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Testo Consolidato CCNL del 28/02/2023
AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA
Testo consolidato del CCNL 28/02/2023
per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività di autoscuola, di studio di consulenza automobilistica, di scuola nautica e agenzia nautica
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 28/02/2023 come modificato da:
- Accordo integrativo 14/03/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 28/02/2023 in Roma,
tra
l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), rappresentata dal presidente UNASCA;
La Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), rappresentata dal presidente CONFARCA,
e
la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL),
la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL), rappresentata
l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI),
è stata approvata la stesura del nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.
Accordo integrativo 14/03/2023
Verbale di stipula
Il giorno 14 marzo 2023 presso la sede UNASCA si sono incontrate le rappresentanze datoriali UNASCA e CONFARCA e le OO.SS. Filt CGIL Fit CISL e UILtrasporti, per rettificare le tabelle salariali trascritte in modo erroneo al punto 2), lettere a) b), del Verbale di Accordo sottoscritto il 22 luglio 2021 per il rinnovo 2021-2023 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza automobilistica, che hanno comportato la mancata erogazione, di fatto, dell'aumento salariale concordato secondo le scadenze prefissate.
Le Parti convengono che
[___]
Il presente verbale annulla e sostituisce il precedente verbale, avente stesso oggetto, siglato in data 28 febbraio 2023
- il presente contratto rappresenta una leva di fondamentale importanza per l'attuazione degli obiettivi strategici delle aziende di riferimento;
- la legislazione in materia di rapporto di lavoro, nel periodo di vigenza contrattuale, è stata rinnovata;
- nell'ambito della negoziazione contrattuale vanno ricompresi l'introduzione ed il progressivo sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi, a supporto delle aziende nei diversi processi dalle stesse presidiati, da ricomprendere nel quadro generale dei diritti e delle tutele;
- il verbale di accordo sottoscritto in data 22 luglio 2021, che ha prodotto un ampliamento delle associazioni datoriali aderenti al Contratto nazionale di lavoro, consentendo di realizzare un'estensione del campo di applicazione delle regole in esso contenute, costituisce parte integrante della trattativa condotta per il rinnovo;
- con il presente Accordo ed i relativi Allegati, si rinnova il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle Autoscuole, Scuole nautiche e Studi di consulenza automobilistica, relativamente al periodo 2021 - 2023, apportando le modifiche e/o integrazioni di seguito riportate e/o definite negli allegati sopra citati.
le Parti concordano e stipulano quanto segue:
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.
Art. 2 - Relazioni industriali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato a perseguire:
L'informazione preventiva;
La consultazione;
La possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanta sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni sindacali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; La individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni sindacali, cosi come innovato, va altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
Livello nazionale
L'Unasca, la CONFARCA e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1º quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 25 luglio 2001 ;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di fondi di previdenza integrativa che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e genere, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSA/RSU sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
1) Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'Importanza dello sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2) L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
3) L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole, scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio ed analisi e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
a) l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli; l'andamento dell'occupazione di genere con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e loro successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione nel settore dell'apprendistato professionalizzante;
b) i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro);
c) la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL e R.S.U./RSA, eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
d) lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e rendere più efficace la formazione dei lavoratori;
e) la raccolta degli elementi per valutare ed analizzare le materie dell'orario di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
4) L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni condivise tra le parti. Per questi compiti l'Unasca e Confarca si faranno carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
5) Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
6) L'Osservatorio ha sede presso le associazioni imprenditoriali che forniranno i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata da accordi fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Costituzione dell'Ente Bilaterale
1) Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali per la categoria attraverso una crescita qualificata della bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, delle scuole nautiche, degli studi di consulenza automobilistica e nautica. Gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'Ente bilaterale nazionale saranno definiti dalle parti entro il 30 giugno 2011.
2) Le attività dell'Ente saranno finanziate da un contributo a carico delle aziende, avente decorrenza dal 1º gennaio 2012, pari a 1 euro mensile per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.
3) Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1º gennaio 2017, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo pari a euro 1 lordi per 12 mensilità a carico delle aziende.
4) Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 3 lordi mensili per 12 mensilità direttamente in busta paga.
5) Al fine di promuovere e diffondere le attività dell'ente si conviene che le società/aziende ricomprese nel campo di applicazione del presente CCNL devono necessariamente versare la quota fissata per ciascun dipendente, secondo gli accordi condivisi.
6) In caso di mancato versamento le società/aziende inadempienti, per poter fruire dei servizi previsti nell'ambito della bilateralità, dovranno versare in favore dell'ente un importo pari al doppio delle quote previste.
7) Nell'ambito delle proprie attività l'Ente promuoverà delle verifiche periodiche, finalizzate a tale rilevazione.
8) In relazione a quanto stabilito dalle parti, l'Ente provvederà ad assicurare la stampa, anche in formato on line, del testo contrattuale coordinato. A far data dal 01 settembre 2021 si conviene di adeguare la quota da versare in favore di ciascun dipendente a 2 euro.
9) Le parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni.
RSA/RSU
Le Parti riconoscono la disciplina del presente articolo secondo le indicazioni contenute nel Protocollo sulla rappresentanza sottoscritto il 26 novembre 2015 da Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil. Le Parti confermano la regolamentazione come di seguito indicata e concordano che procederanno ad adeguamenti normativi qualora lo decidessero a livello Confederale.
Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Diritti di informazione
Livello nazionale
Unasca, Confarca e le 00.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1º quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia per quanto riguarda le tematiche attinenti alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di previdenza negoziale complementare integrativa, assistenza sanitaria e welfare integrativo che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti in ambito territoriale e aziendale.
A livello regionale, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni sindacali del settore e un loro corretto sviluppo, aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle R.S.U./RSA sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di stabilità e di sviluppo occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Art. 3 - Salute e Sicurezza sul lavoro
1. In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 47 e ss. del decreto legislativo n. 81/2008.
2. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle norme di cui al precedente comma, dagli accordi interconfederali vigenti in materia.
3. In riferimento anche a quanto definito con l'adozione del Protocollo condiviso, Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore, le Parti svolgeranno, anche nell'ambito dell'Ente bilaterale, periodiche sessioni, con cadenza semestrale, dedicate non solo all'andamento della pandemia, ma anche ad una valutazione congiunta di quanto necessario promuovere, anche sul piano formativo, al fine di assicurare adeguate ed efficaci politiche prevenzionali in materia.
A tal proposito le Associazioni di categoria forniranno all'ente medesimo, con cadenza semestrale, i dati relativi agli eventi infortunistici rilevati nel settore, con particolare riferimento alle attività svolte su strada.
In particolare, nell'ambito delle attività svolte dall'Ente saranno promossi processi formativi ed informativi volti a prevenire il rischio da investimento, per i lavoratori interessati.