Testo Consolidato CCNL del 20/06/2013
AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI
Testo consolidato del CCNL 20/06/2013
per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2021
CCNL 20/06/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
- Interpretazione autentica 26/03/2019
- Accordo 07/06/2019
- Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
- Comunicato di ratifica 20/11/2019
- Interpretazione autentica 20/09/2021
- Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, addì 20 giugno 2013, presso la sede dell'ANIASA
tra
- ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici), rappresentata dal Presidente, assistito dal Segretario Generale, presente la delegazione imprenditoriale;
e
- FILT-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), rappresentata dal Segretario Generale, dalla Segretaria Nazionale, da un rappresentante del Dipartimento Nazionale;
- FIT-CISL (Federazione Italiana Trasporti), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale Responsabile, dal coordinatore Nazionale Responsabile, dal Segretario Generale Abruzzo, dal Segretario Generale Alto Adige, dal Segretario Generale Basilicata, dal Segretario Generale Calabria, dal Segretario Generale Campania, dal Segretario Generale Emilia Romagna, dal Segretario Generale Friuli Venezia Giulia, dal Segretario Generale Lazio, dal Segretario Generale Liguria, dal Segretario Generale Lombardia, dal Segretario Generale Marche, dal Segretario Generale Molise, dal Segretario Generale Piemonte, dal Segretario Generale Puglia, dal Segretario Generale Sardegna, dal Segretario Generale Sicilia, dal Segretario Generale Toscana, dal Segretario Generale Trentino, dal Segretario Generale Umbria, dal Segretario Generale Valle D'Aosta, dal Segretario Generale Veneto, dai Responsabili Regionali;
- UILTRASPORTI (Unione Italiana Lavoratori Trasporti), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, dal rappresentante del Dipartimento Nazionale, dai rappresentanti del Dipartimento Nazionale.
Sono presenti le rispettive OO.SS. Regionali e le RSA.
Con il presente accordo le Parti, come sopra individuate, hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 18 dicembre 2010 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dall'1-1-2013 e scadrà il 31-12-2015, sia per la parte economica che normativa.
Le parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente rinnovo:
Premessa
Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'Art. 7 del presente CCNL allo scopo di:
- rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio auto e locazione automezzi;
- salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali;
- costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale;
- definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi;
- stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro;
- individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato.
Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione.
In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8 del presente CCNL, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali.
A tal fine le parti si impegnano, nell'ambito dei compiti previsti ed assegnati all'Ente Bilaterale, a verificare la regolarità delle relazioni sindacali, la corretta applicazione del CCNL, l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità, la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal presente CCNL (artt. 66, 68, 69, 70, 72 e 73).
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
Roma, addì 26 luglio 2016, presso la sede dell'ANIASA
tra
- ANIASA;
- FILT-CGIL Nazionale;
- FIT-CISL Nazionale;
- UILTRASPORTI Nazionale
Sono presenti le rispettive OO.SS. Regionali e le rispettive RSA.
Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 20 giugno 2013 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Il giorno 23 ottobre 2019, in Roma presso la sede dell'ANIASA, si sono incontrate:
ANIASA;
e
FILT-CGIL Nazionale;
FIT-CISL Nazionale;
UILTRASPORTI Nazionale.
Sono presenti le rispettive OO.SS. Regionali/territoriali di Filt Cgil , di Fit Cisl e di Uiltrasporti.
Sono altresì presenti le RSA di Filt Cgil e di Uiltrasporti
Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL 26 luglio 2016 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 01/01/2019 e scadrà il 31/12/2021, sia per la parte economica che normativa.
Le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente ACCORDO
PREMESSA
Il rinnovo contrattuale si dovrà caratterizzare per migliorare le condizioni di lavoro nel pieno rispetto dei vincoli e delle tutele della salute e sicurezza sul lavoro, per riqualificare ed arricchire le professionalità esistenti nel settore, per incentivare le lavoratrici e i lavoratori nella consapevolezza che il lavoro debba risultare per tutti una risorsa e non un semplice costo.
Il Contratto Nazionale di Lavoro garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impegnati sul territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che lavorano nell'intero comparto, di cui al presente campo di applicazione.
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, concordano che la valorizzazione della contrattazione collettiva possa essere considerato un valido strumento di governo della società, in cui imprese e lavoratori operano, fortemente caratterizzata dalla globalizzazione di molti processi che determina una rapida e quotidiana trasformazione dei bisogni delle società di mercato.
Le parti, altresì, convengono che il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
[___]
Comunicato di ratifica 20/11/2019
Roma, 20 novembre 2019
Le Segreterie Nazionali
Nella giornata di ieri si è conclusa la fase di consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore in merito all'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL siglata lo scorso 23 ottobre 2019.
Le molte assemblee svoltesi in tutta Italia, che hanno visto la partecipazione di oltre un migliaio di lavoratrici e di lavoratori, hanno espresso un giudizio unanimemente positivo sui contenuti della citata intesa.
In alcune assemblee sono però emerse delle criticità in merito alla classificazione del personale dove, nonostante i tentativi fatti al tavolo della trattativa dalle Organizzazioni Sindacali e alcuni piccoli passi in avanti che sono stati fatti, permane qualche penalizzazione, più o meno marcata, in termini di inquadramento del personale del soccorso stradale e dei parcheggi.
Pertanto, oltre a quanto sarà possibile fare in fase di stesura del testo contrattuale, anche rispetto agli impegni sottoscritti in calce all'accordo circa la verifica della congruità di quanto sottoscritto, le Organizzazioni Sindacali, a tutti i livelli, si impegneranno affinché a livello di ogni singola azienda potranno essere individuate le opportune soluzioni.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
Il giorno 15 dicembre 2022, in Roma presso la sede dell'ANIASA, e con modalità mista con collegamento da remoto, si sono incontrate:
- ANIASA;
- FILT-CGIL Nazionale;
- FIT-CISL Nazionale;
- UILTRASPORTI Nazionale.
Sono presenti le rispettive OO.SS. Regionali/territoriali di Filt Cgil.
Sono altresì presenti le RSA di Filt Cgil.
Con il presente accordo le sopra richiamate Parti hanno raggiunto le seguenti soluzioni per il rinnovo del CCNL del 23 ottobre 2019 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 01/01/2022 e scadrà il 31/12/2024, sia per la parte economica che normativa.
Le Parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente Accordo.
PREMESSA
Il confronto per il rinnovo del contratto nazionale si è collocato in uno scenario ancora condizionato dagli effetti nefasti della pandemia che, fino ad ora, hanno contribuito ad aggravare ulteriormente le condizioni di un paese con un'economia in stagnazione, una situazione occupazionale molto pesante, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, minandone la tenuta sociale.
Inoltre, ad aggravare la situazione sopra descritta, pesano i dati relativi all'inflazione, che sta raggiungendo livelli che non si riscontravano da decenni e che sta pesantemente erodendo il potere di acquisto delle retribuzioni, con evidenti ripercussioni sul benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.
Il settore dopo il crollo delle attività, stante il blocco della mobilità che il Governo del paese ha dovuto attuare per quasi due anni, inizia a registrare segnali di ripresa confortanti.
Pertanto, questo rinnovo rappresenta l'occasione per apprezzare e valorizzare l'apporto che il fattore lavoro ha già garantito, e continuerà a garantire, rispetto alla tenuta del settore durante la pandemia e a una sua auspicabile crescita, anche in relazione al sacrificio economico
[___]
DICHIARAZIONEA VERBALE DELLE OO.SS
Le OO.SS. scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo entro il 31 gennaio p.v. a seguito delle consultazioni dei lavoratori/lavoratrici interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
Interpretazione autentica 20/09/2021
Verbale di stipula
Il giorno 20 Settembre 2021, con modalità telematica tramite la piattaforma "zoom meeting", si è tenuto rincontro tra:
- ANIASA
- FILT CGIL
- FIT CISL,
- UILTRASPORTI
In qualità di Parti stipulanti il CCNL autonoleggio/autorimesse, per analizzare la richiesta di interpretazione autentica dell'Articolo 43 — indennità ticket restaurant - di cui al verbale di rinnovo del CCNL Autonoleggio e Autorimesse del 20 giugno 2013, e successivi rinnovi del 20 luglio 2016 e del 23 ottobre 2019, pervenuta da parte delle Segreterie Territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti di Firenze con nota del 2 agosto 2021.
Art. 1 - Campo di applicazione
Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente CCNL circa la possibilità ed opportunità di estendere il CCNL a nuove attività, il presente contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Il presente accordo decorre dall'1-1-2013 e scadrà il 31-12-2015 sia per la parte normativa che per quella economica.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Decorrenza e scadenza
La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 01/01/2016 e scadrà il 31/12/2018, sia per la parte economica che normativa.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Premessa
[___]
La presente intesa, che sostituisce le parti espressamente richiamate ed integra il CCNL vigente, decorre dal 01/01/2019 e scadrà il 31/12/2021, sia per la parte economica che normativa
[___]
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre 01-01-2022 e scadrà il 31-12-2024 sia per la parte normativa che per quella economica, e resta in vigore fino a che non sia sostituito da successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:
- l'informazione preventiva;
- la consultazione;
- la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le esigenze aziendali di mantenimento di elevati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, al diritto dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni di lavoro e dello sviluppo e della loro valorizzazione professionale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:
- l'informazione preventiva;
- la consultazione;
- la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti. Un moderno ed innovativo sistema di relazioni industriali per consentire di fare del lavoro e dell'impresa leve importanti e confermare altresì le Fasce intermedie corpi intermedi della società come fattori centrali del sistema produttivo ed in generale di tutto il Paese.
Le Parti sottolineano l'importanza della piena applicazione dei diritti di informazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie di interesse reciproco con la più ampia lettura delle disposizioni normative in essere a partire dal D. Lgs 25 del 6 febbraio 2007.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 3 - Il sistema delle relazioni sindacali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le esigenze aziendali di mantenimento di elevati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, al diritto dei lavoratori, al miglioramento delle condizioni di lavoro e dello sviluppo e della loro valorizzazione professionale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire:
- l'informazione preventiva;
- la consultazione;
- contrattazione;
- la possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti. In tale contesto il ruolo delle Parti si qualifica in un mandato preciso nella gestione dei processi produttivi ed organizzati che hanno ricadute sul lavoro, sugli investimenti tecnologici, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e suoi aggiornamenti, sull'andamento occupazionale e sulla qualità del lavoro, anche al fine di sostenere i lavoratori nel miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale.
Tutto ciò nell'ottica di qualificare il lavoro ed i lavoratori ed elevare i livelli di qualità ed efficienza dell'attività dell'impresa.
Le Parti sottolineano l'importanza della piena applicazione dei diritti di informazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie di interesse reciproco con la più ampia lettura delle disposizioni normative in essere a partire dal D. Lgs 25 del 6 febbraio 2007.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Pertanto, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale ed aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione delle materie, nei limiti e con le procedure previste dal CCNL.
Il sistema contrattuale si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
In relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, il CCNL è costituito da una parte normativa ed una economica, di durata triennale.
Procedure di rinnovo del CCNL
Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la Parte interessata può richiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Nel caso in cui, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.
Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 4 - Assetti contrattuali
Il contratto nazionale ha la sua funzione primaria di fonte normativa e di centro regolatore dei rapporti di lavoro per tutti i lavoratori della filiera produttiva dell'Autonoleggio.
Il contratto Nazionale intende rafforzare, quantitativamente, attraverso una sua generalizzata estensione e, qualitativamente attraverso un regolato trasferimento di competenze, la contrattazione di secondo livello.
Il sistema contrattuale si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
In relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, il CCNL è costituito da una parte normativa ed una economica, di durata triennale.
Procedure di rinnovo del CCNL
Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la Parte interessata pu richiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Nel caso in cui, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.
Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata.
Art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle RSA la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente.
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ed in applicazione di quanto stabilito dagli Accordi Interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge e di CCNL.
Le RSU/RSA, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, le RSU/RSA sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della RSU può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il CCNL possiedono i seguenti requisiti:
- siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli Accordi Interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero;
- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto.
La RSU è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti, il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU, una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale.
Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti.
Le OO.SS. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente Art..
Per quanto non previsto dal presente Art., si fa rinvio agli Accordi Interconfederali del 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011, e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero dei componenti le RSU, le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolare complessità organizzative.
Art. 6 - Contrattazione di secondo livello
Sono titolari della contrattazione di II livello, le RSU/RSA e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, la contrattazione di 2º livello si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per tutte le unità produttive dislocate sui diversi territori. Titolari di tale contrattazione saranno le RSA/RSU con assistenza delle Segreterie Territoriali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
La contrattazione di 2º livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
Nel rispetto di tale principio, la contrattazione di 2º livello si potrà articolare sulle seguenti materie:
- premio di risultato collegato all'andamento economico dell'azienda;
- profili formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal CCNL;
- azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
- modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza;
- prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale;
- progetti formativi e di valorizzazione del personale.
Premio di risultato
Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
In tale contesto, le parti potranno anche esaminare la possibilità di utilizzare anche parte delle risorse che matureranno in direzioni funzionali all'occupazione.
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non sono utili ai fini del calcolo del t.f.r. e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di riferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi.
L'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.
La contrattazione di secondo livello potrà essere attivata a decorrere dall'1-1-2011.
Procedure di rinnovo della contrattazione di secondo livello
La richiesta del rinnovo dell'accordo di secondo livello dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale 2 mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, saranno interessate dalle parti, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, l'Associazione industriale e le strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, le strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali potranno farsi assistere dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
La trattativa per la definizione del nuovo accordo dovrà essere conclusa entro cinque mesi dalla presentazione di richiesta di rinnovo.
L'accordo per la parte economica avrà durata triennale.
Una volta iniziata la procedura negoziale le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro, e per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla presentazione delle proposte sindacali di rinnovo.
Procedura di conciliazione
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del CCNL, e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'Art. 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dall'1-1-2013, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31-12-2012, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a euro 300 lordi, da corrispondere entro il 31-12-2013, e così per ogni anno successivo.
Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente Art., se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell'elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di dicembre ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento dell'erogazione dell'"elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 6 - Contrattazione di secondo livello
Sono titolari della contrattazione di II livello, le RSU/RSA e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, la contrattazione di 2º livello si svolgerà a livello centrale ed avrà valore per tutte le unità produttive dislocate sui diversi territori. Titolari di tale contrattazione saranno le RSA/RSU con assistenza delle Segreterie Territoriali/ Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
La contrattazione di 2º livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
Nel rispetto di tale principio, la contrattazione di 2º livello si potrà articolare sulle seguenti materie:
- premio di risultato collegato all'andamento economico dell'azienda;
- profili formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dal CCNL;
- azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;
- modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza;
- prestazioni di carattere solidaristico e assistenziale, ivi compresa la polizza sanitaria e la sua normalizzazione con i trattamenti già in essere a livello aziendale;
- progetti formativi e di valorizzazione del personale.
- Politiche attive per la valorizzazione del lavoro attraverso progetti condivisi di formazione finanziata anche da Fondi Interprofessionali che coinvolgani i lavoratori;
- Processi organizzativi del lavoro, a partire dalle politiche dell'orario, della sicurezza;
- Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Welfare contrattuale:
- Premio di risultato
Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
In tale contesto, le parti potranno anche esaminare la possibilità di utilizzare anche parte delle risorse che matureranno in direzioni funzionali all'occupazione.
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Saranno anche concordate forme, tempi ed altre clausole per la informazione, il monitoraggio, e la verifica circa i risultati.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del protocollo 23 luglio 1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
Gli importi che saranno individuati sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non sono utili ai fini del calcolo del t.f.r. e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori importi erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di riferimento a titolo di premio di bilancio, di rendimento e/o raggiungimento obiettivi.
L'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al successivo paragrafo, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.
La contrattazione di secondo livello potrà essere attivata a decorrere dal 01-01-2016.
- Procedure di rinnovo della contrattazione di secondo livello
La richiesta del rinnovo dell'accordo di secondo livello dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale 2 mesi prima della scadenza dell'accordo stesso. Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza del contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, saranno interessate dalle parti, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, l'Associazione industriale e le strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Nelle aziende più complesse, intendendo con ciò quelle articolate su più unità produttive distribuite in diverse aree del territorio nazionale, le strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali potranno farsi assistere dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
La trattativa per la definizione del nuovo accordo dovrà essere conclusa entro cinque mesi dalla presentazione di richiesta di rinnovo.
L'accordo per la parte economica avrà durata triennale.
Una volta iniziata la procedura negoziale le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro, e per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla presentazione delle proposte sindacali di rinnovo.
- Procedura di conciliazione
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del CCNL, e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall'articolo 6, le parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle parti nazionali per pronunciarsi, le parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
- Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 01/01/2016, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2015, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2017, e così per ogni anno successivo.
Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'elemento di garanzia retributiva, stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell'elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento dell'erogazione dell'elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
[___]
Art___ - Permessi Solidali
Nella contrattazione di 2 livello potranno essere definite modalità di "donazione" di ore di riposo e permessi, fermo restando i diritti di cui al Dlgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere figli e familiari in particolari condizioni di salute.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 6 - Contrattazione di secondo livello
(..omissis..)
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 01/01/2020, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2019, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2020. A decorrere dal 01/01/2021, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31/12/2020, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/05/2021, e così per ogni anno successivo.
Laddove l'azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell'elemento di garanzia retributivi stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall'applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell'elemento di garanzia retributiva non trova applicazione. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento dell'erogazione dell'elemento di garanzia" vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Art. 7 - Sistema di informazioni
Livello nazionale
A livello nazionale le parti stipulanti il CCNL di settore analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore, recependo quanto previsto in termini d'informazione e consultazione dei lavoratori dalla normativa vigente comunitaria e nazionale.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dal Regolamento CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 nonché dal D.Lgs. 198 del 11 aprile 2006, e successive modificazioni/integrazioni e delle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
Le parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
Le parti, nella consapevolezza delle difficoltà attuali del sistema economico internazionale e della impossibilità di poter affermare con certezza la fine delle ristrutturazioni e riorganizzazioni delle aziende del settore, si impegnano ad affrontare eventuali crisi che dovessero verificarsi in un percorso comune e di condivisione che metta al primo posto la stabilità dell'occupazione con la possibilità anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali di volta in volta disponibili, quali ad esempio i contratti di solidarietà e la cassa integrazione.
Pertanto in presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
Livello regionale
Ogni 6 mesi, dietro richiesta di una delle parti, si terrà un incontro fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame delle materie o delle problematiche di seguito specificate:
- igiene e sicurezza del lavoro, alla luce delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- attività finalizzate alla formazione, specializzazione, riqualificazione professionale, in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro;
- interventi di ammodernamento e migliore qualificazione dei servizi per accrescere l'efficienza e la produttività dei diversi settori.
Nei termini di cui al primo comma, i rappresentanti delle aziende forniranno una preventiva informazione su eventuali processi di trasformazione dei settori, sulle innovazioni di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali che possano avere riflessi sull'occupazione.
Le parti acquisiranno dati statistici disaggregati relativi all'occupazione, con riferimento ai contratti di inserimento, di apprendistato, a tempo determinato nonché a tempo parziale.
Livello aziendale
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA/RSU su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale e andamento delle assunzioni;
- lo straordinario programmato fuori della norma contrattuale;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale per le aziende a struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Le aziende, semestralmente, informeranno le RSA/RSU:
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni;
- su eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
- sulla eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di Legge.
Tra Azienda e RSA/RSU costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute anche in riferimento all'Art. 70;
- la distribuzione delle ferie;
- programmi formativi;
- la dotazione del vestiario;
- l'articolazione dell'orario di lavoro.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 7 - Sistema di informazioni
Livello nazionale
A livello nazionale le parti stipulanti il CCNL di settore analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore, recependo quanto previsto in termini d'informazione e consultazione dei lavoratori dalla normativa vigente comunitaria e nazionale.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzando nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi, anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive. Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dal Regolamento CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 nonché dal D.Lgs 198 del 11 aprile 2006, e successive modificazioni/integrazioni e delle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
Le parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
Le parti, nella consapevolezza delle difficoltà attuali del sistema economico internazionale e della impossibilità di poter affermare con certezza la fine delle ristrutturazioni e riorganizzazioni delle aziende del settore, si impegnano ad affrontare eventuali crisi che dovessero verificarsi in un percorso comune e di condivisione che metta al primo posto la stabilità dell'occupazione, con la possibilità anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali di volta in volta disponibili, quali ad esempio i contratti di solidarietà e la cassa integrazione.
Pertanto in presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
Livello regionale
Ogni 6 mesi, dietro richiesta di una delle parti, si terrà un incontro fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame delle materie o delle problematiche di seguito specificate:
- igiene e sicurezza del lavoro, alla luce delle norme legislative e contrattuali vigenti;
- iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- attività finalizzate alla formazione, specializzazione, riqualificazione professionale, in relazione esigenze dell'organizzazione del lavoro;
- interventi di ammodernamento e migliore qualificazione dei servizi per accrescere l'efficienza e la produttività dei diversi settori;
- monitorare e verificare la gestione, nell'ambito dei contratti a tempo determinato, del diritto di precedenza relativo allo specifico contesto regionale.
Nei termini di cui al primo comma, i rappresentanti delle aziende forniranno una preventiva informazione su eventuali processi di trasformazione dei settori, sulle innovazioni di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali che possano avere riflessi sull'occupazione. Le parti acquisiranno dati statistici disaggregati relativi all'occupazione, con riferimento ai contratti di inserimento, di apprendistato, a tempo determinato nonché a tempo parziale.
Livello aziendale
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA/RSU su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto e l'andamento delle assunzioni;
- l'utilizzo delle ore di lavoro straordinario, in regime di flessibilità e supplementare (per il personale a tempo parziale) nell'anno solare precedente;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale per le aziende a struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- esternalizzazioni, appalti, ristrutturazioni;
- utilizzo di lavoratori atipici;
Le aziende, semestralmente, informeranno le RSA/RSU:
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni;
- dell'esigenza di eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
- sulla eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di Legge.
Tra Azienda e RSA/RSU costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute anche in riferimento all'articolo 70;
- la distribuzione delle ferie;
- programmi formativi;
- la dotazione del vestiario;
Art. 8 - Procedure e Sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui agli artt. 55 e 56 del presente CCNL - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente direzione e la RSA/RSU interessata.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima sorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 8 - Procedura e sedi di composizione delle controversie
(___omissis___)
Conciliazione delle vertenze individuali in sede sindacale
Le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato, tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente, potranno essere demandate, prima di eventuale azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione in sede sindacale, in alternativa ad altri organismi di conciliazione.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.
Art. 9 - Previdenza complementare
In relazione agli impegni assunti nell'Accordo 11 giugno 1998 in materia di previdenza complementare, le parti, nel confermare le percentuali e i criteri di contribuzione ivi stabiliti, convengono quanto segue:
a) i lavoratori dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico c/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, soccorso autostradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di autoambulanza con conducente, potranno aderire al Fondo ASTRI nel rispetto della normativa vigente per tale Fondo:
Per il personale dipendente dalle imprese di cui al punto a), viene stabilito che, a far data dal luglio 2013 la percentuale di contribuzione a carico delle aziende aumenterà di un 1% oltre a quanto già previsto al primo comma dell'art. 9 del CCNL 18 dicembre 2010.
Pertanto, la contribuzione dovuta sarà nelle seguenti misure:
- A carico dell'azienda 2%;
- A carico del lavoratore 1%.
Tale contribuzione in percentuale, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) Retribuzione tabellare;
b) Indennità di contingenza;
c) Un aumento periodico di anzianità;
d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992.
Per quanto non espressamente citato dal presente accordo, si rimanda al contenuto dell'accordo 11 giugno 1998 che qui si intende interamente richiamato per quanto concerne la normativa in oggetto.
La normativa di cui al presente Art. non trova applicazione per i quadri già iscritti ad altri fondi complementari.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Previdenza complementare
Le parti, come sopra rappresentate, dopo ampia ed approfondita disamina della questione convengono sul seguente ACCORDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti stabiliscono l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all'1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.
Il contributo di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) Retribuzione tabellare;
b) Indennità di contingenza;
c) Un aumento periodico di anzianità;
d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo ASTRI alla data di sottoscrizione del presente accordo, tale contributo è aggiuntivo rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori non iscritti le Parti definiranno, a partire dal prossimo mese di settembre, le modalità applicative del versamento del contributo aziendale, prevedendo specifici percorsi informativi dei dipendenti coinvolti.
L'applicazione di tale previsione normativa, riferita ai non iscritti, è condizionata alla verifica e compatibilità con la normativa COVIP vigente.
Interpretazione autentica 26/03/2019
Il giorno 26 marzo 2019, presso la sede di Aniasa si sono incontrate ANIASA, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, in qualità di Parti stipulanti il CCNL dell'autonoleggio/autorimesse, per riscontrare la corretta interpretazione dell'art. 9 (Previdenza Complementare) del CCNL del 20 giugno 2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A seguito di alcune recenti situazioni verificatesi nel calcolare il contributo a carico del lavoratore ed a carico dell'azienda, non in linea con quanto condiviso in fase di definizione dell'articolo, le Parti, per quanto riguarda la corretta interpretazione del contributo alla previdenza complementare di cui all'art. 9 del CCNL 20 giugno 2013, confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al fondo astri è sui seguenti elementi:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità;
- edr ex accordo interfoncederale del 31-07-1992.
Le Parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità.
Le Parti, altresì, precisano che nel testo del CCNL, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo.
Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal mese di gennaio 2021, le Parti stabiliscono un ulteriore aumento pari a 0,5% a carico del datore di lavoro del "contributo mensile contrattuale", attualmente pari all'1%, riparametrato secondo la scala parametrale, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.
Pertanto, a fare data dal 01-01-2021, "il contributo mensile contrattuale" a carico del datore di lavoro sarà pari a 1,5%. Tale contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà pari a 3,5%.
Tale contribuzione in percentuale di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolata sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:
a) Retribuzione tabellare;
b) Indennità di contingenza;
c) Un aumento periodico di anzianità;
d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992;
e) E.A.R. ex accordo rinnovo 23 ottobre 2019 (a decorrere dal 01-03-2021).
Nota a verbale:
Le Parti precisano che nel testo del CCNL, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo.
Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla Legge.
Art. 10 - Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni.
Dal 1º gennaio 2011 si conviene che per la parte afferente il datore di lavoro il contributo è sin d'ora fissato in euro 2/mese per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a euro 2,00 lordi mensili per dodici mensilità, direttamente in busta paga.
Il datore di lavoro delle aziende di cui al paragrafo precedente deve comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione del fatto che la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore.
I compiti dell'Ente Bilaterale sono quelli indicati nello Statuto del medesimo che ricomprendono anche quelli previsti all'ultimo comma della premessa al presente CCNL.
Art. 11 - Polizza Sanitaria Integrativa
Fermo rimanendo quando stabilito dal CCNL 18 dicembre 2010, Le Parti convengono che, a partire dal mese di luglio 2013, il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro verrà integrato con un valore pari ad euro 8 mensile per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, per dodici mensilità.
Pertanto, a far data dal luglio 2013, l'importo totale obbligatorio a carico del datore di lavoro sarà complessivamente pari ad euro 22,00 mensili (euro 264,00 su base annuale).
Le Parti si incontreranno con l'attuale Ente erogatore delle prestazioni sanitarie per stabilire le coperture aggiuntive a fronte della maggior contribuzione stabilita.
La polizza di cui al presente Art. è obbligatoria per tutte le aziende cui si applica il presente CCNL e può essere derogata solo in presenza di accordi aziendali già esistenti di miglior favore sul tema; comunque le polizze esistenti, dovranno essere incrementate di un importo equivalente.
Le Parti auspicano che nel settore si tenda alla unificazione del trattamento di assistenza sanitaria.
Nota a verbale
Art. 12 del CCNL 18 dicembre 2010
Le parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto dell'autonoleggio a tutela della salute del personale dipendente.
In ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione dell'istituto deve tenere conto di quanto di seguito indicato:
- decorrenza effettiva dell'istituto dal momento della sua istituzione;
- importo del contributo del datore di lavoro sarà pari a euro 14 per lavoratore per dodici mensilità;
- meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%);
- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà essere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;
- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro;
- l'adesione potrà prevedere la compartecipazione del lavoratore al costo attraverso apposita quota, da definire, eventualmente, a livello di contrattazione di secondo livello, attraverso strumenti utili a garantire la maggior fruizione dell'istituto da parte dei lavoratori interessati.
Art. 12 - Comitati Aziendali Europei
Le Parti, con riferimento al D.Lgs. 2-4-2002 n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea n. 45/1994, e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio nei casi in cui ricorrano i presupposti, convengono di attivarsi per l'istituzione dei Comitati Aziendali Europei o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n.74/2002, a livello aziendale, le Parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002.
Restano in vigore le regolamentazioni già esistenti a livello di aziende appartenenti a gruppi multinazionali.
Art. 13 - Formazione Professionale
Le Parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazione, considerandola elemento insostituibile per traguardare obiettivi di competitività e produttività aziendali e nello stesso tempo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori.
Le Parti concordano che la costante e veloce evoluzione tecnologica ed organizzativa di processi, prodotti e servizi, nonché la globalità dei mercati, richiedendo un continuo arricchimento e mutamento delle competenze, pongono come esigenza irrinunciabile la necessità di adeguare ruoli e posizioni.
In particolare si consolida l'impegno formativo nella qualificazione delle risorse nell'ambito delle attività di core-business con strumenti che possano realmente fotografare le reali capacità delle persone quali il bilancio delle competenze e si attuano i progetti di formazione su Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità, definendo le relative certificazioni.
Si ritiene indispensabile che la formazione sia continuativa, sistematica e generalizzata e che si persegua la prassi di condivisone delle necessità formative e dei relativi progetti di intervento. Da tutto ciò deriva un impegno formativo che, nei prossimi anni, oltre a sviluppare e diversificare la formazione più consolidata, dovrà consentire alle risorse umane di acquisire capacità-competenze per supportare l'evoluzione del comportamento organizzativo.
Nelle aziende del settore potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti, una commissione paritetica in rappresentanza congiunta delle OO.SS. stipulanti il presente contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale, con il compito di:
1) esaminare le esperienze formative aziendali, individuando le aree tematiche e le relative modalità di fruizione con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza e all'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di competitività e della qualità del servizio offerto dalle aziende;
2) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati, delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
3) svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione continua attraverso la definizione di accordi a livello aziendale.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 13 - Formazione
La crescita del valore aggiunto delle produzioni e dei servizi, condizione indispensabile per uno sviluppo competitivo fondato sulla qualità, impone un forte investimento in ricerca, innovazione e sulle risorse umane. La formazione professionale, per questo, rappresenta una delle leve principali per l'innovazione, non solo come diritto individuale all'apprendimento durante tutta la vita lavorativa, ma come crescita complessiva della componente lavoro.
Si ritiene indispensabile che la formazione sia continuativa, sistematica e generalizzata e che si persegua la prassi di condivisone delle necessità formative e dei relativi progetti di intervento. Da tutto ciò deriva un impegno formativo che, nei prossimi anni, oltre a sviluppare e diversificare la formazione più consolidata, dovrà consentire alle risorse umane di acquisire capacità-competenze per supportare l'evoluzione del comportamento organizzativo.
Vengono istituiti in ogni azienda gli osservatori paritetici aziendali per la formazione composti da 3 rappresentanti, uno per sigla, nominati dalle oo.ss. firmatarie e da un numero non superiore di rappresentanti dell'azienda per approfondire i fabbisogni formativi.
Art___ - Congedi
- Congedi per la formazione
1. Ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 53/2000, i lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa Azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione di congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Azienda.
2. Il lavoratore dovrà presentare alla Direzione aziendale richiesta scritta almeno 30 giorni prima della fruizione dei congedi, specificando i motivi della richiesta e allegando la relativa documentazione.
3. L'Azienda formalizzerà al lavoratore che ha fatto richiesta di congedo la conferma del suo accoglimento o le motivazioni del suo diniego o del suo differimento, che dovranno riguardare: ragioni tecniche, organizzative, produttive, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, difficoltà o impossibilità di sostituzione.
4. Il numero dei lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la formazione non potrà superare nell'anno il 2% dei dipendenti occupati nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente. I valori frazionari risultanti pari o superiori a 0,50 sono arrotondati all'unità superiore.
5. Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o permessi. Il lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/2000, potrà fruire dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni più significative cui deve attendere in base all'Art. 15;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) sede ed orario di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equipollente;
2) la scheda professionale dei lavoratori (art. 8 D.Lgs. 297/2002);
3) codice fiscale;
4) documenti richiesti da particolari disposizioni di Legge.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 14 - Assunzione
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere spacificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni più significative cui deve attendere in base all'articolo 15;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) sede ed orario di lavoro.
Il mantenimento della normativa di cui al suddetto art. 18 è assicurato, nei confronti dei lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 che siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell'art 1406 e seguenti del ce. Le parti concordano altresì di mantenere, previa clausola apposta nella lettera di conferma, la normativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art 18 Legge 300/1970 previgente a quella di cui al d.lgs n 23/2015, al personale assunto in data precedente al 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e il cui rapporto di lavoro sia stato confermato al termine del periodo di apprendistato.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equipollente;
2) la scheda professionale dei lavoratori (art. 8 D.lgs. 297/2002);
3) codice fiscale;
4) documenti richiesti da particolari disposizioni di Legge.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 14 - Assunzione
L'assunzione verrà comunicata in conformità al presente CCNL e alle disposizioni legislative in materia In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 152/1997 e del D. Lgs. n. 104/2022 il datore lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore dovrà indicare:
1) l'identità delle parti;
2) il luogo di lavoro;
3) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
4) la data di inizio del rapporto di lavoro;
5) la tipologia del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e se del caso, con la durata dello stesso;
6) la durata del periodo di prova se previsto;
7) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
8) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e modalità di pagamento;
9) la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore e/o le modalità di determinazione e di fruizione delle stesse, nonché degli altri congedi retribuiti con le modalità di fruizione;
10) la programmazione dell'orario normale di lavoro, il trattamento del lavoro straordinario e supplementare;
11) i termini del preavviso in caso di recesso;
12) il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e l'eventuale contratto di secondo livello;
13) l'iscrizione all'Ente Bilaterale ed alla polizza sanitaria di settore;
Ogni lavoratore dovrà presentare, per formalizzare l'assunzione, i seguenti documenti o presentare relativa autocertificazione:
1) carta di identità o documento equipollente;
2) copia del codice fiscale;
3) l'attestazione della qualifica o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali;
4) l'attestato di frequenza dei corsi sulla sicurezza eventualmente già svolti.
Il lavoratore dovrà inoltre dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 in materia di apprendistato professionalizzante, all'atto di assunzione il lavoratore apprendista dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti e quelli obbligatori per normativa di settore.
Ferme restando le disposizioni di Legge circa la visita medica preventiva e le visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente dell'impresa.
Il mantenimento della normativa di cui all'art. 18 Legge 300/1970, previgente a quella di cui al D.Lgs. n 23/2015, è assicurato, nei confronti dei lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 che siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c.. Le parti concordano altresì di mantenere, previa clausola apposta nella lettera di conferma, la normativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art 18 Legge 300/1970 previgente a quella di cui al D.Lgs. n 23/2015, al personale assunto in data precedente al 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e il cui rapporto di lavoro sia stato confermato al termine del periodo di apprendistato.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda al D. Lgs. 104/2022.
In considerazione delle mutate esigenze aziendali, delle nuove tecnologie che comportano livelli professionali adeguati rispetto a quanto già previsto nell'attuale CCNL, le Parti, di comune accordo, decidono di costituire una Commissione Paritetica che, entro e non oltre la data del 31-12-2014, dovrà definire una nuova classificazione professionale con relativo adeguamento della scala parametrale, che sia maggiormente rispondente alle professionalità in continua evoluzione all'interno delle aziende del settore e che favorisca la motivazione del personale, attraverso la valorizzazione delle professionalità e delle qualità delle prestazioni individuali, per il solo personale dipendente dalle aziende del settore dell'autonoleggio.
I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in un sistema classificatorio basato su livelli professionali, fermo restando la distinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme legislative - regolamentari - contrattuali/sindacali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali categorie.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei profili professionali.
Nuova categoria del CCNL 17-04-2013 | Classificazione precedente |
Quadro Q1 | Quadro |
A1 | 10º |
A2 | 9º |
B1 | 8º |
B2 | 7º |
B3 | 6º |
C1 | 5º |
C2 | 4º |
C3 | 3º e 2º |
C4 | 1º |
Quadri
In attuazione del disposto dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, così come integrato dalla Legge L. 2 aprile 86, n. 106, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell'ambito del livello A1 che svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi essenziali dell'azienda e di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale.
I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria impiegati, si conviene quanto segue:
Informazione
Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle aziende.
Formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d'interventi formativi, a livello aziendale e/o internazionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Passaggio temporaneo di mansioni
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi.
Responsabilità civile e/o penale
Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Brevetti
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di svolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro Q1 o Q2, ai lavoratori interessati, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura rispettivamente di euro 67,00 e di euro 51,00 lorde mensili.
Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della 13ª mensilità e della 14ª mensilità.
