S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 15/12/2022
AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI
Testo consolidato del CCNL 15/12/2022
per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2024
Il giorno 15 dicembre 2022, in Roma presso la sede dell'ANIASA, si sono incontrate:
- ANIASA;
- FILT-CGIL Nazionale
- FIT-CISL Segreteria Nazionale
- UILTRASPORTI Nazionale
Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 23 ottobre 2019 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
La presente intesa, decorre dal 01/01/2022 e scadrà il 31/12/2024, sia per la parte economica che normativa.
Le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente rinnovo:
Il rinnovo contrattuale si dovrà caratterizzare per migliorare le condizioni di lavoro nel pieno rispetto dei vincoli e delle tutele della salute e sicurezza sul lavoro, per riqualificare ed arricchire le professionalità esistenti nel settore, per incentivare le lavoratrici e i lavoratori nella consapevolezza che il lavoro debba risultare per tutti una risorsa e non un semplice costo.
Il Contratto Nazionale di Lavoro garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impegnati sul territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che lavorano nell'intero comparto, di cui al presente campo di applicazione.
Le Parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, concordano che la valorizzazione della contrattazione collettiva possa essere considerato un valido strumento di governo della società, in cui imprese e lavoratori operano, fortemente caratterizzata dalla globalizzazione di molti processi che determina una rapida e quotidiana trasformazione dei bisogni delle società di mercato.
Le Parti, altresì, convengono che il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le Parti si impegnano a far rispettare ad ogni livello le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a tutte le imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione.
In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8 del presente CCNL, nonché il compito di prevenire le controversie attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali.
A tal fine le Parti si impegnano, nell'ambito dei compiti previsti ed assegnati all'Ente Bilaterale, a verificare la regolarità delle relazioni sindacali, la corretta applicazione del CCNL, l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità, la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal presente CCNL.
Il confronto per il presente rinnovo del contratto nazionale si è collocato in uno scenario ancora condizionato dagli effetti nefasti della pandemia che, fino ad ora, hanno contribuito ad aggravare ulteriormente le condizioni di un paese con un'economia in stagnazione, una situazione occupazionale molto pesante, con Particolare riferimento ai giovani e alle donne, minandone la tenuta sociale.
Inoltre, ad aggravare la situazione sopra descritta, pesano i dati relativi all'inflazione, che sta raggiungendo livelli che non si riscontravano da decenni e che sta pesantemente erodendo il potere di acquisto delle retribuzioni, con evidenti ripercussioni sul benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.
Il settore, dopo il crollo delle attività, stante il blocco della mobilità che il Governo del paese ha dovuto attuare per quasi due anni, inizia a registrare segnali di ripresa confortanti.
Pertanto, questo rinnovo rappresenta l'occasione per apprezzare e valorizzare l'apporto che il fattore lavoro ha già garantito, e continuerà a garantire, rispetto alla tenuta del settore durante la pandemia e a una sua auspicabile crescita, anche in relazione al sacrificio economico fatto dai dipendenti a seguito del ricorso, pressoché generalizzato, agli ammortizzatori sociali.
Art. 1 - Campo di applicazione
Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente CCNL circa la possibilità ed opportunità di estendere il CCNL a nuove attività, il presente contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Il presente accordo decorre 01-01-2022 e scadrà il 31-12-2024 sia per la parte normativa che per quella economica, e resta in vigore fino a che non sia sostituito da successivo accordo di rinnovo.
CAPITOLO I - SISTEMA RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le esigenze aziendali di mantenimento di elevati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, al diritto dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni di lavoro e dello sviluppo e della loro valorizzazione professionale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:
- l'informazione preventiva;
- la consultazione;
- la contrattazione;
- la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti.
In tale contesto il ruolo delle Parti si qualifica in una mandato preciso nella gestione dei processi produttivi ed organizzati che hanno ricadute sul lavoro, sugli investimenti tecnologici, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e suoi aggiornamenti, sull'andamento occupazionale e sulla qualità del lavoro, anche al fine di sostenere i lavoratori nel miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale.
Tutto ciò nell'ottica di qualificare il lavoro ed il lavoratori ed elevare i livelli di qualità ed efficienza dell'attività dell'impresa.
Le Parti sottolineano l'importanza della piena applicazione dei diritti di informazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie di interesse reciproco con la più ampia lettura delle disposizioni normative in essere a Partire dal D. Lgs. 25 del 6 febbraio 2007.
