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TUTTI I CCNL

SETTORE: Credito ed Assicurazioni

CCNL: Assicurazioni - Società di Assistenza

Assicurazioni - Società di Assistenza

CODICE CNEL: J131

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 27/03/2009

ASSICURAZIONI - SOCIETÀ DI ASSISTENZA

 

Testo consolidato del CCNL 27/03/2009

Dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse

Decorrenza: 01/04/2009

Scadenza: 31/12/2019

CCNL 27/03/2009 come modificato da:

- Ipotesi di accordo 03/12/2012 (Decorrenza 01/01/2011)

- Ipotesi di accordo 17/04/2018 (Decorrenza 17/04/2018)

- Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 marzo 2009

 

tra

AISA

e

la Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito (FISAC-CGIL)

la FIBA - Federazione italiana bancari e assicurativi aderente alla CISL

la UILCA (UIL credito e assicurazioni) aderente alla UIL

la Federazione nazionale assicuratori (FNA)

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse ad eccezione di quelle che già applicano il CCNL ANIA.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/12/2012 (Decorrenza 01/01/2011)

Verbale di stipula

 

Il 3 dicembre 2012

tra:

- AISA;

e

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale;

- la FIBA - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla CISL rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali;

- la UILCA (UIL Credito e Assicurazioni) aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale Responsabile del Comparto Assicurativo, dal Responsabile Nazionale AISA;

- la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.) rappresentata dal Segretario Generale, dalla Segretaria Nazionale e dal Presidente;

 

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse ad eccezione di quelle che già applicano il CCNL ANIA.

Ipotesi di accordo 17/04/2018 (Decorrenza 17/04/2018)

Verbale di stipula

 

17 aprile 2018

In data odierna presso gli uffici dell'Ania di Milano:

- la Delegazione di Trattativa dell'Associazione

e

- le Segreterie Nazionali del settore assicurativo di FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA e UILCA

 

al termine delle trattative sindacali a suo tempo intraprese sono pervenute alla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione/assistenza.

Le Parti si danno atto che nelle prossime settimane Ania provvederà alla redazione del Testo risultante dalle modifiche sottoscritte in data odierna.

 

Premessa

 

PREMESSO CHE

Milano,___2018 16 ottobre 1992

- con D.L. 26 novembre 1991, n. 393 con oggetto "attuazione della Direttiva n. 84/641/CEE", 7 settembre 2005 n. 209, cd. Codice delle Assicurazioni private l'esercizio dell'attività di assistenza è stato incluso nel comparto assicurativo assoggettando le relative imprese ai relativi obblighi;

- all'art. 175 del suddetto decreto si specifica che esercita attività assicurativa di assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere a disposizione immediatamente un aiuto all'assicurato in difficoltà;

- tale aiuto può consistere in prestazioni in denaro o in natura e che queste ultime possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale e attrezzature di terzi;

- l'Istituto di Vigilanza Assicurativa ha emanato precise circolari in merito specificando le modalità con cui le imprese, che intendano offrire alla propria clientela in Italia o all'estero prodotti assistenza, devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio del relativo ramo n. 18, lettera A, dell'allegato alla Legge 295/78 di cui all'art. 2, comma 3 del suddetto decreto;

- il settore dell'assistenza, nato in tempi relativamente recenti quale erogatore di prestazioni assicurative in tempo reale, è andato via via implementandosi in un mercato caratterizzato da una domanda in continua crescita che ha portato al consolidamento ed allo sviluppo, sia in termini di occupazione che di numero di imprese che operano in questa fascia di mercato;

- del pari, sono aumentati i contenuti dei servizi offerti in tempo reale al cliente attraverso prodotti la cui articolazione tende a soddisfare esigenze non solo assicurative ma ad ampio spettro. Queste società da un lato continuano con una tipicità di prestazione essenzialmente di carattere assicurativo e dall'altro offrono prestazioni che si definiscono soprattutto per caratteristiche di supporto alla clientela nelle fasi di vendita, post-vendita, telemarketing, informazioni, assistenza e simili;

- che la struttura organizzativa che sorregge queste attività, soprattutto nella fase della prestazione, è connotata da un uso intensivo di tecnologie informatiche e dalla comunicazione immediata m un ambito temporale pressoché illimitato, che determinano tipologie lavorative del tutto peculiari di questo settore;