Inquadramento lavoratori di cui al campo di applicazione art. 1, con esclusione addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto, soccorso stradale e assistenza alla mobilità
Quadro | Declaratoria La figura professionale dei quadri è identificata con quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa (ex Legge 13 maggio 1985, n. 190). Profilo Appartengono alla categoria dei Quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrate e quindi: |
Livello Q1 Parametro 200 (indennità di funzione euro 67) | Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e ampie responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e complessità operativa e/o organizzativa. Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. |
Livello Q2 Parametro 200 (indennità di funzione euro 51) | Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e/o organizzativa. Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. |
Livello A1 Parametro 200 | Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e controllano il lavoro di una o più unità operative e/o più unità organizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali. Profilo Lavoratore in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica, che gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e discrezionalità, gestendo e/o coordinando i propri collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Responsabile di Unità Operative Responsabile di Unità Organizzative Specialist Professional |
Livello A2 Parametro 188 | Declaratoria Sono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, in possesso di adeguate competenze, esplicano una professionalità necessaria alla supervisione e al controllo di singole unità operative o di unità organizzative di servizio o supporto al business. Le mansioni implicano attività decisionali per il proprio ambito di competenza o attività di alta specializzazione e importanza comunque funzionali per lo sviluppo e per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Profilo Lavoratori che necessitano di notevole esperienza e di elevate conoscenze tecniche professionali, per assumere la responsabilità dell'unità affidatagli. Responsabile di Unità operativa - Station manager, Branch manager Responsabile di Unità organizzativa di servizio e supporto al business - Gestione e sviluppo risorse umane - Controllo di gestione - Budget e reporting - Contabilità generale,fornitori/clienti, flotta - Credit collection, credit vetting, fatturazione - Sistemi informativi - Call center - Logistica e gestione flotta - Customer service - Teleselling - Ordini e consegne flotta - Assicurazioni - Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line - Comunicazione e Marketing - Networking informatico - Specialist senior - Assistente area manager - Specialista di marketing - Senior car sales - Ispettore tecnico flotta - Pricing analyst - Supervisor car control - Specialista controllo di gestione - Key account - Funzionario commerciale executive - Formazione, selezione - Amministrazione personale - Web specialist - Software applicativo/rete, analista programmatore - Buyer - Tesoreria e Banche - Qualità |
Livello B1 Parametro 170 | Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di ampie e consolidate competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore. Profilo Lavoratore che, in possesso di preparazione professionale specifica e consolidata e con limitata autonomia decisionale, in linea con le procedure aziendali, assicura il buon andamento della parte del ciclo produttivo che sovrintende, anche attraverso il coordinamento di altri lavoratori o gruppi di essi. Specialisti con particolare know how specifico per un determinato flusso/processo aziendale. Capo Officina locazione automezzi Coordinatore Attività Lavoratore che sulla base di direttive ricevute gestisce sistemi di natura operativa contabile, amministrativa e/o commerciale con eventuale coordinamento di personale di livello inferiore e/o di unità organizzative di business e/o di servizio al supporto al business. Capo turno/coordinatore impiegati di banco Impiegati di concetto senior/specialist - Controllo di gestione - Reporting e budgeting - Contabilità generale,fornitori/clienti - Credit collection, credit vetting, fatturazione - Operatore sistemi informatici - Logistica e gestione flotta - Customer service - Teleselling - Ordini e consegne flotta - Assicurazioni - Supporto tecnico operativo/amministrativo e/o front line - Gestione/sviluppo risorse umane - Amministrazione personale - Comunicazione e Marketing - Venditore, car sales - Segretaria di direzione - Networking informatico - Controller rete assistenza - Web developer - Buyer - Tesoreria e Banche - Qualità - Analista programmatore |
Livello B2 Parametro 162 | Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di specifiche competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa. Eventualmente anche coordinando lavoratori di livello inferiore. Profilo Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e adeguata esperienza. Capacità di assumersi responsabilità in funzione di deleghe ricevute con adeguati margini di autonomia. Specialisti con particolare know how specifico per un determinato flusso aziendale. Esemplificazioni Impiegato di concetto/specialist - Carte di credito - All'autoparco - Affari generali - Controllo di gestione - Budget e reporting - Contabilità generale,fornitori/clienti - Credit collection, credit vetting, fatturazione - Operatore sistemi informatici - Call center - Logistica e gestione flotta - Customer service - Teleselling - Ordini e consegne flotta - Assicurazioni - Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line - Gestione/sviluppo risorse umane - Amministrazione personale - Offers - Comunicazione e Marketing - Venditore - Segretaria di direzione - Networking informatico - Check in cabin - Impiegato di banco - Implant - Buyer - Tesoreria e Banche - Qualità |
Livello B3 Parametro 155 | Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso delle relative competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, agendo con limitati margini di autonomia. Profilo Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e/o adeguata esperienza e/o, capacità, professionalità con un limitato livello di responsabilità, delega, autonomia e seniority. Specialisti con particolare know how specifico per un determinato flusso aziendale. Esemplificazioni Promotore Servizi Turistici Lavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e sviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze professionali acquisite tramite esperienza maturata sia nell'ambito aziendale che all'esterno. Addetto alla vendita a mezzo telefono Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e attivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi. Small Business Account Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e attivati per i Clienti in portafoglio e per i prospect assegnati. Esemplificazioni Impiegato di concetto junior/specialist - Carte di credito - All'autoparco - Affari generali - Pianificazione/controllo di gestione - Contabilità generale, fornitori/clienti - Credit collection, credit vettin, fatturazione - Operatore sistemi informatici - Call center - Logistica e gestione flotta - Customer service - Teleselling - Ordini e consegne flotta - Assicurazioni - Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line - Formazione, selezione - Amministrazione personale - Offers - Comunicazione e Marketing - Sales Junior - Buyer junior - Segretaria - Networking informatico - Check in cabin - Impiegato di banco - Implant - Qualità Comandante motorista |
Livello C1 Parametro 152 | Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive. Profilo Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali svolge compiti di concetto richiedenti un sufficiente grado di conoscenze e competenze amministrative e/o tecnico/operative. Esemplificazioni Capo Officina Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche specialistiche,acquisite tramite esperienze o forme di preparazione professionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura affidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla struttura stessa. Coordinatore movimento autobus Operatore Tecnico Amministrativo addetto a: - Carte di credito - All'autoparco - Affari generali - Controllo di gestione - Contabilità generale,fornitori/clienti - Credit collection, credit vetting, fatturazione - Operatore sistemi informatici - Call center - Logistica e gestione flotta - Customer service - Teleselling - Ordini e consegne flotta - Gestione sinistri assicurativi - Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line - Formazione, selezione - Amministrazione personale - Offers - Comunicazione e Marketing - Segreteria - Budget e Reporting - Tesoreria e Banche - Assicurazioni - Help desk operativo/informatico - Qualità - Sales support - Promozione servizi turistici - Teleselling - Prenotazioni - Replacement Ausiliare del traffico - lavoratori che hanno acquisito in conformità con Art. 17 della L. 127/1997, la qualifica. |
Livello C2 Parametro 134 | Declaratoria Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo Lavori e/o compiti operativi per la cui esecuzione sono richieste limitate conoscenze e adeguate capacità tecnico/pratiche. Lavori operativi sulla base di procedure specifiche Esemplificazioni Conducente di autoambulanza a noleggio Capo Squadra/Capo turno Lavoratore che, operando su direttive e procedure, coordina gli addetti alla manutenzione degli automezzi assicurando il funzionamento del comparto aziendale affidatogli. Operaio Specializzato officina Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di disegni, esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, lavori di montaggio smontaggio, manutenzione e riparazione meccanica, elettrica o di carrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è stata sempre svolta la predetta funzione. Conducente di autotreno e di autoarticolati Operatore Call Center Lavoratore che svolge la funzione di primo contatto tra azienda e clienti/fornitori esterni, attraverso una diffusa conoscenza dell'operatività aziendale e capacità di coordinarsi e interfacciarsi con tutti i reparti. Assicura una risoluzione di primo livello a problemi e/o richieste al fine di garantire un servizio tempestivo e di qualità. Impiegati esecutivi addetti a: - conducente di autotreno e di autoarticolati - addetto ai servizi generali - addetto al parcheggio e check in - addetto ai servizi di help desk - addetti ai servizi contabili/amministrativi - addetti ai servizi di assistenza tecnico/operativa - offers - addetto servizi generali - addetto servizi telefonici e Reception - addetto ai servizi postali e spedizione - addetto ai servizi di archivio e magazzino - addetto servizi multe |
Livello C3 Parametro 125 | Declaratoria Lavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti richiedenti l'applicazione di conoscenze tecnico-pratiche acquisibili mediante addestramento e/o esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi stabiliti. Lavori eseguibili con il supporto e/o l'affiancamento di personale esecutivo, dopo un adeguato periodo di formazione on the job, per l'acquisizione delle capacità necessarie allo svolgimento di attività operative e delle relative procedure aziendali. Esemplificazioni Autista di autovettura (autista NCC). Centralinista/Receptionist Lavoratore che opera al centralino telefonico Archivista II lavoratore che protocolla ed archivia pratiche amministrative. Addetto manutenzione Lavoratore che esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia e trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina per le imprese di locazione automezzi senza autista. - addetto gestione servizi postali - addetto spedizioni/magazziniere - operaio qualificato di officina - addetto alla piccola manutenzione/pulizia/trasferimento automezzi - piazzalista Esecutivi in ingresso - addetti amministrativi - addetti operativi/tecnici - addetti contabili - addetti servizi generali - addetti call center |
Livello C4 | Declaratoria Lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico/manuale acquisibile attraverso breve periodo di pratica. Profilo Lavoratore che svolge attività di controllo e guardiania di unità aziendali, provvedendo alla custodia di strutture e di mezzi. Lavoratore che svolge attività di pulizia degli impianti Esemplificazioni: Guardiano e addetto alla custodia Addetto pulizie |
Modifiche apportate dal CCNL 28 luglio 2006 (per il settore dell'autonoleggio)
Esclusivamente per i lavoratori in forza assunti a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore dell'accordo del 17 aprile 2003, ed inquadrati al livello B3 con le seguenti figure professionali:
- impiegato di banco;
- impiegato addetto alla Check-in cabin;
- sales Junior;
- buyer Junior;
per la loro specificità professionale, tipica del settore dell'Autonoleggio, è previsto il riconoscimento di una integrazione economica pari alla differenza retributiva tra il parametro 155 ed il parametro 162 con le seguenti modalità:
- 50% degli aventi diritto entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- 50% degli aventi diritto entro i successivi 9 mesi.
Per la definizione del personale da includere nei suddetti scaglioni si terrà conto della maggiore anzianità nella mansione, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nella categoria professionale B3, nelle medesime figure professionali di cui al comma 1 successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento della predetta differenza retributive avverrà entro e non oltre 24 mesi di effettiva prestazione lavorativa al livello di assunzione.
Nei caso di livello superiore, tale integrazione economica sarà assorbita.
Inquadramento lavoratori addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto
A1
Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano il lavoro di più unità organizzative, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali.
Appartengono a questo livello anche gli analisti di sistema.
A2
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che sono in possesso di tecniche specialistiche complesse e esplicano una professionalità necessaria al coordinamento e controllo di singole unità organizzative dei settori tecnici amministrativi ed operativi, comportanti decisioni per il proprio ambito di competenza o che svolgano attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Appartengono a questo livello anche gli analisti programmatori.
B1
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che con esperienza e capacità professionale svolgono attività di notevole importanza, agendo nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa anche coordinando lavoratori di livello inferiore.
Appartengono a questo livello anche il coordinatore di attività nonché i programmatori dei centri elaborazione dati esperti in vari linguaggi.
B2
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che implicano rapporti con ditte o enti esterni.
B3
Lavoratori che sulla base di disposizioni aziendali svolgono mansioni di concetto concernenti l'esercizio del parcheggio e adottano soluzioni tecniche atte a migliorarne il funzionamento e sono professionalmente idonei alla manutenzione straordinaria degli impianti; possono coordinare altri lavoratori di livello inferiore per l'esercizio e la manutenzione del parcheggio.
Altresì vi appartengono gli impiegati che oltre alle mansioni del livello C1 sono addetti alla contabilità generale.
C1 - lmpiegato
Lavoratori addetti all'amministrazione e contabilità dell'azienda che, sulla base di specifiche direttive aziendali, svolgono i compiti di concetto.
C1 - Operaio tecnico - Capo tecnico
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di esperienza e capacità, operano con autonomia limitata da direttive ricevute al fine di gestire l'esercizio delle aree di parcheggio.
Svolgono inoltre mansioni quali il controllo degli abbonamenti, l'applicazione dei regolamenti di gestione. Sono inoltre qualificati per svolgere compiti di esercizio e manutenzione di impianti tecnici e strutture.
C2 - Impiegato
Appartengono a questo livello i lavoratori che nel settore amministrativo esplicano attività di carattere esecutivo operando su istruzioni particolari date. Sono all'occorrenza addetti alla riscossione del pedaggio, mediante utilizzo di calcolatori automatici di cassa.
Svolgono anche compiti di dattilografia.
Appartengono inoltre a questo livello gli operatori ai terminali del centro di elaborazione dati.
C2 - Operaio specializzato
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a svolgere mansioni proprie dei lavoratori inquadrati al terzo livello operaio, sono addetti alla riscossione del pedaggio mediante utilizzo di calcolatori automatici di cassa.
C3 - Operaio qualificato
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di esercizio delle aree di parcheggio, secondo disposizioni ricevute, al fine di controllare il flusso delle auto in modo tale da indirizzare le medesime verso aree di parcheggio disponibili.
Sono addetti al controllo delle vetture in abbonamento con particolare riguardo all'applicazione dei regolamenti.
Collaborano inoltre alla manutenzione ordinaria degli impianti.
C3 - Operaio generico
Appartengono a questo livello operai generici addetti alla movimentazione auto, che partecipano alla regolazione del flusso delle stesse in entrata ed in uscita ed al convogliamento nelle corsie del parcheggio e che possono svolgere in caso di necessità anche la sorveglianza del parcheggio, intervenendo per risolvere eventuali problemi di esercizio.
Altresì il lavoratore partecipa all'ordinaria manutenzione del garage o del parcheggio. Il secondo livello rappresenta quello di ingresso. Dopo due anni di lavoro l'operaio generico passa al terzo livello con la qualifica di operaio qualificato.
C4 - Manovale
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni generiche di manovalanza e/o pulizia.
Inquadramento dei lavoratori per il settore del soccorso stradale e dell'assistenza alla mobilità
Classificazione professionale
Soccorso stradale | ||
Livello | Profili (esemplificativi e non esaustivi) | livello |
1 | Capo Ufficio, Specialista di Sistemi Responsabile CED | Q2/Q1 |
2 | Responsabile di Zona, Responsabile di Reparto, Analista CED | A2 |
3 | Assistente, Assistente di Zona Assistente di Centro, Capo Officina | C1 |
4s | Operatore Centrale di Assistenza | C2 |
4 | Operatore soccorso, Operatore Tecnico amministrativo, Meccanico Collaudatore | C2 |
5 | Addetto soccorso, Addetto pratiche Amministrative, Addetto Officina | C3 |
6 | Addetto al centralino telefonico, autista commesso, portavalori | C3/C4 |
7 | Usciere, custode, Fattorino, Addetti alle pulizie, Operaio comune | C4 |
Le differenze economiche derivanti dai diversi valori dei minimi contrattuali di cui ai due contratti, cosi come stabiliti dalla tabella di equiparazione, saranno mantenute come "ad personam non assorbibili" laddove esistenti.
Eventuali operazioni di equiparazione da effettuarsi a livello aziendale di profili non contenuti e non contemplati dal presente quadro, saranno oggetto di verifica tra le parti entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
Normativa speciale per i quadri
Si conviene che le figure professionali inquadrate al 1º livello del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale rientrano nella previsione di Legge per l'attribuzione della qualifica di quadro e, di conseguenza, per l'inserimento nella fascia Q (Q1 e Q2).
Nell'allegato A (di seguito indicato) sono descritti i profili professionali provenienti dal settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità.
Profili specifici soccorso stradale e assistenza alla mobilità | Livello |
Responsabile di Centrale Operativa di grandi dimensioni | Q2 |
Team Leader di Centrale di assistenza tecnica/alla persona | B3 |
Operatore Esperto (di prodotto) di Centrale di assistenza tecnica/alla Persona (1) Operatore Esperto (di processo)/Team Assistant di Centrale di Assistenza tecnica/alla persona | C1 |
Operatore infomobilità | C2 |
Operatore di Centrale di assistenza tecnica/alla persona | C2 |
Addetto informazioni sul traffico | C3 |
Addetto call center di Centrale di assistenza tecnica/alla persona | C3 |
(1) Normativa speciale per il Profilo di Operatore Esperto di Centrale di Assistenza (Tecnica e/o alla persona).
Si conferma che per il profilo di Operatore Esperto di Centrale di Assistenza livello C1 è richiesto il possesso di esperienza e di contenuti professionali e di precise ed elevate competenze e capacità. Di conseguenza l'accesso a tale profilo può avvenire soltanto previo percorso formativo specifico ed a seguito di una valutazione da parte dell'Azienda secondo criteri oggettivi che saranno inseriti in un sistema di valutazione preventivamente esaminato con le RSA.
Allegato A
Profili professionali provenienti dal settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità
Titolo del profilo | Livello | Descrizione del profilo |
Q1 | ||
Capo Ufficio | Q2 | Lavoratore che, nel rispetto delle politiche aziendali, cura il coordinamento, il controllo e la verifica di strutture dirette e/o delegate dell'Azienda, nonché l'andamento dei servizi e la loro resa economica, nell'ambito del territorio assegnato e/o settore di competenza; ha funzioni di rappresentanza aziendale nella zona di competenza, cura la gestione ordinaria sia tecnica che amministrativa delle problematiche inerenti all'attività, le relazioni industriali e la gestione del personale limitatamente agli argomenti di carattere locale. La posizione opera alle dirette dipendenze della Dirigenza aziendale centrale e/o periferica. |
Responsabile di Centrale Operativa di grandi dimensioni | ||
A1 | ||
Responsabile di Zona | A2 | Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, cura il coordinamento ed il controllo di strutture periferiche dirette e/o delegate dall'Azienda, nell'ambito di una zona di competenza, e la gestione del personale assegnato con funzioni di supporto all'Ufficio Regionale di appartenenze. La posizione opera alle dipendenze del Capo Ufficio Regionale e, ove non previsto, dal Dirigente preposto. |
Responsabile di reparto | Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, cura il coordinamento ed il controllo di strutture organizzative interne dell'Azienda, relativa ad uno o più settori e la gestione del personale assegnato con funzioni di supporto alla Direzione settoriale di appartenenza. La posizione opera alle dipendenze del Capo Ufficio Regionale e, ove non previsto, da Dirigente di settore. | |
Analista CED | B1 | |
B2 | ||
Team Leader di Centrale di Assistenza Tecnica/alla persona | B3 | Lavoratore Team Leader che, anche avvalendosi di personale competenza professionale acquisita attraverso corsi di formazione specifica e/o rilevante esperienza, oltre allo svolgimento dei compiti ordinari previsti dal livello professionale inferiore, è in grado di operare autonomamente per la soluzione di problematiche di particolare complessità. Gestisce con adeguati margini di autonomia e discrezionalità le attività ed i progetti assegnati dal Responsabile di Centrale, effettuando il controllo ed il monitoraggio della Sala e dei livelli di servizio su tutti i prodotti gestiti dalla Centrale. Assicura il coordinamento dell'aggiornamento professionale e della formazione del personale, relativamente ai diversi prodotti della Centrale. |
Assistente di zona | C1 | Lavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e dopo specifici corsi di formazione, assicura il coordinamento delle strutture periferiche delegate operanti sulla viabilità ordinaria, nell'ambito di una zona di competenza, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia ed esegue gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con la cura dei rapporti con i centri delegati della zona a lui affidata. |
Assistente di centro | Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e/o dopo specifici corsi di formazione, oltre a svolgere direttamente le mansioni di "Operatore Soccorso" nell'ambito di un centro soccorso o gestione diretta, assicura il funzionamento dell'unità affidatagli, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia, e cura, con un certo potere di iniziativa, il coordinamento delle operazioni di un gruppo di altri lavoratori, anche eseguendo il coordinamento ed il controllo degli adempimenti tecnici ed amministrativi, connessi alle attività del Centro di appartenenza, effettuati dal personale da lui guidato e controllato per la condotta operativa e disciplinare sul lavoro ed i risultati delle operazioni. La posizione opera alle dirette dipendenze del Responsabile di Zona. | |
Capo officina | Lavoratore che intervenendo manualmente, guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico pratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta operativa e disciplinare sul lavoro e per i risultati delle operazioni. | |
Programmatore CED Operatore esperto (di prodotto) di Centrale Tecnica/alla persona | Lavoratore che per l'elevata capacità acquisita in non meno di quattro anni di esperienza nella mansione di Operatore di Centrale di assistenza, in possesso di requisiti professionali idonei e della conoscenza di almeno due lingue straniere, riceve le richieste di soccorso ed assistenza e provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento. È in grado di rapportarsi professionalmente ed in autonomia con i responsabili ed i referenti - interni ed esterni - del servizio gestito, essendo in grado, inoltre, di supportare tecnicamente piccoli gruppi di lavoratori di minore esperienza, dei quali cura l'aggiornamento professionale. | |
Operatore Esperto (di processo)/Team Assistant di Centrale di Assistenza Tecnica/alla persona | Lavoratore che per l'elevata capacità acquisita in non meno di quattro anni di esperienza nella mansione di Operatore di Centrale di assistenza e in possesso di requisiti professionali idonei, effettua attività operative di gestione del ciclo produttivo assegnato e degli aspetti ad esso collegati, con riferimento alle procedure richieste dai prodotti e servizi gestiti dalla Centrale stessa. Assicura il buon andamento del ciclo produttivo assegnato in termini di servizio, quantità e qualità, segnalando alla posizione superiore scostamenti rispetto agli standard di riferimento ed applicando procedure o direttive definite per la soluzione di problematiche di media complessità. In assenza della posizione superiore, fornisce supporto agli operatori (Team Assistant) | |
Operatore Soccorso | C2 | Lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'Azienda. |
Meccanico collaudatore | Lavoratore che in possesso di adeguata esperienza professionale svolge, con margini di autonomia, attività tecniche e/o tecnico manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, effettuando anche le relative operazioni di collaudo. Opera anche sulle macchine utensili. | |
Operatore di Centrale di assistenza tecnica/alla persona | Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali idonei e della conoscenza di almeno una lingua straniera, per la buona conoscenza acquisita in non meno di dodici mesi di esperienza nella mansione di Addetto Call Center di centrale di assistenza tecnica/assistenza alla persona e comunque non più di 24 mesi, riceve le richieste di soccorso ed assistenza e provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. | |
Operatore di infomobilità | Lavoratore che, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti ed in possesso di titoli professionali idonei e di adeguata preparazione professionale specifica, è in grado di assicurare l'elaborazione dei dati relativi alla viabilità (transitabilità), la predisposizione e la diffusione di appositi comunicati e di informazioni attraverso i differenti canali di informazione e di comunicazione. | |
Addetto soccorso | C3 | Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda. Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevazione dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto. |
Addetto officina | Lavoratore, avente cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, che esegue, sulla base di indicazioni ricevute, di disegni o schemi equivalenti, attività di montaggio, smontaggio, riparazione e manutenzione mezzi e macchinari o loro parti, procedendo alla necessaria individuazione di guasti | |
Addetto al centralino telefonico | ||
Addetto al call center di centrale di assistenza tecnica/alla persona | Lavoratore che, in possesso di conoscenze di base degli strumenti utilizzati nel Call Center a di competenze tecnico-operative acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti è in grado di gestire, secondo le disposizioni ricevute ed in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti, le chiamate telefoniche attinenti alle richieste di soccorso e di assistenza ed alle assegnazioni dei mezzi. | |
Addetto alle informazioni sul traffico | Lavoratore che, in possesso di conoscenze di base degli strumenti utilizzati nel centralino telefonico del Servizio di informazioni sul traffico e di competenze tecnico-operative acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, a in grado di fornire, secondo le disposizioni ricevute ed in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti, le informazioni telefoniche relative al traffico sul territorio nazionale. | |
Autista commesso Portavalori Usciere Custode Fattorino Addetto alle pulizie Operaio comune | C4 | Per le declaratorie ed i profili non espressamente richiamati dalla presente classificazione, si rimanda alla classificazione del settore dell'autonoleggio. |
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Classificazione dei lavoratori
Allo scopo di rendere la classificazione maggiormente rispondente alle professionalità in continua evoluzione all'interno delle aziende del settore e favorire la motivazione del personale, attraverso la valorizzazione delle professionalità e delle qualità delle prestazioni individuali, le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica che, entro e non oltre la data del 01/10/2016, avvii un tavolo di confronto che definisca un nuovo impianto classificatorio e che proceda inoltre ad una revisione della attuale scala parametrale, da attuarsi con il prossimo rinnovo contrattuale per il settore dell'autonoleggio, del soccorso stradale e delle autorimesse.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 15 - Classificazione dei lavoratori
Premessa
Gli ultimi rinnovi del CCNL di settore sono stati caratterizzati da un'ampia discussione sul tema della classificazione del personale, ritenuta non più attinente rispetto all'evoluzione delle attività presidiate dal contratto collettivo, e dall'assunzione di una serie di impegni finalizzati alla revisione della stessa. In primo luogo, si conviene sulla opportunità di ricomprendere gli attuali tre sistemi classificatori diversi (Autonoleggio, Parcheggi e Soccorso Stradale) in un unico sistema, ferme restando le diverse specificità. Inoltre, si è ritenuto opportuno procedere con una rivisitazione dei profili professionali e delle declaratorie, sia al fine di attualizzarli rispetto alle mutate evoluzioni organizzative delle aziende del settore, sia al fine di migliorare ed agevolare il corretto inquadramento del personale, anche ipotizzando, per alcune figure professionali, una temporizzazione nella progressione di carriera legata alla professionalità e all'esperienza maturata.
Infine si è convenuto sulla rivisitazione della scala parametrale, attualmente eccessivamente schiacciata in un range ristretto (parametro 100-200) e caratterizzata da differenze parametrali minime nei livelli di inquadramento dov'è concentrata la maggioranza dei dipendenti del settore.
A tale proposito, si conviene quanto segue.
Nuova scala parametrale
A far data dal 1 marzo 2021, contestualmente alla maturazione della quarta e ultima tranche degli incrementi economici di cui al presente accordo di rinnovo (allegato n.1), entrerà in vigore la nuova scala parametrale (allegato n. 3).
Detto importo è da considerarsi parte integrante della retribuzione di cui all'art. 38, ed è utile ai fini del computo di tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti, compreso il tfr, nonché utile ai fini del calcolo della contribuzione di cui all'articolo 9 del presente CCNL.
Nuovo sistema classificatorio
Le parti convengono nella definizione di un unico sistema di classificazione del personale mediante la confluenza, in esso, delle sezioni dei parcheggi e del soccorso stradale, salvaguardando le peculiarità di ognuno, nonché nella rivisitazione dei profili professionali e delle declaratorie, come di seguito indicato.
Dichiarazione delle parti stipulanti
Con riferimento alla norma introdotta con l'accordo di rinnovo del CCNL del 28 luglio 2006, che prevede la possibilità di inquadrare alcune figure professionali al livello B3 anziché al B2, previo riconoscimento di una integrazione economica pari al valore del differenziale tra il parametro 155 e il parametro 162, si conviene che i suoi effetti cessino con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, con la conseguente attribuzione del Livello superiore a tutti i dipendenti assunti con questo beneficio, che hanno maturato almeno 24 mesi di anzianità aziendale.
Categoria - Parametro
CCNL 26/07/16
Nuovo parametro 01/03/2021
Q1
200
205
Q2
A1
200
205
A2
188
193
B1
170
176
B2
162
168
B3
155
161
C1
152
155
C2
134
138
C3
125
128
C4
100
100
QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, così come integrato dalla Legge L. 2 aprile 86, n. 106, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, nell'ambito del livello A1, che svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi essenziali dell'azienda e di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale.
I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria impiegati, si conviene quanto segue:
Informazione
Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle aziende.
Formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d'interventi formativi, a livello aziendale e/o internazionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Passaggio temporaneo di mansioni
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi.
Responsabilità civile e/o penale
Le aziende s'impegnano a garantire l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Brevetti
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, vien riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa di svolgere relazioni in ordine a ricerca e lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro Q1 o Q2, ai lavoratori interessati, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura rispettivamente di € 67,00 e di € 51,00 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della 13ª mensilità e della 14ª mensilità.
Inquadramento lavoratori di cui al campo di applicazione art 1
Di seguito sono elencate le declaratorie generali delle professionalità presenti nelle aziende incluse nel campo di applicazione di cui all'art. 1 e descritte negli aspetti rilevanti, pertanto trasversali ai differenti business ed organizzazioni. Viceversa, per alcuni livelli di inquadramenti, sono riportate le differenti descrizioni per dare rispondenza ai diversi ambiti di business.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei profili professionali. Le Parti si danno atto che l'elenco delle figure professionali appartenenti alle rispettive aree e la descrizione delle attività di competenza sono da ritenersi esemplificative e non esaustive. In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Quadro
Declaratoria
La figura professionale dei quadri è identificata con quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa (ex Legge 13 maggio 1985, n. 190).
Profilo
Appartengono alla categoria dei Quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrate e quindi:
Livello Q1 Parametro 205 (indennità di funzione € 67)
Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e complessità operativa e/o organizzativa.
Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Livello Q2 Parametro 205 (indennità di funzione € 51)
Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e/o organizzativa.
Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Livello Al Parametro 205
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e controllano il lavoro di una o più unità operative e/o più unità organizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali. Svolgono funzioni di supervisione e coordinamento di uno o più processi/progetti/servizi, anche controllando e coordinando il lavoro di risorse assegnate gerarchicamente o funzionalmente
Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale
Profilo
Lavoratore in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica, che gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e discrezionalità, gestendo e/o coordinando i propri collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Responsabile di Unità Operative
- Responsabile di Unità Organizzative
- Specialist Professional
- Responsabile di Unità Organizzative di Infomobilità (Per il solo settore del Soccorso Stradale)
Per il solo settore autosilos, garage, aree di parcheggio all'aperto ed ausiliari al traffico
Area Professionale
- Coordinatore aree/processi/progetti (tematiche o territoriali)
- Coordinatore direttivo di ufficio
- Analista di sistema
Livello A2 Parametro 193
Declaratoria
Sono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, in possesso di adeguate competenze, esplicano una professionalità necessaria alla supervisione e al controllo di singole unità operative o di unità organizzative di servizio o supporto al business. Le mansioni implicano attività decisionali per il proprio ambito di competenza o attività di alta specializzazione e importanza comunque funzionali per lo sviluppo e per la realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che si occupano di gestire, sulla base di ambiti di responsabilità definite dall'azienda, con ampi margini di autonomia operativa, servizi strategici per il business oppure uno o più processi di notevole ampiezza o di notevole contenuto professionale. Quando previsto, coordinano risorse umane qualificate e/o di livello inferiore, assegnate funzionalmente al progetto/processo presidiato.
Profilo
Lavoratori che necessitano di notevole esperienza e di elevate conoscenze tecniche professionali, per assumere la responsabilità dell'unità affidatagli.
Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale
RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA ovvero:
Station manager
Branch manager /Responsabile di Reparto
Capo ufficio
RESPONSABILE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SERVIZIO E SUPPORTO AL BUSINESS
Esempi di attività:
Gestione e sviluppo risorse umane
Controllo di gestione
Budget e reporting
Contabilità generale, fornitori/clienti, flotta
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione S
istemi informativi
Call center
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer service
Teleselling
Ordini e consegne flotta
Assicurazioni
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Comunicazione e Marketing
Networking informatico
Specialist senior
Assistente area manager
Specialista di marketing
Rivendita auto/ Senior car sales
Ispettore tecnico flotta
Analista Tariffe/ Pricing analyst
Supervisor "Car control"
Specialista controllo di gestione
Key account
Funzionario commerciale executive
Formazione, selezione
Amministrazione personale
Web specialist
Software applicativo/rete, analista programmatore
Acquisti/Buyer
Tesoreria e Banche
Qualità
RESPONSABILE DI ZONA/AREA MANAGER (Per il solo settore del Soccorso Stradale)
Profilo
Lavoratore che gestisce l'attività di presidio territoriale in un'area molto rilevante, implementa le strategie di Rete sui Centri Delegati di competenza, è responsabile dei risultati qualitativi e quantitativi dell'area, monitora e controlla l'attività della concorrenza nell'area di competenza.
Per il solo settore Autosilo, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Area Professionale/aree attività
Area Manager/Responsabile di area
Supervisore direttivo di ufficio
Analista Programmatore
Livello B1 Parametro 176
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di ampie e consolidate competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore.
Profilo
Lavoratore che, in possesso di preparazione professionale specifica e consolidata e con limitata autonomia decisionale, in linea con le procedure aziendali, assicura il buon andamento della parte del ciclo produttivo che sovrintende, anche attraverso il coordinamento di altri lavoratori o gruppi di essi.
Specialisti con una particolare esperienza e conoscenza specifica per di un determinato flusso/processo aziendale.
Coordinatore Attività. Lavoratore che sulla base di direttive ricevute gestisce sistemi di natura operativa contabile, amministrativa e/o commerciale con eventuale coordinamento di personale di livello inferiore e/o di unità organizzative di business e/o di servizio al supporto al business.
Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale
CAPO TURNO - COORDINATORE DI LAVORATORI AMMINISTRATIVI O DI IMPIEGATI DI BANCO
IMPIEGATO DI CONCETTO SENIOR - SENIOR SPECIALIST
CAPO OFFICINA LOCAZIONE AUTOMEZZI
RESPONSABILE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA E PROGETTI SPECIALI DI INFOMOBILITÀ
Esempi di attività:
Controllo di gestione
Reporting e budgeting
Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer service
Vendita a mezzo telefono/ Teleselling
Ordini e consegne flotta
Assicurazioni
Supporto tecnico operativo/amministrativo e/o front line
Gestione/sviluppo risorse umane
Amministrazione personale
Comunicazione e Marketing
Venditore e car sales/ rivendita auto
Segretaria di direzione
Networking informatico
Controller rete assistenza
Sviluppatore Rete informatica/ Web developer
Acquisti/ Buyer
Tesoreria e Banche
Qualità
Analista programmatore
Authority di Area o Territoriale (Per il solo settore del Soccorso Stradale)
Per il solo settore Autosilos, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Profilo
Lavoratori in possesso di rilevante preparazione professionale che, nell'ambito di specifici input aziendali e di autonomia operativa, hanno la responsabilità della supervisione dei processi/progetti per l'ambito organizzativo di competenza, talvolta con la responsabilità di interfaccia per i fornitori/clienti esterni anche coordinando risorse assegnate funzionalmente al progetto/processo affidato.
Area Professionale/Aree di attività
Senior specialist
Area specialist - Senior
Livello B2 Parametro 168
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di specifiche competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, che possono anche implicare rapporti con clienti/fornitori.
Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale
Profilo
Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e adeguata esperienza. Capacità di assumersi responsabilità in funzione di deleghe ricevute con adeguati margini di autonomia.
Specialisti con particolare conoscenza specifica per un determinato flusso aziendale.
IMPIEGATO DI BANCO JUNIOR, IMPIEGATO ADETTO ALLA CHECK IN CABIN , SALES E BUYER (dopo 24 mesi dall'assunzione a tempo indeterminato e di effettiva prestazione nel livello B3)
IMPIEGATO DI CONCETTO - SPECIALIST
Esempi di attività:
Carte di credito
Autoparco A
ffari generali
Controllo di gestione
Budget e reporting
Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Call center senior
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer service
Vendita a mezzo telefono/ Teleselling
Ordini e consegne flotta
Assicurazioni
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Gestione/sviluppo risorse umane
Amministrazione personale
Offerte/ Offers
Comunicazione e Marketing
Venditore
Segretaria di direzione
Networking informatico
Check in cabin
Impiegato di banco
Implant
Acquisti/ Buyer
Tesoreria e Banche
Qualità
Per il solo settore del soccorso stradale
Team Leader di Centrale di Assistenza Tecnica/alla persona ed infomobilità
Lavoratori con notevole esperienza ed elevate conoscenze tecnico professionali, in grado di coordinare l'unità assegnata o i processi operativi e indirizzare/ formare/ gestire risorse umane.
Responsabile di Unità Organizzativa di Infomobilità
Authority di Area o Territoriale Junior
Per il solo settore Autosilos, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Profilo
Lavoratori in possesso di rilevante preparazione professionale che, nell'ambito di specifici input aziendali e di autonomia operativa, hanno la responsabilità della supervisione dei processi/progetti per l'ambito organizzativo di competenza, talvolta con la responsabilità di interfaccia per i fornitori/clienti esterni anche coordinando risorse assegnate funzionalmente al progetto/processo affidato.
Area Professionale/Aree di attività
Specialisti
Area Specialist
Coordinatore attività amministrative/operative/di business
Livello B3 Parametro 161
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso delle relative competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, agendo con limitati margini di autonomia.
(Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale)
Profilo
Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e/o adeguata esperienza e/o, capacità, professionalità con un limitato livello di responsabilità, delega, autonomia.
Specialisti con particolare conoscenza specifica per un determinato flusso aziendale.
IMPIEGATO DI BANCO JUNIOR, IMPIEGATO ADETTO ALLA CHECK IN CABIN JUNIOR, SALES JUNIOR E BUYER JUNIOR
IMPIEGATO DI CONCETTO JUNIOR
PROMOTORE SERVIZI TURISTICI
Lavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e sviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze professionali acquisite tramite esperienza maturata sia nell'ambito aziendale che all'esterno.
ADDETTO ALLA VENDITA A MEZZO TELEFONO VERSO IMPRESE E CLIENTI PRIVATI
Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e attivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi e per i Clienti in portafoglio e per i possibili Clienti assegnati.
