S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 31/07/1998, si rinvia al CCNL " Terziario - Confcommercio"
CCNL del 10/01/1996
AGENZIE IPPICHE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 10-01-1996
Lavoratori dipendenti dalle agenzie ippiche
Decorrenza 1-1-1996 - 31-12-1999 parte normativa 1-1-1996 - 31-12-1997 parte economica
Il giorno 10-1-1996 in Roma
tra il Sindacato Nazionale delle Agenzie Ippiche (S.N.A.I.)
e la FILIS-CGIL - la UIL SIC-UIL - la FISASCAT-CISL
è stato stipulato il seguente CCNL che disciplina in misura unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e - per quanto compatibile con le disposizioni di Legge - i rapporti di lavoro a tempo determinato fra le Agenzie Ippiche e il relativo personale dipendente, composto da n. 53 articoli e n. 7 allegati.
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata in conformità alle norme di Legge.
L'assunzione si intenderà di norma a tempo indeterminato: è tuttavia consentita l'assunzione con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni previste dalla Legge.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica preventiva.
L'assunzione risulterà da atto scritto (una copia del quale verrà consegnata al lavoratore), nel quale saranno specificati:
1) la data di assunzione;
2) la durata del periodo di prova;
3) la qualifica e la categoria di inquadramento;
4) il trattamento economico;
5) la indicazione del numero di matricola assegnato;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- libretto di lavoro;
- tessera e libretto di assicurazione sociale;
- documento di identità e codice fiscale;
- certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi;
- stato di famiglia.
Il lavoratore dovrà comunicare il domicilio, la residenza e gli eventuali cambiamenti. Dovrà inoltre comunicare per iscritto, con assunzione di responsabilità, i dati necessari per gli adempimenti fiscali da effettuarsi dal datore di lavoro.
Potrà inoltre essergli richiesto, ai sensi dell'art. 607 del CPP e nei limiti di cui all'art. 8 della Legge 20-5-1970 n. 300, il certificato penale.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di Legge.
L'assunzione dei lavoratori è subordinata al superamento di un periodo di prova durante il quale il rapporto potrà essere risolto da ciascuna delle due parti senza obbligo di preavviso né di indennità.
Durante tale periodo la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, avvenuta per qualsiasi causa, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
1º e 2º livello mesi 1;
3º e 4º livello mesi 2;
5º livello mesi 3.
TITOLO II - Classificazione del personale
Art. 5 - Classificazione del personale
La classificazione dei lavoratori avverrà sulla base di declaratorie e profili, come sotto indicato.
La declaratoria determina le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nei vari livelli.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Rimane inteso che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Il sistema di classificazione come sopra definito, unitamente alla scala parametrale di cui alle allegate tabelle retributive, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e realizza la corrispondenza fra livello retributivo e tale valore.
Declaratorie e profili esemplificativi
1. LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica.
Profili esemplificativi:
fattorini, addetti alle pulizie.
2. LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio o equivalente preparazione professionale, svolgono semplici mansioni esecutive.
Profili esemplificativi:
addetto all'emissione, riscontro, incasso e pagamento delle giocate.
3. LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che richiedono una adeguata preparazione professionale od una adeguata esperienza comunque acquisita.
Profili esemplificativi:
vice cassiere, vice responsabile delle chiusure del gioco, contabile, addetto alla segreteria.
4. LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata esperienza nel campo tecnico od amministrativo, comunque acquisite.
Profili esemplificativi:
cassiere principale, responsabile dell'amministrazione, responsabile delle chiusure del gioco.
5. LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello gli impiegati che, in possesso di specifica preparazione professionale ed adeguata capacità, svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o di chi ne fa le veci.
Profili esemplificativi:
direttore di agenzia, responsabile del controllo di gestione.
Art. 6 - Mansioni del lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto contrattualmente per l'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, qualora essa non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo continuativo non superiore a 3 mesi.