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 Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera


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CCNL in vigore

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ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

 

Testo consolidato del CCNL 18/12/2017

per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera

Decorrenza: 01/01/2016

Scadenza: 30/06/2020

CCNL 18/12/2017 come modificato da:
- Accordo 26/05/2021

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 18 dicembre 2017

tra

- l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia (ANAPA); di seguito Associazione Datoriale

e

- la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (F.I.R.S.T./CI.S.L);

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.);
- la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.);
- l'UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) ;
di seguito OO. SS.

si è sottoscritto il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 31 dicembre 2015.

 

 

RINNOVI

Accordo 26/05/2021

Il giorno 26 maggio 2021 in Roma

Tra

- l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia (ANAPA) rappresentata dal Presidente Nazionale;

di seguito Associazioni Datoriali

e

- La Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (F.I.R.S.T./C.I.S.L.)

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.)

- la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.)

- l'UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA)

di seguito OO.SS.

si è sottoscritto il seguente testo, a valere come aggiornamento degli art.3 e 4 del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, sottoscritto il 18-12-2017.

[..]

 

 

TITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

1. Il presente Contratto Colletivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti. 

 

Nota a verbale: 

 

Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all'Ente Bilaterale gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti sociali delle eventuali soluzioni da apportare.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 - Informazione a livello territoriale.

 

1. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello regionale e/o provinciale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell'Ente Bilaterale.
3. Le Associazioni datoriali confermano la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull'andamento del settore, le Associazioni datoriali e le OO.SS. concordano sull'opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all'acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell'impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva.
Il confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l'incidenza dei processi di cui sopra sia sull'organizzazione dell'attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all'interno delle agenzie interessate e sull'efficienza dei servizi che l'impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l'insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.
5. Nel caso di intervento, durante la vigenza del presente contratto, di nuove disposizioni di Legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione e di concordare le variazioni del caso

 

 

Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto

 

1. Ai fini della formazione e gestione dei CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
2. Tale contributo, da destinare alle finalità di cui all'art. 4, è determinato nella misura complessiva così precisata:
A. € 1,00 a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
C. lo 0,25%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori, compresi gli Apprendisti, destinato al rimborso per le assenze da malattia dei lavoratori agenziali di cui all'art. 51;
D. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8, lettera b), al finanziamento del R.L.S.T. di cui all'Allegato 3 del presente CCNL
Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l'apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale.

Tre mesi prima della scadenza contrattuale, le Parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell'Ente.
3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l'INPS dall'Ente bilaterale; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.
5. Le parti si danno atto che, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al comma 2 per 12 mensilità a carico delle aziende.
6. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 20 per 12 mensilità direttamente in busta paga.

 

 

RINNOVI

Accordo 26/05/2021

[___]

Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto

 

1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.

2. Tale contributo, da destinare alle finalità di cui all'art. 4, è determinato nella misura complessiva così precisata:

A. € 2,00 a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario, attraverso apposita Cassa, e a tutte le coperture assicurative attuali e future dirette agli stessi;

B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;

C. lo 0,55%,a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori agenziali di cui all'art. 51;

D. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di cui al successivo art, 4, comma 8 lettera a-b, al finanziamento del RLST di cui all'Allegato 3 del presente CCNL.

Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l'apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale, e comunque non oltre il 01-07-2021; rimane stabilito tra le parti che la determinazione del contributo sopraesposto avrà una durata di mesi 18 non tacitamente rinnovabile. Due mesi prima di tale data (31-12-2022) le parti si incontreranno per valutare le nuove percentuali del contributo all'Ente.

3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.

4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l'INPS dall'Ente Bilaterale; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.

5. Le parti si danno atto che, a decorrere del primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente ceni nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al comma 2 per 12 mensilità a carico delle aziende.

6. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 20 euro per 14 mensilità direttamente in busta paga.

[___]

 

 

Art. 4 - Ente bilaterale

 

1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso t'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dai codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall'Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n, 3, inerente all'individuazione dei R.L.S.T. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All'interno dell'Ente Bilaterale viene gestita la "Cassa Lavoratori Agenziali", l'adesionea alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una Cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa lavoratori agenziali è gestita pariteticamente dall'Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e viene discipiinata da appositi regolamenti, che fanno parte integrante del presente CCNL.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c),
b) delle cedole orarie di cui all'art. 72 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
c) i costi dell'Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.

