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 ANAS - Ente Nazionale per le Strade


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ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

 

Testo consolidato del CCNL 14/12/2022

Per il personale non dirigente dell'Ente nazionale per le strade ANAS

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2024

  

Verbale di stipula

 

Addì, 14 dicembre 2022

tra

Anas

e le Organizzazioni Sindacali

Filt Cgil,

Fit Cisl,

Uilpa Anas,

UGL Viabilità e Logistica,

Sada Fast Confsal

Snala Cisal

 

 

TITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 - Il sistema delle Relazioni Industriali

 

1. Allo scopo di accrescere l'efficacia del sistema delle Relazioni Industriali, considerato centrale anche in un contesto di riferimento caratterizzato da un evidente processo di trasformazione dei mercati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello di relazioni basato su un costante confronto in grado di sostenere i continui processi di sviluppo, manutenzione e presidio della rete infrastrutturale viaria di interesse nazionale, nonché i processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico.

In questo quadro vanno contemperate le relative azioni Finalizzate all'incremento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, con le esigenze di valorizzazione del personale e tutela dei loro diritti, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di sicurezza nel lavoro.

Con tale rinnovato Sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le Relazioni Industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le Parti si impegnano ad un puntuale rispetto delle norme del presente contratto dalle stesse sottoscritto e alla loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare durante la vigenza dello stesso, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto della presente Intesa, salvo per quanto da questa espressamente previsto.

2. Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine

di:

a. promuovere lo sviluppo di una politica della viabilità indirizzata al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza stradale, rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza anche relativamente al trasporto delle merci;

b. promuovere, anche presso le sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie e le problematiche relative alle infrastrutture stradali ed ai temi correlati;

c. sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti utilizzando ed estendendo gli strumenti e le agevolazioni previste in sede comunitaria, nazionale e interprofessionale;

d. individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei diversi settori, prospettando interventi comuni su tematiche di carattere previdenziale, sanitario, fiscale, sociale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

 

Art. 2 - Campo di applicazione

 

1. Il nuovo contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal presente CCNL e dai futuri rinnovi per il personale dipendente del gruppo ANAS.

2. Il contratto collettivo si applica al personale dipendente del gruppo ANAS.

3. I benefici economici derivanti dal presente CCNL vengono riconosciuti al personale in forza, al momento dell'erogazione degli stessi.

4. La procedura stabilita dalle parti per il rinnovo del contratto collettivo, sia per la parte economica che per quella normativa, è fissata dal successivo art. 5.

 

 

Art. 3 - Clausola sociale

 

1. Anche al fine del perseguimento dell'obiettivo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e comunque un elevato standard qualitativo nell'ambito del Gruppo societario, la cessione, trasformazione, il subentro in attività del comparto e la cessazione di attività non risolve di per sé il rapporto di lavoro dei relativi dipendenti, che prosegue senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 del c.c., sia da punto di vista retributivo che da quello normativo.

2. I lavoratori addetti conservano il rapporto di lavoro ed i propri diritti e in particolare:

a. l'anzianità maturata ai fini economici e normativi;

b. l'applicazione del presente CCNL e dei successivi rinnovi;

c. l'applicazione della contrattazione aziendale in vigore al momento della cessione/trasformazione/subentro.

3. Per tali lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 è esclusa l'applicazione dell'art. 1 del medesimo decreto concernente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

4. La Società comunicherà preventivamente alle OO.SS, di norma con 45 giorni di anticipo, la volontà di attivare la procedura per l'applicazione della clausola sociale, che sarà oggetto di apposito confronto.

 

 

Art. 4 - Durata del contratto

 

1. Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti il presente contratto ha decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2024 sia per la parte normativa che economica.

2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandala almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

3. Il rapporto di lavoro del personale del Gruppo ANAS è disciplinato dal codice civile-libro V°, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dai regolamenti della Società, dal presente contratto e dal contratto individuale.

 

 

Art. 5 - Procedure per il rinnovo

 

1. Le proposte per i rinnovi del CCNL. saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte destinataria della richiesta di rinnovo dovrà darne riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, in caso di mancato rispetto della previsione di cui sopra, la parte interessata può richiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto,

2. Per quanto concerne il rinnovo della parte economica, si individua come base di calcolo sulla quale applicare le percentuali relative ai tassi di inflazione registrati nei periodi di riferimento, la base retributiva costituita dalle seguenti voci, riferita alla posizione economico organizzativa B1, ai sensi della classificazione stabilita dal CCNL:

a. minimo tabellare;

b. indennità integrativa speciale;

c. EDR;

d. retribuzione individuale di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);

e. arricchimento esperienza professionale (media sul totale dipendenti a livello B1);

f. EDR;

g. scatti di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);

h. rateo di 13ª mensilità;

i. rateo di Indennità Operativa.

3. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposta ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) in favore dei lavoratori in servizio, fino alla data del raggiungimento dell'accordo di rinnovo.

4. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (tabellare, indennità integrativa speciale ed EDR). Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente CCNL.

5. Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione preventivata in fase di rinnovo e quella realmente osservata da corrispondersi a partire al 1º gennaio del terzo anno.

