CCNL in vigore del 27/04/2010
ALIMENTARI - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 27/04/2010
per i dipendenti da imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 27/04/2010 come modificato da:
- Accordo 25/11/2010
- Accordo previdenza integrativa 27/01/2011
- Accordo 17/05/2011
- Accordo Apprendistato 29/11/2012
- Accordo Apprendistato 16/04/2013
- Accordo Apprendistato 19/06/2013
- Accordo Apprendistato 31/10/2013
- Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
- Accordo integrativo 10/12/2013
- Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
- Accordo integrativo 06/03/2017
- Accordo di rinnovo 28/01/2021
- Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
- Accordo 31/01/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, addì 27 aprile 2010
tra
- la CONFARTIGIANATO Alimentazione, rappresentata dal Presidente e dal Responsabile Nazionale;
assistita dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore dell'Area Relazioni Sindacali;
- la CNA Alimentare rappresentata dal Presidente e dalla Responsabile Nazionale;
assistita dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale coadiuvati dal Responsabile Dipartimento Relazioni Sindacali;
- la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, rappresentata dal Presidente con l'intervento della Federazione Nazionale degli Alimentaristi, rappresentata dal Responsabile Nazionale.
- la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dal Segretario Generale;
e
- la Federazione Lavoratori Agro-Industria - FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai segretari regionali e territoriali;
- la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana - FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali; assistiti dai Segretari Regionali,
- l'Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari - UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal tesoriere, dal Responsabile del settore;
è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Alimentazione - Panificazione per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare e delle aziende del settore della Panificazione.
Verbale di stipula
In relazione all'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area alimentazione-panificazione del 27 aprile 2010 si è convenuto il seguente verbale di accordo integrativo.
Le parti si danno reciprocamente atto che le integrazioni e modifiche che seguono verranno recepite nella stesura definitiva del presente CCNL
Accordo previdenza integrativa 27/01/2011
Verbale di stipula
Roma, addì 27 gennaio 2011, presso la sede di Confartigianato imprese:
- in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai cc.cc.nn.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare;
- in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e CGIL, CISL, UIL;
- in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, e CGIL, CISL, UIL;
tra
le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:
Confartigianato Autoriparazione
Confartigianato Meccanica
Confartigianato Impianti
Confartigianato Moda
Confartigianato Orafi
Confartigianato Alimentazione
Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità
Confartigianato Estetisti
Confartigianato Acconciatori
Confartigianato Marmisti
Confartigianato Occhialeria
Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I.
Confartigianato Grafici
Confartigianato Fotografi
Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie
Confartigianato Ceramica
Confartigianato Chimica, gomma e plastica
Confartigianato Legno
Confartigianato Arredo
Confartigianato Tappezzeria
le Unioni della CNA:
CNA Alimentare
CNA Artistico e tradizionale
CNA Benessere e sanità
CNA Comunicazione e terziario avanzato
CNA Costruzioni
CNA Federmoda
CNA Installazione di impianti
CNA Produzione
CNA Servizi alla Comunità
CNA FITA
la Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato
la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
la Casartigiani, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento, della:
FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali
FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie
SNA
Federazione nazionale alimentaristi
Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai
Federazione nazionale chimici e plastici
la CLAAI, Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane, con l'intervento di:
FEDERNAS
UNAMEM
e
le Federazioni di categoria della CGIL:
FILCAMS-CGIL
FILCTEM-CGIL
FILLEA-CGIL
FILT-CGIL
FIOM-CGIL
FLAI-CGIL
SLC-CGIL
le Federazioni di categoria della CISL:
FAI-CISL
FEMCA-CISL
FILCA-CISL
FIM-CISL
FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL
FIT-CISL
le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL
UILA
UILCEM
UILM
UILCOM
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro
la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori
la UIL, Unione italiana del lavoro
Si concorda:
[___]
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Roma, addì 19 novembre 2013
Tra:
le organizzazioni datoriali:
- CONFARTIGIANATO Alimentazione;
- CNA Alimentare;
- CASARTIGIANI;
- CLAAI;
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
- FLAI-CGIL;
- FAI-CISL;
- UILA-UIL.
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 27 aprile 2010 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione.
Accordo integrativo 10/12/2013
Verbale di stipula
Roma, addì 10 dicembre 2013
tra
- le Organizzazioni datoriali:
- la Confartigianato Alimentazione;
- la Cna Alimentare;
- la Casartigiani;
- la Claai
e
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
- la Flai-Cgil;
- la Fai-Cisl;
- la Uila-Uil;
si conviene sul seguente verbale di accordo integrativo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 19 novembre 2013.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Roma, addì 23 febbraio 2017
tra
CNA Agroalimentare
CONFARTIGIANATO Alimentazione
CASARTIGIANI
CLAAI
e
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 19 novembre 2013 .
Accordo integrativo 06/03/2017
Verbale di stipula
Roma, addì 6 marzo 2017
tra
le organizzazioni datoriali:
CNA Agroalimentare
CONFARTIGIANATO Alimentazione
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo all'accordo di rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione.
Verbale di stipula
Roma 28 gennaio 2021
tra le Organizzazioni Datoriali
CNA Agroalimentare
CONFARTIGIANATO Alimentazione
CASARTIGIANI
CLAAI
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
premesso che
Il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e dalle Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti dalle Imprese della Panificazione è scaduto in data 31 dicembre 2018.
Il nuovo modello contrattuale sottoscritto il 26 novembre 2020 prevede una vigenza quadriennale.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
- Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- Le disposizioni di cui al presente accordo riguardano esclusivamente la Parte II - imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 23 febbraio 2017.
Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Roma, 6 dicembre 2021
tra le organizzazioni datoriali:
CNA Agroalimentare
CONFARTIGIANATO Alimentazione
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FLAI-CGIIL
FAI-CISL
UILA-UIL
Premesso che in data 28 gennaio 2021 è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo della Parte II-Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti si è convenuto nella giornata odierna sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017 per i dipendenti dell'Area alimentazione-Panificazione.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.
Verbale di stipula
In data 31 gennaio 2022 si sono incontrate le organizzazioni datoriali,
CONFARTIGIANATO Alimentazione,
CNA Agroalimentare,
CASARTIGIANI,
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
FLAI-CGIL,
FAI-CISL
e UILA-UIL
che hanno convenuto sul presente Verbale di recepimento.
[___]
Art. 1 - Sfera di applicazione
Settore Alimentare
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative, esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero - casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore Panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Dichiarazione delle parti
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2010 per verificare le modalità utili a realizzare la copertura contrattuale delle piccole imprese del settore alimentare.
[___]
Si è convenuto il seguente verbale di riunione
Con riferimento alla "Dichiarazione delle parti" in calce all'art. 1 (Sfera di applicazione) dell'accordo di rinnovo del CCNL area alimentazione-panificazione del 27 aprile 2010 che recita "Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2010 per verificare le modalità utili a realizzare la copertura contrattuale delle piccole imprese del settore alimentare" le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali in epigrafe convengono di aggiornare tale termine al 31 maggio 2012.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Nuovo Art. 1 - Sfera di applicazione
Settore Alimentare
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti, nonché ai lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- produzione, preparazione, confezionamento di pasti destinati a qualsiasi tipologia di ristorazione;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore Panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Nota a verbale
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo il CCNL Area Alimentazione-Panificazione è così composto:
- "Parte I" disciplinante i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle imprese artigiane del Settore Alimentare e dei dipendenti dalle imprese della Panificazione;
- "Parte II" disciplinante i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del Settore Alimentare, salvo i rinvii ivi definiti.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 1 - Sfera di applicazione - Settore Alimentare
II presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti, nonché ai lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore Panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo, nell'ambito della vigenza del presente CCNL, si incontreranno per dare piena soluzione al tema della rappresentanza contrattuale delle piccole imprese e delle imprese associate.
Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
Nuovo Art. 1 - Sfera di applicazione (disciplina generale)
Settore Alimentare
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti, nonché ai lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari, senza somministrazione diretta, destinati a qualsiasi tipologia di ristorazione.
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore Panificazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Settore somministrazione alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contralto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne e ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da enti pubblici nazionali o regionali o della UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam". In materia di usi, le parti fanno riferimento all'art. 2978 cod. civ..
I trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dall'applicazione di accordi stipulati fra le parti a livello decentrato saranno oggetto di verifica a livello regionale.
Art. 3 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente CCNL scadrà il 31 dicembre 2012.
Il CCNL ha durata triennale.
Di norma la contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Nuovo Art. 4 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.
La contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 4 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.
La contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Le modifiche introdotte dal presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
Nuovo Art. 4 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022.
La contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del quadriennio.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Le modifiche introdotte dal presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
SEZIONE "Relazioni sindacali e Bilateralità"
Art. 5 - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità
Osservatori
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali concordano di sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL
Nell'ambito degli osservatori regionali le parti potranno indicare soluzioni idonee alla diffusione dei servizi e delle prestazioni, prevedendone anche forme di adesione e partecipazione dei lavoratori.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionale e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli Investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- le normative Europee e l'impatto degli adempimenti in esse previsti sulle imprese;
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore.
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti part-time, ecc), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività internazionale;
- l'entità globale dei contributi a Fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze implantistiche e/o tecnico - organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale. Le Parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio Nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto Osservatorio.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dai settori dell'alimentazione e della panificazione per effetto del sistema bilaterale, l'EBNA individuerà le risorse destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno presentati congiuntamente dalle parti per l'approvazione.
Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive;
- formazione professionale.
Pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive UE recepite dallo Stato itallano e in vigore in tema di parità uomo - donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo - donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Organizzazioni Artigiane e 6 designati dalle Segreterie Nazionali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL) alla quale è affidato il compito di:
(a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
(b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
(c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
(d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
(f) verificare, con riferimento alla Legge 10-4-91 n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive;
(g) studiare il fenomeno del "mobbing", giungendo ad una sua definizione ed elaborando proposte condivise da recepire nelle norme contrattuali.
2) Resta salvo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21-7-1988, di cui all'art. 7 del presente CCNL in materia di occupazione femminile.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 5 - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità
Osservatori
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali concordano di sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Nell'ambito degli osservatori regionali le parti potranno indicare soluzioni idonee alla diffusione dei servizi e delle prestazioni, prevedendone anche forme di adesione e partecipazione dei lavoratori.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionale e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- le normative europee e l'impatto degli adempimenti in esse previsti sulle imprese;
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività internazionale;
- l'entità globale dei contributi a Fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
- le tematiche connesse alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche alla luce delle novità introdotte dal T.U. 81/2008 e s.m.i.;
- le tematiche connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare l'Osservatorio, a mero scopo conoscitivo, potrà avviare un monitoraggio sulla consistenza numerica degli RLST sulla base delle informazioni in possesso dell'Organismo Paritetico Nazionale Artigianato (OPNA), costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 12 settembre 2011, e di quelle che lo stesso organismo acquisirà dalle banche dati dell'INAIL;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale e continua, e della qualità e sicurezza alimentare.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale e, a fronte di specifiche esigenze, su richiesta di una delle parti.
