate nei tre mesi precedenti.
Concorrono a determinare le ore ordinarie dei tre mesi precedenti le ore effettivamente prestate, ad eccezione di quelle già qualificate come prestazioni straordinarie come di seguito specificato nei primi due alinea dell'ultimo capoverso del presente chiarimento a verbale, e le assenze intervenute nello stesso periodo, computate secondo le previsioni del presente contratto.
Le assenze intervenute nell'ultimo mese del quadrimestre verranno computate allo stesso modo, fermo rimanendo che in mancanza di prestazioni aggiuntive effettivamente rese non si darà luogo al riconoscimento di prestazioni straordinarie. Tale previsione non si applica in caso di assenza per ferie.
Conseguentemente, il computo delle ore straordinarie trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:
- prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;
- prestazione effettuata in uno degli otto giorni di riposo mensili garantiti;
- nell'ultimo mese del quadrimestre, per le prestazioni aggiuntive eventualmente effettuate oltre la programmazione dello stesso mese.
Accordo di rinnovo 16/12/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
La "Lettera Aggiuntiva" 15 luglio 2005 è così sostituita:
"Nuovi schemi di orario (articolo 9, punti 13 e seguenti)":
"1. Al fine di favorire l'utilizzo degli schemi di orario di cui ai punti 13 e seguenti dell'articolo 9 del vigente CCNL, nei settori operativi collegati all'esercizio (esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività già si svolgano su sette giorni, l'attivazione di contratti di lavoro a tempo pieno avverrà attraverso l'utilizzo dei predetti schemi.
Nell'ambito di ciascuna unità produttiva il personale operante con lo schema "4-2" o equivalente, non si attesterà al di sotto del 70% dell'organico a tempo pieno ed indeterminato definito dalle parti, con distinto riferimento ai quattro settori sopra indicati (esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti).
Qualora tale percentuale, per ciascuno dei quattro settori sopra elencati, risulti inferiore, l'azienda provvederà agli interventi necessari atti al ripristino della percentuale stessa, per consentire il passaggio a full-time con lo schema "4-2" o equivalente, entro sette mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL
La definizione della base di calcolo, nonché i criteri e le modalità, comprensive anche delle cadenze di riallineamento, saranno definiti dalle competenti parti aziendali entro tre mesi dalla richiamata sottoscrizione.
In caso di mancato raggiungimento dell'accordo aziendale, saranno attivate le procedure di composizione delle controversie di cui all'articolo 48 del CCNL
2. Nelle nuove attività, intendendosi per tali quelle oggi non ancora esplicate nelle specifiche unità produttive, che si svolgano con una copertura su 7 giorni, l'applicazione degli schemi di orario di cui ai punti 13 e seguenti dell'articolo 9, avverrà con un presidio articolato con il 4-2 o equivalente.
3. In tale fattispecie, in caso di mobilità orizzontale, si terrà prioritariamente conto delle richieste avanzate dal personale impiegato in turni continui ed avvicendati secondo gli schemi di orario in essere, che abbia i requisiti necessari; allo stesso verranno mantenuti gli stessi schemi di orario.
4. Qualora le disponibilità espresse dal personale di cui al capoverso precedente non risultino sufficienti a garantire il 70% dell'organico a tempo pieno ed indeterminato necessario verrà attivato un confronto tra le parti per l'individuazione delle soluzioni da adottare.
Art. 9 - Orario di lavoro
In calce all'articolo 9 del presente CCNL, i Chiarimenti a verbale sono integrati dal seguente punto 3:
"3. Al fine di meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro, a livello aziendale le Parti competenti potranno concordare una nuova regolamentazione relativa a diverse modalità di erogazione delle prestazioni dei lavoratori di cui ai commi 13 e seguenti del presente articolo".
L'articolo 9, punto 8, è così sostituito:
"I lavoratori come individuati all'articolo 43, lettera a) ____ (invariato)".
Art. 10 - Riposo giornaliero e settimanale
1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla Legge, cade normalmente di domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di Legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
3. Il riposo settimanale previsto per Legge è convenzionalmente fissato nell'ultimo dei giorni di riposo cadenti in ogni settimana, fatto salvo quanto espressamente stabilito ai punti 20 e 21 dell'art. 9.
4. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che per il personale turnista l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale - in conformità a quanto previsto rispettivamente dal comma 1 dell'art. 17 e dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della successiva.
Art. 11 - Lavoro straordinario - festivo - notturno
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla Legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
2. Si considera lavoro straordinario - ai soli fini contrattuali - quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto.
3. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero.
4. Nel caso di turni a cavallo di un giorno feriale e di un giorno festivo e viceversa sono considerate lavoro festivo le ore iniziali o terminali del turno cadenti in giorno festivo.
5. Si considera lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanale di Legge, nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi.
6. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22 e le 06.
7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate:
a) diurno feriale 30%;
b) notturno feriale 50%;
c) diurno festivo 65%;
d) notturno festivo 85%.
8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate:
a) diurno 50%;
b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22.
10. Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati, a decorrere dal 1º marzo 2000, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22. Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto.
In relazione a quanto precede e con riferimento alla intervenuta definizione, con l'accordo di rinnovo contrattuale 16 febbraio 2000, del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno e notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di Legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente punto definiscono un trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro.
11. Le percentuali di cui ai punti che precedono non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
12. Per ciascuna prestazione di lavoro effettuata secondo quanto previsto dall'art. 9, punto 5, viene corrisposto un importo giornaliero pari al 18% della quota giornaliera del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
13. Al lavoratore che venga chiamato in servizio in una festività goduta, in giorno di riposo settimanale o in altro giorno di riposo o nella giornata nella quale si effettuerà la normale prestazione di lavoro o che venga richiamato nella giornata nella quale già è stata effettuata la normale prestazione di lavoro, esclusa l'ipotesi dell'anticipazione o protrazione di orario, viene assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione di 4 ore con la maggiorazione del caso.
14. Il tempo lavorato oltre tale limite viene retribuito secondo la durata dell'effettiva prestazione.
15. Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e di 160 ore annuali pro-capite.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale che effettuino la loro prestazione con modalità di tipo verticale il limite massimo annuale è pari a 100 ore e non trova applicazione la previsione di cui al successivo punto 16.
Per i lavoratori con contratto a termine il limite massimo di lavoro straordinario viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di durata del contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di cui ai successivi punti 16 e 17.
16. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 90 ore e sino al limite massimo annuale di 160 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda entro il mese successivo a quello in cui sia stato raggiunto l'indicato limite di 90 ore. Tale opzione, che avrà validità per l'anno in corso, si intenderà confermata di anno in anno salvo diversa indicazione da parte del lavoratore che dovrà essere comunicata nei tempi e con le modalità sopra indicate.
17. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto 15 darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti.
18. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti 16 e 17 confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso ar