CCNL in vigore del 15/07/1998
ASSICURAZIONI Agenzie in gestione libera - SNA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15-07-1998
Dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera (SNA)
Decorrenza: 01-01-1997 - 31-12-2000
Il giorno 15-7-1998 in Milano
tra il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA)
e la Federazione italiana bancari e assicurativi (FIBA/CISL), la Federazione italiana sindacale lavoratori assicurativi credito (FISAC/CGIL), l'UIL Credito e Assicurazioni (UILCA/UIL), la Federazione nazionale assicuratori (FNA)
si è stipulato l'annesso Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale delle agenzie, normativo-economico.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (normativo-economico) regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Art. 1 bis - Relazioni sindacali
Lo SNA e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello territoriale almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
Lo SNA conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposizioni di Legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge.
Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Legge 18-4-1962, n. 230, dall'art. 8 della Legge 23-7-1991, n. 223 e dai successivi art. 2 bis e 7 ter.
L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230. A norma dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, l'apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) quando l'assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.
L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato per titoli o mansioni in base agli articoli 6 e 7 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) l'eventuale apposizione del termine e la tipologia del contratto.
L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL
All'atto dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) certificato di residenza;
d) stato di famiglia;
e) titolo di studio conseguito;
f) copia del foglio matricolare;
g) libretto di lavoro e attestato di disoccupazione;
h) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
L'eventuale periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al TFR Durante l'eventuale periododi prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermate le basi dell'inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.
Il personale viene inquadrato come segue:
1) QUADRO
Prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di una agenzia di assicurazione.
2) CAPO UFFICIO
Impiegato di concetto che svolge, non occasionalmente, compiti operativamente autonomi e ha funzioni di controllo e/o coordinamento dell'attività dell'agenzia o di sedi distaccate dalla stessa e abbia acquisito una rilevante qualificazione professionale nel settore assuntivo e/o amministrativo e/o organizzativo e/o gestionale.
3) I CATEGORIA
Vice capo ufficio (compresi ex capo reparto di cui al CCNL 1978); impiegato con laurea o titolo equipollente; impiegato di concetto, che svolge mansioni gestionali e/o assuntive qualificate secondo le direttive di carattere generale impartite dal datore di lavoro o dal diretto superiore gerarchico; impiegato addetto alla trattazione degli affari, che valuta il rischio con l'ausilio dei tariffari, definisce le clausole operando nella prevalenza dei rami anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa e/o contabilità dell'agenzia, avente un collaboratore.
4) II CATEGORIA
Impiegato con diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell'agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi, d'ordine e attività impiegatizie esecutive; operatore meccanografico che opera in via prevalente all'elaborazione dati e/o al video terminale. L'impiegato che sia unico dipendente d'agenzia viene automaticamente inquadrato in II categoria.
5) III CATEGORIA
Impiegato non in possesso di titoli di studio indicati nelle categorie I e II e che svolga le seguenti mansioni; commesso, autista, fattorino, addetto esazioni, dattilografo anche con uso di video scrittura, archivista, centralinista, addetto all'ufficio posta.
Nota a verbale - Il datore di lavoro, ai sensi della Legge del 13-5-1985, n. 190, è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
I lavoratori in servizio che conseguono il titolo di studio di scuola media superiore o di laurea saranno inquadrati nella categoria corrispondente. La decorrenza del provvedimento avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione del titolo di studio o del certificato sostitutivo.
Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19-1-1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato N. 1 del presente contratto.
Art. 7 ter - Contratto di formazione e lavoro
Le assunzioni con il contratto di formazione e lavoro, di cui all'art. 3 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato N. 2 del presente contratto.
Art. 7 quater - Tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, è regolamentato come da Allegato N. 3 del presente contratto.
Art. 8 - Disciplina del servizio
Il personale ha il dovere di rispettare l'orario e di dare all'agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d'ufficio e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi dell'agenzia. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni le variazioni di residenza e/o domicilio.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
A norma dell'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo; il provvedimento disciplinare di cui al punto c) dovrà essere applicato in relazione alla gravità o recidività dell'infrazione.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di essa può essere applicata e alle procedure di contestazione della stessa devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dal presente contratto collettivo.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, che non sia in grado di prestare servizio e nei confronti del quale non vi sia stato scioglimento del rapporto di lavoro, è considerato in aspettativa ai sensi dell'articolo 26.