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio Nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto Osservatorio.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dai settori dell'alimentazione e della panificazione per effetto del sistema bilaterale, l'Ebna individuerà le risorse da mettere a disposizione. Tali risorse saranno destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno definiti congiuntamente dalle parti e predisposti da un apposito Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio che li trasmetterà alle parti medesime per l'approvazione.
Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive nelle diverse aree territoriali;
- formazione professionale.
Omissis
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 5 - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità Osservatori
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali concordano di sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Nell'ambito degli osservatori regionali le parti potranno indicare soluzioni idonee alla diffusione dei servizi e delle prestazioni, prevedendone anche forme di adesione e partecipazione dei lavoratori. Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionale e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- le normative europee e l'impatto degli adempimenti in esse previsti sulle imprese;
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore.
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività internazionale;
- l'entità globale dei contributi a Fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
- le tematiche connesse alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche alla luce delle novità introdotte dal T.U. 81/2008 e s.m.i.
- le tematiche connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare l'Osservatorio, a mer scopo conoscitivo, potrà avviare un monitoraggio sulla consistenza numerica degli RLST sulla base delle informazioni in possesso dell'Organismo Paritetico Nazionale Artigianato (OPNA), costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 12 settembre 2011, e di quelle che lo stesso organismo acquisirà dalle banche dati dell'INAIL;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale e continua, e della qualità e sicurezza alimentare;
-_analrsi delle problematiche legate al fenomeno degli appalti e dei contoterzisti organizzati in cooperative;
- monitoraggio degli effetti applicativi dell'articolo rubricato "Contratto a tempo determinato per il reinserimento al lavoro";
- evoluzione del settore ed eventuali affinità con il comparto agroalimentare;
- processi di innovazione - industria 4.0.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale e, a fronte di specifiche esigenze, su richiesta di una delle parti.
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio Nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto Osservatorio.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dai settori dell'alimentazione e della panificazione per effetto del sistema bilaterale, l'Ebna individuerà le risorse da mettere a disposizione. Tali risorse saranno destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno definiti congiuntamente dalle parti e predisposti da un apposito Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio che li trasmetterà alle parti medesime per l'approvazione.
Omissis____
Accordo integrativo 06/03/2017
Costituzione Osservatorio Nazionale di Settore
In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del CCNL Area Alimentazione-Panificazione viene costituito l'Osservatorio Nazionale di Settore composto da due componenti per singola organizzazione sottoscrittrice.
I compiti ad esso affidati sono quelli previsti dal medesimo articolo del CCNL; gli incontri avverranno - di norma - con cadenza semestrale, fermo restando la possibilità per ciascuna delle Parti sociali di convocarlo a fronte di specifiche esigenze.
Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale di Settore, in rappresentanza delle Parti sociali nazionali i Sigg.ri:
CNA Agroalimentare:
• Mirco Della Vecchia
• Gabriele Rotini
CONFARTIGIANATO Alimentazione:
• Massimo Rivoltini
• Arcangelo Roncacci
CASARTIGIANI:
• Paolo Melfa
• Michele De Sossi
CLAAI:
• Rita Balzoni
• Paolo Sebaste
FLAI-CGIL:
Roberto Iovino Silvia Guaraldi
FAI-CISL:
• Antonio Chiesa
• Alessandro Anselmi
UILA-UIL:
• Guido Majrone
• Alice Mocci
I membri restano in carica fino alla sottoscrizione del successivo accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
Parte I - Per le Imprese Artigiane Alimentari e per le Imprese della Panificazione
Art. 5 - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità
(Omissis)
___ Le Parti convengono sull'importanza della contrattazione di secondo livello e si impegnano a sviluppare una contrattazione adeguata alle specificità e agli obiettivi degli accordi interconfederali del 2016 e del 2020 auspicando una generalizzata contrattazione di secondo livello su tutto il territorio nazionale.
Viene affidato all'Osservatorio nazionale di settore il monitoraggio della contrattazione di secondo livello; il primo monitoraggio avverrà a distanza di un anno dalla firma del presente CCNL.
Art. 5 bis - Monitoraggio e valorizzazione delle relazioni sindacali
Il compito dell'Osservatorio Nazionale sarà quello di raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore della difesa e dello sviluppo del Settore Agroalimentare con la consapevolezza che, lo sviluppo e la crescita, passano anche attraverso un rinnovamento del modello tradizionale di distretto con una contrattazione di secondo livello rispondente ed adeguata.
Gli esiti del monitoraggio saranno oggetto di valutazione da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, con la finalità di promuovere ulteriori azioni per lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.
Art. 6 - Formazione continua e aggiornamento professionale
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda.
Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le Parti, nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, concordano nella necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo stesso potrà essere arricchito e integrate da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.
Pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 28 annue a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà normalmente retribuita dall'impresa.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 6 - Formazione continua e aggiornamento professionale
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le parti, nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività, convengono sulla necessità di dare massima diffusione ai nuovi piani formativi settoriali al fine di evidenziare le specificità del settore e promuovere le attività di qualificazione offerte da Fondartigianato.
Pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 28 annue a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà normalmente retribuita dall'impresa.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 6 - Formazione continua e aggiornamento professionale
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quale ambito per la crescita professionale dei lavoratori e delle imprese.
Pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari ad un massimo di 32 annue, utilizzabili anche in modo frazionato a condizione che il corso abbia durata almeno doppia rispetto alle ore utilizzate per ogni singolo corso.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua al datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà normalmente retribuita dall'impresa.
Confartigianato Alimentazione, CNA Alimentare, Casartigiani, CLAAI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, individuano Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività.
Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
Parte I - Per le Imprese Artigiane Alimentari e per le Imprese della Panificazione
Art. 6 - Formazione continua e aggiornamento professionale
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dall'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quale ambito per la crescita professionale dei lavoratori e delle imprese, tenuto conto dei fabbisogni formativi del settore.