COMANDANTE MOTORISTA
Esempi di attività:
Carte di credito
All'autoparco
Affari generali
Pianificazione/controllo di gestione
Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Call center junior
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer service
Vendita a mezzo telefono/ Teleselling
Ordini e consegne flotta
Assicurazioni
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Formazione, selezione A
mministrazione personale
Offerte/ Offers
Comunicazione e Marketing
Vendite/ Sales Junior
Acquisti /Buyer junior
Segretaria
Networking informatico
(Check in cabin)
Implant
Qualità
Per il solo settore del soccorso stradale
Team Leader di Centrale di Assistenza Tecnica/alla persona Junior ed infomobilità
Lavoratore Team Leader che, anche avvalendosi di personale competenza professionale acquisita attraverso corsi di formazione specifica e/o rilevante esperienza, oltre allo svolgimento dei compiti ordinari previsti dal livello professionale inferiore, è in grado di operare autonomamente per la soluzione di problematiche di particolare complessità. Gestisce con adeguati margini di autonomia e discrezionalità le attività ed i progetti assegnati dal Responsabile di Centrale, effettuando il controllo ed il monitoraggio della Sala e dei livelli di servizio su tutti i prodotti gestiti dalla Centrale. Assicura il coordinamento dell'aggiornamento professionale e della formazione del personale, relativamente ai diversi prodotti della Centrale.
Per il solo settore Autosilos, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Profilo
Lavoratori con specifiche competenze tecniche, amministrative ed operative che sono in grado di svolgere le mansioni assegnate con margini di autonomia operativa. Possono avere interfacce esterne all'azienda ed operano su sistemi tecnologici. Possono coordinare le attività operative di lavoratori di livello pari od inferiore.
Area Professionale:
Tecnico d'ufficio, Tecnico operativo, Capo Tecnico
Livello C1 Parametro 155
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive.
(Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale)
Profilo
Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali svolge compiti di concetto richiedenti un sufficiente grado di conoscenze e competenze amministrative e/o tecnico/operative.
CAPO OFFICINA
Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche specialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione professionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura affidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla struttura stessa.
OPERATORE TECNICO AMMINISTRATIVO ADDETTO A:
Carte di credito
All'autoparco
Affari generali
Controllo di gestione
Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Call center
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer service
Vendita a mezzo telefono/ Teleselling
Ordini e consegne flotta
Gestione sinistri assicurativi
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Formazione, selezione
Amministrazione personale
Offerte
Comunicazione e Marketing
Segreteria
Budget e Reporting
Tesoreria e Banche
Assicurazioni
Help desk operativo/informatico
Qualità
Supporto alle vendite/ Sales support
Promozione servizi turistici
Prenotazioni
Addetto servizi multe
Auto in sostituzione/ "Replacement"
AUSILIARE AL TRAFFICO - LAVORATORI CHE HANNO ACQUISITO, IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 17 DELLA Legge 127/1997, LA QUALIFICA
Per il solo settore del soccorso stradale
OPERATORE ESPERTO DI CENTRALE TECNICA/ALLA PERSONA
Lavoratore che per l'elevata capacità acquisita in non meno di quattro anni di esperienza nella mansione di Operatore di Centrale di assistenza, in possesso di requisiti professionali idonei provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento. È in grado di rapportarsi professionalmente ed in autonomia con i responsabili ed i referenti - interni ed esterni - del servizio gestito, essendo in grado, inoltre, di supportare tecnicamente e operativamente piccoli gruppi di lavoratori di minore esperienza. L'accesso a tale profilo avviene a seguito di percorso formativo specifico e di una valutazione da parte dell'Azienda secondo criteri oggettivi, previo confronto con le Rsa/rsu. In assenza della posizione superiore, fornisce supporto agli operatori in qualità di Team Assistant. Fermo restando l'inquadramento degli Operatori Esperti attualmente inseriti nel livello professionale C1, agli stessi, a livello aziendale, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di profilo, sarà riconosciuta una indennità di funzione pari alla differenza tra il livello B3 ed il livello C1 fino alla eventuale maturazione dei requisiti professionali e delle esigenze organizzative per l'acquisizione del profilo di Team Leader di livello B3.
OPERATORE ESPERTO DI INFOMOBILITÀ'
Lavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e dopo specifici corsi di formazione, è in grado di rapportarsi professionalmente ed in autonomia con i responsabili ed i referenti - interni ed esterni - del servizio gestito, essendo in grado, inoltre, di supportare tecnicamente piccoli gruppi di lavoratori di minore esperienza, dei quali cura l'aggiornamento professionale.
ASSISTENTE DI CENTRO
Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e/o dopo specifici corsi di formazione, oltre a svolgere direttamente le mansioni di "Operatore Soccorso" nell'ambito di un centro soccorso o gestione diretta, assicura il funzionamento dell'unità affidatagli, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia, il coordinamento delle operazioni di un gruppo di altri lavoratori.
Per il solo settore Autosilos, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Area professionale/aree di attività
Addetto tecnico amministrativo (Impiegati)
Lavoratori che svolgono, sulla base di specifiche direttive aziendali e/o procedure aziendali, attività di concetto di contenuta complessità amministrativa e/o tecnico operativa, funzionali all'esercizio. Svolgono compiti di concetto che possono anche implicare rapporti con clienti e fornitori, limitatamente alle mansioni svolte. Lavoratori che svolgono un coordinamento tecnico dei processi operativi e delle risorse connesse.
Area Professionale/Aree di attività
Capo squadra, supervisore operativo. Addetto servizi di assistenza tecnico/operativa (Operaio)
Lavoratori che, in possesso di esperienze e capacità tecniche, svolgono mansioni funzionali alla continuità dell'esercizio come il supporto tecnico operativo dell'esercizio, dei referenti di territorio, dei manutentori, degli operatori, dei commerciali, dei clienti, limitatamente alle mansioni svolte. Forniscono supporto nelle attività di recupero dati e modulistica provenienti dai sistemi informativi e dal campo. Quando previsto coordinano le operazioni di un gruppo di lavoratori.
Livello C2 Parametro 138
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Operai specializzati.
Copyright S.I.A. s.r.l.
(Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale)
Profilo
Lavori e/o compiti operativi per la cui esecuzione sono richieste limitate conoscenze e adeguate capacità tecnico/pratiche.
Lavori operativi sulla base di procedure specifiche
CONDUCENTE DI AMBULANZA A NOLEGGIO
OPERAIO CAPO SQUADRA - OPERAIO CAPO TURNO
Lavoratore che, operando su direttive e procedure, coordina gli addetti alla manutenzione degli automezzi assicurando il funzionamento del comparto aziendale affidatogli.
OPERAIO SPECIALIZZATO OFFICINA
Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di disegni, esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, lavori di montaggio smontaggio, manutenzione e riparazione meccanica, elettrica o di carrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è stata sempre svolta la predetta funzione.
CONDUCENTE DI AUTOTRENO E DI AUTOARTICOLATI
(Per il solo settore del Soccorso Stradale)
OPERATORE DI CENTRALE DI ASSISTENZA TECNICA/ALLA PERSONA
Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali idonei e della conoscenza di almeno una lingua straniera, riceve le richieste di soccorso ed assistenza e provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. È in grado di gestire più prodotti contemporaneamente nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti.
OPERATORE INFOMOBILITA'
Lavoratore che, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti ed in possesso di titoli professionali idonei e di adeguata preparazione professionale specifica, è in grado di assicurare l'elaborazione dei dati relativi alla viabilità (transitabilità), la predisposizione e la diffusione di appositi comunicati e di informazioni attraverso i differenti canali di informazione e di comunicazione.
OPERATORE SOCCORSO
Lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'Azienda.
MECCANICO COLLAUDATORE
Impiegati esecutivi addetti a:
conducente di autotreno e di autoarticolati
Operaio addetto al parcheggio e check in/check in man
addetto ai servizi di help desk
addetti ai servizi contabili/amministrativi
operai addetti ai servizi di assistenza tecnico/operativa
offers
operaio addetto inserimento e raccolta dati
operaio addetto servizi generali
addetto servizi telefonici e Reception
addetto ai servizi postali e spedizione
addetto ai servizi di archivio e magazzino
addetto servizi multe
Per il solo settore Autosilos, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Profilo
Lavoratori che svolgono compiti di tipo operativo/esecutivo inerenti la continuità dell'esercizio, incluse quelle elementari di carattere tecnico-amministrativo sulla base di procedure aziendali e/o manuali d'uso. Operano anche attraverso l'utilizzo di supporti e di strumenti informatici. Su direttive ricevute, possono effettuare il controllo di regolarità di esecuzione delle operazioni assegnate a risorse di pari livello od inferiori.
Area professionale/Aree di attività (impiegato)
addetto amministrativo
area professionale/Aree di attività (operaio)
Operatore specializzato, addetto di esercizio, addetto di assistenza tecnico/operativa
Livello C3 Parametro 128
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti.
(Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale)
Profilo
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti richiedenti l'applicazione di conoscenze tecnico-pratiche acquisibili mediante addestramento e/o esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi stabiliti. Lavori eseguibili con il supporto e/o l'affiancamento di personale esecutivo, dopo un adeguato periodo di formazione on the job, per l'acquisizione delle capacità necessarie allo svolgimento di attività operative e delle relative procedure aziendali.
AUTISTA DI AUTOVETTURA (AUTISTA NCC)
ARCHIVISTA
Il lavoratore che protocolla ed archivia pratiche amministrative.
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
Lavoratore che esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, attività di controllo, piccola manutenzione, pulizia e trasferimento automezzi con e senza ricovero in officina per le imprese di locazione automezzi senza autista
operaio qualificato di officina
addetto alla piccola manutenzione/pulizia/trasferimento automezzi
piazzalista
ADDETTO SOCCORSO
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda, ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto.
ADDETTO ALLE INFORMAZIONI AL TRAFFICO
Lavoratore che, pur non avendo esperienza ed autonomia nella gestione ed elaborazione di dati o nella predisposizione e diffusione di informazioni all'utenza, è in possesso di conoscenze di base e di competenze tecniche/operative anche ulteriormente acquisibili mediante addestramento sul campo, secondo le disposizioni ricevute ed in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti.
Per il solo settore Autosilos, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Profilo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività/compiti elementari. Seguono istruzioni operative, norme e/o procedure aziendali e/o manuali d'uso ed utilizzano strumenti informatici basilari. Collaborano inoltre alla manutenzione ordinaria degli impianti.
Area professionale/attività
Operaio generico, addetto alla movimentazione e regolazione della circolazione (piazzalista), addetto ai servizi di base, addetto custodia e sorveglianza.
Livello C4 Parametro 100
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico/manuale acquisibile attraverso breve periodo di pratica.
Profilo
Lavoratore che svolge attività di controllo e guardiania di unità aziendali, provvedendo alla custodia di strutture e di mezzi.
Lavoratore che svolge attività di pulizia degli impianti
GUARDIANO E ADDETTO ALLA CUSTODIA
ADDETTO ALLE PULIZIE
ADDETTO A MANSIONI GENERICHE DI MANOVALANZA (Per il solo settore Autosilo, Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico)
Nota a verbale: la presente declaratoria entrerà in vigore dal 01-01-2020. Le Parti convengono di incontrarsi, nel corso della vigenza contrattuale, per effettuare momenti di verifica circa la congruità di quanto stabilito e la corretta applicazione a livello aziendale.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 15 - Classificazione:
Modifiche/integrazioni limitate al soccorso stradale/infomobilità.
Livello B2
Parametro 168
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso di specifiche competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, che possono anche implicare rapporti con clienti/fornitori.
- Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale e Infomobilità
Profilo
Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e adeguata esperienza. Capacità di assumersi responsabilità in funzione di deleghe ricevute con adeguati margini di autonomia.
Specialisti con particolare conoscenza specifica per un determinato flusso aziendale.
Impiegato di banco junior, impiegato addetto alla check in cabin, sales e buyer (dopo 24 mesi dall'assunzione a tempo indeterminato e di effettiva prestazione nel livello b3)
Impiegato di concetto - specialist
Esempi di attività:
Carte di credito
Autoparco
Affari generali
Controllo di gestione
Budget e reporting
Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Call center senior
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer Service
Vendita a mezzo telefono/Teleselling
Ordini e consegne flotta
Assicurazioni
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Gestione/sviluppo risorse umane
Amministrazione personale
Offerte/ Offers
Comunicazione e Marketing
Venditore
Segretaria di direzione Networking informatico Check in cabin Impiegato di banco Implant
Acquisti/ Buyer Tesoreria e Banche Qualità
- Per il solo settore del soccorso stradale e Infomobilità
Team Leader di Centrale di Assistenza Tecnica/alla persona ed infomobilità
Lavoratori con notevole esperienza ed elevate conoscenze tecnico professionali, in grado di coordinare l'unità assegnata o i processi operativi e indirizzare/ formare/ gestire risorse umane.
Authority di Area o Territoriale Junior
- Per il solo settore Autosilos. Garage. Aree di Parcheggio all'aperto ed Ausiliari al Traffico
Profilo
Lavoratori in possesso di rilevante preparazione professionale che, nell'ambito di specifici input aziendali e di autonomia operativa, hanno la responsabilità della supervisione dei processi/progetti per l'ambito organizzativo di competenza, talvolta con la responsabilità di interfaccia per i fornitori/clienti esterni anche coordinando risorse assegnate funzionalmente al progetto/processo affidato.
Area Professionale/Aree di attività
Specialisti Area Specialist
Coordinatore attività amministrative/operative/di business
Livello B3
Parametro 161
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso delle relative competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, agendo con limitati margini di autonomia.
- Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale e Infomobilità
Profilo
Lavori di concetto che richiedono particolari conoscenze e/o adeguata esperienza e/o, capacità, professionalità con un limitato livello di responsabilità, delega, autonomia.
Specialisti con particolare conoscenza specifica per un determinato flusso aziendale.
Impiegato di banco junior, impiegato addetto alla check in cabin junior, sales junior e buyer junior
Impiegato di concetto junior
Promotore servizi turistici:
Lavoratore che compie le operazioni inerenti la promozione, la vendita e sviluppo dei servizi turistici, in applicazione di conoscenze professionali acquisite tramite esperienze maturata sia neN'ambito aziendale che all'esterno.
Addetto alla vendita a mezzo telefono verso imprese e clienti privati
Lavoratore che, sulla base di specifiche direttive aziendali, promuove i prodotti definiti dall'azienda attraverso contatti telefonici ricevuti e attivati per le imprese esercenti attività di locazione automezzi e per i Clienti in portafoglio e per i possibili Clienti assegnati.
Esempi di attività:
Carte di credito All'autoparco Affari generali
Pianificazione/controllo di gestione Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Cali center junior
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer Service
Vendita a mezzo telefono/Teleselling
Ordini e consegne flotta
Assicurazioni
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Formazione, selezione
Amministrazione personale
Offerte/ Offers
Comunicazione e Marketing
Vendite/ Sales Junior _
Acquisti /Buyer junior
Segretaria
Networking informatico
Check in cabin
Implant
Qualità
- Per il solo settore del soccorso stradale e Infomobilità
Team Leader di Centrale di Assistenza Tecnica/alla persona Junior ed infomobilità Junior:
Lavoratore Team Leader che, anche avvalendosi di personale competenza professionale acquisita attraverso corsi di formazione specifica e/o rilevante esperienza, oltre allo svolgimento dei compiti ordinari previsti dal livello professionale inferiore, è in grado di operare autonomamente per la soluzione di problematiche di particolare complessità. Gestisce con adeguati margini di autonomia e discrezionalità le attività ed i progetti assegnati dal Responsabile di Centrale, effettuando il controllo ed il monitoraggio della Sala e dei livelli di servizio su tutti i prodotti gestiti dalla Centrale. Assicura il coordinamento dell'aggiomamento professionale e della formazione del personale, relativamente ai diversi prodotti della Centrale.
- Per il solo settore autosilos, garage, aree di parcheggio airaperto ed ausiliari al traffico
Profilo
Lavoratori con specifiche competenze tecniche, amministrative ed operative che sono in grado di svolgere le mansioni assegnate con margini di autonomia operativa. Possono avere interfacce esterne all'azienda ed operano su sistemi tecnologici. Possono coordinare le attività operative di lavoratori di livello pari od inferiore.
Area Professionale:
Tecnico d'ufficio, Tecnico operativo, Capo Tecnico
- Altri settori
Comandante motorista
Livello C1
Parametro 155
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia neN'ambito di procedure e direttive.
- Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale e Infomobilità
Profilo
Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali svolge compiti di concetto richiedenti un sufficiente grado di conoscenze e competenze amministrative e/o tecnico/operative.
Capo officina:
Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-pratiche specialistiche, acquisite tramite esperienze o forme di preparazione professionale equivalente, assicura il funzionamento della struttura affidatagli, coordinando le operazioni di un gruppo di lavoratori addetti alla struttura stessa.
Operatore tecnico amministrativo addetto a:
Carte di credito
All'autoparco
Affari generali
Controllo di gestione
Contabilità generale, fornitori/clienti
Credit collection/ Recupero crediti, controllo del credito, fatturazione
Operatore sistemi informatici
Call center
Logistica e gestione flotta
Servizio Clienti/ Customer Service
Vendita a mezzo telefono/Teleselling
Ordini e consegne flotta
Gestione sinistri assicurativi
Supporto tecnico operativo/amministrativo e front line
Formazione, selezione
Amministrazione personale
Offerte
Comunicazione e Marketing
Segreteria
Budget e Reporting
Tesoreria e Banche
Assicurazioni
Qualità
Supporto alle vendite/ Sales support
Promozione servizi turistici
Prenotazioni
Addetto servizi multe
Auto in sostituzione/ "Replacement"
- Per il solo settore del soccorso stradale e Infomobilità
Operatore esperto di centrale tecnica/ alla persona ed infomobilità:
Lavoratore che per l'elevata capacità acquisita in non meno di quattro anni di esperienza maturata nella mansione di Operatore di Centrale di assistenza Junior, ovvero di operatore di infomobilità Junior, in possesso di requisiti professionali idonei, provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento. È in grado di rapportarsi professionalmente ed in autonomia con i responsabili ed i referenti - interni ed esterni - del servizio gestito, essendo in grado, inoltre, di supportare tecnicamente e operativamente piccoli gruppi di lavoratori di minore esperienza.
L'accesso a tale profilo avviene a seguito di percorso formativo specifico e di una valutazione da parte dell'Azienda secondo criteri oggettivi che saranno definiti sulla base di un esame congiunto da effettuare con le Rsa/rsu.
In assenza della posizione superiore, fornisce supporto agli operatori in qualità di Team Assistant. In tale caso, fermo restando l'inquadramento degli Operatori Esperti attualmente inseriti nel livello professionale C1, agli stessi, a livello aziendale, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di profilo, sarà riconosciuta una indennità di funzione pari alla differenza tra il livello B3 ed il livello C1 fino alla eventuale maturazione dei requisiti professionali e delle esigenze organizzative per l'acquisizione del profilo di Team Leader di livello B3.
Assistente di centro:
Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e/o dopo specifici corsi di formazione, oltre a svolgere direttamente le mansioni di "Operatore Soccorso" nell'ambito di un centro soccorso o gestione diretta, assicura il funzionamento dell'unità affidatagli, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia, coordinamento delle operazioni di un gruppo di altri lavoratori.
- Per il solo settore Autosilos. Garage, Aree di Parcheggio all'aperto ed ausiliari al traffico
Area professionale/aree di attività
Addetto tecnico amministrativo (Impiegati)
Lavoratori che svolgono, sulla base di specifiche direttive aziendali e/o procedure aziendali, attività di concetto di contenuta complessità amministrativa e/o tecnico operativa, funzionali all'esercizio. Svolgono compiti di concetto che possono anche implicare rapporti con clienti e fornitori, limitatamente alle mansioni svolte. Lavoratori che svolgono un coordinamento tecnico dei processi operativi e delle risorse connesse.
Area Professionale/Aree di attività
Capo squadra, supervisore operativo. Addetto servizi di assistenza tecnico/operativa (Operaio)
Lavoratori che, in possesso di esperienze e capacità tecniche, svolgono mansioni funzionali alla continuità dell'esercizio come il supporto tecnico operativo dell'esercizio, dei referenti di territorio, dei manutentori, degli operatori, dei commerciali, dei clienti, limitatamente alle mansioni svolte. Forniscono supporto nelle attività di recupero dati e modulistica provenienti dai sistemi informativi e dal campo. Quando previsto coordinano le operazioni di un gruppo di lavoratori.
)
- Altri settori
Ausiliare al traffico:
Lavoratori che hanno acquisito la qualifica in conformità con l'articolo 17 della Legge 127/1997.
Livello C2
Parametro 138
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Operai specializzati.
- Per i soli settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale e Infomobilità
Profilo
Lavori e/o compiti operativi per la cui esecuzione sono richieste limitate conoscenze e adeguate capacità tecnico/pratiche.
Lavori operativi sulla base di procedure specifiche
Conducente di ambulanza a noleggio
Operaio capo squadra - operaio capo turno
Lavoratore che, operando su direttive e procedure, coordina gli addetti alla manutenzione degli automezzi assicurando il funzionamento del comparto aziendale affidatogli.
Operaio specializzato officina
Lavoratore che, sulla base di direttive ricevute ed utilizzando schemi di disegni, esegue, anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici, lavori di montaggio smontaggi manutenzione e riparazione meccanica, elettrica o di carrozzeria, e relativo collaudo limitatamente in quelle realtà nelle quali è stata sempre svolta la predetta funzione.
Conducente di autotreno e di autoarticolati
- Per il solo settore del Soccorso Stradale e Infomobilità
operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona Junior
Lavoratore che, in possesso di requisiti professionali idonei e della conoscenza di almeno una lingua straniera, riceve le richieste di soccorso ed assistenza e provvede all'esecuzione completa dell'intero ciclo di adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'intervento, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. È in grado di gestire più prodotti contemporaneamente nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti.
operatore infomobilità Junior
Lavoratore che, nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti ed in possesso di titoli professionali idonei e di adeguata preparazione professionale specifica, è in grado di assicurare l'elaborazione dei dati relativi alla viabilità (transitabilità), la predisposizione e la diffusione di appositi comunicati e di informazioni attraverso i differenti canali di informazione e di comunicazione.
operatore soccorso
Lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'Azienda.
meccanico collaudatore
Impiegati esecutivi addetti a:
Conducente di autotreno e di autoarticolati
Operaio addetto al parcheggio e check in/check in man
Addetto ai servizi di help desk
Addetti ai servizi contabili/amministrativi
Operai addetti ai servizi di assistenza tecnico/operativa
Offers
Operaio addetto inserimento e raccolta dati
Operaio addetto servizi generali
Addetto servizi telefonici e reception
Addetto ai servizi postali e spedizione
Addetto ai servizi di archivio e magazzino
Addetto servizi multe
- Per il solo settore autosilos, garage, aree di parcheggio airaperto ed ausiliari al traffico
Profilo
Lavoratori che svolgono compiti di tipo operativo/esecutivo inerenti la continuità dell'esercizio, incluse quelle elementari di carattere tecnico-amministrativo sulla base di procedure aziendali e/o manuali d'uso. Operano anche attraverso l'utilizzo di supporti e di strumenti informatici. Su direttive ricevute, possono effettuare il controllo di regolarità di esecuzione delle operazioni assegnate a risorse di pari livello od inferiori.
Area professionale/Aree di attività (impiegato)
Addetto amministrativo
area professionale/Aree di attività (operaio)
Operatore specializzato, addetto di esercizio, addetto di assistenza tecnico/operativa
DICHIARAZIONE A VERBALE PER IL SETTORE DEL SOCCORSO STRADALE E DELL'INFOMOBILITÀ
Le Parti firmatarie del presente CCNL, a livello di singola azienda, attiveranno entro il 31 marzo 2023, specifici tavoli di confronto finalizzati a definire i criteri attuativi di quanto ivi convenuto in relazione alla gestione dei livelli di inquadramenti C2 e C1, con particolare riferimento agli operatori di centrale/infomobilità.
Il confronto dovrà esperirsi entro il 30 giugno 2023.
II periodo di prova è il seguente:
- Livelli Q1, Q2 e A1: mesi 5;
- Livelli A2 e B1: mesi 4;
- Livelli B2, B3 e C1: mesi 2;
- Livelli C2, C3 e C4: mesi 1;
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 14.
Non sono ammesse altre protazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di livello Q1, Q2, A1, A2 e B1 e durante il primo mese per gli impiegati dei rimanenti livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 16 - Periodo di prova
II periodo di prova è il seguente:
- Livelli Q1, Q2 e A1: mesi 5;
- Livelli A2 e B1 : mesi 4;
- Livelli B2, B3 e C1: mesi 2;
- Livelli C2, C3 e C4: mesi 1;
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 14.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualsiasi tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di livello Q1, Q2, A1, A2 e B1 e durante il primo mese per gli impiegati dei rimanenti livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 29 del presente CCNL, il periodo di prova si intende dimezzato per durate dei contratti inferiori a 6 mesi, fatta salva la durata minima di un mese.
Art. 17 - Passaggio di mansioni e di livello
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di livello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a tutti gli effetti, trascorso il periodo di due mesi dal disimpegno delle mansioni superiori per gli operai, di tre mesi per gli impiegati.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito al livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti. Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà senz'altro attribuito al livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli.
Copertura posti vacanti e nuove assunzioni
Per la copertura dei posti resisi vacanti e per la istituzione di nuove figure, le aziende, prima di attingere al mercato del lavoro, previa comunicazione alle RSA/RSU e/o alle strutture sindacali aziendali, favoriranno l'eventuale passaggio di livello e/o l'accrescimento professionale nell'ambito del livello del personale già in forza.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 17- Passaggio di mansione e di lavoro
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di livello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, salvo il caso in cui l'assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene definitivo a tutti gli effetti trascorso un periodo di 6 mesi continuativi.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito al livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti. Nel caso invece che ciò non si verifichi, sarà senz'altro attribuito al livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli.
Copertura posti vacanti e nuove assunzioni
Per la copertura dei posti resisi vacanti e per la istituzione di nuove figure, le aziende, prima di attingere al mercato del lavoro, previa comunicazione alle RSA/RSU e/o alle strutture sindacali territoriali, favoriranno l'eventuale passaggio di livello e/o l'accrescimento professionale nell'ambito del livello del personale già in forza.
Art. 18 - Passaggio da operaio a impiegato
In caso di passaggio da operaio ad impiegato nella stessa azienda, non si risolve il rapporto di lavoro e vengono mantenuti, agli effetti dell'indennità di anzianità, gli scaglioni maturati nei livelli di provenienza.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro e la seguente:
Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 ore per il personale viaggiante nonché autisti di autofurgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%.
Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40ª alla 48ª ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuate maggiorate del 22%.
L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in cinque giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto senza autista.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non e consentito il ricorso al lavoro straordinario.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 16% della retribuzione base (minimo tabellare e indennità di contingenza).
L'azienda comunicherà preventivamente alle RSA/RSU e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente Art., a decorrere dall'1-6-86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore.
In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale.
A far data dall'1-6-1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa.
Con l'1-6-1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione di cui ai comma 2 e 3 del presente Art. si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali.
Orario di lavoro normale per il settore del soccorso stradale e l'assistenza alla mobilità.
Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale a fissata in 40 ore (1), distribuito in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico organizzative lo consentano.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (Q1, Q2, A1 e A2) non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
(1) Clausola di salvaguardia
Al personale proveniente dal CCNL soccorso Stradale che, alla data del presente accordo gode di un orario a tempo pieno inferiore a quello previsto dal contralto autonoleggio, sarà mantenuto l'orario di lavoro ordinario a tempo pieno in atto, a titolo di trattamento individuale più favorevole relativo all'orario di lavoro in senso stretto, senza riflessi sugli altri istituti contrattuali.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio. Con riferimento a quanto sopra, le aziende previo esame congiunto con le rsa/rsu e le segreterie territoriali/regionali, realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non e consentito il ricorso al lavoro straordinario.I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale.Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 16% della retribuzione base (minimo tabellare e indennità di contingenza). L'azienda comunicherà preventivamente alle RSA/RSU e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 19 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro e la seguente:
Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 ore per il personale viaggiante nonché autisti di autofurgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60ª ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%.
Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40ª alla 48ª ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%.
L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei gi ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in cinque giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio. Con riferimento a quanto sopra, le aziende previo esame congiunto con le rsa/rsu e le segreterie territoriali/regionali, realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non e consentito il ricorso al lavoro straordinario. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 16% della retribuzione base (minimo tabellare e indennità di contingenza). L'azienda comunicherà preventivamente alle RSA/RSU e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità. I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità. Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui al presente articolo, a decorrere dall'1-6-86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore.
In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale.
A far data dall'1/6/1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa.
Con il 01/06/1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un'ulteriore giornata lavorativa.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali.
Orario di lavoro normale per il settore del soccorso stradale e l'assistenza alla mobilità.
Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale a fissata in 40 ore 1, distribuito in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico organizzative lo consentano.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le riduzioni orario di lavoro di cui al presente articolo sono utilizzabili sia ad ore, sia a intere giornate, nonché potranno essere utilizzate unitamente alle ferie.
A livello aziendale potranno essere definiti piani specifici di fruizione.
Al fine di garantire il diritto alla fruizione entro il 31 dicembre di ogni anno, in caso di reiterati rifiuti da parte dell'Azienda, il dipendente avrà diritto ad usufruirne entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Restano fatte salve condizioni o trattamenti di miglior favore a livello aziendale.
Art. 20 - Mobilità aziendale - Settore noleggio auto senza autista
I provvedimenti di variazione temporanea del posto abituale di lavoro potranno essere effettuati per ragioni tecnico-produttive ed organizzative con una durata non superiore complessivamente a 45 giornate di effettiva prestazione nell'anno.
Provvedimenti di maggiore durata, in relazione a situazioni particolari, saranno concordati preventivamente con la RSA/RSU e/o con le strutture sindacali aziendali.
Tali provvedimenti sono attuati dall'impresa in presenza di ragioni tecnico-produttive ed organizzative e vanno comunicati al lavoratore interessato e contemporaneamente, per conoscenza, alle strutture sindacali aziendali.
La mobilità del personale e disposta nell'ambito della città nonché per gli spostamenti del personale da e per gli aeroporti (es. da Roma a Fiumicino e viceversa, da Milano a Linate e viceversa, da Bari a Palese e viceversa).
Il lavoratore posto in mobilità deve essere chiamato a svolgere mansioni dallo stesso svolte normalmente nel posto di lavoro di origine.
Le aziende nell'attuare i processi di mobilità da un posto di lavoro ad un altro, devono assicurare la rotazione del personale, alternando il lavoratore che ha effettuato un periodo di mobilità, con altro lavoratore, il quale non abbia effettuato ancora alcun periodo di mobilità.
Soltanto i processi di mobilità motivati da esigenze non preventivamente programmabili, saranno attuati entro l'orario normale di lavoro per la prima giornata di prestazione. Resta inteso che per i successivi giorni troverà applicazione l'orario di lavoro in atto presso l'ufficio di destinazione.
Per il raggiungimento del nuovo posto di lavoro le aziende provvederanno a rimborsare previa autorizzazione le spese di viaggio con mezzi pubblici ai lavoratori posti in mobilità o l'utilizzo del mezzo di proprietà del lavoratore, rimborsando le spese di locomozione nella misura prevista dalle tabelle A.C.I., o ponendo a disposizione propri mezzi di trasporto. In tal caso non compete l'indennità di trasporto percepita dal lavoratore.
Inoltre verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro in mobilità, una indennità di disagio pari a euro 0,77 giornaliere in aggiunta alla retribuzione globale di fatto percepita nel posto di lavoro di provenienza.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 20 - Mobilità aziendale
I provvedimenti di variazione temporanea del posto abituale di lavoro potranno essere effettuati per ragioni tecnico-produttive ed organizzative con una durata non superiore complessivamente a 45 giornate di effettiva prestazione nell'anno.
Provvedimenti di maggiore durata, in relazione a situazioni particolari, saranno concordati preventivamente con la RSA/RSU e/o con le strutture sindacali aziendali.
Tali provvedimenti sono attuati dall'impresa in presenza di ragioni tecnico-produttive ed organizzative e vanno comunicati al lavoratore interessato e contemporaneamente, per conoscenza, alle strutture sindacali aziendali.
La mobilità del personale e disposta nell'ambito della città nonché per gli spostamenti del personale da e per gli aeroporti (a titolo esemplificativo e non esaustivo da Roma a Fiumicino e viceversa, da Milano a Linate e viceversa, da Bari a Palese e viceversa).
Il lavoratore posto in mobilità deve essere chiamato a svolgere mansioni dallo stesso svolte normalmente nel posto di lavoro di origine.
Le aziende nell'attuare i processi di mobilità da un posto di lavoro ad un altro, devono assicurare la rotazione del personale, alternando il lavoratore che ha effettuato un periodo di mobilità, con altro lavoratore, il quale non abbia effettuato ancora alcun periodo di mobilità.
Soltanto i processi di mobilità motivati da esigenze non preventivamente programmabili, saranno attuati entro l'orario normale di lavoro per la prima giornata di prestazione. Resta inteso che per i successivi giorni troverà applicazione l'orario di lavoro in atto presso l'ufficio di destinazione.
Per il raggiungimento del nuovo posto di lavoro le aziende provvederanno a rimborsare previa autorizzazio le spese di viaggio con mezzi pubblici ai lavoratori posti in mobilità o l'utilizzo del mezzo di proprietà del lavoratore, rimborsando le spese di locomozione nella misura prevista dalle tabelle A.C.I., o ponendo a disposizione propri mezzi di trasporto. In tal caso non compete l'indennità di trasporto percepita dal lavoratore.
Inoltre verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro in mobilità, una indennità di disagio pari a € 0,77 giornaliere in aggiunta alla retribuzione globale di fatto percepita nel posto di lavoro di provenienza.
Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla Legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'Art. 19.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'Art. 25 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di Legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:
1) lavoro straordinario diurno feriale | 25% |
2) lavoro straordinario notturno | 50% |
3) lavoro straordinario festivo | 65% |
4) lavoro straordinario notturno festivo | 75% |
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi | 50% |
6) lavoro notturno in turni avvicendati e non | 25% |
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. La percentuale in corrispondenza del punto 6) non si calcola per i guardiani notturni, per i quali la retribuzione tabellare viene maggiorata del 10%.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali.
Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al 2º comma dell'Art. 19 non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.
Tale limite, per il settore locazione automezzi, è stabilito in 180 ore annue procapite.
Detti limiti non sono applicabili al personale addetto ai lavori discontinui e al personale viaggiante.
Ai fini dell'applicazione di ogni istituto contrattuale ed indipendentemente dal criterio di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi della retribuzione mensile.
Il ricorso a prestazioni straordinarie superiori ai limiti fissati nel contratto per esigenze eccezionali e imprevedibili dovrà essere preventivamente esaminato tra azienda e strutture sindacali aziendali.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
(..omissis..)
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale di cui all'articolo 19.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 24,00 alle 06,00.
(..omissis..)
Per il lavoro straordinario, notturno, festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:
- lavoro straordinario diurno feriale 25%
- lavoro straordinario notturno 50%
- lavoro straordinario festivo 65%
- lavoro straordinario notturno festivo 75%
- lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
- lavoro notturno in turni avvicendati e non 25%
(..omissis..)
Nota a verbale
Le parti concordano nel riconoscere le maggiorazioni per lavoro notturno di cui sopra a decorrere dalle ore 22.
Art. 22 - Indennità di trasferta
Il personale comandato a prestare servizi in trasferta, oltre alla retribuzione globale giornaliera, ha diritto al seguente trattamento:
1. Il personale viaggiante delle imprese esercenti noleggio auto con autista, fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale avrà diritto ad una indennità di trasferta nella misura di:
a) territorio nazionale per il pernottamento: euro 23,09 per ogni pasto: euro 11,16;
b) territorio estero per il pernottamento: euro 29,95 per ogni pasto: euro 15,44.
2. Qualora per il personale di cui al precedente punto il trattamento sia convenzionato alla pari con il trattamento di vitto e alloggio dei viaggiatori, purché questo sia normale, l'azienda corrisponderà in sostituzione dei trattamenti di cui sopra le seguenti indennità:
a) in territorio nazionale:
- euro 3,27 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore;
- euro 5,05 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore;
- euro 6,24 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore;
b) in territorio estero:
- euro 3,86 per assenze dalla sede da 8 a 12 ore;
- euro 5,64 per assenze dalla sede da 12 a 18 ore;
- euro 6,83 per assenze dalla sede da 18 a 24 ore.
Gli importi di cui al precedente comma sono assorbiti dagli eventuali trattamenti aziendali più favorevoli in atto.
II personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le 6 ore continuative.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di interruzione in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22.
3. Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di prima classe in quanto effettivamente sostenute;
b) dall'1-1-2011, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
- territorio nazionale per il pernottamento: euro 39,85, per ogni pasto: euro 17,27;
- territorio estero per il pernottamento: euro 55,45, per ogni pasto euro 22,57;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del presente Art., il ticket restaurant di cui all'Art. 43 non è dovuto.
Con decorrenza 1º gennaio 2005 e così per gli anni successivi, l'importo dell'indennità di trasferta di cui sopra verrà aggiornato in base all'indice di inflazione programmata previsto, per l'anno di riferimento, indicato dal documento di programmazione economica finanziaria (d.p.e.f).
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.
Restano ferme le condizioni di migliore favore.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 22 - Indennità di trasferta
Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale e le relative modalità, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di classe economica in quanto effettivamente sostenute;
b) dal agosto 2016, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
- territorio nazionale per il pernottamento: € 50,00, per ogni pasto: € 25,00;
- territorio estero per il pernottamento: € 70,00, per ogni pasto: € 30,00;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del presente articolo, il ticket restaurant di cui all'articolo 43 non è dovuto.
