S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 12/05/1999 si rinvia al CCNL: "Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera " - Settore "Credito ed Assicurazioni "
CCNL del 15/07/1998
ASSICURAZIONI Agenzie in gestione libera - SNA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15-07-1998
Dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera (SNA)
Decorrenza: 01-01-1997 - 31-12-2000
Il giorno 15-7-1998 in Milano
tra il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA)
e la Federazione italiana bancari e assicurativi (FIBA/CISL), la Federazione italiana sindacale lavoratori assicurativi credito (FISAC/CGIL), l'UIL Credito e Assicurazioni (UILCA/UIL), la Federazione nazionale assicuratori (FNA)
si è stipulato l'annesso Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale delle agenzie, normativo-economico.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (normativo-economico) regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Art. 1 bis - Relazioni sindacali
Lo SNA e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello territoriale almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
Lo SNA conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposizioni di Legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge.
Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Legge 18-4-1962, n. 230, dall'art. 8 della Legge 23-7-1991, n. 223 e dai successivi art. 2 bis e 7 ter.
L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230. A norma dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, l'apposizione del termine può avere luogo anche nei seguenti casi:
a) per i lavoratori assenti e per i quali sussiste la conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome;
b) quando l'assunzione a termine corrisponda ad esigenze di lavoro straordinarie, temporalmente definite.
L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato per titoli o mansioni in base agli articoli 6 e 7 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) l'eventuale apposizione del termine e la tipologia del contratto.
L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL
All'atto dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) certificato di residenza;
d) stato di famiglia;
e) titolo di studio conseguito;
f) copia del foglio matricolare;
g) libretto di lavoro e attestato di disoccupazione;
h) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
L'eventuale periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al TFR Durante l'eventuale periododi prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermate le basi dell'inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.
Il personale viene inquadrato come segue:
1) QUADRO
Prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di una agenzia di assicurazione.
2) CAPO UFFICIO
Impiegato di concetto che svolge, non occasionalmente, compiti operativamente autonomi e ha funzioni di controllo e/o coordinamento dell'attività dell'agenzia o di sedi distaccate dalla stessa e abbia acquisito una rilevante qualificazione professionale nel settore assuntivo e/o amministrativo e/o organizzativo e/o gestionale.
3) I CATEGORIA
Vice capo ufficio (compresi ex capo reparto di cui al CCNL 1978); impiegato con laurea o titolo equipollente; impiegato di concetto, che svolge mansioni gestionali e/o assuntive qualificate secondo le direttive di carattere generale impartite dal datore di lavoro o dal diretto superiore gerarchico; impiegato addetto alla trattazione degli affari, che valuta il rischio con l'ausilio dei tariffari, definisce le clausole operando nella prevalenza dei rami anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa e/o contabilità dell'agenzia, avente un collaboratore.
4) II CATEGORIA
Impiegato con diploma di scuola media superiore o titolo equipollente; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell'agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi, d'ordine e attività impiegatizie esecutive; operatore meccanografico che opera in via prevalente all'elaborazione dati e/o al video terminale. L'impiegato che sia unico dipendente d'agenzia viene automaticamente inquadrato in II categoria.
5) III CATEGORIA
Impiegato non in possesso di titoli di studio indicati nelle categorie I e II e che svolga le seguenti mansioni; commesso, autista, fattorino, addetto esazioni, dattilografo anche con uso di video scrittura, archivista, centralinista, addetto all'ufficio posta.
Nota a verbale - Il datore di lavoro, ai sensi della Legge del 13-5-1985, n. 190, è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
I lavoratori in servizio che conseguono il titolo di studio di scuola media superiore o di laurea saranno inquadrati nella categoria corrispondente. La decorrenza del provvedimento avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione del titolo di studio o del certificato sostitutivo.
Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19-1-1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato N. 1 del presente contratto.
Art. 7 ter - Contratto di formazione e lavoro
Le assunzioni con il contratto di formazione e lavoro, di cui all'art. 3 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, sono regolamentate come da Allegato N. 2 del presente contratto.
Art. 7 quater - Tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni già intervenute, è regolamentato come da Allegato N. 3 del presente contratto.
