CCNL in vigore
AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI
Testo consolidato del CCNL 10/05/2018
per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)
Decorrenza: 01/01/2018
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 10/05/2018 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 10 maggio 2018 presso la sede di Confai Mantova in Via Altobelli, 3
tra
CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) rappresentata dal Presidente e da una delegazione
e
Fai-Cisl rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali, assistiti dal Dipartimento Nazionale Agricoltura
Flai-Cgil rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali, assistiti da Dipartimento nazionale e dalla Flai Lombardia e Flai Mantova
Uila-Uil rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali, dal Tesoriere e dal responsabile nazionale del settore
si è rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccanica (contoterzismo in agricoltura), con le condizioni di seguito accluse.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
Il giorno 12-07-2021 in Roma, presso la sede del CAI in via XXIV Maggio 34,
tra
La delegazione trattante del CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori italiani);
e
Fai Cisl;
Flai Cgil;
Uila Uil
È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura) prevedendo la modifica dei seguenti articoli allegati:
- Art. 1 Sfera di applicazione;
- Art. 3 Decorrenza, durata e procedure di rinnovo;
- Art. 4 Relazioni sindacali;
- Art. 7 Periodo di prova;
- Art. 15 bis Congedi parentali - Assistenza alla prole;
- Art. 19 Retribuzioni
- Art. 29 Formazione professionale;
- Art. 32 Tutela della maternità;
- Art. 42 Contributo per l'assistenza Contrattuale;
- Allegato 3 - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del territorio (D.Leg.vo 285/92 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese che svolgono attività agromeccaniche ed attività affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del territorio (D.lgs. 285/92 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.
a) Il contratto nazionale
Il CCNL ha durata triennale e stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.
Nel determinare gli effetti economici si terrà conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b) Contrattazione integrativa territoriale
I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.
I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o regionali.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui alle lettere c, d, l, m, p, del presente articolo.
La contrattazione integrativa territoriale terrà conto della situazione e delle prospettive economiche, competitive ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale.
I contratti integrativi territoriali avranno validità triennale e potranno essere rinnovati una sola volta nell'arco di vigenza del CCNL.
Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:
- disdetta, almeno 4 mesi prima della scadenza;
- invio piattaforma, almeno 2 mesi prima della scadenza;
- inizio trattativa, almeno 1 mese prima della scadenza.
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:
a) definizione dei casi per i quali è ammessa l'assunzione a termine;
b) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento;
c) gestione dell'orario di lavoro;
d) erogazioni salariali;
e) elezione rappresentante per la sicurezza;
f) ambiente e salute;
g) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità
h) missioni e trasferte;
i) modalità per visite mediche preventive;
1) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale
m) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;
n) commissioni regionali per le pari opportunità;
o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL;
p) riassunzione.
Le materie inerenti alla organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.
In mancanza del contratto integrativo territoriale, le retribuzioni lorde mensili di cui all'art. 19 sono aumentate dell'importo fisso di euro 20,00 mensili, uguale per tutti i livelli retributivi.
Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a sollecitare quanto prima la convocazione di tavoli regionali per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla stipula di contratti integrativi territoriali.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 2 - Struttura e assetto del contratto
(___)
Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano entro il 31 dicembre 2023 a convocare tavoli regionali per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla stipula di contratti integrativi territoriale.
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
a) Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale: decorre pertanto dal 1-1-2018 e scade il 31-12-2020 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1-1-2018, dal 1-1-2019 e dal 1-1-2020.
b) Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:
- disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R;
- invio piattaforma, almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;
- inizio trattativa, almeno 2 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.
In caso di mancata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
a) Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale: decorre pertanto dal 1-1-2021 e scade il 31-12-2023 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 01-07-2021, dal 01-07-2022 e dal 01-09-2023:
b) Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:
- disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R o posta elettronica certificata (PEC);
- invio piattaforma, almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- inizio trattativa, almeno 2 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.
In caso di mancata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e dell'organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore.
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda.
La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle parti ogni due anni.
Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL.
D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.
Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici territoriali sono:
- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;
- attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
- politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.
Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:
- fornire alle OO.SS. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore;
- fornire alle OO.SS, da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
- accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.
In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
ll Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo 2019.
