CCNL in vigore
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Testo consolidato del CCNL 19/04/2001
Per i dipendenti da amministratori di condominio
Decorrenza: 01/04/2001
Scadenza: 31/12/2005
CCNL 19/04/2001 come modificato da:
- Accordo economico 27/07/2001
Accordo di rinnovo 12/05/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19 aprile 2001
tra
ANACI - UNAI
e Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL), Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da amministratori di condominio
N.d.r.:
L'ANACI in data 2 dicembre 2009 ha disdetto, con effetto al 31 dicembre 2009 il CCNL 19-04-2001, aderendo dal 1º gennaio 2010 al CCNL sottoscritto da CISAL-FENASALC / CNAI-SACI.
Pertanto per la disciplina economica e normativa successiva al 01-01-2010 si rinvia - per le aziende aderenti all'ANACI - al CCNL "Amministratori di condominio Cisal / Saci" - Settore "Terziario e Servizi".
Verbale di stipula
In data 27 luglio 2001, in Roma, si sono incontrati l'ANACI e l'UNAI con la FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL E UILTUCS-UIL per effettuare quanto previsto dall'art. 148 del CCNL per i dipendenti da amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare del 19 aprile 2001, a seguito dell'accordo del 2 luglio 2001 di rinnovo della parte economica del CCNL del terziario per il biennio 2001-2002.
[___]
Accordo di rinnovo 12/05/2011(Decorrenza 01/01/2011)
Verbale di stipula
Il 12 maggio 2011, alle ore 14:30, presso la sede UNAI in Roma, Via Castelfidardo 51, facendo seguito agli incontri ufficiali del giorno 3-3-2010, del giorno 8-4-2010, del giorno 23-6-2010 e del giorno 14-10-2010, unitamente ai contatti informali, nel frattempo, intercorsi, a seguito della convocazione del tavolo di trattativa per la rinegoziazione del "CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare", sono oggi presenti:
- la Filcams-CGIL;
- la Fisascat-CISL;
- la Uiltucs-UIL;
- la UNAI.
Premessa
Premesso che:
- ANACI ha formulato, con lettera del 2-12-2009, formale disdetta del "CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare", sottoscritto il 19-4-2001, con effetto dal 31-12-2009 e, con tale atto unilaterale, ha determinato anche il recesso dall'EBNAC.
- Gli effetti che sono scaturiti dalla decisione adottata dall'ANACI di disdire il CCNL si sono, pertanto, automaticamente riflessi anche sulla partecipazione all'ente bilaterale.
- ANACI non si è limitata a disdire il CCNL ma ha aderito ad altro contratto collettivo del medesimo comparto, sposandone gli obiettivi e le finalità che contrastano, in termini concorrenziali, con quelli che ha abbandonato con la disdetta del precedente contratto.
Tutto ciò premesso, le parti riunite come in epigrafe convengono quanto segue:
[___]
Le parti riconoscono che l'evoluzione quantitativa e qualitativa del comparto servizi professionali degli amministratori condominiali, ha determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare organizzati con mezzi e personale.
In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessità di definire, nello spirito del "Protocollo del 23 luglio 1993", un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi, le parti hanno concordato la stipula del presente CCNL che, nella sua gestione, è finalizzato a favorire il confronto sulle problematiche inerenti il ruolo svolto dalle attività professionali non regolamentate nell'economia nazionale ed europea; nonché a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività professionali.
È con questi presupposti che le parti sono impegnate ad affrontare le imminenti scadenze a livello nazionale e comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.
In tale situazione, ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività sia su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel comparto, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a fare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes", nella forma e con le procedure così come previste in materia dal "Protocollo del 23 luglio 1993" sottoscritto dal Governo italiano e le parti sociali.
Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e le altre modalità di impiego previste al Titolo X (Mercato del lavoro) tra amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare ed il loro personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario e inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 2 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 - Esame quadro socio-economico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno ANACI, UNAI e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni non regolamentate, che abbiano riflessi sul comparto;
2) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
3) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa;
4) problemi relativi al riconoscimento professionale della categoria nell'ambito del processo di riforma delle libere professioni.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
3) l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
4) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni di aggiornamento;
5) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della risoluzione CEE 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991.