Tale aspettativa non potrà superare i due anni e si intenderà operante soltanto nel caso in cui il lavoratore venga assolto con formula piena.
Orario di lavoro, straordinario, festività
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario.
Nessuna modifica sia territoriale sia della singola agenzia in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro, stabilita dal presente articolo, è possibile se non previo accordo tra lo SNA e le OO.SS. territoriali.
Qualora l'intervallo tra i due turni sia della durata pari od inferiore ad un'ora, ai lavoratori verrà riconosciuto un buono pasto del valore di L. 3.500 lorde giornaliere per i giorni di effettiva presenza, da utilizzare a tale scopo.
Art. 12 - Lavoro straordinario
Il lavoro prestato in eccedenza all'orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 125 ore annue per ciascun dipendente.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall'agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'agenzia.
Le prestazioni per lavoro straordinario - nei limiti e nei casi consentiti dalla Legge - effettuate in aumento all'orario contrattuale, saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo un dodicesimo della retribuzione annua per il divisore fisso di 158,59.
La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali:
- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa - sabato - semifestivo e notturno (si intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6).
Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo.
Il personale con grado di capo ufficio, vice capo ufficio, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 12 del presente contratto è parificato al restante personale.
Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
- Capodanno (1º gennaio);
- Epifania del Signore (6 gennaio);
- Giorno dell'angelo (lunedì dopo Pasqua);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1º maggio);
- Assunzione di M.V. (15 agosto);
- Giorno successivo all'Assunzione (16 agosto);
- Ognissanti (1º novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre);
- Giorno del Santo Patrono della città.
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
- Venerdì Santo;
- Vigilia dell'Assunzione di M.V. (14 agosto);
- Commemorazione dei defunti (2 novembre);
- Vigilia di Natale (24 dicembre);
- Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre).
Nelle giornate semifestive, fermo restando l'orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12.
Le seguenti festività soppresse con la Legge n. 54 del 5-3-1977 e successive modifiche: San Giuseppe, l'Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo vengono invece regolate nel seguente modo:
- 4 giornate di riposo o pagamento delle stesse su libera scelta del dipendente che per i giorni ex festivi abbia percepito la retribuzione spettante.
Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite "a mezze giornate".
- Le festività del 2 giugno e 4 novembre non danno luogo al riposo compensativo ma sono da retribuire.
Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell'agente delle richieste del lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel caso di pagamento dei giorni ex festivi si divide la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata.
Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie.
Nota a verbale - In sostituzione della festività del Santo Patrono della città sono considerati:
- per il comune di Venezia giorno festivo il 21 novembre;
- per il comune di Roma giorno festivo il 29 giugno;
- per il comune di Prato giorno festivo l'8 settembre.
La retribuzione è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente. La retribuzione si intende stabilita per ammontare annuo e la sua corresponsione avverrà per mezzo di 14 quote.
Essa sarà corrisposta come segue:
12 mensilità solari entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; la quattordicesima mensilità di importo uguale alle altre 12 mensilità entro il 15 giugno; la tredicesima mensilità sarà pari all'importo di una mensilità normale maggiorata dell'8,333% da applicarsi su tutte le voci retributive compresa la parte fissa, di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate, e sarà corrisposta entro il 15 dicembre.
Tali due quote si intendono corrisposte per anno solare di competenza - 1º gennaio/31 dicembre.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli in atto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. Al quadro viene riconosciuta la stessa retribuzione lorda spettante al Capo Ufficio, con l'aggiunta di una indennità di funzione pari a L. 850.000 lorde annue per 14 mensilità.
L'indennità di funzione viene erogata per quote fisse mensili, essa non è soggetta agli scatti di anzianità, né alla maggiorazione dell'8,333% della 13ma mensilità (articolo 6).
