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Testo Consolidato CCNL del 05/03/2025
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (Confsal / Sna)
Testo consolidato del CCNL 05/03/2025
per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera
Decorrenza: 01/05/2025
Scadenza economica: 30/04/2029
Scadenza normativa: 31/12/2030
CCNL 05/03/2025 come modificato da:
- Accordo 07/05/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 5 marzo 2025
tra
- Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) rappresentato dal Presidente Nazionale;
e
- FESICA CONFSAL, nella persona del Segretario Nazionale, del componente la Segreteria Generale e del Segretario del settore Credito Assicurativo;
- CONFSAL FISALS, nella persona del Segretario Nazionale e del componente la Segreteria Nazionale;
si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera.
Verbale di stipula
Il giorno 7 maggio 2025 in Milano, premesso e confermato il contenuto del CCNL sottoscritto in data 05-03-2025,
Tra
- il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) rappresentato dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente Nazionale;
e
- la FESICA CONFSAL, nella persona del Segretario Nazionale, del componente la Segreteria Generale e del Segretario del settore Credito Assicurativo;
- la CONFSAL FISALS, nella persona del Segretario Nazionale e del componente la Segreteria Nazionale,
è stata redatta la presente modifica al CCNL per i dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera.
Le parti si danno atto di quanto segue intervenendo così a parziale modifica del contenuto del richiamato CCNL
TITOLO I -
SFERA DI APPLICAZIONE
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale: Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all'EBISEP gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti sociali delle eventuali soluzioni da apportare.
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Informazione a livello territoriale.
1. Lo SNA, e le OO.SS. Firmatarie del presente CCNL concordano di incontrarsi a livello regionale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell'EBISEP.
3. Lo SNA conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull'andamento del settore, lo SNA e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL concordano sull'opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all'acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi delle Imprese di assicurazioni o gruppi assicurativi di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva. Il confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l'incidenza dei processi di cui sopra sia sull'organizzazione dell'attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all'interno delle agenzie interessate e sull'efficienza dei servizi che le Imprese, attraverso la rete agenziale, rendano a tutto l'insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.
5. Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposizioni di Legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.
Art. 3 - Assistenza contrattuale, funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
1. Ciascuna azienda o comunque ciascun datore di lavoro che si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale di € 16,00 (Sedici/00) per ogni dipendente in forza al momento della prima applicazione del presente CCNL da erogarsi materialmente a mezzo bonifico bancario sul c/c/ n. 000004290X78, intestato all'EBISEP, IBAN: IT 82 U 05696 01800 000004290X78.
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale EBISEP è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante della Fesica Confsal, da un rappresentante della Confsal Fisals e da due rappresentanti dello SNA, i cui compiti sono regolati dallo Statuto dell'Ente Bilaterale su progetti individuati dal Consiglio Direttivo.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all'unanimità;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Art. 5 - Commissioni Paritetiche Regionali
1. Possono essere costituite Commissioni Paritetiche Regionali con analoghe composizioni e analoghi scopi della Commissione Paritetica Nazionale.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi/dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'art. 34.
3. La Commissione può inoltre promuovere iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
Art. 6 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell'Agenzia, assistiti dall'Associazione datoriale SNA, e la Fesica Confsal o la Confsal Fisals .
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale e/o dell'Ente bilaterale.
Per le procedure di conciliazione delle controversie verrà applicata la normativa vigente tramite l'Ente Bilaterale
Art. 8 - Formazione professionale.
1. Viene stabilita l'adesione al Fondo di formazione continua FONARCOM o FORMAZIENDA. A tal fine le Aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall'INPS.
Art. 9 - Ente Bilaterale e Finanziamento Ente Bilaterale
1. Le parti dichiarano di aderire all'EBISEP il cui funzionamento è regolato da apposito statuto e regolamento interno e la cui operatività relativamente ai meccanismi di prelievo è regolata da convenzione con l'INPS.
2. Il finanziamento di tutte le attività di EBISEP, viene effettuato mediante un contributo che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale EB04.
3. Tale contributo è determinato nella misura complessiva dello 1,75%. Esso è così ripartito:
a) lo 0,50%, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS (per 14 mensilità);
b) lo 1,25%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS (per 14 mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti.
Dell'aliquota complessiva di cui al punto 3, l'1% sarà destinato al funzionamento dell'Ente Bilaterale e al perseguimento dei relativi scopi statutari. Il restante 0,75% sarà destinato alla copertura assicurativa Cassa Malattia.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
3/bis. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando eventuali proposte di riformulazione dell'art. 17, relative all'inquadramento del personale;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti da accordi dei Fondi di formazione previsti dal presente CCNL;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dai Regolamenti emanati dall'Ivass.
e) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
f) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutto ciò che le parti sociali firmatarie riterranno necessario all'attuazione degli accordi nazionali.
4. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale.
5. Sicurezza sul lavoro
Per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e D. Lgs 106/2009) si rinvia all'allegato 3 al presente contratto.
TITOLO IV -
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le parti hanno convenuto di stabilire l'iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato ASSICURMED, in conformità alle norme vigenti previste all'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto di apprendistato.
Per i suddetti lavoratori è prevista una contribuzione pari a 18,00 euro al mese, (corrispondente a complessivi € 216,00 annui) a totale carico dell'azienda, oltre all'importo del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10%. I contributi sono versati al Fondo con le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso. Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del datore di lavoro. Nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.
I contratti o accordi in essere alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo ad ASSICURMED. Il contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
TITOLO V -
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Leggi vigenti e dal presente CCNL.