S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/04/2001
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Testo consolidato del CCNL 19/04/2001
Per i dipendenti da amministratori di condominio
Decorrenza: 01/04/2001
Scadenza: 31/12/2005
CCNL 19/04/2001 come modificato da:
- Accordo economico 27/07/2001
Accordo di rinnovo 12/05/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19 aprile 2001
tra
ANACI - UNAI
e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL), Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da amministratori di condominio
N.d.r.:
L'ANACI in data 2 dicembre 2009 ha disdetto, con effetto al 31 dicembre 2009 il CCNL 19-04-2001, aderendo dal 1º gennaio 2010 al CCNL sottoscritto da CISAL-FENASALC / CNAI-SACI.
Pertanto per la disciplina economica e normativa successiva al 01-01-2010 si rinvia - per le aziende aderenti all'ANACI - al CCNL "Amministratori di condominio Cisal / Saci" - Settore "Terziario e Servizi".
Verbale di stipula
In data 27 luglio 2001, in Roma, si sono incontrati l'ANACI e l'UNAI con la FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL E UILTUCS-UIL per effettuare quanto previsto dall'art. 148 del CCNL per i dipendenti da amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare del 19 aprile 2001, a seguito dell'accordo del 2 luglio 2001 di rinnovo della parte economica del CCNL del terziario per il biennio 2001-2002.
[___]
Accordo di rinnovo 12/05/2011(Decorrenza 01/01/2011)
Verbale di stipula
Il 12 maggio 2011, alle ore 14:30, presso la sede UNAI in Roma, Via Castelfidardo 51, facendo seguito agli incontri ufficiali del giorno 3-3-2010, del giorno 8-4-2010, del giorno 23-6-2010 e del giorno 14-10-2010, unitamente ai contatti informali, nel frattempo, intercorsi, a seguito della convocazione del tavolo di trattativa per la rinegoziazione del "CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare", sono oggi presenti:
- la Filcams-CGIL;
- la Fisascat-CISL;
- la Uiltucs-UIL;
- la UNAI.
Premessa
Premesso che:
- ANACI ha formulato, con lettera del 2-12-2009, formale disdetta del "CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare", sottoscritto il 19-4-2001, con effetto dal 31-12-2009 e, con tale atto unilaterale, ha determinato anche il recesso dall'EBNAC.
- Gli effetti che sono scaturiti dalla decisione adottata dall'ANACI di disdire il CCNL si sono, pertanto, automaticamente riflessi anche sulla partecipazione all'ente bilaterale.
- ANACI non si è limitata a disdire il CCNL ma ha aderito ad altro contratto collettivo del medesimo comparto, sposandone gli obiettivi e le finalità che contrastano, in termini concorrenziali, con quelli che ha abbandonato con la disdetta del precedente contratto.
Tutto ciò premesso, le parti riunite come in epigrafe convengono quanto segue:
[___]
Le parti riconoscono che l'evoluzione quantitativa e qualitativa del comparto servizi professionali degli amministratori condominiali, ha determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare organizzati con mezzi e personale.
In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessità di definire, nello spirito del "Protocollo del 23 luglio 1993", un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi, le parti hanno concordato la stipula del presente CCNL che, nella sua gestione, è finalizzato a favorire il confronto sulle problematiche inerenti il ruolo svolto dalle attività professionali non regolamentate nell'economia nazionale ed europea; nonché a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività professionali.
È con questi presupposti che le parti sono impegnate ad affrontare le imminenti scadenze a livello nazionale e comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.
In tale situazione, ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività sia su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel comparto, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a fare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes", nella forma e con le procedure così come previste in materia dal "Protocollo del 23 luglio 1993" sottoscritto dal Governo italiano e le parti sociali.
Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e le altre modalità di impiego previste al Titolo X (Mercato del lavoro) tra amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare ed il loro personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario e inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 2 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 - Esame quadro socio-economico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno ANACI, UNAI e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni non regolamentate, che abbiano riflessi sul comparto;
2) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
3) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa;
4) problemi relativi al riconoscimento professionale della categoria nell'ambito del processo di riforma delle libere professioni.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
3) l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
4) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni di aggiornamento;
5) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della risoluzione CEE 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991.
