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TUTTI I CCNL

SETTORE: Alimentari

CCNL: Alimentari - Industria (Confsal - Conflavoro)

Panifici industriali (Confsal - Conflavoro)

CODICE CNEL: E01H

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 01/06/2021

ALIMENTARI - INDUSTRIA (Confsal - Conflavoro)

 

Testo consolidato del CCNL 01/06/2021

per i dipendenti delle imprese alimentari che operano nei settori della produzione e trasformazione di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale

Decorrenza: 01/06/2021

Scadenza: 31/05/2024

CCNL 01/06/2021 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 08/04/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2021 il giorno 1 del mese di Giugno in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via dei Consolato n. 6,

tra

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale

e

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale, Vice Segretario Generale, dai componenti della Segreteria Generale

con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale

si è addivenuti alla stipula dei presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali.

 

Roma, 1 Giugno 2021

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 08/04/2024

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

tra

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese,

e

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori.

 

Premesso che

-  In data 01/06/2021, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali, con validità ed efficacia a far data dal 01/06/2021 al 31/05/2024;

-  Le Parti sindacali intervengono sull'istituto del contratto a tempo determinato prevedendo apposita appendice denominata "Accordo sul tempo determinato" al fine di definire le causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 24 D.L. n. 48/2023;

-  Considerate le caratteristiche specifiche del settore alimentare e panificazione, le Parti Sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l'occupazione del personale e il potere d'acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica Confsal - sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione in due tranches, nonché alla previsione dell'EAR (elemento aggiuntivo della retribuzione) per il settore alimentare.

Tale intervento è volto al rilancio dell'economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione delle "Tabella allegato A, B e C" e la revisione dell'articolo 25.

-  Riconoscendo l'importanza, nonché l'utilità e la necessità del dialogo tra le parti stipulanti, vengono altresì rideterminate le ore di permesso retribuito riconosciute alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 116, affinché possano operare per le loro funzioni.

 

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali.

Le seguenti variazioni avranno effetto a decorrere dal 1º aprile 2024; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

 

 

Premessa

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende alimentari nonché i rapporti di lavoro che interessano la filiera agroalimentare in generale. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Pastifici, industria lattiero-casearia, vini ed alcolici in genere, industria zootecnica e delle conserve animali.

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Il presente CCNL ha dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.

Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.

Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.

In tal senso, già in passato i comparti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso.

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.

Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla fruizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.

Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL

Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale nel settore Alimentari Industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali che qui di seguito si riporta.

 

 

Validità del contratto

 

Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dal 01 Giugno 2021 al 31 Maggio 2024 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori addetti nel settore Alimentari Industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 08/04/2024

[___]

Le modifiche, integrazioni e/o sostituzioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/04/2024.

 

 

Inscindibilità

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".

 

 

Procedure per il rinnovo contrattuale

 

Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

Distribuzione del contratto

 

L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

 

 

Campo di applicazione

 

Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dipendenti delle Imprese Alimentari che operano nei settori della produzione e trasformazione di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale indicati di seguito a titolo di esemplificazione non esaustiva e da interpretarsi per analogia. Industria delle carni, salumi, dolciaria, lattiero-casearie, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie, estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, degli involucri naturali per salumi, delle conserve vegetali, molitoria, della pastificazione, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'industria degli alimenti zootecnici e delle conserve animali, Pasticcerie, Gelaterie, Rosticcerie ed affini che si svolgono prettamente attività di produzione.

 

 

Stagionalità

 

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:

- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;

- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;

- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività.

Le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rispecchiano le caratteristiche di stagionalità le seguenti attività:

-  attività legate all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse ad eventi ciclici, religiosi, tradizionali e promozionali;

-  produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;

-  produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;

-  produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;

-  unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.

-  la possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l'amministrazione e la vendita. Nell'arco dello stesso ciclo stagionale, la durata complessiva massima sarà di 8 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.

 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso

 

1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.

2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:

a. la data di assunzione;

b. la tipologia e durata del rapporto;

c. l'orario di lavoro;

d. la qualifica di inquadramento e le mansioni iniziali;

e. il trattamento economico;

f. la/e sede/i di lavoro;

g. la durata del periodo di prova;

h. la durata delle ferie;

i. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:

a. Certificato di residenza;

b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;

c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;

d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;

e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;

f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;

g. Curriculum Vitae;

h. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. L'esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall'art. 1 lettera g) e comunque contestuale all'unzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.

2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

SETTORE ALIMENTARE

a. Quadri e primo livello: 6 mesi;

b. altri livelli: 3 mesi

 

SETTORE PANIFICAZIONE

1. Primo livello: 6 mesi;

2. altri livelli: 3 mesi

 

3. I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.

4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

5. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.

6. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

7. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

 

 

Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

 

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:

- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;

- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.

5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

6. Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.

8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

 

A - Mansioni promiscue

Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

 

B - Mutamento di mansioni

1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.

 

C - Passaggi di livello

1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.

2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.

3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.

 

 

Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

 

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.

2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.

3. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

 

 

Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08

 

Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs. n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

 

 

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST

 

1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS/RLST potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.

 

 

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro

 

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative. Per il settore panificazione l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore articolate su sei giorni. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

2. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.

3. Salvo quanto previsto al successivo punto 4, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

4. Il tempo passato a disposizione dell'impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell'ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo.

5. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.

6. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell'attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l'adozione di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.

7. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli. In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e i mezzi di locomozione per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 45.

8. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.

9. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art. 12 punto 5 lett. c), d), e).

10. I lavori di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.

11. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.

12. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell'orario di lavoro giornaliero.

13. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Da tali regimi di orario sono esclusi i Quadri e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.

 

 

Art. 7 bis - Lavoratori Discontinui

 

La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalentemente all'attività di semplice attesa o custodia quali:

- custodia anche di magazzino

- guardiani diurni e notturni

- portieri

- personale addetto all'estinzione degli incendi

- uscieri e inservienti

- personale addetto al carico e allo scarico

- sorveglianti

- personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento, produzione e trasformazione energia elettrica

è fissata nella misura di 45 ore settimanali.

 

 

Art. 8 - Sospensione del lavoro e Recuperi

 

1. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.

2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale.

4. La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.

 

 

Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro-elasticità

 

1. In considerazione di particolari situazioni produttive, anche collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale e con riferimento, a titolo esemplificativo allo stoccaggio, alla vendita nonché ai limiti di deperibilità dei prodotti, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.

2. Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto di 173 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.

3. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.

4. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l'utilizzo e l'azienda possa consentirlo.

5. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.

6. L'azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l'istituto della Flessibilità attraverso l'affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.

7. Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.

8. Una forma di flessibilità individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere concordata tra l'azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi tre anni di vita del figlio/della figlia, allo scopo di godere di ulteriori permessi retribuiti per attendere alle esigenze familiari.

9. Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate:

- quadri;

- personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa;

- capi reparto o capi turno;

- manutentori;

- autisti;

- viaggiatori e piazzisti;

- lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;

- lavoratori a domicilio;

- nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione (ad es. l'assenza di un lavoratore turnista, che comporta la necessità di far prolungare il lavoro al turnista precedente).

 

 

Art. 9 bis - Reperibilità

 

1. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzato dalla necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disposizioni aziendali.

2. Uno specifico accordo aziendale definirà le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l'obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in