S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 26/03/2026
ASSOCIAZIONI SINDACALI (Confsal/Unsic)
Testo consolidato del CCNL 26/03/2026
Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni dei lavoratori, nazionali e territoriali, di rappresentanza e di categoria, delle Associazioni anche di settore, nonché degli Enti da esse promossi, partecipati o collegati
Decorrenza: 01/01/2026
Scadenza: 31/12/2028
L'anno 2026, il giorno 26 del mese di Marzo, presso la sede nazionale della CONFSAL in Roma,
tra
le Associazioni datoriali
- UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori;
- ASNALI - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori;
e
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- CONFSAL - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori;
- S.N.A.L.V./CONFSAL - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori;
- CONFIAL - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori
Premesso che
le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro operano in un settore specifico e peculiare, caratterizzato dal perseguimento di finalità senza scopo di lucro da parte delle Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, mediante lo svolgimento di attività associative, di rappresentanza, di assistenza, di tutela, di formazione, di utilità sociale, di intermediazione e mediazione degli interessi dei propri associati.
Nell'ambito dell'organizzazione e dell'operatività delle Associazioni sindacali, trovano naturale collocazione anche le società, enti e strutture da queste promosse, partecipate o controllate (es. Patronato, C.A.F., associazioni consumeristiche, Enti bilaterali, Fondi interprofessionali, Enti di formazione, ecc.), le cui attività svolte risultano effettivamente strumentali o funzionalmente connesse al perseguimento delle finalità statutarie e istituzionali delle medesime Associazioni.
Il settore si caratterizza, pertanto, da una pluralità di attività afferenti a macro-settori e sotto-settori differenti che trovano, tuttavia, il loro comune denominatore nella promozione generale e complessiva degli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali, dei cittadini associati, anche in relazione ai diversi "status" che quest'ultimi assumono nei vari contesti in cui si trovano ad operare (lavoratori, pensionati, disoccupati, persone con disabilità, contribuenti, consumatori, NEET, fragili, e così via).
Per i soggetti giuridici che svolgono tali attività, a prescindere dal loro inquadramento fiscale e/o normativo, purché formalmente collegati alle Associazioni sindacali, l'applicazione del presente CCNL risponde a criteri di coerenza organizzativa, omogeneità funzionale, flessibilità operativa e unitarietà del trattamento normativo ed economico del personale impiegato, a garanzia di un ambiente di lavoro sano ed equilibrato, con trattamenti pari ed equi per mansioni analoghe, senza alcuna distinzione di genere e che previene alla radice qualsivoglia forma, diretta o indiretta, di discriminazione.
In ragione della maggiore e comparativa rappresentatività delle Parti firmatarie, il presente CCNL assurge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015, a contratto collettivo nazionale di riferimento dello specifico sotto-settore delle Associazioni Sindacali e degli enti ad esse correlate, identificato dal CNEL con codice "T08".
Chiarita l'unicità dell'ambito settoriale di riferimento, nonché la conseguente impossibilità di equiparare l'attività svolta dai soggetti giuridici qui rappresentati con le attività collocate in altri macro-settori e/o sotto-settori economici, è d'uopo rilevare che il presente CCNL si caratterizza per un impianto economico e normativo evoluto, sviluppato nei diversi rinnovi intervenuti nel tempo, in grado di garantire ai lavoratori trattamenti complessivi adeguati e migliorativi rispetto ai CCNL leader di altri settori produttivi, come ad esempio il terziario o gli studi professionali.
La soluzione contrattuale adottata dalle Parti risulta essere la più confacente e coerente con la natura delle attività svolte, nonché con il livello di professionalità richiesto ai lavoratori del comparto. Le Parti, infatti, riconoscono il valore centrale della contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà sindacale, autonomia negoziale e tutela del lavoro.
Lo schema di contrattazione collettiva si perfeziona, infine, mediante meccanismi di esclusione di conflitti d'interesse, anche meramente potenziali, tra le medesime Organizzazioni stipulanti.
Le Parti sottoscrivono, in definitiva, il presente CCNL nella consapevolezza di sancire un impianto originale e innovativo, elaborato e sviluppato nel tempo in relazione all'unicità del settore di riferimento, nei limiti e con gli effetti consentiti dall'ordinamento giuridico, riconoscendo che il rapporto di lavoro subordinato debba svolgersi nel rispetto della dignità della persona, della correttezza dei comportamenti e della leale collaborazione, valorizzando il rapporto fiduciario quale elemento essenziale, nel pieno rispetto della libertà individuale del lavoratore.
Con il rinnovo del presente CCNL le parti intendono consolidare le tutele normative dei lavoratori dipendenti, soprattutto con riferimento alle tematiche della genitorialità, disabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, e di incrementare i livelli retributivi vigenti in proporzione all'aumento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA).