 

 

Art. 6 - Le Relazioni Industriali

 

1. Costituiscono parte integrante del modello innovativo di Relazioni Industriali:

a. le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali;

b. la definizione e il coordinamento degli strumenti di welfare contrattuale;

c. la formazione del personale e le attività di accrescimento professionale;

d. l'individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti;

e. la definizione e gestione congiunta bilaterale e paritetica di un Codice disciplinare unico a valere per tutte le aziende e per tutti i lavoratori.

2. Le Relazioni Industriali si configureranno in modo tale da assicurare:

a. i diritti di informazione e la consultazione;

b. la contrattazione;

c. la costituzione di organismi paritetici, dell'Ente bilaterale, e la possibilità di sperimentazione di nuovi modelli partecipativi;

d. le procedure di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere conflitti di lavoro, sia in via preventiva che conciliativa.

3. Per quanto riguarda l'ANAS Spa, si intendono quali unità produttive:

a. le Strutture Territoriali;

b. le regioni aggregate (Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d'Aosta) alle Strutture Territoriali (Piemonte e Valle D'Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise);

c. la Direzione Generale ivi incluso il Centro Sperimentale di Cesano.

Per il Centro Sperimentale di Cesano le Relazioni Industriali avranno una sessione specifica negoziale nell'ambito dell'unità produttiva della Direzione Generale; per le Sezioni staccate e nei casi di interregionalità, i confronti avverranno presso le rispettive sedi delle Strutture Territoriali.

 

 

Art. 7 - Diritti di informazione

 

A. LIVELLO NAZIONALE E CONFEDERALE DI CATEGORIA

Periodicamente, di norma ogni semestre, l'Azienda e le Segreterie Confederali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno, congiuntamente alle Segreterie Nazionali di categoria, attraverso la convocazione di un Organismo Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Regolamento, al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:

a. costituzione di nuove società e partecipazioni societarie nell'ambito del Gruppo;

b. stato delle concessioni e delle convenzioni;

c. accordo di programma, suo stato di attuazione, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;

d. bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;

e. progetti di intervento sugli assetti organizzativi, che comportino riflessi sul personale, per i quali potranno anche essere attivate specifiche consultazioni, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro;

f. l'andamento dei principali indicatori economici e finanziari, in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale;

g. sicurezza stradale e qualità del servizio;

h. piani di investimento.

 

B. LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, in tema di informazione periodica nel corso di un incontro annuale a livello di singola Società ovvero, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, a livello di Gruppo, verranno fornite informazioni circa:

a. le prospettive di sviluppo e produttive conseguenti a programmi di investimenti, anche con riguardo alle problematiche dell'ambiente e del territorio, nonché i relativi aggiornamenti dei programmi precedenti e le previste nuove attività;

b. i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi, con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;

c. le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;

d. le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;

e. le informazioni complessive relative ai dati quantitativi dell'occupazione, distinti per le singole Aziende del Gruppo o di unità produttiva, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto, all'andamento delle assunzioni, anche di tipo stagionale, oltre che per genere ed età, ed in rapporto al turn-over;

f. relativamente alle assunzioni obbligatorie, preliminarmente all'applicazione del criterio della compensazione territoriale, l'informativa sulle assunzioni obbligatorie effettuate, comprensiva delle eventuali ragioni sull'utilizzo di tale formula e le sedi presso le quali si intenda procedere ad operare tale tipologia di reclutamento; le informazioni inerenti l'andamento economico societario, compresi i dati sulle partecipazioni azionarie;

g. gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo verrà indicata la tipologia degli appalti aventi carattere nazionale e verranno fornite, entro dieci giorni dalla richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;

i. i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e/o addestramento professionale del personale, con particolare riferimento a quelli individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;

j. gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali, alla sorveglianza sanitaria;

k. i programmi e gli interventi realizzati in materia di azioni positive e pari opportunità,

l. il lavoro agile;

m. le informazioni relative all'andamento del traffico e della produttività aziendale;

n. gli eventuali processi di articolazione societaria con ripercussioni nei confronti del personale;

o. la qualità e gamma dei servizi erogati;

p. le innovazioni tecnico-organizzative aventi carattere locale. In tale occasione saranno esaminati anche i riflessi che le stesse innovazioni possano eventualmente avere sul personale, anche in relazione ai fabbisogni formativi;

q. le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e tipologie di contratto applicati al fine di consentire il monitoraggio;

r. accordi di programma, convenzioni, piani industriali aziendali e concessioni. Statuti ed eventuali regolamenti interni (inclusa eventuale documentazione di supporto);

s. attività inerenti la materia della salute e sicurezza del lavoro;

t. l'andamento dei principali indicatori economici e finanziari, in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale;

u. le controversie attivate a livello di unità produttiva ed il loro andamento.

Relativamente all'informativa sugli orari di fatto le Aziende forniranno in specifici incontri periodici, anche a livello di unità produttiva, i dati informativi sullo straordinario erogato, l'ammontare dell'utilizzo delle ore di permesso fruite disaggregate per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento.