Impegno a verbale
Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente Bilaterale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività bilaterali del settore agromeccanico.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 4 - Relazioni sindacali
___ omissis___
Riformulare l'impegno a verbale nel seguente modo:
"Le Parti concordano sulla necessità di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato trattamento di assistenza sanitaria integrativa ed è quindi volontà comune verificare, entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. Le Parti, altresì, si impegnano a verificare entro lo stesso termine la possibilità di costituire a livello nazionale un Ente bilaterale di settore, a cui affidare compiti e funzioni specifici relativi ai temi del mercato del lavoro, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sulle pari opportunità nonché per valorizzare il welfare contrattuale in modo solidaristico".
a) Riunioni in azienda
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti.
Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore.
Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro di norma con preavviso di almeno 48 ore.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
In sede di contrattazione integrativa saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al primo comma.
b) Rappresentanze sindacali aziendali e Rappresentanze sindacali unitarie
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.
Alla rappresentanza sindacale è riconosciuto il diritto di valutare con le direzioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all'art. 2.
Il nome dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicato alle direzioni aziendali dalla relativa organizzazione sindacale territoriale.
Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nullaosta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico.
Per le RSU- Rappresentanze sindacali unitarie, si applica l'accordo allegato 4.
c) Permessi sindacali
Ciascun dirigente della RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestre.
Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale, di norma tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.
d) Contributi sindacali
L'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedono mediante delega debitamente sottoscritta.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore ed indicare l'importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e la organizzazione sindacale cui è diretta.
L'importo della trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell'organizzazione sindacale prescelta.
Tale delega resterà valida ed operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.
È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.
Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.
Nota a verbale al punto b)
Le parti concordano che per trasferimento si intende destinazione definitiva ad altra sede o unità produttiva comunque da non confondere con "comando di servizio" che ha carattere temporaneo.
I lavoratori devono essere assunti secondo le norme vigenti. L'assunzione avviene normalmente a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
È ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:
- quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
- quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
- per l'esecuzione di lavori di breve durata, o a carattere saltuario, o per fase lavorativa
- nonché nei casi previsti dalla contrattazione territoriale e con le relative modalità.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.),
La individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano nelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto territoriale.
Per le fasi lavorative individuate nel contratto territoriale l'assunzione a termine viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa", facendo salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto territoriale.
Inoltre, viste le specificità del settore e della natura delle sue imprese, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 13 quinquies, D.lgs. 101/2005, i dipendenti potranno essere assunti come lavoratori agricoli stagionali per le sole attività agricole così come previsto nella L. 92/1979 e nelle integrazioni del D.lgs. 173/1998, art 6, lett. d) ed e), il tutto specificato nella Circolare Attuativa INPS n. 126/2009.
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata. Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, nonché alle cause indicate al comma successivo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Per le altre cause diverse dalla forza maggiore si intendono calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni atmosferiche o climatiche avverse (quali a mero titolo esemplificativo, pioggia, neve, grandine, venti forti, temperature troppo alte o troppo basse etc.) o altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore (quali, a mero titolo di esempio, fine lavori, impraticabilità del terreno, sopravvenuta indisponibilità o rottura dei mezzi meccanici e/o attrezzature, etc.).
Le interruzioni devono essere giustificate dalle causali sopra indicate e coerenti in termini di durata; le stesse non possono rappresentare fenomeni generalizzati.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità, di cui al presente articolo, hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime imprese, a condizione che ne manifestino l'interesse, tramite comunicazione scritta, entro 60 giorni.
Gli operai con contratto a termine che hanno effettuato presso la stessa azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro.
Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, nel caso in cui si proceda a nuove assunzioni a tempo indeterminato, si impegna a fare prioritariamente riferimento, in una misura pari ad almeno il 70%, ai lavoratori con contratto a termine.
Il numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a termine potrà essere individuato prendendo a base di riferimento il numero di giornate complessive lavorate in azienda nell'anno precedente, diviso 270, ed applicando al rapporto così conseguito la percentuale del 5%; l'eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a sette, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a sette lavoratori con contratto a termine. In sede di contrattazione territoriale le suddette ipotesi potranno essere integrate in relazione a particolari esigenze locali.