L'importo dell'indennità di trasferta di cui sopra viene aggiornato in base all'indice di inflazione programmata previsto, per l'anno di riferimento, indicato dal documento di programmazione economica finanziaria (d.p.e.f).
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 22 - Indennità di trasferta
Fatte salve le condizioni in atto più favorevoli in sede aziendale e le relative modalità, agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di classe economica in quanto effettivamente sostenute;
b) dal Gennaio 2020, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:
- territorio nazionale per il pernottamento: € 55,00 per ogni pasto: € 30,00;
- territorio estero per il pernottamento: € 75,00 per ogni pasto: € 35,00 ;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi del presente articolo, il ticket restaurant di cui all'articolo 43 non è dovuto.
L'importo dell'indennità di trasferta di cui sopra viene aggiornato in base all'indice di inflazione programmata previsto, per l'anno di riferimento, indicato dal documento di programmazione economica finanziaria (d.p.e.f).
Restano fatte salve condizioni di miglior favore a livello aziendale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di Legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al 6º comma del successivo Art. 25.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al normale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione globale.
Nel caso di settimana corta e considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 23 - Riposo giornaliero e Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di Legge.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al 6º comma del successivo articolo 25.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al normale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione globale.
Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
Le Parti convengono di istituire nelle aziende del settore la banca delle ore.
Nella contrattazione di secondo livello potrà essere normata una banca ore individuale in cui potranno confluire gli istituti che verranno individuati a livello aziendale.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 24 - Banca Ore
Le Parti convengono di istituire nelle aziende del settore la banca delle ore, quale strumento di flessibilità.
Nella contrattazione di secondo livello verrà normata una banca delle ore in cui potranno confluire gli istituti che verranno individuati a livello aziendale, con particolare riguardo alla tipologia ed alla quantità di ore da accreditare, nonché ai criteri di modalità e di fruizione delle stesse.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui all'Art. 19;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì dopo Pasqua;
4) Anniversario liberazione (25 Aprile);
5) Festa del lavoro (1º Maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione (15 Agosto);
8) Ognissanti (1º Novembre);
9) Immacolata Concezione (8 Dicembre);
10) Santo Natale (25 Dicembre);
11) Santo Stefano (26 Dicembre);
12) Festività del Santo Patrono;
13) SS. Pietro e Paolo (29 Giugno, per il Comune di Roma).
Per le festività su indicate, trovano applicazione le norme di Legge e quelle previste dall'Accordo Interconfederale del 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui le ricorrenze festive di cui al punto b) cadano in giornate di riposo settimanale (secondo giorno nell'eventualità di settimana corta) in aggiunta al normale trattamento economico, al lavoratore spetta un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale. Detto compenso spetta pure nel caso di spostamento del riposo settimanale per esigenze di servizio, fermo restando il trattamento contrattuale previsto (Art. 23).
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti precisano che, limitatamente al personale dipendente dalle aziende di autonoleggio, al lavoratore turnista che è programmato di turno nelle giornate considerate festive ai sensi del punto b) dell'Art. citato, e che richieda ferie/permessi in dette giornate festive, qualora la richiesta venga accolta dall'azienda, allo stesso, fermo restando il godimento del giorno di ferie/permessi, spetta un giorno di riposo compensativo o, in alternativa, il pagamento di 1/26.
Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive - esclusa la festività del Santo Patrono - prestano la loro opera, è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
In caso di lavoro nella festività del Santo Patrono, ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore.
Nel caso in cui gli Istituti Previdenziali corrispondono ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per la festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività.
Festività abolite (L. 5 marzo 1977 n. 54 e D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792).
Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, al lavoratore, che in detta giornata presti la propria opera, compete, oltre al normale trattamento economico, un importo pari a 1/26 della retribuzione globale mensile.
Lo stesso trattamento compete nel caso in cui il 4 novembre coincida con il riposo settimanale.
Al lavoratore verranno concessi indipendentemente dall'effettiva prestazione 3 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in sostituzione delle tre ex festività religiose che potranno essere assegnati nel corso di ciascun anno compatibilmente alle esigenze aziendali.
Qualora non possa essere concesso il riposo compensativo entro il predetto periodo, sarà corrisposta la relativa retribuzione con la retribuzione del mese di gennaio.
I permessi di cui al precedente comma non saranno comunque cumulabili col periodo feriale.
Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende.
Chiarimento a verbale.
Per quanto riguarda il settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, con particolare ma non esclusivo riferimento alle unità produttive site nell'ambito del Comune di Roma, si conferma, anche alla luce del chiarimento del CCNL Autonoleggio che precisa che qualora la festa del Santo Patrono coincida con altra festività di cui al punto b) dell'Art. 21 del CCNL 19-12-1991, le parti, a livello aziendale, stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono in modo da mantenere invariato il numero delle festività di cui al citato punto b), si procederà a livello aziendale all'individuazione della giornata sostitutiva del Santo Patrono.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 25 - Festività
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui all'articolo 19;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì dell'Angelo
4) Anniversario liberazione (25 Aprile)
5) Festa del lavoro (1º Maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione (15 Agosto)
8) Ognissanti (1º Novembre)
9) Immacolata Concezione (8 Dicembre)
10) Santo Natale (25 Dicembre)
11) Santo Stefano (26 Dicembre)
12) Festività del Santo Patrono
13) SS. Pietro e Paolo (29 Giugno, per il Comune di Roma)
Per le festività su indicate, trovano applicazione le norme di Legge e quelle previste dall'Accordo Interconfederale del 3 Dicembre 1954.
Nel caso in cui le ricorrenze festive di cui al punto b) cadano in giornate di riposo settimanale (secondo giorno nell'eventualità di settimana corta) in aggiunta al normale trattamento economico, al lavoratore spetta un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale. Detto compenso spetta pure nel caso di spostamento del riposo settimanale per esigenze di servizio, fermo restando il trattamento contrattuale previsto (articolo 21).
Le Parti precisano che, al personale dipendente dalle aziende che applicano il presente CCNL, al lavoratore turnista che è programmato di turno nelle giornate considerate festive ai sensi del punto b) dell'articolo citato, e che richieda ferie/permessi in dette giornate festive, qualora la richiesta venga accolta dall'azienda, allo stesso, fermo restando il godimento del giorno di ferie/permessi, spetta un giorno di riposo compensativo o, in alternativa, il pagamento di 1/26.
Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera, è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore.
Nel caso in cui gli Istituti Previdenziali corrispondono ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per la festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività.
Festività abolite (L. 5 marzo 1977 n. 54 e D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792).
Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata alla domenica, al lavoratore, che in detta giornata presti la propria opera, compete, oltre al normale trattamento economico, previsto dall'art. 21, un importo pari a 1/26 della retribuzione globale mensile, o una giornata di riposo compensativo.
Lo stesso trattamento compete nel caso in cui il 4 novembre coincida con il riposo settimanale, secondo giorno per i turnisti.
Al lavoratore verranno concessi indipendentemente dall'effettiva prestazione 3 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in sostituzione delle tre ex festività religiose che potranno essere assegnati nel corso di ciascun anno compatibilmente alle esigenze aziendali.
Qualora non possa essere concesso il riposo compensativo entro il predetto periodo, sarà corrisposta la relativa retribuzione con la retribuzione del mese di gennaio.
I permessi di cui al precedente comma non saranno comunque cumulabili col periodo feriale.
Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende.
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda il settore del soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, con particolare ma non esclusivo riferimento alle unità produttive site nell'ambito del Comune di Roma, si conferma, anche alla luce del chiarimento del CCNL AUTONOLEGGIO che precisa che qualora la festa del Santo Patrono coincida con altra festività di cui al punto b) dell'articolo 21 del CCNL 19-12-1991, le parti, a livello aziendale, stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono in modo da mantenere invariato il numero delle festività di cui al citato punto b), si procederà a livello aziendale all'individuazione della giornata sostitutiva del Santo Patrono.
Le Parti, tenuto conto di alcune specificità emerse, convengono di sistemizzare l'istituto entro la definitiva e completa stesura del presente CCNL.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.
Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.
La distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell'azienda e dei lavoratori.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
È pero data la facoltà all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.
Dato lo scopo sociale delle ferie non e ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di Legge.
Art. 27 - Albo nazionale delle imprese
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare gli strumenti più idonei a garantire l'osservanza delle norme di Legge e contrattuali di parte delle imprese che applicano il presente CCNL.
A tal fine concordano che l'Albo nazionale delle imprese, nei diversi settori, costituisce uno degli strumenti maggiormente efficaci per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori nonché tra imprese e utenza.
In tale ottica, le parti si impegnano ad intervenire presso le sedi competenti e stabiliscono di incontrarsi entro il primo semestre del prossimo anno per affrontare i problemi connessi alla istituzione dell'Albo nazionale delle imprese e decidere le iniziative da assumere al riguardo.
Art. 28 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente CCNL e dei relativi allegati nell'ambito di ciascun istituto, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Premessa
1. Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al mercato, il sistema di assunzione con contratto a tempo indeterminato Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio rispondere alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori compresi nel campo di applicazione del CCNL.
2. Il presente Art. regolamenta i seguenti istituti:
- Contratti a termine;
- Lavoro a tempo parziale;
- Lavoro somministrato a tempo determinato;
- Apprendistato professionalizzante;
- Telelavoro;
- Job sharing;
- Stage.
Le parti concordano che, in presenza di modifiche legislative riguardanti la normativa di cui al presente Art., si incontreranno per esaminare i contenuti e per valutarne un condiviso recepimento.
Le assunzioni a tempo determinato sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni e dal presente Art..
Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta, tra le stesse parti, presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore agli 8 mesi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9, lettera h) della Legge n. 92/2012, i termini per la riassunzione a tempo determinato vengono ridotti a 20 ed a 30 giorni, oltre che nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, rispettivamente nei casi in cui il primo contratto a tempo determinato sia inferiore a 6 mesi, ovvero superiore, limitatamente alle casistiche individuate dall'art. 1, comma 9, lettera h) della Legge n. 92/2012.
Ai sensi del comma 4 ter dell'Art. 5, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Limitatamente al settore del soccorso stradale, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio. Le Parti, nella contrattazione di secondo livello, definiranno forme di assunzione, anche a carattere non continuativo, nel rispetto della durata sopra individuata.
La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi compreso l'eventuale periodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di coloro che hanno diritto alla conservazione del posto.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'Art. 17 del vigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine.
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL, con cadenza semestrale.
In applicazione dell'art. 5, comma 4 quater, quinquies e sexies del D.Lgs. n. 368/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, come modificato dalla Legge n. 92/2012, l'azienda nell'assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato attribuirà precedenza, per le stesse mansioni, ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni siano stati già assunti con almeno due contratti a termine, ed il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni e che siano stati assunti per attività stagionali di cui al 3º e 4º comma del presente Art..
I lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali avranno diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato, per le stesse mansioni, qualora ricorrano i seguenti motivi:
- siano stati assunti nella stessa azienda e nelle stesse mansioni con almeno 5 contratti stagionali;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di 9 mesi;
- che ne abbiano fatta esplicita richiesta prima della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa, giustificato motivo e per dimissioni.
In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3º e 4º comma del presente Art., le Parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'Ente Bilaterale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del settore.
Nelle situazioni di cui all'Art. 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 12 mesi.
La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità. Sono comunque esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato individuati dall'Art. 10, comma 7) del D.Lgs. n. 368/2001.
I contratti a tempo determinato di cui al comma precedente possono essere attivati per le seguenti causali:
- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- esecuzione di ulteriori servizi in particolari periodi dell'anno derivanti anche da situazioni specifiche di mercato;
- maggiori servizi connessi ad attività in ambito aeroportuale non gestibili con il normale organico.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente Art., sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'Art. 35 della Legge n. 300/1970.
Per quanto non contemplato nel presente Art. si fa rinvio al D.Lgs. n. 368/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Legge n. 92/2012.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 29 - Contratto a termine
Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente contratto.
Il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 36 mesi. Un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta presso la DTL secondo le modalità previste dalla Legge, per una durata non superiore a 12 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore, secondo le norme vigenti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 2, della Legge n. 81/2015, i termini per la riassunzione a tempo determinato vengono ridotti a 10 giorni nei casi di contratto di durata pari o inferiore a sei mesi, e vengono ridotti a 20 giorni nei casi di contratti di durata superiore ai sei mesi. Tali disposizioni non si applicano nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
Le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni. Limitatamente al settore del soccorso stradale, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoratori part -time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato.
Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'articolo 16 del vigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.
A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine.
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL, con cadenza semestrale.
Le Società informano i lavoratori a termine, nonché le rsa/rsu dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili e che siano compatibili e fungibili rispetto alle caratteristiche professionali.
In applicazione alla normativa vigente l'azienda neh'assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato attribuirà precedenza, per le stesse mansioni, ai lavoratori che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni abbiano già lavorato per almeno 6 mesi anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro e abbiano superato il periodo di prova.
Il lavoratore assunto a termine per attività stagionali avrà la precedenza nelle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.
Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 Art. 24 comma 4, la volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per gli stagionali e 6 mesi per gli altri.
I diritti di precedenza di cui sopra non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo o dimissioni.
Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni.
In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 3 e 4º comma del presente articolo, le Parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'Ente Bilaterale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del settore. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità, così come previsto dalle normative vigenti.
Sono esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'articolo 35 della Legge n. 300/1970.
Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D. Lgs. n. 368/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Legge n. 92/2012.
Il giorno 7 giugno 2019, presso la sede ANIASA di Roma si sono incontrati:
ANIASA
le Segreterie Nazionali di:
FILT CGIL,
FIT CISL
UILTRASPORTI
Le Parti, alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia di contratti a tempo determinato, nelle more delle trattative in corso per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi motoscafi, posteggio e custodia autovettura, lavaggio, soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, servizi di noleggio autoambulanza con conducente del 26 luglio 2016, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018, in considerazione dell'avvio della stagione estiva, con il presente verbale intendono regolamentare provvisoriamente l'utilizzo di detti contratti per le attività stagionali/contratti a tempo determinato.
Pertanto, ferme restando le disposizioni di Legge vigenti e la normativa contrattuale non in contrasto con le stesse, le Parti convengono di, tenuto anche conto della Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018, confermare la validità dei contenuti dell'art. 29 del richiamato CCNL (contratti a termine).
La presente intesa cesserà i suoi effetti al momento della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL di riferimento e, in ogni caso, non oltre la data del 31 ottobre 2019.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 29 - Contratto a termine
Le parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18-3-1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale ad attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.
Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dal Dlgs 81/2015, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n° 87 convertito dalla L. 9 agosto 2018 n° 96 e dalle norme del presente contratto.
Il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 24 mesi. Un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo di ventiquattro mesi, può essere stipulato per una sola volta presso la ITL secondo le modalità previste dalla Legge, per una durata non superiore a 12 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, liberamente nei primi dodici mesi ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 nel limite di ventiquattro mesi, secondo le norme vigenti. Il numero massimo di proroghe consentite in quest'ultimo arco temporale è di 4 volte; se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, della Legge n. 81/2015, i termini per la riassunzione a tempo determinato vengono ridotti a 10 giorni nei casi di contratto di durata pari o inferiore a sei mesi, e vengono ridotti a 20 giorni nei casi di contratti di durata superiore ai sei mesi. Tali disposizioni non si applicano nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali come successivamente definiti "Attività stagionali".
La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoratori part -time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata eventualmente inferiore del contratto a tempo determinato.
Durante il periodo di prova, per la cui determinazione si dovrà far riferimento all'articolo 16 del vigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in vigore per il livello e/o qualifica nel quale il lavoratore presta servizio.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima, la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello e/o qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.
A livello aziendale, ove previsto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al periodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto dell'apporto dei lavoratori con contratto a termine.
Le assunzioni a termine saranno segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL, su richiesta delle stesse ed, in ogni caso, con cadenza semestrale.
Le Società informano i lavoratori a termine, nonché le rsa/rsu, e le OO.SS. territoriali, su loro richiesta, dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili e che siano compatibili e fungibili rispetto alle caratteristiche professionali.
I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento all'unità superiore).
Sono esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi compresi quelli di cui al 4º comma del presente articolo, sono computabili, ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, agli effetti di cui all'articolo 35 della Legge n. 300/1970.
Per quanto non contemplato nel presente articolo si fa rinvio al D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n° 87 convertito dalla L. 9 agosto 2018 n° 96.
Contratto Stagionale
Le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n° 81/2015 e per gli effetti di cui agli art.li 19 comma 2, 21 comma 1 e comma 2 e art. 23 comma 2 lettera C si considerano stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Limitatamente al settore del soccorso stradale, e dei servizi alla mobilità, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
I contratti stipulati in relazione ad esigenze stagionali sono quelli di cui al presente comma, all'interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per esigenze stagionali, ai sensi di Legge, possono essere stipulati per le seguenti figure professionali:
Impiegato di banco;
Check-in man;
Operatore call center Soccorso Stradale/infomobilità;
Operatore di sosta/ centrale operativa.
Diritti di precedenza.
Il lavoratore assunto a tempo determinato, anche per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime mansioni, con la sola esclusione dei casi in cui la sua nuova assunzione a termine farebbe per lui insorgere il diritto alla conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
L'azienda, altresì, nell'assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato, attribuirà precedenza ai lavoratori, anche stagionali, che nella stessa azienda e nelle stesse mansioni abbiano già lavorato per almeno 6 mesi, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro.
Per il personale stagionale, fermo restando il periodo minimo di sei mesi di effettiva prestazione, il diritto maturerà comunque al termine della seconda stagione.
I suddetti diritti di precedenza sono esercitabili esclusivamente nell'ambito della Regione ove si è prestata l'attività lavorativa del primo contratto, e dovranno essere espressi in forma scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Rispetto ai diritti di precedenza di cui sopra, nel caso di concomitanza tra più aspiranti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a tempo determinato e/o stagionale nelle stesse mansioni, anche se eventualmente maturati su più Regioni. In caso di ulteriore parità si terrà prioritariame conto, nell'ordine, dei carichi familiari e della maggiore età anagrafica.
I diritti di precedenza di cui sopra non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo o dimissioni.
In ogni caso, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale, valorizzando la conoscenza, l'esperienza e la competenza maturata dai lavoratori nelle attività stagionali, così come individuati dal 2º e 3º comma del presente articolo, le Parti stipulanti convengono che la problematica venga monitorata all'interno dell'Ente Bilaterale, sede preposta allo studio, analisi ed attuazione dei fabbisogni formativi al fine di valutare tutte le iniziative utili per definire interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale di tale categoria di lavoratori nelle aziende del settore.
Art. 35 bis - Percentuale di utilizzo
Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e lavoratori stagionali.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 29 - Contratti a termine
(____omissis___)
A) Contratto Stagionale
Le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/2015 e sue successive modifiche ed integrazioni si considerano stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Limitatamente al settore del soccorso stradale, e dei servizi alla mobilità, data la particolarità del servizio, la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
I contratti stipulati in relazione ad esigenze stagionali sono quelli di cui al presente comma, all'interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per esigenze stagionali, ai sensi di Legge, possono essere stipulati per le seguenti figure professionali:
- Impiegato di banco;
- Check-in man;
- operatore di centrale di assistenza tecnica/alla persona/alla infomobilità
- Operatore di sosta/ centrale operativa;
- Addetto approntamento/lavaggio vetture;
Eventuali altre e diverse figure professionali potranno essere concordate a livello aziendale con le rispettive Rsa/OO.SS. Territoriali, previa verifica e validazione effettuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL a livello Nazionale.
(___omissis___)
Art. 30 - Lavoro a Tempo Parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92) nonché dalla seguente disciplina.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'Art. 19 del vigente CCNL, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore. Tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, I'orario di lavoro e la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, sulla base delta turnazione stabilita, nonché gli altri elementi previsti per il rapporto a tempo pieno.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
Per i tempi accessori e complementari all'attività di guida dei conducenti di autobus e del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle disposizioni di Legge e contrattuali vigenti.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
II rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.
È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa. Le Parti concorderanno, all'atto del passaggio al part time, le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo pieno.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall'azienda con un limite massimo del 3% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli A1, A2, Q1 e Q2. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali.
Il lavoratore con contratto part time a tempo indeterminato ha facoltà di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e l'azienda dovrà concederlo, qualora all'interno del proprio reparto/ufficio è previsto l'inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la sostituzione, per le medesime mansioni o per mansioni professionali equivalenti.
La concessione di tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle lavoratrici madri (con figli entro il terzo anno di età) che ne hanno fatto richiesta, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica, ed altre malattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior favore.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni;
- motivi di famiglia opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali.
Per il personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
A tale personale compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese.
La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'Art. 38 del vigente CCNL.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno.
Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di Legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'Art. 19 del vigente CCNL, con riferimento alla settimana, al mese a all'anno solare.
Nei part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:
- incrementi di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna del lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
- stati di necessita.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
II numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiori a 100 ore.
Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare.
La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.
Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato ed il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento ne può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.
Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuate.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuate settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.
Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno.
L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e sue successive modificazioni, anche determinando il passaggio da part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il TFR.
Oltre ai casi previsti dalla Legge n. 92/2012, decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere personale/familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a d).
In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'Art. 58 del vigente CCNL verrà proporzionalmente ridotto.
Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la R.S.A., ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare.
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'Art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità, e con esclusione dal computo di cui sopra del personale assunto con contratto stagionale.
I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti.
I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'Art. 35 della Legge n. 300/1970.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 30 - Lavoro a tempo parziale
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell'intento di favorire l'occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario di lavoro inferiore a quello contrattuale.
La prestazione di lavoro part time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente o nel cd. modo misto.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore.
Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'articolo 20 del vigente CCNL, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.
L'instaurazione del rapporto di lavoro part time dovrà risultare da atto scritto nel quale devono essere indicati la durata e la collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando la prestazione è articolata in turni, l'indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa può avvenire anche mediante rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.
È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa.
Le Parti concorderanno, all'atto del passaggio al part time, le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo pieno.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall'azienda con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli Al, A2, Q1 e Q2. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali.
Il diritto alla trasformazione e/o "ritrasformazione" spetta per Legge a tutti quei lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico/degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapia salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Asl territorialmente competente.
In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l'azienda non può rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell'orario non superiore al 50%.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale.
In caso le aziende decidano di procedere ad assunzioni a tempo parziale dovranno darne tempestiva comunicazione scritta alle rsa/rsu e nei luoghi di lavoro accessibili a tutti e prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei propri dipendenti.
Il lavoratore con contratto part time a tempo indeterminato ha facoltà di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e l'azienda dovrà concederlo, qualora all'interno del proprio reparto/ufficio è previsto l'inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la sostituzione, per le medesime mansioni o per mansioni professionali equivalenti.
A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior favore.
L'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dal comma 3, 4 e 5 dell'art 8 del D.lgs. n° 81/2015 e in subordine secondo i criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- motivi di famiglia opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
-motivi personali.
Per il personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità e quindi troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate nel mese.
La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'articolo 38 del vigente CCNL.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno.
Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di Legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate.
Nei part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:
- incrementi di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna del lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue.
Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale, familiare, di salute o di formazione.
La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28%, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.
Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato.
Le ore eccedenti il 20% su base annua, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.
Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuate.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.
Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno.
L'azienda potrà attivare le clausole elastiche in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenze richiesta delle RSA/RSU, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità temporale della collocazione della prestazione lavorativa. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15 % comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il TFR.
Oltre ai casi previsti dalla Legge n. 92/2012, il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso dando al datore di lavoro un preavviso di 15 giorni, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
b) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico - degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente d'età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap;
d) Documentate esigenze di carattere personale/familiare;
e) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
f) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
g) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.
In ogni caso il rifiuto del lavoratore e della lavoratrice di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a g).
In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'articolo 58 del vigente CCNL verrà proporzionalmente ridotto.
Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la R.S.A., ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al supplementare.
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 5 unità, e con esclusione dal computo di cui sopra, del personale di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art 8 del D.Lgs. 81/ 2015, dei lavoratori assunti con contratto stagionale e dei lavoratori assunti per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti.
I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'articolo 35 della Legge n. 300/1970.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 30 - Lavoro a tempo parziale
Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell'intento di favorire l'occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull'opportunità di ricorrere a prestazioni con orario di lavoro inferiore a quello contrattuale.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
Nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti di lavoro, deve produrre copia delle relative lettere di assunzione.
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.
Resta ferma l'osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL per quanto applicabili.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Quando la prestazione è articolata in turni, l'indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa può avvenire anche mediante rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
All'atto dell'assunzione, dovrà essere fissata la durata della prestazione a tempo parziale che non potrà essere feriore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
A parziale modifica di quanto sopra disciplinato, le parti concordano nel riconoscere la possibilità di stipulare contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione lavorativa sia compresa fra un minino del 35% ed un massimo del 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile od annuale. Ferma restando la garanzia della copertura previdenziale, tale possibilità sarà riconosciuta nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore.
Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'articolo 20 del vigente CCNL, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.
È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa.
Le Parti concorderanno, all'atto del passaggio al part time, le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo pieno.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall'azienda con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli Al, A2, Q1 e Q2. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo indeterminato, le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali.
Il diritto alla trasformazione e/o "ritrasformazione" spetta per Legge a tutti quei lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico/degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapia salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Asl territorialmente competente.
In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l'azienda non può rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell'orario non superiore al 50%.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale. In caso le aziende decidano di procedere ad assunzioni a tempo parziale dovranno darne tempestiva comunicazione scritta alle rsa/rsu e nei luoghi di lavoro accessibili a tutti e prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei propri dipendenti.
Il lavoratore con contratto part time a tempo indeterminato ha facoltà di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e l'azienda dovrà concederlo, qualora all'interno del proprio reparto/ufficio è previsto l'inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la sostituzione, per le medesime mansioni o per mansioni professionali equivalenti.
A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior favore.
L'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dal comma 3, 4 e 5 dell'art 8 del D.lgs. n° 81/2015 e in subordine secondo i criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- motivi di famiglia opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali.
Per il personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità e quindi troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate nel mese.
La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'articolo 38 del vigente CCNL.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno.
Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di Legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate.
Nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:
- incrementi temporanei di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento prestazioni lavorative straordinarie.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue.
Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale, familiare, di salute o di formazione.
La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28%, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.
Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato.
Le ore eccedenti il 20% su base annua, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.
Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuale.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.
Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno.
L'azienda potrà attivare le clausole elastiche in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità temporale della collocazione della prestazione lavorativa. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15 % comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali legali, indiretti e differiti compreso il TFR.
Oltre ai casi previsti dalla Legge n. 92/2012, il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso dando al datore di lavoro un preavviso di 15 giorni, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
b) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico - degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente d'età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap;
d) Documentate esigenze di carattere personale/familiare;
e) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
f) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
g) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili.
In ogni caso il rifiuto del lavoratore e della lavoratrice di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a g).
In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'articolo 58 del vigente CCNL verrà proporzionalmente ridotto.
Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la R.S.A., ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al supplementare.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), e con esclusione dal computo di cui sopra, del personale di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art 8 del D.Lgs. 81/2015, dei lavoratori assunti con contratto stagionale e dei lavoratori assunti per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'articolo 35 della Legge n. 300/1970.
Nota a verbale
Preso atto dell'avvenuta abrogazione delle definizioni legislative di rapporto a tempo parziale di tipo "orizzontale", "verticale", e "misto" operata dal D.Lgs. n. 81/2015, le Parti, richiamando le precedenti definizioni riportate all'art. 1 comma secondo del D.Lgs. n. 61/2000, concordano, anche ai fini dei contratti in essere alla data di stipula del presente accordo che:
a) per rapporto a tempo parziale di tipo "orizzontale" si intende il caso in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è fissata in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) per rapporto a tempo parziale di tipo "verticale" si intende quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) per rapporto a tempo parziale di tipo "misto" si intende quello che si svolge secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale.
Art. 31 - Lavoro somministrato a tempo determinato
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'Art. 20 del D.Lgs. n. 276/03 e sue successive modificazioni; rientrano nelle suddette fattispecie anche le seguenti casistiche:
a) esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
Al prestatore con contratto di somministrazione è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati e all'andamento economico dell'azienda (premio di risultato). Qualora i lavoratori con contratto di somministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di Legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, I'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con contratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno segnalati alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL.
Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta all'anno, (se richiesto), l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
Il periodo massimo di assegnazione del prestatore di lavoro somministrato presso l'azienda utilizzatrice è pari a 12 mesi e può essere prorogato solo:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a mesi 24.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di somministrazione dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (struttura dell'azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima.
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per le fattispecie contrattuali di cui al primo comma della presente lettera D) non potranno superare la media semestrale del 6% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 4, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 4 contratti.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere attivato dalle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, a successive modifiche o salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 31 - Lavoro somministrato a tempo determinato
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale.
Al prestatore con contratto di somministrazione è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati e all'andamento economico dell'azienda (premio di risultato).
Qualora i lavoratori con contratto di somministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di Legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con contratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno segnalati alle Rsa/Rsu se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL.
Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle rsa/rsu in mancanza, alle oo.ss. territoriali aderente alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta all'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU e alle Segreterie Regionali delle OO.SS. firmatarie informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
Il periodo massimo di assegnazione del prestatore di lavoro somministrato presso l'azienda utilizzatrice è pari a 12 mesi e può essere prorogato solo:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a mesi 24.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di somministrazione dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (struttura dell'azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima.
I lavoratori somministrati hanno diritto ad essere informati dall'utilizzatore dei posti di lavoro vacanti per mansioni equivalenti.
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, non potranno superare la media semestrale del 5% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere attivato dalle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, a successive modifiche, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 31 - Lavoro somministrato a tempo determinato
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale.
Al prestatore con contratto di somministrazione è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati e all'andamento economico dell'azienda (premio di risultato).
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1º gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di somministrazione non può durare più di 24 mesi e prevede una durata non superiore ai 12 mesi per essere acausale. Dopo i primi 12 mesi il contratto deve recare le causali che sono solo quelle previste dall'art. 19 del suddetto decreto.
La proroga della missione, con il limite massimo di 4, può sforare i 12 mesi solo in presenza delle causali previste dall'art. 19.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con contratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.Lgs. 19, settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno segnalati alle Rsa/Rsu se costituite, ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL.
Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle rsa/rsu in mancanza, alle oo.ss. territoriali aderente alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta all'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle RSA/RSU e alle Segreterie Regionali delle OO.SS. firmatarie informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
Art. 35 bis - Percentuale di utilizzo
Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e lavoratori stagionali.
Art. 32 - Apprendistato Professionalizzante
Finalità/forma/durata
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, come sostituito dall'art. 46 comma 1), lettera b) della Legge 4 novembre 2010 n. 183, dalla Legge n. 92/2012 nonché dall'Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012 sottoscritto tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil.
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
II contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (ovvero 29 anni e 364 giorni), ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell'Azienda, e un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo, il livello di inquadramento, il trattamento economico. Su richiesta delle OO.SS., le modalità di erogazione della formazione formeranno oggetto di definizione con le RSA/RSU.
Il periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto previsto per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a svolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata dell'apprendistato.
Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 Cod. Civ.. In caso di mancato esercizio della facoltà del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia, il lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante decadrà dal diritto al trattamento economico di cui al comma precedente per tutto il periodo certificato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Trattamento economico/normativo
Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni di seguito indicati.
La durata massima dell'apprendistato è cosi fissata:
- 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie del livello C3;
- 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli C1, C2, B3, B2, B1, A2, A1;
- Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal vigente CCNL, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:
- nel primo anno: 85% della retribuzione globale;
- nel secondo anno: 90% della retribuzione globale;
- nel terzo anno: 95% della retribuzione globale.
II periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente Art., i periodi di apprendistato attinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, nonché ai fini degli aumenti periodici di anzianità.
L'apprendista risponde ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente CCNL.
L'apprendista viene iscritto, dalla data della sua assunzione, al Fondo di Assistenza sanitaria vigente nel settore.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 100% della retribuzione spettante per la durata del periodo di comporto. Per il solo primo anno il trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro nei primi 3 giorni sarà pari al 50 % della retribuzione spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di tre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata superiore.
Formazione
Nel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto in sarà indicato un tutore od un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal Decreto Ministeriale 28-2-2000. Il Tutore/referente è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre egli attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che deve essere firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione.
Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel Piano Formativo Individuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento del CCNL. La formazione professionalizzante non potrà essere inferiore a 120 ore annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta tramite la partecipazione a percorsi formativi sia esterni che interni all'azienda anche on the job, in affiancamento, ecc.
Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e gli obiettivi formativi. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato, in costanza di rapporto di lavoro, su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro.
La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato.
Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano individuale, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui all'allegato del CCNL "relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante".
In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi precedenti può essere articolata secondo il seguente programma:
a) Tematiche di base e trasversali (30% del monte ore annuo):
- salute e sicurezza del lavoro;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- competenze relazionali;
b) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali (30% del monte ore annuo):
- conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
- conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;
c) formazione "on the job" e in affiancamento (40% del monte ore annuo).
Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all'organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna o all'azienda.
Stante l'apprendistato professionalizzante uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, il periodo di formazione si conclude al termine del periodi di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
Le modalità di erogazione della formazione ed il PFI saranno oggetto di confronto in sede aziendale.
L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 80% degli apprendisti in scadenza nei 36 mesi precedenti.
La formazione effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo. I profili formativi sono definiti nell'allegato che segue che forma parte integrante del presente Art..
I principi convenuti nel presente Art. sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti in forza a tempo indeterminato.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere a su turni diurni.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
Per i contratti in essere alla data di stipula del presente Accordo continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato.
I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale (Titolo III Legge n. 300/1970).
Allegato relativo alla formazione dell'apprendistato professionalizzante
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti, riguardante le competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche.
Profili formativi
Competenze tecnico professionali generali - Parte comune a tutti i profili:
- conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa;
- conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda;
- sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera;
- conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;
- Conoscere la normative del lavoro, del CCNL e della sicurezza.
Competenze tecnico professionali specifiche dei profili formativi
1) Addetti alle attività di amministrazione/segreteria
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Trattamento documenti amministrativo contabili
- Organizzazione riunione ed eventi di lavoro
- Gestione corrispondenza
2) Addetti alla contabilità
- Configurazione sistema della contabilità generale
-- Principi ragionieristici di base
- Trattamento operazioni fiscali e previdenziali
- Elaborazione bilancio aziendale
3) Addetti all'amministrazione e finanza
- Sistema di contabilità generale e analitica
- Elaborazione budget
- Controllo andamento economico-finanziario
- Gestione servizi bancari
- Gestione acquisti
4) Addetti alle risorse umane
- Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL
- Principi base di amministrazione e gestione del personale
- Principi ragionieristici di base
- Sicurezza sul lavoro
5) Addetti alle vendite
- Programmazione azioni di vendita
- Gestione trattativa commerciale
- Attività di call center/assistenza client
6) Addetti alle attività informatiche
- Conoscenza di base dei sistemi informativi
- Conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione
- Gestione operativa
- Manutenzione e supporto
- Sicurezza dei sistemi informatici
7) Addetti al magazzino
- Gestione spazi attrezzati di magazzini
- Movimentazione e lavorazione pezzi meccanici
- Trattamento dati di magazzino
- Tecniche/attrezzature di magazzinaggio
- Rapporti con il personale terzo
- Nozioni su merci pericolose
8) Conducenti di mezzi di trasporto
- Conoscenza di base della normativa relativa al trasporto di persone
- Gestione attività documentale e preparazione di tutti i documenti per il trasporto di persone
- Conoscenza di nozioni sulla circolazione dei mezzi
- Conoscenza sulla sicurezza dei mezzi e sulla sicurezza stradale
- Conoscenza delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti di persone su strada
- Attività inerenti alla corretta gestione del veicolo
- Conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto
- Conoscenza delle norme di comportamento previste dal codice della strada
9) Addetti alla manutenzione dei veicoli
- Conoscenza tecnica dei veicoli
- Conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione
- Primaria manutenzione e preparazione del veicolo
- Conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria
- Interventi di riparazione
10) Addetti alle pratiche automobilistiche
- Classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione dei veicoli
- Normativa sulle patenti di guida
- Norme sull'accesso alla professione di autotrasportatore
- Disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio
11) Addetto pianificazione e controllo
- Principi base di amministrazione e contabilità
- Sistemi di contabilità industriale e controllo costi
- Elaborazione budget
- Conoscenza sistemi informatici di base
12) Impiegato di banco
- Customer contact
- Tecniche di vendita
- Lavoro in team
- Conoscenza sistemi informatici di base
13) Addetto car care
- Ordinaria manutenzione e preparazione dell'autoveicolo
- Sicurezza e prevenzione infortuni
- Guida autoveicoli
14) Addetto al check-in
- Customer contact
- Gestione e logistica degli autoveicoli
- Sicurezza e prevenzione infortuni
- Conoscenza sistemi informatici di base
15) Addetto acquisti e logistica
- Conoscenza del processo delle consegne
- Relazione col cliente/fornitore
- Movimentazione degli autoveicoli
- Conoscenza degli accordi d'acquisto
- Conoscenza dei sistemi informatici di base
16) Addetto alla Customer Care
- Supporto al cliente in fase di prevendita e/o postvendita
- Conoscenza dei principali pacchetti informatici aziendali
- Approccio alla comunicazione efficace
17) Addetto Car Sales
- Chiusura dei contratti
- Monitoraggio della riconsegna degli autoveicoli
- Conoscenza dei processi amministrativi a supporto dell'attività di vendita dei veicoli usati
- Conoscenza dei sistemi informatici di base
18) Addetto Quality & Internal Audit
- Conoscenza delle procedure aziendali locali e del gruppo
- Implementazione delle procedure
- Verifica della corretta implementazione delle procedure
- Reporting verso il gruppo
19) Addetto Database & Pricing
- Aggiornamento listini
- Conoscenza sistemi informatici di base e specifici aziendali
- Conoscenze di base dei flussi amministrativi e contabili
20) Addetto Insurance
- Visione delle dichiarazioni in materia di sinistri
- Aggiornamento a sistema dello stato dei sinistri
- Spedizione dei contratti assicurativi
- Relazione col cliente
- Conoscenza dei pacchetti informatici di base e specifici aziendali.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 32 - Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni e con la durata massima cosi fissata:
- 24 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie comprese dal livello C3 al livello Al.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal vigente CCNL, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:
- nel primo anno: 85% della retribuzione globale;
- nel secondo anno: 90% della retribuzione globale;
Apprendistato in cicli stagionali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5, del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più periodi attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro ventiquattro mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Per i rapporti di apprendistato in cicli stagionali e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 90% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente verbale, si rimanda all'art. 32 del CCNL che qui si intende espressamente richiamato.
