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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: ANAS - Ente Nazionale per le Strade

ANAS - Ente Nazionale per le Strade

CODICE CNEL: T511

Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 18/04/1996 si consulti il CCNL "Aziende Autonome dello Stato" - Settore "Enti Pubblici"

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Sezione:

In vigore

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CCNL

Testo Consolidato CCNL del 14/12/2022

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

 

Testo consolidato del CCNL 14/12/2022

per i dipendenti del Gruppo ANAS

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 14/12/2022 come modificato da:

- Accordo 15/06/2023

- Accordo Aziendale 26/06/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

  

Verbale di stipula

 

Addì, 14 dicembre 2022

tra

Anas

e le Organizzazioni Sindacali

Filt Cgil,

Fit Cisl,

Uilpa Anas,

UGL Viabilità e Logistica,

Sada Fast Confsal

Snala Cisal

 

 

RINNOVI

Accordo 15/06/2023

Verbale di stipula

 

Il giorno 15 giugno 2023, si sono incontrati i rappresentati di ANAS S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA, UGL Viabilità e Logistica, SADA FAST CONFSAL e SNALA CISAL, firmatarie del vigente CCNL dei dipendenti del Gruppo ANAS per proseguire il confronto avviato, nell'ambito del settore di esercizio, sul riassetto organizzativo delle sale Operative Compartimentali (SOC) e sulle attività attribuite alle stesse.

Accordo 26/06/2024

Verbale di stipula

 

Roma, 26 giugno 2024

tra

Anas S.p.A., che agisce, limitatamente agli effetti del presente accordo, anche per conto della Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.,

e

le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, SADA-FAST CONFSAL, SNALA-CISAL,

 

 

TITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 - Il sistema delle Relazioni Industriali

 

1. Allo scopo di accrescere l'efficacia del sistema delle Relazioni Industriali, considerato centrale anche in un contesto di riferimento caratterizzato da un evidente processo di trasformazione dei mercati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello di relazioni basato su un costante confronto in grado di sostenere i continui processi di sviluppo, manutenzione e presidio della rete infrastrutturale viaria di interesse nazionale, nonché i processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico.

In questo quadro vanno contemperate le relative azioni Finalizzate all'incremento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, con le esigenze di valorizzazione del personale e tutela dei loro diritti, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di sicurezza nel lavoro.

Con tale rinnovato Sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le Relazioni Industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le Parti si impegnano ad un puntuale rispetto delle norme del presente contratto dalle stesse sottoscritto e alla loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare durante la vigenza dello stesso, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto della presente Intesa, salvo per quanto da questa espressamente previsto.

2. Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine

di:

a. promuovere lo sviluppo di una politica della viabilità indirizzata al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza stradale, rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza anche relativamente al trasporto delle merci;

b. promuovere, anche presso le sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie e le problematiche relative alle infrastrutture stradali ed ai temi correlati;

c. sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti utilizzando ed estendendo gli strumenti e le agevolazioni previste in sede comunitaria, nazionale e interprofessionale;

d. individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei diversi settori, prospettando interventi comuni su tematiche di carattere previdenziale, sanitario, fiscale, sociale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

 

Art. 2 - Campo di applicazione

 

1. Il nuovo contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal presente CCNL e dai futuri rinnovi per il personale dipendente del gruppo ANAS.

2. Il contratto collettivo si applica al personale dipendente del gruppo ANAS.

3. I benefici economici derivanti dal presente CCNL vengono riconosciuti al personale in forza, al momento dell'erogazione degli stessi.

4. La procedura stabilita dalle parti per il rinnovo del contratto collettivo, sia per la parte economica che per quella normativa, è fissata dal successivo art. 5.

 

 

Art. 3 - Clausola sociale

 

1. Anche al fine del perseguimento dell'obiettivo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e comunque un elevato standard qualitativo nell'ambito del Gruppo societario, la cessione, trasformazione, il subentro in attività del comparto e la cessazione di attività non risolve di per sé il rapporto di lavoro dei relativi dipendenti, che prosegue senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 del c.c., sia da punto di vista retributivo che da quello normativo.

2. I lavoratori addetti conservano il rapporto di lavoro ed i propri diritti e in particolare:

a. l'anzianità maturata ai fini economici e normativi;

b. l'applicazione del presente CCNL e dei successivi rinnovi;

c. l'applicazione della contrattazione aziendale in vigore al momento della cessione/trasformazione/subentro.