Per le assunzioni a tempo determinato degli operai che svolgano attività di prestazione di servizi in contoterzi non agricole e per l'assunzione a tempo determinato degli impiegati si fa riferimento a quanto stabilito dal Dlgs. 6 settembre 2001 n. 368 così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e dalla L. 29/06/2012 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta inteso che fermo rimanendo il limite temporale di interruzione tra un rapporto a termine e il successivo, in caso di successione di differenti contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra le parti non può eccedere complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrano tra un contratto e l'altro.
Ove il periodo complessivo di 36 mesi fosse superato, il rapporto di lavoro si verrebbe a considerare a tempo indeterminato.
Il limite previsto al comma precedente potrà essere superato una sola volta per un ulteriore successivo contratto a termine di 10 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 6 - Assunzione
(___)
Inoltre, viste le specificità del settore e della natura delle sue imprese, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 13 quinquies, D.lgs. 101/2005, i dipendenti potranno essere assunti come lavoratori agricoli stagionali per le sole attività agricole così come previsto nella L. 92/1979 e nelle integrazioni del D.lgs. 173/1998, art 6, lett. d) ed e), il tutto specificato nella Circolare Attuativa INPS n. 126/2009 e n°56/2020.
(___)
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sedici mesi.
Art. 6 bis - Assunzione di lavoratori provenienti da paesi terzi
Ai lavoratori a qualsiasi titolo e modalità assunti e/o che svolgano attività nel territorio italiano, provenienti da Paesi terzi, membri dell'UE e non, dovranno essere applicati il CCNL e le leggi sociali vigenti del Paese presso cui prestano la loro attività lavorativa.
L'assunzione in servizio dei lavoratori a tempo indeterminato avviene con un periodo di prova non superiore:
Operai
- a giorni lavorativi 9 per quelli appartenenti al livello 6º;
- a giorni lavorativi 12 per quelli appartenenti al livello 5º;
- a giorni lavorativi 24 per quelli appartenenti ai livelli 4º, 3º e 2º;
Impiegati
- a giorni lavorativi 30 per quelli appartenenti ai livelli 5º e 4º;
- a giorni lavorativi 60 per quelli appartenenti ai livelli 3º, 2º e 1º.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
La retribuzione, che sarà corrisposta al lavoratore per il tempo effettivamente lavorato durante il periodo di prova, sarà quella del livello per cui lo stesso lavoratore è stato assunto.
Scaduto il periodo di prova, di cui al primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Accordo di rinnovo 12/07/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 7 - Periodo di prova
Alla luce della sempre maggiore necessità professionalità e i sempre maggiori investimenti in innovazione tecnologica che coinvolgono il settore, le parti convengono di definire un periodo di prova del lavoratore finalizzando il percorso ad una stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Gli operai assunti con contratto a termine, ivi compresi i rapporti di lavoro stagionali, adibiti all'esecuzione di più fasi lavorative nell'anno, potranno essere soggetti ad un periodo di prova non superiore a:
- 10 giorni di effettivo lavoro per gli addetti a mansioni complesse e specifiche (livelli 2º, 3º e 4º);
- 6 giorni di effettivo lavoro per gli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali (livello 5º);
- 4 giorni di effettivo lavoro per gli operai comuni (livello 6º).
Tali periodi sono dimezzati qualora lo stesso lavoratore abbia prestato servizio presso la medesima impresa nel triennio a parità di mansioni e qualifica.
Per le assunzioni di durata inferiore a due mesi, effettuate per un'unica fase lavorativa prettamente stagionale, è previsto un periodo di prova pari a due giorni di effettivo lavoro.
Gli impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato potranno essere soggetti ad un periodo di prova non superiore a:
- 8 giorni di effettivo lavoro per gli impiegati inquadrati ai livelli 1º, 2º e 3º;
- 6 giorni di effettivo lavoro per gli impiegati inquadrati ai livelli 4º e 5º.
I lavoratori sono inquadrati secondo la seguente scala di classificazione:
- Livello 6 (ex Parametro 100), operai in possesso di relative conoscenze e capacità in grado di svolgere mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali, come ad esempio gli operai comuni ed il facchino di frantoio. I lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati in questo livello maturano dopo dodici mesi il passaggio automatico al livello superiore. Tali lavoratori non potranno essere destinati a condurre trattrici o altre macchine semoventi salvo che gli stessi non vengano qualificati attraverso corsi specifici abilitanti.
