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Testo Consolidato CCNL del 19/01/2023
ASSOCIAZIONI SINDACALI NAZIONALI E TERRITORIALI
Testo consolidato del CCNL 19/01/2023
Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2023, il giorno 19 del mese di gennaio, presso la sede della CONFSAL in Roma, Viale Trastevere 60
Tra
- UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori,
- ASNALI - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori,
E
- CONFSAL - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori,
- S.N.A.L.V./Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori,
- FNA/Confsal - Federazione Nazionale Agricoltura,
- CONFIAL - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori,
- FISMIC/Confsal,
- FAST/Confsal,
- SNALA/Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Agricoli,
- FEDER.AGRI. - Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura,
- FENALCA INTERNATIONAL,
SI È PROCEDUTO AL RINNOVO DEL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di lavoratori Nazionali e Territoriali, di Rappresentanza e di Categoria delle Associazioni anche di settore, e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati, sottoscritto in data 01/12/2010, rinnovato in data 29/01/2015, integrato con verbale del 24/01/2018, rinnovato in data 06/03/2019, integrato con verbale del 07/12/2021.
Le Patti esprimono, sottoscrivendo il presente rinnovo del CCNL, la volontà condivisa dì migliorare le relazioni sindacali affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro -attraverso la promozione del confronto paritetico e bilaterale, l'implementazione dell'apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché con la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d'efficienza. Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, e pertanto non applicabile parzialmente, ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali sottoscritti tra le medesime Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente rinnovo. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti. Le Parti sottoscrivono il presente articolato nella consapevolezza di sancire un complesso di norme e regole assolutamente innovativo ed unico nel settore rivendicandone, sin dal 2010, la proprietà intellettuale quale opera di ingegno. Il presente articolato pertanto gode di rappresentatività comparata propria perché esclusivo per il settore non essendovi altri CCNL specifici di riferimento nonché perché espressione della volontà e dell'impegno di OO.SS. maggiormente rappresentative per presenza al CNEL o per attestazioni di riconoscimento del requisito rilasciate direttamente dall'Autorità di Stato. Le Parti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi aziendali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l'esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate (datore-lavoratore) anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell'offerta formativa quale strumento indispensabile per l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. E intenzione condivisa quella di migliorare l'andamento del rapporto di lavoro nella reciprocità delle prestazioni mediante il ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori. A tal fine, le Parti esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche a! fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall'altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia, con le dovute restrizioni, prevedono la possibilità di utilizzare anche altre tipologie contrattuali presenti sullo scenario legislativo odierno al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità che in un mercato del lavoro così mutevole non è possibile prescindervi.
Alle odierne firmatarie è riconosciuta l'esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale.
In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di Legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle parti stipulanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e con diffusione su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti di Confederazioni, Federazioni e Organizzazioni Sindacali, Associazioni no profit, Associazioni culturali, Circoli, ETS. Rientra altresì in tale campo di applicazione il personale dipendente di Enti e Società che siano correlate alle Organizzazioni Sindacali ed alle Associazioni di lavoratori (Patronati, CAF, Società di Servizio, Enti di Formazione, Fondi Interprofessionali, Enti Bilaterali, ecc.).
La validità del presente contratto decorre dal 01/01/2023 e scadrà il 31/12/2025, sia relativamente alla parte economica che normativa. La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza, con la presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative". Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. In caso di mancata disdetta e/o in caso di mancata attivazione della c.d. "piattaforma rivendicativa" per il rinnovo da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà data disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue proposte e, quindi, attivare le c.d. "piattaforme rivendicative" almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. In mancanza la parte che ha dato la disdetta decadrà automaticamente dalla possibilità di sottoscrivere il CCNL. Il negoziato per il rinnovo potrà essere attivato da tutte le parti stipulanti e dovrà avere inizio almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. In caso di attivazione della c.d. "piattaforma rivendicativa" sia da parte di un disdettante sia da parte di uno degli stipulanti il CCNL, il soggetto che non parteciperà attivamente alle trattative mediante la presentazione di proposte scritte, da inviarsi alle parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, decadrà automaticamente dalla possibilità di sottoscrivere il CCNL. Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura. Le parti individueranno durante il periodo di validità del presente contratto collettivo specifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del CCNL e del secondo livello di contrattazione. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Le Parti riconoscono che la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato debba sempre fondarsi su un valido motivo, sia individuato in una giusta causa sia che trattasi di un giustificato motivo sia esso oggettivo o soggettivo. Invero, deve essere rispettata e garantita la dignità della prestazione sia dal punto di vista del mero svolgimento dell'attività sia dal punto di vista retributivo e contributivo. E altresì necessario che anche la peculiare categoria datoriale, che nello specifico della disciplina dettata dal presente CCNL, è ispirata da finalità "ideologicamente orientate" richiede il necessario rispetto della corrispondenza tra la finalità, appunto, ideologica perseguita dal datore di lavoro ed il comportamento tenuto dal lavoratore. Ne consegue, quale requisito distintivo di tipologie datoriali siffatte, come la relazione instaurata tra le parti sia fondata, più che mai, sull'affidamento che il datore di lavoro ripone nelle qualità personali del lavoratore e sull'adesione ideologica alle finalità che persegue. La conformità della prestazione lavorativa all'indirizzo ideologico cui si uniforma l'Organizzazione costituisce un presupposto irrinunciabile per l'esistenza stessa dell'attività. Ciò non implica, però consapevolezza del mutato regime introdotto dal Decreto Legislativo 23/2015, attuativo della Legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) che ha ritenuto applicabile anche ai lavoratori dipendenti da organizzazioni "di tendenza" le nuove regole in tema di "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti".
