S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 12/05/1999 si rinvia al CCNL: "Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera " - Settore "Credito ed Assicurazioni "
CCNL del 02/09/1997
ASSICURAZIONI Agenzie in gestione libera - UNAPASS
Contratto collettivo nazionale di lavoro 02-09-1997
Dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera (UNAPASS)
Decorrenza: 01-01-1997 - 31-12-2000 (normativa); 31-12-1998 (economica)
Il 2 settembre 1997, in Milano
tra
- l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazioni (UNAPASS)
e
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (F.I.B.A./C.I.S.L.)
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazione Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.)
- l'Unione Italiana Lavoratori Assicurazioni (UILASS/UIL)
- la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.)
si è stipulato il presente CCNL - normativo ed economico - per il personale dipendente delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (normativo-economico) regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Art. 1 bis - Relazioni sindacali
Lo SNA, l'UNAPASS e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello territoriale almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
Lo SNA e l'UNAPASS conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposizioni di Legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge.
Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Legge 18-4-1962, n. 230, dall'art. 8 della Legge 23-7-1991, n. 223 e dai successivi art. 2 bis e 7 ter.
L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230. A norma dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, l'apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) quando l'assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.
L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato per titoli o mansioni in base agli articoli 6 e 7 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) l'eventuale apposizione del termine e la tipologia del contratto.
L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL
All'atto dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) certificato di residenza;
d) stato di famiglia;
e) titolo di studio conseguito;
f) copia del foglio matricolare;
g) libretto di lavoro e attestato di disoccupazione;
h) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
L'eventuale periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al TFR Durante l'eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermate le basi dell'inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.
Il personale viene inquadrato come segue:
1) QUADRO
Prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di una agenzia di assicurazione.
2) CAPO UFFICIO
Impiegato di concetto che svolge, non occasionalmente, compiti operativamente autonomi e ha funzioni di controllo e/o coordinamento dell'attività dell'agenzia o di sedi distaccate dalla stessa e abbia acquisito una rilevante qualificazione professionale nel settore assuntivo e/o amministrativo e/o organizzativo e/o gestionale.
3) I CATEGORIA
Vice capo ufficio (compresi ex capo reparto di cui al CCNL 1978); impiegato con laurea o titolo equipollente; impiegato di concetto, che svolge mansioni gestionali e/o assuntive qualificate secondo le direttive di carattere generale impartite dal datore di lavoro o dal diretto superiore gerarchico; impiegato addetto alla trattazione degli affari, che valuta il rischio con l'ausilio dei tariffari, definisce le clausole operando nella prevalenza dei rami anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa e/o contabilità dell'agenzia, avente un collaboratore.
4) II CATEGORIA
Impiegato con diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell'agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi, d'ordine e attività impiegatizie esecutive; operatore meccanografico che opera in via prevalente all'elaborazione dati e/o al video terminale. L'impiegato che sia unico dipendente d'agenzia viene automaticamente inquadrato in II categoria.
5) III CATEGORIA
Impiegato non in possesso di titoli di studio indicati nelle categorie I e II e che svolga le seguenti mansioni; commesso, autista, fattorino, addetto esazioni, dattilografo anche con uso di video scrittura, archivista, centralinista, addetto all'ufficio posta.
Nota a verbale - Il datore di lavoro, ai sensi della Legge del 13-5-1985, n. 190, è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
I lavoratori in servizio che conseguono il titolo di studio di scuola media superiore o di laurea saranno inquadrati nella categoria corrispondente. La decorrenza del provvedimento avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione del titolo di studio o del certificato sostitutivo.
Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19-1-1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato N. 1 del presente contratto.
Art. 7 ter - Contratto di formazione e lavoro
Le assunzioni con il contratto di formazione e lavoro, di cui all'art. 3 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato N. 2 del presente contratto.
Art. 7 quater - Tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, è regolamentato come da Allegato N. 3 del presente contratto.
Art. 8 - Disciplina del servizio
Il personale ha il dovere di rispettare l'orario e di dare all'agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d'ufficio e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi dell'agenzia. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni le variazioni di residenza e/o domicilio.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
A norma dell'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo; il provvedimento disciplinare di cui al punto c) dovrà essere applicato in relazione alla gravità o recidività dell'infrazione.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di essa può essere applicata e alla procedure di contestazione della stessa devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dal presente contratto collettivo.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del coll