- Livello 5 (ex Parametro 135), operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni nell'ambito dei lavori di meccanizzazione, quali ad esempio conducente patentato di trattrice o altra macchina semovente senza autonomia nella esecuzione del lavoro. Allo stesso livello appartiene pure l'aiuto frantoiano con compiti di semplice esecuzione. Impiegati di prima assunzione che svolgono lavori di semplice esecuzione non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa, come, ad esempio: dattilografi, addetti a mansioni semplici di segreteria, terminalista CED addetto alla acquisizione dei dati.
- Livello 4 (ex Parametro 150), operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di svolgere, con autonomia e responsabilità, una o più mansioni, quali ad esempio conducente patentato di macchine complesse, meccanico addetto alla manutenzione ordinaria. Allo stesso livello appartiene pure il frantoiano che opera in condizione di autonomia esecutiva controllando anche più fasi del processo produttivo. Impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per l'effettuazione di operazioni di carattere tecnico-amministrativo che richiedono il possesso di una specifica preparazione professionale come, ad esempio: addetti alle registrazioni e ai servizi amministrativi, operatori CED.
- Livello 3 (ex Parametro 175), conducenti patentati in grado di utilizzare almeno due macchine operatrici.
Impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di concezione e potere d'iniziativa, esplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono al datore di lavoro o al superiore, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati come, ad esempio: impiegato tecnico con compiti di controllo dell'andamento delle lavorazioni agromeccaniche, impiegati amministrativi con particolare specifica competenza nella contabilità e nella amministrazione del personale, impiegati addetti alle trattative con i clienti e con i fornitori,
- Livello 2 (ex Parametro 200), operai dotati di elevata competenza professionale teorico-pratica, in grado di svolgere mansioni polivalenti di particolare complessità con responsabilità di decisioni operative autonome, quali ad esempio conducente patentato di macchine operatrici complesse, meccanico addetto alla manutenzione straordinaria. Allo stesso livello appartiene pure il capo frantoiano che svolge normalmente le proprie mansioni in condizioni di autonomia, controllando e coordinando tutte le fasi del processo produttivo di un impianto complesso, compiendo anche operazioni la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata preparazione teorica ed esperienza di lavoro.
- Livello 1 (ex Parametro 220), impiegati che, in condizioni di autonomia esecutiva e con facoltà di iniziativa adeguata nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale, attestata da uno specifico titolo di studio (perito agrario, geometra, ecc.) e accompagnata da notevole esperienza acquisita anche mediante un adeguato periodo di pratica lavorativa attinente le proprie funzioni, come ad esempio: l'impiegato che, in collaborazione con il proprio datore di lavoro, dispone, con riferimento alle richieste dei committenti dell'impresa, l'esecuzione delle varie prestazioni agromeccaniche da parte del personale dipendente, provvede, su autorizzazione del datore di lavoro, agli acquisti di mezzi tecnici, è incaricato dell'analisi dei costi di esercizio, della formulazione delle tariffe di lavorazione e dei preventivi nonché del controllo e misurazione delle lavorazioni eseguite a favore dei committenti.
È demandato ai CIT il compito di definire eventuali profili professionali non ricompresi nella scala classificatoria, profili intermedi.
Art. 9 - Mansioni e cambiamento di qualifica
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che, per esigenze dell'azienda, sia adibito a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto, con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo:
per gli operai: di 25 giorni
per gli impiegati: di 2 mesi
Il passaggio di qualifica, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni di qualifica superiore siano disimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi raggiunga almeno:
per gli operai: 40 giorni nell'anno solare;
per gli impiegati: 4 mesi nell'arco di 18 mesi
La temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente alla qualifica superiore, ove la medesima abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non dà diritto a passaggio alla qualifica superiore.
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai CIT l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro entro il limite massimo di 48 ore settimanali e 24 settimane nell'anno per 6 giorni lavorativi per settimana.
A tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore, corrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni.
È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore annuali.
L'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme di Legge vigenti.
I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tutto o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore).
I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi dall'accantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i riposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro.
Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda.
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non finite.
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di lavoro;