 

 

RINNOVI

Accordo 26/05/2021

[___]

Art. 4 - Ente bilaterale

1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà viene regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che faranno fanno parte integrante del presente CCNL.

2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:

a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;

b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;

c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;

d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall'Ivass;

e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all'individuazione dei R.L.S.T. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;

f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;

g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.

3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997.

4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.

5. All'interno dell'Ente Bilaterale viene gestita la "Cassa Lavoratori Agenziali", l'adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa Lavoratori Agenziali è gestita pariteticamente dalla Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e ed è disciplinata da appositi regolamenti , che fanno parte integrante del presente CCNL.

6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro,

7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

8. L'Ente provvede alla gestione:

a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. c);

b) delle cedole orarie di cui all'art. 72 comma 2, relativo ai permessi sindacali;

c) dei costi di cui all'All. 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.

9. A parziale variazione della Governance dell'Ente Bilaterale e dei punti C e D viene stabilito il mantenimento delle coperture LTC e TCM, sino e non oltre al 1-7-2022 o al termine del periodo attuale di ultrattività del CCNL se antecedente, come segue:

- LTC Indennità mensile di euro 1.000,00 per un massimo di 60 mesi

- TCM Viene garantita la prestazione in corso a favore del dipendente, pari a euro 10.000,00

Le Parti danno pieno mandato all'organo amministrativo dell'ente che, con propria delibera e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, gestirà le risorse disponibili per le coperture LTC e TCM.

Letto Confermato e sottoscritto in Roma il 26 maggio 2021.

 

 

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale

 

1. Presso l'Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali che hanno stipulato il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:
a) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo;
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti a livello nazionale.

 

 

Art. 5 bis - Commissione per l'interpretazione contrattuale

 

1. Le Parti firmatarie del presente CCNL si impegnano ad attivarsi per favorire l'integrale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale in tutte le agenzie assicurative in gestione libera, costituendo una "Commissione per l'interpretazione contrattuale" con le modalità prevista dal comma 2 del presente articolo. 

2. Anche a tal fine, ognuna delle Parti firmatarie del presente CCNL può richiedere incontri, da tenersi tra le Parti stesse a livello nazionale entro 30 giorni dalla richiesta, per esaminare situazioni applicative che derivino da fatti interpretativi del contratto stesso, con finalità di individuare possibili soluzioni.

 

 

Art. 6 - Commissioni Paritetiche territoriali e/o Regionali.

 

1. Presso la sede di alcuna delle Associazioni datoriali e/o OO.SS. firmatarie del CCNL è costituita una Commissione paritetica territoriale e/o regionale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, e di ugual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'art, 36.
3. La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

 

 

Art. 7 - Controversie collettive

 

1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse  attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell'Agenzia, assisti dalle rispettive Associazioni datoriali, e le Organizzazioni Sindacali

2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.

 

 

Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie

 

1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi neiia sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante delle Associazioni datoriali, cui il datore di lavoro sia iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale delle 00.SS., cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, sarà istituita la segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione salvo proroghe concordate fra le parti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del Lavoro;
c) la presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modificati dal D.Lgs. 80/98, e successive modifiche ed integrazioni, Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione di cui al precedente articolo 5-bis.

 

 

Art. 9 - Formazione professionale.

 

1. Viene stabilita l'adesione ad un Fondo concordato fra le Parti. A tal fine le Aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall'INPS.
2. I lavoratori parteciperanno ad eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento previsti obbligatoriamente da norme di Legge, o richiesti dal datore di lavoro per motivi e/o materie inerenti l'attività lavorativa. La partecipazione ai corsi di cui sopra avverrà nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro ovvero, in caso di necessità, anche al di fuori dell'orario ordinario, in regime di lavoro straordinario, anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti all'art. 30, 1º comma.
3. Eventuali spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui al comma precedente saranno a carico del datore di lavoro e da questi rimborsate al lavoratore, qualora sostenute da quest'ultimo, previa autorizzazione. Le spese in questione saranno concordate fra le parti e regolarmente documentate, ritenendosi congrue e pertinenti le spese di sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle e fino ad un massimo di € 50 per il rimborso di due pasti giornalieri.
4. Le spese necessarie per l'iscrizione dei lavoratori in Albi e/o Registri richiesti dalla Legge o dal datore di lavoro saranno ugualmente a carico di quest'ultimo.

