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Testo Consolidato CCNL del 30/07/2021
AGENZIE MARITTIME ED AEREE
Testo consolidato del CCNL 30/07/2021
per il personale dipendente da agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 30/07/2021 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 13/09/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Tra
la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (FEDERAGENTI), rappresentata da una delegazione presieduta, con l'assistenza del Segretario Generale della Federagenti
e
La Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti (FILT CGIL), rappresentata
e
La Federazione Italiana Trasporti (FIT CISL), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, unitamente ad una delegazione rappresentativa delle strutture, composta dai Segretari Generali Regionali, con la partecipazione dei Segretari Regionali e dei rappresentanti Territoriali.
e
l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI).
Visti:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi vigente alla data del 30 luglio 2021
- l'accordo di rinnovo siglato in data 30 luglio 2021,
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per il lavoro del personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi composto di articoli tabelle e allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Oggi, 13 Settembre 2024, presso gli uffici della Federagenti di Roma, collegati in video conferenza con gli uffici della Federagenti di Genova, si sono incontrate:
- FEDERAGENTI
- FILT CGIL
- FIT CISL
- UILTRASPORTI
per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie marittime scaduto il 31 dicembre 2023. Le parti concordano di introdurre le seguenti modifiche contrattuali
Art. 56
Entro il 30 settembre 2024 le parti firmatarie dovranno istituire Commissione Bilaterale Nazionale Paritetica che dovrà esaminare le seguenti problematiche:
[___]
- seguire la stesura dell'articolato di codesto CCNL ed aggiornamento alla normativa vigente;
La Commissione dovrà terminare i suoi lavori entro il 20 dicembre 2024.
AUMENTO RETRIBUTIVO
[___]
- La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta al percorso assembleare dei lavoratori e della Federagenti, le parti si impegnano a comunicare lo scioglimento della riserva entro il 30 settembre 2024.
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, e tutto il personale dipendente. Il presente contratto che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile sostituisce ad ogni effetto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1º gennaio 2018.
Art. 2 - Politica dei trasporti
Premesso:
- che la Federagenti, Federazione Nazionale di categoria degli Agenti Marittimi raccomandatari e Mediatori Marittimi ed i Sindacati dei lavoratori hanno riconosciuto la validità di un confronto e dialogo permanente sulla politica dei trasporti, con diretto riferimento ai trasporti marittimi per l'importanza che essi hanno per l'economia generale;
- che l'opera delle Forze sociali - Associazioni di categoria e Sindacati dei lavoratori - è decisiva per concepire e svolgere una sempre migliore politica portuale rispondente alla necessità della nostra economia;
- che rientrano negli obiettivi di siffatta politica la riduzione al minimo dei costi dei servizi attraverso il coordinamento, l'integrazione dei vari modi di trasporto secondo criteri di efficienza, produttività e razionalità;
Si conviene quanto segue.
I rappresentanti della Federagenti e dei Sindacati dei lavoratori promuoveranno di norma annualmente ai vari livelli - Nazionale, Regionale e Provinciale - incontri allo scopo di esaminare congiuntamente tutte le misure per rendere operante e concreta una politica economica che sempre più aderisca ad una concezione europeistica del sistema dei trasporti marittimi e portuali.
In questo quadro la Federagenti o le sue articolazioni territoriali informeranno, ai vari livelli di competenza, le OO.SS. sull'andamento dell'attività produttiva del settore nelle diverse realtà geografiche con particolare riferimento alle nuove tecnologie e all'evoluzione dei traffici e alle loro conseguenze sull'occupazione e utilizzo delle forze lavoro.
Relazioni Industriali
I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore trasporti devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le OO.SS..
Nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali del 28 giugno e del 21 settembre 2011.
Premessa
1. Il sistema di relazioni sindacali, recepisce ed attua quanto previsto dal D. Lgs n. 25 del 6 febbraio 2007.
2. Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore, è finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato, e l'aumento della professionalità delle competenze per un'occupazione stabile e di qualità.
3. All'autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
4. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che al fine di accrescere una reciproca consapevolezza ed un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sotto indicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l'obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
A) Livello Nazionale
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le Associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale porteranno a conoscenza di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale dei trasporti:
a) i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazione per i trasporti marittimi ed aerei più significativi;
b) le previsioni degli investimenti complessivi, con l'eventuale articolazione per i trasporti marittimi ed aerei e/o per aree geografiche;
c) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli altri Enti locali nel quadro di apposite leggi;
d) i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto marittimo ed aereo nonché i programmi di innovazione previsti;
e) l'aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
f) i dati globali occupazionali riferiti al settore e le informazioni / previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle diverse professionalità esistenti.
B) Livello Aziendale
Informazione
1. Nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al D. Lgs 25/2007, con periodicità annuale, le imprese promuovono l'informazione, preventiva o consuntiva secondo la natura delle questioni trattate, della R SU. o, in mancanza, delle RSA. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
2. Costituiscono oggetto di informazione:
- l'andamento economico e produttivo dell'impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi;
- il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa ed eventuali misure di contrasto in caso di rischio per il livello occupazionale;
- la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 198 del 11 aprile 2006 in tema di pari opportunità occupazionali;
- l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuti dall'art. 9 della Legge 20/05/70, n. 300 nonché quanto previsto dal D.lg. 81/08;
- la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti non a tempo indeterminato;
- riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti;
Consultazione
3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di consultazione:
- le linee generali di evoluzione della organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali;
- le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi, anche attinenti all'attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato, i quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici e/o trasferimenti collettivi;
- l'attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento sulla base di esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale, con particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato nonché all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- la verifica sull'andamento complessivo degli straordinari.