Il buono pasto non entra a far parte del calcolo per il TFR, non è soggetto a scatti di anzianità, non entra nel calcolo delle indennità sostitutive di ferie e/o festività, non entra a far parte del valore retributivo della 14ª e della 13ª mensilità e viene goduto solo per i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) di effettiva presenza (non decorre quindi durante la malattia, le ferie, le festività, le aspettative, le missioni, le astensioni per maternità, i sabati e le domeniche) (articolo 11).
L'indennità di missione non è soggetta agli scatti di anzianità, non entra a far parte del cumulo retributivo ai fini del TFR, non è soggetta alla maggiorazione dell'8,333% della 13ª mensilità, non entra a far parte della retribuzione per il conteggio delle indennità sostitutive relative a ferie e/o festività (articolo 34).
Gli scatti periodici di anzianità sono regolati dalle tabelle contrattualmente in atto e hanno luogo a partire dal 1º mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1º ed il 15 del mese; dal 1º del mese successivo a quello nel quale è) avvenuta l'assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.
Tali scatti saranno nella misura del 6% dello stipendio tabellare iniziale, come da Tabelle 1 e 2 allegate al presente CCNL
Gli scatti di anzianità maturati devono essere ricalcolati sui valori retributivi di cui sopra ogni qualvolta questi subiscano delle modificazioni.
Limitatamente ai dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto, gli scatti di anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15.
Gli scatti di anzianità sono biennali.
Art. 16 - Parte fissa della retribuzione
A seguito di quanto disposto dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, il sistema di indicizzazione dei salari di cui alla Legge 26-2-1986, n. 38 e alla Legge 13-7-1990, n. 191 viene definitivamente a cessare.
Pertanto anche la dizione "indennità di contingenza" viene a cessare, e l'importo dell'indennità di contingenza fino ad oggi erogato viene sommato agli ex-stipendi tabellari, formando la nuova retribuzione mensile.
Pertanto, fermo restando che gli scatti di anzianità, di cui all'art. 15 vengono sempre calcolati sugli stipendi tabellari iniziali, come da Tabelle 2 e 3 allegate, si evidenziano i valori dell'indennità di contingenza, contenuti nel precedente CCNL 1992:
- Capo ufficio = L. 940.725
- I Categoria = L. 934.260
- II Categoria = L. 931.574
- III Categoria = L. 926.098
che insieme all'EDR di L. 20.000, erogato per 13 mensilità, costituiranno il valore denominato "parte fissa", come da Tabelle 2 e 3 allegate.
Art. 16 bis - Premio aziendale di produttività
È istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello.
Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relative erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.
Il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.
Il parametro è convenuto nella misura di 2 punti percentuali aggiuntivi al tasso di inflazione verificato nell'anno di osservazione.
La condizione per la corresponsione del premio si verifica se le provvigioni di un determinato anno (anno di osservazione) subiscono un incremento rispetto a quelle dell'anno precedente, pari o superiore al valore percentuale di cui sopra.
La condizione per la corresponsione del Premio nel 1998 si verifica qualora nel 1997 l'incremento delle provvigioni lorde rispetto all'anno precedente sia pari o superiore al 4,5% (2,5 di inflazione programmata + 2 punti), e così via per gli anni successivi.
Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti i seguenti importi, determinati in misura fissa, salvo quanto specificato al paragrafo successivo:
- Capo Ufficio e I categoria: L. 280.000 lorde una tantum
- II e III categoria: L. 230.000 lorde una tantum.
I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del TFR Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale.
La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell'anno successivo a quello di osservazione.
Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2º livello nonché dell'incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 - 3º comma - della Legge 30-4-1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall'art. 2 del DL 25-3-1997, n. 67, convertito in Legge 23-5-1997, n. 135.
Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (SNA) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.
Nel prendere atto della novità della disciplina retributivo-premiante introdotta dal presente articolo, le parti concordano sulla necessità di un attento monitoraggio degli effetti determinati dalla relativa applicazione.
Pertanto SNA da una parte ed OO.SS. dei lavoratori dall'altra, si incontreranno dopo un biennio compiuto di applicazione della presente normativa. Tale incontro avrà luogo entro il 31-12-1999.