 

 

TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 10 - Assunzione del personale

 

1. L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge.
2. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Leggi vigenti e dal presente CCNL

 

 

Art. 11 - Contratti a termine

 

1. L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento dei danno a carico del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della retribuzione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.
3. Le assunzioni a termine saranno consentite, nei termini previsti dalle norme vigenti, ai datori di lavoro che non abbiano licenziato, per riduzione di personale, lavoratori o lavoratrici nei sei mesi precedenti e/o ove non siano in corso ammortizzatori sociali.

 

 

Art. 12 - Contratto di assunzione

 

1. L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la tipologia contrattuale;
c) la posizione organizzativa ed il livello retributivo ai quali il dipendente viene assegnato per mansioni in base all'art.18 del presente contratto;
d) la misura della retribuzione;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
f) l'eventuale apposizione del termine.

 

 

Art. 13 - Affissioni

 

1. L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro e pravvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL
2. Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere nella bacheca aziendale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

Art. 14 - Documentazione per l'assunzione

 

1. All'atto dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a) documento d'identità valido;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) stato di famiglia;
d) titolo di studio conseguito;
e) scheda   professionale,  se  rilasciata  dall'Agenzia   dell'impiego,   nonché attestato disoccupazione per eventuali assunzioni agevolate;
f) per i rapporti di apprendistato, dichiarazione circa eventuali precedenti rapporti di lavoro, di apprendistato che non,
g) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.

2. I documenti indicati alle lettere b), c), f), e g) potranno essere sostituiti da una autocertificazione da rilasciare nelle forme previste dalla Legge.
3. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni lavorativi le variazioni di residenza e/o domicilio.

 

 

Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni

 

1. I datori di lavoro provvederanno a comunicare all'Ente bilaterale le assunzioni con apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.

 

 

Art. 16 - Periodo di prova.

 

1. L'eventuale periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al T.F.R.

2. Durante l'eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. v

3. Trascorso   il   periodo   di   prova,   restano   automaticamente   confermate   le basi dell'inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

 

 

TITOLO IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 17 - Fungibilità delle mansioni

 

1. Ferme le declaratorie ed i profili delineati al successivo art. 18, e quindi la loro corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, si conviene di assumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, eccezion fatta per le specifiche funzioni, responsabilità e mansioni riguardanti i profili di Capo ufficio e Vice capo ufficio, devono intendersi comprese in un'unica Area Professionale di concetto tutte le mansioni comprese nei profili del 3º, 4º e 5º livello, relative alle attività svolte nell'ambito delle agenzie e proprie delle stesse, nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.
2. I lavoratori compresi nelle posizioni organizzative 1º, 2º e 3º dell'Area professionale B potranno pertanto essere adibiti in via promiscua a tutte le mansioni rientranti nella singoia posizione organizzativa (esclusi il Capo Ufficio ed il Vice Capo Ufficio).
3. In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente a tale posizione organizzativa superiore, per tutta la durata di svolgimento di dette mansioni.
4. Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il lavoratore avrà diritto all'attribuzione del livello superiore, corrispondente alla posizione organizzativa superiore, È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 4, relativamente alle fattispecie sostitutive ivi elencate.
5. In caso di affidamento, con ordine di servizio scritto, a mansioni inerenti posizioni organizzative inferiori, il criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni contigue dell'area professionale di concetto e per un periodo non superiore a mesi 3. Resta in ogni caso salva l'esecuzione di attività ricomprese nell'area professionale d'ordine, esclusivamente qualora ciò sia strumentale per le mansioni proprie dei livello di appartenenza.
6. Possibili effetti derivanti dalla classificazione sull'organizzazione, sulle professionalità dei avoratori e sui livelli occupazionali dovranno essere affrontati e risolti non solo con'individuazione di nuovi profili professionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una formazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze specifiche.

 

 

Art. 18 - Classificazione dei lavoratori

 

Il personale viene inquadrato come segue:

 

AREA PROFESSIONALE A - QUADRI

1.  Appartengono a quest'area  professionale quei  lavoratori/trici  ai quali  l'agente, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, delega compiti che comportano autonome decisioni e responsabilità gestionali in merito alla pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell'agenzia

e/o

sovrintendono all'attività di due o più uffici, facenti capo ad una stessa agenzia, a ciascuno dei quali sia preposto un Capo ufficio.