Particolari aspetti concernenti tali problemi potranno formare oggetto, a richiesta delle rappresentanze sindacali, di consultazione aziendale.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di informazione per Capo Gruppo societario si intende una società che applica il presente contratto e detenga partecipazioni azionarie di maggioranza o di riferimento di più aziende che svolgano attività di gestione della viabilità.

 

C. LIVELLO REGIONALE E DI UNITÀ PRODUTTIVA

Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta puntuale di una delle parti entro 15 giorni, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di unità produttiva si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:

a. argomento di cui al punto b) e c) del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale;

b. situazione tecnico organizzativa dell'unità produttiva e programmi sugli investimenti in corso;

c. le informazioni relative alle statistiche del traffico, incidentalità e della produttività territoriale secondo il livello di competenza;

d. programmi di aggiornamento ed addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;

e. la consistenza numerica del personale, con relativa allocazione lavorativa e profilo di appartenenza, distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni secondo le diverse tipologie utilizzate e nelle eventuali diverse articolazioni interne;

f. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;

g. il lavoro agile;

h. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i. le linee in materia di appalti di cui al precedente paragrafo B lettera h), relativamente al rispettivo ambito territoriale;

j. attività inerenti la materia della salute e sicurezza del lavoro.

 

 

Art. 8 - Contrattazione

 

Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di individuare le materie da delegare alla contrattazione di secondo livello e gli ambiti delle deleghe stesse.

La contrattazione di secondo livello ha funzione integrativa e/o applicativa del CCNL, sulla base di specifiche deleghe del contratto nazionale o della Legge. Può intervenire, inoltre, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quanto regolato dagli altri livelli. È competenza di questo livello il collegamento tra incrementi di produttività e benefici economici sulla base dei criteri individuati a livello nazionale.

Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL rimangono affidati all'autonomia negoziale delle parti che li hanno sottoscritti.

 

A. LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

Le materie disciplinate in via esclusiva dal CCNL sono:

a. il sistema delle Relazioni Industriali con le relative materie di competenza ai diversi livelli; le modalità di individuazione dei soggetti che assumono la responsabilità e la rappresentanza nell'interlocuzione sindacale; il sistema della rappresentanza; la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva; le procedure del secondo livello contrattuale e le procedure di composizione delle controversie; i diritti sindacali;

b. la definizione del campo di applicazione, durata normativa ed economica del CCNL e delle intese del secondo livello, le modalità di rinnovo;

c. appalti, terziarizzazioni, cessioni di ramo d'azienda;

d. le tutele in caso di cessione e/o trasformazione della Società;

e. le norme relative al rapporto di lavoro (tipologie contrattuali, costituzione del rapporto, ferie, malattia, infortunio, le tutele in merito ai trasferimenti del personale, etc,);

f.  i limiti dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario e notturno, ecc,;

g. il sistema classificatorio e la scala parametrale con individuazione dei relativi minimi tabellari;

h. la parte economica di competenza della contrattazione nazionale e la parte delegata alla contrattazione di secondo livello;

i. i criteri generali per la definizione al secondo livello della parte retributiva variabile;

j. la definizione di ‘‘Gruppo" e di "unità produttiva" agli effetti del presente contratto;

k. le pari opportunità, il mobbing e le molestie sessuali;

l. le tutele in generale (maternità, tossicodipendenze, diversamente abili, tutele legali, ecc.);

m. il lavoro agile;

n. la salute e sicurezza nel lavoro;

o. la previdenza complementare;

p. l'assistenza sanitaria integrativa;

q. il diritto allo studio, la formazione, la formazione continua e i congedi parentali;

r. le modalità di effettuazione delle procedure di raffreddamento;

s. le materie delegate alla contrattazione aziendale e gli ambiti delle deleghe assegnate.

 

B. CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO AZIENDALE

1. La contrattazione aziendale di secondo livello è titolare per le materie espressamente delegate dalla contrattazione nazionale nei limiti della delega affidatagli. Esercita la sua piena capacità negoziale su argomenti ed istituti non ripetitivi e diversi rispetto a quelli negoziati ai livelli superiori.

2. La titolarità della contrattazione di secondo livello è delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti e delle corrispondenti rappresentanze sindacali aziendali e territoriali secondo l'ambito di competenza fissato dal CCNL.

3. Nell'ambito del Sistema delle Relazioni Industriali, le parti si danno atto che per Unità Produttiva si intendono le Società, aventi caratteristiche di autonomia funzionale e gestionale, in una estensione territoriale compiutamente definita, o diverse unità produttive stabilite dalla contrattazione aziendale.