È in facoltà di ciascun agente di sostituire il meccanismo di determinazione e corresponsione del premio aziendale di produttività, di cui ai precedenti commi, con la corresponsione di un premio annuale delle misure sottoindicate, ragguagliabili per/12 in relazione alla durata del rapporto di lavoro, nonché ad eventuali rapporti a tempo parziale o di apprendistato:
- Capo Ufficio e I Categoria: L. 200.000
- II e III Categoria: L. 170.000
La facoltà di cui sopra, valida per tutti i dipendenti, dovrà essere esercitata mediante opzione, a valere per tutta la durata del CCNL, da notificare a ciascun dipendente in forza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ovvero, ai nuovi assunti, al momento dell'assunzione stessa.
Per l'anno 1997 l'erogazione del Premio di partecipazione avrà luogo entro il 31-7-1998.
L'anzianità effettiva decorre dalla data di assunzione in servizio, salvo patti più favorevoli.
Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:
a) un anno ai decorati di medaglia e/o croce al valore militare e/o promossi per merito di guerra;
b) un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili, ai mutilati e/o invalidi per cause di servizio;
c) il 50% del periodo di servizio militare prestato quali combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni in campagna di guerra riconosciute dallo Stato;
d) il 50% del periodo di prigionia ai combattenti fatti prigionieri mentre prestavano servizio in reparti mobilitati in zona di operazione e una eguale anzianità per il periodo di prigionia agli altri combattenti.
Al personale che abbia diritto ad anzianità convenzionali per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.
Nota a verbale - Agli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale di cui al presente articolo, il periodo di prigionia si considera cessato alla data del rimpatrio.
Nota a verbale - Le norme del presente articolo si applicano anche ai combattenti della Resistenza.
In occasione di passaggi di categoria il lavoratore conserverà l'anzianità tabellare della categoria di provenienza e l'anzianità di biennio agli effetti della maturazione dello scatto successivo.
L'agenzia nell'affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento delle nomine a gradi od incarichi superiori, esaminerà l'opportunità di favorire il personale in servizio.
Al lavoratore che abbia prestato 15 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia, sarà corriposto un premio di anzianità pari ad un dodicesimo della retribuzione annua come determinata dall'art. 14.
Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di due dodicesimi della retribuzione, come sopra indicata, al lavoratore che abbia prestato 25 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa agenzia.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 10º ed il 15º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento in tronco o della risoluzione per iniziativa del lavoratore) avvenuta tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima agenzia, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Cambiamento temporaneo di mansioni
Art. 22 - Cambiamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore in relazione alle esigenze agenziali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non comportino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostanziale della sua posizione.
Quando il lavoratore è chiamato a sostituire, salvo che per ferie, altro lavoratore avente grado o categoria superiore, ha diritto ai relativi emolumenti maggiori per tutto il periodo della sostituzione. Quando il periodo della sostituzione superi i tre mesi, il lavoratore ha diritto al conferimento del grado relativo e al passaggio alla categoria superiore con effetto dal giorno di inizio della sostituzione.
Nei casi di sostituzione per richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza, puerperio ed aspettativa, il conferimento del grado relativo e il passaggio alla categoria superiore avranno luogo con effetto dal giorno di inizio della sostituzione quando l'assenza superi un anno.
Il conferimento del grado o della categoria superiore non infirma il diritto del lavoratore assente a essere reintegrato nel grado o categoria al suo rientro.
Il lavoratore ha diritto nel corso di ogni anno solare ad un periodo di riposo - con decorrenza della retribuzione - di:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello dell'assunzione;
b) giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 13.
Il riposo annuale sarà goduto normalmente nel periodo da maggio a ottobre.
Nel fissare l'epoca del godimento delle ferie sarà tenuto conto da parte dell'agente delle richieste del lavoratore da comunicare entro il 30 aprile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Durante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono rispettivamente i mesi di servizio dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi di servizio dal 1º gennaio alla data della risoluzione del rapporto oppure la corrispondente indennità.
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Le frazioni non inferiori a quindidi giorni saranno computate per mesi interi.
Non è ammessa la rinuncia alle ferie.
Il periodo annuale di ferie non può essere ridotto in conseguenza di assenze per malattia.