- le aziende per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione e garantire in ogni momento la continuità del servizio si devono avvalere, oltre che di particolari tecnologie, di lavoratori la cui prestazione lavorativa si caratterizza per essere variamente flessibile (part-time, turni, orari multiperiodali ecc.) determinando una composizione della base occupazionale, che molto spesso per dimensioni anche numericamente rilevanti, assume i connotati tipici della prestazione temporale (contratti stagionali, lavoro a termine e su fasce oraria h 24);

- in questa situazione, caratterizzata altresì da una non uniforme regolamentazione contrattuale collettiva di lavoro (ex CCNL AISA, CCNL ANIA), permane l'importanza e la centralità delle risorse umane quale fattore necessario al raggiungimento dell'obiettivo comune per uno sviluppo sostenibile del comparto, anche in un'ottica di progressivo consolidamento occupazionale;

- le Parti - in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA -hanno stabilito di stipulare in sede ANIA un contratto di lavoro applicabile al personale delle società di assistenza/ assicurazione;

- detto contratto dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere garantiti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo. Ciò anche per tenere conto della forte competitività e difficoltà che hanno caratterizzato tale comparto di attività ha registrato in questi anni, con sempre maggiori difficoltà por il eonseguimento di- risuJtatì utili e crescenti;

- - premosso che in questo ambito le QO.SS.—firmatarie—del presente contratte—hanno avanzato—formale—richiesta-éi inserimento dei lavoratori e delie- aziende interessato - nella contrattazione presente—nel—settore—assicurative;—avendo presente ohe alcune imprese socie dell'AISA già applicano il CCNL siglato con l'ANIA, nonché l'esigenza di tenere nella giusta—considerazione-alcune-specificità-esistenti—in premesso- che dalla—nuova legislazione non derivano ricadete automatiche sul piano contrattuale- e-che l'AISA non ha inlese allo- stato- associarsi ad—alcuna—organizzazione imprenditoriale esistente;

- premesso—che-le-parti -convengono sul—fatto ohe le attività applicate dalle aziende di servizi possono essere sia di sei-vizio fine—a—se—stesso—che—ordinate—e—funzionali—all'attività—di assistenza assicurativa e, conseguentemente , sulla necessità di—non-—introdurre- distinzioni—nei—trattamenti—economici—e normativi-dei-lavofateri interessati;

- le Parti, nel rispetto' della piena autonomia imprenditoriale, consapevoli—dell'importanza—del—ruolo—delle—relazioni sindacali—per—il—consolidamento—e—sviluppo—della potenzialità- del comparto sia sotto—l'aspetto—economico produttivo, sia—een—riferimento—all'occupazione,—hanno convenuto intendono in tal modo realizzare un sistema di relazioni sindacali e—di- -informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale alla definizione di una specifica regolamentazione riguardante il personale 'individuazione e—all'esaltazione-degli—aspetti—innovativi—anche—een riferimento—ai—riflessi—sull'-organizzazione—dei—lavoro—e sottoscrivono il—seguente Contratto—Gollettivo di Lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse;

 

Le parti convengono altresì che-,—nei-caso in- cui nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente—contratto-een-fosse possibile—per—qualsiasi—ragione ,—dopo—regolare—disdetta—e piattaforma—presentala—dalle—OO.SS.,—effettuare- incontri—e comunque—stipulare un nuovo contratto,—si -preeederà ad un adeguamento—automatico—dei—minimi—tabellari—sulla—base dell'incremento dell'indice ISTAT nel frattempo intervenuto e così via ogni 12 mesi.

- in tale contesto le Parti hanno altresì condiviso che la flessibilità operativa, rinnovazione tecnologica, la professionalità e la competitività possono contribuire, insieme a costruttive relazioni sindacali, a porre le basi per una politica di sviluppo e consolidamento delle aziende in questione.

 

Tutto ciò premesso le Parti hanno concordato di addivenire alla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti non dirigenti delle imprese di Assicurazione/Assistenza.

Sempre in caso di mancato rinnovo, le Aziende-applicheranno, come minimo, i benofici normativi, qualora—comportino un effettivo miglioramento- rispetto a quanto- -pattuito nel presente contratto, che dovessero derivare per effetto del rinnovo del futuro Contratto del Commercio.

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Verbale di stipula

 

Addì Milano, 16 novembre 2022

TRA

ANIA

e

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA

si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione/assistenza ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019.