3. Per tali lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 è esclusa l'applicazione dell'art. 1 del medesimo decreto concernente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

4. La Società comunicherà preventivamente alle OO.SS, di norma con 45 giorni di anticipo, la volontà di attivare la procedura per l'applicazione della clausola sociale, che sarà oggetto di apposito confronto.

 

 

Art. 4 - Durata del contratto

 

1. Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti il presente contratto ha decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2024 sia per la parte normativa che economica.

2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandala almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

3. Il rapporto di lavoro del personale del Gruppo ANAS è disciplinato dal codice civile-libro V°, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dai regolamenti della Società, dal presente contratto e dal contratto individuale.

 

 

Art. 5 - Procedure per il rinnovo

 

1. Le proposte per i rinnovi del CCNL. saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte destinataria della richiesta di rinnovo dovrà darne riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, in caso di mancato rispetto della previsione di cui sopra, la parte interessata può richiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto,

2. Per quanto concerne il rinnovo della parte economica, si individua come base di calcolo sulla quale applicare le percentuali relative ai tassi di inflazione registrati nei periodi di riferimento, la base retributiva costituita dalle seguenti voci, riferita alla posizione economico organizzativa B1, ai sensi della classificazione stabilita dal CCNL:

a. minimo tabellare;

b. indennità integrativa speciale;

c. EDR;

d. retribuzione individuale di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);

e. arricchimento esperienza professionale (media sul totale dipendenti a livello B1);

f. EDR;

g. scatti di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);

h. rateo di 13ª mensilità;

i. rateo di Indennità Operativa.

3. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposta ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) in favore dei lavoratori in servizio, fino alla data del raggiungimento dell'accordo di rinnovo.

4. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (tabellare, indennità integrativa speciale ed EDR). Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente CCNL.

5. Al termine del triennio di vigenza si procederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione preventivata in fase di rinnovo e quella realmente osservata da corrispondersi a partire al 1º gennaio del terzo anno.

 

 

Art. 6 - Le Relazioni Industriali

 

1. Costituiscono parte integrante del modello innovativo di Relazioni Industriali:

a. le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali;

b. la definizione e il coordinamento degli strumenti di welfare contrattuale;

c. la formazione del personale e le attività di accrescimento professionale;

d. l'individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti;

e. la definizione e gestione congiunta bilaterale e paritetica di un Codice disciplinare unico a valere per tutte le aziende e per tutti i lavoratori.

2. Le Relazioni Industriali si configureranno in modo tale da assicurare:

a. i diritti di informazione e la consultazione;

b. la contrattazione;

c. la costituzione di organismi paritetici, dell'Ente bilaterale, e la possibilità di sperimentazione di nuovi modelli partecipativi;

d. le procedure di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere conflitti di lavoro, sia in via preventiva che conciliativa.

3. Per quanto riguarda l'ANAS Spa, si intendono quali unità produttive:

a. le Strutture Territoriali;

b. le regioni aggregate (Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d'Aosta) alle Strutture Territoriali (Piemonte e Valle D'Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise);

c. la Direzione Generale ivi incluso il Centro Sperimentale di Cesano.

Per il Centro Sperimentale di Cesano le Relazioni Industriali avranno una sessione specifica negoziale nell'ambito dell'unità produttiva della Direzione Generale; per le Sezioni staccate e nei casi di interregionalità, i confronti avverranno presso le rispettive sedi delle Strutture Territoriali.

 

 

Art. 7 - Diritti di informazione

 

A. LIVELLO NAZIONALE E CONFEDERALE DI CATEGORIA

Periodicamente, di norma ogni semestre, l'Azienda e le Segreterie Confederali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno, congiuntamente alle Segreterie Nazionali di categoria, attraverso la convocazione di un Organismo Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Regolamento, al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:

a. costituzione di nuove società e partecipazioni societarie nell'ambito del Gruppo;

b. stato delle concessioni e delle convenzioni;

c. accordo di programma, suo stato di attuazione, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;

d. bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;

e. progetti di intervento sugli assetti organizzativi, che comportino riflessi sul personale, per i quali potranno anche essere attivate specifiche consultazioni, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro;

f. l'andamento dei principali indicatori economici e finanziari, in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale;

g. sicurezza stradale e qualità del servizio;

h. piani di investimento.