4. La contrattazione aziendale di livello nazionale delle singole società e delle partecipate e presso le singole unità produttive, si articolerà sulla base della competenza territoriale sulle seguenti materie delegate dal presente CCNL e dalla Legge e deve riguardare argomenti ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli negoziati ai livelli superiori (nazionale e interconfederale), quali, non esaustivamente:

a. i piani industriali, le innovazioni tecnologiche, i processi di ristrutturazione, i rapporti con l'utenza e la conseguente organizzazione del lavoro, dei servizi e carichi di lavoro;

b. l'applicazione di accordi o materie disciplinate al primo livello contrattuale;

c. i profili e percorsi formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;

d. le azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;

e. le modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza e la regolamentazione del SGSL;

f. eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale;

g. l'articolazione dell'orario lavoro, la disciplina delle flessibilità e la loro remunerazione;

h. la definizione di elementi retributivi di natura variabile e accessoria legati alla produttività, al raggiungimento di obiettivi qualitativi condivisi, ivi compreso il premio di risultato, ai risparmi di gestione e alla redistribuzione della ricchezza prodotta ed i criteri di erogazione delle diverse indennità legate a specifiche attività e/o ai diversi livelli di responsabilità gestionali;

i. l'inquadramento professionale e le progressioni di carriera anche ai fini della definizione del livello di mobilità parametrale di cui all'art. 49 (Mobilità);

j. la formazione dedicata alla formazione continua, la qualificazione e la riqualificazione, l'aggiornamento e l'addestramento;

k. i piani occupazionali, le modalità di reclutamento dei fabbisogni, anche legati alla stagionalità;

l. i piani di partecipazione agli obiettivi rivolti agli interlocutori pubblici e privati e gli effetti della loro applicazione;

m. le ricadute relative agli obblighi derivanti dalla concessione e dagli accordi di programma;

n. il sistema degli appalti e delle attività svolte per conto terzi pubblici e privati;

o. la costituzione di organismi paritetici e dei CPO;

p. attività ricreative ed assistenziali;

q. la mobilità volontaria;

r. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;

s. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;

t. il lavoro agile;

u. ogni altra materia delegata dal primo livello di contrattazione;

v. ogni altra materia espressamente non indicata nell'elencazione di materie afferenti a carattere di esclusività al livello nazionale contrattuale;

w. la definizione ed il coordinamento degli strumenti di welfare contrattuale e/o definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello;

x. programmazione delle previsioni di cui all'art. 30 del CCNL, per la parte di competenza.

5. Al fine di poter far svolgere alle Parti stipulanti funzioni di monitoraggio e vigilanza per gli aspetti applicativi del contratto e funzioni di convalida delle pattuizioni integrative del contratto nazionale realizzate a livello aziendale, i soggetti sottoscrittori di accordi aziendali sono tenuti ad inviare alle stesse parti stipulanti le intese raggiunte.

 

C. LIVELLO REGIONALE E DI UNITÀ PRODUTTIVA

Costituiscono oggetto di contrattazione di unità produttiva, relativamente al proprio ambito di competenza, ove non già definite a livello aziendale:

a. la situazione tecnica organizzativa dell'unità produttiva e le prospettive sugli investimenti in corso;

b. i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;

c. i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;

d. la consistenza numerica del personale, con relativa allocazione lavorativa e profilo di appartenenza, distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'attivazione di assunzioni, anche di tipo stagionale;

e. l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali anche in rapporto a mobilità, interna ed esterna, e carichi di lavoro;

f. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;

g. l'articolazione dell'orario di lavoro (orario settimanale, flessibilità, lavoro domenicale e festivo, turnazioni);

h. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di Legge e del CCNL;

j. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;

k. le eventuali ricadute degli accordi nazionali;

l. i rapporti con l'utenza;

m. le eventuali priorità del diritto allo studio;

n. applicazione, per la parte di competenza, delle previsioni di cui all'art. 30 del CCNL.

 

 

Art. 9 - Il Sistema partecipativo

 

1. Il sistema partecipativo è costituito dai seguenti organismi:

a. l'Ente bilaterale, con compiti relativi al Gruppo, descritti nel successivo articolo;

b. il Comitato per la Sicurezza e Salute nel lavoro;

c. il Comitato Pari Opportunità;

2. Fino all'attivazione degli Organismi di cui al presente articolo, entro i tre mesi successivi alla stipula del presente CCNL mantengono funzioni e operatività gli Organismi già previsti nel CCNL previgente.

 

 

Art. 10 - Ente Bilaterale

 

1. Le Parti, entro la data del 31 marzo 2023, procederanno alla costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, i cui compiti sono di seguito indicati:

a. analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;

b. andamento e prospettive degli investimenti con particolare attenzione al mezzogiorno;

c. riqualificazione del personale;

d. promozione di studi e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza con la realizzazione di iniziative in coordinamento con il relativo Comitato paritetico;

e. verifica e monitoraggio sull'andamento della stabilità occupazionale;

f. andamento dell'occupazione, con particolare riferimento ai riflessi occupazionali connessi con l'adozione di flessibilità contrattuali e prestazionali e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;

g. tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, valutando anche l'opportunità di far confluire materie e competenze già proprie degli organismi bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale.

2. Al finanziamento dell'intervento per l'istituzione dell'Ente Bilaterale, è destinata, a partire dal 1º luglio 2017, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 4,00 euro per ciascun lavoratore in servizio.

3. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell'Ente bilaterale Nazionale, le Parti procederanno alla stipula di apposito Statuto e che fissa modalità e procedure finalizzate all'adozione del Regolamento dell'Ente.

 

 

Art. 11 - Procedure di negoziazione e di composizione delle controversie

 

Le Parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie sull'applicazione del Contratto.