 

Posizione organizzativa 1ª - 6º livello retributivo

Quadri
Lavoratori che, muniti di procura generale, sono stati forniti di pieni poteri per tutti gli affari che concernono l'attività propria dell'agente.

 

 

AREA PROFESSIONALE B - IMPIEGATI DI CONCETTO

2. Appartengono a quest'area professionale i lavoratori/trici che svolgono mansioni che richiedono competenze tecnico professionali rilevanti per i livelli più elevati, nell'ambito di un'autonomia delimitata dalle prassi operative del settore assicurativo ovvero definita dal direttive superiori
3. I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate, anche dal personale da essi eventualmente gerarchicamente dipendente.
4. Nei livelli retributivi più alti in quest'area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed ottimizzare i relativi risultati.
5. Alcuni profili professionali, in particolare, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse.
6. Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni organizzative.

 

Posizione organizzativa 3A- 5º livello retributivo

Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:
Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa, quali responsabili del coordinamento, pianificazione e controllo, nell'ambito dell'Agenzia e/o di sedi secondarie ed uffici distaccati, di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B
e/o
lavoratori/trici che in autonomia ed in via continuativa svolgono compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale, una capacità d'uso intensivo e di alto livello degli strumenti informatici e/o sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.

 

Profili:
Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria.
Specialisti commerciali. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza. Sistematizzano piani di intervento, iniziative commerciali e piani incentivanti utili a sviluppare le vendite.
Specialisti di amministrazione e bilancio. Con approfondita conoscenza delle normative fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia gestendone le problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali; collaborano direttamente con i consulenti fiscali e, con approfondita conoscenza delle normative di contabilità e di quelle bancarie, amministrano i flussi finanziari dell'intera Agenzia, decidendo la destinazione delle risorse finanziarie sulle varie voci di spesa e/o di ricavo.

 

Posizione organizzativa 2ª - 4º livello retributivo

Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:
Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa o con specifico ordine di servizio scritto quali responsabili di attività di coordinamento e di controllo di un gruppo di unità operative di collaboratori e/o soggetti, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nelle posizioni organizzative 1ª o 2ª , o che siano preposti aeqadiuvare in via permanente il  Capo Ufficio nei suoi campiti.
e/o

lavoratori/trici che autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per i problemi complessi, anche all'esterno dell'Agenzia.

 

Profili:
Vice Capi Ufficio, coordinatori di unità comunque denominate, identificati dalla 1º parte della declaratoria;
Specialisti di vendita: Effettuano l'analisi della situazione assicurativa della clientela, predisponendo le soluzioni più adeguate, sulia base dei verificati bisogni assicurativi.

Assuntori di prodotti speciali e non standardizzati. Sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza di particolare complessità relativi a bisogni/ specifici, non riconducibili a standard prefissati, che comportano una competenza esclusiva, un'approfondita conoscenza del cliente, dei prodotti (sul piano tecnico, legislativo) attinenti il ramo vita e/o il ramo danni, che richiedono capacità di relazione, d'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale. Predispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a gare.
Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di automazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i fiussi ed i programmi necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle procedure rateizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti, Forniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti.
Responsabili del servizio amministrazione, contabilità e/o cassa. Gestiscono l'amministrazione, la contabilità e/o la cassa dell'agenzia.
Assistenti per i sinistri. Con poteri di iniziativa per la gestione dei sinistri di tutti i rami, forniscono assistenza alla clientela durante le fasi della trattazione dei danni ed in particolare, su specifico incarico dell'agente, interagiscono con la strutture liquidative delle imprese in merito alla risarcibiiità del sinistro, e, se necessario, fino alla sua definizione.

 

Posizione organizzativa 1ª - 3º livello retributivo

Declaratoria- appartengono a questa posizione organizzativa lavoratori/ trici che svolgono in via continuativa attività impiegatizie operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale, anche all'esterno dell'Agenzia,

 

Profili:
Addetti al front-office. Accolgono la clientela, curano l'incasso dei premi, mettono in atto processi commerciali volti a perfezionare nuovi contratti, avvalendosi di strumenti e canali tecnologici.
Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, che non rientrano del profilo di cui al 4ºlivello. In particolare per prodotti standardizzati si intendono quei prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non sono modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

Addetti al servizio amministrativo, di contabilità e/o di cassa, che operano alle dirette dipendenze del responsabile del relativo servizio.
Operatori per i sinistri, che effettuano la ricezione delle denunce di sinistro, l'apertura e le operazioni amministrative ad esse connesse.