 

B. LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, in tema di informazione periodica nel corso di un incontro annuale a livello di singola Società ovvero, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, a livello di Gruppo, verranno fornite informazioni circa:

a. le prospettive di sviluppo e produttive conseguenti a programmi di investimenti, anche con riguardo alle problematiche dell'ambiente e del territorio, nonché i relativi aggiornamenti dei programmi precedenti e le previste nuove attività;

b. i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi, con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;

c. le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;

d. le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;

e. le informazioni complessive relative ai dati quantitativi dell'occupazione, distinti per le singole Aziende del Gruppo o di unità produttiva, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto, all'andamento delle assunzioni, anche di tipo stagionale, oltre che per genere ed età, ed in rapporto al turn-over;

f. relativamente alle assunzioni obbligatorie, preliminarmente all'applicazione del criterio della compensazione territoriale, l'informativa sulle assunzioni obbligatorie effettuate, comprensiva delle eventuali ragioni sull'utilizzo di tale formula e le sedi presso le quali si intenda procedere ad operare tale tipologia di reclutamento; le informazioni inerenti l'andamento economico societario, compresi i dati sulle partecipazioni azionarie;

g. gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo verrà indicata la tipologia degli appalti aventi carattere nazionale e verranno fornite, entro dieci giorni dalla richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;

i. i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e/o addestramento professionale del personale, con particolare riferimento a quelli individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;

j. gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali, alla sorveglianza sanitaria;

k. i programmi e gli interventi realizzati in materia di azioni positive e pari opportunità,

l. il lavoro agile;

m. le informazioni relative all'andamento del traffico e della produttività aziendale;

n. gli eventuali processi di articolazione societaria con ripercussioni nei confronti del personale;

o. la qualità e gamma dei servizi erogati;

p. le innovazioni tecnico-organizzative aventi carattere locale. In tale occasione saranno esaminati anche i riflessi che le stesse innovazioni possano eventualmente avere sul personale, anche in relazione ai fabbisogni formativi;

q. le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e tipologie di contratto applicati al fine di consentire il monitoraggio;

r. accordi di programma, convenzioni, piani industriali aziendali e concessioni. Statuti ed eventuali regolamenti interni (inclusa eventuale documentazione di supporto);

s. attività inerenti la materia della salute e sicurezza del lavoro;

t. l'andamento dei principali indicatori economici e finanziari, in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale;

u. le controversie attivate a livello di unità produttiva ed il loro andamento.

Relativamente all'informativa sugli orari di fatto le Aziende forniranno in specifici incontri periodici, anche a livello di unità produttiva, i dati informativi sullo straordinario erogato, l'ammontare dell'utilizzo delle ore di permesso fruite disaggregate per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento.

Particolari aspetti concernenti tali problemi potranno formare oggetto, a richiesta delle rappresentanze sindacali, di consultazione aziendale.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di informazione per Capo Gruppo societario si intende una società che applica il presente contratto e detenga partecipazioni azionarie di maggioranza o di riferimento di più aziende che svolgano attività di gestione della viabilità.

 

C. LIVELLO REGIONALE E DI UNITÀ PRODUTTIVA

Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta puntuale di una delle parti entro 15 giorni, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di unità produttiva si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:

a. argomento di cui al punto b) e c) del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale;

b. situazione tecnico organizzativa dell'unità produttiva e programmi sugli investimenti in corso;

c. le informazioni relative alle statistiche del traffico, incidentalità e della produttività territoriale secondo il livello di competenza;

d. programmi di aggiornamento ed addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;

e. la consistenza numerica del personale, con relativa allocazione lavorativa e profilo di appartenenza, distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni secondo le diverse tipologie utilizzate e nelle eventuali diverse articolazioni interne;

f. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;

g. il lavoro agile;

h. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i. le linee in materia di appalti di cui al precedente paragrafo B lettera h), relativamente al rispettivo ambito territoriale;

j. attività inerenti la materia della salute e sicurezza del lavoro.

 

 

Art. 8 - Contrattazione

 

Le Parti stipulanti il presente contratto perseguono opportune iniziative al fine di individuare le materie da delegare alla contrattazione di secondo livello e gli ambiti delle deleghe stesse.

La contrattazione di secondo livello ha funzione integrativa e/o applicativa del CCNL, sulla base di specifiche deleghe del contratto nazionale o della Legge. Può intervenire, inoltre, su materie diverse e non ripetitive rispetto a quanto regolato dagli altri livelli. È competenza di questo livello il collegamento tra incrementi di produttività e benefici economici sulla base dei criteri individuati a livello nazionale.

