CCNL in vigore del 03/08/2016
AGRICOLTURA - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 03/08/2016
per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli
Decorrenza: 01/01/2016
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 03/08/2016 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 3 agosto 2016. presso la sede di Confcooperative, Via Torino 146, in Roma
Tra
AGRITAL - AGCI
LEGACOOP AGROALIMENTARE
FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE
e
FAI - CISL
FLAI - CGIL
UILA-UIL
si è concordato di rinnovare il CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31 12.2015 alle condizioni e con le modifiche previste negli articoli seguenti
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di accordo
Il giorno 18 dicembre 2020 in videoconferenza tra
AGCI - AGRITAL
FEDAGRIPESCA - CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP - AGROALIMENTARE
e
FLAI - CGIL
FAI - CISL
UILA - UIL
Si è concordato di rinnovare il CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31-12-2019 alle condizioni, con le modifiche e con le decorrenze previste nel testo allegato.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di Legge intervenute.
Letto, approvato e sottoscritto.
PROTOCOLLO PRELIMINARE D'INTESA SUL CCNL PER LE IMPRESE COOPERATIVE
AGRITAL-AGCI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL premesso il comune interesse a sviluppare in modo ordinato le relazioni sindacali ai vari livelli, nonché a regolamentare su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole ed i lavoratori da esse dipendenti, ivi compresa la figura del socio lavoratore, concordano sulla necessità di dotarsi di uno strumento contrattuale di livello nazionale, unico per quadi, impiegati ed operai che sarà integrato dalla contrattazione territoriale, tendendo ad un contratto nazionale autonomo con inquadramento unico per i lavoratori delle cooperative agricole A tal fine le parti concordano di regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da cooperative agricole in un testo unico che ne adegui, integri ed unifichi le normative rispetto alla peculiarità dell'impresa cooperativa, ivi comprese le materie oggetto di contrattazione territoriale integrativa ove verranno comunque mantenuti contratto unico o inquadramento unico operai impiegati in atto alla data della presente intesa.
Su questa base le parti convengono pertanto che l'accordo contrattuale nazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio lavoratore secondo i contenuti dello specifico protocollo che segue.
Le parti si danno alto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al presente protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera di applicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale, vincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un contratto collettivo del settore agricolo e che i contratti collettivi autonomamente fin qui stipulati a livello territoriale assumeranno la veste di contratti integrativi.
Le parti decidono di costituire pertanto una Commissione paritetica nazionale con il compito di definire la sfera di applicazione del CCNL al fine di garantirne certezza di applicazione.
PROTOCOLLO PER IL "SOCIO LAVORATORE" (Legge 142/2001)
Nel comune riconoscimento che la gestione cooperativa nell'impresa costituisce una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare un'aspirazione comune a tutta la classe lavoratrice, diventare cioè essa stessa soggetto dell'impresa, le Associazioni Nazionali delle cooperative agricole e le Federazioni Sindacali dei lavoratori agricoli, firmatarie del presente contratto, confermano il loro impegno a promuovere ed assumere concrete iniziative atte ad allargare la base produttiva particolarmente nel mezzogiorno, soprattutto con la costituzione ed il potenziamento di imprese cooperative, nonché ad intervenire per un sempre corretto funzionamento degli organi democratici di gestione delle cooperative medesima.
Le parti riconoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una diversa condizione rispetto a quella privata. Essa non persegue fini speculativi ma ha come obiettivo primario il conseguimento attraverso le gestione in forme associata da parte dei soci lavoratori, della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali.
Fermo restando quanto sopra nonché le prerogative statutarie delle Cooperative ed in tal ambito le delibere assembleari, le Associazioni Cooperative le Federazioni Sindacali dei lavoratori agricoli convengono che per il trattamento economico minimo complessivo della prestazione d'opera del socio lavoratore della cooperativa si prenda a riferimento quello del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione integrativa.
Le parti si impegnano ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare una corretta applicazione dei principi che ispirano il presente protocollo.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
PREMESSA
PROTOCOLLO PRELIMINARE D'INTESA SUL CCNL PER LE IMPRESE COOPERATIVE
-omissis-
Al protocollo viene aggiunto in fine il seguente periodo:
Le Parti, riconoscendo il valore del lavoro regolare in agricoltura e, allo stesso tempo, ritenendo che tutte le forme di sfruttamento del lavoro o di lavoro irregolare creino un danno ai lavoratori ed un pregiudizio alle imprese cooperative che operano nella legalità, istituiscono una Commissione Paritetica Nazionale per l'analisi delle forme di sfruttamento del lavoro in agricoltura, delle cause e delle possibili soluzioni che può offrire il sistema cooperativo quale sistema aggregato di imprese, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal protocollo preliminare di intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra quadri, impiegati, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente CCNL si impegna a non promuovere e a non favorire, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento nel settore, anche nell'ambito di singole cooperative.
Inoltre, anche in considerazione del contenuto del Protocollo d'intesa preliminare, si conviene che in caso di stipula di contrattazione analoga a quella disciplinata dal presente contratto, e sottoscritta dalle medesime Organizzazioni sindacali, la stessa non potrà produrre costi inferiori a quelli derivanti dal presente contratto. Detti costi vanno intesi sia per gli effetti diretti sia per gli effetti indiretti o differiti. Qualora FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nel presente CCNL, tali condizioni si intendono estese alle imprese rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presenta CCNL.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la Commissione prevista nel protocollo preliminare di intesa si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contatto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.