 

Note a verbale. Al personale di cassa non può essere attribuita alcuna responsabilità per maneggio denaro, non avendo specifica indennità.

 

AREA PROFESSIONALE C - IMPIEGATI D'ORDINE

Declaratoria - Appartengono a quest'area professionale lavoratori/trici che svolgano attività esecutive e d'ordine, ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi semplici ma specifiche conoscenze professionali e/o che svolgono attività alle quagli occorrono anuali semplici.

 

Posizione organizzativa 2ª - 2º livello retributivo

 

Profili - A titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello retributivo rientrano gli archivisti, i centralinisti, gli addetti alla posta, i dattilografi anche con uso di videoscrittura, gli esattori, intendendosi per taii quei lavoratori che si occupano della mera riscossione all'esterno dell'Agenzia, senza alcuna trattazione di affari.

 

Posizione organizzativa 1ª -1º livello retributivo

Profili - A titolo esemplificativo rientra in questo livello retributivo il personale ausiliario, e cioè i commessi, gli autisti, i fattorini ed il personale di fatica (addetto alle pulizie).

 

 

AREA PROFESSIONALE

PROFILI PROFESSIONALI

P.O. - LIV. RETRIBUTIVO

A - QUADRI

- Quadri

1/6

B - IMPIEGATI

- Capi Ufficio

- Specialisti commerciali

- Specialisti di amministrazione e di bilancio

3/5

DI

- Vice Capi ufficio

- Specialisti di vendita -Assuntori di prodotti speciali e non standardizzati

- Analisti, analisti programmatori

- Responsabili del servizio ainmini strazionc, contabilita e/o cassa

- Assistenti per i sinistri

2/4

CONCETTO

- Addetti al frotit-officc -Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, danni e vita

- Addetli al servizio amministrati vo, di contabilita c/o di cassa

- Operatori peri sinistri

1 /3

C - IMPIEGATI

-Addetti all'archivio

- Centralinisti -Addetti alla posta

- Dattilografi anche con uso di Videoscrittura

- Esattori

2/2

D'ORDINE

- Commessi

- Autisti

- Fattorini

- Personale di fatica (addetto alle pulizie)

1/1

 

 

Parametri retributivi.

Ai livelli retributivi indicati corrispondono i seguenti parametri stipendiali: 1º 100; 2º 102.5; 3º 110; 4º 120; 5º 130; 6º 150.
Qualora insorgano contrasti applicativi sull'attribuzione dell'inquadramento nonché per eventuali problemi interpretativi dell'articolo 18 le parti demanderanno la questione alla commissione per l'interpretazione contrattuale di cui all'art. 5-bis,

 

Note a verbale:
1. Dalla data di stipula del CCNL del 20/11/2014 sono abrogati gli artt. 17 bis e 17 ter del CCNL 4/2/2011.
2. L'impiegato qualificato, non apprendista, unico dipendente dell'agenzia, viene inquadrato almeno al liv. retr. 3º.
3. È fatto salvo il diritto al trattamento retributivo del 4º livello per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia instaurato prima del 30/06/2006 e che, essendo stati inquadrati al 3º livello come unico dipendente di agenzia (ex-2º categoria), abbiano mantenuto ininterrottamente tale caratteristica di unico dipendente fino alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
4. I lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia instaurato nel periodo intercorrente dall 1/07/2006 al 30/6/2010 e che, essendo stati inquadrati al 3º livello come unico dipendente di agenzia 7ex-2º categoria), abbiano mantenuto ininterrottamente tale caratteristica di unico dipendente fino alla data di sottoscrizione del presente CCNL, percepiranno il 50% della differenza di trattamento retributivo fra il 3º ed il 4º livello.
5. I trattamenti retributivi di cui ai 2 precedenti commi comprenderanno le differenze di stipendio tabellare di biennio (stipendio+scatti di anzianità) e saranno corrisposti a titolo di "assegno ad personam" riassorbibile in caso di passaggio a livelli superiori al 3º.