Le parti si impegnano entro il prossimo mese di ottobre a reincontrarsi per definire compiutamente i contenuti del percorso formativo degli apprendisti.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 35 bis - Percentuale di utilizzo
Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e lavoratori stagionali.
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa dell'attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
II telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 Cod. Civ., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.
In sede aziendale vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.
Le figure professionali utilizzabili attraverso il telelavoro sono le seguenti: Call center, Teleselling, Credit collection, Customer service, Operatore sistemi informatici, Sales, Analista programmatore.
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.
Il contratto di lavoro ripartito (cd. "Job Sharing") è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare l'orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale, anche al fine dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori.
I lavoratori hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente sull'impedimento ad effettuare la propria parte di prestazioni.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, abbia prestato più ore di quelle previste indicativamente nel contratto, non potrà pretendere alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario contrattuale complessivo.
Durante il periodo di cui al capoverso precedente, il lavoratore restante ha l'obbligo dell'intera prestazione påttuita, senza che tale situazione temporanea trasformi il contratto di lavoro in contratto individuale a tempo pieno e senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva fino a concorrenza dell'orario contrattuale complessivo.
L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro (per qualsiasi motivo) trasferisce l'obbligazione sull'altro lavoratore coobbligato.
È data facoltà al prestatore di lavoro di presentare un altro lavoratore disponibile al lavoro ripartito, previa accettazione da parte dell'azienda.
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due contratti.
Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stages si fa rinvio alle normative di Legge in materia (Legge n.196/97 e successive modifiche/integrazioni).
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 5% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.
Agli stagisti verrà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a euro 550 lorde mensili, oltre all'erogazione del ticket restaurant.
Restano salvi i trattamenti aziendali già eventualmente in atto di miglior favore.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 37 - Tirocini formativi - Stage
Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stages si fa rinvio alle normative di Legge in materia (Legge n. 196/97 e successive modifiche/integrazioni).
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 6% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.
Agli stagisti verrà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a € 650 lorde mensili, oltre all'erogazione del ticket restaurant. Restano fatti salvi trattamenti economici di miglior favor previsti dall'Ente Regionale.
Restano salvi i trattamenti aziendali già eventualmente in atto di miglior favore.
Trimestralmente verranno fornite alle rsa/rsu e alle segreterie nazionali firmatarie il CCNL il numero dei tirocini attivati e conclusi, le qualifiche, età,sesso e titolo di studio nonché eventuali assunzioni.
Le Parti monitoreranno l'andamento del ricorso a tale istituto e valuteranno eventuali future determinazioni al riguardo.
Percentuale di utilizzo
Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere la percentuale del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e lavoratori stagionali.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 37 - Tirocini formativi - Stage
Per quanto riguarda la disciplina relativa agli stage si fa rinvio alle normative di Legge in materia (Legge n. 196/97, D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge 14/09/2011 n. 148, D.L. n. 76/2013, convertito in Legge n. 99 del 09/08/2013 e successive modifiche/integrazioni).
Il tirocinio formativo è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, finalizzato a creare un contatto diretto tra azienda e tirocinante, alla scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali.
Non si configura come rapporto di lavoro.
Il tirocinio formativo non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorativa per le quali non sia necessario un periodo formativo. Non è, inoltre, possibile l'attivazione se nei due anni precedenti tra l'azienda ospitante ed il tirocinante sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, o un rapporto di collaborazione.
Il tirocinante non può sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non può essere utilizzato per sostituire il personale dell'Azienda ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione della stessa.
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 8% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.
Agli stagisti verrà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a € 800 lorde mensili oltre all'erogazione del ticket restaurant. Restano fatti salvi trattamenti economici di miglior favore previsti dall'Ente Regionale.
Restano, inoltre, salvi i trattamenti aziendali già eventualmente in atto di miglior favore.
In caso di aziende plurilocalizzate, e che quindi hanno sedi in più Regioni, il tirocinio formativo è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio esso è stato realizzato; qualora il tirocinio prevede attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
Trimestralmente verranno fornite alle rsa/rsu e alle segreterie nazionali firmatarie il CCNL il numero dei tirocini attivati e conclusi, le qualifiche, età, sesso e titolo di studio nonché eventuali assunzioni.
Le Parti monitoreranno l'andamento del ricorso a tale istituto e valuteranno eventuali future determinazioni al riguardo, anche finalizzate ad una possibile assunzione da parte della Azienda ospitante.
Art. 35 bis - Percentuale di utilizzo
Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere complessivamente la percentuale del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e lavoratori stagionali.
Qualora un'azienda intenda procedere alla esternalizzazione del servizio di manutenzione, pulizia e navettamento delle vetture, dovrà definire, in sede di contrattazione aziendale:
1) Trattamenti contrattuali e retributivi da riconoscere al personale in uscita da parte del fornitore;
2) Caratteristiche aziendali del fornitore;
3) Clausola temporale di salvaguardia laddove il fornitore dovesse essere sostituito.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 36 - Appalti e trasferimento di azienda
Qualora 1e aziende ricorrano all'appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
Nel rapporto con le aziende appaltataci, le aziende opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell'azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all'interno dell'impresa appaltante.
Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e della tutela lavoro, conformemente alle disposizioni di Legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento.
Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d'azienda si applicano l'art. 2112 ce. e l'art.47 della Legge 29-12-90, n.428 e le successive modifiche e integrazioni.
Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 47 della Legge n.428/1990 come modificata dal D.Lgs n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti i singoli CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate ai cambi appalto si applicano le normative contrattuali e di Legge vigenti.
Art. 36 bis - Appalti e cambio appalto
Tenuto conto che il settore è caratterizzato dalla produzione di servizi ausiliari all'attività dell'autonoleggio quali approntamento, pulizia e navettamento delle vetture che vengono effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese appaltatrici, le Parti intendono regolamentare il cambio di appalto con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione, anche al fine di evitare l'insorgere di fenomeni iscorsivi della concorrenza.
Le parti definiscono la seguente disciplina al fine di incentivare l'applicazione del presente CCNL a tutte le predette attività.
L'impresa committente chiederà a quella appaltatrice i seguenti documenti:
- elenco nominativo dei lavoratori, corredato da codice fiscale impiegati nell'appalto, il loro livello d'inquadramento e l'orario di lavoro mediante una dichiarazione mensile;
- l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo cui i versamenti devono essere riferiti ai lavoratori impiegati nell'appalto.
- il modello Uniemens cumulativo ed il modello Uniemens individuale,
Nella scelta dell'azienda appaltatrice l'appaltante avrà cura di verificare la sua solidità economica finanziaria.
L'appaltante, su richiesta, metterà a disposizione delle oo..ss. la documentazione di cui sopra.
L'azienda appaltante, ferme restando le responsabilità stabilite dalla Legge, individuerà al proprio interno una figura professionale con il compito di effettuare verifiche periodiche volte ad accertare il corretto adempimento del servizio affidato, e ad accertare, in particolar modo, la congruenza tra personale dichiarato ed effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni su tutto quanto sopra previsto.
In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per gli stessi servizi riferiti alle attività di cui sopra, le aziende si impegnano ad affidare l'appalto ad un'impresa subentrante che, a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, garantirà l'assunzione senza soluzione di continuità e senza periodo di prova degli addetti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini con un minimo di 6 mesi prima della cessazione dell'attività.
Nei casi di passaggio d'appalto, in favore dei lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo i quali erano in forza nel settore anche alla data del 7 marzo 2015 è recepita la normativa di cui all'art. 18 Legge 300/1970
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 36 - Appalti, cambi di appalto e trasferimento di azienda
Premessa
Qualora le aziende ricorrano all'appalto nell'ambito del settore sotto specificato (approntamento, pulizia e navettamento vetture) le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e della tutela del lavoro, conformemente alle disposizioni di Legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e corrispondente alle attività ed alle figure professionali presenti nelle lavorazioni appaltate.
Data la specificità del settore, le parti ritengono di dover prestare la massima attenzione agli appalti riferiti all'attività di approntamento, pulizia e navettamento vetture al fine di:
- evitare il Dumping tra le aziende;
- contrastare il possibile insorgere di forme di lavoro non dichiarato, irregolare e di quals1asi forma di sfruttamento;
- sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile;
- vigilare sul rispetto degli standard di Legge in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche con riferimento alle mansioni effettivamente svolte ed eventualmente a rischi di interferenze;
- vigilare ed adoperarsi affinché venga garantito il rispetto delle condizioni normative salariali dei CCNL applicati, rientranti tra quelli siglati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per questo motivo, le parti intendono darsi degli strumenti utili al monitoraggio con l'obiettivo, nel corso della vigenza contrattuale, di analizzare le forme di organizzazione del lavoro e delle flessibilità orarie per verificare le condizioni da qui al prossimo rinnovo, che possano portare all'esigibilità del presente CCNL anche alle società appaltatrici.
Pertanto, le parti intendono costituire una commissione paritetica nazionale composta da tre (3) rappresentanti delle oo.ss. firmatarie il presente CCNL e tre (3) di parte datoriale che si insedierà entro il mese di gennaio 2020.
Quanto definito dalla commissione paritetica sopra citata potrà essere utilizzato anche nel caso di possibili re-internalizzazioni delle attività in questione da parte delle Società del settore.
Nel mese di gennaio di ciascun anno e, comunque, ad ogni cambio appalto, le aziende forniranno alle segreterie nazionali firmatarie il presente CCNL:
- l'elenco delle lavorazioni date in appalto in ogni sito produttivo;
- l'indirizzo, suddiviso per regione, di ogni società appaltatrice;
- il numero degli addetti coinvolti in ogni singolo appalto e il CCNL applicato, rientrante tra quelli siglati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Contestualmente, in via sperimentale, per la vigenza del presente CCNL, le parti applicheranno la procedura di cui al presente articolo.
Tenuto conto che il settore è caratterizzato dalla produzione di servizi ausiliari all'attività di autonoleggio, al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale, di sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile e con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione.
Le attività per la gestione delle operazioni di cui sopra saranno affidate ad imprese, società di persone, di capitali, iscritte alla Camera di Commercio o a società cooperative che risultino iscritte nell'albo nazionale delle società cooperative presso il Mise. Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionali organizzative (disporre di propri mezzi e di idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da idonea certificazione e dal DURC semestrale.
Gli appalti, in considerazione della specificità dell'attività, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati:
- consistenza imprenditoriale dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria;
- assenza di procedure concorsuali, in atto al momento della stipula, risultante da certificazione della camera di commercio;
- assenza, all'atto della stipula o dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità;
- Il pieno rispetto del CCNL di settore applicato e della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- regolarità contributiva/DURC.
Costituiranno motivo di risoluzione del contratto di appalto:
1) il mancato rispetto di uno o più punti su menzionati, oltre che l'accertamento di uno o più delle seguenti violazioni da parte dell'appaltatore interessato ad eventuali terziarizzazioni:
- omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo;
- mancata, e/o incongruente o reiterato ritardo nella corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori.
2) il subappalto. È vietata ogni forma di subappalto. A tal fine l'appaltante inserisce apposita clausola nel contratto di appalto.
Gli operatori affidanti ed affidatari delle attività devono recepire integralmente, all'interno del contratto di cessione/appalto, le condizioni e i contenuti posti a tutela del lavoro.
L'assegnazione di un appalto ad un Consorzio, che dovrà presentare in forma scritta la sua composizioi consortile, non costituisce, di per sé, una forma di subappalto.
Nel caso di affidamento ad un Consorzio, la Società Capofila dello stesso rimane responsabile dell'appalto affidato, comunica le società a cui saranno affidati i lavori e garantisce il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
Qualora la Società a cui sono affidati i lavori, per qualsivoglia motivo sia costretta a lasciare l'attività, questi saranno affidati ad altra consorziata, ed i lavoratori passeranno alle dipendenze della stessa mantenendo le medesime condizioni economiche/normative/retributive con caratteristiche analoghe al trasferimento d'azienda, previa verifica del CCNL applicato. Rimane ferma la responsabilità solidale dell'appaltante ex art. 29 D.Lgs 276/03 e s.m.i., anche in caso di appalto a consorzio per i debiti della consorziata. L'appaltante inserisce le relative clausole nel contratto di appalto.
I contenuti del presente articolo verranno applicati nelle fasi di rinnovo degli attuali appalti/cambio di appalto, una volta giunti alla loro naturale scadenza.
In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per le medesime attività di cui al presente articolo, l'azienda committente ne darà preventiva comunicazione, nei 30 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali firmatarie il presente CCNL, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 6 mesi. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante dovrà garantire l'assunzione senza periodo di prova, ed alle stesse condizioni normative, economiche e retributive degli addetti esistenti in organico sull'appalto da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa, risultante da documentazione probante;
b) in caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali - anche qualora l'impresa subentrante sia la stessa che già gestiva il servizio -, al fine di assicurare comunque la continuità dell'occupazione e la tutela del reddito a tutti i lavoratori coinvolti, sarà avviato un confronto, nei 15 giorni precedenti il cambio di appalto medesimo, sulle condizioni economiche e normative tra la società subentrante e le rappresentanze sindacali aziendali e le Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL di categoria applicato, territorialmente competenti, per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto, al fine di assicurare la continuità dell'occupazione e la tutela del reddito a tutti i lavoratori e fermo restando l'obbligo di assunzione dei lavoratori degli addetti esistenti in organico sull'appalto da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa, risultante da documentazione probante.
Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, le strutture sindacali potranno richiedere un incontro con l'Azienda fornitrice subentrante ed eventualmente con l'Azienda fornitrice uscente per individuare le opportune soluzioni finalizzate a raggiungere un'intesa nell'ambito di quanto previsto al comma seguente; la procedura di esame congiunto dovrà comunque essere esperita entro 20 giorni dalla sua attivazione.
La procedura descritta potrà essere attivata per un esame della situazione, al fine di rendere compatibili esigenze dell'impresa subentrante con le esigenze di continuità lavorativa dei lavoratori, tenuto conto condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato.
Qualora dovessero emergere criticità nell'ambito della procedura sopra richiamata, committente ed OO.SS. firmatarie il presente CCNL, potranno avviare un confronto, su richiesta di una delle Parti coinvolte, per individuare soluzioni finalizzate al buon esito della stessa.
Le tempistiche sopra descritte potranno essere derogate esclusivamente nel caso di rescissione unilaterale del contratto di appalto da parte del committente per gravi inadempienze dell'appaltatore.
Il mancato rispetto di quanto convenuto nel presente articolo potrà costituire violazione dell'art. 28 della Legge 300/70.
Appalti
Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende committenti opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di appalti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, e assicurando pretendendo il pieno rispetto del CCNL di settore applicato, rientrante tra quelli siglati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, consentendo inoltre, ai dipendenti dell'azienda appaltatrice conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all'interno dell'impresa appaltante.
Le Aziende committenti al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori inseriranno, quindi, nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto della presente disciplina nonché al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoro nonché alla corretta applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento.
In particolare l'Azienda appaltatrice dovrà garantire il corretto e puntuale pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali.
L'impresa committente si impegna a verificare che l'appaltatrice adempia a tali obbligazioni e a tal fine chiederà al fornitore l'esibizione della seguente documentazione:
- Elenco nominativo dei lavoratori impiegati in ogni singolo appalto (corredato dal codice fiscale), timbrato e firmato dal legale rappresentante della società appaltatrice, nel quale sia specificato per ognuno:
- tipologia di contratto di lavoro;
- inizio (ed eventuale fine, in caso di contratto a termine) del rapporto di lavoro;
- livello d'inquadramento;
- orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- CCNL applicato;
- ricevuta mensile di avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto (quietanza di pagamento modello F24);
- ricevuta mensile di avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- Ammontare totale delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori impiegati nell'appalto; il documento unico di regolarità contributiva (DURC), e il modello Uniemens, cumulativo dei lavoratori impiegati nell'appalto;
Qualora dovessero emergere criticità in merito alla corretta applicazione, tale documentazione, su richiesta, dovrà essere fornita dall'azienda committente alle OO.SS. nazionali e/o territoriali, firmatarie il present CCNL, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia della tutela della privacy e del trattamento dei d personali
L'azienda appaltante, ferme restando le responsabilità stabilite dalla Legge, individuerà al proprio interno una figura professionale con il compito di effettuare verifiche periodiche volte ad accertare il corretto adempimento del servizio affidato, e ad accertare, in particolar modo, la congruenza tra personale dichiarato ed effettivamente impiegato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
Le parti si danno atto che negasi previsti per il trasferimento d'azienda si applicano l'art. 2112 cc. e l'art. 47 della Legge 29-12-90, n. 428 e le successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 come modificata dal D.Lgs. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle organizzazioni sindacali stipulanti i singoli CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Cambio e/o cessazione di appalto (ex. art. 36 bis)
Le parti intendono regolamentare il cambio appalto con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione tenendo conto delle caratteristiche tecniche e strutturali delle aziende.
In ogni caso di cambio e/o cessazione di appalto, l'azienda committente ne darà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali, territoriali e nazionali firmatarie il presente CCNL, fornendo altresì informazioni su tutto quanto sopra previsto, fermo restando quanto convenuto nel presente articolo, anche con riferimento alle procedure ivi previste.
In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente, le aziende committenti affideranno l'appalto ad un'impresa che, a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali garantirà l'assunzione senza soluzione di continuità e senza periodo di prova degli addetti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini con un minimo di 6 mesi prima della cessazione dell'attività.
Nei casi di passaggio d'appalto, in favore dei lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo i quali erano in forza nel settore anche alla data del 7 marzo 2015 è recepita la normativa di cui all'art. 18 Legge 300/70
Trasferimento di azienda
Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d'azienda si applicano l'art. 2112 cc. e l'art. 47 della Legge 29-12-90, n. 428 e le successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 come modificata dal D.Lgs. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle organizzazioni sindacali stipulanti i singoli CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 36 - Appalti e cambi di appalto
Premessa
In generale, in caso di ricorso agli appalti da parte delle aziende del settore, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
Nel caso di estemalizzazione delle attività quali l'approntamento, la pulizia e il navettamento delle vetture, appalti verranno regolamentati secondo quanto previsto dal presente articolo.
Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratt appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e della tutela del lavoro, conformemente alle disposizioni di Legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e corrispondente alle attività ed alle figure professionali presenti nelle lavorazioni appaltate e, infine, che impegnino le medesime a non subappaltare le attività.
Data la specificità del settore, le parti ritengono di dover prestare la massima attenzione agli appalti riferiti all'attività di approntamento, pulizia e navettamento delle vetture al fine di:
- evitare il Dumping tra le aziende;
- contrastare il possibile insorgere di forme di lavoro non dichiarato, irregolare e di qualsiasi forma di sfruttamento;
- sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile;
- vigilare sul rispetto degli standard di Legge in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche con riferimento alle mansioni effettivamente svolte ed eventualmente a rischi di interferenze;
- vigilare e adoperarsi affinché venga garantito il rispetto delle condizioni normative salariali dei CCNL applicati, rientranti tra quelli siglati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per questo motivo, le parti intendono darsi degli strumenti utili al monitoraggio con l'obiettivo, nel corso della vigenza contrattuale, di analizzare le forme di organizzazione del lavoro e delle flessibilità orarie per verificare le condizioni da qui al prossimo rinnovo, che possano portare all'esigibilità del presente CCNL anche alle società appaltatrici.
Pertanto, le parti intendono costituire una commissione paritetica nazionale composta da tre (3) rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL e tre (3) di parte datoriale che si insedierà entro il mese di febbraio 2023. I membri della commissione paritetica in occasione della prima riunione definiranno gli ambiti di intervento.
Quanto definito dalla commissione paritetica sopra citata potrà essere utilizzato anche nel caso di possibili re-internalizzazioni delle attività in questione da parte delle Società del settore.
Nel mese di gennaio di ciascun anno e, comunque, ad ogni cambio appalto, le aziende forniranno alle segreterie nazionali firmatarie il presente CCNL:
- l'elenco delle lavorazioni date in appalto in ogni sito produttivo;
- l'indirizzo, suddiviso per regione, di ogni società appaltatrice;
- il numero degli addetti coinvolti in ogni singolo appalto e il CCNL applicato, rientrante tra quelli siglati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che sia coerente con le attività svolte.
Tenuto conto che il settore è caratterizzato dalla produzione di servizi ausiliari all'attività di autonoleggio, al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale, di sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile e con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione.
Le attività per la gestione delle operazioni di cui sopra saranno affidate ad imprese, società di persone, di capitali, iscritte alla Camera di Commercio o a società cooperative che risultino iscritte nell'albo nazionale delle società cooperative presso il Mise. Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionali organizzative (disporre di propri mezzi e di idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da idonea certificazione e dal DURC semestrale.
Gli appalti, in considerazione della specificità dell'attività, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati:
- consistenza imprenditoriale dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria;
- assenza di procedure concorsuali, in atto al momento della stipula, risultante da certificazione della camera di commercio;
- assenza, all'atto della stipula o dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità;
- l'applicazione di un CCNL coerente con le attività svolte, che contenga i profili professionali necessari per il loro svolgimento e che sia stato sottoscritto dalla OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 s.m.i.;
- il suo pieno rispetto e, più in generale, della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; la regolarità contributiva/DURC.
Costituiranno motivo di risoluzione del contratto di appalto:
1) il mancato rispetto di uno o più punti su menzionati, oltre che l'accertamento di uno o più delle seguenti violazioni da parte dell'appaltatore interessato ad eventuali terziarizzazioni:
- omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo;
- mancata, e/o incongruente o reiterato ritardo nella corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori.
2) il subappalto. E vietata ogni forma di subappalto. A tal fine l'appaltante inserisce apposita clausola nel contratto di appalto.
Gli operatori affidanti ed affidatari delle attività devono recepire integralmente, alfintemo del contratto di cessione/appalto, le condizioni e i contenuti posti a tutela del lavoro.
L'assegnazione di un appalto ad un Consorzio, che dovrà presentare in forma scritta la sua composizione consortile, non costituisce, di per sé, una forma di subappalto.
Nel caso di affidamento ad un Consorzio, la Società Capofila dello stesso rimane responsabile dell'appalto affidato, comunica le società a cui saranno affidati i lavori e garantisce il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
Qualora la Società a cui sono affidati i lavori, per qualsivoglia motivo sia costretta a lasciare l'attività, questi saranno affidati ad altra consorziata, ed i lavoratori passeranno alle dipendenze della stessa mantenendo le medesime condizioni economiche/normative/retributive con caratteristiche analoghe al trasferimento d'azienda, previa verifica del CCNL applicato. Rimane ferma la responsabilità solidale dell'appaltante ex art. 29 D.Lgs 276/03 e s.m.i., anche in caso di appalto a consorzio per i debiti della consorziata. L'appaltante inserisce le relative clausole nel contratto di appalto.
I contenuti del presente articolo verranno applicati nelle fasi di rinnovo degli attuali appalti/cambio di appalto, una volta giunti alla loro naturale scadenza.
Il mancato rispetto di quanto convenuto nel presente articolo potrà costituire violazione dell'art. 28 della Legge 300/70.
Nello specifico, le Parti convengono quanto segue:
Appalti
Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende committenti opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di appalti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici sia per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D'Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda il pieno rispetto del CCNL applicato, cne sia coerente con le attività svolte e rientrante tra quelli siglati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Le aziende committenti si impegnano a chiedere alle aziende appaltatrici, inserendolo nel contratto di appalto, di portare a conoscenza i propri dipendenti delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all'interno dell'impresa appaltante.
Le Aziende committenti al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori inseriranno, quindi, nei contratti di appalto, apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto della presente disciplina nonché al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoro nonché alla corretta applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento.
In particolare, l'Azienda appaltatrice dovrà garantire il corretto e puntuale pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali.
L'impresa committente si impegna a verificare che l'appaltatrice adempia a tali obbligazioni e a tal fine chiederà al fornitore l'esibizione della seguente documentazione:
- Elenco nominativo dei lavoratori impiegati in ogni singolo appalto (corredato dal codice fiscale), timbrato e firmato dal legale rappresentante della società appaltatrice, nel quale sia specificato per ognuno:
- tipologia di contratto di lavoro;
- inizio (ed eventuale fine, in caso di contratto a termine) del rapporto di lavoro;
- livello d'inquadramento;
- orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- CCNL applicato;
- ricevuta mensile di avvenuto versamento delle ritenute fiscali relative ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto (quietanza di pagamento modello F24);
- ricevuta mensile di avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- Ammontare totale delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori impiegati nell'appalto;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC), e il modello Uniemens, cumulativo dei lavoratori impiegati nell'appalto;
Qualora le OO.SS. firmatarie del presente CCNL dovessero venire a conoscenza, sia direttamente dai dipendenti dell'appalto, sia per tramite delle OO.SS. stipulanti i CCNL ivi applicati (se diversi dal presente CCNL), di criticità in merito alla corretta applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, tale documentazione, su richiesta, dovrà essere a loro fornita dall'azienda committente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia della tutela della privacy e del trattamento dei dati personali.
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno chiedere di effettuare incontri congiunti con la committente e con l'azienda appaltatrice, con la facoltà di coinvolgere, se presenti, anche le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato nell'appalto oggetto di verifica (sempre se diverso dal presente CCNL), per analizzare eventuali criticità verificatesi nell'appalto.
L'azienda appaltante, ferme restando le responsabilità stabilite dalla Legge, individuerà al proprio interno una figura professionale con il compito di effettuare verifiche periodiche volte ad accertare il corretto adempimento -, del servizio affidato, e ad accertare, in particolar modo, la congruenza tra personale dichiarato ed effettivamente impiegato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
Cambio e/o cessazione di appalto (ex. art. 36 bis da abrogare)
Le parti intendono regolamentare il cambio appalto con l'obiettivo di tutelare i livelli complessiv dell'occupazione tenendo conto delle caratteristiche tecniche e strutturali delle aziende.
In caso di cambio di appalto per le attività di cui al presente articolo, l'azienda committente ne darà preventiva comunicazione, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, alle strutture sindacali aziendali e territoriali firmatarie il presente CCNL, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 6 mesi. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante dovrà garantire l'assunzione senza periodo di prova, ed alle stesse condizioni normative, economiche e retributive degli addetti esistenti in organico sull'appalto da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa, risultante da documentazione probante;
b) in caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali - anche qualora l'impresa subentrante sia la stessa che già gestiva il servizio -, al fine di assicurare comunque la continuità dell'occupazione e la tutela del reddito a tutti i lavoratori coinvolti, sarà avviato un confronto, nei 15 giorni precedenti il cambio di appalto medesimo, sulle condizioni economiche e normative tra la società subentrante e le rappresentanze sindacali aziendali e le Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL di categoria applicato, territorialmente competenti, per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto, al fine di assicurare la continuità dell'occupazione e la tutela del reddito a tutti i lavoratori e fermo restando l'obbligo di assunzione dei lavoratori degli addetti esistenti in organico sull'appalto da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa, risultante da documentazione probante.
Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, le strutture sindacali potranno richiedere un incontro con l'Azienda fornitrice subentrante ed eventualmente con l'Azienda fornitrice uscente per individuare le opportune soluzioni finalizzate a raggiungere un'intesa nell'ambito di quanto previsto al comma seguente; la procedura di esame congiunto dovrà comunque essere esperita entro 20 giorni dalla sua attivazione.
La procedura descritta potrà essere attivata per un esame della situazione, al fine di rendere compatibili le esigenze dell'impresa subentrante con le esigenze di continuità lavorativa dei lavoratori, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato.
Qualora dovessero emergere criticità nell'ambito della procedura sopra richiamata, committente ed OO.SS. firmatarie il presente CCNL, potranno avviare un confronto, su richiesta di una delle Parti coinvolte, per individuare soluzioni finalizzate al buon esito della stessa.
Le tempistiche sopra descritte potranno essere derogate esclusivamente nel caso di rescissione unilaterale del contratto di appalto da parte del committente per gravi inadempienze dell'appaltatore.
Nei casi di passaggio d'appalto, in favore dei lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo i quali erano in forza nel settore anche alla data del 7 marzo 2015 è recepita la normativa di cui all'art. 18 Legge 300/70.
Art. 37 - Corresponsione della retribuzione
La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia stata per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a mese. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni di acconti verranno concordate con le strutture sindacali aziendali. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga.
La consegna della paga al lavoratore deve essere effettuata secondo le modalità di cui alla Legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili e di inquadramento.
Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
La retribuzione - nei suoi vari elementi - si articola come appresso indicata:
- Retribuzione tabellare: è costituita dai minimi salariali di cui all'apposita tabella prevista nel CCNL
- Retribuzione base: è costituita dalla retribuzione tabellare e dall'indennità di contingenza.
- Retribuzione individuale: è costituita dalla retribuzione base e dagli aumenti periodici di anzianità.
- Retribuzione globale: è costituita dalla retribuzione individuale, dagli eventuali altri aumenti comunque denominati, dall'indennità di mensa nelle località ove esiste e da ogni altra indennità corrisposta a carattere fisso e continuativo, con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese e a carattere risarcitorio.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della retribuzione per:
191 per il personale di custodia - guardiani notturni;
182 per il personale conducente di auto;
173 per il personale a 40 ore settimanali.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 gli elementi mensili della retribuzione
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
In relazione all'articolato riguardante il divisore giornaliero (art. 38 del CCNL) le Parti esperiranno, entro il 31 dicembre 2023, un confronto finalizzato a rendere la normativa coerente con l'articolato sull'orario di lavoro (art. 19 del CCNL).
Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella Tabella allegata (Tabella n.1) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.
Per effetto degli aumenti di cui al presente Art., ogni altro compenso e/o indennità definiti a livello nazionale, eventualmente espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento mento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Importi forfettari
Le Parti convengono che, a ciascun lavoratore in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato un importo forfettario di euro 210 lordo al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (Tabella 2).
L'importo di cui sopra sarà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2013. L'una tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è riproporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà riproporzionata sulla base dell'effettiva prestazione.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Aumenti retributivi
Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella Tabella allegata (Tab. n. 1) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.
Una tantum
Le Parti convengono che, a ciascun lavoratore in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato un importo forfettario di € 240,00 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (Tabella 2).
L'importo di cui sopra sarà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2016. L'una tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
AUMENTI RETRIBUTIVI
Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella Tabella allegata (Tab. n. 1) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.
L'ultima tranche, fissata al 01 marzo 2021, verrà riconosciuta, per ogni livello di inquadramento, in parte come incremento sui minimi tabellari in conseguenza dell'introduzione dei nuovi parametri di inquadramento ed in parte con la creazione di un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, pari alla differenza tra l'importo della quarta tranche di aumento contrattuale e l'incremento del minimo tabellare derivante dall'attuazione della nuova scala parametrale.
E.A.R. (Elemento aggiuntivo della Retribuzione)
A decorrere dal 01-03-2021 verrà introdotta una nuova scala parametrale, che terrà conto di nuovi valori parametrali su base 100-205, secondo la tabella di raffronto di seguito indicata:
Livelli
Parametro attuale Scala
Nuovi parametri (01-03-2021)
Q1
200
205
Q2
200
205
A1
200
205
A2
188
193
B1
170
176
B2
162
168
B3
155
161
C1
152
155
C2
134
138
C3
125
128
C4
100
100
A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova scala parametrale (01-03-2021), per effetto della stessa, viene istituito un "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (E.A.R.), da corrispondere secondo gli importi lordi mensili risultanti dalla tabella allegata (Tab. n. 3).
Tale importo (E.A.R.), che rimane congelato in cifra fissa, non è assorbibile in alcun caso, e incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, ivi compreso il Tfr ed è a tutti gli effetti una nuova voce contrattuale distinta e separata che, come tale, dovrà essere riportata sul cedolino paga.
UNA TANTUM
Le Parti convengono che verrà erogato un importo forfettario di € 330,00 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (Tabella 2), in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni di novembre 2019 e febbraio 2020.
L'una tantum di cui sopra, non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
AUMENTI RETRIBUTIVI
Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella Tabella allegata (Tab. n. 1) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.
UNA TANTUM
Le Parti convengono che, a copertura dell'anno 2022, verrà corrisposto un importo forfettario di € 560 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (Tabella 2), in una unica soluzione, con la retribuzione di gennaio 2023.
L'una tantum di cui sopra, non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.
Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell'anno 2022, non incidono sul riproporzionamento di cui sopra.
***
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
E.A.R. (Elemento aggiuntivo della Retribuzione)
A decorrere dal 01-03-2021 verrà introdotta una nuova scala parametrale, che terrà conto di nuovi valori parametrali su base 100-205, secondo la tabella di raffronto di seguito indicata:
Livelli
Parametro attuale Scala
Nuovi parametri (01-03-2021)
Q1
200
205
Q2
200
205
A1
200
205
A2
188
193
B1
170
176
B2
162
168
B3
155
161
C1
152
155
C2
134
138
C3
125
128
C4
100
100
A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova scala parametrale (01-03-2021), per effetto della stessa, viene istituito un "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (E.A.R.), da corrispondere secondo gli importi lordi mensili risultanti dalla tabella allegata (Tab. n. 3).
Tale importo (E.A.R.), che rimane congelato in cifra fissa, non è assorbibile in alcun caso, e incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, ivi compreso il Tfr ed è a tutti gli effetti una nuova voce contrattuale distinta e separata che, come tale, dovrà essere riportata sul cedolino paga.
UNA TANTUM
Le Parti convengono che verrà erogato un importo forfettario di € 330,00 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (Tabella 2), in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni di novembre 2019 e febbraio 2020.
L'una tantum di cui sopra, non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.
Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 1 ° luglio 1988, il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, ad un aumento di anzianità nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:
euro | |
Q1, Q2 e A1 | 33,10 |
A2 | 32,19 |
B1 | 30,36 |
B2 | 29,57 |
B3 | 29,39 |
C1 | 29,23 |
C2 | 27,17 |
C3 | 26,61 |
C4 | 25,35 |
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.
Qualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio - oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 9 aumenti periodici di anzianità fino al raggiungimento del 60% della retribuzione tabellare relativa all'ultimo livello di appartenenza e della contingenza al 31 dicembre 1981, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli.
Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza ed il relativo importo concorre al raggiungimento del 60%. La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio, è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti corrisposti per il titolo di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati e da maturare.
Art. 41 - Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14 giorni.
Il rateo di tredicesima mensilità sarà conteggiato nella retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 13ª mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Art. 42 - Quattordicesima mensilità
L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
Detta erogazione è riferita al periodo 1º luglio-30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l'erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.
L'erogazione è computabile nel trattamento di fine rapporto di lavoro.
Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 14ª mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Indennità di uso mezzo di locomozione proprio
La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.
Indennità di maneggio denaro
Al far data dall'1-1-2011 al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione base in vigore al 31-12-2010 (cfr. Tabella sottostante).
Livello | Retr. al 31-12-2010 | ind. contingenza | Valore |
A1 | 1.305,93 | 529,75 | 55,07 |
A2 | 1.227,57 | 527,49 | 52,65 |
B1 | 1.110,04 | 524,10 | 49,02 |
B2 | 1.057,80 | 522,46 | 47,41 |
B3 | 1.012,10 | 521,06 | 45,99 |
C1 | 992,51 | 520,75 | 45,40 |
C2 | 874,97 | 517,26 | 41,77 |
C3 | 816,20 | 515,67 | 39,96 |
C4 | 652,97 | 511,44 | 34,93 |
La indennità compete anche nell'ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni.
La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del T.F.R.
Indennità di lingue estere
Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di euro 8,78 mensili.
Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, del trattamento di festività, di ferie, di 13ª e di 14ª mensilità.
Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in prestazioni richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni, competerà pure una indennità nella misura di euro 8,78 mensili comprese nel periodo di durata delle prestazioni come innanzi.
Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi
Agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate viene corrisposta una indennità mensile dell'importo di euro 6,71. Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento per festività, ferie, 13ª e 14ª mensilità.
Agli impiegati di banco che nell'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono in via eccezionale di veicoli a motore personalmente condotti sarà garantita la copertura assicurativa INAIL.
Gli impiegati di banco che nell'espletamento delle proprie mansioni trasportano denaro e/o valori, in caso di furto o di rapina, sono esonerati da responsabilità con obbligo di denunciare alle autorità competenti il fatto delittuoso.