La denuncia - fatta secondo le modalità previste dall'articolo 28 - di malattia sorta durante il periodo di ferie annuali sospende il decorso delle ferie stesse; il lavoratore avrà diritto in tal caso al rinvio delle rimanenti ferie in periodo successivo, anche oltre l'anno solare.
L'agente può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore a completare le ferie in epoca successiva e il diritto altresì al rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguenti.
L'agente soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare il periodo delle ferie, salvaguardando comunque un periodo minimo di 10 giorni lavorativi continuativi.
A richiesta del lavoratore il periodo di ferie potrà essere frazionato in non più di tre periodi, salvo casi di particolare necessità.
L'agente nello stabilire il turno delle ferie terrà presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata al personale con maggior anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute e/o familiari del lavoratore e/o carichi familiari. Sono fatte salve le migliori condizioni in atto per il personale in servizio.
L'agente su domanda degli interessati, potrà accordare permessi di assenze per giustificati motivi.
Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di ferie annuali.
Durante l'assenza per permessi la retribuzione decorre normalmente.
Sono previsti 2 giorni di permesso retribuito in caso di decesso di parenti e/o affini sino al secondo grado, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante, da effettuare dietro specifica richiesta del datore di lavoro.
Art. 25 - Congedo matrimoniale
A tutti i lavoratori verrà concesso, in caso di matrimonio, un periodo continuativo di quindici giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali.
Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.
Quando ricorrano comprovate particolari necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano un'assenza superiore a due mesi, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto a una aspettativa della durata massima di sei mesi.
Decorsi i sei mesi, l'agente, in via eccezionale, potrà prorogare l'aspettativa di un ulteriore periodo, comunque non superiore ai sei mesi.
La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche.
Di norma durante l'aspettativa cessa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento.
Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza dell'aspettativa è considerato dimissionario da tale data ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore.
Nel caso si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione sarà computata sulla base del trattamento economico spettante al lavoratore alla data in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo di aspettativa non è computabile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.
Malattia - Gravidanza - Puerperio
In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio, l'agente conserverà il posto al lavoratore per i seguenti periodi:
a) mesi sei con retribuzione intera, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova e con anzianità di servizio fino al settimo anno compiuto;
b) mesi nove, di cui sei a retribuzione intera e tre a metà, al lavoratore con anzianità di servizio tra l'ottavo anno iniziato ed il decimo compiuto;
c) mesi dodici, di cui sei mesi ad intera retribuzione a sei a metà, al lavoratore con anzianità di servizio dall'undicesimo anno iniziato.
Trascorsi i termini suddetti si potrà risolvere il rapporto di lavoro con il trattamento previsto per i casi di disdetta di cui all'articolo 35 e seguenti.
Il lavoratore che si assenta per malattia, oltre alle normali comunicazioni, dovrà presentare il certificato medico dal secondo giorno di malattia.
Qualora la malattia si progragga oltre il giorno di scadenza del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il lavoratore dovrà far pervenire all'agenzia nuovo certificato medico di proroga della malattia.
Per il computo del periodo di cui all'articolo 27, si sommano le assenze dovute alla stessa malattia ed alle conseguenze ad essa collegabili, quando non siano separate da un intervallo di almeno nove mesi di servizio effettivo.
Durante il periodo di assenza, l'agente ha facoltà di fare accertare l'esistenza della malattia o infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti di cui all'articolo 5 della Legge 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto ad una integrazione dell'indennità erogata dall'INPS ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della Legge 30-12-1971, n. 1204 pari alla differenza mancante a raggiungere la retribuzione mensile per i seguenti periodi:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga dopo tale data per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
Il diritto all'integrazione dell'indennità di cui sopra spetta anche alla lavoratrice che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento preadottivo, durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria, purché l'astensione dal lavoro sia avvenuta nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 6, 1º comma, della Legge 9-12-1997, n. 903.
Il periodo di malattia, quello di gravidanza e quello di puerperio vanno computati a tutti gli effetti come anzianità di servizio.
Nota a verbale - Per le cure balneotermali-idropiniche si fa riferimento alla normativa di Legge 11-11-1983, n. 638, ed alle eventuali successive modifiche e integrazioni già intervenute.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
Il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato agl