Quindi, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari ad un massimo di 40 annue, utilizzabili anche in modo frazionato a condizione che il corso abbia durata almeno doppia rispetto alle ore utilizzate per ogni singolo corso.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrò richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua al datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori deirorario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà normalmente retribuita dall'Impresa.
Confartigianato Alimentazione, CNA Alimentare, Casartigiani, CLAAI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, individuano Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività.
Art. 7 - Accordo interconfederale
Le parti convengono il recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, come modificato dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1993, per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese del settore alimentare a far data dal 20 luglio 1993 e per quelle della panificazione a partire dal 1996.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) dagli accordi, costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla Legge e dai CCNL;
b) la promozione di Sedi bilaterali di confronto che svolgono un ruolo propositivo verso le istituzioni ed il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste dagli accordi vigenti nell'accordo del 27 febbraio 1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato Imprese, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti Rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali del lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione del livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I Rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti Rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983, tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili, dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a 7.500 lire annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma, punto 1);
- a 1.500 lire annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle Sedi bilaterali (2º comma, punto 1), (vedi chiarimento a verbale).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui ai punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza del lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno ai pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuate per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I Rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carta almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge n. 300/1970 - Legge n. 604/1966 - Legge n. 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 dei codice civile.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che attualmente le quote da versare al Fondo per la rappresentanza sindacale di cui al punto 5) dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 sono quelle previste dall'art. 14 "Diritto alle prestazioni della bilateralità".
Parimenti le quote relative al sostegno al reddito di cui al punto 15) sono quelle indicate dall'art. 14 "Diritto alle prestazioni della bilateralità".
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa.
In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma, dell'art. 31 della Legge n. 300/1970 - Statuto di diritti del lavoratori. La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri Rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i Rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di Legge competenti.
Protocollo per il regolamento del Fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il Fondo regionale comunque in via alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle Sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione del programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1, del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegate di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sul diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le Imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970,n. 300.
Le Confederazioni artigiane e le OO.SS, stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli Organi di gestione del Fondo medesimo.
3) Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzioni di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livelli regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL, artigiani stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
Analogamente, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) (Cassato).
9) Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi dei Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al Fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, richiamati al punto 3) e al punto 4).
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1º gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 e fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1º gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo e elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui ai punto 19).
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione e riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc..
17) Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali relativi alle prestazioni di cui al punto 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli enti pubblici, per interventi a sostengo delle finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana perle ore 10 previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo, i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire le modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislative intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materia da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nei limite delle sue disponibilità economiche ed escludono, pertanto, qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto esposto al punto 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di Legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto il fondo nazionale di cui al punto 19 è stato abrogato.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive.
A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio - sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1) Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2) Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli enti locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità
terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1) qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1) L'aspettativa di cui sopra e concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2) Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1) che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici o privati di cui al punto 1.1), per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontariamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, L. n. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Art. 7 Bis - Fondi di categoria
Le parti convengono di delegare al livello regionale, l'opportunità di costituire, sempre a tale livello regionale, Fondi di categoria.
In ogni caso, la costituzione dei suddetti Fondi, da realizzare sulla base di quanto convenuto nell'ambito della contrattazione di secondo livello, dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite negli accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente CCNL
In particolare l'eventuale costituzione di tali Fondi non deve stravolgere l'applicazione della regolamentazione degli istituti contrattuali disciplinati nel presente CCNL
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 5 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 20 ore annue.
I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Art. 10 - Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che facciano richiesta mediante consegna in una delega dagli stessi sottoscritta debitamente.
Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo e fissato nell'1% della retribuzione tabellare nazionale.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato a cura dell'azienda sui conti correnti indicati dalle Federazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato.
Si conviene, inoltre, che vengano forniti alle OO.SS. competenti per territorio gli elenchi dei rispettivi lavoratori iscritti.
Art. 11 - Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) supporto e sostegno alla contrattazione collettiva regionale;
c) definizione di un sistema di conciliazione delle vertenze individuali e collettive;
d) promozione di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
e) raccolta ed analisi degli accordi realizzati a livello territoriale dalle parti;
f) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine, entro il 31 gennaio 2011 i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori - 6 Euro - che di quella a carico dei datori di lavoro - 6 Euro) complessivamente pari a Euro 12.
Il versamento avverrà sull'apposito c/c IBAN: IT73 X031 2705 0110 0000 0003 000, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del CCNL degli importi versati sul c/c appositamente predisposto.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) supporto e sostegno alla contrattazione collettiva regionale;
c) definizione di un sistema di conciliazione delle vertenze individuali e collettive;
d) promozione di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
e) raccolta ed analisi degli accordi realizzati a livello territoriale dalle parti; g) le attività e le iniziative dell'Osservatorio;
f) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine, entro il 31 gennaio 2018 i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori - 5 € - che di quella a carico dei datori di lavoro - 5 €) complessivamente pari a € 10.
Il versamento avverrà sull'apposito c/c IBAN: IT50 X031 2705 011C C157 0003 000, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del CCNL degli importi versati sul c/c appositamente predisposto.
Art. 12 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 13 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della Legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale - intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 14 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato nei settori dell'alimentazione e della panificazione è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a Euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part - time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
"Bilateralità"
Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.
Le parti, nel confermare l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, considerata l'incertezza del contesto economico, i cui riflessi potrebbero condizionare negativamente l'avvio di una nuova stagione per la bilateralità nell'artigianato, concordano che l'effettiva attuazione dei nuovi istituti bilaterali sarà avviata dal 1º luglio 2010.
