CCNL in vigore
AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA
Testo consolidato del CCNL 23/06/2010
Per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività di autoscuola, di studio di consulenza automobilistica, di scuola nautica e agenzia nautica
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 23/06/2010 come modificato da:
- Accordo Apprendistato 25/06/2012
- Accordo di rinnovo 03/07/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
- Ipotesi di accordo 13/12/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
- Accordo previdenza integrativa 25/01/2017
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 23 giugno 2010
tra
Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA)
Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA)
e
Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti (Uiltrasporti)
Accordo Apprendistato 25/06/2012
Verbale di stipula
Il 25 giugno 2012, in Roma
tra:
- l'UNASCA assistita dalla CONFETRA;
e
- la FILT-CGIL;
- la FIT-CISL;
- la UILTRASPORTI;è stato sottoscritto il seguente accordo in materia di apprendistato professionalizzante.
Le parti convengono di modificare la disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 43 dei CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica del 23 giugno 2010 e successive modificazioni per recepire le nuove disposizioni introdotte sulla materia dal D.Lg.vo n. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato). A tal fine si conviene quanto segue.
Accordo di rinnovo 03/07/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Il 3 luglio 2013. in Roma
Tra:
- Unasca assistita dalla Confetra
e
- FILT-CGIL;
- FIT-CISL;
- UILTRASPORTI.È stato rinnovato il CCNL autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica e nautica.
Impegno delle parti
Il 3 luglio 2013, in Roma
Tra:
- Unasca assistita dalla Confetra
e
- FILT-CGIL;
- FIT-CISL;
- UILTRASPORTI.Le parti stante il perdurare del grave stato di crisi del settore, convengono sin d'ora di incontrarsi entro il 30 settembre 2013 per effettuare una verifica della situazione economico-finanziaria delle imprese del settore e a tal fine di riprendere in considerazione i seguenti temi:
- dinamiche occupazionali;
- dinamiche retributive;
- dinamiche politico istituzionali;
- verifica e analisi della legislazione sulla detassazione del salario di produttività e prospettive di applicazione nel settore;
- politiche della formazione.
Ipotesi di accordo 13/12/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
Il giorno 13 dicembre 2016, presso ia sede dell'Unasca, si sono incontrate:
- l'UNASCA - Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica,
e
- la FILT - CGIL
- la FIT - CISL
- la UILTRASPORTI.
per sottoscrivere la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica scaduto il 31 dicembre 2015
Accordo previdenza integrativa 25/01/2017
Verbale di stipula
In data 25 gennaio 2017, presso la sede ASSTRA, di Piazza Cola di Rienzo, Roma, le scriventi parti sociali istitutive di PREVILOG e di PRIAMO
Premesso che PRIAMO, iscritto all'albo COVIP con il n. 139, è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini.
PREVILOG , iscritto all'albo COVIP con il n. 158, è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori addetti al settore della logistica, trasporto merci spedizione (CCNL 29 gennaio 2005); agenzie marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22 aprile 2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 1º febbraio 2001); porti (CCNL 26 luglio 2005); guardie ai fuochi (accordo OO.SS. lavoratori - ANGAF dell'11 giugno 2007); lavoratori del FASC; addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario che abbiano sottoscritto specifici accordi di adesione.
Preso atto delle indicazioni della COVIP inviate a PREVILOG in data 8 aprile 2016 delle conseguenti determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione di PREVILOG in data 14 ottobre 2016;
Considerati gli accordi in essere riguardanti la previdenza complementare per i lavoratori addetti al settore della logistica, trasporto merci e spedizione (e altri settori come sopra riportati) ed in conformità con l'accordo costitutivo stipulato in data 21 febbraio 2007;
Considerate le successive lettere della Presidenza di PREVILOG inviate sia alle parti istitutive di PREVILOG e PRIAMO, che allo stesso Fondo pensione PRIAMO;
Convengono quanto segue
[___]
Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e di agenzia nautica, più conforme alla necessità della piena attuazione della Legge n. 264/1991, dell'art. 123 del Codice della strada e delle sue modifiche, nonché dei decreti in esso previsti e di conformità alle direttive UE, altresì salvaguardando l'importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti.