Titolo III - STRUMENTI BILATERIALI
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell'art. 3 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A) l'Ente bilaterale nazionale (art. 5);
B) la Commissione paritetica nazionale (art. 6);
C) il gruppo per le pari opportunità (art. 7);
D) Organismo paritetico nazionale (Allegato 5, accordo applicativo D.Lgs. n. 626).
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sulla opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del comparto "Amministratori di condominio".
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (All. 2).
b) Le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico-legislativo, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della Legge n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante "stages" utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti.
c) Predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b).
d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a: utilizzo della Legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 93.
e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL
f) Predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8.
g) Svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N. (D.Lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale del comparto amministratori immobiliari, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello Statuto e Regolamento allegati al presente CCNL
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà presso l'UNAI sita in via Castelfidardo n. 51, 00185 Roma.
Art. 6 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sotto elencate:
1) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo, nonché singoli datori di lavoro o lavoratori;
2) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;
3) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
4) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
5) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;
6) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La Commissione sarà composta da tre rappresentanti delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall'ANACI e uno dall'UNAI, il secondo anno uno designato dall'ANACI e due dall'UNAI, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette Associazioni, e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione paritetica sarà presso la sede dell'UNAI sita in via Castelfidardo, 51, 00185 Roma.
Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge n. 125/1991 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro sarà composto da tre rappresentanti delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto: il primo anno due designati dall'ANACI e uno dall'UNAI, il secondo anno uno designato dall'ANACI e due dall'UNAI, dal terzo anno e fino alla scadenza del contratto la ripartizione dei componenti come risulterà dagli accordi stipulati dalle predette Associazioni, e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione le pari opportunità sarà presso la sede dell'UNAI sita in via Castelfidardo, 51, 00185 Roma.
Art. 8 - Distribuzione del CCNL
Il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti assegnano il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti/doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al comparto (datori di lavoro e lavoratori).
Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Copia del presente contratto dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori a cura e a carico del datore di lavoro.
Il testo del CCNL è reperibile presso tutte le sedi territoriali delle parti stipulanti, ovvero presso il sito Internet delle stesse.
Titolo IV - FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, l'ANACI, l'UNAI, la FILCAMS/CGIL, la FISASCAT/CISL e la UILTUCS/UIL procederanno alla riscossione di un contributo ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 10 - Contributi sindacali
Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla COINSI, contributo intersindacale), fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
e da un ulteriore contributo forfettario, a carico dei datori di lavoro, pari a lire 20.000 / Euro 10,33 mensili per 12 mensilità.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico, sul c/c postale n. ___ intestato a: Ente bilaterale nazionale A.C. costituito da "ANACI/UNAI/FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS".
Il versamento degli importi di cui sopra, avrà inizio dal mese di giugno 2001, relativo al trimestre aprile-giugno 2001.
Pertanto, i versamenti trimestrali dovranno essere effettuati, di anno in anno, con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre.
La mancata osservanza degli adempimenti in capo al datore di lavoro comporterà per il medesimo l'obbligo di corrispondere anche la quota prevista a carico del dipendente.
Art. 11 - Diritti di informazione
I datori di lavoro sono tenuti a portare espressamente a conoscenza dei loro dipendenti, il contenuto del presente titolo e gli obblighi da esso derivanti, tramite la consegna del CCNL, provvedendo a farsi rilasciare dai lavoratori apposita ricevuta con l'accettazione di tutte le norme del CCNL
Tale ricevuta dovrà contenere anche la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto esprime il consenso ex artt. 11, 20 e 22, Legge n. 675/1996 al trattamento da parte dell'Ente bilaterale nazionale dei propri dati personali come individuato all'art. 1, 2º comma, lett. b), e fermo restando il rispetto dell'art. 8, Legge n. 300/1970, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l'adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta delle quote associative, nonché alla loro comunicazione nei limiti delle leggi vigenti anche allo scopo di fruizione di altri diritti contrattuali e dei servizi di assistenza e tutela riservati agli interessati che aderiscono a quanto previsto dal Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali) del CCNL ___ per i dipendenti da amministratori di condominio, confermato ed acquisito agli atti del Ministero del lavoro e previdenza sociale in data ___".
1) Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Si fa riferimento alle norme di Legge e alla risoluzione CEE del 20 maggio 1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27 novembre 1991, così come richiamate al Titolo II, art. 3, punto 5.
2) Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti, visto il D.Lgs. n. 626/1994 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l'accordo applicativo riportato in allegato (n° 5) al presente CCNL Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'E.B.N./A.C. la funzione di segreteria operativa per la gestione dell'accordo stesso.
3) Assistenza e diritti delle persone disabili
Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 103 del presente CCNL
4) Previdenza integrativa
4.1) Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
4.2) La costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate ed approfondite dalle parti firmatarie il presente contratto.
4.3) Gli elementi di costo dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori:
4.3.1) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r., a carico del lavoratore;
4.3.2) 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione per il computo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
4.3.3) 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;
4.3.4) una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a lire 30.000 / Euro 15,49 di cui lire 23.000 / Euro 11,88 a carico del datore di lavoro e lire 7.000 / Euro 3,62 a carico del lavoratore.
4.4) Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al fondo.
4.5) Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
Titolo VI - ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 13 - Permessi Attività Sindacale
Fatta salva l'applicabilità della Legge 20-5-1970 n. 300 nelle amministrazioni, Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa Legge previsti, le parti concordano che ai dipendenti occupati nel comparto professionale amministratori di condominio sono riconosciuti, per l'esercizio di attività sindacale, permessi retribuiti per un massimo di 16 ore pro capite annue. Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al Datore di lavoro dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle OO.SS. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
Art. 14 - Trattenuta Sindacale
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale risulti:
- che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione
- sindacale prescelta.
L'esazione da parte dei datori di lavoro dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo di tale comunicazione. Qualora la revoca sia inviata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro, quest'ultimo lo comunicherà immediatamente alle Organizzazioni Sindacali interessate procedendo nel frattempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori - Le OO.SS. dei lavoratori hanno convenuto di predisporre, (in FACSIMILE allegato 3 al presente CCNL), il modulo di Delega valido per la scelta di adesione ad una delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Nell'ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo allegato (n° 4) al presente CCNL
Le norme contenute nell'accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per gli Amministratori di condominio, per gli Studi e/o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20-5-1970.
Titolo VII - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2º livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di Mercato del Lavoro, Formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.
Art. 16 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge 108/90.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della Legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni Sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
Art. 17 - Composizione della Commissione e procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e segg. del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'ANACI o dell'UNAI competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a/r, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o dell'Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge n. 533/1973, e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1º gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1º comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'ANACI o dall'UNAI territorialmente competente, un altro designato dall'Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1º gennaio 2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 19 - Declaratorie e profili
L'ANACI, l'UNAI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel determinare l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato in cui operano gli "Amministratori immobiliari" e gli studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare.
Quadro (Q)
Appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori individuati dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza, abbiano poteri di discrezionalità decisionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone con competenza ed autonomia operativa tecnica, commerciale, amministrativa e del personale, con facoltà autonoma di spesa e gestione, firma degli atti e delega delle responsabilità.
Livello primo (I)
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale e con uno specifico contributo al generale andamento dell'attività, che in possesso di elevate conoscenze tecniche e professionali, comunque acquisite, svolgono continuativamente ed in completa autonomia e con le specifiche deleghe di poteri e di firma, compiti di sovrintendenza, coordinamento, controllo:
- collaboratore che, in completa autonomia, sia preposto alle funzioni tecniche ed amministrative dello studio: autorizzazioni, concessioni, stesura dei contratti, scelta e gestione di fornitori ed appalti, al coordinamento e controllo dei dipendenti e delle attività esterne quali: rifacimenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie nei condomini, sicurezza cantieri, ecc.