Titolo III - STRUMENTI BILATERIALI
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell'art. 3 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A) l'Ente bilaterale nazionale (art. 5);
B) la Commissione paritetica nazionale (art. 6);
C) il gruppo per le pari opportunità (art. 7);
D) Organismo paritetico nazionale (Allegato 5, accordo applicativo D.Lgs. n. 626).
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sulla opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del comparto "Amministratori di condominio".
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (All. 2).
b) Le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico-legislativo, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della Legge n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante "stages" utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti.
c) Predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b).
d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a: utilizzo della Legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 93.
e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL
f) Predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8.
g) Svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale del comparto amministratori immobiliari, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello Statuto e Regolamento allegati al presente CCNL
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso l'UNAI sita in via Castelfidardo n. 51, 00185 Roma.
Art. 6 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sotto elencate:
1) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo, nonché singoli datori di lavoro o lavoratori;
2) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;
3) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
4) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
5) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;
6) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La Commissione sarà composta da tre rappresentanti delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall'ANACI e uno dall'UNAI, il secondo anno uno designato dall'ANACI e due dall'UNAI, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette Associazioni, e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione paritetica sarà presso la sede dell'UNAI sita in via Castelfidardo, 51, 00185 Roma.
Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge n. 125/1991 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro sarà composto da tre rappresentanti delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall'ANACI e uno dall'UNAI, il secondo anno uno designato dall'ANACI e due dall'UNAI, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette Associazioni, e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione le pari opportunità sarà presso la sede dell'UNAI sita in via Castelfidardo, 51, 00185 Roma.
Art. 8 - Distribuzione del CCNL
Il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti assegnano il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti/doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al comparto (datori di lavoro e lavoratori).
Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Copia del presente contratto dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori a cura e a carico del datore di lavoro.
Il testo del CCNL è reperibile presso tutte le sedi territoriali delle parti stipulanti, ovvero presso il sito Internet delle stesse.
Titolo IV - FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, l'ANACI, l'UNAI, la FILCAMS/CGIL, la FISASCAT/CISL e la UILTUCS/UIL procederanno alla riscossione di un contributo ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 10 - Contributi sindacali
Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla COINSI, contributo intersindacale), fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
e da un ulteriore contributo forfettario, a carico dei datori di lavoro, pari a lire 20.000 / Euro 10,33 mensili per 12 mensilità.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico, sul c/c postale n. ___ intestato a: Ente bilaterale nazionale A.C. costituito da "ANACI/UNAI/FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS".
Il versamento degli importi di cui sopra, avrà inizio dal mese di giugno 2001, relativo al trimestre aprile-giugno 2001.
Pertanto, i versamenti trimestrali dovranno essere effettuati, di anno in anno, con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre.
La mancata osservanza degli adempimenti in capo al datore di lavoro comporterà per il medesimo l'obbligo di corrispondere anche la quota prevista a carico del dipendente.
Art. 11 - Diritti di informazione
I datori di lavoro sono tenuti a portare espressamente a conoscenza dei loro dipendenti, il contenuto del presente titolo e gli obblighi da esso derivanti, tramite la consegna del CCNL, provvedendo a farsi rilasciare dai lavoratori apposita ricevuta con l'accettazione di tutte le norme del CCNL
Tale ricevuta dovrà contenere anche la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto esprime il consenso ex artt. 11, 20 e 22, Legge n. 675/1996 al trattamento da parte dell'Ente bilaterale nazionale dei propri dati personali come individuato all'art. 1, 2º comma, lett. b), e fermo restando il rispetto dell'art. 8, Legge n. 300/1970, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l'adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta delle quote associative, nonché alla loro comunicazione nei limiti delle leggi vigenti anche allo scopo di fruizione di altri diritti contrattuali e dei servizi di assistenza e tutela riservati agli interessati che aderiscono a quanto previsto dal Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali) del CCNL ___ per i dipendenti da amministratori di condominio, confermato ed acquisito agli atti del Ministero del lavoro e previdenza sociale in data ___".
1) Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Si fa riferimento alle norme di Legge e alla risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27 novembre 1991, così come richiamate al Titolo II, art. 3, punto 5.
2) Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti, visto il D.Lgs. n. 626/1994 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l'accordo applicativo riportato in allegato (n° 5) al presente CCNL Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'E.B.N./A.C. la funzione di segreteria operativa per la gestione dell'accordo stesso.