Le parti quindi convengono sulla opportunità che l'attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti in conformità a quanto già attuato nei Paesi della UE. Ciò anche al fine di migliorare il compito sociale delle aziende del settore finalizzato ad una maggiore educazione stradale, con l'insegnamento delle norme di condotta sulle strade a tutti i suoi utenti, per una formazione continua dei conducenti, soprattutto quelli professionali, per l'ottenimento di una mobilità sostenibile, efficiente e sicura.
A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
CAPITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.
Accordo di rinnovo 03/07/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le imprese che svolgono l'attività di autoscuola, scuola nautica o di studio di consulenza automobilistica devono applicare il presente CCNL, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di maggior favore economico maturate dai lavoratori in organico in virtù della pregressa applicazione di altro CCNL in ambito aziendale.
Art. 2 - Relazioni industriali
Livello nazionale
L'Unasca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1º quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 18 giugno 1990;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di fondi di previdenza integrativa che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle R.S.U. sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati; l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e loro successive modificazioni, l'applicazione nel settore dell'apprendistato professionalizzante;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 626/1994 (T.U. sulla sicurezza del lavoro);
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. e OO.SS. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale. L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Costituzione dell'Ente bilaterale
Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali per la categoria attraverso una qualificata bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, delle scuole nautiche, degli studi di consulenza automobilistica e nautica.
Gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'Ente bilaterale nazionale saranno definiti dalle parti entro il 30 giugno 2011.
Le attività dell'Ente saranno finanziate da un contributo a carico delle aziende, avente decorrenza dal 1º gennaio 2012, pari a 1 euro mensile per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.
Le imprese che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale devono versare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR-Elemento aggiuntivo della retribuzione) pari a 1 euro mensile per 12 mensilità.
RSU
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 per la costituzione delle RSU. Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Accordo di rinnovo 03/07/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Ente bilaterale
Le parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni.
Le Imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 3 lordi mensili per 12 mensilità direttamente in busta paga.
Il datore di lavoro delle aziende di cui al paragrafo precedente deve comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione del fatto che la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore.
Ipotesi di accordo 13/12/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 2 - Relazioni sindacali
Premessa
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato a perseguire:
- l'informazione preventiva;
- la consultazione;
- la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni sindacali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise: le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali: la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni sindacali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
RSU
Le Parti riconoscono la disciplina del presente articolo secondo le indicazioni contenute nel Protocollo sulla rappresentanza sottoscritto il 26 novembre 2015 da Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil.
Le Parti confermano la regolamentazione come di seguito indicata e concordano che procederanno ad adeguamenti normativi qualora lo decidessero a livello Confederale.
Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Diritti di informazione
Livello nazionale
L'Unasca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1º quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia per quanto riguarda le tematiche attinenti alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di previdenza negoziale complementare integrativa, assistenza sanitaria e welfare integrativo che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
A livello regionale, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni sindacali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle R.S.U./RSA sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di stabilità e di sviluppo occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio ed analisi e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli; l'andamento dell'occupazione di genere con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e loro successive modificazioni, l'applicazione nel settore dell'apprendistato professionalizzante;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro);
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U./RSA e OO.SS. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e rendere più efficace la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare ed analizzare le materie dell'orario di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni condivise tra le parti.
Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale. L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Costituzione dell'Ente bilaterale
Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali per la categoria attraverso una crescita qualificata della bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell'Ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, delle scuole nautiche, degli studi di consulenza automobilistica e nautica.
Gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'Ente bilaterale nazionale saranno definiti dalle parti entro il 30 giugno 2011.
Le attività dell'Ente saranno finanziate da un contributo a carico delle aziende, avente decorrenza dal 1º gennaio 2012, pari a 1 euro mensile per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1º gennaio 2017, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo pari a euro 1 lordi per 12 mensilità a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 3 lordi mensili per 12 mensilità direttamente in busta paga.