Gli accordi di secondo livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL rimangono affidati all'autonomia negoziale delle parti che li hanno sottoscritti.

 

A. LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

Le materie disciplinate in via esclusiva dal CCNL sono:

a. il sistema delle Relazioni Industriali con le relative materie di competenza ai diversi livelli; le modalità di individuazione dei soggetti che assumono la responsabilità e la rappresentanza nell'interlocuzione sindacale; il sistema della rappresentanza; la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva; le procedure del secondo livello contrattuale e le procedure di composizione delle controversie; i diritti sindacali;

b. la definizione del campo di applicazione, durata normativa ed economica del CCNL e delle intese del secondo livello, le modalità di rinnovo;

c. appalti, terziarizzazioni, cessioni di ramo d'azienda;

d. le tutele in caso di cessione e/o trasformazione della Società;

e. le norme relative al rapporto di lavoro (tipologie contrattuali, costituzione del rapporto, ferie, malattia, infortunio, le tutele in merito ai trasferimenti del personale, etc,);

f.  i limiti dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario e notturno, ecc,;

g. il sistema classificatorio e la scala parametrale con individuazione dei relativi minimi tabellari;

h. la parte economica di competenza della contrattazione nazionale e la parte delegata alla contrattazione di secondo livello;

i. i criteri generali per la definizione al secondo livello della parte retributiva variabile;

j. la definizione di ‘‘Gruppo" e di "unità produttiva" agli effetti del presente contratto;

k. le pari opportunità, il mobbing e le molestie sessuali;

l. le tutele in generale (maternità, tossicodipendenze, diversamente abili, tutele legali, ecc.);

m. il lavoro agile;

n. la salute e sicurezza nel lavoro;

o. la previdenza complementare;

p. l'assistenza sanitaria integrativa;

q. il diritto allo studio, la formazione, la formazione continua e i congedi parentali;

r. le modalità di effettuazione delle procedure di raffreddamento;

s. le materie delegate alla contrattazione aziendale e gli ambiti delle deleghe assegnate.

 

B. CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO AZIENDALE

1. La contrattazione aziendale di secondo livello è titolare per le materie espressamente delegate dalla contrattazione nazionale nei limiti della delega affidatagli. Esercita la sua piena capacità negoziale su argomenti ed istituti non ripetitivi e diversi rispetto a quelli negoziati ai livelli superiori.

2. La titolarità della contrattazione di secondo livello è delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti e delle corrispondenti rappresentanze sindacali aziendali e territoriali secondo l'ambito di competenza fissato dal CCNL.

3. Nell'ambito del Sistema delle Relazioni Industriali, le parti si danno atto che per Unità Produttiva si intendono le Società, aventi caratteristiche di autonomia funzionale e gestionale, in una estensione territoriale compiutamente definita, o diverse unità produttive stabilite dalla contrattazione aziendale.

4. La contrattazione aziendale di livello nazionale delle singole società e delle partecipate e presso le singole unità produttive, si articolerà sulla base della competenza territoriale sulle seguenti materie delegate dal presente CCNL e dalla Legge e deve riguardare argomenti ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli negoziati ai livelli superiori (nazionale e interconfederale), quali, non esaustivamente:

a. i piani industriali, le innovazioni tecnologiche, i processi di ristrutturazione, i rapporti con l'utenza e la conseguente organizzazione del lavoro, dei servizi e carichi di lavoro;

b. l'applicazione di accordi o materie disciplinate al primo livello contrattuale;

c. i profili e percorsi formativi mirati all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;

d. le azioni positive per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro;

e. le modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza e la regolamentazione del SGSL;

f. eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale;

g. l'articolazione dell'orario lavoro, la disciplina delle flessibilità e la loro remunerazione;

h. la definizione di elementi retributivi di natura variabile e accessoria legati alla produttività, al raggiungimento di obiettivi qualitativi condivisi, ivi compreso il premio di risultato, ai risparmi di gestione e alla redistribuzione della ricchezza prodotta ed i criteri di erogazione delle diverse indennità legate a specifiche attività e/o ai diversi livelli di responsabilità gestionali;

i. l'inquadramento professionale e le progressioni di carriera anche ai fini della definizione del livello di mobilità parametrale di cui all'art. 49 (Mobilità);