 

Note a verbale:
Essendo stato abrogato l'art. 18 CCNL 5 luglio 2007, relativo al Titolo di studio, sono fatte salve le aspettative dei lavoratori che conseguano entro l'anno 2014 il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea, al termine di corsi di studio comunque attinenti alle materie giuridico-statistico- economiche. Tali lavoratori saranno inseriti, rispettivamente, almeno al 3º e al 4º livello retributivo.

 

 

Art. 19 - Passaggi di categoria

 

1. In occasione di passaggi di categoria il lavoratore conserverà l'anzianità tabellare della categoria di provenienza e l'anzianità di biennio agli effetti della maturazione dello scatto successivo.

 

 

Art. 20 - Preferenze per la mobilità interna

 

1. L'agenzia nell'affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento delle nomine a gradi od incarichi superiori, esaminerà l'opportunità di favorire il personale in servizio.
2. L'avvenuta frequenza con esito positivo di corsi di formazione in materie assicurative costituirà criterio di preferenza in caso di mobilità interna di personale.
3. A tal fine le agenzie potranno utilizzare i progetti formativi di cui all'art. 4 , comma 2, lett. c) e d).

 

 

Art. 21 - Cambiamento di mansioni

 

1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente, in relazione alle esigenze agenziali, a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non comportino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostanziale della sua posizione.
2. Quando il lavoratore è chiamato a sostituire, salvo che per ferie, altro lavoratore avente grado o categoria superiore, ha diritto ai relativi maggiori emolumenti per tutto il periodo della sostituzione.
3. Quando il periodo della sostituzione superi i tre mesi, il lavoratore ha diritto al conferimento del grado relativo e al passaggio alla categoria superiore con effetto dal giorno di inizio della sostituzione.
4. Nei casi di sostituzione per richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio ed aspettativa, il conferimento del grado relativo e il passaggio alla categoria superiore avranno luogo con effetto dal giorno di inizio della sostituzione quando l'assenza superi un anno.
5. Il conferimento del grado o della categoria superiore non infirma il diritto del lavoratore assente a essere reintegrato nel grado o categoria al suo rientro.

 

 

Art. 21 bis - Assicurazione responsabilità civile.

 

1. Il datore di lavoro provvederà, nell'ambito delle norme regolamentari emanate dall'IVASS, ad assicurare tutti i lavoratori propri dipendenti contro il rischio della responsabilità civile verso terzi.

 

 

TITOLO V - CONTRATTI ATIPICI

Art. 22 - Apprendistato Professionalizzante

 

Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n.25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.

 

 

Art. 23 - Contratto a tempo parziale

 

1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed  integrazioni,  nonché la trasformazioni  da  o  in  contratto  a  tempo  parziale, sono regolamentate come da Allegato n. 2 del presente contratto.

 

 

Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)

 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 11, nonché nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi agenziali, nell'ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3 dell'art.20.

 

 

Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici

 

1. Con riferimento alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 276/2003, si intendono disciplinate nel presente CCNL tutte le materie per le quali il suddetto D.Lgs. prevede l'accordo collettivo.
2. Le Parti ritengono che, allo stato, non ricorrano nella categoria le condizioni per l'applicazione del lavoro ripartito e del lavoro a chiamata.
3. Nel caso alcuna delle Parti ravvisasse l'opportunità di ulteriori accordi, come anche nel caso di modifiche legislative intervenute, le Parti stesse si incontreranno per procedere di conseguenza.

 

 

TITOLO VI - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 26 - Obblighi dei lavoratori

 

1. Il personale ha il dovere di rispettare l'orario e di dare all'agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili.
2. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d'ufficio e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi dell'agenzia.
3. Fermo quanto previsto al punto precedente è possibile svolgere lavoro part-time come previsto al testo allegato al presente CCNL.

