ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Agricoltura ed Allevamento

CCNL: Agricoltura - Contoterzisti

Agricoltura - Contoterzisti

CODICE CNEL: A051

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/06/2024

AGRICOLTURA - CONTOTERZISTI

 

Testo consolidato del CCNL 19/06/2024

per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)

Decorrenza: 01/01/2024

Scadenza: 31/12/2027

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 19 giugno 2024 in Bergamo presso la sede di CONFAI Bergamo

Tra

CAI Agromec (Conferderazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani).

e

FAI - CISL

FLAI-CGIL

UILA - UIL

 

si è rinnovato il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura), con le condizioni di seguito accluse.

 

 

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

 

Il presente contratto si applica alle imprese che svolgono attività agromeccaniche ed attività affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del territorio (D.Lgs 285/1992 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.

 

 

Art. 2 - STRUTTURA ED ASSETTO DEL CONTRATTO

 

La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.

a) Il contratto nazionale

Il CCNL ha durata quadriennale e stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.

Nel determinare gli effetti economici si terrà conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.

b) Contrattazione integrativa territoriale

I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.

I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o regionali.

La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui alle lettere c, d, l, m, p, del presente articolo.

La contrattazione integrativa territoriale terrà conto della situazione e delle prospettive economiche, competitive ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale.

I contratti integrativi territoriali avranno validità quadriennale e potranno essere rinnovati una sola volta nell'arco di vigenza del CCNL.

Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:

- disdetta, almeno 4 mesi prima della scadenza;

- invio piattaforma, almeno 2 mesi prima della scadenza;

- inizio trattativa, almeno 1 mese prima della scadenza.

Le Parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:

a) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento;

b) gestione dell'orario di lavoro;

c) erogazioni salariali;

d) elezione rappresentante per la sicurezza;

e) ambiente e salute;

f) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità

g) missioni e trasferte;

h) modalità per visite mediche preventive;

i) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale;

l) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;

m) commissioni regionali per le pari opportunità;

n) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL;

o) riassunzione.

Le materie inerenti alla organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.

In mancanza del contratto integrativo territoriale, le retribuzioni lorde mensili di cui all'art. 19 sono aumentate dell'importo fisso di euro 20,00, uguale per tutti i livelli retributivi.

Le Parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano entro il 30 giugno 2025 a convocare tavoli regionali per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla stipula di contratti integrativi territoriali.

 

 

Art. 3 - DECORRENZA, DURATA, PROCEDURE DI RINNOVO

 

a) Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale: decorre pertanto dal 1-1-2024 e scade il 31-12-2027 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1º giugno 2024, dal 1º giugno 2025, dal 1º giugno 2026 e dal 1º giugno 2027.

b) Procedure di rinnovo

Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:

- disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R o posta elettronica certificata (PEC);

- invio piattaforma, almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- inizio trattativa, almeno 2 mesi prima della scadenza.

Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.

In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.

In caso di mancata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno.

 

 

Art. 4 - RELAZIONI SINDACALI

 

È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:

- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica e dell'organizzazione del sistema delle imprese;

- l'andamento dell'occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;

- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;

- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a garantire una migliore tutela degli stessi;

- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;

- il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore;

- le questioni inerenti alla previdenza dei lavoratori del settore, interessando anche l'Istituto previdenziale;

- le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere in sede d'interpretazione e applicazione del presente CCNL.

Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle Parti lo richieda.

La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle Parti ogni due anni.

Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale.

Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le Parti firmatarie del CCNL.

D'accordo tra le Parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.

Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato un'informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello dell'occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.

Le Parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con le stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici territoriali sono:

- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;

- attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale;

- monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;

- politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.

Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:

- fornire alle OO.SS. da parte di CAI Agromec le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore;

- fornire alle OO.SS. da parte di CAI Agromec le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;

- esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;

- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;

- accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;

- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;

- certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.

In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 dicembre 2024.

 

Impegno a verbale

"Le Parti concordano sulla necessità di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato trattamento di assistenza sanitaria integrativa ed è quindi volontà comune verificare, entro il 30 giugno 2025, la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. Le Parti, altresì, si impegnano a verificare entro lo stesso termine la possibilità di costituire a livello nazionale un Ente bilaterale di settore, a cui affidare compiti e funzioni specifici relativi ai temi del mercato del lavoro, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sulle pari opportunità nonché per valorizzare il welfare contrattuale in modo solidaristico".

 

 

Art. 5 - DIRITTI SINDACALI

 

a) Riunioni in azienda

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti.

Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore.

Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro di norma con preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

In sede di contrattazione integrativa saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al primo comma.

 

b) Rappresentanze sindacali aziendali e Rappresentanze sindacali unitarie

Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.

Alla rappresentanza sindacale è riconosciuto il diritto di valutare con le direzioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all'art. 2.

Il nome dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicato alle direzioni aziendali dalla relativa organizzazione sindacale territoriale.

Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nullaosta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico.

Per le RSU- Rappresentanze sindacali unitarie, si applica l'accordo allegato 4.

 

c) Permessi sindacali

Ciascun dirigente della RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo di un trimestre.

Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1º comma.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale, di norma tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.

 

d) Contributi sindacali

L'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedono mediante delega debitamente sottoscritta.

La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore ed indicare l'importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e la organizzazione sindacale cui è diretta.

L'importo della trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell'organizzazione sindacale prescelta.

Tale delega resterà valida ed operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.

È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.

Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.

 

Nota a verbale al punto b)

Le Parti concordano che per trasferimento si intende destinazione definitiva ad altra sede o unità produttiva, comunque, da non confondere con "comando di servizio" che ha carattere temporaneo.

 

 

Art. 6 - ASSUNZIONE

 

I lavoratori devono essere assunti secondo le norme vigenti. L'assunzione avviene normalmente a tempo indeterminato.

L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.

È ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:

- quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

- quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

- per l'esecuzione di lavori di breve durata, o a carattere saltuario, o per fase lavorativa.

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuz