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TUTTI I CCNL

SETTORE: Alimentari

CCNL: Alimentari e Panificazione (Ugl - Acai)

Alimentari (Ugl - Acai)

CODICE CNEL: E032

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 21/12/2012

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE (Ugl/Acai)

 

Testo consolidato del CCNL 21/12/2012

Per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Artigianato alimentare e Panificazione

Decorrenza: 01/01/2013

Scadenza: 01/01/2016

 

Verbale di stipula

 

Roma, 21/12/2012

ASSOCIAZIONI Datoriali

A.C.A.I. (Associazione Cristiana Artigiani Italiani

Co.N.A.P.I. (Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori)

Associazione sindacale

U.G.L Agroalimentari (Unione Generale del Lavoro Agroalimenatari)

Contratto collettivo nazionale di lavoro Settore alimentazione e Panificazione

Per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Artigianato alimentare e Panificazione

 

 

Spett.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Direzione generale della tutela, delle condizioni di lavoro, divisione IV

Spett. I.N.P.S.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Spett. I.N.A.I.L

Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro

Spett. C.N.E.L.

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro

 

Le parti nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano, per nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che è accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine, in 10 (dieci) copie in originale.

Le parti convengono che il presente CCNL sottoscritto è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le organizzazioni, confederazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare la massima diffusione del CCNL presso le proprie basi associative e iscritti.

Le parti contraenti si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente CCNL a tutti i livelli territoriali e per tutto il periodo della sua validità.

Con riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale.

 

 

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari per le seguenti attività: Albergazione, alimentari vari, alimenti zootecnici, apicoltura, biscotti e fette biscottate, involucri naturali per salumi, conserve animali, dolciaria, frantoi, gastronomia, gelateria, lattiero-casearia, lievito, macellazione e lavorazione carni, molitura dei cereali, altre lavorazioni di semi e granaglie, friggitoria, paste alimentari, prodotti farinacei, pasticceria fresca e conservata, panineria, pastificazione, piadina e similari, pizza, preparazioni alimentari varie, prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati, prodotti di panetteria, ristorazione, rosticceria, torrefazione del caffè, succedanei del caffè e del the, Yogurterie, vini, zucchero e dolcificanti, produzioni di alimenti con vendita al minuto anche in forma ambulante o di posteggio.

Settore Panificazione: Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, compreso le attività collaterali e complementari, negozi di vendita del pane e generi alimentari vari.

 

 

Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione.

 

 

Art. 3 - Reclami e controversie

 

Le parti concordano che in caso di controversie nel rapporto di lavoro, sia individuali che plurime, aventi per oggetto l'applicazione delle norme del rapporto di lavoro, si procederà col tentativo di composizione pacifica.

Fermo restando la possibilità di soluzione diretta attraverso la mediazione delle controversie attraverso la mediazione delle associazioni sindacali dei datoriali e dei lavoratori.

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata

 

Le parti convengono che il presente CCNL scadrà il 01/01/2016. e che il CCNL ha durata triennale

 

 

Art. 4 bis - Trattamento di miglior favore

 

Le parti danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.

 

 

Art. 5 - Pari opportunità

 

Al fine di promuovere la cultura e le azioni tese ad una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia.

Al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro, le parti si impegnano ad esaminare e monitorare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, esaminandone le problematiche connesse all'accesso del personale femminile.

Si impegnano inoltre a studiare specifici piani di intervento per facilitare l'inserimento con particolare attenzione al reinserimento dopo l'assenza per maternità.

Studiare forme per prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Studiare iniziative per prevenire il fenomeno del "Mobbing".

 

 

Art. 6 - Formazione continua e aggiornamento professionale

 

Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita del lavoratori e delle imprese.

Le Parti, nell'individuare Eurofondo quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, concordano nella necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale. Pertanto, viene stabilito che per i lavoratori il monte ore è di 50 annue.

Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.

 

 

Art. 7 - Accordo interconfederale

 

Le parti convengono il recepimento di quanto contenuto nell'accordo interconfederale del 17/07/2012 tra Conapi, Acai e Ugl,

 

 

Art. 8 - Assemblea

 

Si riconoscono a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente e sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro.

L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, e deve tenersi preferibilmente ad inizio o fine anno previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori.

Il datore di lavoro avrà il compito di convocare l'assemblea con preavviso di almeno 3 giorni indicando l'orario ed il luogo di svolgimento.

 

 

Art. 9 - Permessi retribuiti per cairche sindacali