 

A. LIVELLO UNITÀ PRODUTTIVA

Quando il lavoratore/lavoratori ritengano disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene stabilito dal CCNL, possono attivare le seguenti procedure di composizione delle controversie:

1. In caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sui diritti derivanti dal contratto o da accordi riguardanti una pluralità di dipendenti, la richiesta di composizione viene assunta direttamente dalla/e R.S.A./R.S.U./O.S. e dalle OO.SS. territoriali interessate, che rappresentino almeno la maggioranza del 50% + 1 degli iscritti a livello di unità produttiva, secondo la seguente procedura:

a. La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della contestazione;

b. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda il Responsabile aziendale competente territorialmente fissa l'incontro con la rappresentanza sindacale per l'esarne della controversia. Al termine dell'incontro dovrà essere redatto un apposito verbale;

c. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte a livello di unità produttiva, si seguirà la procedura di cui al successivo punto B. a livello nazionale, qualora le OO.SS. che promuovono la vertenza rappresentino il 50 % + 1 degli iscritti a livello di unità produttiva;

d. Qualora la controversia riguardi ipotesi di violazione di norme di Legge e contrattuali, la procedura di cui alle lettere che precedono potrà essere attivata anche dalle OO.SS./O.S./R.S.A, che non raggiungano il livello di rappresentanza di cui alla lettera c), e la questione sarà assunta direttamente dal competente livello nazionale, attraverso apposita comunicazione contenente la precisa indicazione della norma che si ritiene disattesa, nonché i motivi della contestazione, che saranno esaminati in apposito incontro, da Fissarsi secondo le previsioni contrattuali.

2. Il lavoratore singolo che manifesta una violazione delle disposizioni contrattuali può chiedere un confronto con l'assistenza della propria organizzazione sindacale. Nel momento in cui questa non dovesse essere risolta, potrà attivare la procedura di composizione delle controversie descritta al punto d), non tenendo in considerazione gli obblighi percentuali di attivazione della procedura

 

B. LIVELLO NAZIONALE

1. Permanendo il disaccordo, la controversia plurima e individuale, anche promossa secondo la procedura A. di livello di unità produttiva, sub. D. sopra riportata, sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi Nazionali e si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia.

2. In caso di controversie originatesi in sede di trattativa nazionale, le parti si impegnano a svolgere un incontro, che sarà fissato dall'Azienda entro 15 giorni successivi alla effettuazione della richiesta di raffreddamento.

 

 

Art. 12 - Interpretazione autentica del contratto

 

1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale,

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale,

4. L'emanazione di circolari, procedure o note interpretative di parti contrattuali o di accordi, saranno preliminarmente condivise tra le parti a livello corrispondente.

 

 

Art. 13 - Quote sindacali

 

1. La Società effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati firmatari del CCNL e titolari della contrattazione nazionale, in base a delega rilasciata dal lavoratore.

2. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale Nazionale dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. La busta paga dovrà essere integrata con l'indicazione dell'organizzazione sindacale a cui è corrisposta la relativa trattenuta.

3. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile, per il pagamento dei contributi sindacali.

4. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa alla Società a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello del rilascio.

5. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3, inoltrando la relativa comunicazione alla società e alla organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo mese successivo a quello della presentazione della stessa.

6. La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di conseguenza le medesime devono essere singole e non cumulative.

7. La società, entro il giorno cinque di ogni mese, effettua il versamento delle somme, trattenute per "contributi sindacali", sulla retribuzione del mese precedente alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, secondo le modalità dalle stesse indicate.

8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.

9. La Società è tenuta nei confronti dei terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

10. Le deleghe in atto alla data dell'entrata in vigore del CCNL conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.

 

 

Art. 14 - Diritto di affissione

 

1. Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.

2. Lo stesso principio si applica alla diffusione di documentazioni attraverso i mezzi informatici e le reti aziendali di comunicazione relativamente alle stesse materie, considerando a tutti gli effetti tali mezzi "bacheche virtuali".

 

 

Art. 15 - Referendum

 

L'azienda deve consentire lo svolgimento di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle RSA/RSU e OO.SS. territoriali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

 

 

Art. 16 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali

 

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'azienda con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima,

4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo, ovvero, nel caso di superamento del limite annuo, può svolgere assemblee senza diritto alla retribuzione o, in ogni caso, al di fuori dell'orario di lavoro.

5. Alle organizzazioni sindacali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di idonei locali disponibili all'interno delle sedi dell'azienda, nonché il diritto di usufruire, all'interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

 

Art. 17 - Tutela dei dirigenti sindacali

 

1. Il trasferimento, dalla propria sede di lavoro, dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle Organizzazioni Sindacali, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino a 18 mesi successivi alla data di cessazione delfincaricù sindacale.

 

 

Art. 18 - Permessi sindacali retribuiti

 

1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'azienda.

2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo di riferimento da ritenersi parte integrante del presente contratto.

3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori a tempo parziale e gli apprendisti, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall'art. 23 della Legge 300/70 e dell'accordo interconfederale del 20-12-1993 e quelli successivamente intervenuti.

4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di 18 giorni all'anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.

5. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie devono inviare in forma scritta all'inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alla società per i consequenziali provvedimenti.