Art. 8 - Disciplina del servizio
Il personale ha il dovere di rispettare l'orario e di dare all'agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto obbligo di conservare il segreto d'ufficio e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi dell'agenzia. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni le variazioni di residenza e/o domicilio.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
A norma dell'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo; il provvedimento disciplinare di cui al punto c) dovrà essere applicato in relazione alla gravità o recidività dell'infrazione.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di essa può essere applicata e alle procedure di contestazione della stessa devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dal presente contratto collettivo.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, che non sia in grado di prestare servizio e nei confronti del quale non vi sia stato scioglimento del rapporto di lavoro, è considerato in aspettativa ai sensi dell'articolo 26.
Tale aspettativa non potrà superare i due anni e si intenderà operante soltanto nel caso in cui il lavoratore venga assolto con formula piena.
Orario di lavoro, straordinario, festività
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario.
Nessuna modifica sia territoriale sia della singola agenzia in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro, stabilita dal presente articolo, è possibile se non previo accordo tra lo SNA e le OO.SS. territoriali.
Qualora l'intervallo tra i due turni sia della durata pari od inferiore ad un'ora, ai lavoratori verrà riconosciuto un buono pasto del valore di L. 3.500 lorde giornaliere per i giorni di effettiva presenza, da utilizzare a tale scopo.
Art. 12 - Lavoro straordinario
Il lavoro prestato in eccedenza all'orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 125 ore annue per ciascun dipendente.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall'agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'agenzia.
Le prestazioni per lavoro straordinario - nei limiti e nei casi consentiti dalla Legge - effettuate in aumento all'orario contrattuale, saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo un dodicesimo della retribuzione annua per il divisore fisso di 158,59.
La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali:
- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa - sabato - semifestivo e notturno (si intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6).
Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo.
Il personale con grado di capo ufficio, vice capo ufficio, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 12 del presente contratto è parificato al restante personale.
Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
- Capodanno (1º gennaio);
- Epifania del Signore (6 gennaio);
- Giorno dell'angelo (lunedì dopo Pasqua);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1º maggio);
- Assunzione di M.V. (15 agosto);
- Giorno successivo all'Assunzione (16 agosto);
- Ognissanti (1º novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre);
- Giorno del Santo Patrono della città.
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
- Venerdì Santo;
- Vigilia dell'Assunzione di M.V. (14 agosto);
- Commemorazione dei defunti (2 novembre);
- Vigilia di Natale (24 dicembre);
- Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre).
Nelle giornate semifestive, fermo restando l'orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 12.
Le seguenti festività soppresse con la Legge n. 54 del 5-3-1977 e successive modifiche: San Giuseppe, l'Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo vengono invece regolate nel seguente modo:
- 4 giornate di riposo o pagamento delle stesse su libera scelta del dipendente che per i giorni ex festivi abbia percepito la retribuzione spettante.
Le 4 giornate di riposo compensativo possono essere frazionate e fruite "a mezze giornate".
- Le festività del 2 giugno e 4 novembre non danno luogo al riposo compensativo ma sono da retribuire.
Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell'agente delle richieste del lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nel caso di pagamento dei giorni ex festivi si divide la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata.
Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie.
Nota a verbale - In sostituzione della festività del Santo Patrono della città sono considerati:
- per il comune di Venezia giorno festivo il 21 novembre;
- per il comune di Roma giorno festivo il 29 giugno;
- per il comune di Prato giorno festivo l'8 settembre.
La retribuzione è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente. La retribuzione si intende stabilita per ammontare annuo e la sua corresponsione avverrà per mezzo di 14 quote.
Essa sarà corrisposta come segue:
12 mensilità solari entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; la quattordicesima mensilità di importo uguale alle altre 12 mensilità entro il 15 giugno; la tredicesima mensilità sarà pari all'importo di una mensilità normale maggiorata dell'8,333% da applicarsi su tutte le voci retributive compresa la parte fissa, di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate, e sarà corrisposta entro il 15 dicembre.
Tali due quote si intendono corrisposte per anno solare di competenza - 1º gennaio/31 dicembre.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli in atto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. Al quadro viene riconosciuta la stessa retribuzione lorda spettante al Capo Ufficio, con l'aggiunta di una indennità di funzione pari a L. 850.000 lorde annue per 14 mensilità.
L'indennità di funzione viene erogata per quote fisse mensili, essa non è soggetta agli scatti di anzianità, né alla maggiorazione dell'8,333% della 13ma mensilità (articolo 6).
Il buono pasto non entra a far parte del calcolo per il TF