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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Associazioni (Uilpa - Cepi)

Associazioni (Uilpa - Cepi)

CODICE CNEL: V918

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 11/04/2012

ASSOCIAZIONI (Uilpa / Cepi)

 

Testo consolidato del CCNL 11/04/2012

per i dipendenti e i soci lavoratori delle associazioni

Decorrenza: 01/01/2012

Scadenza: 31/12/2014

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 11 Aprile 2012 presso la sede dell'Unione Coltivatori Italiani a Roma, via Lucina 10

tra

- CEPI - Confederazione Europea Piccole Imprese rappresentata dal Presidente

- UCI - Unione Coltivatori Italiani rappresentata del Presidente

e

- UIL-PA - Unione Italiana Lavoratori - Pubblica Amministrazione rappresentata dal Segretario Generale UIL-PA

 

si è addivenuti alla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e i soci lavoratori delle associazioni datoriali, ONLUS, di volontariato, sportive, ricreative, culturali, ambientali, o comunque costituite sotto qualsiasi ragione o settore.

Il presente contratto è stipulato in applicazione dell'Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto tra Governo e parti sociali il 22 gennaio 2009.

 

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.

 

Nota esplicativa: il presente CCNL si considera applicato al solo personale dipendente delle Associazioni di impresa, e non anche ai dipendenti delle imprese associate.

 

 

TITOLO I - PARTE GENERALE
Validità, sfera di applicazione, decorrenza e durata.

Art. 1 - Validità

 

Il presente contratto Collettivo Nazionale di lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio Nazionale, i rapporti di lavoro, posti in essere in tutte le associazioni ONLUS, di volontariato, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, assistenziali, ambientali, o comunque costituite sotto qualsiasi ragione o settore, per i lavoratori dipendenti non associati e non assoggettati a CCNL specifici di settore e per i soci lavoratori che istaurano un rapporto di lavoro dipendente.

 

 

Art. 2 - Sfera di applicazione

 

A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi in via analogica, si elencano le associazioni a cui si applica il presente CCNL:

1. Associazioni di imprese sindacali e di datori di lavoro.

2. Associazioni di promozioni che svolgono indagini conoscitive sul territorio, e sulle popolazioni, e di indagini di mercato.

3. Associazioni create per la promozione del prodotto Italiano all'estero.

4. Associazioni di promozione e ricerca tecnico/scientifica per imprenditori e professionisti.

5. Associazioni di promozione turistica, e di valorizzazione del territorio (Pro Loco).

6. Associazioni per la formazione ed aggiornamento alle nuove esigenze del lavoro degli operatori di primo impiego che di variazione di settore o categoria

7. Associazioni per l'organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fiere e manifestazioni per la presentazione di prodotti)

8. Associazioni per la gestione dei servizi postali in genere.

9. Associazioni per la gestione dei servizi di assistenza degli automobilisti, alle famiglie, ai commercianti e al territorio

10. Associazioni di professionisti organizzati in reparti professionali e associazioni temporanee di impresa.

11. Associazioni ambientalistiche e di tutela del territorio.

12. Associazioni sportive in genere, e di gestione impianti sportivi.

13. Associazioni culturali per la gestione di servizi ricreativi e culturali.

14. Associazioni per la gestione delle risorse umane.

15. Associazione per l'assistenza domiciliare.

16. Associazioni per l'assistenza sanitaria ospedaliera.

17. Associazioni per il recupero risanamento ambientale, cittadino e territoriale.

18. Associazioni per la formazione dell'infanzia e degli utenti, per l'utilizzo viario relativamente ai trasporti.

19. Associazioni Nazionali Caritative e per l'assistenza ai diversamente abili.

20. Associazioni per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati.

21. Associazione per la protezione degli animali.

22. Associazioni per il recupero abilitativo dei diversamente abili.

23. Associazione per la salvaguardia dei brevetti e dei marchi di qualità.

24. Associazione caiitativa rivolta alle opere missionarie del terzo mondo.

25. Associazioni etniche nazionali e internazionali.

26. Associazioni Filateliche e numismatiche.

27. Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni costituite fra cittadini privati, Italiani, Comunitari, ed Extracomunitari, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale. Inoltre a tutte quelle attività similari che possono essere svolte tra associazioni di imprese o persone.

28. Associazioni sportive.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro, per tanto non è ammessa la loro parziale applicazione.

Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto di Legge, le norme di precedenti contralti di lavoro collettivi od individuali applicati, fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personnm" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le leggi vigenti in materia di lavoro.

 

 

Art. 3 - Decorrenza e durata

 

Salve le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti, il presente contratto entra in vigore il 1-1-2012 ed ha validità triennale e per la parte normativa e per la parte economica. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da alcuna delle parti stipulanti con lettera raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

Le parti si incontreranno con cadenza annuale entro febbraio di ogni anno, per verificare lo scostamento tra l'inflazione prevista e l'inflazione osservata relativamente l'anno precedente.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza contrattuale.

 

 

Art. 4 - Disdetta

 

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL , e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Il contratto produce i suoi effetti, comunque, fino alla stipula del successivo.

 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Art. 5 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale

 

Le relazioni sindacali hanno l'obiettivo di contemperare l'interesse ai miglioramento delle condizioni di lavoro con quello di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva Nazionale di lavoro come segue:

 

- Contrattazione di I livello: contratto collettivo nazionale di settore, con la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. In sede di contrattazione collettiva nazionale vengono disciplinate nei rinnovi contrattuali le seguenti materie:

a- Relazioni sindacali

b- Diritti sindacali e prerogative delle OO.SS

c- Sistema di classificazione del personale

d- Durata dell'orario di lavoro

e- Struttura della retribuzione e fissazione dei minimi retributivi

f- Definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello

g- Regolamentazione della parte sociale del rapporto di lavoro

h- Modalità e percentuali di utilizzo delle forme flessibili di lavoro

 

- Contrattazione di II livello: contratto integrativo di associazione, territoriale o associativo di settore, destinato ad introdurre impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, del settore di impiego e delle diverse situazioni delle associazioni. Una contrattazione locale, quindi, mirata a collegare incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle associazioni, concordati tra le parti, nonché a misurare le necessità e gli scopi delle associazioni, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di settore e territoriali. Con apposita sequenza negoziale, le parti definiranno le soluzioni più idonee, non esclusa, l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nel rispetto del punto 15 dell'Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto tra Governo e pai ti sociali il 22 gennaio 2009.

La predetta contrattazione si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di settore o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem". La predetta contrattazione potrà svolgersi a livello aziendale o, alternativamente, a livello regionale o provinciale, ovvero in sede associativa di settore.

La contrattazione collettiva aziendale sarà svolta tra la rappresentanza dell'azienda, le RSU e le strutture territoriali competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

 

 

Art. 6 - Materie delegate

 

la contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o associativa di settore.

Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'erario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

b) possibilità di diversa statuizione in ordine agli elementi della retribuzione accessoria in base al collegamento degli incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di p