6. Ferma restando l'autonomia delle OO.SS. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dalla società, verranno concessi n. 3 permessi retribuiti per Organizzazione Sindacale che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO.SS. di appartenenza.

 

 

Art. 19 - Aspettative sindacali retribuite

 

1. A ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL compete una aspettativa sindacale retribuita per il Gruppo. La stessa potrà essere convertita, su richiesta dell'organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.

2. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dalla Società presso cui il dipendente presta servizio, a seguito di domanda scritta ad essa presentata dalla competente Organizzazione Sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.

3. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione Sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.

4. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.

5. A livello di aziende con numero di dipendenti pari o superiore a 1000, le Parti procederanno alla sottoscrizione di accordi integrativi inerenti la disciplina di cui agli artt, 17 e 18 del vigente CCNL, ferme restando le modalità di fruizione ivi contenute.

 

 

Art. 20 - Rappresentanze sindacali unitarie

 

Le Parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia, tenuto conto delle specificità del settore della viabilità stradale e si impegnano a procedere all'elezioni delle RSU entro il 31 dicembre 2023.

 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 21 - Assunzione

 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società si costituisce in conformità alle norme di Legge e contrattuali.

2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare gli elementi obbligatori previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo:

a. data di inizio del rapporto di lavoro;

b. area professionale, posizione economica e profilo professionale a cui il lavoratore viene assegnato;

c. sede di lavoro;

d. trattamento economico iniziale;

e. durata del periodo di prova.

3. All'atto dell'assunzione, ad ogni lavoratore viene consegnata copia del presente contratto. In caso di rinnovo del contratto collettivo la copia dello stesso verrà resa disponibile al lavoratore entro 3 mesi dalla stipula.

4. Prima dell'assunzione, il lavoratore può essere sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l'idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.

5. L'assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio come indicato nel contratto di assunzione,

6. Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanentemente per cause di servizio ha diritto di essere assunto dalla Società. In caso di decesso per causa di servizio, l'assunzione avverrà a seguito del rilascio di opportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso.

7. Allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la precedenza, a parità di requisiti, ai lavoratori in servizio nella percentuale del 30%,

8. Sono fitte salve le norme vigenti in materia di bilinguismo.

9. La Società osserverà la disciplina prevista dalla Legge n. 68 del 12-3-1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 22 - Altre tipologie di rapporto di lavoro

 

1. La Società potrà utilizzare le tipologie di contratti in conformità alle norme di Legge e secondo le previsioni dei seguenti articoli.

2. Fermo restando che il modello tipo di rapporto di lavoro è costituito da quello a tempo pieno e indeterminato, il presente articolato disciplina le seguenti tipologie contrattuali:

a. contratto di lavoro a tempo determinato;

b. contratto di lavoro a tempo parziale;

c. contratto di apprendistato.

3. Fatte salve le disposizioni di Legge in materia, il presente articolato contrattuale disciplina altresì la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in Telelavoro.

4. La somma del personale utilizzabile attraverso le tipologie contrattuali di cui agli articoli seguenti non potrà superare la percentuale complessiva del 30%, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 3, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono comunque esenti da limiti quantitativi di cui al comma 4 le seguenti tipologie contrattuali:

a. i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività. La durata di tali contratti è limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i 12 mesi;

b. i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni;

c. i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ad esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o eventi e calamità naturali.

d. i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività stagionali;

e. i contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni.

6. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in caso di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, di carattere eccezionale ed occasionale e quando non sia possibile utilizzare il contratto a tempo determinato.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, le Parti concordano di fare riferimento alle disposizioni di Legge vigenti. Qualora vengano apportate modifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, le Parti convengono di aprire un confronto sulle materie entro 30 giorni.

 

 

Art. 23 - Contratto di lavoro a tempo determinato

 

1. L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e dalle seguenti previsioni contrattuali.

2. Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e dei contratti di lavoro a termine formulati per le esigenze a carattere stagionale.

3. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato acausale nel limite massimo di 12 mesi, anche per effetto di una successione di contratti a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.

Il termine del contratto a tempo determinato può avere una durata superiore, non eccedente i 24 mesi, con il consenso del lavoratore, solo in presenza delle condizioni della normativa vigente.

Il contratto può essere prorogato e/o rinnovato ai sensi della normativa vigente, con il consenso del lavoratore, liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali previste per Legge. La proroga è ammissibile solo qualora la durata inziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco dei suddetti 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

4. Un ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo dei 24 mesi di cui al comma 3 del presente articolo, può essere stipulato per una sola volta, previo accordo con le OO.SS., tra le stesse parti presso la l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, per una durata non superiore ai 12 mesi e secondo le modalità previste dalla Legge.

L'indicazione del termine al contratto deve risultare da un atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. La quota di personale assunto con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno le seguenti percentuali di personale assunto a tempo indeterminato:

a. il 25% del personale di esercizio;

b. il 20% del restante.

Le Parti potranno prevedere percentuali diverse da quelle sopra riportate, da computarsi sui rispettivi valori numerici del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, per specifiche esigenze legate alle attività aziendali.

Oltre le percentuali massime sopra indicate è possibile ricorrere al contratto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo.

6. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso un'unità Produttiva, abbia prestato attività lavorativa per un periodo, anche frazionato, superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in ambito nazionale entro i successivi 18 mesi dalla scadenza del contratto a termine, con riferimento alle mansioni già espletate o al profilo di inquadramento, in esecuzione dei predetti rapporti a termine. Per le lavoratrici il congedo di maternità usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui sopra. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui sopra, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

7. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata dal lavoratore al datore di lavoro in forma scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza di cui al comma 6 si estingue entro un anno dalla data di cessazione.

In caso di concomitanza di più aspiranti, che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza di cui sopra, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano accumulato il maggior periodo di lavoro a termine in azienda ed in caso di parità, si farà riferimento al numero di familiari a carico, nonché alla maggiore età anagrafica.

Il diritto di precedenza non è esercitabile dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento o dimissioni.

8. Il diritto di precedenza, con riferimento alla norma in materia, viene espressamente richiamato nella lettera di assunzione.

9. Per le fattispecie che prevedono l'assunzione con contratto di lavoro a termine per la sostituzione di lavoratori assenti, potrà essere previsto un periodo di affiancamento. In tal caso l'assunzione potrà avvenire fino a 3 mesi prima dall'inizio dell'assenza.

Al personale a tempo determinato si applica il medesimo trattamento economico normativo previsto per il personale a tempo indeterminato.

10. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su salute/sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici, nonché, sul processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate, anche al fine di aumentarne la qualificazione.

11. La Società è tenuta ad informare i lavoratori a tempo determinato, tramite gli strumenti che garantiscono l'opportuna massima diffusione delle informazioni, circa i posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili in modo da garantire le medesime possibilità di inserimento nell'organico aziendale.

 

 

Art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dalle seguenti previsioni contrattuali.

2. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:

a. orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno, con prestazione settimanale distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi, e comunque non inferiore alle tre ore lavorative;

b. verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c. misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a. e b..

Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine e può essere impiegato anche in attività lavorative a turno.

3. Il personale a tempo parziale impiegato non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La Società fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e a:

- 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;

- 960 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.

5. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 6, 7 e 8,

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa assegnata, nonché la variazione in aumento della sua durata, nel rispetto delle seguenti modalità:

a. la variazione in aumento delle ore di lavoro prestate potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale;

b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, per un massimo del 30% dell'orario di lavoro individuale, non potendo comunque superare le 192 ore su base annua e le 10 ore giornaliere complessive.

7. La variazione in aumento delle ore di lavoro prestate, potrà essere consentita fino al limite massimo del 30% della normale prestazione annua a tempo parziale. La prestazione resa al di fuori dell'orario inizialmente concordato dovrà essere retribuita con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto.

8. L'esercizio da parte della Società della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno e 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione.

All'atto della sottoscrizione del relativo patto scritto, il lavoratore può farsi assistere da un componente delle RSU/RSA o delle organizzazioni sindacali.

9. Il consenso del lavoratore allo svolgimento di clausole elastiche deve essere formalizzato attraverso specifico atto scritto.

L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non costituisce motivo di licenziamento, né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

10. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone comunicazione alla Società con preavviso di un mese.

11. Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, dandone preavviso di un mese alla Società, nel caso in cui verta in una delle seguenti condizioni:

a. gravi patologie cronico - degenerative sofferte dal lavoratore o, in alternativa, dal coniuge, figli e genitori o alla parte di un'unione civile o al convivente di fatto in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;

b. assistenza di una persona convivente con totale o permanente inabilità;

c. assistenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap;

d. iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute.

In casi eccezionali la Società valuterà l'accoglimento di ulteriori richieste di revoca presentate dal lavoratore.

12. Nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 11, resta in ogni caso salva la possibilità per la Società ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.

13. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, la Società può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare. Lo svolgimento della prestazione di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore.

14. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell'orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria.

15. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è riproporzionato, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.

16. In sostituzione del relativo pagamento, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi secondo le modalità previste dalle pattuizioni dalle Parti, ferma restando la maggiorazione prevista.

17. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale, se regolarmente autorizzate, si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, se regolarmente autorizzato.

18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in applicazione dei principi di non discriminazione, è regolamentato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto negli articoli riferiti al periodo di prova ed al periodo di preavviso.

Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni relativi ai periodi di comporto di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari.

19. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti definiti nei punti precedenti.

20. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domande, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo e tenendo conto di particolari esigenze personali e familiari.

21. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contralto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale.

Il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento ne causa di provvedimenti disciplinari.

22. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima Unità Produttiva, per l'espletamento delle attività relative a posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza.

Il personale che abbia ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La Società si riserva di accogliere tale richiesta, compatibilmente con le esigenze aziendali.

Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società.

In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza.

23. Il lavoratore ha diritto all'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora il coniuge, i figli, i genitori o lui stesso soffra di gravi patologie oncologiche o altre gravi patologie degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro è trasformato nuovamente a tempo pieno.

Nei seguenti casi la Società riconosce priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale:

a. nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o di età inferiore ai 3 anni, o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. in caso di lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria.