Livello secondo (II)
Appartengono al livello secondo i lavoratori di concetto che, in completa autonomia funzionale e con le specifiche deleghe di poteri e di firma, svolgono attività professionali, comunque acquisite, anche con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che in autonomia gestiscono i contatti con i clienti e la soluzione dei problemi organizzativi tecnici, amministrativi e gestionali dello studio:
- capo ufficio;
- responsabili di settore;
- progettisti che operano in completa autonomia, sviluppano soluzioni di manutenzione e recupero, stendono i relativi contratti di appalto, ne seguono l'aggiudicazione.
Livello terzo (III)
Appartengono al livello terzo i lavoratori che svolgono attività tecniche o amministrative di concetto, operativamente autonome, con specifica delega di poteri e di firma, che comportino particolari e specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
- programmatore informatico;
- contabili di concetto che operano in completa autonomia, con specifica delega di poteri e di firma;
- disegnatori che effettuano rilievi dal grezzo, progettazione di soluzioni di manutenzione e recupero, ne seguono l'esecuzione.
Livello quarto (IV)
Appartengono al livello quarto i lavoratori qualificati che svolgono più compiti operativi che richiedano specifiche conoscenze tecniche e/o amministrative e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- segretari unici con cumulo di mansioni d'ordine che tengono anche contatti informativi con la clientela ed i fornitori;
- cassiere comune;
- impiegati/e anche con utilizzo coordinato ed autonomo dei programmi di "office automation" e di tutta la strumentazione informatica d'ufficio;
- addetti alla preparazione assemblee: convocazioni, ordini del giorno, verbalizzazioni ed ai conseguenti rapporti con i clienti;
- addetti alle ripartizioni millesimali ed imputazioni.
Livello quinto (V)
Appartengono al livello quinto i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, e cioè:
- addetti imputazione dati al videoterminale;
- addetti alla segreteria e/o ai servizi esterni e al disbrigo di commissioni, presso enti, istituti ed uffici pubblici o privati;
- addetti/e alla compilazione e registrazione di schede e situazioni (scadenze, manutenzioni, pagamenti, ecc.) e tenuta di estratti conto dei clienti;
- addetti alla compilazione di scritture tecniche o contabili, semplificate o ripetitive o su schemi predisposti, ed alla compilazione di schede, registri o repertori obbligatori.
Livello sesto (VI)
Appartengono al livello sesto i lavoratori che svolgono mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere ausiliario od operazioni esecutive d'ordine:
- fattorini;
- addetti alla fotocopiatura di documenti e alla fascicolazione di testi.
Livello settimo (VII)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
- addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Norma transitoria di prima applicazione - In considerazione del rinnovato assetto classificatorio del personale, che prevede un ampliamento numerico dei livelli professionali, l'inquadramento dei lavoratori avverrà esclusivamente in base alle effettive mansioni svolte.
Titolo IX - FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 20 - Formazione professionale
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa e/o di collaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, studi e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare;
3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine di ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
5) rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia italiana ed europea;
6) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla salute e sulla sicurezza;
7) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
8) conoscere una lingua dell'Unione europea in aggiunta alla lingua madre.
Art. 21 - Congedi per la formazione finalizzata all'acquisizione di nuovi profili professionali
Allo scopo di favorire la formazione professionale, così come indicato al precedente art. 20 ed in particolare a quanto previsto al punto 4, le parti concordano sulla opportunità di demandare all'Ente bilaterale nazionale, la promozione e/o organizzazione di percorsi formativi personalizzati mirati all'acquisizione di nuovi profili professionali scaturenti anche da normative legislative specifiche.
L'Ente, inoltre, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati in tema di formazione, dovrà altresì definire:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
- i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno superare la misura massima individuale di 150 ore.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo V, art. 66.
Art. 22 - Congedi per la formazione continua
Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt. 17, Legge n. 196/1997, e 6, Legge n. 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l'Ente bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
L'Ente bilaterale nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione.