 

 

Art. 27 - Procedure e provvedimenti disciplinari

 

1. I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
2. A norma dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
3. I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) saranno applicati, per le mancanze lievi, in ordine successivo a seconda del tipo di infrazione e dell'eventuale recidiva; i provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) saranno applicati in relazione alla gravità o recidività dell'infrazione. La comunicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati dovrà essere effettuata con lettera RAR, da inviare entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
4. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di essa può essere applicata e alle procedure di contestazione della stessa devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibi a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dai presente contratto collettivo.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore ai quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo/ membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
7. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
8. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
9. Se il datore di lavoro e/o il lavoratore adiscono l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione dei giudizio.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

 

 

Art. 28 - Procedimenti penali

 

1. Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, che non sia in grado di prestare servizio e nei confronti del quale non vi sia stato scioglimento del rapporto di lavoro, è considerato in aspettativa ai sensi dell'articolo 47, per un periodo comunque non superiore ai due anni.

 

 

TITOLO VII - ORARIO DI LAVORO

Art. 29 - Orario di lavoro

 

1. L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell'attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma   5,   lett.  a).   La   relativa  circostanza   dovrà   essere  comprovata   da apposita documentazione. In ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.

5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13:00.
c) Un orario di chiusura e termine dell'attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) fermo restando quanto previsto al comma 10, lett. b) - "articolazione plurisettimanale su cinque giorni" del presente articolo, forme di flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell'anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l'applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 8, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di Legge o amministrative, cui si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente CCNL.
Le suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA Rete ImpresAgenzia e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
6. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 26 ore.
7. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
8. Qualora l'intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore ai proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti.
Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45' (comprese); per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all'Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
9. Diverse modalità per l'applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale.
10. Vengono previste le seguenti articolazioni orarie (forme di flessibilità oraria), non cumulabili ed immediatamente esigibili con le modalità di seguito indicate.

 

a) Utilizzo del Sabato
a.l - In alternativa a quanto previsto al secondo comma del presente articolo per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorative dell'agenzia, per un massimo di 8 settimane l'anno, le ore di lavoro settimanali potranno essere distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato; il turno antimeridiano dei sabato, avrà termine non oltre le ore 13:00.

a.2 - Il lavoro al sabato non è un aumento dell'orario di lavoro individuale, bensì una diversa distribuzione dello stesso nell'ambito settimanale,
a.3 - Il recupero del sabato mattina lavorativo deve avvenire di norma, in una mezza giornata da fruire nella settimana stessa di apertura del sabato. Qualora ciò non sia possibile, tale recupero potrà avvenire in un lasso di tempo non superiore a tre mesi dalla prestazione lavorativa effettuata.
a.4 - Solo su richiesta scritta dei lavoratore, il recupero potrà essere effettuato ad ore come riduzione oraria di tutte le giornate lavorative anche in entrata e/o in uscita.

a.5 - I lavoratori che usufruiscano delle previsioni contenute nell'art. 33, Legge n, 104/1992 per sé o perché abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap ai sensi della suddetta normativa saranno esclusi dall'utilizzo dei sabato lavorativo, salvo che ne facciano espressa richiesta scritta.
a. 6 - l'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati all'utilizzo del Sabato almeno 15 giorni prima dell'avvio, dandone contestuale comunicazione scritta anche ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL.

 

b) Articolazione plurisettimanale su cinque giorni
b. l - In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'agenzia, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 6 settimane.
b.2 - A fronte della prestazione di ore aggiuntive, individuate nel piano di programmazione annuale, ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
b.3 - Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
b.4 - I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
b.5 - Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito e verrà liquidato con la retribuzione del mese di competenza con il trattamento previsto per la collocazione oraria in cui si è svolto il maggior orario.

b.6 - I lavoratori che usufruiscano delle previsioni contenute nell'art. 33, Legge n. 104/1992 per sé o perché abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap ai sensi della suddetta normativa saranno esclusi dall'utilizzo , dell'articolazione piurisettimanale su cinque giorni, salvo che ne facciano espressa richiesta scritta.
b.7 - Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato l'applicazione dell'orario piurisettimanale potrà avvenire solo qualora vi sia la presenza del tutor.

b.8 - In caso di mancata fruizione, entro il periodo pianificato, del recupero dell'attività lavorativa prestata in eccedenza nel periodo programmato, verrà corrisposta, entro il mese successivo ai termine del periodo pianificato, la retribuzione oraria relativa al maggior lavoro prestato, maggiorata del 30%.
b.9 - L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità almeno 30 giorni prima dell'avvio, dandone contestuale i comunicazione anche ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, secondo il fac simile allegato. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con uh preavviso di almeno 15 giorni.

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