L'efficacia della presente Ipotesi è condizionata all'approvazione degli Organi consiliari dell'ANIA nonché delle Assemblee dei lavoratori delle imprese assicuratrici.

 

 

Art. 1 - Area contrattuale

 

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:

- le imprese e società autorizzate all'esercizio dell'assistenza assicurativa che operano in esecuzione delle prestazioni ad esse necessarie e collegate per l'assistenza alle persone in difficoltà, e le imprese, società, enti o consorzi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.

 

Nota a verbale

 

Le parti, partendo dalla situazione in essere, concordano, relativamente all'ambito di applicazione del contratto di cui all'art. 1, di promuovere ed estendere l'ampliamento del settore alle società autorizzate all'esercizio del ramo 18.

Le parti convengono, altresì, che le attività, svolte dalle imprese e società rientranti nell'area contrattuale, di in-bound ed out-bound relative ad informazioni tecnico-commerciali di vendita, post-vendita, servizi telemarketing e simili, attraverso canali telefonici, non riconducibili all'ambito dell'assistenza assicurativa autorizzata all'esercizio dell'assistenza a persone vengono svolte utilizzando il personale inquadrato al livello D1, fatte salve le posizioni in essere, come previsto dal vigente CCNL all'art. 11.

Rivestendo l'area IT una significativa importanza nell'ambito aziendale le parti confermano di considerarla rientrante nell'ambito di applicazione del contratto AISA; relativamente a quest'area in sede aziendale a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con le R.S.A. soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche di ogni singola azienda.

 

 

Art. 2 - Responsabilità sociale d'impresa

 

Le parti intendono condividere principi e valori finalizzati ad uno sviluppo del settore assistenza compatibile e socialmente sostenibile ed improntato alla difesa degli interessi di tutti gli "stakeholder", siano essi dipendenti, utenti, clienti, azionisti.

Con questa finalità il confronto dovrà porre al centro dell'attenzione la valorizzazione delle risorse umane e della loro professionalità, le garanzie occupazionali, la qualità dei rapporti con la clientela.

Le parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa, ad analizzare le buone pratiche e stimolarne l'applicazione, anche attraverso gli strumenti volontari come il bilancio sociale o ambientale e i codici etici, che dovranno prevedere elementi e modalità certe di riscontro.

Premesso quanto sopra, le parti:

- si impegnano a valorizzare e a preservare l'impostazione di un dialogo costruttivo nella prospettiva di uno sviluppo socialmente responsabile;

- riaffermano la centralità delle risorse umane e l'obiettivo della loro valorizzazione sottolineandone l'importanza strategica per lo sviluppo e la crescita dell'impresa;

- considerano la formazione continua uno strumento imprescindibile di affermazione in un mercato fortemente competitivo e in quest'ottica individuano un monte ore per la formazione, come previsto dal CCNL, per dare seguito concreto all'esigenza di qualificazione del personale;

- sottolineano il valore della bilateralità inteso come momento particolarmente significativo per rendere visibile il coinvolgimento su obiettivi condivisi, in riferimento alle esigenze occupazionali e professionali dei lavoratori e all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese, in un contesto di crescente competitività internazionale;

- ribadiscono l'imprescindibilità di valori etici a fondamento delle attività svolte, ai diversi livelli di responsabilità, che pertanto devono mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile impegnandosi affinché, in un mercato globale, vengano rispettati, ovunque si esplichi l'attività di assistenza e/o attività ad essa complementare, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro e si contrasti ogni forma di discriminazione, favorendo ovunque il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato e la contrattazione collettiva quali condizioni prioritarie per garantire lo sviluppo del dialogo sociale.

In ragione di tutto quanto sopra, le parti costituiranno una Commissione nazionale che avrà il compito di sviluppare l'analisi e la ricerca di convergenze su temi ritenuti utili a promuovere il "valore" dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, in particolare:

1) relazioni sindacali positive e responsabili;

2) valorizzazione e crescita della professionalità dei dipendenti;

3) sviluppo delle pari opportunità;

4) puntualità e trasparenza nella comunicazione interna al fine di coltivare e consolidare il senso di appartenenza;

5) iniziative a favore dei diversamente abili;

6) sostegno alle iniziative di volontariato e solidarietà (servizi di sostegno e solidarietà sociale in termini economici e/o in termini di prestazioni d'opera);

7) azioni positive per prevenire e rimuovere comportamenti vessatori, fisici o psicologici;

8) finalizzazione della gestione del patrimonio professionale ed intellettuale;

9) impegno alla costituzione ed attivazione dei CAE e del loro ruolo;

10) formazione a livello aziendale.