La norma di cui sopra non trova applicazione in caso di colpa o dolo dell'impiegato di banco.
Indennità lavori in turni avvicendanti per il settore delle imprese esercenti autorimesse.
Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare.
Istituzione ticket restaurant (buono pasto)
Per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall'art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dall'1-7-2013 il valore del ticket restaurant sarà pari ad euro 5,29 per ogni giornata di effettiva prestazione.
Laddove, a livello aziendale, venga fornito un servizio di mensa, il T.R. non sarà riconosciuto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede, ai sensi dell'art. 22 (trasferta) del presente CCNL, il Ticket restaurant/buono pasto non è dovuto.
Indennità per il settore autonoleggio senza autista
Viene istituita per ogni giornata di effettiva prestazione al lavoro una indennità di trasporto che per i dipendenti operanti presso gli aeroporti e pari a euro 0,67 e per quelli operanti nelle altre sedi è di euro 0,26.
Con decorrenza 1-1-1990 le imprese esercenti locazione automezzi senza autista eleveranno i valori sopra indicati a euro 0,80 per i dipendenti operanti presso gli aeroporti e a euro 0,38 per quelli operanti nelle altre sedi.
Con decorrenza 1-1-2011 le imprese esercenti locazione automezzi senza autista eleveranno i valori sopra indicati a euro 1,00 per i dipendenti operanti presso gli aeroporti e a euro 0.50 per quelli operanti nelle altre sedi.
La predetta indennità di cui alla rubrica che precede, comprensiva dell'incidenza nel trattamento per ferie, festività tredicesima e quattordicesima non verrà corrisposta per malattia ed infortunio e non entra a far parte del trattamento di fine rapporto di lavoro.
L'indennità così determinata assorbe fino a concorrenza e comprende tutte le indennità corrisposte a livello aziendale a qualsiasi titolo. Eventuali differenze, globalmente considerate, rispetto all'importo complessivo della predetta indennità, sarà conservata "ad personam" al personale interessato.
In caso di divergenze in ordine all'assorbimento, la questione sarà esaminata in sede nazionale fermo restando che non ci sia diminuzione del trattamento complessivo della indennità preesistente già percepita prima del rinnovo del presente contratto.
Le Parti convengono che la contrattazione di secondo livello possa intervenire su quanto disposto in materia di indennità.
In particolare, laddove si intervenga per migliorare la produttività, la redditività, la flessibilità tramite una migliore efficienza organizzativa, le Parti convengono che le indennità percepite contrattualmente dai dipendenti, possano essere trasformate su base giornaliera, con l'aggiunta di un minimo euro 2,00 lorde giornaliere, da erogare in caso di polivalenza o polifunzione legate a mansioni fungibili.
Indennità lavoro domenicale
Per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo in altro giorno della settimana, verrà corrisposta un'indennità di euro 5,00 per ogni domenica lavorata comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del trattamento di fine rapporto.
La indennità assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti concessi allo stesso titolo in sede aziendale.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 43 - Indennità varie
Indennità di lingue estere
Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di € 9,00 mensili.
Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, del trattamento di festività, di ferie, di 13ª e di 14ª mensilità e del tfr. Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in prestazioni richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni, competerà pure una indennità nella misura di € 9,00 mensili comprese nel periodo di durata delle prestazioni come innanzi.
Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi
Agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate viene corrisposta una indennità mensile dell'importo di € 7,00. Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento per festività, ferie, 13ª e 14ª mensilità e del tfr.
Agli impiegati di banco che nell'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono in via eccezionale di veicoli a motore personalmente condotti sarà garantita la copertura assicurativa INAIL.
Gli impiegati di banco che nell'espletamento delle proprie mansioni trasportano denaro e/o valori, in caso di furto o di rapina, sono esonerati da responsabilità con obbligo di denunciare alle autorità competenti il fatto delittuoso.
La norma di cui sopra non trova applicazione in caso di colpa o dolo dell'impiegato di banco.
Indennità lavori in turni avvicendanti per il settore delle imprese esercenti autorimesse/parcheggi
Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare.
Istituzione ticket restaurant (buono pasto)
Per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall'art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dal 01/01/2020 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 5,29 a € 6,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal 01/01/2021 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 6,00 a € 7,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Laddove, a livello aziendale, venga fornito un servizio di mensa, il T.R. non sarà riconosciuto.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede, ai sensi dell'art. 22 (trasferta) del presente CCNL, il Ticket restaurant/buono pasto non è dovuto.
Interpretazione autentica 20/09/2021
Verbale di stipula
In qualità di Parti stipulanti il CCNL autonoleggio/autorimesse, per analizzare la richiesta di interpretazione autentica dell'Articolo 43 — indennità ticket restaurant - di cui al verbale di rinnovo del CCNL Autonoleggio e Autorimesse del 20 giugno 2013, e successivi rinnovi del 20 luglio 2016 e del 23 ottobre 2019, pervenuta da parte delle Segreterie Territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti di Firenze con nota del 2 agosto 2021.
Nello specifico, la richiesta delle Organizzazioni Sindacali sopra citate è finalizzata a chiarire in maniera univoca sia i potenziali destinatari della citata indennità, sia la sua decorrenza.
A tal riguardo, le Parti precisano che il CCNL del 20 giugno 2013 ha abolito l'indennità mensa, estendendo a tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del CCNL, di cui all'art. 1 del medesimo contratto collettivo, l'introduzione del ticket restaurant, per un valore di € 5,29.
Tale previsione decorre dal 1/07/2013.
Nell'accordo di rinnovo del CCNL del 23 ottobre 2019 le Parti hanno convenuto che il valore del TR venisse portato a € 6,00 a far data dal 01/01/202 e a €7,00 dal 01/01/2021.
Dalla norma restano escluse solamente le aziende che eroghino un servizio di mensa al proprio interno a favore dei propri dipendenti.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 44 - Indennità varie
Indennità di uso mezzo di locomozione proprio
La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.
Indennità di maneggio denaro
Al far data dal 01-01-2011 al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione base di cui all'Articolo 38 del presente CCNL, in vigore al 31-12-2010 (cfr. Tabella sottostante).
Livello
Minimo tabellare al 31/12/2022
Indennità di contingenza
E.D.R.
Protocollo
intesa
1992
E.A.R. CCNL 23/10/2019
Retribuzione
base
valore
indennità
Q1
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
26,45
€ 2.449,19
73,48 €
Q2
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
26,45
€ 2.449,19
73,48 €
A1
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
26,45
€ 2.449,19
73,48 €
A2
€ 1.772,46
€ 527,49
€ 10,33
22,11
€ 2.332,39
69,97 €
B1
€ 1.616,34
€ 524,10
€ 10,33
6,41
€ 2.157,18
64,72 €
B2
€ 1.542,87
€ 522,46
€ 10,33
3,52
€ 2.079,17
62,38 €
B3
€ 1.478,58
€ 521,06
€ 10,33
0,99
€ 2.010,96
60,33 €
C1
€ 1.423,48
€ 520,75
€ 10,33
27,45
€ 1.982,01
59,46 €
C2
€ 1.267,35
€ 517,26
€ 10,33
11,75
€ 1.806,70
54,20 €
C3
€ 1.175,52
€ 515,67
€ 10,33
17,68
€ 1.719,19
51,58 €
C4
€ 918,37
€ 511,44
€ 10,33
36,18
€ 1.476,32
44,29 €
La indennità compete anche nell'ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni. La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del T.F.R
Indennità di lingue estere
Qualora l'azienda richieda al dipendente, all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro, di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio delle sue prestazioni, corrisponderà una indennità di € 9,00 mensili.
Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostituiva di preavviso e di licenziamento, del trattamento di festività, di ferie, di 13ª e di 14ª mensilità.
Ai dipendenti chiamati occasionalmente a sostituire quelli di cui al precedente capoverso in prestazioni richiedenti il parlare una o più lingue estere ed ai dipendenti eccezionalmente chiamati a tali prestazioni, competerà pure una indennità nella misura di € 9,00 mensili comprese nel periodo di durata delle prestazioni come innanzi.
Indennità impiegati di banco per le imprese esercenti locazione automezzi
Agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate viene corrisposta una indennità mensile dell'importo di € 7,00. Tale indennità sarà considerata come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento per festività, ferie, 13ª e 14ª mensilità. Agli impiegati di banco che nell'esercizio delle proprie mansioni si avvalgono in via eccezionale di veicoli a motore personalmente condotti sarà garantita la copertura assicurativa INAIL.
Gli impiegati di banco che nell'espletamento delle proprie mansioni trasportano denaro e/o valori, in caso di furto o di rapina, sono esonerati da responsabilità con obbligo di denunciare alle autorità competenti il fatto delittuoso.
La norma di cui sopra non trova applicazione in caso di colpa o dolo dell'impiegato di banco.
Indennità lavori in turni avvicendati per il settore delle imprese esercenti autorimesse/parcheggi
Al personale che normalmente presta servizio in turni avvicendati sarà corrisposta un'indennità in percentuale pari al 6% del minimo tabellare.
NOTA A VERBALE:
Al fine del riconoscimento dell'indennità di turno di cui sopra, si specifica che per "turni avvicendati" si intendono tutti quei regimi di orari nei quali il lavoratore, pur mantenendo il proprio orario di lavoro individuale, svolge la propria attività lavorativa secondo l'alternanza di diversi orari di lavoro su base giomaliera/settimanale/mensile/annuale.
Istituzione ticket restaurant (buono pasto)
Per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall'art. 1 (Campo di applicazione) le Parti convengono che a far data dal 01/01/2020 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 5,29 a € 6,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal 01/01/2021 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 6,00 a € 7,00 per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal 01/01/2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da € 7,00 a € 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Per effettivo lavoro si intende una prestazione di almeno 5 ore giornaliere; in caso di prestazione inferiore alle 5 ore giornaliere il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale.
Restano fatti salvi, gli accordi, le prassi ed i trattamenti diversi di miglior favore in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo
Laddove, a livello aziendale, venga fornito un servizio di mensa, il T.R. non sarà riconosciuto.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede, ai sensi dell'art. 22 (trasferta) del presente CCNL, il Ticket restaurant/buono pasto è sostituito dal trattamento economico ivi previsto.
Art. 44 - Alloggio del personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare continuativamente a disposizione nei locali dell'azienda, la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno quattro tute od indumenti equivalenti al personale di officina, all'uomo di garage e al personale di custodia e posteggio.
L'azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni due anni due tenute estive e due tenute invernali agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno l'obbligo di indossarle durante il servizio.
Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Qualora le tenute non venissero fornite, ai dipendenti sarà corrisposta una indennità sostitutiva di vestiario di euro 0,36 per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 45 - Indumenti di Lavoro
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno quattro tute od indumenti equivalenti al personale di officina, all'uomo di garage e al personale di custodia e posteggio.
L'azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli. Tale tenuta, composta da due divise complete invernali e due divise complete estive, dovrà essere fornita con cadenza biennale.
Le parti ritengono necessario opportuno istituire all'interno di ogni azienda interessata, una commissione aziendale/nazionale sul vestiario, con compiti esclusivamente consultivi.
Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto - Legge 297/82
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge 297/82.
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli istituti tassativamente sotto indicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla Legge 297/82;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito c/o superminimi;
5) 13ª mensilità;
6) 14ª mensilità;
7) Indennità non occasionali.
Restano ferme le esclusioni previste dal presente contratto nonché quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Nota a verbale
Di seguito si riportano le misure dell'indennità di anzianità maturate fino al 31-5-82 dai lavoratori con mansioni operaie:
per gli operai, la misura dell'indennità di anzianità è pari a 26/30 della retribuzione globale mensile contrattuale per l'anzianità maturata successivamente al 1º gennaio 1976; a 30/30 della retribuzione globale mensile per l'anzianità maturata successivamente al 1º gennaio 1977.
Per l'anzianità precedente al 1º gennaio 1976 l'indennità degli operai andrà conteggiata nelle seguenti misure:
- per l'anzianità dal 1º maggio 1973 al 31 dicembre 1975: 21,923/30 per ogni anno di anzianità da 1 a 3 anni;
- per l'anzianità dal 1º giugno 1971 al 30 aprile 1973: 13,846/30 per ogni anno, per anzianità dal 1 a 3 anni: 16,153/30 per ogni anno per anzianità oltre i 3 e fino agli 8 anni; 20,796/30 per ogni anno, per anzianità oltre gli 8 anni;
- per l'anzianità fino al 31 maggio 1971: 9,230/30 per ogni anno di anzianità da 1 a 3 anni; 10,384/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 3 e fino a 5 anni; 12,692 per ogni anno, per anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni; 15/30 per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni.
L'anzianità maturata nel periodo precedente al 1º giugno 1971, sarà considerata utile agli effetti del raggiungimento dell'anzianità prevista in ciascun scaglione relativo al periodo 1º giugno 1971 - 30 aprile 1973.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese di durata superiore ai 14 giorni si computano come mese intero.
Art. 48 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado ed agli affini entro il 2º grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del cod. civ..
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.
Raccomandazione a verbale:
In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il T.F.R. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Art. 49 - Trattamenti di miglior favore
Gli aumenti derivanti dal presente contratto non assorbono eventuali superminimi, assegni ad personam o altri compensi a qualsiasi titolo corrisposti, salvo quelli concessi con esplicita clausola dell'assorbimento.
Art. 50 - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell'azienda
La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore di chiedere la liquidazione del T.F.R. e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
Le Parti concordano che nel caso di cessione di ramo d'azienda, la relativa procedura di confronto si ispiri al perseguimento di obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali, normativi e salariali, con riferimento all'applicazione del CCNL, che favoriranno una oggettiva stabilizzazione del mercato del lavoro, sia nelle fasi di esternalizzazione che di reinternalizzazione dei processi produttivi.
In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al T.F.R. stabilito nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 50 - Cessione, trasferimento, trasformazione, fallimento o cessazione dell'azienda
La cessione, il trasferimento, la trasformazione o il subentro in qualsiasi modo della Società non risolve di per sé il rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità, ai sensi dell'alt. 2112 c.c., sia dal punto di vista retributivo sia dal punto di vista normativo. I lavoratori ad essa addetti conservano i propri diritti nei confronti della Società subentrante, quali:
- anzianità maturata ai fini economici e normativi;
- l'applicazione del presente CCNL e dei successivi rinnovi;
- l'applicazione della contrattazione aziendale ove esistente in vigore al momento della cessione/ trasformazione/subentro, fino alla sua naturale scadenza. Salvo diversa determinazione assunte congiuntamente dalle Parti coinvolte.
Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d'azienda, ferma restando la continuità ex art. 2112 c.c. come sopra richiamata, si applica la procedura di cui all'art. 47 della Legge 29-12-90, n. 428 e le successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 come modificata dal D.Lgs. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle organizzazioni sindacali stipulanti i singoli CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Resta ferma la facoltà di ciascun lavoratore di chiedere la liquidazione del T.F.R. e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'aziend il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al T.F.R. stabilito nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
Art. 51 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
- Livelli Q1, Q2 e A1: mesi 4;
- Livelli A2 e B1: mesi 3;
- Livelli B2, B3 e C1 mesi 2;
- Livelli C2, C3 e C4: giorni 15.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi sono ridotti al 50%.
I termini di disdetta decorreranno dalla data dell'effettiva comunicazione.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso lavorato sarà computato nel T.F.R.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
I provvedimenti di trasferimento saranno comunicati preventivamente alle RSA/RSU ed alle strutture territoriali sindacali competenti.
II lavoratore non può essere trasferito da un'unita produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuto inoltre un compenso una tantum dell'importo non inferiore al 50% della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza conviventi a carico e non inferiore ad una retribuzione globale mensile, oltre a un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento comporti cambiamento di domicilio.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali aziendali la propria decisione entro 20 giorni dalla notifica del trasferimento.
Art. 53 - Risarcimento dei danni
L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza grave e reiterata.
Tutti coloro che guidano l'automezzo della impresa e dovessero arrecare danni imputabili alla propria responsabilità quale conducente risponderanno del 17,5% del costo della riparazione. Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al quinto della retribuzione globale e la documentazione relativa al costo della riparazione sarà sottoposta al controllo delle strutture sindacali aziendali e territoriali firmatarie del presente CCNL.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all'azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri.
Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro; se effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
L'autista al quale sia dall'autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista in questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà il salario del livello nel quale viene a prestare servizio.
Nelle aziende che occupano più di 20 dipendenti oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'Art. 47 secondo il salario percepito nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla Legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro dell'azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio;
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l'altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
L'impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il provvedimento di cui alla lettera f) viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c) e d) non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Fermo restando quando disposto dalla Legge 15 luglio 1996, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui ai punti b), c) e d) ed eccezion fatta per le contestazioni comportanti i provvedimenti di cui ai punti e) ed f) del precedente 3º comma, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale si è iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro. La situazione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
L'importo delle multe di cui al punto c) verrà versato a favore di eventuali istituzioni assistenziali aziendali ed in mancanza all'INPS.
Qualora il datore di lavoro non provveda entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.
Permessi sindacali
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua da 1 ora e 30 minuti per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.
I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda.
Tali permessi saranno concessi per un massimo di 25 giorni all'anno per ciascun componente dei predetti organi.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno superare il massimo di 50 giorni all'anno.
Per le aziende che, operando in una o più province occupino globalmente più di 150 lavoratori, il numero complessivo dei permessi non può comunque superare i 100 giorni l'anno per ciascuna organizzazione sindacale.
Assemblee
Le assemblee di cui all'art. 20 della Legge n. 300/1970 possono essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.
Affissioni, comunicati
Le Federazioni Nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda.
La delega conterrà l'indicazione del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute, che sono fissate nella misura dello 0,70% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, saranno effettuate ogni mese. A partire dall'1 settembre 1997, tale misura è aggiornata all'1%. La trattenuta cesserà dal mese successivo a quello nel quale sarà pervenuta la revoca all'impresa.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda, salvo diversi sistemi già concordati ed in atto nelle singole aziende saranno versate sui conti correnti postali o bancari indicati da ciascun sindacato.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 56 - Rapporti sindacali
Le parti convengono che nell'ambito della fase di stesura del CCNL, entro il mese di settembre si incontreranno per definire un protocollo d'intesa riguardante l'Art. 56 - Rapporti sindacali, al fine di stabilire una diversa articolazione nella distribuzione dei permessi sindacali.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 56 - Rapporti sindacali
(..omissis___)
Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda.
La delega, ha valore fino a disdetta del dipendente e conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versarlo, nonché l'esplicita disdetta rispetto ad altre deleghe eventualmente sottoscritte in precedenza, e dovrà essere conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i
Le trattenute, che sono fissate nella misura dello 1% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza saranno effettuate ogni mese per 14 mensilità. La trattenuta cesserà a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà pervenuta la revoca all'impresa.
La revoca dovrà essere comunicata all'azienda e alle Organizzazioni Sindacali a cui il lavoratore è iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda, salvo diversi sistemi già concordati ed in atto nelle singole aziende saranno versate sui conti correnti postali o bancari indicati da ciascun sindacato.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno o a richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL le aziende invieranno alle medesime l'elenco dettagliato degli iscritti e le relative somme trattenute.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 57 - Rapporti sindacali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.
Permessi sindacali
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua da 1 ora e 30 minuti per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.
I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda.
Tali permessi sarqanno concessi per un massimo di 25 giorni all'anno per ciascun componente dei predetti organi.
Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno superare il massimo di 50 giorni all'anno. Per le aziende che, operando in una o più province occupino globalmente più di 150 lavoratori, il numero complessivo dei permessi non può comunque superare i 100 giorni l'anno per ciascuna organizzazione sindacale.
Assemblee
Le assemblee di cui all'art. 20 della Legge n. 300/1970 possono essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.
Affissioni, comunicati
Le Federazioni Nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'intemo dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda.
La delega, ha valore fino a disdetta del dipendente e conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versarlo, nonché l'esplicita disdetta rispetto ad altre deleghe eventualmente sottoscritte in precedenza, e dovrà essere conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Le trattenute, che sono fissate nella misura dello 1% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, saranno effettuate ogni mese per 14 mensilità. La trattenuta cesserà a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà pervenuta la revoca all'impresa.
La revoca dovrà essere comunicata all'azienda e alle Organizzazioni Sindacali a cui il lavoratore è iscritto entro il 31 dicembre di ciascun anno.
La sottoscrizione di una delega a favore di una Organizzazione Sindacale determina anche la revoca dell'eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre Organizzazioni Sindacali. In tal caso, sia l'efficacia della revoca, sia l'efficacia della nuova delega avranno decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda, salvo diversi sistemi già concordati ed in atto nelle singole aziende saranno versate sui conti correnti postali o bancari indicati da ciascun sindacato.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno o a richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL le aziende invieranno alle medesime l'elenco dettagliato degli iscritti e le relative somme trattenute.
Cessione o trasformazione della Società
In caso di cessione o di trasformazione della Società, i diritti sindacali di cui al presente Articolo si intendono trasferiti senza soluzione di continuità alla nuova Società ovvero al nuovo soggetto societario.
Nota a verbale:
Esclusivamente per le aziende associate ad Aniasa, si applicano i seguenti commi in sostituzione dei corrispettivi sopra richiamati:
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 e sue successive modifiche e/o integrazioni, rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
Per le aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966, e sue successive modifiche e/o integrazioni, per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.
Le parti di comune accordo, anche alla luce dell'accordo interconfederale del ° dicembre 1993 e sue successive modifiche e/o integrazioni, hanno deciso di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 del vigente CCNL con l'obiettivo, nell'anno 2017, di procedere alla elezione delle RSU in tutte le aziende del settore di cui al campo di applicazione. Le Parti convengono sin d'ora che, dal momento della costituzione delle predette RSU, i permessi retribuiti spettanti alla RSU passano da 1 ora e 30 minuti per ciascun dipendente a 2 ore.
Permessi sindacali
Rappresentanze Sindacali Aziendali - RSA
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua pari ad 1 ore e 30 minuti per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Componenti organi direttivi
I lavoratori membri degli Organi Direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso minimo di norma di 48 ore, a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. In caso di diniego da parte dell'azienda, lo stesso deve essere motivato.
I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra, una volta eletti/nominati, dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda.
Tali permessi saranno concessi per un massimo complessivo di 20 giorni all'anno per ciascun componente dei predetti organi per ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL.
Tali permessi non assorbono quelli concessi per le Rsa/Rsu di cui al punto sopra.
Art. 57 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Art. 58 - Trattamento di malattia ed infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendale.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di cui al successivo comma.
II lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.
Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia.
Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale.
Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari, ed altre malattie patologiche degenerative, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati il periodo di aspettativa è elevato a 18 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesti una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.
Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.
Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità. Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente Art., si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.
Fermo restando quando disposto dall'art. 5 Legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue:
- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente Art. in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore19,00;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa e contestualmente confermato per iscritto.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'I.N.P.S. non erogherà l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante l'assenza.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di Legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.
Operai
Per le assenze per cause di malattia competerà:
- a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180º giorno, una integrazione del trattamento I.N.P.S. fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.
Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'istituto stesso.
Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano che l'azienda integra, a partire dal primo giorno e fino alla guarigione clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di Legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.
Trattamento economico di malattia:
- a tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della retribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'Inps, fermo restando i criteri relativi al calcolo dell'assenza di cui al 4º comma.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 58 - Trattamento di malattia ed infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro l'inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendale, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dall'ultimo domicilio dichiarato all'azienda.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di cui al successivo comma.
Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il protocollo entro due giorni dalla data del rilascio.
Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Le aziende hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore l'approssimarsi del superamento del comporto nei termini di un mese prima.
Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia.
Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesti una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.
Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.
Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità.
In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui al D.M. n. 278/2000 il calcolo del periodo di comporto è sospeso, cosi come nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari, ed altre malattie patologiche degenerative, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati, e permessi ai sensi della Legge 104/92.
Per i casi t.b.c, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.
Fermo restando quando disposto dall'art. 5 Legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue:
- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
- il lavoratore che nel periodo di malattia abbia necessità di trascorrere la malattia in un luogo diverso dal domicilio ufficiale e comunicato, ha l'obbligo di avvisare preventivamente l'azienda specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al punto 1.
- il lavoratore che durante il periodo di malattia, nelle fasce dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 debba allontanarsi dal domicilio comunicato all'azienda per casi di forza maggiore indifferibili, urgenti, debitamente documentabili, ha l'obbligo di avvisare preventivamente l'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa e contestualmente confermato per iscritto. Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale 1T.N.P.S. non erogherà l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante l'assenza.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di Legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.
Operai
Per le assenze per cause di malattia competerà:
- a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180º giorno, una integrazione del trattamento I.N.P.S. fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.
Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'istituto stesso. Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano che l'azienda integra, a partire dal primo giorno e fino alla guarigione clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di Legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.
Impiegati
Trattamento economico di malattia:
- a tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della retribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'Inps, fermo restando i criteri relativi al calcolo dell'assenza di cui al 4º comma.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 58 - Trattamento di malattia ed infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro l'inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendale, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dall'ultimo domicilio dichiarato all'azienda.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di cui al successivo comma.
Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il protocollo entro due giorni dalla data del rilascio.
Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Le aziende hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore l'approssimarsi del superamento del comporto nei termini di un mese prima.
Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia.
Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesti una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.
Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità. In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui al D.M. n. 278/2000 il calcolo del periodo di comporto è sospeso, anche ai fini del trattamento economico riconosciuto, cosi come nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari, ed altre malattie patologiche degenerative, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati, e permessi ai sensi della Legge 104/92.
Per i casi t.b.c, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.
Fermo restando quando disposto dall'art. 5 Legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze, per malattia, le parti concordano quanto segue:
- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'Ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
- il lavoratore che nel periodo di malattia abbia necessità di trascorrere la malattia in un luogo diverso dal domicilio ufficiale e comunicato, ha l'obbligo di avvisare preventivamente l'azienda specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al punto 1.
- il lavoratore che durante il periodo di malattia, nelle fasce dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 debba allontanarsi dal domicilio comunicato all'azienda per casi di forza maggiore indifferibili, urgenti, debitamente documentabili, ha l'obbligo di avvisare preventivamente l'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa e contestualmente confermato per iscritto.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'I.N.P.S. non erogherà l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Ai sensi del Decreto del Ministero della salute 11-1-2016, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori per i quali l'assenza è riconducibile a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, risultanti da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 67%.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante l'assenza.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di Legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.
Operai
Per le assenze per cause di malattia competerà:
- a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180º giorno, una integrazione del trattamento I.N.P.S. fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.
Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'istituto stesso.
Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano che l'azienda integra, a partire dal primo giorno e fino alla guarigione clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di Legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.
Trattamento economico di malattia:
- a tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della retribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'Inps, fermo restando i criteri relativi al calcolo dell'assenza di cui al 4º comma.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Per quanto riguarda i lavoratori affetti dalle patologie richiamate dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui al D.M. 278/2000 potrà essere definito, ed accordato, un orario di lavoro consono con lo stato di salute.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio o di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale e universitaria, statali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
I lavoratori di cui al 1º comma hanno inoltre diritto, su loro richiesta, a 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza effettiva dei corsi, nel limite della durata ordinaria del corso (sono pertanto esclusi i fuori corso).
I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza scolastica e/o universitaria.
Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del 3% del numero di dipendenti in forza all'azienda alla data del l° settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento dell'attività produttiva. Tale percentuale è ridotta al 2% per gli universitari e soltanto nelle aziende con più di 16 dipendenti.
Per le aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 15, dovrà essere consentita la possibilità di partecipazione ai corsi di un lavoratore per ciascun anno.
Per le aziende articolate in unità operative, le quali occupano meno di 10 dipendenti, saranno retribuite 150 ore per favorire la frequenza ai corsi, fuori dell'orario di lavoro.
I lavoratori di cui al 1º comma hanno diritto a permessi sulla misura di:
- cinque giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- otto giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- dieci giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore;
- due giorni per ciascun esame universitario (non applicabile in caso di esame ripetuto).
Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di carattere privato, familiare e di studio, l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 3 mesi, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni dall'evento.
Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si e verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 61 - Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.
In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore complessivamente tre giornate di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni dall'evento.
Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempre ché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si e verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
Art___ - Congedi
- Per eventi e cause particolari
1. Ai sensi dell'art. 4, 1º comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento di attuazione di cui al Decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di una persona, stabilmente convivente, che componga la famiglia anagrafica del lavoratore stesso.
2. Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti permessi e gli obblighi di documentazione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui al citato Decreto ministeriale.
- Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, 2º comma, della citata Legge n.53/2000 e degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione di cui al sopra richiamato D.M. n. 278/2000, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei familiari di cui all'art. 433 cod. civ., anche se non conviventi, nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, portatori di handicap.
2. Per gravi motivi familiari si intendono quelli espressamente elencati nell'art. 2, 1º comma, del citato Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 278/2000.
3. Il periodo di congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a ventiquattro mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il limite di ventiquattro mesi si computa secondo il calendario comune, comprendendosi anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo di congedo. Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
4. Per quanto concerne le modalità di fruizione del congedo in questione e gli obblighi di documentazione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 61 - Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.
In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore complessivamente cinque giornate di permesso retribuito, fatte salve eventuali diverse previsioni della normativa corrente. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/intemazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente, purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si e verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 62 - Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione, in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione stessa mensile, per ogni giornata di assenza dal lavoro.
Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge/convivente di fatto, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempre ché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato fuori provincia.
Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 3 marzo 2000 n. 53 e s.m.i, le lavoratrici e i lavoratori hanno altresì diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con la lavoratrice o il lavoratore risulti da certificazione anagrafica, in alternativa, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Tutte le assenze devono essere comunicate salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale.
Le assenze non giustificate potranno essere oggetto dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell'Art. 55.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 62 - Assenze
Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne giustificazione all'Azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell'orario di inizio lavoro stabilito, per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative.
Il lavoratore non può assentarsi dal servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
Salvo il caso di comprovato impedimento, qualsiasi assenza dal servizio senza giustificato motivo, indipendentemente dalla correlata trattenuta retributiva, è considerata arbitraria ed è soggetta a provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Terminato tale periodo, il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Art. 64 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore non in prova che contrae matrimonio sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 64 - Congedo Matrimoniale
Al lavoratore/ice, che contrae matrimonio, unione civile, o convivenza di fatto di cui alla Legge 20/05/2016 n. 76, sarà concesso un congedo di 15 giorni lavorativi retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
Art. 65 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
In caso di interruzione della prestazione normale sarà riservato, limitatamente al personale operaio, il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda sarà corrisposta la retribuzione base con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione non essendo stati preavvisati in termine utile alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto, per la prima giornata di sospensione, il 100% della retribuzione globale;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità.
La presente normativa opera quando nella gestione del servizio intervengano fatti che - indipendenti dalla volontà dell'impresa ed estranei alle condizioni tipiche del settore - impediscano l'esercizio della normale attività aziendale.
Art. 66 - Tutela della maternità
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'Art. 4, comma 1, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla Legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera della retribuzione individuale spettante Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dalle predette disposizioni di Legge e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle.
Ove durante il periodo di conservazione obbligatoria del posto intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 58 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di conservazione del posto.
La lavoratrice potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Le richieste di trasformazione così formulate verranno accettate entro il limite del 3% dell'organico in forza con contratto a tempo indeterminato, tenuto conto delle trasformazioni già in essere per lo stesso motivo. Oltre il limite del 3% nel caso di diniego di concessione da parte dell'Azienda, lo stesso dovrà essere debitamente motivato.
Per le unità produttive/filiali con meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato, le richieste saranno preventivamente esaminate tra direzione aziendale e rappresentanze sindacali al fine di verificare la compatibilità di dette trasformazioni con l'assetto organizzativo in essere.
Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall'art. "contratti a termine".
Si concorda che al rientro da congedi parentali per maternità le lavoratrici debbano essere messe nella condizione di riprendere il lavoro con efficacia; a tal fine, nei casi di congedi pari o superiori a quattro mesi continuativi, le lavoratrici, laddove necessario, verranno messe nella condizione di seguire percorsi di reinserimento formativi allo scopo di ripristinare le competenze necessarie a svolgere il lavoro precedente o equivalente.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 66 - Tutela della maternità e della paternità
Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di Legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla Legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della quota giornaliera della retribuzione individuale spettante.
Nei primi 12 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale (astensione facoltativa) per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni di Legge.
Il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale dà diritto ad un indennità del 30% fino a al compimento del 6º anno cosi come previsto dalla Legge , elevato al 40% per i primi 30 giorni a carico aziendale.
I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dall'art._e dalle vigenti disposizioni di Legge.
Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro il 12º, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica.
L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e paternità.
Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.
Ove durante il periodo di conservazione obbligatoria del posto intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 58 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di conservazione del posto.
La lavoratrice potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Le richieste di trasformazione così formulate verranno accettate entro il limite del 3% dell'organico in forza con contratto a tempo indeterminato, tenuto conto delle trasformazioni già in essere per lo stesso motivo. Oltre il limite del 3% nel caso di diniego di concessione da parte dell'Azienda, lo stesso dovrà essere debitamente motivato.
Per le unità produttive/filiali con meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato, le richieste saranno preventivamente esaminate tra direzione aziendale e rappresentanze sindacali al fine di verificare la compatibilità di dette trasformazioni con l'assetto organizzativo in essere.
Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Tate forma di assunzione non rientra nei lxmiti percentuali previsti dall'art, "contratti a termine".
Si concorda che al rientro da congedi parentali per maternità le lavoratrici debbano essere messe nella condizione di riprendere il lavoro con efficacia; a tal fine, nei casi di congedi pari o superiori a quattro mesi continuativi, le lavoratrici, laddove necessario, verranno messe nella condizione di seguire percorsi di reinserimento formativi allo scopo di ripristinare le competenze necessarie a svolgere il lavoro precedente o equivalente.
Art___ - Congedi
- Congedo parentale ad ore
Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i. in materia di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall'art. 1, comma. 339, lett. A), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:
a. ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;
b. gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato dalla lettera a);
c. la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:
a) per il personale amministrativo per multipli di un'ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore;
b) per il restante personale (personale operativo e/o turnista) in misura pari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lettera a.
Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:
- non inferiore a 5 giorni nei casi di fruizione giornaliera indicando l'inizio e la fine e del periodo richiesto;
- non inferiore a 5 giorno nei casi di cui alla lettera c), prima alinea;
- non inferiore a 5 giorni per il restante personale di cui alla lettera c) secondo alinea.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato e il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 66 - Tutela della maternità e della paternità
(..omissis___)
Le Parti stabiliscono espressamente che le seguenti categorie possono essere escluse, su loro richiesta, dal prestare lavoro notturno, ivi compresa la fascia oraria dalle ore 22 alle ore 24:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 67 - Tutela della maternità e della paternità
Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di Legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla Legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa rispetto a quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione individuale spettante.
Il medesimo trattamento economico spetta al lavoratore padre qualora usufruisca del congedo di paternità alternativo di cui al d.lgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore complessivamente undici giornate di permesso retribuito, elevate a ventidue in caso di parto plurimo, fatte salve eventuali diverse previsioni della normativa corrente. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre dai due mesi precedenti la presunta data del parto ed entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente, purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Nei primi 12 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale (astensione facoltativa), per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.
Il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale dà diritto ad un'indennità del 30% fino a al compimento del 12º anno di età cosi come previsto dalla Legge, elevato al 80% per i primi 30 giorni a carico aziendale, anche frazionato.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità.
I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dall'art. 78 del presente CCNL e dalle vigenti disposizioni di Legge.
Entro il 3º anno di vita del figlio senza limite massimo, ed entro il 12º anno di vita nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia del figlio, attraverso certificazione medica.
L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e paternità.
Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.
Qualora durante il periodo di conservazione obbligatoria del posto intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 58 del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di conservazione del posto.
Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 30 del presente contratto collettivo, la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre, potranno richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Le richieste di trasformazione così formulate verranno accettate entro il limite del 3% dell'organico in forza con contratto a tempo indeterminato, tenuto conto delle trasformazioni già in essere per lo stesso motivo. Oltre il limite del 3% nel caso di diniego di concessione da parte dell'Azienda, lo stesso dovrà essere debitamente motivato.
Per le unità produttive/filiali con meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato, le richieste saranno preventivamente esaminate tra direzione aziendale e rappresentanze sindacali al fine di verificare compatibilità di dette trasformazioni con l'assetto organizzativo in essere.
Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall'art. "contratti a termine".
Si concorda che al rientro da congedi parentali per maternità le lavoratrici debbano essere messe nella condizione di riprendere il lavoro con efficacia; a tal fine, nei casi di congedi pari o superiori a quattro mesi continuativi, le lavoratrici, laddove necessario, verranno messe nella condizione di seguire percorsi di reinserimento formativi allo scopo di rispristinare le competenze necessarie a svolgere il lavoro precedente o equivalente
Le Parti stabiliscono espressamente che le seguenti categorie possono essere escluse, su loro richiesta, dal prestare lavoro notturno, ivi compresa la fascia oraria dalle ore 22 alle ore 24:
- la lavoratrice madre di un figlio di età fino a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente
con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Le lavoratrici impegnate in lavoro a turni, al rientro dal congedo di maternità potranno richiedere, ferme restando le esigenze organizzative aziendali, delle agevolazioni nell'assegnazione degli stessi, fino al compimento del terzo anno di età' del figlio/a.
Dalla retribuzione globale mensile (comprensiva di tutti gli elementi) vanno detratti tanti ventiseiesimi quante sono state le giornate di assenza per malattia ed infortunio (salvo quanto previsto dalla Legge) e i giorni lavorativi non prestati per qualsiasi causa, per i quali non compete alcun trattamento economico.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l'applicazione delle norme di Legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami chimici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto e tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.