Al fine di dare ulteriore seguito a quanto già stabilito nell'ultimo comma del Protocollo preliminare d'intesa relativamente alla definizione della sfera d'applicazione del CCNL, le parti convengono sull'opportunità che la Commissione paritetica nazionale, insediatasi con il precedente rinnovo, prosegua entro 45 giorni dalla stipula del presente accordo di rinnovo nel suo lavoro di verifica attraverso tutti gli strumenti opportuni, a partire dalla riattivazione del confronto con l'Inps, con l'impegno di concludere i lavori entro un anno dalla stipula della presente intesa.
Attesa l'impossibilità di concludere le attività nei tempi previsti, le parti concordano di riavviare i lavori della suddetta Commissione paritetica nazionale del CCNL entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
a) Decorrenza e durata
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1-1-2016 e scade il 31-12-2019, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dall'1-8-2016, 1-5-2017, 1-1-2018 e 1-7-2019
b) Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti;
- disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- invio piattaforma: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- inizio trattativa: almeno 3 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL. ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al 3º comma del presente articolo la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai 4 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
a) Decorrenza e durata
Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1-1-2020 e scade il 31-12-2023, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1 dicembre 2020, dal 1 dicembre 2021, dal 1 ottobre 2022 e dal 1 novembre 2023.
-omissis-
Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli nazionale e integrativo decentrato.
a) Il contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b) Contrattazione decentrata di 2º livello
La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del settore dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle Imprese cooperative nel settore medesimo.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successiva punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio.
Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di Cui al primo comma.
Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto una contrattazione di 2º livello avente valenza economica, se entro 12 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte di Fai-Flai-Uila non sarà sottoscritto l'accordo per l'istituzione del contratto di 2º livello, le imprese che applicano il presente CCNL erogheranno a lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo.
Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sia presente contrattazione aziendale o di settore merceologico ai sensi della seguente lettera d).
In via transitoria, per la vigenza del presente contratto 2016-2019, lo spazio temporale dedicato alla contrattatone di secondo livello di cui ai precedenti commi è quantificato in 24 mesi.
LIVELLO | IMPORTO |
1º | 16,40 |
2º | 14,74 |
3º | 13,57 |
4º | 12,62 |
5º | 12,00 |
6º | 11,65 |
7º | 10,81 |
Area np | 9,12 |
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti per 12 mensilità e non incideranno su alcun istituto di Legge e di contratto ivi compreso il TFR. Tali importi saranno rapportati al periodo di lavoro utilizzando i divisori contrattuali e, per gli Otd, non incideranno sul terzo elemento.
In fase di prima applicazione l'elemento sostitutivo sarà corrisposto fino a concorrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati aziendalmente a tale titolo.
Le parti, al fine di diffondere la contrattazione di 2º livello, con particolare riguardo alla materia delle erogazioni legate alla produttività, condividono le linee guida di cui all'allegato 10. Tali linee guida non hanno alcun contenuto precettivo ma solo di carattere esemplificativo.
c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale
La erogazione di retribuzione derivante da accordi a livello di settore merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese cooperative.
Tali erogazioni integrative avranno pertanto la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori.
Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti per l'applicazione del particolare regime contributivo e fiscale previsti dalla vigente legislazione. Le parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.
Affine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di 2º livello, reperibili anche attraverso l'esercizio del sistema di informazione previsto dal presente CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o dell'impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Gli accordi per settore merceologico territoriale prevederanno, tra l'altro, parametri, criteri e quantità delle predette erogazioni demandando al livello aziendale la verifica tra le parti dei risultati raggiunti ai fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nelle singole imprese.
d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2º livello
La contrattazione di 2º livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima del 1-7-2018.
Entro e non oltre, il 1-1-2018 o non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 1-1-2018 le parti a livello territoriale competente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di 2º livello (territoriale o di settore merceologico).
Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l'esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2º livello territoriale o di settore merceologico.
Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le parti, saranno presentate entro il 30-9-2017 o non oltre tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo applicata, se successiva al 31-12-2017.
Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2º livello preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile.
Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto sopra, le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi in vigore non potrà comunque aver luogo prima del 31-8-2017, fatte salve le contrattazioni già in essere alla firma del presente accordo.
Gli accordi di 2º livello con scadenza tra il 1-1-2016 e il 31-12-2016, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di 2º livello non potrà svolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.
e) Materie rinviate alla contrattazione di 2º livello
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di II livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:
1) Individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di 2º livello - confronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4);
2) Individuazione nel contratto di 2º livello territoriale della tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della commissione aziendale di pari opportunità (art 5);
3) esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione - convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6).
4) a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all'art. 7;
5) definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo svolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende (art. 8 lett. b);
6) esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali (art. 10).
