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Testo Consolidato CCNL del 06/04/2023
AMBASCIATE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI
Testo consolidato del CCNL 06/04/2023
per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2025
Addì, 06/04/2023
tra
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e
Delegazioni sindacali
- FP-CGIL
- CISL-FP
- UIL-PA
- CEUQ
A seguito delle richieste delle OO.SS. dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e CEUQ rivolte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è pervenuti alla revisione della disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia.
I lavori per l'aggiornamento delle Linee guida sono stati seguiti, secondo le rispettive competenze, dai rappresentanti di:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Delegazioni sindacali
FP-CGIL
CISL-FP
UIL-PA
CEUQ
Le presenti Linee guida per la regolamentazione del rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia, sono state inizialmente adottate su iniziativa delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL fin dal 2001.
Allo scadere dell'accordo sottoscritto in data 31 dicembre 2022 è stato avviato il confronto per il rinnovo e l'aggiornamento dei suoi contenuti, in base alle normative in materia di rapporti di lavoro vigenti in Italia ed in base alle previsioni della contrattazione collettiva riferita al settore pubblico e privato, per quanto applicabili.
La presente disciplina rinnova la precedente scaduta il 31 dicembre 2022, sia per la parte normativa che per la parte economica.
La sua definizione è in applicazione:
- delle Convenzioni di Vienna e particolarmente per l'attuazione ed applicazione degli articoli n. 33 e n. 41 sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e degli articoli n. 48 e n. 55 sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963, ratificate in Italia con Legge 9 agosto 1967, n. 804;
- delle Convenzioni n. 87, San Francisco 17 giugno 1948, concernenti "La libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale", e n. 98, Ginevra 8 giugno 1949, concernente "L'applicazione dei principi del Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.);
- della Carta Sociale Europea, rivista (di cui alla Legge 9 febbraio 1999, n. 30);
- della Costituzione della Repubblica italiana.
Le disposizioni contenute nella presente disciplina continuano ad applicarsi, dopo la scadenza, fino al successivo rinnovo.
In applicazione del principio della c.d. "immunità ristretta o relativa", riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e recepito dalla giurisprudenza di legittimità interna con riferimento alle controversie aventi natura patrimoniale portate in giudizio da un lavoratore dipendente di uno Stato estero sulla base dei diritti derivanti dall'applicazione della presente "Disciplina", la giurisdizione spetta al giudice italiano.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di disciplinare in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali e Organismi internazionali stabiliti in Italia ed il relativo personale dipendente.
2. La disciplina contenuta nel presente documento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerata un complesso unitario ed inscindibile, costituisce un riferimento normativo e contrattuale per le eventuali discipline, accordi speciali, usi e consuetudini riferiti alla disciplina dei rapporti di lavoro fra le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti Culturali, gli Organismi internazionali ed il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto rispetto alla presente disciplina del rapporto di lavoro.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(Legge n. 264/1949; Legge n. 300/1970; Legge n. 39/1990; d.lgs. n. 368/2001; art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000; d.lgs. n. 276/2003; d.lgs. ri. 81/2015; decreto-Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018; d.lgs., n. 152/1997, così come modificato dal d.lgs. n. 104/2022).
1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le disposizioni di Legge in vigore.
2. L'assunzione a tempo determinato è consentita nei limiti previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
3. Le Rappresentanze diplomatiche hanno l'obbligo di comunicare al lavoratore le informazioni relative al rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e successive modificazioni, mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1.
Tenuto conto della specificità dei rapporti di lavoro di cui alle presenti Linee guida, al lavoratore andrà comunicata anche la retribuzione lorda come definita all'articolo 4.
4. All'atto dell'assunzione il/la lavoratore/trice dovrà presentare i seguenti documenti:
- certificato di nascita;
- certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento professionale compiuti;
- attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
- attestato o dichiarazione di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
- documenti relativi alle assicurazioni sociali;
- certificato di famiglia.
5. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e comunicare l'inizio del rapporto di lavoro entro il giorno precedente allo stesso, per via telematica, attraverso il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (www. co. lavoro.stov.it). Tale comunicazione è utile anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti ed istituti previdenziali e assicurativi interessati (INPS e INAIL).
6. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad iscriversi al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), istituito, con decorrenza dal 1º gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni. Tale Fondo eroga prestazioni in presenza di eventi di sospensione e riduzione di orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.
7. Il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire al/alla lavoratore/trice la documentazione necessaria all'iscrizione presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio Sanitario Pubblico dello Stato di nazionalità del lavoratore medesimo o della rappresentanza presso la quale è impiegato. In alternativa, il datore di lavoro sarà tenuto a fornire al/alla lavoratore/trice un'assicurazione sanitaria privata italiana o dello Stato di nazionalità propria del dipendente o della rappresentanza.
8. L'avvenuta assunzione dovrà essere comunicata anche al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio Cerimoniale II.
Art. 3 - Classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale si articola su tre Aree professionali, all'interno di ciascuna delle quali sono compresi profili professionali collocati su posizioni economiche diverse, in base ai differenti gradi di complessità delle mansioni e funzioni. Questo sistema prevede sia progressioni economiche nell'ambito di ciascuna Area professionale, sia il passaggio dall'Area di appartenenza alla posizione iniziale dell'Area immediatamente superiore, secondo le procedure previste dall'articolo 26.
2. In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, intendendosi per tale quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al/alla lavoratore/trice compete l'inquadramento al livello/area superiore (cfr. in proposito Cass. n. 21868 del 2017).
3. Le Aree A, B e C sono così configurate:
Appartengono a questa Area quei/quelle prestatori/trici di lavoro subordinato che, pur non rientrando nella categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di responsabilità e autonomia di esecuzione con carattere continuativo di rilevante importanza. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione internazionale.
Profili professionali: A-super, A-1 e A-2
Mansioni e funzioni:
Livello A-super: i lavoratori e le lavoratrici che, pur svolgendo le mansioni e le funzioni di cui ai livelli A-l e A-2, ricoprono nell'organizzazione un ruolo di rilevante importanza, caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore della cui organizzazione sono responsabili o da elevati e specifici livelli di specializzazione connessi ad incarichi di particolare rilevanza. L'accesso a tale profilo non richiede il possesso del diploma di laurea.
Livello A-1 - Esempi: Collaboratore/trice e/o Assistente di Capo Missione, o di Legazione, o di Direttore, Collaboratore ufficio relazioni esterne, Responsabile Tecnico Amministrativo, Responsabile Amministrativo Contabile, Incaricato all'Insegnamento, Responsabile del Personale e tutte le figure professionali contemplate nel livello A-2 nei casi di maggiore autonomia organizzativa e operativa; altre qualifiche assimilabili.
Livello A-2 - Esempi: Impiegato di concetto, Personale tecnico specializzato, Aiuto del Responsabile Amministrativo Contabile, Interpreti/traduttori/trici e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-l nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste dall'inquadramento superiore; altre qualifiche assimilabili.
Appartengono a questa Area quei/quelle lavoratori/trici in possesso di ordinarie capacità professionali tecnico/amministrative, che svolgono mansioni impiegatizie e di servizio di maggiore responsabilità. E richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione internazionale.
Profili professionali: B-1, B-2 e B-3
Mansioni e funzioni:
Livello B-1 - Esempi: Segretario di Funzionari, Addetti e Agenti Diplomatici e tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; operatore addetto alla sicurezza; altre qualifiche assimilabili.
Livello B-2 - Esempi: Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile, Operatore informatico, Stenodattilografo e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.
Livello B-3 - Esempi : Impiegato Esecutivo, Impiegato addetto alla segreteria e/o alla contabilità, Addetti uffici informazioni, passaporti, visti, legalizzazioni, ecc., Addetto ai terminali informatici, Addetto alla biblioteca, Archivista, Bibliotecario, Responsabile della sicurezza e vigilanza, Receptionist, Autista del Capo Missione o Direttore, Governante, Maggiordomo della Residenza, Capocuoco, Responsabile tecnico della manutenzione, Capomastro e tutte le figure professionali contemplate nel livello C-1 nei casi di