Tutto ciò premesso
SI È PROCEDUTO AL RINNOVO
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni dei lavoratori, nazionali e territoriali, di rappresentanza e di categoria, delle Associazioni anche di settore, nonché degli Enti da esse promossi, partecipati o collegati, originariamente sottoscritto in data 1º dicembre 2010, rinnovato il 29 gennaio 2015, integrato con verbale del 24 gennaio 2018, nuovamente rinnovato il 6 marzo 2019, integrato con verbale del 7 dicembre 2021 e rinnovato, da ultimo, in data 19 gennaio 2023.
Le Organizzazioni sindacali FNA/Confsal - Federazione Nazionale Agricoltura, FISMIC/Confsal, FAST/Confsal, SNALA/Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Agricoli, FEDER.AGRI. -Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, FENALCA INTERNATIONAL, firmatarie delle precedenti versioni del presente contratto, non sottoscrivono per intervenuta rinuncia a decorrere dal 01/01/2026.
Il presente CCNL, conforme all'originale, è redatto e sottoscritto dalle Parti stipulanti, le quali ne detengono congiuntamente i diritti di pubblicazione e riproduzione. È vietata la riproduzione, anche parziale, in qualunque forma e con qualunque mezzo, senza preventiva autorizzazione scritta delle Parti firmatarie, nei limiti consentiti dalla Legge.
Il presente contratto costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile e, pertanto, non è applicabile in forma parziale. Esso assorbe a ogni effetto le disposizioni contenute nei precedenti contratti e accordi sottoscritti tra le medesime Parti. L'applicazione del presente CCNL comporta, dunque, l'accettazione integrale delle sue norme e delle successive modificazioni o integrazioni che le Parti stipulanti potranno concordare.
Le Parti depositano copia del presente CCNL al CNEL entro 30 giorni e nelle modalità di cui all'articolo 17 della L. n. 936 del 1986. Copia del CCNL viene trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agli Enti previdenziali e assistenziali competenti, nonché agli altri Enti o Ordini rappresentativi secondo la prassi consolidata della contrattazione collettiva.
Roma, 26/03/2026
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione
I. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) disciplina, in modo unitario e con efficacia su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato del personale dipendente delle Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre Organizzazioni associative, nonché degli enti, organismi e soggetti ad esse correlati, comunque denominati, che siano promossi, costituiti, partecipati o controllati dalle medesime Associazioni, purché l'attività svolta sia effettivamente strumentale o funzionalmente connessa al perseguimento delle finalità statutarie e istituzionali delle Associazioni medesime.
II. Rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il personale dipendente delle Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre Organizzazioni associative, operanti a qualsiasi livello territoriale (nazionale, regionale, provinciale, comprensoriale o locale) e in qualunque forma statutaria o organizzativa esse siano costituite (Confederazioni, Federazioni, Unioni, Organizzazioni autonome, ecc.);
b) il personale dipendente dei Patronati promossi, costituiti e/o partecipati dalle Associazioni di cui al precedente punto a);
c) il personale dipendente dei CAF e dei CAA promossi, costituiti e/o partecipati dalle Associazioni di cui al precedente punto a);
d) il personale dipendente degli enti di formazione, dei fondi interprofessionali e di altri organismi operanti in materia di istruzione, formazione, politiche attive del lavoro e servizi connessi, promossi e/o partecipati dalle Associazioni di cui al precedente punto a);
e) il personale dipendente degli enti bilaterali, degli organismi paritetici e di ogni altro organismo previsto o costituito nell'ambito del sistema di relazioni sindacali afferente alle Associazioni di cui al precedente punto a);
f) il personale dipendente di altri soggetti che svolgono attività strumentale o funzionale al perseguimento delle finalità statutarie delle Associazioni di cui al precedente punto a), indipendentemente dalla forma giuridica adottata, purché promossi, costituiti, partecipati o controllati dalle medesime Associazioni.
III. Il presente CCNL trova applicazione, nei limiti e secondo i criteri sopra indicati, anche con riferimento ai seguenti codici ATECO: 94.11 - 94.20 - 94.99.1, in relazione alle attività effettivamente e prevalentemente esercitate dagli enti rientranti nel campo di applicazione.
IV. In considerazione dell'unicità dell'ambito settoriale di riferimento, così come delineato nel presente articolo e nelle Premesse del CCNL, i codici ATECO dei soggetti giuridici che applicano il presente CCNL hanno valore meramente ricognitivo e non vincolante; ai fini dell'applicazione del CCNL rileva esclusivamente l'attività effettivamente e prevalentemente esercitata dal datore di lavoro, secondo i criteri enunciati nel presente articolo.
I. La validità del presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per la parte economica.
II. La procedura di rinnovo del CCNL è avviata almeno sei (6) mesi prima della scadenza, mediante la presentazione da parte delle Parti stipulanti delle relative piattaforme rivendicative.
III. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle trattative, nei sei (6) mesi antecedenti la scadenza e nel mese successivo alla stessa, e comunque per un periodo complessivo pari a sette (7) mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali né porre in essere azioni di rottura del confronto negoziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
IV. Il contratto può essere disdettato da una delle Parti contraenti almeno sei (6) mesi prima della scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificarne l'avvenuta ricezione. In tal caso, la Parte sarà considerata rinunciataria rispetto alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.
V. In caso di mancata attivazione della piattaforma rivendicativa e/o di mancata disdetta per il rinnovo entro i termini di cui sopra, il presente CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fino alla sottoscrizione del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
I. Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL, restano validi e pienamente efficaci i trattamenti economici e normativi di miglior favore derivanti da accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, nonché da accordi individuali, purché legittimamente stipulati e più favorevoli per il lavoratore rispetto alle disposizioni del presente contratto.
II. Nei casi di prima applicazione del presente CCNL ovvero di sostituzione di un diverso contratto collettivo nazionale, il datore di lavoro procederà a una valutazione complessiva e comparativa dei trattamenti economici e normativi applicati, al fine di salvaguardare eventuali condizioni di miglior favore già acquisite dai lavoratori.
III. Il personale è inquadrato in conformità alle effettive mansioni svolte, sulla base delle declaratorie, dei livelli e dei profili professionali previsti dal presente CCNL e dalle relative appendici.
IV. In ogni caso, l'applicazione del presente CCNL non potrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamento economico complessivamente peggiorativo rispetto a quello precedentemente riconosciuto.
Art. 4 - Conflitto d'interesse
I. Le Parti garantiscono che le attività negoziali connesse al CCNL si svolgano nel rispetto dei principi di autonomia, trasparenza e correttezza, mantenendo distinto il proprio ruolo negoziale da eventuali incarichi ricoperti come datori di lavoro o amministratori di imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL, ed evitando situazioni che possano pregiudicare l'imparzialità delle decisioni.
II. A tal proposito, le parti si impegnano a costituire entro dodici mesi dalla sottoscrizione del CCNL un organo di controllo a livello nazionale, i cui membri vengono designati dalle Rappresentanze Sindacali costituite presso i contesti aziendali delle Parti firmatarie.
III. Qualora emerga, anche solo in via potenziale, una situazione di possibile conflitto di interessi riferita a uno o più rappresentanti delle Parti su una specifica trattativa, votazione o decisione, l'organo di cui al precedente comma valuta la sussistenza del conflitto e, ove riscontrato, dispone l'astensione del componente interessato limitatamente alla questione oggetto di decisione.
IV. Nel caso in cui l'astensione determini un temporaneo squilibrio nella rappresentanza, le Parti possono concordare che anche la controparte si astenga, individuando un numero di propri rappresentanti idoneo a ristabilire l'equilibrio, secondo un criterio di rotazione previamente condiviso.
V. Ad ogni modo, fatta salva eventuale accettazione individuale da parte del lavoratore, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL si impegnano a non applicare il medesimo CCNL al proprio personale dipendente.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI E LIVELLI DI CONTEA TTAZIONE
Art. 5 - Disciplina dei livelli di contrattazione
I. Le Parti convengono che il sistema di contrattazione collettiva disciplinato dal presente CCNL si articola su due livelli:
a) contrattazione collettiva di primo livello, di ambito nazionale, rappresentata dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
b) contrattazione collettiva di secondo livello, di ambito aziendale, avente funzione integrativa e attuativa del contratto nazionale, nel rispetto dei principi, dei limiti e delle clausole di rinvio dallo stesso previsti.
II. Costituiscono oggetto della contrattazione collettiva nazionale tutte le materie e gli istituti disciplinati dal presente CCNL, salvo diversa ed espressa attribuzione o rinvio alla contrattazione collettiva di secondo livello.
III. Nell'ambito della contrattazione collettiva di primo livello, le Parti stipulanti possono istituire una Commissione Paritetica Nazionale, composta in modo paritetico da rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, con i seguenti compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- interpretazione autentica delle clausole contrattuali;
- monitoraggio dell'applicazione del CCNL e raccolta di segnalazioni applicative;
- promozione e coordinamento delle politiche formative e di qualificazione professionale;
- supporto in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle controversie individuali e collettive in sede preventiva e conciliativa, nei limiti di Legge;
- raccolta e analisi di dati occupazionali, retributivi e organizzativi del settore;
- ogni altra funzione espressamente demandata dal presente CCNL o da successivi accordi tra le Parti.
IV. Le Parti si impegnano a incontrarsi con cadenza almeno semestrale per monitorare l'andamento applicativo del CCNL, esaminare eventuali problematiche operative o interpretative emerse e valutare le specificità territoriali e settoriali di riferimento.
V. La contrattazione collettiva di secondo livello, d