7) Individuazione nel contratto di 2º livello di casi nei quali corrispondere ai lavoratori una indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e fissazione delle relative misure e modalità (art. 14);
8) definizione nel contatto di 2º livello territoriale di eventuali modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nonché di spese non documentabili: indennità per compenso tempo eccedente l'orario di lavoro durante la trasferta (art. 15);
9) verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18);
10) individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative maggiorazioni salariali - maggiorazione per incarico di capo):
11) individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di lavoratori non appartenenti alla qualifica di "quadro", i quali per le funzioni svolte e per l'alta professionalità richiesta abbiano diritto alla relativa indennità e misura della stessa (art. 20);
12) definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3º dell'art. 22 -modalità utilizzo permessi;
13) costituzione commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità di godimento permessi per corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32);
14) Individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33);
15) esame delle posizioni di lavoro a livello aziendale per l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di quadro ed eventuale incremento della indennità di funzione (art. 45);
16) definizione nel contratto di 2º livello di modalità di applicazione della L. 103/1990 in materia di licenziamenti individuali;
17) indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46);
18) individuazione nel contratto di 2º livello delle fasi lavorative (art. 54);
19) determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello territoriale o di settore - accordi di salario variabile a livello di settore merceologico o di consorzio (artt. 43 e 60);
20) disciplina a livello territoriale della indennità di cassa ove tale istituto non sia presente nella contrattazione integrativa preesistente (art. 20 bis);
21) omogeneizzazione nel contratto di 2º livello territoriale dell'istituto degli scatti di anzianità alla disciplina del CCNL ove preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa (artt. 49 e 61).
22) promozione a livello territoriale di casse extra legem per integrazione trattamento economico malattia ed infortunio sul lavoro (art. 12);
23) definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art. 57);
24) disciplina mediante norme del contratto di 2º livello o accordi aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art. 59).
25) definizione nel contratto di 2º livello delle modalità e del periodo di pagamento delle retnbuzioni (art. 60);
26) definizione al 2º livello contrattuale della possibilità di istituzione del monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell'art 22 e le relative modalità di utilizzazione;
27) individuazione nel contratto di 2º livello di particolari modalità di erogazione del TFR;
29) confronto sulla possibile individuazione di percorsi di stabilizzazione per personale a tempo determinato e, in caso di riassunzione di cui all'articolo 57, di mantenimento del numero di giornate lavorate nell'anno precedente;
30) determinazione di possibili norme specifiche per i lavoratori stranieri in materia di orario di Lavoro sia per favorire il temporaneo rientro nel paese di origine per motivi familiari sia per la fruizione/acquisizione delle informazioni.
Impegno delle parti - Integrazione sociale lavoratori extracomunitari
Le parti convengono sulla necessità di un'azione tesa a risolvere i problemi di integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori extracomunitari in regola con le norme di Legge sull'immigrazione. A tal fine si impegnano ad intervenire nei confronti delle proprie strutture organizzative territoriali per coordinare i contributi, anche da parte di imprese cooperative del settore, ad ogni iniziativa degli Enti pubblici preposti.
In caso di modifica degli assetti contrattuali, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalla intesa interconfederale sulle modifiche.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 3 - Struttura e assetto del contratto
-omissis-
d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2º livello
La contrattazione di 2º livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il presente CCNL non potranno decorrere prima del 1-7-2022
1-7-2018.Entro e non oltre, il 1-1-2022
1-1-2018o non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 1-1-2020 1-1-2018 le parti a livello territoriale competente concorderanno le aree di competenza della contrattazione di 2º livello (territoriale o di settore merceologico).Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l'esercizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo sarà applicata la contrattazione di 2º livello territoriale o di settore merceologico.
Le piattaforme sindacali, in coerenza con le intese intervenute tra le parti, saranno presentate entro il 30-9-2021
30-9-2017o non oltre tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31-12-2021 31-12-2017.Sono fatti salvi i tempi e le procedure previste dagli accordi di 2º livello preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile.
e) Materie rinviate alla contrattazione di 2º livello dopo il punto 29 è aggiunto il seguente
30) regolamentazione, in via sperimentale e avendo a riferimento le disposizioni in materia di imponibile fiscale e contributivo, di forme di convertibilità degli straordinari e di altri elementi economici non continuativi in ore di permesso per assistere familiari non autosufficienti.
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Le informazioni saranno fornite salvaguardando il segreto industriale (art. 623 cp) e con la tempestività opportuna ai fini dell'utilità del confronto.
Il sistema di relazioni sindacali è il seguente
A) Comitato di indirizzo nazionale
B) Livello nazionale
C) Livello regionale
D) Livello territoriale/aziendale
A) Comitato di indirizzo nazionale
Le parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, organismo con funzioni di indirizzo politico-strategico, che si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle Parti, composto in termini paritetici dai Segretari Generali di Fai, Flai e Uila e dai Presidenti delle Associazioni Cooperative stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le Parti e di assicurarne certezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle attività/iniziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni e risorse di competenza dell'Osservatorio Nazionale di settore.
Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di politica industriale di settore, anche valutando le dinamiche evolutive che determinano i processi di ristrutturazione, concentrazione e aggregazione, nonché proposte/posizioni comuni di settore, da rappresentare ad Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse del settore agroalimentare ed alle relative, possibili soluzioni.
Ai fini della effettiva operatività dell'Osservatorio, il Comitato potrà istituire eventuali sezioni, gruppi di lavoro e/o articolazioni di esso, competenti per le materie che saranno ad esse demandate dal Comitato stesso.
Il Comitato in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo dell'Osservatorio, avrà altresì il compito di rendere lo strumento contrattuale sempre più aderente alla realtà del settore agroalimemtare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze delle impresa e del lavoro, nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale.
Inoltre il Comitato medesimo potrà realizzare seminari e/o incontri di carattere informativo.
B) Livello nazionale
1) Livello nazionale
Le parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel primo semestre di ogni anno.
Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di sviluppo delle imprese cooperative nel settore agro-alimentare. Il confronto si articolerà per settori e comparti esaminando strategie economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla formazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di ristrutturazione ed a nuovi investimenti.
Verrà inoltre preso in esame l'andamento delle produzioni agricole anche con riferimento ai risultati dei produttori associati ed ai programmi di conferimento alle imprese cooperative.
Sulla base di tali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettive di conseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche.
In particolare si esamineranno:
a) situazioni, prospettive produttive, struttura occupazionale e informazioni sulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed all'attuazione dei piani di settore:
b) entità e destinazione dei finanziamenti pubblici e degli interventi previsti da normative comunitarie;
c) fonti di conferimento delle materie prime agricole nelle loro quantità e qualità;
d) attività di ricerca agro-alimentare e di assistenza tecnica e generale delle imprese agricole;
e) programmi di formazione professionale e rapporti con il fondo interprofessionale per la formazione continua Fon.coop;
f) utilizzo dei sottoprodotti anche in collegamento con il piano di settore e con la programmazione regionale:
g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;
h) evoluzione della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e delle relative funzioni e contenuti;
i) dati sull'andamento dell'occupazione femminile nonché sull'attivazione e promozione di azioni positive per le pari opportunità;
j) informazioni sulla dinamica delle retribuzioni di fatto e del costo del lavoro;
k) informazioni sulle integrazioni settoriali, concentrazioni e fusioni societarie di rilevanza nazionale;
l) programmi relativi al superamento delle barriere architettoniche
2) Osservatorio Nazionale - Sezione di Settore
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare entro il periodo di validità del CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale del 5-4-1990 una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:
a) politiche industriali di settore e comparto:
b) nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;
c) stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
d) andamento ed analisi congiunturali sui diversi comparti con particolare riferimento al rapporto agricoltura -industria, importazioni-esportazioni, andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti;
e) natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni ed acquisizioni di aziende di rilevanza nazionale e settoriale da parte di aziende estere in Italia e di italiane all'estero;
f) gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;
g) collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete iniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne;
h) analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonché sui livelli di efficienza/efficacia del sistema di imprese;
i) particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale ed occupazionale del mezzogiorno;
j) problemi relativi all'eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico ed ambientale;
k) con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa la possibilità di attivare le opportune azioni al fine di favorire iniziative che coinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le parti ricercheranno altresì di correlare tali attività a livelli interimprendiloriali con momenti di analisi e ricerca allargata a tutto il settore alimentare.
l) le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sul sistema agroalimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea con riferimento anche all'allargamento dell'Unione Europea, alla riforma della Pac, ed ai negoziati multilaterali in sede WTO;
m) le linee di politica agroindustriale, nell'ottica di una maggiore integrazione della filiera agroalimentare, anche al fine di assumere posizioni concertate con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie;
n) l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
o) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
p) in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione di FILCOOP nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra lutti i lavoratori;
q) le linee direttrici della contrattazione di 2º livello di cui all'art. 3 del presente contratto, nonché l'andamento consuntivo della stessa.
Il funzionamento della sezione di settore, coordinato con l'Osservatorio nazionale interconfederale, è previsto da apposito regolamento allegato al presente CCNL. Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL prevede tra l'altro i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
C) Livello regionale
1) Livello regionale
Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale nella cooperazione agro-alimentare, potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazionale dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.
D) Livello di informazione di 2º livello
In stretta relazione al livello ove si svolge la contrattazione di 2º livello di cui all'art. 3 l'informazione sarà svolta, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, in una delle seguenti sedi:
1) a livello aziendale, consortile o di gruppo (previa definizione tra le parti)
I rappresentanti delle aziende stesse informeranno le RSU/RSA sulla situazione a consuntivo dell'impresa, sui programmi produttivi e sulle previsioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi, modifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni ed ampliamenti) e dei riflessi sull'organizzazione del lavoro, dei livelli di occupazione, delle dinamiche professionali compresi gli eventuali cambiamenti di mansioni e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.
Ove possibile ed in base al livello di sviluppo degli strumenti di programmazione aziendale, l'informazione ed il confronto si svolgerà anche sugli obiettivi e i progetli strategici dell'impresa.
Si potrà inoltre concordare di sviluppare ulteriori sessioni di informazioni e confronto, anche con approfondimenti tecnici su specifici aspetti, relativamente a:
- situazione e programmi occupazionali prevedendo incontri periodici con la RSU/RSA per l'esame della evoluzione della struttura della occupazione per qualifica e per sesso e categorie sociali;
- progetti relativi all'introduzione di sistemi informativi e di automazione e innovazioni tecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze qualitative e quantitative sulla occupazione;
- utilizzazione dei contratti di apprendistato e di avviamento al lavoro di giovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabile, anche in attuazione delle vigenti leggi in materia di occupazione giovanile;
- programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri del loro utilizzo in riferimento all'organizzazione aziendale e del lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, sesso, monte ore, percorsi e livello di inquadramento finali previsti;
- attivazione di azioni positive per quanto concerne l'accesso al lavoro, gli sviluppi professionali di carriera e la valorizzazione del lavoro femminile, anche in relazione alle disposizioni europee e alla normativa di Legge;
- produzioni previste e fonti, qualità e quantità del conferimento delle materie prime e dei semilavorati;
- approvvigionamento delle fonti energetiche e loro utilizzo, e utilizzo di mezzi derivati dal petrolio (contenitori, involucri, imballaggi), sviluppo della ricerca e della realizzazione delle fonti energetiche alternative;
- politiche commerciali e distributive sui mercati interni ed esteri;
- attività di ricerca agro-alimentare, conferimenti e assistenza tecnica e generale alle imprese agricole, nuove produzioni e miglioramento della qualità dei prodotti;
- entità e destinazione dei finanziamenti pubblici nazionali e comunitari, sulla base di piani di settore, delle leggi di programmazione territoriale e nazionale;
- operazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa. La cooperativa fornirà alle RSU, nel rispetto del TU sulla privacy, gli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa circa le operazioni date in appalto all'interno dell'azienda;
- con tempestività e ove possibile preventivamente, modifiche degli assetti societari, significativi progetti di ristrutturazione, concentrazioni, integrazioni e fusioni;
- eventuali interventi per il superamento delle barriere architettoniche in relazione alle norme di Legge vigenti;
- cambiamenti di mansioni.
