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TUTTI I CCNL

SETTORE: Agricoltura ed Allevamento

CCNL: Agricoltura - Impiegati

Agricoltura Impiegati

CODICE CNEL: A021

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 07/07/2021

AGRICOLTURA - IMPIEGATI

 

Testo consolidato del CCNL 07/07/2021

Per i quadri e gli impiegati agricoli

Decorrenza: 01/01/2020

Scadenza: 31/12/2027

CCNL 07/07/2021 come modificato da:

- Accordo previdenza integrativa 16/03/2022

- Accordo previdenza integrativa 16/11/2023

- Accordo di rinnovo 18/06/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 7 luglio 2021 in Roma

tra

la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, rappresentata dal Presidente, assistito dal Vice Presidente, dal Direttore Generale, nonché dal Direttore dell'Area Politiche Del Lavoro e Welfare, e dai funzionari dell'Area Politiche Del Lavoro e Welfare

nonché dalla delegazione confederale trattante

con la partecipazione

della Federazione Nazionale Proprietari Conduttori in Economia, rappresentata dal Presidente

della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, rappresentata dal Presidente

della Federazione Nazionale dell'Impresa Familiare Coltivatrice, rappresentata dal Presidente

dell'Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova (Unaitalia), rappresentata dal Direttore Generale

dell'Associazione Italiana Costruttori del Verde (Assoverde), rappresentata dal Presidente

la Confederazione Nazionale Coldiretti, rappresentata dal Presidente, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito dai Vice Presidenti, dalla Giunta esecutiva, dal Segretario Generale, nonché dal Capo Area Gestione del Personale Lavoro e Relazioni Sindacali,

la CIA - Agricoltori Italiani, rappresentata dal Presidente, assistito dal Responsabile Relazioni Industriali e Relazioni Sindacali, nonché dalla delegazione confederale trattante

la Federazione Nazionale dei Dipendenti Impiegati dell'Agricoltura (Federdia), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale di Confederdia, nonché dalla delegazione trattante

la Federazione Nazionale dei Quadri dell'Agricoltura (Agri-Quadri), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale di Confederdia, nonché dalla delegazione trattante

con l'assistenza della Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell'Agricoltura (Confederdia), rappresentata dal Presidente, assistiti dal Direttore

e

la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale, dal Dipartimento agricoltura nazionale, nonché della delegazione trattante

la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale, e dai Segretari Nazionali, assistiti dai Segretari Nazionali, oltre che dalla delegazione trattante

la Uila-Uil, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Tesoriere, assistiti dalla delegazione trattante

 

si è stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli che sostituisce il CCNL 23 febbraio 2017.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 18/06/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di giugno, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101

tra

- Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

- Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldiretti

- CIA - Agricoltori Italiani

e

- CONFEDERDIA

- FLAI-C.G.I.L.

- FAI-C.I.S.L.

- UILA-U.I.L.

 

Si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, sottoscritto il 7 luglio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023.

I testi dei nuovi articoli e degli accordi concordati allegati al presente verbale (per un complessivo nn. 28 di pagine) - riguardano le seguenti materie:

- Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

- Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo

- Art. 7 - Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli

- Art. 8 - Assunzioni a tempo indeterminato e a termine

- Art. 17 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica

- Art. 25 - Permessi

- Art. 26 - Congedi parentali

- Art. 29 bis - Esecuzione della prestazione lavorati

- Art. 30 - Retribuzione

- Art. 38 - Malattia e infortunio

- Art. 41 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli

- Art. 42 - Fondo di previdenza complementare

- Elenco grandi interventi

- Avviso comune sulla previdenza complementare

 

Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31/12/2024.

La numerazione degli articoli e degli allegati è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.

 

 

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i quadri e impiegati da esse dipendenti.

Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:

- le aziende ad ordinamento produttivo misto;

- le aziende ortofrutticole;

- le aziende oleicole e i frantoi;

- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);

- le aziende vitivinicole;

- le aziende funghicole;

- le aziende casearie;

- le aziende tabacchicole;

- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;

- le aziende faunistico - venatorie;

- le aziende agrituristiche;

- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;

- le aziende di coltivazioni idroponiche.