***
Accordo di rinnovo 03/07/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Protocollo anticrisi
Il 3 luglio 2013, in Roma
Tra:
- Unasca assistita dalla Confetra
e
- FILT-CGIL;
- FIT-CISL;
- UILTRASPORTI;
è stato convenuto il seguente accordo
Le parti, tenuto conto del perdurare della crisi dei consumi e della produzione industriale e dei relativi impatti sul settore autoscuole e agenzie pratiche auto, nonché della conferma anche per l'anno in corso degli ammortizzatori sociali in deroga, convengono di prorogare per tutto il periodo di vigenza del nuovo CCNL la validità del Protocollo d'intesa sottoscritto il 23 marzo 2009 e successivamente rinnovato 9 febbraio 2012. Le parti convengono altresì di apportare al suddetto Protocollo la seguente modifica:
- viene elevata al 45% la percentuale massima di riduzione dell'orario settimanale (e della corrispondente riduzione della retribuzione mensile) che potrà essere attuata dall'azienda a fronte dell'impegno a non procedere a riduzione di personale; le aziende che faranno ricorso alla presente misura dovranno darne comunicazione all'Ebas affinché le organizzazioni stipulanti il CCNL possano verificare la regolare applicazione della stessa.
Ipotesi di accordo 13/12/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Protocollo anticrisi
Il giorno 13 dicembre 2016, in Roma si sono incontrate
l'Unasca
e
FILT- CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Le Parti, tenuto conto:
- degli impatti che la crisi dei consumi e della produzione ha avuto e continua ad avere sul settore autoscuole e agenzia pratiche auto
- della modifica del sistema degli ammortizzatori sociali realizzata con D. Lgs n. 148/2015 che vede le imprese fino a 5 dipendenti prive di qualunque politica passiva
concordano
di prorogare per tutto il biennio 2017-2018 il protocollo anticrisi sottoscritto tra le Parti il 3 luglio 2013, confermando quale misura per limitare riduzioni di personale la possibilità per le aziende di procedere alla riduzione dell'orario settimanale dei lavoratori interessati sino al 45% dell'orario settimanale (con corrispondente riduzione della retribuzione mensile);
le conferma delle modalità di comunicazione all'Ebas da parte delle aziende che faranno ricorso a tale misura, affinché le organizzazioni stipulanti il CCNL possano verificare la regolare applicazione della stessa;
l'impegno ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2018 per effettuare una verifica della situazione economico-finanziaria delle imprese del settore.
Art. 2 bis - Sicurezza sul lavoro
1. In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 47 e segg. del decreto legislativo n. 81/2008.
2. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle norme di cui al precedente comma, dall'accordo interconfederale Confetra e Cgil, Cisl e Uil del 24 luglio 1996.
1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello di inquadramento a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il numero di matricola.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di Legge, in particolare per quanto riguarda istruttori ed insegnanti di autoscuole e scuole nautiche ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;
5) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma dei corsi di addestramento frequentati.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 5 mesi per i quadri;
- 2 mesi per gli impiegati del 5º livello, nonché per il personale da adibire all'attività di insegnante o di istruttore di guida o di nautica;
- 1 mese per gli impiegati del 4º, 3º e 2º livello;
- 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1º livello.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitata da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.
7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.
Accordo di rinnovo 03/07/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 4 - Periodo di prova
Il periodo di prova è elevato a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per gli impiegati di 5º livello nonché per il personale da adibire all'attività di insegnate o di istruttore di guida o di nautica;
- 3 mesi per gli impiegati del 4º, 3º e 2º livello.
Resta fermo il periodo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1º livello.
Art. 5 - Classificazione del personale
1. Ai dipendenti classificati come quadri spetta un'indennità di funzione pari a euro 25,82 mensili lorde per quattordici mensilità.
Quadri
Appartengono a questo livello i quadri intermedi di cui alla Legge n. 190/1985, che esplicano funzioni direttive con ampia discrezionalità, autonomia di poteri e facoltà decisionali nell'ambito degli obiettivi fissati dalla proprietà aziendale, in possesso di approfondite conoscenze tecno-specialistiche integrate da notevole esperienza.