Le Parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Pertanto, nell'ambito dell'autonomia delle Parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale ed aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione delle materie, nei limiti e con le procedure previste dal CCNL.
Le Parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
Il contratto nazionale ha la sua funzione primaria di fonte normativa e di centro regolatore dei rapporti di lavoro per tutti i lavoratori della filiera produttiva dell'Autonoleggio.
Il contratto Nazionale intende rafforzare, quantitativamente, attraverso una sua generalizzata estensione e, qualitativamente attraverso un regolato trasferimento di competenze, la contrattazione di secondo livello.
Il sistema contrattuale si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
In relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, il CCNL è costituito da una parte normativa ed una economica, di durata triennale.
Procedure di rinnovo del CCNL
Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le Parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la Parte interessata può richiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Nel caso in cui, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.
Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata.
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle RSA la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente.
Le RSU di cui al Testo Unico su Rappresentanza e Rappresentatività del 10 gennaio 2014, una volta elette, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge e di CCNL.
Le RSU/RSA, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, le RSU/RSA sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della RSU può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il CCNL possiedono i seguenti requisiti:
- siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
- accettino espressamente e formalmente quanto previsto dal già citato Testo Unico su Rappresentanza e Rappresentatività del 10 gennaio 2014, nonché la presente regolamentazione e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero;
- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto.
La RSU è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti, il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma del Testo Unico su Rappresentanza e Rappresentatività del 10 febbraio 2014, all'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU, una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale.
Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, nonché da quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 e dall'Accordo attuativo 12 dicembre 2018, c.d. "Patto per la Fabbrica".
Le OO.SS. firmatarie il presente accordo, anche alla luce dell'accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al Testo Unico su Rappresentanza e Rappresentatività del 10 gennaio 2014, e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero dei componenti le RSU, le Parti convengono di re-incontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con Particolare complessità organizzative.
Art. 6 - Contrattazione di secondo livello
Sono titolari della contrattazione di II livello, le RSU/RSA e le strutture territoriali delle OO.SS.. stipulanti il presente CCNL.
Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, la contrattazione di 2º livello si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per tutte le unità produttive dislocate sui diversi territori. Titolari di tale contrattazione saranno le RSA/RSU con assistenza delle Segreterie Territoriali/ Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
La contrattazione di 2º livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
Nel rispetto di tale principio, la contrattazione di 2º livello si potrà articolare sulle seguenti materie:
- premio di risultato collegato all'andamento economico dell'azienda;
- profili formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal CCNL;
- azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
- modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza;
- prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale;
- progetti formativi e di valorizzazione del personale;
- Politiche attive per la valorizzazione del lavoro attraverso progetti condivisi di formazione finanziata anche da Fondi Interprofessionali che coinvolgano i lavoratori;
- Processi organizzativi del lavoro, a Partire dalle politiche dell'orario, della sicurezza;
- Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Welfare contrattuale.
Premio di risultato
Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
In tale contesto, le Parti potranno anche esaminare la possibilità di utilizzare anche parte delle risorse che matureranno in direzioni funzionali all'occupazione.
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per la informazione, il monitoraggio, e la verifica circa i risultati.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del Particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non sono utili ai fini del calcolo del t.f.r. e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di riferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi.
L'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.
Procedure di rinnovo della contrattazione di secondo livello
La richiesta del rinnovo dell'accordo di secondo livello dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale 2 mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, saranno interessate dalle Parti, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, l'Associazione industriale e le strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, le strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali potranno farsi assistere dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
La trattativa per la definizione del nuovo accordo dovrà essere conclusa entro cinque mesi dalla presentazione di richiesta di rinnovo.
L'accordo per la parte economica avrà durata triennale.
Una volta iniziata la procedura negoziale le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro, e per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla presentazione delle proposte sindacali di rinnovo.
Procedura di conciliazione
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del CCNL, e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'articolo 8, le Parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le Parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle Parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le Parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle Parti nazionali per pronunciarsi, le Parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 01/01/2020, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2019, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2020.
A decorrere dal 01/01/2021, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2020, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2022, e così per ogni anno successivo.
Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell'elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento dell'erogazione "dell'elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Art. 7 - Sistema di informazioni
Livello nazionale
A livello nazionale le Parti stipulanti il CCNL di settore analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore, recependo quanto previsto in termini d'informazione e consultazione dei lavoratori dalla normativa vigente comunitaria e nazionale.