Pertanto, convengono su una quota onnicomprensiva, costituente la somma degli importi annui di seguito riportati, determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la conseguente possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori a quelli definiti dal presente accordo:
a) rappresentanza sindacale | 0,10% - 12,5 Euro |
b) rappresentante territoriali sicurezza e formazione sicurezza | 0,15% - 18,75 Euro |
c) ente bilaterale nazionale | 0,01% - 1,25 Euro |
d) rappresentanza imprese | 0,25% - 31,25 Euro |
e) fondo sostegno al reddito(questo importo è comprensivo dei 29 Euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione) | 0,49% - 61,25 Euro |
Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli stabiliti dalle previgenti intese.
La voce di cui alla lettera b) da piena attuazione all'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
Accordo integrativo del 25 novembre 2010:
1) A partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 Euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota e ridotta del 50%.
2) Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 Euro di cui alla lettera e) dell'Allegato 1.
3) In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
4) Le risorse relative alle lettere a), b), e), dell'Allegato 1 saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
5) La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.
Norma transitoria
Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende In regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1º luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31-12-2010.
Diritto alle prestazioni della bilateralità
In considerazione dell'atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 tra Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, le parti concordano di sostituire il punto 3 dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità" come segue:
A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Inoltre, con riferimento all'Allegato 1 "Bilateralità", le parti stabiliscono quanto segue:
1) a partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%;
2) con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 € di cui alla lett. e) dell'Allegato 1;
3) in caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto;
4) le risorse relative alle lett. a), b), e), dell'Allegato 1 saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte;
5) la delibera approvata dal Comitato esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.
Norma transitoria
Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1º luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31 dicembre 2010.".
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 14 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in taf caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) RAPPRESENTANZA SINDACALE 0,10% - 12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA 0,15%-18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE 0,01% - 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE 0,25% - 31,25 €
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 0,49% - 61,25 €
(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
• A partire dai 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
• Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
• Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7. A partire dal 1º gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano).
8. A partire dal 1º gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro ( tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino______________________________________________12,50€
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza_______18,75€
c) EBNA e funzionamento FSBA_______________________________________________________2,00€
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva__________________________31,25€
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)___________27,25€
f) FSBA 0,45% 4 - 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1º gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1º luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.
10. A partire dal 1º gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo 1 del D Igs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1º luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
13. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
Nota a verbale
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.
[___]
PREMESSO CHE
- In data 6 dicembre 2021 le scriventi organizzazioni di categoria hanno sottoscritto l'Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.
- In data 17 dicembre 2021 le Confederazioni, Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale condividendo la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità concordando sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori, nonché l'avvio di un percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 si intende integralmente recepito all'Interno del CCNL Area Alimentazione-Panificazione e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1º gennaio 2022.
2) Le Parti anche alla luce del sopravvenuto Accordo interconfederale del 2021 si impegnano ad avviare un tavolo tecnico per la stesura del testo definitivo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.
Roma, 31 gennaio 2022
CONFARTIGIANATO Alimentazione
CNA Agroalimentare
CASARTIGIANI
CLAAI
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
Art. 15 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 Euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento che sarà definito entro il 31 dicembre 2010.
È fatta salva la possibilità a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.
Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo Sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
Assistenza sanitaria integrativa
In considerazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, le parti stabiliscono di recepire nell'articolo rubricato "Assistenza sanitaria integrativa" quanto previsto dal citato accordo interconfederale, e che pertanto:
- a decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, anche per i lavoratori con contratto part-time.
La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 15 - Assistenza sanitaria integrativa - SAN. ARTI.
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato SAN. ARTI. secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Pertanto, a decorrere dal 1º febbraio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN. ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità cosi come previsto dall'art. 14 del presente CCNL
Le prestazioni erogate da SAN. ARTI., costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN. ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.
Il funzionamento del Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 15 - Assistenza sanitaria integrativa - SANARTI
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
A partire dal 1 febbraio 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. La mancata iscrizione ai suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi come previsto dal presente CCNL.
Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
Art. 16 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Le Organizzazioni artigiane, firmatarie del presente accordo, nei confronti delle aziende artigiane associate, si impegnano a rafforzare l'iniziativa rivolta a un generate rispetto delle norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali ed eventuali tossici e nocivi; ad estendere la stipula di convenzioni con centri autorizzati per il controllo dell'ambiente di lavoro in specifico su: microclima e naturalità dell'ambiente di lavoro e per il controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori con particolare attenzione agli effetti derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie elettroniche biologiche e chimiche.
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale, su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane, le modalità del processo produttivo e delle sostanze utilizzate nelle imprese artigiane alimentari, anche per la tutela dei lavoratori e del consumatore.
Nel caso in cui aziende artigiane utilizzino sostanze tossiche e nocive ai sensi della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, tale uso va portato a conoscenza dei lavoratori dipendenti, mettendo a disposizione i materiali protettivi necessari comprese le norme di precauzione sulla manipolazione. Al riguardo potrà essere richiesto l'intervento degli enti o centri autorizzati così come definito dal primo capoverso. Se tali enti riterranno necessari controlli o visite specialistiche, ai lavoratori verranno concessi i necessari permessi usufruibili anche in orario di lavoro e regolarmente retribuiti.
Inoltre le aziende sosterranno eventuali spese per ottenere o rinnovare da parte dei lavoratori in forza il tesserino sanitario previsto dalla Legge.
Art. 17 - Sistema contrattuale di categoria
Il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo di Lavoro di II livello.
La tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo Regionale di Lavoro).
In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.
Al fine di favorire l'esercizio generalizzato della contrattazione le parti, a livello nazionale, svolgeranno un'attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.