Osservatorio Nazionale
Le Parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano le difficoltà allo sviluppo, per superarle, in tutte le forme possibili.
In particolare, saranno oggetto di studio ed anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
a) andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di inserimento ed ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e 125/91 e 53/2000 e successive modificazioni;
b) la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
c) lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
d) la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni alle attività di istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica sociale dell'Unione;
e) la raccolta di elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza dell'ambiente di lavoro;
f) l'istituzione a livello nazionale di corsi di formazione professionale per i lavoratori della categoria.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, saranno costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate dall'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse di cui al precedente paragrafo, e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma ed il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di una delle parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n° 635 (*) e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
Le aziende e le OO.SS. stipulanti il contratto si impegnano a recepire quanto previsto dalla L. 125/91 dal D. Lgs 198/2006 e dalla L.53/2000 con particolare riferimento all'art. 9 che prevede contributi nell'ambito del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in particolare su:
- progetti per lavoratrice madre o lavoratore padre di forme di flessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time reversibile;
- formazione per reinsediamento lavoratori dopo periodo di congedo nel rispetto della professionalità acquisita.
Si ritiene recepito integralmente l'accordo quadro sulle molestie e le violenze sui luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.
_______________
* Cfr. testo raccomandazione CEE 13/12/1984, n. 635
Art. 3 - Pari opportunità
Al fine di realizzare un cambiamento culturale e generazionale, che mettendo al centro la persona, garantisca la tutela e la valorizzazione delle diversità attraverso la realizzazione di azioni concrete di inclusione volte al raggiungimento di un vero benessere organizzativo aziendale, le Parti, promuovono l'introduzione di misure finalizzate a riconoscere pari opportunità e tutele.
Le Parti si impegnano a reprimere con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio, molesto, violento, discriminatorio o lesivo della dignità personale nonché a promuovere l'adozione di ogni comportamento virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.
Le Parti riconoscono che diversità, anche di genere, equità ed inclusione rappresentano valori fondanti di una nuova cultura aziendale che mira a rendere ciascuna azienda più competitiva, innovativa e orientata a valorizzare le persone.
Le aziende e le OO.SS. stipulanti il contratto si sono impegnate a recepire quanto previsto normativa vigente e dall'accordo quadro sulle molestie e le violenze sul luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.
Le Parti, aderendo alle fondamentali previsioni contenute nella Convenzione OIL n. 190 del 2019 e nella relativa Legge di ratifica n. 4 del 2021, condividono che:
- "violenza e molestie" nel mondo del lavoro indicano un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e includono la violenza e le molestie di genere;
- "violenza e molestie di genere" indicano la violenza e le molestie nel confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
Le Parti, inoltre, in termini non esaustivi, qualificano:
- mobbing lavorativo: una pluralità di comportamenti, deliberatamente ripetuti nel tempo, di carattere persecutorio, discriminatorio e con intento vessatorio (ad es.: umiliazioni, svalutazioni, minacce) da parte del datore di lavoro o di soggetti aziendali in posizione sovraordinata o di colleghi sottoposti al potere direttivo dei predetti, finalizzati a svilire la dignità personale e/o professionale del dipendente - anche creando un ambiente lavorativo avverso - con compromissione della sua integrità psico-fisica.
Le Parti riconoscono la necessità di realizzare, nel rispetto del principi sanciti, tra l'altro, dalla Strategia UE per la Parità di Genere 2020-2025 e dalla Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026, la tutela e l'inclusione di ogni diversità, a partire da quella di genere, tramite l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della persona.
A tal fine, è ferma intenzione delle parti:
- implementare le misure già intraprese rispetto a forme di flessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time reversibile.
- Dare attuazione a progetti per lavoratrice madre o lavoratore padre di formazione per reinsediamento lavoratori dopo periodo di congedo nel rispetto della professionalità acquisita.
- Invitare le aziende a dotarsi della certificazione al sensi della norma UNI/PdR125:2022
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE: al fine di dare attuazione agli obbiettivi condivisi nel presente articolo, le parti condividono la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, che avrà i seguenti compiti:
A. Inviare annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta;
B. individuare un nucleo minimo di principi e tutele volti a promuovere l'inclusione, nel segno dell'equità, ed a tutelare la dignità, la riservatezza e la professionalità della persona;
C. monitorare l'adozione ed il mantenimento di misure finalizzate alla rimozione di ogni ostacolo fisico o morale alla piena integrazione della persona;
D. promuovere l'adozione di misure finalizzate alla progressiva contrazione del divario retributivo tra lavoratore e lavoratrice all'interno dell'azienda;
E. esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle AA.DD. nell'ambito del sistema informativo vigente, al fine di perseguire pari opportunità di realizzazione e di partecipazione al successo delle aziende;
F. monitorare le iniziative adottate nel segno della promozione della bigenitorialità e dell'equa distribuzione dei compiti di cura della famiglia;
G. proporre l'adozione di misure e azioni idonee a rimuovere gli ostacoli che rallentano la realizzazione di un'inclusione che sia effettiva anche nel lungo termine.
H. esaminare i Rapporti sulla Situazione del personale previsto dall'art. 46 del D.Lgs 198/2006.
L'Ente Bilaterale derivante dal rinnovo contrattuale del 2 Agosto 2000 risponde alle esigenze dei mutamenti avvenuti attraverso l'attività di formazione continua a carattere tecnico e pratico a favore dei dipendenti del settore e della loro professionalità.
L'Ente ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori territoriali. L'Osservatorio è lo strumento dell'Ente per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
g) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
i) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
C