CCNL in vigore
AMBASCIATE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI
Testo consolidato del CCNL 30/12/2020
per i dipendenti delle ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali e organismi internazionali in italia
Decorrenza: 01/01/2020
Scadenza: 31/12/2022
Addì, 30 dicembre 2020
A seguito delle richieste delle OO.SS. dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e CEUQ FP rivolte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è pervenuti alla revisione della disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia.
I lavori per l'aggiornamento delle Linee guida sono stati seguiti, secondo le rispettive competenze, dai rappresentanti di:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Delegazioni sindacali
FP-CGIL
CISL-FP
UIL-PA
CEUQ-FP
Le presenti Linee guida per la regolamentazione del rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia, sono state inizialmente adottate su iniziativa delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL fin dal 2001.
Allo scadere dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2017 è stato avviato il confronto per il rinnovo e l'aggiornamento dei suoi contenuti, in base alle normative in materia di rapporti di lavoro vigenti in Italia ed in base alle previsioni della contrattazione collettiva riferita al settore pubblico e privato, per quanto applicabili.
La presente disciplina rinnova la precedente scaduta il 31 dicembre 2019, sia per la parte normativa che per la parte economica.
La sua definizione è in applicazione:
- delle Convenzioni di Vienna e particolarmente per l'attuazione ed applicazione degli articoli n. 33 e n. 41 sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e degli articoli n. 48 e n. 55 sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963, ratificate in Italia con Legge 9 agosto 1967, n. 804;
- delle Convenzioni n. 87, San Francisco 17 giugno 1948, concernenti "La libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale", e n. 98, Ginevra 8 giugno 1949, concernente "L'applicazione dei principi del Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.);
- della Carta Sociale Europea, rivista (di cui alla Legge 9 febbraio 1999, n. 30);
- della Costituzione della Repubblica italiana.
Le disposizioni contenute nella presente disciplina continuano ad applicarsi, dopo la scadenza, fino al successivo rinnovo.
In applicazione del principio della c.d. "immunità ristretta o relativa", riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e recepito dalla giurisprudenza di legittimità interna con riferimento alle controversie aventi natura patrimoniale portate in giudizio da un lavoratore dipendente di uno Stato estero sulla base dei diritti derivanti dall'applicazione della presente "Disciplina", la giurisdizione spetta al giudice italiano.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di disciplinare in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali e Organismi internazionali stabiliti in Italia ed il relativo personale dipendente.
2. La disciplina contenuta nel presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerata un complesso unitario ed inscindibile, costituisce un riferimento normativo e contrattuale per le eventuali discipline, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi alla disciplina dei rapporti di lavoro fra le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti Culturali, gli Organismi internazionali ed il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto rispetto alla presente disciplina del rapporto di lavoro.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(Legge n. 264/1949; Legge n. 300/1970; Legge n. 39/1990; d.lgs. n. 368/2001; art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000; d.lgs. n. 276/2003; d.lgs. n. 81/2015; decreto-Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2018)
1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
2. L'assunzione a tempo determinato è consentita nei limiti previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
3. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data di assunzione;
- la durata del periodo di prova;
- la qualifica del lavoratore;
- la retribuzione lorda.
4. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- certificato di nascita;
- certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento professionale compiuti;
- attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
- attestato o dichiarazione di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
- documenti relativi alle assicurazioni sociali;
- certificato di famiglia.
5. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e comunicare l'inizio del rapporto di lavoro entro il giorno precedente allo stesso, per via telematica, attraverso il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie ("http://www.co.lavoro.gov.it"www.co.lavoro.gov.it). Tale comunicazione è utile anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti ed istituti previdenziali e assicurativi interessati (INPS, INAIL).
6. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad iscriversi al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), istituito, con decorrenza dal 1º gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni. Tale Fondo eroga prestazioni in presenza di eventi di sospensione e riduzione di orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.
7. Il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire al lavoratore la documentazione necessaria all'iscrizione presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio Sanitario Pubblico dello Stato di nazionalità del lavoratore medesimo o della rappresentanza presso la quale è impiegato. In alternativa il datore di lavoro sarà tenuto a fornire al lavoratore un'assicurazione sanitaria privata italiana o dello Stato di nazionalità propria del dipendente o della rappresentanza.
8. L'avvenuta assunzione dovrà essere comunicata anche al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio Cerimoniale II.