In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo art. 23.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea), i seguenti benefici:
a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami;
b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
2) Lavoratori studenti - Congedi per la formazione
I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa.
Tale periodo formativo, previsto dall'art. 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1) del presente articolo.
Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.
Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.
Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo V, art. 66.
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di "stages" con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti UE.
Art. 25 - Finalità e tipologie di impiego
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di mercato del lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
- apprendistato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto a tempo parziale;
- contratto di lavoro ripartito;
- contratti a tempo determinato;
- contratto di telelavoro;
- contratto di lavoro temporaneo.
Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, dalla Legge n. 196/1997 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento dell'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire sia l'incremento dell'occupazione giovanile sia a promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva.
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordando di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "Relazioni sindacali" previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
A tal fine si impegnano affinché l'Ente bilaterale nazionale realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Art. 27 - Sfera di applicazione
Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani lavoratori anche se in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale omogenei rispetto alle attività da svolgere.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio ed in coerenza a tale finalità, è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni comprese nei livelli V, IV, III e nel II livello con esclusione dei profili "Capo ufficio" e "Responsabile di settore".
Art. 28 - Proporzione numerica
Considerato che la Legge n. 196/1997 prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria struttura lavorativa non può superare il 100% dei lavoratori qualificati in servizio presso la struttura lavorativa stessa e per i quali è ammesso l'apprendistato.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 56/1987, il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 29 - Età per l'assunzione
Possono essere assunti, come apprendisti, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, ovvero gli eventuali limiti superiori previsti da norme particolari.
Sono salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 21, Legge n. 56 del 28 febbraio 1987, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti, la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto di apprendistato oltre alle altre informazioni previste e richieste.
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 (trenta) giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Titolo di studio | Ore di formazione |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica | 100 |
Diploma di scuola media superiore | 80 |
Diploma universitario o di laurea | 60 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono retribuite.
Art. 33 - Formazione - contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della Legge n. 196/1997, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), del decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti dal decreto ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro secondo il modello definito dalle parti o quello sperimentale previsto dall'accordo applicativo del D.Lgs. n. 626 (All. 5) che costituisce parte integrante del presente contratto.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), del decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
- conoscere i prodotti e i servizi di settore;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche-scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni tecnologiche di interesse settoriale.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2000 del Ministero del lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti si impegnano ad attivare le iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 16, comma 3, della Legge n. 196/1997, e dell'art. 4, del D.M. 8 aprile 1998, per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di quindici addetti.
Art. 35 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un interruzione superiore ad un anno.
Art. 36 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o fare impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, l'apprendista o, in caso di minore, la famiglia o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell'addestramento.
Art. 37 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento obbligatori e quelli complementari;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Art. 38 - Durata dell'apprendistato
Il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello II e III, alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello IV ed alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello V.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Art. 39 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 90 (Orario di lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente art. 32 del presente titolo.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. c) del precedente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.
Art. 40 - Trattamento economico
Agli apprendisti spetta per i primi 12 mesi l'85% della paga tabellare conglobata del livello di riferimento e, per i mesi successivi, il 100% del netto della normale retribuzione del lavoratore con la stessa qualifica alla quale è stato assegnato l'apprendista.
Resta comunque inteso che al termine del periodo di apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
Art. 41 - Trattamento malattia e infortunio
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
- per i primi tre giorni di assenza per malattia ad un'indennità pari al 100% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; pari al 35% della retribuzione giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo; pari al 33% della retribuzione giornaliera per i giorni dal ventunesimo al centoottantesimo.
In caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per il giorno dell'infortunio (primo giorno); pari al 60% della retribuzione giornaliera per i giorni dal secondo al quarto (periodo di carenza).
A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all'apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 75% della retribuzione netta giornaliera che avrebbe percepito lavorando.
Le disposizioni di cui il presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro.