TITOLO I - Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e aziendale
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo aziendale equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
Livello nazionale
La contrattazione collettiva di I livello ossia di livello nazionale è finalizzata a fornire, alle Organizzazioni destinatarie della disciplina dettata dal presente CCNL, un valido strumento che sappia regolamentare la propria attività lavorativa e offrire un costante bilanciamento degli interessi coinvolti, delle tutele e degli oneri. A mente di ciò, infatti, le Parti Firmatarie, si impegnano, fin d'ora, ad incontrarsi, ogni semestre, al fine di monitorare ed esaminare eventuali problematiche operative ed interpretative che potessero insorgere dall'applicazione del presente articolato, considerando le peculiari e mutevoli fattispecie territoriali a cui si rivolge. Nel corso degli incontri periodici verranno altresi analizzate le esigenze emerse dalla contrattazione territoriale e le eventuali migliorie funzionali introducibili che ne consentano una migliore introduzione nel mercato del lavoro garantendo maggior tutela ed efficienza.
Livello aziendale
La contrattazione collettiva aziendale è destinata a risolvere le criticità operative delle norme generali dell'Accordo nazionale, laddove quest'ultimo non può prevedere e regolamentare le singole fattispecie che possono insorgere sul territorio. La contrattazione di II livello ha la possibilità di effettuare, sulle materie specificatamente individuate, una rimodulazione delle disposizioni in modo da adattarsi all'attività prestata ed alle esigenze lavorative a livello aziendale:
a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) premio di produzione;
c) premio di risultato;
d) formazione professionale;
e) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
f) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;
g) part-time;
h) contratti a termine;
i) casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
j) contratti d'inserimento/reinserimento;
k) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) flessibilità di orario;
m) misura dell'indennità di funzione;
n) banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato;
o) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
p) disciplina delle materie di cui all'art. 8 Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138.
L'accordo aziendale potrà decorrere solo in data posteriore al deposito del presente articolato presso il Ministero del Lavoro.
Art. 2 - Diritti sindacali e di Associazione
Le Parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nel limite di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, le quali dovranno essere richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro. Le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dell'orario di lavoro. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali di lavoro, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra le parti. Possono, altresì, in presenza di più di 15 e fino a 100 dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con un anticipo di almeno 2 giorni dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Consultazioni elettorali
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29-1-1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Inoltre, i componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto a recuperare le giornate non lavorate di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Il dipendente ha diritto, inoltre, al riposo compensativo per il servizio svolto nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Sono considerati giorni lavorativi i giorni di lunedì e la giornata di sabato se il contralto di lavoro prevede l'articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni lavorativi. Sono considerati giorni non lavorativi i giorni di sabato e di domenica, se il contratto di lavoro prevede un'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi.
Art. 3 - Distribuzione ed efficacia del contratto
Il presente CCNL conforme all'originale è stato redatto ed edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione anche parziale senza preventiva autorizzazione. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che fanno richiesta di adesione all'Ente Bilaterale, di cui al presente CCNL
Art. 3 bis - Contributo di Assistenza Contrattuale
Le aziende che applicano il presente CCNL dovranno corrispondere un contributo di assistenza contrattuale pari allo 0,50 % del monte salari mensili corrisposto al proprio personale dipendente. Il contributo può essere riscosso direttamente dalle parti firmatarie o per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311.
Art. 4 - Commissione per le pari opportunità
Le Parti, in merito all'oggetto specificato in rubrica, si impegnano a costituire una Commissione per le pari opportunità al fine di realizzare azioni positive in favore dell'inserimento ed occupazione femminile. Sarà istituito, a tal proposito, un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto, in misura paritetica, da membri in rappresentanza delle Parti firmatarie del presente CCNL la cui sede operativa sarà presso l'Ente Bilaterale.
Art. 5 - Ente Nazionale Bilaterale
Le Parti stipulanti il presente CCNL potranno promuovere un Ente Nazionale Bilaterale. L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Nelle more della costituzione le parti potranno avvalersi di Enti Bilaterali già costituiti.
Art. 6 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato
Le Parti concordano di assegnare la gestione dei licenziamenti individuali con le modalità e le procedure come appresso indicate alle lettere A) e B), in ottemperanza agli artt. 31-32 L.183/2010.
A) Tentativo facoltativo di conciliazione
Per i licenziamenti individuali alla luce del collegato lavoro Legge 183/2010 tutte le conc