 

Dichiarazione a verbale

Con l'accordo del 23 febbraio 2017 di rinnovo del CCNL 19/11/2012 per i Quadri e gli Impiegati agricoli è stato riconosciuto un autonomo inquadramento alla figura dei quadri, fino al 31 dicembre 2015 ricompresi tra gli impiegati di prima categoria. Pertanto, con effetto dal 1º gennaio 2016 ogni richiamo alla categoria degli impiegati contenuto nel CCNL 23/02/2017 deve intendersi riferito, se non incompatibile, anche alla categoria dei quadri, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi dalla speciale disciplina contrattuale e dalle norme di Legge vigenti.

 

_______________

1 Sono florovivaistiche le aziende:

- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;

- produttrici di piante ornamentali da serra;

- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;

- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 18/06/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche 1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i quadri e impiegati da esse dipendenti.

Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:

- le aziende ad ordinamento produttivo misto;

- le aziende ortofrutticole;

- le aziende oleicole e i frantoi;

- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);

- le aziende vitivinicole;

- le aziende funghicole;

- le aziende casearie;

- le aziende tabacchicole;

- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;

- le aziende faunistico venatorie;

- le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche;

- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;

- le aziende di coltivazioni idroponiche;

- le aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale.

 

Dichiarazione a verbale

Con l'accordo del 23 febbraio 2017 di rinnovo del CCNL 19/11/2012 per i Quadri e gli Impiegati agricoli è stato riconosciuto un autonomo inquadramento alla figura dei quadri, fino al 31 dicembre 2015 ricompresi tra gli impiegati di prima categoria. Pertanto, con effetto dal 1º gennaio 2016 ogni richiamo alla categoria degli impiegati contenuto nel CCNL 23/02/2017 deve intendersi riferito, se non incompatibile, anche alla categoria dei quadri, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi dalla speciale disciplina contrattuale e dalle norme di Legge vigenti.

 

_______________

1 Sono florovivaistiche le aziende:

(1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;

(2) produttrici di piante ornamentali da serra;

(3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;

(4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

 

 

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto

 

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.

 

Contratto Nazionale

Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le Parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.

La dinamica degli effetti economici e dei minimi nazionali di stipendio di cui all'art. 30, Tab. n. 1, nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.

Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le Parti per la definizione degli aumenti delle retribuzioni del precedente biennio.

In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.

 

Contratto territoriale

Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL e ha durata quadriennale.

La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 69 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.

La dinamica degli effetti economici e degli stipendi contrattuali nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti territoriali medesimi e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni.

Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall'andamento dell'economia territoriale del settore e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione degli aumenti delle retribuzioni del precedente biennio dal CCNL.

La dinamica di cui ai precedenti commi si applicherà, in sede di stipula dei contratti territoriali, sullo stipendio contrattuale di cui all'art. 30, comma 5º. L'importo derivante dalla predetta dinamica dovrà essere sommato al minimo di stipendio-base mensile di cui alla lettera a) del predetto 5º comma dell'art. 30.

Le Parti, in sede di rinnovo del Contratto territoriale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.

La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione dello specifico regime contributivo - previdenziale e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui non si trovasse un'intesa per la definizione della predetta erogazione, le Parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica retributiva, una specifica quota del trattamento economico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita nell'erogazione strettamente correlata ai risultati in caso di successiva definizione di detta erogazione.

In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.

 

Nota a verbale

Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttività, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno elaborato linee guida utili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge (Allegato "A"). Le linee guida così definite potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l'accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.

 

 

Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo

 

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo pec o raccomandata A.R., da una delle Parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.

La Parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le Parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 18/06/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo

 

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., o con Posta Elettronica Certificata, da una delle Parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.

La Parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 1 mese prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le Parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

 

 

Art. 4 - Condizioni di miglior favore

 

I contratti territoriali non possono derogare alle norme del presente contratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti in vigore.

 

 

Art. 5 - Osservatorio nazionale

 

L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:

- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche a esso connesse;

- i fabbisogni di formazione professionale;

- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;

- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;

- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;

- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica;

- il monitoraggio periodico dell'utilizzo dell'istituto delle ferie solidali di cui all'articolo 24 del presente contratto.

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.

L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle Parti contraenti.

 

Nota a Verbale

L'Osservatorio di cui al presente articolo è unico per i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli.

Il relativo regolamento è riportato nell'allegato "B" del presente contratto.

Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.

 

 

Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua

 

Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su due pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell'occupazione, all'impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:

1) Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato For.Agri;

2) Centro di formazione agricola.

1. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato For.Agri, di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 per cento di cui all'art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.

Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti sociali, nonché eventuali uletriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le Parti.

Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le Parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.

Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.

2. Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello "flessibile") in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall'altra, con il mondo delle imprese all'interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.