3) Assistenza e diritti delle persone disabili
Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 103 del presente CCNL
4) Previdenza integrativa
4.1) Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
4.2) La costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate ed approfondite dalle parti firmatarie il presente contratto.
4.3) Gli elementi di costo dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori:
4.3.1) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r., a carico del lavoratore;
4.3.2) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione per il computo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
4.3.3) 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;
4.3.4) una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a lire 30.000 / Euro 15,49 di cui lire 23.000 / Euro 11,88 a carico del datore di lavoro e lire 7.000 / Euro 3,62 a carico del lavoratore.
4.4) Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al fondo.
4.5) Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
Titolo VI - ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 13 - Permessi Attività Sindacale
Fatta salva l'applicabilità della Legge 20-5-1970 n. 300 nelle amministrazioni, Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa Legge previsti, le parti concordano che ai dipendenti occupati nel comparto professionale amministratori di condominio sono riconosciuti, per l'esercizio di attività sindacale, permessi retribuiti per un massimo di 16 ore pro capite annue. Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al Datore di lavoro dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle OO.SS. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
Art. 14 - Trattenuta Sindacale
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale risulti:
- che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione
- sindacale prescelta.
L'esazione da parte dei datori di lavoro dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo di tale comunicazione. Qualora la revoca sia inviata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro, quest'ultimo lo comunicherà immediatamente alle Organizzazioni Sindacali interessate procedendo nel frattempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori - Le OO.SS. dei lavoratori hanno convenuto di predisporre, (in FACSIMILE allegato 3 al presente CCNL), il modulo di Delega valido per la scelta di adesione ad una delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Nell'ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo allegato (n° 4) al presente CCNL
Le norme contenute nell'accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per gli Amministratori di condominio, per gli Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20-5-1970.
Titolo VII - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2º livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di Mercato del Lavoro, Formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.
Art. 16 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge 108/90.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della Legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni Sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
Art. 17 - Composizione della Commissione e procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e segg. del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'ANACI o dell'UNAI competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a/r, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o dell'Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge n. 533/1973, e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1º gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1º comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'ANACI o dall'UNAI territorialmente competente, un altro designato dall'Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1º gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 19 - Declaratorie e profili
L'ANACI, l'UNAI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel determinare l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato in cui operano gli "Amministratori immobiliari" e gli studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare.
Quadro (Q)
Appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori individuati dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza, abbiano poteri di discrezionalità decisionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone con competenza ed autonomia operativa tecnica, commerciale, amministrativa e del personale, con facoltà autonoma di spesa e gestione, firma degli atti e delega delle responsabilità.
Livello primo (I)
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale e con uno specifico contributo al generale andamento dell'attività, che in possesso di elevate conoscenze tecniche e professionali, comunque acquisite, svolgono continuativamente ed in completa autonomia e con le specifiche deleghe di poteri e di firma, compiti di sovrintendenza, coordinamento, controllo:
- collaboratore che, in completa autonomia, sia preposto alle funzioni tecniche ed amministrative dello studio: autorizzazioni, concessioni, stesura dei contratti, scelta e gestione di fornitori ed appalti, al coordinamento e controllo dei dipendenti e delle attività esterne quali: rifacimenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie nei condomini, sicurezza cantieri, ecc.
Livello secondo (II)
Appartengono al livello secondo i lavoratori di concetto che, in completa autonomia funzionale e con le specifiche deleghe di poteri e di firma, svolgono attività professionali, comunque acquisite, anche con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che in autonomia gestiscono i contatti con i clienti e la soluzione dei problemi organizzativi tecnici, amministrativi e gestionali dello studio:
- capo ufficio;
- responsabili di settore;
- progettisti che operano in completa autonomia, sviluppano soluzioni di manutenzione e recupero, stendono i relativi contratti di appalto, ne seguono l'aggiudicazione.
Livello terzo (III)
Appartengono al livello terzo i lavoratori che svolgono attività tecniche o amministrative di concetto, operativamente autonome, con specifica delega di poteri e di firma, che comportino particolari e specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
- programmatore informatico;
- contabili di concetto che operano in completa autonomia, con specifica delega di poteri e di firma;
- disegnatori che effettuano rilievi dal grezzo, progettazione di soluzioni di manutenzione e recupero, ne seguono l'esecuzione.