I Contratti Collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Livello nazionale di categoria (CCNL).
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore. In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:
- regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
- diritti sindacali
- inquadramento
- salario nazionale
- altre materie espressamente rinviate dalla legislazione al livello nazionale
Livello regionale di categoria (CCRL)
In sede regionale - fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - e possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione.
Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale.
L'erogazione salariale di II livello corrisposta sulla base del presente modello ha le caratteristiche necessarie per consentire l'automatica applicazione degli sgravi previsti dalle vigenti norme di Legge.
Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto, di evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuali si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure e condizione affinché sia applicable un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.
Livello nazionale di categoria
- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.
Livello regionale di categoria
La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze regionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.
SEZIONE "Disciplina del rapporto di lavoro"
L'assunzione del lavoratore e fatta in conformità alle norme di Legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 152/97, il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominate, l'indicazione che il lavoratore e occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminate;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, nonché l'indicazione del CCNL applicato, le caratteristiche e la descrizione delle mansioni;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini del preavviso in caso di recesso.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) stato di famiglia per il capofamiglia;
c) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
d) numero del codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es. certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziative di ciascuna delle parti senza preavviso ne indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. La durata del periodo di prova rientra nell'effettivo servizio ed è regolata come segue:
Tabella settore alimentare
Livello 1º S | 6 mesi |
Livello 1º | 6 mesi |
Livello 2º | 5 mesi |
Livello 3º A | 4 mesi |
Livello 3º | 3 mesi |
Livello 4º | 2 mesi |
Livello 5º | 1 mese e mezzo |
Livello 6º | 1 mese |
Apprendisti | 1 mese |
Tabella settore panificazione
Livello A1 S | 3 mesi |
Livello A1 | 2 mesi |
Livello A2 | 1 mese e mezzo |
Livello A3 | 1 mese e mezzo |
Livello A4 | 1 mese |
Livello B1 | 3 mesi |
Livello B2 | 2 mesi |
Livello B3 | 1 mese e mezzo |
Livello B4 | 1 mese |
Apprendisti | 1 mese |
La malattia, infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 44; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Le Parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Nuovo Art. 20 - Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziative di ciascuna delle parti senza preavviso né indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La durata del periodo di prova rientra nell'effettivo servizio ed è regolata come segue:
Tabella settore alimentare
Livello 1º S
6 mesi
Livello 1º
6 mesi
Livello 2º
5 mesi
Livello 3º A
4 mesi
Livello 3º
3 mesi
Livello 4º
2 mesi
Livello 5º
1 mese e mezzo
Livello 6º
1 mese
Tabella settore panificazione
Livello A1 S
5 mesi
Livello A1
4 mesi
Livello A2
2 mesi e mezzo
Livello A3
1 mese e mezzo
Livello A4
1 mese e mezzo
Livello B1
5 mesi
Livello B2
3 mesi
Livello B3S
3 mesi
Livello B3
1 mese e mezzo
Livello B4
1 mese e mezzo
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 46; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Le parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.
Art. 21 - Classificazione del personale del settore alimentare
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli sulla base di declaratorie articolate. Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o nuove forme di organizzazione del lavoro, verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.
Primo livello super - Quadri
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1º livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative ed operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione.
Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai titolari dell'azienda.
Primo livello (impiegati)
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1º livello super o dai titolari dell'azienda.
Secondo livello (impiegati)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportino iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
- il viaggiatore o piazzista di 1ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico.
Terzo livello A (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:
- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziative adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- i lavoratori che sulla base della compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità dei risultati produttivi, l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
- i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni del laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo della unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- primo pasticcere;
- primo cuoco;
- primo gelatiere;
- primo banconiere.
Terzo livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza nella pratica e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
- il viaggiatore piazzista di 2ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- secondo pasticcere;
- secondo gelatiere;
- secondo banconiere.
Quarto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere finito;
- gelatiere finito;
- cuoco finito;
- banconiere finito;
- sfoglina finita.
Quinto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che:
- svolgono attività amministrative di ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
- svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze professionali;
- nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci prodotti.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere;
- gelatiere;
- cuoco;
- banconiere;
- commesso;
- cassiere;
- magazziniere;
- sfoglina;
- autista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Sesto livello (operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo di pratica: dopo un periodo di 12 mesi, tali lavoratori verranno inquadrati nel livello superiore. Tale periodo, per i lavoratori privi di conoscenze professionali, assunti a norma dell'art. 38 (stagionalità), si computa anche cumulando più campagne svolte nello stesso settore merceologico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici, per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.
Profili esemplificativi:
- ausiliari comuni alla produzione;
- fattorini;
- addetti agli imballaggi;
- addetti alle pulizie;
- conducenti di motocicli;
- addetti al carico e scarico, consegna interna ed esterna delle merci, dei prodotti e delle materie prime;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Dichiarazione delle parti
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle Parti provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale, con riferimento specifico alla polivalenza e polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 21 - Classificazione del personale del settore alimentare
La "Classificazione del personale del Settore Alimentare" è aggiornata con le seguenti figure professionali:
Livello 3A:
- Primo cioccolatiere
- Primo macellaio
Livello 3:
- Pastaio
- Secondo cioccolatiere
- Secondo macellaio
Livello 4:
- Aiuto Pastaio
- Cioccolatiere finito
- Macellaio finito
Livello 5:
- Cioccolatiere
- Macellaio
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 21 - Classificazione del personale del Settore Alimentare
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli sulla base di declaratorie articolate. Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o nuove forme dì organizzazione del lavoro, verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.
Primo livello super - Quadri
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1º livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative ed operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione.
Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai titolari dell'azienda.
Primo livello (impiegati)
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1º livello super o dai titolari dell'azienda.
Secondo livello (impiegati)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportino iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
- i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Capo servizio catering
- il viaggiatore o piazzista di 1º categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico.
Terzo livello A (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:
- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziative adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- i lavoratori che sulla base della compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità dei risultati produttivi, l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
- i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni del laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo della unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione;
- primo banconiere;
- primo cioccolatiere;
- primo macellaio;
- mastro oleario.
Terzo livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza nella pratica e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
- il viaggiatore piazzista di 2º categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- secondo pasticcere;
- secondo gelatiere;
- secondo banconiere;
- pastaio
- secondo cioccolatiere
- secondo macellaio
- secondo cuoco;
- cassiere/a;
- frantoiano con mansioni di controllo delle fasi di molitura;
- impiegato addetto alla gestione amministrativa dei flussi di carico e scarico dei prodotti di frantoio.
Quarto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere finito;
- gelatiere finito;
- cuoco finito;
- banconiere finito;
- sfoglina finita;
- aiuto pastaio;
- cioccolatiere finito;
- macellaio finito;
- frantoiano;
- impiegato addetto alle attività amministrative e commerciali.
Quinto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che:
- svolgono attività amministrative di ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
- svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze professionali;
- nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere;
- gelatiere;
- chef;
- cuoco;
- banconiere;
- commesso;
- cassiere;
- magazziniere;
- sfoglina;
- autista;
- Cioccolatiere
- Macellaio
- conducente di trattrice o di altra macchina semovente (es. muletto)
- aiuto frantoiano
- addetto alle operazioni di confezionamento
- impiegato addetto alle attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico sullo specifico portale informatico oppure attraverso il gestionale interno
- impiegato addetto all'acquisizione dati di clienti e fornitori
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta prima elencazione.
Sesto livello (operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica: dopo un periodo di 12 mesi, tali lavoratori verranno inquadrati nel livello superiore. Tale periodo, per i lavoratori privi di conoscenze professionali, assunti a norma dell'art. 38 (stagionalità), si computa anche cumulando più campagne svolte nello stesso settore merceologico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici, per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.
Profili esemplificativi:
ausiliari comuni alla produzione;
fattorini;
addetti agli imballaggi;
addetti alle pulizie;
conducente di motocicli;
- facchino dì frantoio;
- magazziniere;
- addetti al carico e scarico, consegna interna ed esterna delle merci, dei prodotti e delle materie prime;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Dichiarazione delle parti
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle Parti provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale, con riferimento specifico alla polivalenza e polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.
Ipotesi di accordo 06/12/2021 (Decorrenza 01/01/2019)
Parte I - Per le Imprese Artigiane Alimentari e per le Imprese della Panificazione
Art. 21 - Classificazione del personale del settore alimentare
___ (Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impeganano a costituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL una commissione tecnica volta ad individuare le esigenze di aggiornamento/integrazione inerenti alle attuali declaratorie presenti nella classificazione del personale.
Art. 21 Bis - Classificazione del personale delle imprese di panificazione
Il personale di cui al presente contratto si distingue in:
Gruppo A
Personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera:
A1 Super;
A1: operaio specializzato;
A2: operaio qualificato di 1ª categoria;
A3: operaio qualificato di 2ª categoria;
A4: operaio generico e/o comune.
Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui e stato assunto, hanno l'obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle produzioni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere impiegati in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni dell'operaio generico e/o comune.
Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal magazzino al laboratorio, purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.
Ove il magazzino si trovasse in altro caseggiato, il compenso da corrispondere per i trasporti di cui sopra sarà determinato nei contratti integrativi.
L'operaio e pure tenuto al trasporto dei prodotti dal laboratorio all'annesso negozio di vendita.
È vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato della distribuzione.
Declaratorie gruppo A
A1 Super
Vi appartengono i lavoratori che, oltre al possesso della professionalità prevista per tutte le mansioni del livello A1 e di una notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio delle funzioni, vengono espressamente incaricati alla direzione delle operazioni dell'intero ciclo produttivo, con incarico e responsabilità dirette a coordinare e dirigere l'opera di altri lavoratori addetti alle varie fasi produttive, in assenza e per incarico del titolare.
Esemplificazione:
- lavoratori con capacità a livello di specializzazione di intervenire direttamente o dirigere l'attività produttiva di altri lavoratori qualora espressamente incaricati.
Il presente livello viene concordato a titolo sperimentale.
Le verifiche del suo utilizzo sono demandate agli incontri fra le parti a livello regionale o provinciale.
A1
Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo.
Esemplificazione:
- caposquadra - impastatore - fornaio.
A2
Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3, eseguono direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o dai lavoratori di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di lavorazione.
Esemplificazione:
- formatore - aiuto impastatore - aiuto fornaio.
A3
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinate ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata.
Esemplificazione:
- aiuto formatore - addetto ad attività varie.
A4
Appartengono a questo livello lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza particolare.
Esemplificazione:
- addetti a lavori di manovalanza.
Gruppo B
Personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione:
B1: gerente, gestore, direttore;
B2: commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista;
B3: aiuto commesso, confezionatore;
B4: personale di fatica, fattorino.
Si precisa che il personale elencato ai punti B1 e B2, con eccezione dell'autista, e da considerare a tutti gli effetti personale impiegatizio.
Gerente, gestore, direttore
È il prestatore d'opera che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell'esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita e a ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione; deve seguire le direttive del titolare dell'azienda e dei suoi legali rappresentanti verso i quali e responsabile anche per le merci assunte in carico.
Commesso
È il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine.
Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro ed i loro familiari, nonché il gestore, quando esercitino le suddette mansioni in via normale o continuativa.
Cassiere
È il prestatore d'opera che provvede all'incasso delle somme ed alla registrazione del crediti, nonché al pagamento su autorizzazione del proprietario e del gestore.
Contabile
È il prestatore d'opera che provvede alla tenuta della contabilità nelle sue varie forme ed adempimenti.
Magazziniere
È il prestatore d'opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con relative responsabilità.
Autista
È il prestatore d'opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con relative responsabilità.
Aiuto commesso
È il prestatore d'opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L'aiuto commesso può compiere funzioni di vendita.
In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa.
Confezionatore
È il prestatore d'opera che provvede al confezionamento in serie dei prodotti o come attività prevalente al confezionamento dei prodotti in genere.
Personale di fatica, fattorino
È il prestatore d'opera addetto alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e consegna delle merci anche con l'uso di bicicletta, tricicli, motocicli e motofurgoni.
Nota a verbale
Fermo restando che all'atto della confluenza del presente CCNL in quello dell'alimentazione artigiana, la classificazione del personale di cui al presente articolo andrà inserita in una sezione speciale del contratto, relativa alle norme specifiche per il settore della panificazione, le parti convengono di verificare la sussistenza delle condizioni, nonché l'opportunità, di procedere alla definizione di una classificazione unica di tutto il personale.
Dichiarazione delle parti
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle Parti provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale, con riferimento specifico alla polivalenza e polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.
Accordo di rinnovo 19/11/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 21 Bis - Classificazione del personale delle imprese di panificazione
A decorrere dal 1º dicembre 2013 è introdotto il seguente livello di inquadramento che si colloca tra il livello B2 e il livello B3:
B3 Super - Collaboratore alle attività di vendita e di preparazione prodotti
Lavoratore che collabora, su istruzioni del titolare, dei familiari coadiuvanti il medesimo, del gestore o dei commessi, alle attività necessarie ai fini della esposizione al pubblico dell'assortimento dell'unità produttiva e, sempre in ausilio alle altre figure aziendali sopra citate, alla vendita. Sulla base di istruzioni e/o specifiche fornite dal datore di lavoro o da personale operaio specializzato, concorre alla preparazione e cottura dei prodotti da forno, pasticceria e/o gastronomia, facenti parte dell'assortimento dell'azienda e/o unità produttiva di adibizione, curando il riassetto della postazione di lavoro e dell'attrezzatura utilizzata.
Applicazione degli istituti contrattuali al nuovo livello B3 Super
Le parti convengono che per il nuovo Livello B3 Super l'importo relativo agli scatti di anzianità di cui all'art. 34 bis "Aumenti periodici di anzianità per il settore della panificazione - Parte speciale" è pari a 17,64 euro. Il periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni di cui all'art. 56 è pari a 1 mese.
Art. 21 Ter - Composizione delle squadre nella panificazione - Parte speciale
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l'informatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua qualifica, e poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.
Art. 21 Quater - Disciplina dei turnisti panettieri - Parte speciale
Per turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
Ad essi spetta la retribuzione contrattuale riservata al lavoratore che sostituiscono o quella prevista per le mansioni effettivamente svolte.
Le competenze dovute all'operaio turnista per la 13ª mensilità, l'indennità speciale, le festività infrasettimanali e nazionali, le ferie e il T.F.R., comportano un compenso aggiuntivo alle spettanze dovute per la prestazione di lavoro pari, in valori globali, al 37% delle spettanze medesime.
Le parti, a livello regionale, verificheranno l'entità del ricorso a tale figura e definiranno le eventuali necessarie coerenze tra gli aspetti applicativi del presente articolo e le caratteristiche del mercato locale del lavoro.
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
Le parti convengono che a partire dal 1º luglio 1993 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nei corso dell'anno. La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 23 - Durata media settimanale dell'orario di lavoro
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro e svolto nell'arco di 6 giornate settimanali), o l'orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensative o nelle festività.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, fatta salva la maggiorazione.
Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare oraria individuale:
- lavoro straordinario diurno | 30% |
- lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) | 50% |
- lavoro compiuto nei giorni festivi | 40% |
- lavoro straordinario festivo e domenicale | 60% |
- lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
- lavoro notturno | 30% |
- lavoro straordinario festivo notturno | 60% |
- lavoro a turni in ciclo continuo notturno | 30% |
)
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico - produttive dell'impresa.
L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario accantonata ai fini del presente istituto.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte - ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Per ogni ora prestata ed accantonata, ai fini del presente istituto, verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista nei presente articolo una ulteriore quota oraria pari al 4%.
Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nei caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca - ore, tale recupero seguirà la regolamentazione e le modalità operative previste per la stessa banca - ore.
Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell'atto sottoscritto il medesimo si intende tacitamente rinnovato.
Accordo di rinnovo 23/02/2017 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore
È considerato straordinario, ai soli finì contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali), o l'orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, fatta salva la maggiorazione.
Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare oraria individuale:
- lavoro straordinario diurno: 30%
- lavoro straordinario notturno: (compreso e non compreso in turni 50% avvicendati)
- lavoro compiuto nei giorni festivi: 40%
- lavoro straordinario festivo e domenicale: 60%
- lavoro domenicale con riposo compensativo: 10%
- lavoro notturno: 30%
- lavoro straordinario festivo notturno: 60%
- lavoro a turni in ciclo continuo notturno: 30%
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario accantonata ai fini del presente istituto.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Per ogni ora prestata ed accantonata, ai fini del presente istituto, verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista nel presente articolo una ulteriore quota oraria pari al 4%. Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nel caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca-ore,