j. la formazione dedicata alla formazione continua, la qualificazione e la riqualificazione, l'aggiornamento e l'addestramento;

k. i piani occupazionali, le modalità di reclutamento dei fabbisogni, anche legati alla stagionalità;

l. i piani di partecipazione agli obiettivi rivolti agli interlocutori pubblici e privati e gli effetti della loro applicazione;

m. le ricadute relative agli obblighi derivanti dalla concessione e dagli accordi di programma;

n. il sistema degli appalti e delle attività svolte per conto terzi pubblici e privati;

o. la costituzione di organismi paritetici e dei CPO;

p. attività ricreative ed assistenziali;

q. la mobilità volontaria;

r. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;

s. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;

t. il lavoro agile;

u. ogni altra materia delegata dal primo livello di contrattazione;

v. ogni altra materia espressamente non indicata nell'elencazione di materie afferenti a carattere di esclusività al livello nazionale contrattuale;

w. la definizione ed il coordinamento degli strumenti di welfare contrattuale e/o definiti nell'ambito della contrattazione di secondo livello;

x. programmazione delle previsioni di cui all'art. 30 del CCNL, per la parte di competenza.

5. Al fine di poter far svolgere alle Parti stipulanti funzioni di monitoraggio e vigilanza per gli aspetti applicativi del contratto e funzioni di convalida delle pattuizioni integrative del contratto nazionale realizzate a livello aziendale, i soggetti sottoscrittori di accordi aziendali sono tenuti ad inviare alle stesse parti stipulanti le intese raggiunte.

 

C. LIVELLO REGIONALE E DI UNITÀ PRODUTTIVA

Costituiscono oggetto di contrattazione di unità produttiva, relativamente al proprio ambito di competenza, ove non già definite a livello aziendale:

a. la situazione tecnica organizzativa dell'unità produttiva e le prospettive sugli investimenti in corso;

b. i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;

c. i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;

d. la consistenza numerica del personale, con relativa allocazione lavorativa e profilo di appartenenza, distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'attivazione di assunzioni, anche di tipo stagionale;

e. l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali anche in rapporto a mobilità, interna ed esterna, e carichi di lavoro;

f. la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;

g. l'articolazione dell'orario di lavoro (orario settimanale, flessibilità, lavoro domenicale e festivo, turnazioni);

h. i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i. l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di Legge e del CCNL;

j. le politiche per le azioni positive e pari opportunità;

k. le eventuali ricadute degli accordi nazionali;

l. i rapporti con l'utenza;

m. le eventuali priorità del diritto allo studio;

n. applicazione, per la parte di competenza, delle previsioni di cui all'art. 30 del CCNL.

 

 

Art. 9 - Il Sistema partecipativo

 

1. Il sistema partecipativo è costituito dai seguenti organismi:

a. l'Ente bilaterale, con compiti relativi al Gruppo, descritti nel successivo articolo;

b. il Comitato per la Sicurezza e Salute nel lavoro;

c. il Comitato Pari Opportunità;

2. Fino all'attivazione degli Organismi di cui al presente articolo, entro i tre mesi successivi alla stipula del presente CCNL mantengono funzioni e operatività gli Organismi già previsti nel CCNL previgente.

 

 

Art. 10 - Ente Bilaterale

 

1. Le Parti, entro la data del 31 marzo 2023, procederanno alla costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, i cui compiti sono di seguito indicati:

a. analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;

b. andamento e prospettive degli investimenti con particolare attenzione al mezzogiorno;

c. riqualificazione del personale;

d. promozione di studi e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza con la realizzazione di iniziative in coordinamento con il relativo Comitato paritetico;

e. verifica e monitoraggio sull'andamento della stabilità occupazionale;

f. andamento dell'occupazione, con particolare riferimento ai riflessi occupazionali connessi con l'adozione di flessibilità contrattuali e prestazionali e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;

g. tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, valutando anche l'opportunità di far confluire materie e competenze già proprie degli organismi bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale.

2. Al finanziamento dell'intervento per l'istituzione dell'Ente Bilaterale, è destinata, a partire dal 1º luglio 2017, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 4,00 euro per ciascun lavoratore in servizio.

3. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell'Ente bilaterale Nazionale, le Parti procederanno alla stipula di apposito Statuto e che fissa modalità e procedure finalizzate all'adozione del Regolamento dell'Ente.