Le parti convengono, infine, di dare visibilità, attraverso modalità concordate, alla pubblicizzazione di uno o più temi proposti promuovendo e partecipando ad iniziative coerenti con gli impegni reciprocamente assunti.

 

 

Art. 3 - Relazioni sindacali - Esami congiunti

 

La qualità dello sviluppo del settore e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo, rendono necessaria, ancora più del passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, l'Associazione e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.

Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di apprendistato professionalizzante nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE n. 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, e con la Legge n. 125/1991;

b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

c) la formazione e riqualificazione professionale;

d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.

 

 

Art. 4 - Relazioni sindacali - Commissione paritetica

 

Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nell'art. 1 concordano sull'opportunità di istituire:

1. una Commissione paritetica articolata in:

a) gruppo di lavoro per le pari opportunità;

b) Osservatorio sul mercato del lavoro ed iniziative di formazione professionale, aggiornamento professionale, contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali secondo i riferimenti del presente contratto e le vigenti norme di Legge).

La Commissione paritetica è composta da 6 membri dei quali 2 designati dall'AISA e 4 designati dalle Associazioni sindacali. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/12/2012 (Decorrenza 01/01/2011)

Art. 4 - Relazioni sindacali - Commissione paritetica

 

Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nell'art. 3 e per fornire un concreto supporto ai servizi ed attività del comparto concordano sull'opportunità di istituire una Commissione paritetica, che si riunirà una volta all'anno, che sarà dedicata alle seguenti attività:

a) pari opportunità (ex art. 7.2 del vigente CCNL);

b) Osservatorio sul mercato del lavoro ed iniziative di formazione professionale, aggiornamento professionale, contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali secondo i riferimenti del presente contratto e le vigenti norme di Legge.

La Commissione paritetica è composta da 4 rappresentanti nominati nell'ambito di AISA, che interverranno a rotazione, e 4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

 

 

Art. 4.1.a - Pari opportunità

 

Le parti convengono sulla volontà di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, con particolare riferimento alla Legge n. 125/1991, interventi che favoriscono parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici.

A tal fine costituiscono nell'ambito della Commissione paritetica un gruppo di lavoro per le pari opportunità cui sono assegnati i seguenti compiti:

- svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

- predisporre schemi di progetti di "azioni positive" (finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale);

- studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;

- studiare convenzioni tipo per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;

- verificare la corretta applicazione della Legge n. 125/1991. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il gruppo di cui al presente articolo annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/12/2012 (Decorrenza 01/01/2011)

Art. 4.1.a - Pari opportunità

 

Le parti convengono sulla volontà di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 198/2006, interventi che favoriscono parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici.

Alla Commissione paritetica nell'ambito della materia delle pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:

1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

2) predisporre schemi di progetti di "Azioni positive" (finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale);

3) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;

4) studiare convenzioni-tipo per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;

5) verificare la corretta applicazione della Legge n. 198/2006.

L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia;

6) studiare la possibilità di introdurre una diversa organizzazione dell'orario di lavoro, tale da consentire un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;

7) studiare ed approfondire come promuovere la presenza femminile in relazione ai dati periodici forniti alla consigliera di parità e alle OO.SS.;

8) informare le aziende associate e le Organizzazioni sindacali e le Rappresentanze sindacali aziendali circa i risultati del proprio lavoro.

 

 

Art. 4.1.b - Osservatorio

 

L'Osservatorio sul mercato del lavoro costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 3;

b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) svolge le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti di formazione, riqualificazione.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/12/2012 (Decorrenza 01/01/2011)

Art. 4.1.b - Osservatorio

 

L'Osservatorio sul mercato del lavoro costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 3;

b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) svolge le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti di formazione, riqualificazione;

d) verifica le più opportune formule contrattuali alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 198/2006 "promozione delle pari opportunità", al fine di agevolare la conciliazione dei "tempi di cura" e dei "tempi di lavoro".

 

 

Art. 5 - Diritti sindacali

 

Art. 5.1 - Dirigenti sindacali

 

Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

b) di Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni suindicate.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla società e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti o ad iniziative delle Organizzazioni sindacali, nella misura massima di 60 ore annue.