Le Parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzando nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi, anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le Parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di investimento, i piani di ammodernamento con Particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dal Regolamento CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 nonché dal D.Lgs. 198 del 11 aprile 2006, e successive modificazioni/integrazioni e delle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
Le Parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
Le Parti, nella consapevolezza delle difficoltà attuali del sistema economico internazionale e della impossibilità di poter affermare con certezza la fine delle ristrutturazioni e riorganizzazioni delle aziende del settore, si impegnano ad affrontare eventuali crisi che dovessero verificarsi in un percorso comune e di condivisione che metta al primo posto la stabilità dell'occupazione, con la possibilità anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali di volta in volta disponibili, quali ad esempio i contratti di solidarietà e la cassa integrazione.
Pertanto, in presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le Parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
Livello regionale
Ogni 6 mesi, dietro richiesta di una delle Parti, si terrà un incontro fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame delle materie o delle problematiche di seguito specificate:
- igiene e sicurezza del lavoro, alla luce delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- attività finalizzate alla formazione, specializzazione, riqualificazione professionale, in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro;
- interventi di ammodernamento e migliore qualificazione dei servizi per accrescere l'efficienza e la produttività dei diversi settori;
- monitorare e verificare la gestione, nell'ambito dei contratti a tempo determinato, del diritto di precedenza relativo allo specifico contesto regionale.
Nei termini di cui al primo comma, i rappresentanti delle aziende forniranno una preventiva informazione su eventuali processi di trasformazione dei settori, sulle innovazioni di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali che possano avere riflessi sull'occupazione.
Le Parti acquisiranno dati statistici disaggregati relativi all'occupazione, con riferimento ai contratti di inserimento, di apprendistato, a tempo determinato nonché a tempo parziale.
Livello aziendale
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA/RSU su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto e l'andamento delle assunzioni;
- l'utilizzo delle ore di lavoro straordinario, in regime di flessibilità e supplementare (per il personale a tempo parziale) nell'anno solare precedente;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale per le aziende a struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- esternalizzazioni, appalti, ristrutturazioni;
- utilizzo di lavoratori atipici.
Le aziende, semestralmente, informeranno le RSA/RSU:
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni;
- su eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
- sulla eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di Legge.
Tra Azienda e RSA/RSU costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute anche in riferimento all'articolo 72;
- la distribuzione delle ferie;
- programmi formativi;
- la dotazione del vestiario;
- l'articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 8 - Procedure e Sedi di composizione delle controversie
Le Parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui agli artt. 56 e 57 del presente CCNL - devono essere rimesse per la loro definizione alle Parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente direzione e la RSA/RSU interessata.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame della controversia. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima sorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Conciliazione delle vertenze individuali in sede sindacale
Le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato, tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente, potranno essere demandate, prima di eventuale azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione in sede sindacale, in alternativa ad altri organismi di conciliazione.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle Parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c..
Art. 9 - Previdenza complementare
In relazione agli impegni assunti nell'Accordo 11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le Parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti, convengono quanto segue:
Per il personale dipendente dalle imprese di cui al campo di applicazione (art. 1), viene stabilito che, a far data dal luglio 2013 la percentuale di contribuzione a carico delle aziende aumenterà di un 1%, oltre a quanto già previsto al primo comma dell'art. 9 del CCNL 18 dicembre 2010.
Pertanto, la contribuzione dovuta sarà nelle seguenti misure:
- A carico dell'azienda 2%;
- A carico del lavoratore 1%.
Tale contribuzione in percentuale, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) Retribuzione tabellare;
b) Indennità di contingenza;
c) Un aumento periodico di anzianità;
d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992.
Istituzione del "contributo mensile contrattuale"
A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti stabiliscono l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all'1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.
Il contributo di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) Retribuzione tabellare;
b) Indennità di contingenza;
c) Un aumento periodico di anzianità;
d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione dell'accordo del 26 luglio 2016, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.
Pertanto, a fare data dal 01-01-2021, "il contributo mensile contrattuale" a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,5%. Tale contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà pari a 3,5%.
Tale contribuzione in percentuale di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) Retribuzione tabellare;
b) Indennità di contingenza;
c) Un aumento periodico di anzianità;
d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992;
e) E.A.R. ex accordo rinnovo 23 ottobre 2019 (a decorrere dal 01-03-2021).