Nello svolgimento della propria attività, il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell'occupazione in connessione con l'attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l'impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

Le modalità e i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le Parti al medesimo livello.

Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello territoriale, le Parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione di organismi territoriali paritetici.

In attesa che le Regioni completino i loro sistemi di certificazione e che l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) dia attuazione al fascicolo elettronico del lavoratore, le Parti convengono di istituire presso For.Agri, anche in via sperimentale e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, un sistema di registrazione individuale delle attestazioni degli apprendimenti acquisiti dal lavoratore a seguito di corsi di formazione continua finanziati da For.Agri.

 

 

Art. 7 - Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli

 

Le Parti stabiliscono di istituire all'interno dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), di cui all'articolo 7 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, previa modifica dello Statuto dell'Ente Bilaterale, un Comitato paritetico permanente che coordini e gestisca le attività bilaterali in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.

In particolare, il Comitato avrà il compito di:

a) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato C), in favore dei quadri e impiegati agricoli;

b) svolgere attività di promozione delle pari opportunità e politiche di genere per i quadri e gli impiegati agricoli, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del presente CCNL;

c) svolgere attività di promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;

d) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati da appositi accordi stipulati dalle parti istitutive;

e) favorire e promuovere la piena occupazione dei quadri e degli impiegati agricoli, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;

f) svolgere le attività di analisi, ricerca e monitoraggio finalizzate ad esaminare le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;

g) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;

h) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Le attività del Comitato saranno finanziate con una quota del contributo di assistenza contrattuale e per la bilateralità di cui all'articolo 66 del presente contratto.

Le risorse provenienti da tale contributo saranno amministrate con una gestione e contabilità autonoma e separata rispetto a quella dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale.

L'attuazione del presente articolo è demandata ad un separato accordo tra le Parti firmatarie del CCNL per i quadri e impiegati agricoli che definisca la misura della quota di contribuzione, le modalità di realizzazione della gestione separata, e tutti gli altri aspetti necessari per la corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 18/06/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 7 - Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli

 

Le Parti stabiliscono di istituire all'interno dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), di cui all'articolo 7 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, previa modifica dello Statuto dell'Ente Bilaterale, un Comitato paritetico permanente che coordini e gestisca le attività bilaterali in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.

In particolare, il Comitato avrà il compito di:

a. svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato C), in favore dei quadri e impiegati agricoli;

b. svolgere le attività assegnate all'Osservatorio Nazionale dall'art. 5 del presente CCNL;

c. svolgere attività di promozione delle pari opportunità e politiche di genere per i quadri e gli impiegati agricoli, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del presente CCNL;

d. svolgere attività di promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;

e. organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati da appositi accordi stipulati dalle parti istitutive;

f. favorire e promuovere la piena occupazione dei quadri e degli impiegati agricoli, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;

g. svolgere le attività di analisi, ricerca e monitoraggio finalizzate ad esaminare le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;

h. promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;

i. esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Le attività del Comitato saranno finanziate con una quota del contributo di assistenza contrattuale e per la bilateralità di cui all'articolo 66 del presente contratto.

Le risorse provenienti da tale contributo saranno amministrate con una gestione e contabilità autonoma e separata rispetto a quella dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale.

L'attuazione del presente articolo è demandata ad un separato accordo tra le Parti firmatarie del CCNL per i quadri e impiegati agricoli che definisca la misura della quota di contribuzione, le modalità di realizzazione della gestione separata, e tutti gli altri aspetti necessari per la corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.

 

Impegno a verbale

Le Parti si impegnano ad attuare le previsioni del presente articolo, con riferimento a tutti gli adempimenti, entro il 31 dicembre 2024.

 

 

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato e a termine

 

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti si intende a tempo indeterminato.

L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.

L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.

In vigenza dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata nelle forme di Legge.

Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse inferiori.

Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

Per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato (durata massima e intervalli) e del numero complessivo di contratti a tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 si rinvia all'Accordo sindacale del 23 febbraio 2017 (Allegato "D") stipulato in attuazione degli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 18/06/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato e a termine

 

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti si intende a tempo indeterminato.

L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.

L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.

In vigenza dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata nelle forme di Legge.

Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse inferiori.

Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente

Indice analitico

Verbale di stipula
TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA
TITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE
TITOLO IV - NORME SUI QUADRI
TITOLO V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO VII - PREVIDENZA, ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
TITOLO VIII - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO
TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ALLEGATI