Art. 69 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti.
La commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare con riferimento alla L. n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali e alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti nei 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La commissione avrà sede presso l'Associazione imprenditoriale che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
- segnalare alla CPO i casi riguardanti il lavoro femminile che possono assumere caratteristiche
- discriminatorie o di contrarietà rispetto alle pari opportunità;
- consentire e favorire la partecipazione dei componenti la CPO a riunioni o trattative anche di carattere generale assumendo eventuali indicazioni tese ad armonizzare soluzioni ed accordi con le azioni positive per le pari opportunità;
- diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi aziendali;
- promuovere iniziative tese a far nascere o a crescere le azioni positive per le pari opportunità nelle aziende.
Art. 70 - Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.
Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Le aziende assumono ogni iniziativa tesa a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione l'art .9 della L. 20-5-70 n. 300 e l'Accordo interconfederale del 22-6-95.
Nell'ambito dell'attività dell'Ente Bilaterale di settore (EBAN) sarà oggetto d'esame l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riferimento alle attività che si svolgono nei piazzali di sosta degli autoveicoli e nelle manutenzioni.
La promozione di studi e ricerche e la formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro del settore potrà essere effettuata anche in coordinamento con organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si applica l'art.47 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Per il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa che la visita nei luoghi di lavoro deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro e può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato, salvo in caso di pericolo grave ed immediato.
Il Rls può formulare proposte anche in occasione delle riunione periodica, fermo restando che l'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su un apposito verbale.
Il Rls ha diritto di accesso al registro degli infortuni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e di ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa anche su supporto informatico.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S del numero di permessi di cui all'accordo interconfederale citato. Ad esso sarà garantita la formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva
- fino a 200 dipendenti : 1 rappresentante
- da 201 a 1000 dipendenti : 3 rappresentanti
- al di sopra dei 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22-6-95.
La durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni ed è rinnovabile.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 70 - Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.
Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Le aziende assumono ogni iniziativa tesa a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione l'art. 9 della L. 20-5-70 n. 300 e l'Accordo interconfederale del 22-6-95.
Nell'ambito dell'attività dell'Ente Bilaterale di settore (EBAN) sarà oggetto d'esame l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riferimento alle attività che si svolgono nei piazzali di sosta degli autoveicoli e nelle manutenzioni.
La promozione di studi e ricerche e la formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro del settore potrà essere effettuata anche in coordinamento con organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si applica l'art.47 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Per il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa che la visita nei luoghi di lavoro deve essere segnalata al datore di lavoro 24 ore prima e può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato, salvo in caso di pericolo grave ed immediato.
Il Rls, che può formulare proposte in occasione delle riunione periodica, attesta l'avvenuta consultazione attraverso la firma su un apposito verbale.
Il Rls ha diritto di accesso alla documentazione aziendale relativa alla avvenuta denuncia degli infortuni e a quella inerente la valutazione dei rischi e ad ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa anche su supporto informatico.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S del numero di permessi di cui alll'accordo interconfederale citato.
Ad esso sarà garantita la formazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva
- fino a 200 dipendenti : 1 rappresentante
- da 201 a 1000 dipendenti : 3 rappresentanti
- al di sopra dei 1000 dipendenti: 6 rappresentanti
Per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22-6-95. con impegno delle parti a definire compiutamente la materia entro il 31-12-2016.
La durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni ed è rinnovabile.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 70 - Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del rappresentante dei lavoratori della sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.
Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Le aziende assumono ogni iniziativa tesa a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione l'art . 9 della L. 20-5-70 n. 300 e gli Accordi interconfederali stipulati in materia del 09-03-2018 e del 12-12-2018, ferme restando le condizioni di miglior favore stabilite nel presente CCNL.
Nell'ambito dell'attività dell'Ente Bilaterale di settore (EBAN) sarà oggetto d'esame l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riferimento alle attività che si svolgono nei piazzali di sosta degli autoveicoli e nelle manutenzioni.
La promozione di studi e ricerche e la formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro del settore potrà essere effettuata anche in coordinamento con organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è disciplinata dall'art. 47 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008) e s.m.i., in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa che la visita nei luoghi di lavoro deve essere segnalata al datore di lavoro 24 ore prima e può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato, salvo in caso di pericolo grave ed immediato.
Il Rls, che può formulare proposte in occasione delle riunione periodica, attesta l'avvenuta consultazione attraverso la firma su un apposito verbale.
Il Rls ha diritto di accesso alla documentazione aziendale relativa alla avvenuta denuncia degli infortuni e a quella inerente la valutazione dei rischi e ad ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa anche su supporto informatico.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S del numero di permessi di cui all'accordo interconfederale citato.
Ad esso sarà garantita la formazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva
- fino a 200 dipendenti : 1 rappresentante
- da 201 a 1000 dipendenti : 3 rappresentanti
- al di sopra dei 1000 dipendenti: 6 rappresentanti
Nelle aziende o unità produttive con organico superiore a 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti delle RSU, qualora elette, o possono essere individuate tra le RSA qualora esistenti. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU/RSA. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva non operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziative delle OO.SS.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per 3 anni dalla loro elezione.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 71 - Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e dall'Accordo Interconfederale cd. "Patto di fabbrica" del 09/03/2018 e l'Accordo Interconfederale del 18/12/2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresa la disciplina del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e le relative prerogative ad esso assegnate.
Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Le aziende assumono ogni iniziativa tesa a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione l'art. 9 della L. 20-5-70 n. 300 e gli Accordi interconfederali stipulati in materia del 09-03-2018 e del 12-12-2018, ferme restando le condizioni di miglior favore stabilite nel presente CCNL. Al fine di monitorare e di prevenire la fenomenologia degli infortuni e delle malattie professionali del settore, l'ente bilaterale di settore (EBAN) svolgerà anche il ruolo di osservatorio paritetico nazionale di settore.
Pertanto, nell'ambito delle sue attività, l'Ente bilaterale di settore (EBAN) esaminerà anche l'andamento degli infortuni, dei mancati infortuni e delle malattie professionali con particolare ma non esaustivo riferimento: ai potenziali rischi lavorativi come di seguito richiamati: alle attività che si svolgono nei piazzali di sosta degli autoveicoli e nelle manutenzioni; alle criticità derivanti dalla collocazione e dalla configurazione logistica di diversi uffici di noleggio, con particolare riferimento agli aeroporti; al rischio interferenze legato alle attività esternalizzate; allo svolgimento delle prestazioni in orario notturno; al lavoro su strada per gli ausiliari al traffico; rischio aggressioni; allo stress da lavoro correlato, con particolare riferimento alla gestione dei clienti.
La promozione di studi e ricerche e la formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene de lavoro del settore potrà essere effettuata anche in coordinamento con organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è disciplinata dall'alt. 47 del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgvo. n. 81 del 9 aprile 2008) e s.m.i., in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa che la visita nei luoghi di lavoro deve essere segnalata al datore di lavoro 24 ore prima e può avvenire anche alla presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato, salvo in caso di pericolo grave ed immediato.
Il Rls, che può formulare proposte in occasione delle riunione periodica, attesta l'avvenuta consultazione attraverso la firma su un apposito verbale.
Il Rls ha diritto di accesso alla documentazione aziendale relativa alla avvenuta denuncia degli infortuni e a quella inerente la valutazione dei rischi e ad ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa anche su supporto informatico.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S del numero di permessi di cui all'accordo interconfederale citato. Ad esso sarà garantita la formazione di cui alfart. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva
- fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
- da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
- al di sopra dei 1000 dipendenti: 6 rappresentanti;
Nelle aziende o unità produttive con organico superiore a 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti delle RSU, qualora elette, o possono essere individuate tra le RSA qualora esistenti. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU/RSA. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva non operino le RSA, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori su iniziative delle OO.SS..
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per 3 anni dalla loro elezione.
Assemblee retribuite
In aggiunta alle ore già previste dall'articolo 20 della Legge n. 300/1970, i dipendenti hanno diritto, per ogni anno solare, a due ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro.
Preposto
A livello aziendale, le Parti potranno definire un riconoscimento per il dipendente incaricato di svolgere il ruolo di preposto di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 81/2008, in relazione agli obblighi in capo al datore di lavoro di cui all'articolo 18 del D. Lgs. in parola.
I lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, di forme di flessibilità dell'orario e turnazione agevolata, in recepimento dell'art. 17 della Legge 11-8-1991, n. 266.
L'azienda può inoltre concedere, dopo aver valutato le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.
Art. 72 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente Art..
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 72 - Tutela delle persone tossicodipendenti, degli etilisti e malati di AIDS
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e retributive e dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa, l'azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 6 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.
In alternativa all'aspettativa di cui sopra, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso Uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra, nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso. Saranno garantite, con riferimento alla Legge 162/90, le agevolazioni previste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero presso le strutture abilitate.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della Legge 18 aprile 1962, n. 230. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
In applicazione della Legge 135/90, le aziende si impegnano a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 73 - Tutela delle persone tossicodipendenti, degli etilisti, dei malati di ludopatia, e malati di AIDS
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritter alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e retributive sia dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa, l'azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 6 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.
In alternativa all'aspettativa di cui sopra, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso Uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra, nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.
Saranno garantite, con riferimento alla Legge n. 162/90, le agevolazioni previste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero presso le strutture abilitate.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
In applicazione della Legge 135/90, le aziende si impegnano a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, sia etilisti, sia affetti da disturbi da gioco d'azzardo, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.
Art. 73 - Tutela delle persone handicappate
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'Art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'Art. 7 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1º possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'Art. 7 della citata Legge n. 1204, del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo Art. 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e conforme a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 73 - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con un'indennità economica pari al 40%. Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare gli interventi necessari.
I soggetti di cui al comma 1º possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata Legge n. 1204, del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, le Aziende si adopereranno per individuare, sentiti gli Rls, interventi atti a trovare gli "accomodamenti ragionevoli" per consentire ai lavoratori disabili il pieno svolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative previste dalle disposizioni di Legge.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e conforme a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Al fine di contemperare il diritto all'assistenza con le normali esigenze organizzative e tecnico produttive dell'impresa, al lavoratore che fruisce di permessi Legge 104/92 il datore di lavoro potrà richiedere la programmazione delle giornate e/o degli orari in cui se ne prevede la fruizione. La programmazione dovrà essere comunicata di 6 giorni prima della fruizione.
Il lavoratore ha la facoltà di modificare le giornate e/o gli orari in precedenza programmati per la fruizione dei permessi dandone immediato avviso qualora la programmazione indicata su base di idonea documentazione comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 74 - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con un'indennità economica pari al 40%.
Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare gl" interventi necessari.
I soggetti di cui al primo comma possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa, del prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa o di due ore di permesso giornaliero retribuite fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3 della sopra citata Legge, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata Legge n. 1204, del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 della sopra citata Legge e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, le Aziende si adopereranno per individuare, sentiti gli Rls, interventi atti a trovare gli "accomodamenti ragionevoli" per consentire ai lavoratori disabili il pieno svolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative previste dalle disposizioni di Legge.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Al fine di contemperare il diritto all'assistenza con le normali esigenze organizzative e tecnico produttive dell'impresa, al lavoratore che fruisce di permessi Legge 104/92 il datore di lavoro potrà richiedere la programmazione delle giornate e/o degli orari in cui se ne prevede la fruizione. La programmazione dovrà essere comunicata 6 giorni prima della fruizione.
Il lavoratore ha la facoltà di modificare le giornate e/o gli orari in precedenza programmati per la fruizione dei permessi dandone immediato avviso qualora la programmazione indicata su base di idonea documentazione comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
livello | parametro | retribuzione tabellare gennaio 2012 | indennità di contingenza | aumento salariale a regime | aumenti salariali | nuove retribuzioni salariali | ||||
da erogare con la retribuzione del mese luglio 2013 | da erogare con la retribuzione del mese gennaio 2014 | da erogare con la retribuzione del mese gennaio 2015 | da erogare con la retribuzione del mese luglio 2013 | da erogare con la retribuzione del mese gennaio 2014 | da erogare con la retribuzione del mese gennaio 2015 | |||||
Q1 | 200 | 1.455,19 | 529,75 | 138,16 | 46,05 | 46,05 | 46,06 | 1.501,24 | 1.547,29 | 1.593,35 |
Q2 | 200 | 1.455,19 | 529,75 | 138,16 | 46,05 | 46,05 | 46,06 | 1.501,24 | 1.547,29 | 1.593,35 |
A1 | 200 | 1.455,19 | 529,75 | 138,16 | 46,05 | 46,05 | 46,06 | 1.501,24 | 1.547,29 | 1.593,35 |
A2 | 188 | 1.367,87 | 527,49 | 129,87 | 43,29 | 43,29 | 43,30 | 1.411,16 | 1.454,44 | 1.497,74 |
B1 | 170 | 1.236,90 | 524,10 | 117,43 | 39,14 | 39,14 | 39,15 | 1.276,04 | 1.315,18 | 1.354,33 |
B2 | 162 | 1.178,70 | 522,46 | 111,91 | 37,30 | 37,30 | 37,31 | 1.216,00 | 1.253,30 | 1.290,61 |
B3 | 155 | 1.127,77 | 521,06 | 107,07 | 35,69 | 35,69 | 35,70 | 1.163,46 | 1.199,14 | 1.234,84 |
C1 | 152 | 1.105,94 | 520,75 | 105,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1.140,94 | 1.175,94 | 1.210,93 |
C2 | 134 | 974,97 | 517,26 | 92,57 | 30,85 | 30,85 | 30,86 | 1.005,82 | 1.036,67 | 1.067,54 |
C3 | 125 | 909,48 | 515,67 | 86,35 | 28,78 | 28,78 | 28,79 | 938,26 | 967,04 | 995,83 |
C4 | 100 | 727,59 | 511,44 | 69,08 | 23,02 | 23,02 | 23,03 | 750,61 | 773,64 | 796,67 |
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Tabella 1
livello
parametro
retribuzione tabellare
gen-16
indennità di
contingenza
aumento salariale
a regime
aumenti salariali
nuove retribuzioni salariali
da erogare con la retribuzione del mese di agosto 2016
da erogare con la retribuzione del mese di gennaio 2017
da erogare con la retribuzione del mese di gennaio 2018
da corrispondere dal mese di ago-16
da corrispondere dal mese di gen-17
da corrispondere dal mese di gen-18
Q1
200
1.593,35
529,75
157,89
39,48
59,22
59,22
1632,83
1692,05
1751,27
Q2
200
1.593,35
529,75
157,89
39,48
59,22
59,22
1632,83
1692,05
1751,27
A1
200
1.593,35
529,75
157,89
39,48
59,22
59,22
1632,83
1692,05
1751,27
A2
188
1.497,74
527,49
148,42
37,11
55,67
55,67
1534,85
1590,52
1646,19
B1
170
1.354,33
524,10
134,21
33,56
50,33
50,33
1387,89
1438,22
1488,55
B2
162
1.290,61
522,46
127,89
31,97
47,97
47,97
1322,58
1370,55
1418,52
B3
155
1.234,84
521,06
122,37
30,59
45,89
45,89
1265,43
1311,32
1357,21
C1
152
1.210,93
520,75
1:20,00
30,00
45,00
45,00
1240,93
1285,93
1330,93
C2
134
1.067,54
517,26
105,79
26,45
39,68
39,68
1093,99
1133,67
1173,35
C3
125
995,83
515,67
98,68
24,67
37,01
37,01
1020,50
1057,51
1094,52
C4
100
796,67
511,44
78,95
19,74
29,61
29,61
816,41
846,02
875,63
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Tabella n. 1
LIVELLO
PARAMETRO
RETRIBUZIONE TABELLARE gen-18
INDENNITÀ' DI
CONTINGENZA
E.D.R Protocollo Intesa 1992
AUMENTO SALARIALE TABELLARE A REGIME
AUMENTI MINIMI TABELLARI
NUOVI MINIMI TABELLARI
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI nov-19
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI mar-20
DA EROGARE ;ON LA RETRIBUZIONI DEL MESE DI gen-21
DA EROGARE DON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI mar-21
DA
CORRISPONDERE DAL MESE DI nov-19
DA
CORRISPONDERE DAL MESE DI mar-20
DA
CORRISPONDERE DAL MESE DI gen-21
Q1
200
€ 1.751,27
€ 529,75
€ 10,33
€ 157,89
€ 39,47
€ 26,32
€ 19,74
€ 72,37
€ 1.790,74
€ 1.817,06
€ 1.836,80
Q2
200
€ 1.751,27
€529,75
€ 10,33
€ 157,89
€ 39,47
€ 26,32
€ 19,74
€ 72,37
€ 1.790,74
€ 1.817,06
€ 1.836,80
A1
200
€ 1.751,27
€ 529,75
€ 10,33
€ 157,89
€ 39,47
€ 26,32
€ 19,74
€ 72,37
€ 1.790,74
€ 1.817,06
€ 1.836,80
A2
188
€ 1.646,19
€ 527,49
€ 10,33
€ 148,42
€ 37,11
€ 24,74
€ 18,55
€ 68,03
€ 1.683,30
€ 1.708,03
€ 1.726,58
B1
170
€ 1.488,55
€ 524,10
€ 10,33
€ 134,21
€ 33,55
€ 22,37
€ 16,78
€ 61,51
€ 1.522,10
€ 1.544,47
€ 1.561,25
B2
162
€ 1.418,52
€ 522,46
€ 10,33
€ 127,89
€ 31,97
€ 21,32
€ 15,99
€ 58,62
€ 1.450,49
€ 1.471,81
€ 1.487,80
B3
155
€ 1.357,21
€ 521,06
€ 10,33
€ 122,37
€ 30,59
€ 20,39
€ 15,30
€ 56,09
€ 1.387,80
€ 1.408,20
€ 1.423,49
C1
152
€ 1.330,93
€ 520,75
€ 10,33
€ 120,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 55,00
€ 1.360,93
€ 1.380,93
€ 1.395,93
C2
134
€ 1.173,35
€ 517,26
€ 10,33
€ 105,79
€ 26,45
€ 17,63
€ 13,22
€ 48,49
€ 1.199,80
€ 1.217,43
€ 1.230,65
C3
125
€ 1.094,52
€ 515,67
€ 10,33
€ 98,68
€ 24,67
€ 16,45
€ 12,34
€ 45,23
€ 1.119,19
€ 1.135,64
€ 1.147,97
C4
100
€ 875,63
€ 511,44
€ 10,33
€ 78,95
€ 19,74
€ 13,16
€ 9,87
€ 36,18
€ 895,37
€ 908,52
€ 918,39
NOTA: Per quanto riguarda i nuovi minimi tabellari a decorrere dal 01 marzo 2021, si rimanda alla tabella n. 3
Tabella n. 3
LIVELLO
NUOVI PARAMETRI
AUMENTI DAL
01-03-2021
RETRIBUZIONE TABELLARE mar-21
INDENNITÀ' DI
CONTINGENZA
E.D.R Protocollo Intesa 1992
Incremento Economico
Nuova
Scala
E.A.R. Contrattuale
CCNL 22/10/2019
Q1
205
€ 72,37
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 45,92
€ 26,45
Q2
205
€ 72,37
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 45,92
€ 26,45
A1
205
€ 72,37
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 45,92
€ 26,45
A2
193
€ 68,03
€ 1.772,46
€ 527,49
€ 10,33
€ 45,92
€ 22,11
B1
176
€ 61,51
€ 1.616,34
€ 524,10
€ 10,33
€ 55,10
€ 6,41
B2
168
€ 58,62
€ 1.542,87
€ 522,46
€ 10,33
€ 55,10
€ 3,52
B3
161
€ 56,09
€ 1.478,58
€ 521,06
€ 10,33
€ 55,10
€ 0,99
C1
155
€ 55,00
€1.423,48
€ 520,75
€ 10,33
€ 27,55
€ 27,45
C2
138
€ 48,49
€ 1.267,35
€ 517,26
€ 10,33
€ 36,73
€ 11,75
C3
128
€ 45,23
€ 1.175,52
€ 515,67
€ 10,33
€ 27,55
€ 17,68
C4
100
€ 36,18
€ 918,37
€ 511,44
€ 10,33
-
€ 36,18
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Tabella n. 1
LIVELLO
PARAMETRO
RETRIBUZIONE TABELLARE
Marzo 2021
INDENNITÀ
DI CONTNGENZA
E.D.R
Protocollo Intesa 1992
E.A.R.
CCNL 23/10/2019
AUMENTO SALARIALE
TABELLARE A REGIME
AUMENTI MINIMI TABELLARI
NUOVI MINIMI TABELLARI
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI
gen-23
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI
set-23
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI
gen-24
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI
set-24
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI
gen-23
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI
set-23
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI
gen-24
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI
set-24
Q1
205
€1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 26,45
€ 171,94
€ 52,90
€ 52,90
€ 39,68
€ 26,45
€ 1.935,57
€ 1.988,47
€2.028,15
€ 2.054,60
Q2
205
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 26,45
€ 171,94
€ 52,90
€ 52,90
€ 39,68
€ 26,45
€ 1.935,57
€ 1.988,47
€2.028,15
€ 2.054,60
A1
205
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 26,45
€ 171,94
€ 52,90
€ 52,90
€ 39,68
€ 26,45
€ 1.935,57
€ 1.988,47
€2.028,15
€ 2.054,60
A2
193
€ 1.772,46
€ 527,49
€ 10,33
€22,11
€161,87
€ 49,81
€ 49,81
€ 37,35
€ 24,90
€ 1.822,27
€ 1.872,07
€ 1.909,43
€ 1.934,33
B1
176
€ 1.616,34
€524,10
€10,33
€6,41
€ 147,61
€ 45,42
€ 45,42
€ 34,06
€ 22,71
€ 1.661,76
€ 1.707,18
€ 1.741,24
€ 1.763,95
B2
168
€1.542,87
€ 522,46
€ 10,33
€3,52
€ 140,90
€ 43,35
€ 43,35
€ 32,52
€21,68
€ 1.586,22
€ 1.629,58
€ 1.662,09
€ 1.683,77
B3
161
€ 1.478,58
€521,06
€ 10,33
€0,99
€ 135,03
€41,55
€41,55
€31,16
€ 20,77
€ 1.520,13
€ 1.561,68
€ 1.592,84
€ 1.613,61
C1
155
€1.423,48
€ 520,75
€10,33
€ 27,45
€ 130,00
€40,00
€40,00
€30,00
€20,00
€ 1.463,48
€1.503,48
€ 1.533,48
€1.553,48
C2
138
€ 1.267,35
€517,26
€ 10,33
€ 11,75
€ 115,74
€ 35,61
€ 35,61
€ 26,71
€ 17,81
€ 1.302,97
€ 1.338,58
€ 1.365,29
€ 1.383,10
C3
128
€ 1.175,52
€515,67
€ 10,33
€ 17,68
€ 107,35
€ 33,03
€ 33,03
€ 24,77
€ 16,52
€ 1.208,55
€ 1.241,58
€ 1.266,36
€ 1.282,87
C4
100
€918,37
€ 511,44
€ 10,33
€36,18
€ 83,87
€ 25,81
€25,81
€ 19,35
€ 12,90
€944,18
€ 969,99
€ 989,34
€ 1.002,24
Livello | Parametro | Importo una tantum da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2013 |
Q1 | 200 | 276,32 |
Q2 | 200 | 276,32 |
A1 | 200 | 276,32 |
A2 | 188 | 259,74 |
B1 | 170 | 234,87 |
B2 | 162 | 223,82 |
B3 | 155 | 214,14 |
C1 | 152 | 210,00 |
C2 | 134 | 185,13 |
C3 | 125 | 172,70 |
C4 | 100 | 138,16 |
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Tabella 2
LIVELLO
PARAMETRO
IMPORTO UNA TANTUM DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI ago-16
Q1
200
315,79
Q2
200
315,79
A1
200
315,79
A2
188
296,84
B1
170
268,42
B2
162
255,79
B3
155
244,74
C1
152
240,00
C2
134
211,58
C3
125
197,37
C4
100
157,89
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Tabella n. 2 - Una tantum
LIVELLO
PARAMETRO
IMPORTO
UNA TANTUM
DA EROGARE
CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI nov-19
IMPORTO
UNA TANTUM
DA EROGARE
CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI feb-20
TOTALE
Q1
200
€ 217,11
€ 217,11
€ 434,21
Q2
200
€ 217,11
€ 217,11
€ 434,21
A1
200
€ 217,11
€ 217,11
€ 434,21
A2
188
€ 204,08
€ 204,08
€ 408,16
B1
170
€ 184,54
€ 184,54
€ 369,08
B2
162
€ 175,86
€ 175,86
€ 351,71
B3
155
€ 168,26
€ 168,26
€ 336,51
C1
152
€ 165,00
€ 165,00
€ 330,00
C2
134
€ 145,46
€ 145,46
€ 290,92
C3
125
€ 135,69
€ 135,69
€ 271,38
C4
100
€ 108,55
€ 108,55
€ 217,11
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Tabella n. 2 - UNA TANTUM
LIVELLO
PARAMETRO
UNA TANTUM
DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI
gen-23
Q1
205
€ 740,65
Q2
205
€ 740,65
A1
205
€ 740,65
A2
193
€ 697,29
B1
176
€ 635,87
B2
168
€ 606,97
B3
161
€ 581,68
C1
155
€ 560,00
C2
138
€ 498,58
C3
128
€ 462,45
C4
100
€ 361,29
***
INTEGRAZIONI ALLE TABELLE
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Tabella n. 3
LIVELLO
NUOVI PARAMETRI
AUMENTI DAL
01-03-2021
RETRIBUZIONE TABELLARE mar-21
INDENNITÀ' DI
CONTINGENZA
E.D.R Protocollo Intesa 1992
Incremento Economico
Nuova
Scala
E.A.R. Contrattuale
CCNL 22/10/2019
Q1
205
€ 72,37
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 45,92
€ 26,45
Q2
205
€ 72,37
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 45,92
€ 26,45
A1
205
€ 72,37
€ 1.882,66
€ 529,75
€ 10,33
€ 45,92
€ 26,45
A2
193
€ 68,03
€ 1.772,46
€ 527,49
€ 10,33
€ 45,92
€ 22,11
B1
176
€ 61,51
€ 1.616,34
€ 524,10
€ 10,33
€ 55,10
€ 6,41
B2
168
€ 58,62
€ 1.542,87
€ 522,46
€ 10,33
€ 55,10
€ 3,52
B3
161
€ 56,09
€ 1.478,58
€ 521,06
€ 10,33
€ 55,10
€ 0,99
C1
155
€ 55,00
€1.423,48
€ 520,75
€ 10,33
€ 27,55
€ 27,45
C2
138
€ 48,49
€ 1.267,35
€ 517,26
€ 10,33
€ 36,73
€ 11,75
C3
128
€ 45,23
€ 1.175,52
€ 515,67
€ 10,33
€ 27,55
€ 17,68
C4
100
€ 36,18
€ 918,37
€ 511,44
€ 10,33
-
€ 36,18
***
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Mercato del lavoro
Le Parti convengono che il lavoro di tipo accessorio, rappresentando una forma speciale di lavoro caratterizzato da un sistema di pagamento delle prestazioni attraverso buoni lavoro (cosiddetti voucher) e non essendo riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, non viene applicato nel settore.
Art____- Internalizzazioni
Al fine di agevolare ed accelerare il processo di internalizzazione delle attività comprese nel campo di applicazione del presente CCNL, quali, a solo titolo esemplificativo; approntamento, pulizia e navettamento delle vetture, per garantire maggiori tutele e stabilità occupazionale le Parti stabiliscono la possibilità di:
- Inquadramento del personale ad un livello inferiore rispetto a quello previsto nel sistema classificatorio per un periodo massimo di 24 mesi;
- Forme di flessibilità oraria, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi per il mercato di riferimento, da definirsi al momento del passaggio con le rsa/rsu e le Segreterie nazionali firmatarie;
- Una percentuale di utilizzo del personale part-time del 20% superiore a quella prevista dal CCNL
Art___ - Violenza di Genere
Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art 24 del D.lgs n. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi. La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, indennità operativa e del trattamento di fine rapporto e non è assoggettato ai limiti indicati all'art____ (ex art 38). La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito dall'art______ fruizione oraria congedi parentali.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime del sopruso.
Art___ - Dignità della persona molestie e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti in recepimento di quanto previsto dall'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25-1-2016 sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguata nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere . Le parti si impegnano in sede di stesura a definire un codice nazionale di comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing.
Art___ - Permessi Solidali
Nella contrattazione di 2 livello potranno essere definite modalità di "donazione" di ore di riposo e permessi, fermo restando i diritti di cui al Dlgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere figli e familiari in particolari condizioni di salute.
Ipotesi di accordo 23/10/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al mercato, il sistema di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio rispondere alla domanda di nuovi servizi, alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori compresi nel campo di applicazione del CCNL ed aumentare l'occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si prefiggono l'obiettivo di promuovere e potenziare le occasioni di impiego con il ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, per tutte le categorie professionali di lavoratori, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta.
Le Parti, infine, convengono sulla definizione di un assetto contrattuale che definisca la disciplina dei rapporti di lavoro in modo coerente con le dinamiche operative dei settori, impostato da un lato sui concetti di flessibilità e produttività, dall'altro sulla tutela e crescita delle professionalità, avuto anche riguardo per la salvaguardia della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il presente contratto regolamenta i seguenti istituti:
Contratti a termine
Lavoro a tempo parziale
Lavoro somministrato a tempo determinato
Apprendistato professionalizzante
Telelavoro
Stage
Le Parti convengono che il lavoro di tipo accessorio, rappresentando una forma speciale di lavoro caratterizzato da un sistema di pagamento delle prestazioni attraverso buoni lavoro (cosiddetti voucher) e le altre forme contrattuali non espressamente richiamate nella presente sezione del CCNL, non possono essere riconducibili alle tipologie tipiche del lavoro subordinato e, conseguentemente, vengono escluse dall'applicazione all'interno del settore.
Le parti concordano che, in presenza di modifiche legislative riguardanti la normativa di cui alla presente sezione, si incontreranno per esaminare i contenuti e per valutarne un condiviso recepimento.
Art._Lavoro agile
Il lavoro agile è una modalità di lavoro "da remoto" consistente nella possibilità di eseguire, su base volontaria previo accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro.
Le Parti identificano nel lavoro agile, di cui alla Legge 22-5-2017, n. 81, un'ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
Il lavoro agile/Smart Working determina solo un parziale e momentaneo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, non pregiudica il normale esercizio dei poteri di direzione e controllo da parte del Datore di Lavoro e prevede l'applicazione delle stesse normative di Legge e di contratto dei lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in ufficio.
Il lavoro agile/Smart Working si basa sui principi di buona fede, responsabilità, fiducia ed autodisciplina.
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di Legge, dalle norme del presente contratto nonché da eventuali accordi aziendali le cui disposizioni di miglior favore nei confronti dei lavoratori restano salve.
Individuazione degli ambiti organizzativi
Spetta all'azienda, informate le rappresentanze sindacali aziendali, individuare gli ambiti organizzativi le cui attività siano da essa ritenute compatibili con l'esecuzione del lavoro agile. Il numero massimo di prestazioni da svolgere in modalità agile viene fissato al livello aziendale.
Luogo della prestazione
Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l'attività lavorativa, potrà essere svolta presso:
a) la residenza e/o il domicilio del dipendente;
b) altro luogo privato di pertinenza del dipendente;
c) altri locali o altra sede dell'azienda, nonché locali predisposti a tale uso dagli enti pubblici locali.
Il dipendente dovrà indicare, per tempo, il luogo della prestazione da lui scelto. Qualora debba spostarsi dal luogo già indicato, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al diretto Responsabile, via email.
Requisiti e priorità per l'accesso al lavoro agile
Fermi restando gli ambiti organizzativi individuati, possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti con rapporto a tempo pieno o parziale.
Ciò premesso, ai sensi di Legge sarà riconosciuta progressiva priorità alle richieste formulate:
- dalle dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (art. 16, D.lgs n. 151/2001);
- da dipendenti con parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tali richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
- da dipendenti con parenti in situazioni di comprovata gravità;
- da dipendenti residenti o domiciliati a distanza significativa dalla sede aziendale.
In tale premessa, saranno altresì privilegiate le richieste presentate dai dipendenti con particolari situazioni personali e/o familiari a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: disabilità, stato di gravidanza (escluso il periodo obbligatorio), presenza di figli fino a 6 anni, familiari in condizioni di grave disabilità, figli minori con disagi comportamentali o bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento, anziani conviventi con problemi di salute debitamente certificati.
Accordo individuale
Ai fini dell'attivazione del lavoro agile, l'azienda e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale.
L'accordo è disdettabile da una delle due parti con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza. In qualsiasi momento, l'azienda può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di cinque giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze di natura organizzativa o tecnico-produttiva.
L'accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere. L'accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile; in particolare:
- l'eventuale numero di giornate lavorative settimanali o mensili in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile;
- i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, ai sensi del punto 2);
- la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa.
Posizione e sede di lavoro - trattamento economico - tutele sindacali
Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal CCNL e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali.
Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l'indennità di mensa ove esiste, ovvero il ticket restaurant di cui all'art.43 del presente CCNL, ovvero, in caso di prestazioni in altra sede aziendale, la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti. È confermato il godimento dei diritti sindacali previsti dalla Legge e dal CCNL.
Recesso
Il recesso dall'accordo individuale di lavoro agile azionato dall'una o dall'altra parte determina il ripristino delle precedenti modalità di lavoro.
Il recesso è comunicato per iscritto dall'una all'altra parte interessata senza obbligo di alcuna motivazione, tranne per la fattispecie di cui all'ultimo capoverso.
In qualsiasi momento, sia l'Azienda che il dipendente possono recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso da parte dell'azienda nei confronti di un dipendente riconosciuto disabile, il termine di preavviso è di almeno 90 giorni.
In presenza di un sopravvenuto giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza rpreavviso.
Salute e sicurezza del lavoro
Secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 81/2017, il dipendente è assicurato contro i il rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro connessi alla prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali.
In relazione a tale circostanza, il dipendente riceve adeguata informazione/formazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
Egli è altresì tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi predetti e ad assicurare la conformità del luogo della prestazione da lui scelto ai sensi delle lettere a) e b) del punto 2) alla normativa sulla sicurezza del lavoro. Qualora subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al suo Responsabile diretto.
Le aziende informeranno periodicamente gli RLS in merito alle attivazioni del personale in lavoro agile.
Formazione
Prima dell'inizio del lavoro agile od in costanza dello stesso, l'azienda promuove un'iniziativa informativo/formativa, a favore dei dipendenti e dei Responsabili interessati, sulle caratteristiche/modalità tecniche di svolgimento della prestazione, anche con specifico riferimento alle disposizioni della Legge n. 81/2017.
Durante la vigenza dell'accordo individuale, i dipendenti interessati continuano a essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici
Qualora formalmente richiesto dal lavoratore, l'azienda doterà il dipendente in lavoro agile degli strumenti informatici e telefonici, se necessari allo svolgimento della mansione, indicati nell'accordo individuale, in grado di consentirgli il normale svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e ne assicurerà la eventuale manutenzione.
Il dipendente è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate, attenendosi alle disposizioni aziendali per il loro uso, e comunicherà tempestivamente al proprio Responsabile eventuali malfunzionamenti delle predette dotazioni nonché l'eventuale insorgenza di impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Relazioni sindacali
Su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, l'Azienda fornirà un'informativa sul lavoro svolto in modalità agile nell'anno precedente, con riguardo:
- agli ambiti organizzativi, alle qualifiche professionali e al numero dei dipendenti che sono stati interessati;
- al numero medio mensile delle giornate effettuate in lavoro agile;
- alle eventuali disfunzioni organizzative e/o operative riscontrate.
Art.__Permessi per donazione di midollo osseo
Conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 52 del 6 marzo 2001, al dipendente donatore di midollo osseo l'Azienda riconosce permessi retribuiti, con decorrenza della retribuzione globale, in misura necessaria all'effettuazione degli accertamenti e delle analisi finalizzati a verificare l'idoneità alla donazione.
Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, l'effettuazione predetta deve essere comprovata da specifiche certificazioni.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
Le Parti convengono di allegare alla presente ipotesi di accordo i seguenti allegati che faranno parte integrante del rinnovo contrattuale:
- codice nazionale di comportamento da adottare per la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali ed il mobbing;
- protocollo di intesa su distacchi sindacali di settore;
- art. 56 (rapporti sindacali) che costituisce parte inscindibile del protocollo di intesa su distacchi sindacali.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.
Le OO.SS. scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo entro il 20 novembre p.v. a seguito delle consultazioni dei lavoratori/lavoratrici interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
Ipotesi di accordo 15/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
BUONO ACQUISTO
Le parti convengono che, limitatamente all'anno 2023, entro la data del 30 giugno 2023, verrà erogato un importo forfetario pari a € 250,00, non riproporzionato in base alla scala parametrale, a tutti i lavoratori secondo i criteri che seguono:
- L'importo è riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione, per i rapporti di lavoro a tempo parziale;
- L'importo verrà erogato ai lavoratori che nel mese di erogazione, avranno un'anzianità di servizio uguale o superiore ai 6 mesi;
- L'importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e da qualsiasi incidenza sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta.