Per quanto non espressamente citato dal presente accordo, si rimanda al contenuto dell'accordo 11 giugno 1998 che qui si intende interamente richiamato per quanto concerne la normativa in oggetto.
La normativa di cui al presente articolo non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari.
Nota a verbale:
Le Parti precisano che nel testo del presente articolo, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo.
Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla Legge.
Art. 10 - Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni.
Dal 1º gennaio 2011 si conviene che per la parte afferente il datore di lavoro il contributo è sin d'ora fissato in € 2/mese per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 2,00 lordi mensili per dodici mensilità, direttamente in busta paga.
Il datore di lavoro delle aziende di cui al paragrafo precedente deve comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione del fatto che la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore.
I compiti dell'Ente Bilaterale sono quelli indicati nello Statuto del medesimo che ricomprendono anche quelli previsti all'ultimo comma della premessa al presente CCNL.
Art. 11 - Polizza sanitaria integrativa
Fermo rimanendo quando stabilito dal CCNL 18 dicembre 2010, Le Parti convengono che, a Partire dal mese di luglio 2013, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro verrà integrato con un valore pari ad € 8,00 mensile per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, per dodici mensilità.
Pertanto, a far data dal luglio 2013, l'importo totale obbligatorio a carico del datore di lavoro sarà complessivamente pari ad € 22,00 mensili (€ 264,00 su base annuale).
Le Parti si incontreranno periodicamente con l'Ente erogatore delle prestazioni sanitarie per stabilire le più idonee coperture aggiuntive a fronte della contribuzione stabilita, e per un monitoraggio circa l'andamento della polizza.
La polizza di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le aziende cui si applica il presente CCNL e può essere derogata solo in presenza di accordi aziendali già esistenti di miglior favore sul tema; comunque le polizze esistenti, dovranno essere incrementate di un importo equivalente.
Le Parti auspicano che nel settore si tenda alla unificazione del trattamento di assistenza sanitaria.
Nota a verbale:
ART. 12 DEL CCNL 18 DICEMBRE 2010
Le Parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori
del comparto dell'autonoleggio a tutela della salute del personale dipendente.
In ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione dell'istituto deve tenere
conto di quanto di seguito indicato:
- decorrenza effettiva dell'istituto dal momento della sua istituzione;
- importo del contributo del datore di lavoro sarà pari a € 14 per lavoratore per dodici mensilità;
- meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%);
- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;
- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro;
- l'adesione potrà prevedere la compartecipazione del lavoratore al costo attraverso apposita quota, da definire, eventualmente, a livello di contrattazione di secondo livello, attraverso strumenti utili a garantire la maggior fruizione dell'istituto da parte dei lavoratori interessati.
Art. 12 - Comitati Aziendali Europei
Le Parti, con riferimento al D.Lgs. 02-04-2002 n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea n. 45/1994, e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio nei casi in cui ricorrano i presupposti, convengono di attivarsi per l'istituzione dei Comitati Aziendali Europei o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D. Lgs. n.74/2002, a livello aziendale, le Parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs n. 74/2002.
Restano in vigore le regolamentazioni già esistenti a livello di aziende appartenenti a gruppi multinazionali.
Art. 13 - Formazione Professionale
La crescita del valore aggiunto delle produzioni e dei servizi, condizione indispensabile per uno sviluppo competitivo fondato sulla qualità, impone un forte investimento in ricerca, innovazione e sulle risorse umane. La formazione professionale, per questo, rappresenta una delle leve principali per l'innovazione, non solo come diritto individuale all'apprendimento durante tutta la vita lavorativa, ma come crescita complessiva della componente lavoro.
Si ritiene indispensabile che la formazione sia continuativa, sistematica e generalizzata e che si persegua la prassi di condivisone delle necessità formative e dei relativi progetti di intervento. Da tutto ciò deriva un impegno formativo che, nei prossimi anni, oltre a sviluppare e diversificare la formazione più consolidata, dovrà consentire alle risorse umane di acquisire capacità-competenze per supportare l'evoluzione del comportamento organizzativo.
Vengono istituiti in ogni azienda gli Osservatori paritetici aziendali per la formazione composti da 3 rappresentanti, uno per Sigla, nominati dalle OO.SS. firmatarie e da un numero non superiore di rappresentanti dell'azienda per approfondire i fabbisogni formativi.
CAPITOLO II - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione verrà comunicata in conformità al presente CCNL e alle disposizioni legislative in materia.
In Particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 152/1997 e del D. Lgs. n. 104/2022 il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore dovrà indicare:
1) l'identità delle Parti;
2) il luogo di lavoro;
3) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
4) la data di inizio del rapporto di lavoro;
5) la tipologia del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e se del caso, con la durata dello stesso;
6) la durata del periodo di prova se previsto;
7) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
8) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e modalità di pagamento;
9) la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore e/o le modalità di determinazione e di fruizione delle stesse, nonché degli altri congedi retribuiti con le modalità di fruizione;
10) la programmazione dell'orario normale di lavoro, il trattamento del lavoro straordinario e supplementare;
11) i termini del preavviso in caso di recesso;
12) il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e l'eventuale contratto di secondo livello;
13) l'iscrizione all'Ente Bilaterale ed alla polizza sanitaria di settore.
Ogni lavoratore dovrà presentare, per formalizzare l'assunzione, i seguenti documenti o presentare relativa autocertificazione:
1) carta di identità o documento equipollente;
2) copia del codice fiscale;
3) l'attestazione della qualifica o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali;
4) l'attestato di frequenza dei corsi sulla sicurezza eventualmente già svolti.
Il lavoratore dovrà inoltre dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 in materia di apprendistato professionalizzante, all'atto di assunzione il lavoratore apprendista dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti e quelli obbligatori per normativa di settore.
Ferme restando le disposizioni di Legge circa la visita medica preventiva e le visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente dell'impresa.
Il mantenimento della normativa di cui all'art. 18 Legge 300/1970, previgente a quella di cui al D.Lgs. n 23/2015, è assicurato, nei confronti dei lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 che siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c.. Le Parti concordano altresì di mantenere, previa clausola apposta nella lettera di conferma, la normativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art 18 Legge 300/1970 previgente a quella di cui al D.Lgs. n 23/2015 al personale assunto in data precedente al 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e il cui rapporto di lavoro sia stato confermato al termine del periodo di apprendistato.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda al D. Lgs. 104/2022.
Art. 15 - Classificazione dei lavoratori
Premessa
Gli ultimi rinnovi del CCNL di settore sono stati caratterizzati da un'ampia discussione sul tema della classificazione del personale, ritenuta non più attinente rispetto all'evoluzione delle attività presidiate dal contratto collettivo, e dall'assunzione di una serie di impegni finalizzati alla revisione della stessa.
In primo luogo, si conviene sulla opportunità di ricomprendere gli attuali tre sistemi classificatori diversi (Autonoleggio, Parcheggi e Soccorso Stradale) in un unico sistema, ferme restando le diverse specificità.
Inoltre, si è ritenuto opportuno procedere con una rivisitazione dei profili professionali e delle declaratorie, sia al fine di attualizzarli rispetto alle mutate evoluzioni organizzative delle aziende del settore, sia al fine di migliorare ed agevolare il corretto inquadramento del personale, anche ipotizzando, per alcune figure professionali, una temporizzazione nella progressione di carriera legata alla professionalità e all'esperienza maturata.
Infine si è convenuto sulla rivisitazione della scala parametrale, attualmente eccessivamente schiacciata in un range ristretto (parametro 100-200) e caratterizzata da differenze parametrali minime nei livelli di inquadramento dov'è concentrata la maggioranza dei dipendenti del settore. A tale proposito, si conviene quanto segue.
Nuova scala parametrale
A far data dal 01 marzo 2021, è entrata in vigore la nuova scala parametrale di cui all'accordo di rinnovo del 23 ottobre 2019.
L'E.A.R. di cui al sopra citato accordo di rinnovo è da considerarsi parte integrante della retribuzione di cui all'art. 40, ed è utile ai fini del computo di tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti, compreso il tfr, nonché utile ai fini del calcolo della contribuzione di cui all'articolo 9 del presente CCNL.
Nuovo sistema classificatorio
Le Parti convengono nella definizione di un unico sistema di classificazione del personale mediante la confluenza, in esso, delle sezioni dei parcheggi e del soccorso stradale, salvaguardando le peculiarità di ognuno, nonché nella rivisitazione dei profili professionali e delle declaratorie, come di seguito indicato.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
Con riferimento alla norma introdotta con l'accordo di rinnovo del CCNL del 28 luglio 2006, che prevede la possibilità di inquadrare alcune figure professionali al livello B3 anziché al B2, previo riconoscimento di una integrazione economica pari al valore del differenziale tra il parametro 155 e il parametro 162, si conviene che i suoi effetti cessino con la sottoscri