Art. 3 - Classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale si articola su tre Aree professionali, all'interno di ciascuna delle quali sono compresi profili professionali collocati su posizioni economiche diverse, in base ai differenti gradi di complessità delle mansioni e funzioni. Questo sistema prevede sia progressioni economiche nell'ambito di ciascuna Area professionale, sia il passaggio dall'Area di appartenenza alla posizione iniziale dell'Area immediatamente superiore, secondo le procedure previste dall'articolo 26 della presente disciplina.
2. In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, intendendosi per tale quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello/area superiore (cfr. in proposito Cass. n. 21868 del 2017).
3. Le Aree A, B e C sono così configurate:
Area A
Appartengono a questa Area i lavoratori subordinati che, pur non rientrando nella categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di responsabilità e autonomia di esecuzione con carattere continuativo di rilevante importanza. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione internazionale.
Profili professionali: A-super, A-1 e A-2
Mansioni e funzioni:
Livello A-super: i lavoratori e le lavoratrici che, pur svolgendo le mansioni e le funzioni di cui ai livelli A-1 e A-2, ricoprono nell'organizzazione un ruolo di rilevante importanza, caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore della cui organizzazione sono responsabili o da elevati e specifici livelli di specializzazione connessi ad incarichi di particolare rilevanza. L'accesso a tale profilo non richiede il possesso del diploma di laurea.
Livello A-1 - Esempi: Collaboratore e/o Assistente di Capo Missione, o di Legazione, o di Direttore, Collaboratore ufficio relazioni esterne, Responsabile Tecnico Amministrativo, Responsabile Amministrativo Contabile, Incaricato all'Insegnamento, Responsabile del Personale e tutte le figure professionali contemplate nel livello A-2 nei casi di maggiore autonomia organizzativa e operativa; altre qualifiche assimilabili.
Livello A-2 - Esempi: Impiegato di concetto, Personale tecnico specializzato, Aiuto del Responsabile Amministrativo Contabile, Interpreti/traduttori e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-1 nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste dall'inquadramento superiore; altre qualifiche assimilabili.
Area B
Appartengono a questa Area i lavoratori in possesso di ordinarie capacità professionali tecnico/amministrative, che svolgono mansioni impiegatizie e di servizio di maggiore responsabilità. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione internazionale.
Profili professionali: B-1, B-2 e B-3
Mansioni e funzioni:
Livello B-1 - Esempi: Segretario di Funzionari, Addetti e Agenti Diplomatici e tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; operatore addetto alla sicurezza; altre qualifiche assimilabili.
Livello B-2 - Esempi: Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile, Operatore informatico, Stenodattilografo e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.
Livello B-3 - Esempi : Impiegato Esecutivo, Impiegato addetto alla segreteria e/o alla contabilità, Addetti uffici informazioni, passaporti, visti, legalizzazioni, ecc., Addetto ai terminali informatici, Addetto alla biblioteca, Archivista, Bibliotecario, Responsabile della sicurezza e vigilanza, Receptionist, Autista del Capo Missione o Direttore, Governante, Maggiordomo della Residenza, Capocuoco, Responsabile tecnico della manutenzione, Capomastro e tutte le figure professionali contemplate nel livello C-1 nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste dall'inquadramento superiore; altre qualifiche assimilabili.
Area C
Appartengono a questa Area i lavoratori con mansioni prevalentemente manuali o impiegatizie di minore responsabilità, per le quali si richiedono ordinarie o comuni conoscenze pratiche. Richiede una conoscenza di base della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell'Organizzazione internazionale.
Profili professionali: C-1, C-2, C-3 e C-4
Mansioni e funzioni:
Livello C-1 - Esempi: Autista, Addetto/a alle fotocopie, Operaio/a Specializzato/a (Elettricista, Idraulico, Falegname, Tipografo) e tutte le figure professionali contemplate nei livelli C-2, C-3 e C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.
Livello C-2 - Esempi: Fattorini con mansioni impiegatizie, Uscieri con mansioni impiegatizie, Addetti trasporto valigia diplomatica e della corrispondenza ufficiale, Guardie addette alla sicurezza del Personale e vigilanza della Cancelleria e/o Residenza, Cuoco, Imbianchino, Muratore, Giardiniere, Elettricista generico e tutte le figure professionali contemplate nei livelli C-3 e C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.
Livello C-3 - Esempi: Usciere, Portiere, Custode, Aiuto Giardiniere, Cameriere, Guardarobiere, Aiuto cuoco, Addetti alla manutenzione generale e tutte le figure professionali contemplate nel livello C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.
Livello C-4 - Esempi: Addetti pulizie, Fattorini, Addetti alle residenze private o della Residenza; altre qualifiche assimilabili.