A parità dei requisiti predetti, la priorità alla trasformazione viene riconosciuta in funzione dell'anzianità di servizio.

24. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo pieno, per lo stesso profilo professionale o per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà priorità al personale che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e che ne faccia espressa richiesta scritta.

25. La precedenza viene stabilita in funzione dell'anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza e a quella di destinazione.

A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico) la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano.

In assenza di richiesta avanzata ai sensi di quanto previsto dal comma precedente la Società darà precedenza in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale nell'ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L'eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma.

26. Ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale per lo stesso profilo professionale e per profili professionali di pari livello o categoria legale, la Società darà la precedenza al personale in servizio a tempo pieno che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. L'eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma.

27. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano un orario giornaliero superiore a quello normale ma inferiore a quello contrattuale settimanale, al fine di ottimizzare le prestazioni lavorative in relazione alle esigenze operative del servizio.

28. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

29. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull'utilizzo dei contratti part time ed il loro andamento, anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario.

 

 

Art. 25 - Apprendistato

 

1.  Il contratto di apprendistato si qualifica come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a contenuto formativo, finalizzato alla formazione professionale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

2. Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, attraverso una formazione effettiva e strutturata secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente CCNL.

3. In considerazione dell'attività svolta dalla Società, le tipologie di apprendistato utilizzabili sono:

a. l'apprendi tato per la qualifica, il diploma professionale e la certificazione tecnica superiore (1º livello) per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni di età;

b. l'apprendistato professionalizzante per i giovani di età compresa tra i 18 anni (18 anni se in possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, attraverso un percorso formativo per l'acquisizione delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

c. l'apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale per i lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione o del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

d. l'apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

4. La Società può occupare come apprendisti non più del 35% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative anche elementari.

5. Il contratto di apprendistato deve indicare il piano formativo individuale.

6. L'intero periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

7. La durata del periodo di prova è stabilita dall'art. 32 del vigente CCNL. Tale periodo sarà ridotto del 50% quando il lavoratore, nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro, abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all'uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.

8. I periodi di apprendistato e la relativa formazione devono essere certificati dalla Società, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Tali percorsi formativi sono registrati nel previsto libretto formativo individuale.

9. La Società potrà assumere ulteriori apprendisti qualora abbia stabilizzato a tempo indeterminato almeno l'80% di quelli scaduti nei 18 mesi precedenti.

10. L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e/o su turni diurni.

11. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi. Le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato con preavviso previsto dall'art. 80 del CCNL vigente decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

12. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di apprendistato nel limite massimo di 36 mesi in funzione del tipo di qualificazione da conseguire.

13. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:

a. 24 mesi per gli apprendisti dell'Area dell'Esercizio:

b. 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 - B2;

c. 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B - A1.

14. Per tutta la durata del contratto, il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato, dovrà essere seguito da un Tutor, designato dalla Società, che curerà l'addestramento sul lavoro e la formazione dell'apprendista e che dovrà:

a. essere in possesso di un inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine dell'apprendistato;

b. svolgere attività afferenti a quelle dell'apprendista da almeno tre anni;

c. affiancare non più di 3 apprendisti.

15. Conformemente alla normativa vigente in materia, le attività formative trasversali sono così articolate:

a. competenze relazionali;

b. competenze in materia di organizzazione ed economia aziendale;

c. competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;

d. competenze in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la formazione obbligatoria.

La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, sarà effettuata nel primo anno, quella sulla sicurezza sul lavoro preliminarmente all'applicazione in servizio.

I piani formativi per l'attivazione dei contratti di apprendistato professionalizzante sono riportati nell'Allegato A del presente CCNL.

16. Agli apprendisti spettano gli istituti retributivi e normativi previsti dal presente CCNL. Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:

a. dal 1º al 12º mese retribuzione pari al 70%;

b. dal 13º al 24º mese retribuzione pari al 85%;

c. dal 25º al 36º mese retribuzione pari a 92%,

Le percentuali sopra indicate si applicano ai minimi tabellari, all'indennità di contingenza ed alle altre voci retributive fissate per la posizione economica organizzativa per la quale è finalizzato il periodo di apprendistato. Nei casi di durata complessiva inferiore a 36 mesi, i periodi sopraindicati vengono riproporzionati in funzione della stessa. Nel caso in cui l'assenza sia superiore ad un mese, il mese di assenza non si considera ai fini della maturazione dello scatto retributivo. La frazione di mese inferiore a quindici giorni non è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

17. La Società informerà periodicamente, di norma semestralmente, le RSA/RSU e le rappresentanze sindacali sull'utilizzo dei contratti di apprendistato ed il loro andamento.

18. Le Parti concordano il rinvio alla normativa di riferimento per quanto attinente la restante disciplina del contratto di apprendistato.

 

 

Art. 26 - Tirocini formativi e di orientamento

 

1. I tirocini attengono alla formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione è rimessa alla competenza esclusiva delle amministrazioni regionali.

2. Il tirocinio presso la Società costituisce un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Il rapporto che si instaura tra Società e tirocinante (sia esso tirocinio curriculare che extra-curriculare) non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ma una misura formativa di politica attiva volta a:

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