Modalità di erogazione del buono acquisto
Le Parti convengono, inoltre, che l'importo di cui sopra verrà erogato tramite la corresponsione di un "Buono Acquisto" avente il corrispondente valore nominale, al fine di godere dell'esenzione fiscale e contributiva su tale importo, ex ultimo periodo del comma 3 nonché comma 3 bis art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
È fatta comunque salva la facoltà del lavoratore di richiedere la conversione del valore nominale del "Buono Acquisto" in contributo di pari importo al Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), previa comunicazione da effettuarsi all'Azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
Le aziende che, alla data del 30 giugno 2023, non avranno erogato il "Buono acquisto" di cui al presente articolo, dovranno versare l'importo equivalente nella posizione individuale di ogni singolo dipendente attiva presso il Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo ASTRI), entro il 15 luglio 2023.
[___]
Art. 37 - Lavoro agile
Premessa
Il lavoro agile è una modalità di lavoro "da remoto" consistente nella possibilità di eseguire, su base volontaria previo accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro.
Le Parti identificano nel lavoro agile, di cui alla Legge 22-5-2017, n. 81, un'ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
Il lavoro agile/Smart Working determina solo un parziale e momentaneo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, non pregiudica il normale esercizio dei poteri di direzione e controllo da parte del Datore di Lavoro e prevede l'applicazione delle stesse normative di Legge e di contratto dei lavoratori che prestano la loro attività lavorativa in ufficio.
Il lavoro agile/Smart Working si basa sui principi di buona fede, responsabilità, fiducia ed autodisciplina.
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di Legge, dalle norme del presente contratto nonché da eventuali accordi aziendali le cui disposizioni di miglior favore nei confronti dei lavoratori restano salve.
Individuazione degli ambiti organizzativi
Spetta all'azienda, informate le rappresentanze sindacali aziendali, individuare gli ambiti organizzativi le cui attività siano da essa ritenute compatibili con l'esecuzione del lavoro agile.
Il numero massimo di prestazioni da svolgere in modalità agile viene fissato al livello aziendale.
Luogo della prestazione
Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l'attività lavorativa, potrà essere svolta presso:
a) la residenza e/o il domicilio del dipendente;
b) altro luogo privato di pertinenza del dipendente;
c) altri locali o altra sede dell'azienda, nonché locali predisposti a tale uso dagli enti pubblici locali.
Il dipendente dovrà indicare, per tempo, il luogo della prestazione da lui scelto.
Qualora debba spostarsi dal luogo già indicato, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al diretto Responsabile, via email.
Requisiti e priorità per l'accesso al lavoro agile
Fermi restando gli ambiti organizzativi individuati, possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti con rapporto a tempo pieno o parziale.
Ciò premesso, ai sensi di Legge sarà riconosciuta progressiva priorità alle richieste formulate:
- dalle dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (art. 16, D.lgs n. 151/2001);
da dipendenti con figli fino a dodici anni di età;
- da dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- da dipendenti con parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
- da dipendenti con parenti in situazioni di comprovata gravità;
- da dipendenti residenti o domiciliati a distanza significativa dalla sede aziendale.
In tale premessa, saranno altresì privilegiate le richieste presentate dai dipendenti con particol, situazioni personali e/o familiari a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: disabilità, stato di gravidanza (escluso il periodo obbligatorio), presenza di figli fino a 6 anni, familiari in condizioni di grave disabilità, figli minori con disagi comportamentali o bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento, anziani conviventi con problemi di salute debitamente certificati.
Accordo individuale
Ai fini dell'attivazione del lavoro agile, l'azienda e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale.
L'accordo è disdettabile da una delle due parti con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza. In qualsiasi momento, l'azienda può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di cinque giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze di natura organizzativa o tecnico-produttiva.
L'accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere.
L'accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile; in particolare:
- l'eventuale numero di giornate lavorative settimanali o mensili in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile;
- i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, ai sensi del punto 2);
- la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa.
Posizione e sede di lavoro - trattamento economico - tutele sindacali
Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal CCNL e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali.
Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l'indennità di mensa ove esiste, ovvero il ticket restaurant di cui all'art.43 del presente CCNL, ovvero, in caso di prestazioni in altra sede aziendale, la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti.
È confermato il godimento dei diritti sindacali previsti dalla Legge e dal CCNL.
Recesso
Il recesso dall'accordo individuale di lavoro agile azionato dall'una o dall'altra parte determina il ripristino delle precedenti modalità di lavoro.
Il recesso è comunicato per iscritto dall'una all'altra parte interessata senza obbligo di alcuna motivazione, tranne per la fattispecie di cui all'ultimo capoverso.
In qualsiasi momento, sia l'Azienda che il dipendente possono recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso da parte dell'azienda nei confronti di un dipendente riconosciuto disabile, il termine di preavviso è di almeno 90 giorni.
In presenza di un sopravvenuto giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.
Salute e sicurezza del lavoro
Secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 81/2017, il dipendente è assicurato contro i rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro connessi alla prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali.
In relazione a tale circostanza, il dipendente riceve adeguata informazione/formazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
Egli è altresì tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi predetti e ad assicurare la conformità del luogo della prestazione da lui scelto ai sensi delle lettere a) e b) del punto 2) alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
Qualora subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al suo Responsabile diretto.
Le aziende informeranno periodicamente gli RLS in merito alle attivazioni del personale in lavoro agile.
Formazione
Prima dell'inizio del lavoro agile od in costanza dello stesso, l'azienda promuove un'iniziati informativo/formativa, a favore dei dipendenti e dei Responsabili interessati, sulle caratteristiche/modalità tecniche di svolgimento della prestazione, anche con specifico riferimento alle disposizioni della Legge n. 81/2017.
Durante la vigenza dell'accordo individuale, i dipendenti interessati continuano a essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
Dotazione e cura degli strumenti informatici e telefonici
Qualora formalmente richiesto dal lavoratore, l'azienda doterà il dipendente in lavoro agile degli strumenti informatici e telefonici, se necessari allo svolgimento della mansione, indicati nell'accordo individuale, in grado di consentirgli il normale svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e ne assicurerà la eventuale manutenzione.
Il dipendente è tenuto ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate, attenendosi alle disposizioni aziendali per il loro uso, e comunicherà tempestivamente al proprio Responsabile eventuali malfunzionamenti delle predette dotazioni nonché l'eventuale insorgenza di impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Relazioni sindacali
Su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, l'Azienda fornirà un'informativa sul lavoro svolto in modalità agile nell'anno precedente, con riguardo:
- agli ambiti organizzativi, alle qualifiche professionali e al numero dei dipendenti che sono stati interessati;
- al numero medio mensile delle giornate effettuate in lavoro agile;
- alle eventuali disfunzioni organizzative e/o operative riscontrate.
Allegato 1 - Statuto Ente Bilaterale Autonoleggio
Art. 1 - Costituzione
Conformemente a quanto previsto dall'Art. 60 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Sono Soci fondatori: Aniasa per la parte datoriale e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per i lavoratori.
Art. 2 - Scopi e finalità
L'Ente Bilaterale Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
L'Ente si propone lo scopo di promuovere e sostenere il settore con le più opportune iniziative che verranno condivise di volta in volta.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
In particolare, l'Ente Bilaterale Nazionale avrà i seguenti scopi:
a) promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, sia pubblici che privati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni formativi; nei momenti formativi promossi dall'Ente Bilaterale, ove necessario, saranno presenti persone che affiancheranno lavoratori e/o lavoratrici con disabilità, tenendo conto della tipologia di disabilità del soggetto;
b) promuovere, conglobando le attività già previste per l'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 59 del CCNL di settore del 3-7-1996;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dell'autonoleggio, anche a livello internazionale;
d) favorire, attraverso azioni formative, le pari opportunità in vista della piena attuazione della Legge 125/91;
e) ricevere gli accordi realizzati a livello aziendale al fine di istituire un osservatorio sulla contrattazione aziendale del settore;
f) Seguire le problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione vigente, promuovendo approfondimenti per la concreta attuazione della Legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S., che non rientrino nella formazione, prevista per Legge, a carico dell'azienda;
g) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, e agli istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro previsti dal CCNL di settore, predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli istituti contrattuali e gli accordi interconfederali in materia; inoltre effettuare verifica e monitoraggio sulla stabilità occupazionale del settore, anche per fasce e/o tipologie di lavoratori, anche al fine di valutare la corretta applicazione delle norme contrattuali;
h) attuare gli altri compiti che i Soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto, anche a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno all'unanimità di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
Inoltre può svolgere le seguenti attività:
a) programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvedere al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, pubblici e privati, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; nonché favorire misure e accordi per promuovere l'elevazione culturale, sia per quanto riguarda l'assolvimento del percorso scolastico obbligatorio, che per ciò che attiene ad ulteriori momenti di apprendimento formativo a completamento dei curricula scolastici;
c) provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore al fine di una migliore valorizzazione delle Risorse Umane, ovvero analizzare ipotesi di ricorso di sostegno al reddito nei casi di crisi aziendali;
d) predisporre e/o coordinare schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato e di inserimento.
La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Ente Bilaterale Nazionale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del CCNL ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).
Art. 3 - Durata
La durata dell'Ente Bilaterale nazionale è a tempo indeterminato.
Art. 4 - Sede
L'Ente Bilaterale nazionale ha sede in Roma, Via del Poggio Laurentino 11.
Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale in altro indirizzo, nell'ambito del territorio italiano.
Art. 5 - Soci
Sono Soci ordinari i soci fondatori di cui all'Art. 1 del presente Statuto.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
Art. 6 - Strumenti
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, L'Ente Nazionale Bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo.
L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità che ne regola il funzionamento.
L'Ente potrà promuovere, con delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, la costituzione di organismi regionali/territoriali approvandone il regolamento e le norme di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 2.
Art. 7 - Finanziamento
L'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
Art. 8 - Organi
Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei Conti.
Tutte le cariche hanno durata triennale, possono essere riconfermate per una sola volta, e non prevedono compensi di natura economica.
All'interno del Consiglio Direttivo è consentito di provvedere alla sostituzione dei componenti, anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta da parte del Socio fondatore che aveva espresso la designazione.
In tal caso, il socio che aveva espresso detto consigliere provvede ad una nuova designazione.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) componenti, nominati dai soci fondatori, dei quali 3 (tre) su designazione dell'Associazione datoriale Aniasa e 3 (tre) su designazione delle Organizzazioni sindacali: 1 (uno) su designazione Filt Cgil, 1 (uno) su designazione Fit Cisl e 1 (uno) su designazione Uiltrasporti.
La prima riunione del Consiglio direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.
Il Consiglio direttivo eLegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
1. provvede all'approvazione dei bilanci preventivi;
2. provvede all'approvazione delle linee guida dei piani preventivi di attività dell'Ente Bilaterale Nazionale;
3. approva il regolamento interno;
4. delibera sulla costituzione degli organismi paritetici regionali/territoriali;
5. delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2;
6. provvede all'approvazione dei bilanci consuntivi;
7. approva i verbali delle proprie riunioni;
8. esprime pareri e deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore e gli interessi dei Soci;
9. svolge tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto o che siano opportune per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, due volte l'anno.
La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno tre consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei componenti, dei quali almeno 2 (due) di rappresentanza datoriale e 2 (due) di rappresentanza sindacale.
Le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario tra i propri componenti.
Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento dell'Ente ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) componenti, e le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.
Il Regolamento non potrà contenere norme che contrastino con i principi ed i valori che hanno ispirato lo Statuto dell'Ente, documento costitutivo, volto ad elevare, promuovere e sostenere il settore nella più totale trasparenza.
Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega.
Art. 10 - Il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente.
Il Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito alternativamente, una volta fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti l'Organizzazione datoriale.
Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, questo dura in carica fino alla scadenza del triennio.
Spetta al Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale di:
- rappresentare l'Ente Bilaterale Nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale.
Il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale e la volta successiva fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi così designati:
- 1 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- 1 dalle Organizzazioni dei lavoratori;
- 1, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dai Soci fondatori,tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina i bilanci consuntivi dell'Ente Bilaterale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riferire immediatamente al Consiglio Direttivo dell'Ente le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo senza voto deliberativo.
Art. 12 - Il Patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale
Le disponibilità dell'Ente Bilaterale Nazionale sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti di cui al precedente Art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre , disponibilità dell'Ente Bilaterale Nazionale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di Legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
I singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale, sia durante la vita dell'Ente, sia in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. Viene escluso in ogni caso il rimborso ai soci.
È fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente Bilaterale Nazionale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Ente Bilaterale Nazionale il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, o per fini di pubblica utilità.
Art. 13 - Esercizio sociale e bilancio dell'Ente Bilaterale Nazionale
Gli esercizi finanziari dell'Ente Bilaterale Nazionale hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale e del piano preventivo di attività.
Entrambi devono essere approvati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il piano preventivo di attività devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Soci fondatori di cui all'art.1 del presente Statuto.
Il bilancio consuntivo verrà pubblicato on-line e si lavorerà, fin dalla costituzione dell'Ente Bilaterale, per l'istituzione del bilancio sociale.
Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 14 - Liquidazione dell'Ente bilaterale Nazionale
La messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Nazionale è disposta, da delibera all'unanimità, dai Soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, i Soci fondatori determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Nazionale i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ai sensi dell'art.12, ultimo comma.
Art. 15 - Foro competente
Ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 16 - Modifiche Statutarie
Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle organizzazioni di cui all'Art. 1 e deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Tra:
- la "CASSA SANITARIA CASSAGEST", Associazione senza fini di lucro, con sede in Via del Commercio 36 - Roma - Codice Fiscale 97583750589, rappresentata nel presente atto dal Presidente della stessa, munito dei necessari poteri, (d'ora innanzi "CASSA" o "CASSAGEST" o "PARTE")
e
- le parti istitutive delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell'Autonoleggio (d'ora innanzi "OO.SS.), nello specifico:
- ANIASA;
- FILT - CGIL;
- FIT - CISL;
- UILTRASPORTI- UIL.
CASSAGEST e tali Parti Istitutive, collettivamente indicate come "PARTI".
Premesso che:
- Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Uil, in attuazione dell'Accordo di rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale ed di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente sottoscritto il 18-12-2010 (di seguito: CCNL), hanno concordato, nell'ambito delle prestazioni di welfare, l'istituzione di un fondo sanitario integrativo per i suddetti lavoratori;
- che l'istituzione di tale fondo è avvenuto per il periodo 1-1-2012-31-12-2013 attraverso una convenzione con la Cassa di assistenza sanitaria CASSAGEST;
- che con il rinnovo del CCNL sottoscritto in data 20-6-2013 le parti hanno deciso l'ampliamento di tale sistema di welfare sanitario integrativo aumentando la quota a carico del datore di lavoro ad euro 264,00 per ciascun lavoratore e su base annuale;
- che, in relazione al periodo luglio - dicembre 2013, la quota complessiva prevista dal CCNL 20-6-2013 determinata in euro 8,00 mensile procapite (totale euro 48,00 per il periodo), venga recuperata spalmandola in euro 24,00 su ciascuno dei due anni 2014 e 2015;
- che pertanto il contributo totale procapite per ciascun lavoratore a carico di ogni azienda diviene di euro 288,00 per ogni anno;
- le OO.SS concordano nel dare attuazione alla predetta sanità integrativa tramite l'adesione ad una cassa già esistente;
- che in tale contesto, lo strumento per la fruizione dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN conforme alle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; D.Lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008) sia la Cassa di assistenza sanitaria CASSAGEST (si allegano iscrizione anagrafe fondi e dichiarazione rispetto decreto Sacconi);
- CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria integrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici fiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e modificazioni; D.Lgs. Ministero della Salute 31 marzo 2008);
- CASSAGEST fornirà tale assistenza sanitaria integrativa mediante la stipula di opportuna polizza con Unisalute S.p.A., che preveda la copertura per prestazioni sanitarie appresso descritte (d'ora innanzi, "POLIZZA").
- resta a carico delle singole aziende interessate, applicanti il CCNL, la raccolta e il versamento di quanto spettante alla Cassa;
- la presente convezione sostituisce a tutti gli effetti la precedente stipulata tra le parti .
- l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata da CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Sanitaria appositamente strutturato per Dipendenti delle Aziende che Applicano il CCNL Dell'autonoleggio, contenente termini e condizioni di fruibilità, perfettamente noto alle Parti e che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (Allegato 1), (d'ora innanzi "FASCICOLO INFORMATIVO");
- le OO.SS. garantiscono di aver ricevuto letto e compreso quanto contenuto nel Regolamento di CASSAGEST approvato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre 2009, che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (Allegato 2) e nello Statuto di CASSAGEST, approvato nel suo Atto Costitutivo del 22-12-2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante (Allegato 3).
Tutto quanto sopra premesso, si stipula la presente Convenzione.
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della presente Convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con l'approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s'intende dichiarata con la sottoscrizione della presente Convenzione.
La copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri effetti, successivamente alla sottoscrizione della presente, dalle ore 00:00 del 01 gennaio 2014 e scadenza alle ore 00:00 del 1 gennaio 2016 e a condizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 3 - Contributo associativo
- Le Aziende che Applicano il CCNL Dell'autonoleggio si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo complessivo di euro 288,00 (di cui euro 3,00, quale quota associativa a CASSAGEST), oltre a quanto eventualmente previsto per ogni coniuge o convivente more uxorio o figlio o nucleo familiare nella sua interezza inteso (d'ora innanzi, tutti indicati come "FAMILIARE" o "FAMILIARI") come indicato nell'Allegato 1. Il premio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun LAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota associativa si intende erogata per l'iscrizione annuale alla CASSA e per ciascun LAVORATORE.
- Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in un'unica soluzione, come da frazionamento annuale del contratto assicurativo stesso; il pagamento della quota associativa avverrà, quindi, in unica soluzione al momento del versamento della prima rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la Unipol Banca di Ag. di Roma Ostiense, IBAN:
IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386
indicando la seguente causale: "Convenzione Autonoleggio, per adesione a CASSAGEST".
Per l'attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, i suddetti versamenti, dovranno pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30 giorni dall'effetto della copertura.
Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere del Fondo Autonoleggio i dati anagrafici dei LAVORATORI e gli eventuali moduli di adesione dei familiari debitamente compilati e sottoscritti.
Art. 4 - Modalità accettazione variazioni al Fascicolo Informativo
Qualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le PARTI potranno intervenire modificando direttamente l'Allegato 1 alla presente Convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente alla presente Convenzione una volta sottoscritte da entrambe le PARTI.
Art. 5 - Condizioni generali e precisazioni
5.1 Effetto della Convenzione
La presente Convenzione decorre dalle ore 00:00 dell'1 gennaio 2014.
I contributi a carico delle Aziende che applicano il CCNL dell'Autonoleggio sono quelli indicati nel comma 1 del precedente Art. 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo Art. 3.
La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti avverrà tramite inoltro da ciascuna azienda dei dati o tramite upload sul sito www.assistenzasanitariaautonoleggio.it oppure alla mail dedicata. Le aziende i cui dati anagrafici perverranno entro il 20 di ciascun mese l'effetto delle prestazioni sarà il 01 del mese successivo; i dati anagrafici che dovessero arrivare tra il 20 del mese e l'ultimo giorno dello stesso mese, sono da considerarsi arrivate nel mese successivo. In tal caso il contributo sarà riparametrato in dodicesimi;
Per la copertura dei familiari, sia per l'effetto delle prestazioni che per eventuali nuovi inserimenti e variazioni ai nuclei, si rimanda a quanto regolamentato nel FASCICOLO INFORMATIVO.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 12 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere all'atto dell'inserimento della garanzia corrisponde a tanti dodicesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.
Se le Aziende non pagano la rata di contributi o quella per iscrizioni successive, gli effetti della Convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa allegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della Convenzione, l'iscrizione a CASSAGEST e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano automaticamente, come stabilito dal Regolamento (Allegato 2). Qualora Unisalute S.p.A. dichiari la propria disponibilità, la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO e la Convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la volontà espressa da Unisalute S.p.A. con successivo e separato atto.
5.2 Durata della Convenzione
La convenzione ha durata annuale e scade alle ore 00.00 del 1 gennaio2016, salvo quanto previsto dal successivo punto "verifica del rapporto tecnico".
In mancanza di disdetta, la Convenzione s'intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.
L'eventuale disdetta della presente Convenzione da parte delle OO.SS deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della presente Convenzione.
L'eventuale disdetta della presente Convenzione da parte di CASSAGEST deve essere comunicata alle OO.SS., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della scadenza in corso della presente Convenzione.
5.3 Verifica Rapporto Tecnico
All'1-9-2015 verrà effettuato il calcolo del rapporto fra i sinistri pagati e riservati ed i premi di competenza del periodo 1-1-2014 - 1-6-2015, in base ai dati di consuntivo rilevati a quella data e delle proiezioni di chiusura dell'annualità.
numeratore: sinistri pagati + riservati del periodo 1-1-2014 - 1-6-2015
denominatore: premi netti di competenza del periodo 1-1-2014 - 1-6-2015
in presenza di un valore superiore all'80%, le parti istituiranno un tavolo tecnico finalizzato ad esaminare le criticità emerse e riportare in equilibrio le prestazioni nel limite dell'80%.
Nel caso le parti firmatarie della presente convenzione non trovino l'accordo sulle modifiche da apportare, che potranno essere al premio, alle garanzie o ad entrambe, Cassagest potrà recedere dalla convenzione con effetto 31-12-2015 senza necessità di inoltro della disdetta.
5.4 Altre assicurazioni
Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 6 - Limitazioni
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 7 - Sinistri
Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 8 - Condizioni di assistenza
8.1 Oggetto della convenzione
La Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d'infortunio avvenuto durante l'operatività della Convenzione stessa, per le spese in seguito meglio definite, sostenute dall'Iscritto per:
- indennità giornaliera per ricovero in Istituto di cura reso necessario da Grande Intervento Chirurgico (come da elenco allegato);
- pacchetto maternità;
- prestazioni di alta specializzazione;
- visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici;
- prestazioni odontoiatriche particolari;
- cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche e ortodonzia;
- lenti;
- prestazioni diagnostiche particolari;
- servizi di consulenza.
Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce "Sinistri" del FASCICOLO INFORMATIVO, a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute S.p.A.;
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute S.p.A.;
c) Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei punti di definizione delle singole garanzie all'interno del FASCICOLO INFORMATIVO.
8.2 Persone assistite
L'assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a favore dei LAVORATORI a tempo indeterminato delle aziende che applica non CCNL dell'Autonoleggio la cui azienda abbia inoltrato i loro dati anagrafici ed i relativi versamenti alla cassa. Qualora il dipendente ne faccia richiesta potrà estendere la copertura ai FAMILIARI che abbiano perfezionato l'iter dell'iscrizione a CASSAGEST secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 12 del FASCICOLO INFORMATIVO.
Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto di cui all'Art. 5.1 della presente Convenzione, saranno regolate come disposto dall'Art. 12 del FASCICOLO INFORMATIVO.
8.3 Prestazioni erogate
Si rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.
Art. 9 - Modifica delle Condizioni di Convenzione
Le eventuali modifiche alla presente Convenzione successive alla sua stipula dovranno essere eseguite per iscritto.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione e riguardanti il contributo assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta), sono inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali variazioni imposte dalla Legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire dopo la sua stipula, saranno a carico di CAT SRL, che dovrà versarle a CASSAGEST a prima richiesta.
Art. 11 - Foro esclusivo competente
Per le controversie legate alla presente Convenzione e ai suoi allegati, il Foro esclusivo competente è quello di Roma.
Art. 12 - Termini di prescrizione
Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente Convenzione, relativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, è di due anni decorrenti dalla data di stipula, in linea con quanto previsto dall'art. 2952 del codice civile.
Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 14 - Esemplari sottoscritti
La presente Convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti in duplice copia, una per parte.
Art. 15 - Allegati alla Convenzione
Sono allegati alla Convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
1. FASCICOLO INFORMATIVO
2. REGOLAMENTO
3. STATUTO
Allegato 3 - Statuto fondo pensione ASTRI
Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n. 148
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
Parte I - Identificazione e scopo del Fondo
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. È costituito "Astri - Fondo Pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture", in forma abbreviata "Astri - Fondo Pensione", di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi Accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGLAusiliari del Traffico, di seguito denominati "fonte istitutiva".
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 148.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II - Caratteristiche del fondo e modalità di investimento
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari e Soci
1. Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
b) i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende di cui alla precedente lettera a), che cumulino nell'arco dell'anno solare (1º gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La qualità di socio permane purché l'interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all'art. 12. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al comma 6 dell'art. 33, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell'anno solare. Il lavoratore a tempo determinato che abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all'art. 12 non può iscriversi nuovamente al Fondo, fatto salvo il caso di nuovo rapporto a tempo indeterminato.
c) i lavoratori non in prova, Impiegati e Operai, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e soccorso autostradale;
d) i lavoratori non in prova dipendenti dalla società INFRACOM ITALIA.
2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni indicate nel presente comma, i lavoratori non in prova dipendenti:
- da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
- da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell'area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.
Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare. L'adesione al Fondo è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive - comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale - che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione e dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Al Fondo sono associati:
a) i lavoratori che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
b) i lavoratori che abbiano conferito - anche in forma tacita - il solo Trattamento di Fine Rapporto come previsto dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni, di seguito definito "Decreto";
c) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo di cui alla precedente lett. a);
d) i percettori delle pensioni complementari da parte del Fondo.
4. Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese ed i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel presente Art., nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dell'azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento. L'adesione al Fondo, che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, potrà avvenire alla condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo.
5. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro - che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo - i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al presente Art., a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti, differenziati per profilo di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente sceglie, all'atto dell'adesione o successivamente, il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo.
L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7 - Spese
1. Alla copertura delle spese di gestione amministrativa il Fondo provvede con le contribuzioni di cui al presente Art. oltre che con le eventuali entrate diverse dai contributi complessivamente destinati alle posizioni individuali dei lavoratori soci.
2. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: una quota "una tantum", in cifra fissa, il cui importo, di pari entità e a carico sia dell'aderente che dell'azienda, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione Tale quota, nella misura prevista per l'aderente, è dovuta anche dai lavoratori che hanno conferito al Fondo il solo Trattamento di Fine Rapporto;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro:
i) una quota associativa annuale, in cifra fissa, il cui importo, di pari entità e a carico sia dell'aderente che dell'azienda, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione; tale quota, nella misura prevista per l'aderente, è dovuta anche dai lavoratori che hanno conferito al Fondo il solo Trattamento di Fine Rapporto;
ii) una quota associativa annuale, in cifra fissa, è dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
b.2) indirettamente a carico dell'aderente, in percentuale del singolo comparto.
c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
3. Gli importi relativi alle spese di cui ai precedenti comma non sono accreditati sulle posizioni individuali dei soci ma destinati alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione, tali importi non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe finalità.
4. Gli importi relativi alle spese di cui al precedente comma 2 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio, e nella comunicazione periodica.
Parte III - Contribuzione e prestazioni
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche, e può essere in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico dei lavoratori soci, ivi compresa l'ulteriore contribuzione a loro esclusivo carico, e delle imprese associate.
3. Contribuzioni più elevate rispetto a quelle di cui al precedente comma 2 sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendalmente in atto per le quali, ai sensi del precedente art. 5, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.
4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
6. Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.
7. Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal Trattamento di Fine Rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) con riferimento al trimestre precedente.
8. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.
Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
9. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
10. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita regolamentazione Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
12. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità per il versamento dei contributi nonché le penalità dovute in caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 2.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, che abbia trasferito al Fondo la propria posizione, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 % della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 % della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 % dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 % della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 %, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime, attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 %, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 %, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 % della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, che abbia trasferito al Fondo la propria posizione, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Parte IV - Profili organizzativi
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono Organi del Fondo:
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Sindaci.
2. La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli Organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali trenta eletti in rappresentanza dei lavoratori soci e trenta eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. I componenti dell'Assemblea decadono in caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci.
3. Il componente dell'Assemblea che nel corso del mandato cessa o decade dall'incarico per qualsiasi motivo viene sostituito da altro componente della stessa rappresentanza di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale. Il componente subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) eLegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art. 18;
b) eLegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto al successivo art. 24.
3. L'Assemblea, inoltre, ha le seguenti attribuzioni:
a) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera g), del presente Statuto;
b) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma degli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto dall'art. 2407 del codice civile;
c) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
d) definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente, il Vice Presidente e per i componenti del Collegio dei Sindaci.
4. L'Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera sulle modifiche del presente Statuto, di cui all'art. 20, comma 2, lettera k), proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, coadiuvato da un Segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea anche al di fuori del proprio ambito. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei componenti l'Assemblea dei Delegati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 19, mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare, a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione va inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti ovvero di almeno tre quarti dei componenti con riferimento alle delibere di cui al comma 4, lettera b), del precedente art. 16.
7. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della stessa rappresentanza cui appartiene. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per Assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun componente non può avere più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e va conservata agli atti del Fondo.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eLeggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica.
Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista è composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eLeggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
6. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i Consiglieri subentrati quali sostituti ai sensi di quanto disposto ai comma 3 e 4 del precedente art. 18 decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
2. Se viene contestualmente meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori rimasti in carica procedono all'attivazione delle modalità per la rielezione dell'intero Consiglio.
3. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui ai comma 3 e 4 del precedente art. 18.
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) eLegge al suo interno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, individuato alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci, e il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente;
b) determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i soci, secondo i criteri previsti dalla COVIP e di quanto indicato dall'art. 34 del presente Statuto;
c) adotta, in conformità a quanto previsto dalla COVIP, i criteri per la tenuta delle scritture contabili, verificando l'operato dei soggetti a cui le stesse siano state affidate;
d) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 28 e 30 del presente Statuto, la banca depositaria e l'eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e approva le relative convenzioni;
e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 27 del presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, attribuisce ad essi gli obiettivi prioritari della gestione, identificando la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi, approva le relative convenzioni e valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
f) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultino investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio, all'attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, secondo le indicazioni della COVIP, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
h) propone all'Assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la Società di revisione per la certificazione del bilancio del Fondo;
i) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, segnala alla COVIP, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
j) delibera le modifiche necessarie per adeguare le norme statutarie a sopravvenute disposizioni di Legge o di normativa secondaria ovvero della fonte istitutiva, nonché ad istruzioni e disposizioni della COVIP. Tali modifiche dovranno essere comunicate alla COVIP - per la loro approvazione qualora determinate dalla fonte istitutiva - e portate a conoscenza della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva;
k) propone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati le altre modifiche al presente Statuto;
l) definisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di gestione e determina, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, la misura della quota di adesione e della quota associativa annuale;
m) stabilisce criteri e modalità in ordine al versamento dei contributi di cui agli artt. 7 e 8, alle domande di prestazione, di riscatto, di trasferimento, di anticipazione e di reintegro della posizione;
n) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
o) nomina il Direttore generale responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso e conferisce al Presidente il mandato di provvedere, sussistendo oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e all'eventuale attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;
p) autorizza le adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto;
q) autorizza le adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 4, del presente Statuto;
r) individua, ai fini dell'art. 6, comma 2, del Decreto le imprese assicurative incaricate di provvedere all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita e approva le relative convenzioni;
s) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale, e provvede alla sua convocazione entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;
t) propone all'Assemblea straordinaria dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del Fondo.
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ai fini del corretto funzionamento del Fondo ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni d'urgenza la convocazione va inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la maggioranza assoluta dei componenti.
Non sono ammesse deleghe. Per le materie di cui alle lettere d) (individuazione banca depositaria e gestore amministrativo), e) (individuazione gestori finanziari), o) (nomina Direttore generale responsabile del Fondo e mandato al Presidente in ordine al personale del Fondo), p) (adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 2), r) (convenzioni con imprese assicuratrici erogatrici delle rendite), delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la validità delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (banca depositaria) del Decreto è necessaria la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro, n. 211/1997, dei quali uno in rappresentanza delle imprese associate e uno dei lavoratori soci.
5. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, anche al di fuori del proprio ambito.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1º comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti, per la stessa durata triennale, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci. In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede, nell'ambito della componente di appartenenza, alla nomina del nuovo Presidente e/o Vice Presidente per il periodo mancante alla scadenza della carica.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.
3. Il Presidente, inoltre, dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
a) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 20, lettera s), le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale;
b) convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Delegati;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
d) tiene i rapporti con la COVIP, provvede alle comunicazioni in materia di andamento della gestione, trasmette ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, unitamente ad una nota illustrativa delle modifiche apportate, e segnala, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
f) sovrintende al funzionamento del Fondo;
g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio stesso;
h) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse ed effettua le comunicazioni in materia alla COVIP.
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo
1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente.
5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
8. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
9. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio viene inoltre attribuita la funzione di controllo contabile, attraverso l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle risultanze contabili. Il Collegio esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP, informandone per conoscenza il Presidente del Fondo, eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Presidente sovraintende all'attività del Collegio, cura i rapporti con gli altri Organi del Fondo e presiede le riunioni del Collegio.
2. Il Collegio dei Sindaci, che si riunisce di norma a cadenza trimestrale, è convocato dal Presidente mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, sussistano ragioni di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Delle riunioni e delle verifiche effettuate viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, che è conservato, a cura del Collegio, agli atti del Fondo.
4. Il Collegio dei Sindaci è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
Art. 26 bis - Consulta delle Organizzazioni
1. Qualora, in applicazione dell'art. 5 comma 2, il campo dei destinatari del Fondo venga a ricomprendere i soggetti ed i settori convenzionalmente denominati "affini", sarà costituita, su base paritetica, la Consulta delle organizzazioni, formata da rappresentanti designati, nei rispettivi ambiti, dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo nonché dai soggetti che abbiano sottoscritto specifiche fonti istitutive per l'adesione al Fondo.
2. La Consulta, che si riunisce almeno due volte l'anno, costituisce la sede per una informativa in ordine all'andamento del Fondo ed adempie a compiti consultivi al fine di contribuire al miglior funzionamento del Fondo stesso anche attraverso pareri, comunque non vincolanti, sulle problematiche di maggior rilievo.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, il modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Al tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla selezione dei gestori, previa identificazione di requisiti minimi qualitativi e quantitativi. Fra i criteri di valutazione e comparazione delle offerte sono necessariamente inclusi i seguenti:
- fattori di solidità patrimoniale;
- volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- risultati, tra loro obiettivamente raffrontabili, precedentemente conseguiti nella gestione di portafogli di attività caratterizzati da combinazioni di rischio e rendimento analoghe.
Il numero delle offerte pervenute e valutate deve in ogni caso essere non inferiore al doppio di quello dei gestori a cui viene affidata la gestione.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Le convenzioni di gestione devono, in particolare, uniformarsi ai seguenti criteri:
a) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
b) diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;
c) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;
d) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulghino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di voto;
e) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
f) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi di scioglimento previsti dalla Legge e comunque in caso di inadempimento o inadeguatezza dei risultati finanziari.
7. Le convenzioni di gestione devono prevedere che ciascun gestore sia tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e contenuti individuati dal Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.
8. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione, previa richieste di offerte contrattuali, fra le banche aventi sede in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria con riferimento al comparto dei Fondi comuni di investimento, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;
c) adeguata trasparenza attraverso la quotazione in mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci del Fondo, gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
6. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata con facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte del Fondo, senza penalizzazioni e con possibilità di rinuncia da parte dell'Azienda di credito con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia può essere sospesa, ad iniziativa del Fondo, fino alla data in cui un'altra banca, in possesso dei requisiti previsti, accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente, nonché fino alla data in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 - Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
Parte V - Rapporti con gli aderenti
Art. 33 - Modalità di adesione
1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa, ove questa non sia già socia del Fondo, che provvede tempestivamente al successivo inoltro al Fondo della stessa, comunicando tutti i dati riguardanti il lavoratore e lo stesso datore di lavoro, in conformità alle indicazioni formulate dal Fondo.
6. L'adesione del lavoratore decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata, ovvero dalla data di conferimento del Trattamento di Fine Rapporto.
7. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene promossa nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
8. In caso di adesione mediante conferimento del TFR - che non comporta l'adesione dell'impresa - il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
2. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
Parte VI - Norme finali
Art. 36 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di Legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.
Art. 38 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
Allegato 4 - Facsimile di lettera di autorizzazione alla trattenuta del contributo sindacale
Data ____________________
Spett.le Direzione __________________________
Il sottoscritto dipendente _________________________Vi autorizza con la presente lettera, ai sensi dell'art. 57 del vigente CCNL, a trattenere dalle sue competenze, per 14 mensilità, il contributo dell'l% della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza, da versare a suo nome, quale quota associativa all'Organizzazione sindacale a partire dalla retribuzione relativa al mese di ____________________________ dell'anno __________________
La presente delega è rilasciata a tempo indeterminato e potrà essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.
La trattenuta cesserà dal mese successivo a quello nel quale sarà pervenuta la revoca all'impresa.
Distinti saluti.
Firma _________________________
Allegato 5 - Verbale di accordo 11 giugno 1998
Verbale di accordo 11 giugno 1998
Allegato 6 - Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011
Le parti
premesso che
- è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- è obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;
- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell'impresa;
- la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori,
tutto ciò premesso le parti convengono che
1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall'INPS tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla Legge;
4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;
5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della Legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'Art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;
6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda e non per i singoli lavoratori;
7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente accordo;
le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.
Allegato 7 - Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 21 settembre 2011
Il 28 giugno 2011
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti. Conseguentemente, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano ad attenersi all'Accordo Interconfederale del 28 giugno, applicandone compiutamente le norme e a far si che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto Accordo Interconfederale.
Allegato 8 - Legge 20 maggio 1970, n. 300
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Allegato 9 - Legge 10 aprile 1991, n. 125
Legge 10 aprile 1991, n. 125
Allegato 10 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Allegato 11 - Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'Art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53