Art. 42 - Percentuale di conferma
La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e durata dell'apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti e risultino, al momento della presentazione della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori, ovvero di 1 su 2, il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi del presente titolo, sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al 1º comma del presente articolo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Capo II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 43 - Modalità di applicazione
Le parti, nell'ottica di favorire l'inserimento di giovani nel settore concordano quanto segue:
A) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni di Legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
B) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al VI e VII livello della classificazione del personale di cui al Titolo VIII (Classificazione) del presente CCNL
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
1) i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il conseguimento dei livelli I e II, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2) i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro, finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il conseguimento dei livelli III e IV, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3) i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del VI e VII, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
C) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.
Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, il termine dei C.f.l. può essere prorogato per i casi di interruzione della prestazione dovuti ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare e periodi di aspettativa, fino all'effettivo compimento della durata massima prevista.
D) Gli inquadramenti di ingresso all'atto dell'assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalla seguente tabella:
Qualifica contrattuale finale | Livello iniziale | Livello finale | Termine |
1ª | II | I | Dopo 24 mesi |
2ª | III | II | Dopo 24 mesi |
3ª | IV | III | Dopo 24 mesi |
4ª | V | IV | Dopo 24 mesi |
5ª | VI | V | Dopo 12 mesi |
È consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.
E) Fermi restando i termini sopraindicati, la comunicazione ai lavoratori interessati della trasformazione o meno del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata in forma scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro.
F) Il programma di formazione di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:
- il profilo professionale cui tende il progetto e il livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
- numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;
- livello iniziale di inquadramento;
- livello finale di inquadramento;
- durata del contratto secondo quanto sopra indicato;
- ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
- il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato dovrà svilupparsi l'iter formativo;
- dipendenti in forza per livello;
- dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
- dichiarazione di rispetto dei principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 (parità uomo-donna);
- l'indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica tramite l'Ente bilaterale nazionale del settore o internamente alla struttura lavorativa;
- i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai C.f.l. in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16, comma 11 della Legge n. 451/1994.
G) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
- se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
- livello iniziale di inquadramento;
- livello finale di inquadramento;
- durata del contratto e relativa decorrenza;
- periodo di prova nei termini previsti dall'art. 104 del presente contratto;
- ore di formazione teorica e tecnico-pratica.
Copia del programma formativo sarà consegnata dal datore di lavoro al lavoratore interessato.
H) La formazione teorica, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e tecnico-pratica, da impartirsi durante l'arco di 24 mesi, devono avere una durata minima complessiva di:
- 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli I e II. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
La formazione teorica predetta dovrà concernere:
- legislazione del settore;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale.
- 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli III e IV. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
A) 20 ore per la parte teorica;
B) le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
- 20 ore per l'inserimento professionale a tutti i livelli, escluso il VI e il VII livello, che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.
Qualora all'interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un corrispondente monte ore di permessi retribuiti, per partecipare a programmi esterni di formazione organizzati, ove possibile, dagli strumenti bilaterali nazionali così come previsto dal presente CCNL
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di attivazione del C.f.l. è tenuto a darne comunicazione all'E.B. nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo.
Scheda 1
Programma formativo
per il raggiungimento del I e II livello
Aree didattiche | Ore di formazione |
Area giuridica ed organizzativa | 50 |
Area tecnico - Amministrativa pratica | 80 |
Totale | 130 |
Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica ed organizzativa;
B) addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del primo modulo è l'apprendimento della legislazione che regola l'attività dello specifico settore professionale, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni.
Area giuridica ed organizzativa
- Principi fondamentali
- Legislazione del lavoro
- Contratto di lavoro
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa
- Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai principi riferiti ai rapporti interpersonali
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Legislazione dello specifico settore professionale
Area tecnico - amministrativa - pratica
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire il lavoratore su nozioni generali e sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.
Scheda 2
Programma formativo
per il raggiungimento dei livelli III, IV e V
Aree didattiche | Ore di formazione |
Area giuridica ed organizzativa | 20 |
Area tecnico - Amministrativa pratica | 60 |
Totale | 80 |
Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica ed organizzativ