I dirigenti sindacali contemporaneamente componenti di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potranno usufruire, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, di un monte ore massimo di 1.600 ore annue per ogni sigla delle OO.SS. firmataria del presente contratto e per il complesso di tutte le aziende associate AISA.

In ogni caso per ogni sigla non potranno essere nominati più di n. 4 dirigenti a livello nazionale con un massimo di n. 2 dirigenti per azienda o più aziende funzionalmente integrate e facenti parte dello stesso gruppo.

Fermo restando il limite di 1.600 ore annue per sigla, qualora in azienda sia presente un dirigente sindacale, lo stesso avrà diritto ad usufruire di un massimo di n. 500 ore annue, più 60 ore di cui al terzo paragrafo del presente articolo; qualora i dirigenti siano due della stessa sigla avranno diritto complessivamente ad usufruire di n. 800 ore annue, sempre più 60 ore di cui al terzo paragrafo ognuno.

 

 

Art. 5.2 - Trattenute contributi sindacali

 

L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.

L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

 

 

Art. 5.3 - Permessi retribuiti R.S.A.

 

I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti nella misura massima di 180 ore annuali.

Per le aziende con oltre 100 dipendenti, in aggiunta alle suddette 180 ore annue, viene attribuito un monte ore aziendale costituito da 10 minuti primi mensili per ogni sigla delle OO.SS., firmatarie il presente contratto e che abbiano rappresentanti eletti e nominati secondo le procedure, per ogni lavoratore a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto concerne i lavoratori a tempo determinato, è attribuito un valore convenzionale pari al 10% del monte ore di cui al comma precedente.

I diritti riconosciuti nei commi precedenti spettano:

a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle società o unità della stessa che occupano fino a 50 dipendenti;

b) ad un dirigente ogni 50 o frazione di 50 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano oltre 51 dipendenti.

Il dirigente delle R.S.A. che intende esercitare il diritto di cui al 1º comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima in caso di abbandono prolungato del posto di lavoro.

In occasione del rinnovo del presente contratto, in aggiunta a quanto sopra previsto, sarà riconosciuto un permesso retribuito per la partecipazione alle trattative di un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale firmataria il presente contratto.

Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Verranno inoltre concessi permessi retribuiti aggiuntivi ai componenti delle Commissioni paritetiche di cui all'art. 4, 7.2 e 7.4 in occasione delle riunioni di tali Organismi.

 

 

Art. 5.4 - Assemblea

 

Nelle unità nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interessi sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni nazionali stipulanti o in assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali.

La convocazione dovrà essere di norma inviata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 41.

Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.

Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.

 

 

Art. 6 - Procedura rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro

 

Le OO.SS. si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa o la richiesta economica almeno due mesi prima delle scadenze previste dal CCNL L'AISA si impegna, entro un mese dal ricevimento delle richieste da parte delle OO.SS., a fissare un incontro per l'illustrazione della piattaforma e concordare la data dell'apertura delle trattative che avverrà entro un mese dall'incontro di illustrazione.

Durante il periodo indicato al comma precedente, comunque fino al secondo mese successivo alla scadenza del contratto nazionale collettivo di lavoro o in caso di ritardo nella presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS., sino alla scadenza del secondo mese dalla data di presentazione della piattaforma, le parti si impegnano a non assumere iniziative dirette.

I termini di cui sopra sono ridotti del 50% per il rinnovo della parte economica.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 17/04/2018 (Decorrenza 17/04/2018)

Art. 6 - Procedura rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Col presente articolo le Parti hanno inteso ridefinire i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, nonché i tempi per l'avvio e lo svolgimento dei negoziati.

Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dovranno essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

L'ANIA, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte di cui sopra, fisserà un incontro con le OO.SS. interessate per consentirne un'ampia illustrazione. Entro i trenta giorni successivi alla suddetta illustrazione, l'Associazione convocherà un incontro con le OO.SS. per comunicare loro le proprie osservazioni e la data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.

Durante i due mesi antecedenti la scadenza del contratto collettivo e per tutti i periodi di cui al comma precedente, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

Le OO.SS. si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa o la richiesta economica almeno due mesi prima delle scadenze previste dal CCNL.

L'AISA si impegna, entro un mese dal ricevimento delle richieste da parte delle OO.SS. a fissare un incontro per l'illustrazione della piattaforma e concordare la-data dell'apertura delle trattative che avverrà entro un mese dall'incontro di illustrazione.