Per le imprese, consorzi o gruppi con una struttura produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale
2) a livello territoriale (regionale, interprovinciale o provinciale) o di settore merceologico
I rappresentanti delle associazioni cooperative forniranno alle organizzazioni sindacali dati aggregati nonché informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o l'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modiche della organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, le concentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
3) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'osservatorio nazionale e previa istruttoria compiuta nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui al precedente punto 2 della lettera B), nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
In tale contesto al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Impegno a verbale
Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile, continuo e sistematico il sistema di Relazioni Sindacali.
In tale contesto, si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare piena ed ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra esse alternative.
Si intende sviluppare il secondo livello di contrattazione, in ragione anche della realtà socio/economica ed occupazionale presente nel territorio e nelle aziende cooperative.
In sede locale - pertanto - si ampleranno e consolideranno gli spazi e le opportunità di confronto fra le parti, in ragione anche delle opzioni strategiche dell'impresa e dei processi avviati nelle aziende cooperative agricole.
In ragione di ciò, in presenza delle prassi negoziali in essere e delle nuove opportunità che si intendono realizzare, allo scopo di promuovere ed estendere il secondo livello di contrattazione, le parti convengono - nel quadriennio di vigenza del presente accordo - di produrre congiuntamente un quadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità e necessaria tempistica all'avvio ed allo svolgersi della contrattazione integrativa.
A livello locale le parti valuteranno la possibilità, di introdurre forme di "buone pratiche" per favorire la partecipazione al lavoro dei lavoratori immigrati, in considerazione delle loro principali esigenze di carattere culturale e religioso ed in relazione ad iniziative in materia, in particolare, di fruizione di ferie e/o permessi, e di informazione.
Dichiarazione comune sul lavori transnazionali
Le parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, che in coerenza con l'azione congiunta intrapresa a livello europeo dalle OO.SS. e dalla Federazione europea del settore, contrasti gli effetti di dumping relativi all'utilizzo del lavoro transnazionale.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 4 - Relazioni sindacali
D) Livello di informazione di 2º livello
1) A livello aziendale, consortile o di gruppo (previa definizione tra le parti)
L'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
Per le imprese, consorzi o gruppi con una struttura produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale attraverso la costituzione di specifici coordinamenti.
Dichiarazione comune sui lavori transnazionali
Le parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, che in coerenza con l'azione congiunta intrapresa a livello europeo dalle OO.SS. e dalla Federazione europea del settore, contrasti gli effetti di dumping relativi all'utilizzo del lavoro transnazionale.
A fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'articolo 4 lettera d1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull'occupazione.
Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono professionalità e/o competenze e/o dotazione di macchine non presenti nel ciclo produttivo dell'impresa committente.
Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento interno di cui all'articolo 6 della stessa Legge, dell'articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatici.
I lavoraton di aziende appaltatici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell'azienda appaltante con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
In occasione degli incontri previsti dall'articolo 4 lettera d1) del presente CCNL, le aziende forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all'interno delle aziende.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 4bis - Appalti
A fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'articolo 4 lettera d1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull'occupazione.
Possono essere appaltate quelle attività per le quali occorrono professionalità e/o competenze e/o dotazione di macchine non presenti nel ciclo produttivo dell'impresa committente.
Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, ivi compreso il Decreto legislativo n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento interno di cui all'articolo 6 della stessa Legge, dell'articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell'azienda appaltante (ad esempio mensa e spogliatoi) con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice nel rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In occasione degli incontri previsti dall'articolo 4 lettera di) del presente CCNL, le aziende forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all'interno delle aziende.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, nel quadro dei programmi dell'osservatorio previsto dall'art. 4 del presente CCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 63511934 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (Legge n. 125/1991 e successive modifiche), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò l'osservatorio di cui all'art. 4 avvalendosi anche del contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle Associazioni cooperative;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635/1994, direttiva 73/2002 e dei programmi di azione 82/1985 e 86/1990 della Comunità Europea;
c) proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale Europeo.
L'osservatorio, in relazione all'attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti apposito rapporto.
a) Commissione pari opportunità
Le parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello territoriale nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a:
- formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile;
- promozione dell'assunzione di personale femminile in attività professionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.
b) Difesa della dignità della persona
Le parti convengono sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20-5-1990 e la direttiva n 73/2002.
Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 5bis - Difesa della dignità della persona
Le parti convenendo sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona si attiveranno perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
I rapporti tra cooperativa e dipendenti e tra i dipendenti medesimi saranno ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona.
Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale.
Linee guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing
Le presenti linee guida hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire e gestire i problemi da esse derivanti.
I contenuti dell'Accordo Interconfederale in tema di discriminazioni e per il contrasto delle molestie e delle violenze di genere nei luoghi di lavoro del 30 gennaio 2020 sottoscritto tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil si intendono integralmente richiamati dal presente CCNL sia per quanto riguarda le definizioni che in merito agli impegni delle parti, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.
Pertanto, le Parti si impegnano, laddove ciò non sia già stato definito nella contrattazione di secondo livello, a:
- diffondere i contenuti dell'accordo interconfederale a livello aziendale e/o ad illustrarne il contenuto nelle assemblee sindacali;
- favorire l'adozione della dichiarazione allegata all'accordo 30-1-2020 al fine di diffondere il principio della inaccettabilità di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
- promuovere presso ogni cooperativa azioni volte a incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro e a tutelare le lavoratrici e i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti molesti;
- promuovere momenti formativi specifici sul tema, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche e del Fondo Interprofessionale per la Formazione Foncoop;
- effettuare periodicamente un monitoraggio di verifica dell'applicazione di quanto sopra, anche su richiesta di una delle parti.
In base al predetto Accordo Interconfederale le cooperative sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno tollerate come da All. n______________al presente CCNL (All. all'Accordo Interconfederale 30-1-2020).
ALLEGATO ___
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IMPRESA COOPERATIVA
La cooperativa ____________ ritiene inaccettabile ogni atto, prassi o comportamento che si configuri come mancato rispetto delle diversità e in particolare come molestia o violenza nel luogo di lavoro secondo quanto definito nell'Accordo In terconfederale del 30 gennaio 2020 firmato da A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.
Le discriminazioni, le molestie e le violenze sono quelle esercitate da uno o più superiori, da soci o da uno o più lavoratori o lavoratrici, anche con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Nel riconoscere il principio che la dignità degli individui non possa essere violata da simili atti o comportamenti e che vadano denunciate le discriminazioni, le molestie o le violenze subite sul luogo di lavoro, la cooperativa si impegna ad adottare opportune misure nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati o accertati. La cooperativa s'impegna a valorizzare la Commissione aziendale sulle Pari Opportunità se esistente, quale sede in cui ricercare misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori enunciati nell'Accordo Interconfederale del 30 gennaio 2020.
Nell'impresa cooperativa ____________ tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata oltre che la professionalità la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza, civiltà e di reciproca correttezza.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione _____, __/__/____
Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori a tempo determinato per attività stagionali, si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territonale con le OO.SS. firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU.
Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall'articolo 57. Le parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.
Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i Tempi di realizzazione delle stesse. A Tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche.
Oltre allo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato.
Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 104 giornate di lavoro.
I calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per l'impiego.
Alle aziende va garantita la possibilità dell'assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell'impresa.
Le parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita.
Poiché l'attività produttiva delle cooperative e consorzi agricoli implica sostanzialmente tre ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l'impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla sicurezza e igiene degli alimenti), l'azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione.
A livello aziendale essa è realizzata attraverso un'organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull'analisi dei rischi, sull'individuazione delle misure di prevenzione da adottare, sulla programmazione dell'applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti.
Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l'esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende.
A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti.
A tal fine le Parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l'iscrizione dei siti alla rubrica della certificazione EMAS, e si impegnano altresì a favorire l'applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti.
A tal fine le parti convengono quanto segue:
A livello territoriale
- concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle produzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori;
- stabiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole "biologiche". I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno;
- individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi, definendo in occasione della stipula dei contratti di 2º livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme contenute nel Dlgs 31/2003 e successive modifiche e integrazioni ed in rapporto alla realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio.
In sede aziendale
- per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all'umidità ed alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste;
- adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro ed a prevenire le malattie e/o infortuni;
- definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive.
Le Parti, in attesa di un eventuale accordo interconfederale in materia, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all'interno del sito produttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal presente CCNL e ciò al fine di assicurare un'adeguata armonizzazione dell'attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro.
Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo.
Tale attività di coordinamento non comporta permessi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti agli RLS.
Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a Fattori di nocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a due ore e venti minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.
Le parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso.
Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consultazione da parte delle RLS dei registri degli infortuni.
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
-omissis-
ln sede aziendale
Viene aggiunto il seguente punto:
- Le parti, in relazione alle specificità della cooperativa, valuteranno la necessità di aumentare il monte-ore di formazione obbligatoria per gli Rls fino a un massimo di 8 ore annue (Allegato 6).
-omissis-
Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti capoversi.
I permessi per agibilità per gli RLS previsti dal punto 5.2 del Protocollo d'intesa per l'applicazione del Dlgs 626/1994 (allegato 6) sono aumentati a 42 ore annue per ogni rappresentante.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, le Parti concordano che la ‘formazione basè per gli RLS di cui all'art. 37 del citato decreto legislativo e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning così come definiti dagli allegati II e V del summenzionato Accordo.
a) Rappresentanze sindacali d'azienda
Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni organizzazione sindacale.
I nominativi dei delegati che costituiscono le RSA saranno comunicati con lettera all'azienda, all'organizzazione provinciale delle cooperative a cui l'azienda aderisce e alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti o colpiti da misure disciplinari per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari nei loro confronti non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame, e l'intesa delle OO.SS. di appartenenza dei lavoratori e delle cooperative.