 

 

Art. 11 - Procedure di negoziazione e di composizione delle controversie

 

Le Parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie sull'applicazione del Contratto.

 

A. LIVELLO UNITÀ PRODUTTIVA

Quando il lavoratore/lavoratori ritengano disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene stabilito dal CCNL, possono attivare le seguenti procedure di composizione delle controversie:

1. In caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sui diritti derivanti dal contratto o da accordi riguardanti una pluralità di dipendenti, la richiesta di composizione viene assunta direttamente dalla/e R.S.A./R.S.U./O.S. e dalle OO.SS. territoriali interessate, che rappresentino almeno la maggioranza del 50% + 1 degli iscritti a livello di unità produttiva, secondo la seguente procedura:

a. La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della contestazione;

b. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda il Responsabile aziendale competente territorialmente fissa l'incontro con la rappresentanza sindacale per l'esarne della controversia. Al termine dell'incontro dovrà essere redatto un apposito verbale;

c. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte a livello di unità produttiva, si seguirà la procedura di cui al successivo punto B. a livello nazionale, qualora le OO.SS. che promuovono la vertenza rappresentino il 50 % + 1 degli iscritti a livello di unità produttiva;

d. Qualora la controversia riguardi ipotesi di violazione di norme di Legge e contrattuali, la procedura di cui alle lettere che precedono potrà essere attivata anche dalle OO.SS./O.S./R.S.A, che non raggiungano il livello di rappresentanza di cui alla lettera c), e la questione sarà assunta direttamente dal competente livello nazionale, attraverso apposita comunicazione contenente la precisa indicazione della norma che si ritiene disattesa, nonché i motivi della contestazione, che saranno esaminati in apposito incontro, da Fissarsi secondo le previsioni contrattuali.

2. Il lavoratore singolo che manifesta una violazione delle disposizioni contrattuali può chiedere un confronto con l'assistenza della propria organizzazione sindacale. Nel momento in cui questa non dovesse essere risolta, potrà attivare la procedura di composizione delle controversie descritta al punto d), non tenendo in considerazione gli obblighi percentuali di attivazione della procedura

 

B. LIVELLO NAZIONALE

1. Permanendo il disaccordo, la controversia plurima e individuale, anche promossa secondo la procedura A. di livello di unità produttiva, sub. D. sopra riportata, sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi Nazionali e si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia.

2. In caso di controversie originatesi in sede di trattativa nazionale, le parti si impegnano a svolgere un incontro, che sarà fissato dall'Azienda entro 15 giorni successivi alla effettuazione della richiesta di raffreddamento.

 

 

Art. 12 - Interpretazione autentica del contratto

 

1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale,

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale,

4. L'emanazione di circolari, procedure o note interpretative di parti contrattuali o di accordi, saranno preliminarmente condivise tra le parti a livello corrispondente.

 

 

Art. 13 - Quote sindacali

 

1. La Società effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati firmatari del CCNL e titolari della contrattazione nazionale, in base a delega rilasciata dal lavoratore.

2. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale Nazionale dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. La busta paga dovrà essere integrata con l'indicazione dell'organizzazione sindacale a cui è corrisposta la relativa trattenuta.

3. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile, per il pagamento dei contributi sindacali.

4. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa alla Società a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello del rilascio.

5. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3, inoltrando la relativa comunicazione alla società e alla organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo mese successivo a quello della presentazione della stessa.

6. La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di conseguenza le medesime devono essere singole e non cumulative.

7. La società, entro il giorno cinque di ogni mese, effettua il versamento delle somme, trattenute per "contributi sindacali", sulla retribuzione del mese precedente alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, secondo le modalità dalle stesse indicate.

8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.

9. La Società è tenuta nei confronti dei terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

10. Le deleghe in atto alla data dell'entrata in vigore del CCNL conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.

 

 

Art. 14 - Diritto di affissione

 

1. Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.

2. Lo stesso principio si applica alla diffusione di documentazioni attraverso i mezzi informatici e le reti aziendali di comunicazione relativamente alle stesse materie, considerando a tutti gli effetti tali mezzi "bacheche virtuali".

 

 

Art. 15 - Referendum

 

L'azienda deve consentire lo svolgimento di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle RSA/RSU e OO.SS. territoriali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

 

 

Art. 16 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali

 

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'azienda con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima,

4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, i