Profili esplicativi
- Responsabile di Centro di istruzione automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 17 maggio 1995 n. 317;
- Responsabile di unità operativa;
- Responsabile dei servizi amministrativi e contabili.
5º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi che nell'ambito delle direttive aziendali svolgono funzioni di concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.
Profili esemplificativi
- Responsabile di Centro di istruzione automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 17 maggio 1995 n. 317;
- Responsabile di sistemi informatici, gestione programmi;
- Responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui all'art. 123 del Codice della Strada;
- Insegnante-Istruttore di autoscuola per conducenti professionali;
- Capo ufficio contabilità;
- Capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.
4º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di concetto tecnico-amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.
Profili esemplificativi
- Insegnante di autoscuola o di scuola nautica;
- Impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche di settore: trasporto merci - Contabilità - M.C.T.C. - P.R.A. - Internazionali - Patenti - C.A.P. - A.D.R. - Attestati professionali;
- Responsabile C.E.D.
3º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive richiedenti conoscenze teorico-pratiche, acquisibili mediante addestramento professionale e esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti.
Profili esemplificativi
- Responsabile di segreteria;
- Istruttore di guida o nautica;
- Impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto merci;
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici.
2º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive.
Profili esemplificativi
- Impiegato d'ordine;
- Addetto di segreteria;
- Archivista;
- Protocollista;
- Schedarista;
- Dattilografo;
- Codificatore;
- Centralinista;
- Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione di pratiche auto, natanti e patenti auto e/o nautiche, anche con funzioni di ricevimento clientela;
- Operatore informatico.
1º livello
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni per le quali si chiede il possesso di semplici capacità pratiche.
Profili esemplificativi
- Fattorino;
- Addetto alle pulizie;
- Usciere.
Ipotesi di accordo 13/12/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 5 - Classificazione del personale
Premessa
Le Parti, al fine di armonizzare le figure professionali con le modifiche normative e del mercato del lavoro intervenute negli ultimi anni, concordano che le modifiche introdotte nella classificazione del personale con il presente accordo di rinnovo si applicheranno esclusivamente nei confronti dei lavoratori assunti dal 1º gennaio 2017.
In particolare, i lavoratori assunti a decorrere dal 1º gennaio 2017 nella qualifica di l'insegnante-istruttore di autoscuola per conducenti professionali saranno inquadrati per i primi 18 mesi al 4º livello.
1. Ai dipendenti classificati come quadri spetta un'indennità di funzione pari a euro 25,82 mensili lorde per quattordici mensilità.
Quadri ___omissis___
5º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi che nell'ambito delle direttive aziendali svolgono funzioni di concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.
Profili esemplificativi
- Responsabile di Centro di istruzione automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 17 maggio 1995 n. 317;
- Responsabile di sistemi informatici, gestione programmi;
- Responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui all'art. 123 del Codice della Strada;)
- Insegnante-Istruttore di autoscuola per conducenti professionali;
- Capo ufficio contabilità;
- Capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.
4º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di concetto tecnico-amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.
Profili esemplificativi
- Istruttore di guida o nautica nel caso svolgano l'attività prevalente su veicoli superiori alle 3,5 t per quanto riguarda il trasporto merci ed autobus, in percorsi finalizzati all'ottenimento delle patenti professionali o della Carta di Qualificazione del Conducente.
- Impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche di settore: trasporto merci -Contabilità - M.C.T.C. - P.R.A. - Internazionali - Patenti - C.A.P. - A.D.R. - Attestati professionali;
- Responsabile C.E.D.
3º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive richiedenti conoscenze teorico-pratiche, acquisibili mediante addestramento professionale e esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti.
Profili esemplificativi
- Insegnante di autoscuola o di scuola nautica;
- Responsabile di segreteria;
- Istruttore di guida o nautica;
- Impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto merci;
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici.
2º livello
___omissis___
Art. 6 - Mutamento di mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni dei livelli quadri e 5º e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà al lavoratore, per il periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.
2. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro (comprensiva dell'orario normale contrattuale e dell'orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di ap