Durante il  periodo indicato al comma precedente, comunque fino al secondo mese successivo alla scadenza del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro o in caso di ritardo nella presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS. sino alla scadenza del secondo mese dalla data di presentazione della piattaforma, le parti si impegnano a non assumere iniziative dirette.

I termini di cui sopra sono ridotti del 50% per il rinnovo della parte economica.

 

 

Art. 6.1 - Procedura per la contrattazione integrativa aziendale

 

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

I contratti integrativi aziendali avranno durata quadriennale.

Al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi del rinnovo del contratto collettivo nazionale, le piattaforme saranno presentate dopo due anni dalla data di decorrenza del CCNL

La piattaforma contrattuale per il contratto integrativo aziendale sarà presentata di norma due mesi prima della scadenza del contratto integrativo stesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della piattaforma da parte dell'azienda, si terrà un incontro per illustrare la stessa e concordare la data di apertura della trattativa che dovrà avvenire entro un mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma da parte delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Per i due mesi successivi alla presentazione della piattaforma e nel rispetto dei termini indicati ai commi precedenti, le OO.SS. si asterranno da azioni dirette.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 17/04/2018 (Decorrenza 17/04/2018)

Art. 6.1 - Procedura    per   la   contrattazione integrativa aziendale

 

I Contratti Integrativi aziendali o di Gruppo assicurativo avranno, di norma, durata quadriennale e la relativa scadenza non dovrà coincidere con quella del CCNL, onde evitare la sovrapposizione dei cicli negoziali.

La piattaforma sindacale per il rinnovo del CIA sarà presentata dalle RSA e/o dai Coordinamenti sindacali aziendali (ove presenti), di norma, due mesi prima della scadenza del CIA stesso. Entro un mese dal ricevimento della piattaforma da parte aziendale, si terrà un incontro per consentire alle OO.SS. l'illustrazione delle proposte sindacali e per concordare la data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.

Durante i periodi di cui al comma precedente le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

I contratti integrativi aziendali avranno durata quadriennale.

Al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi del rinnovo del contratto collettivo nazionale, le piattaforme saranno presentate dopo due anni dalla data di decorrenza del CCNL.

La piattaforma contrattuale per il contratto integrativo aziendale sarà presentata di norma due mesi prima della scadenza del contratto integrativo stesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della piattaforma da parte dell'azienda, si terrà un incontro per illustrare la stessa e concordare la data di apertura della trattativa che dovrà avvenire entro un mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma da parte delle rappresentanze sindacali aziendali. Per i due mesi-successivi alla presentazione della piattaforma e nel rispetto dei termini indicati ai commi precedenti, le-OOSS. si asterranno da azioni dirette.

 

 

 

Art. 7 - Informazione a livello nazionale

 

Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento.

In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l'informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.

L'AISA fornirà annualmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.

Nel corso dell'incontro informeranno altresì le OO.SS.:

- sul livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;

- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno;

- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello, con specificazione di quelle effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante.

Dei contratti di apprendistato professionalizzante verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le parti convengono, altresì, di prendere atto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/12/2012 (Decorrenza 01/01/2011)

Art. 7 - Informazione a livello nazionale

 

Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento.

In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l'informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.

L'AISA fornirà annualmente entro il 30 settembre alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.

Nel corso dell'incontro AISA informerà altresì le OO.SS.:

- sul livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;

- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno;

- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello.

Le parti convengono, altresì, di prendere atto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Ipotesi di accordo 17/04/2018 (Decorrenza 17/04/2018)

Art. 7 - Informazione a livello nazionale

 

Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento.

In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l'informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.

L'AISA ANIA fornirà annualmente entro il 30 settembre alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.

Nel corso dell'incontro ANIA AISA informerà altresì le OO.SS,:

- sul Livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;

- l'utilizzo    di    strumenti     informatici    come    mezzo di comunicazione tra le OO. SS. e le lavoratrici ed i lavoratori.

 

 

Art. 7.1 - Informazione a livello aziendale

 

Ogni anno, dopo la fine del mese di giugno - in un apposito incontro da tenersi entro il 1º semestre, le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali, anche con riferimento all'Allegato 1 - Rapporto sulla situazione del personale:

- sul bilancio aziendale depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti;

- sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;

- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte comprensivo dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente;

- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;

- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con stagionali, con indicazione anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa;

- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito delle disposizioni di Legge, al fine di consentire ai competenti Sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici.

Nei casi di ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento dell