Le RSU trovano regolamentazione negli allegati n. 2 e 3 cosi come previsto nella successiva dichiarazione a vertale.
b) Permessi sindacali
Ai lavoratori componenti di organismi direttivi nazionali, regionali o subregionali, ai delegati aziendali nonché ai componenti delle RSA/RSU debbono essere corrisposti permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.
Tali permessi saranno rispettivamente pari a:
a) 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i componenti delle RSU;
b) 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali.
I permessi sono cumulabili nell'arco dell'anno e sono dovuti ai lavoratori in forza alle aziende.
Si intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente occupati nell'azienda per il normale avviamento al lavoro in turni.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
I lavoratori che intendono usufruire dei permessi di cui sopra devono darne comunicazione scritta alla cooperativa almeno 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti.
Il godimento dei permessi sindacali viene retribuito nel limite dell'orario normale giornaliero di lavoro.
È demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per lo svolgimento dell'attività dei patronati sindacali.
c) Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di lavoro.
Le riunioni dei lavoratori in forza all'azienda, intesi come sopra, svolte durante l'orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un massimo di 15 ore annue.
Le riunioni sono indette o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali aziendali o da quelle esterne di categoria su materie di interesse sindacale e del lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
La date, l'orario e l'ordine del giorno delle riunioni in azienda dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione dell'impresa di norma almeno 24 ore prima dello svolgimento.
L'azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse.
È prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale.
In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopracitate assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e dei programmi produttivi.
d) Contributi sindacali dei lavoratori
L'azienda provvederà a trattenere la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano o l'autorizzino a tale scopo, o mediante delega debitamente sottoscritta o in applicazione degli accordi in essere.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore, indicare l'entità della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e l'organizzazione sindacale beneficiaria.
Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o sostituirla con altra.
È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore con le modalità che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle R.S.U. fanno testo l'accordo interconfederale del 29-7-2015 tra Centrali Cooperative e Cgil. Cisl e Uil, (All. n. 2) nonché l'apposito accordo di settore modificato in questo rinnovo (All. n. 3). Resta inteso che le modifiche apportate produrranno il loro effetto per le parti firmatarie il presente contratto dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti concordano la reciproca disponibilità ad incontrarsi per la verifica sulla applicazione delle nuove regole su richiesta di una delle stesse.
Art. 9 - Formazione professionale
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni assunti dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL nel protocollo d'intesa del 1994 in materia di formazione professionale affinché essa possa svolgere il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, a livello nazionale e nelle regioni a particolare rilevanza cooperativa saranno costituite apposite commissioni consultive per una valutazione dei Fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola ed agroalimentare.
Per l'analisi dei bisogni formativi e del mercato del lavoro, il sistema dei Coop-form si raccorderà anche con gli enti e/o gli organismi bilaterali del settore della cooperazione agricola.
Le indicazioni che emergeranno dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ai Coop-form regionali, come previsto dal succitato protocollo d'intesa interconfederale.
Le parti individuano nel Fondo interprofessionale Foncoop lo strumento per effettuare interventi formativi nel settore agricolo e pertanto si impegnano a sostenere i progetti territoriali, settoriali e aziendali che saranno presentati in tale ambito.
Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali ed allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazione nella organizzazione produttiva e del lavoro ed utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell'orario.
Impegno tra le parti
In relazione alle recenti modifiche legislative di cui alla Legge 92/2012 e successive modifiche, le parti convengono sulla necessità di addivenire a una più puntuale definizione in materia di lavoro stagionale in relazione al presente CCNL e, a tale scopo, si impegnano a incontrarsi entro 3 mesi dalla firma dell'accordo.
Art. 11 - Contributo di assistenza contrattuale
Le aziende cooperative e i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle Organizzazioni stipulanti il CCNL un contributo a titolo di assistenza contrattuale.
L'entità di tale contributo viene fissata nello 0,35% del minimo contrattuale nazionale conglobato, di cui lo 0,21% a carico dei datori di lavoro e lo 0,14% a carico del lavoratore.
Le modalità di esazione e di versamento del contributo sono stabilite dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 12 e sono oggetto di apposito regolamento (All. n. 5) che è parte integrante del presente contratto.
Art. 12 - Previdenza complementare e Fondi integrativi
a) Previdenza complementare
È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 2-7-1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di apprendistato.
Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL siano sottoscritti da almeno due delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il CCNL 2-7-1998.
Per settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:
- cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- lavoratori addetti ad attività idraulico-forestali ed idraulico-agrarie;
- dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura.
L'associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL dei settori affini e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore.
L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
- con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'1,5% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;1
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla dala del 28 aprile 1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio dell'attività del Fondo.
Per gli impiegati l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla Legge.
Le parti convengono che a partire dall'1-1-2017 al lavoratore componente della Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente un giorno di permesso per la partecipazione alle convocazioni di tale organo.
b) Fondi integrativi sanitari
1) Sanitario degli impiegali agricoli
Le parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli impiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di lavoro e dell'impiegato a decorrere dall'1-7-1992, pari complessivamente a:
- Euro 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie.
A decorrere dall'1-1-2011 potranno iscriversi al fondo anche gli impiegati a tempo determinato con contratto di durata superiore a sei mesi.
La contribuzione sarà rapportata ai mesi di durata del contratto.