Art. 4 - Trattamento economico
(Art. 36 Costituzione Repubblica italiana; art. 2099 Codice civile)
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
a) Il minimo tabellare mensile al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, inderogabile che comprende anche l'indennità di contingenza;
b) scatti di anzianità;
c) indennità di funzione;
d) indennità di appartenenza;
e) ulteriori indennità riconosciute.
2. Il minimo tabellare mensile, secondo i livelli di Area, corrisponde ai seguenti importi:
LIVELLO | GENNAIO 2020 | GENNAIO 2021 | GENNAIO 2022 |
A-Super | 1.950,92 | 1.964,58 | 1.984,22 |
A-1 | 1.950,92 | 1.964,58 | 1.984,22 |
A-2 | 1.858,72 | 1.871,73 | 1.890,44 |
B-1 | 1.792,06 | 1.804,60 | 1.822,65 |
B-2 | 1.750,04 | 1.762,29 | 1.779,92 |
B-3 | 1.704,67 | 1.716,60 | 1.733,77 |
C-1 | 1.669,25 | 1.680,94 | 1.697,74 |
C-2 | 1.575,84 | 1.586,87 | 1.602,74 |
C-3 | 1.490,10 | 1.500,53 | 1.515,53 |
C-4 | 1.399,54 | 1.409,33 | 1.423,43 |
Indennità di funzione
Ai lavoratori appartenenti ai livelli A-Super, A-1 e A-2 è corrisposta una indennità di funzione rispettivamente di euro 120,00, 75,00 e di euro 50,00 per quattordici mensilità.
Ai lavoratori con mansione di autista è corrisposta una indennità di funzione di euro 50,00 per quattordici mensilità.
Indennità di responsabilità
Ai lavoratori appartenenti ai livelli A-Super, A-1 e A-2 che esercitino, ove previste, funzioni di responsabile dell'area o di unità organizzativa ovvero che siano in possesso di comprovate competenze specialistiche, deve essere corrisposta una indennità minima di responsabilità rispettivamente di euro 200,00 lordi per quattordici mensilità.
Indennità di appartenenza
Ai lavoratori deve essere corrisposta una indennità minima di appartenenza di euro 200,00 per l'Area A, di euro 180,00 per l'Area B e di euro 150,00 per l'Area C, lordi, per quattordici mensilità.
Premio di produttività
Le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti culturali e gli Organismi internazionali in Italia, su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie/aziendali e delle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative, hanno la facoltà di attivare un secondo livello di contrattazione collettiva anche al fine di istituire un premio di produttività, definendo nella contrattazione aziendale/territoriale i criteri, le risorse e le modalità di erogazione.
A tal fine le parti possono prevedere un sistema di valutazione del personale basato su criteri che tengano conto della presenza e dell'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi.
Indennità di cassa / Maneggio di denaro
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa e/o di maneggio denaro con carattere continuativo, che abbia piena e completa responsabilità della gestione del denaro con l'obbligo di farsi carico delle eventuali differenze, compete una indennità di maneggio denaro nella misura del 7% (sette %) della retribuzione di fatto percepita.
Quota oraria
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il coefficiente divisore 156 (corrispondente a 36 ore settimanali per 4 settimane).
Quota giornaliera
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 22 o 26, a seconda se la settimana lavorativa è distribuita su 5 o 6 giorni.
Assegni al nucleo familiare
Al personale, ove ricorrano i presupposti di Legge, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 2 del decreto-Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
Art. 5 - Certificazione unica e obblighi fiscali
1. Le Rappresentanze diplomatiche, che non operano le ritenute fiscali IRPEF sui redditi di lavoro spettanti ai dipendenti, sono tenute a rilasciare al lavoratore, entro il 31 gennaio di ogni anno, idonea certificazione attestante l'ammontare degli emolumenti erogati nel corso dell'anno precedente, al netto dei contributi previdenziali da versarsi comunque a cura delle medesime all'INPS, al fine di consentire al lavoratore di assolvere ai relativi obblighi fiscali.
2. Qualora le Rappresentanze diplomatiche operino sugli emolumenti erogati ai lavoratori (in alternativa, sui predetti emolumenti) le ritenute fiscali ai fini IRPEF, quali sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, saranno tenute ad assolvere a tutti gli obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione previsti dagli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 6 - Condizioni di miglior favore
(Art. 2078 Codice civile)
1. Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente disciplina sono mantenute le eventuali condizioni di miglior favore già in atto.
Art. 7 - Rapporto di lavoro e tempo parziale
(Articoli da 4 a 12 del d.lgs. n. 81/2015)
1. Il datore di lavoro può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, d'intesa con il lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in Rappresentanza;
- il trattamento