2) Sanitario degli operai
Sono iscritti al FILCOOP Sanitario, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo indeterminato ai quali si applica il presente contratto.
La contribuzione al Fondo é determinata nella misura di Euro 52,00 annua di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
Gli operai a tempo indeterminato in forza alla data del 16-7-2002, non iscritti al Fondo, saranno iscritti al FILCOOP Sanitario qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31-12-2002.
Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31-12-2002 l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.
L'azienda invierà al FILCOOP Sanitario la copia della comunicazione di recesso del lavoratore.
A decorrere dall'1-1-2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di cui all'articolo 5 con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.
Dall'1-1-2014 saranno iscritti alle condizioni sopra indicate, anche gli operai a tempo determinato - ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all'organico aziendale con una garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate annue;
- con tre anni consecutivi di anzianità aziendale 2 a condizione che nell'anno d'iscrizione abbiano un contratto di lavoro per almeno 151 giornate. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di Euro 36 annui di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore
c) Casse integrazioni extra-legem
Le parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le organizzazioni firmatarie del presente CCNL costituiscano Casse integrazioni extra-legem o rinvengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli operai una integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio aggiuntiva a quella liquidata dall'INPS e dall'INAIL.
Per gli scopi di cui al comma precedente e per definire le modalità per la applicazione e la gestione di quanto previsto dall'art. 11, la commissione di cui al citato articolo sarà insediata entro 3 mesi dalla firma del presente accordo e sarà costituita da un rappresentante per ogni Associazione firmataria.
Qualora entro il 30 novembre 2015, la Commissione non abbia definito le modalità di costituzione di un sistema di casse che copra l'intero territorio nazionale, ovvero di una cassa di livello nazionale per tutte le imprese che ne sono prive. dal 31-12-2015 le cooperative che non aderiscono a una cassa extra-legem saranno tenute a corrispondere direttamente agli operai a tempo determinato le integrazioni di malattia e infortunio di cui agli articoli 52 e 63 del presente CCNL.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le integrazioni di cui agli articoli 52 e 63. in assenza di adesione a casse extra-legem saranno corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali e territoriali che disciplinano la materia.
Le parti convengono altresì che la costituzione delle Casse extra-legem potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione paritetica sull'argomento in oggetto e nei limiti e con le modalità che la Commissione stessa avrà individuato
__________________
1 Fino al 31-12-2010 l'aliquota a carico nel datore di lavoro era pari all'1%. Dall'1-1-2011 al 31-12-2013 l'aliquota a carico del datore di lavoro era pari all'1,2%.
2 Ai fini dell'anzianità si considerano i tre anni civili precedenti a quello di iscrizione al fondo
Accordo di rinnovo 18/12/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 12 - Previdenza complementare e fondi integrativi
-omissis-
b) Fondi integrativi sanitari
2) Sanitario degli operai
Alla fine del paragrafo è inserito il seguente capoverso.
Gli organi di gestione del fondo Filcoop sanitario definiranno un piano facoltativo aggiuntivo di prestazioni, e le relative modalità operative, a favore degli operai. La relativa contribuzione sarà a carico degli stessi.
Art. 13 - Lavoratori svantaggiati
I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi di comunità terapeutiche individuate dall'art. 124 Dpr 309/1990. hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni (art. 124 Dpr 309/1990).
Tale periodo, considerato di aspettativa non retribuita, non è computabile come anzianità utile agli effetti del TFR e degli scatti di anzianità.
I lavoratori a tempo indeterminato familiari di tossicodipendente od etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo. qualora il relativo servizio ne attesti la necessità, per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 13 bis - Applicazione Legge 104/92
I lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handicap grave comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale (ove consentite dalla Legge) hanno diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori.
Ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo.
Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo della sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito, fatte salve le normative vigenti.
Il datore di lavoro è Tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richieste per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti integrativi.
I contratti integrativi, fatta salva ogni pattuizione preesistente, individueranno situazioni e casi in cui corrispondere al lavoratore una indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e stabiliranno misure e modalità di corresponsione.
L'indennità non è dovuta nel caso l'azienda metta a disposizione un proprio mezzo di trasporto.
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate previa documentazione entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso spese per vitto, alloggio e viaggio, nonché il rimborso delle piccole spese non documentabili.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale potrà essere remunerato o attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario o attraverso un'indennità di trasferta da stabilire nella contrattazione di 2º livello.
La comunicazione del trasferimento deve essere fatta per iscritto al lavoratore, ed inviata per conoscenza alle RSU/RSA, con il massimo anticipo possibile rispetto alla data del trasferimento medesimo. Il trasferimento deve basarsi su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive o per altre ragioni previsto dalla Legge.
Il lavoratore che venga trasferito dalla azienda ad altra sede di lavoro conserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine che non ricorrano nella nuova destinazione.
Nel caso di trasferimento, disposto dall'azienda, in via definitiva da una sede all'altra della stessa cooperativa, qualora il trasferimento dia luogo anche all'effettivo cambio di residenza, il lavoratore ha diritto al rimborso, a titolo di indennità di trasferimento e nei limiti previsti dall'articolo 51 del Tuir, previa documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.
Il lavoratore che non accerti il trasferimento e risolva il rapporto di lavoro ha diruto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Si applicano ai lavoratori le norme di Legge vigenti in materia.
Art. 17 - Cooperazione internazionale
Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'art. 33 della Legge 49/1987 (sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del Dlcps 13-9-1946, n. 303 e successive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio militare.