CCNL in vigore
AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (Ugl / Aiss)
Testo consolidato del CCNL 31/05/2017
per i Dipendenti delle Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli Istituti investigativi e di sicurezza
Decorrenza: 01/06/2017
Scadenza: 31/05/2020
Roma, addi 31 maggio 2017, presso la sede nazionale di FEDERTERZIARIO sita in Via Cesare Beccaria
tra
AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria)
FEDERTERZIARIO (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Lmpresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana)
CONFIMEA (Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato)
CONFEDERAZIONE FEDERTERZIARIO COMFIMEA (Rete d'Impresa)
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE
per procedere alla sottoscrizione del rinnovo del CCNL per i Lavoratori Dipendenti delle AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI E DI SICUREZZA (CONTROLLO ATTIVITÀ SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO, COMMERCIALI, FIERISTICHE, SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E MONITORAGGIO AREE)
Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, che sarà allegata alla stampa del presente Contratto. Tale sintesi, negli eventuali contenziosi, non potrà però sostituirsi al CCNL.
L'O.S. e le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente rinnovo del CCNL di aziende operanti nel settore delle investigazioni, servizi di controllo disarmato e servizi complementari, intendono dare una risposta positiva alle novità normative introdotte con la riforma del lavoro attuata dal Parlamento attraverso il Job Act in sostegno alle aziende di settore e in difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori.
Come noto nella predisposizione del precedente rinnovo veniva evidenziato come il Parlamento era in procinto di emanare modifiche ai provvedimenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e per il contratto di apprendistato, attraverso un testo organico denominato "Job Act" ove le Parti si impegnavano ad adottare le opportune armonizzazioni tra le normative del contratto e quelle dettate dalle nuove leggi sui singoli istituti. Difatti allo scopo di uniformare il testo contrattuale alla luce delle nuove disposizioni di Legge, con l'accordo del 1º marzo 2016 le Parti hanno modificato ed integrato il CCNL.
Inoltre con riferimento alle previsioni dei Decreti Legislativi n. 23/2015 e n. 81/2015, attuativi della Job Act, sono state apportate con riguardo ai singoli istituti, modifiche e aggiunte tali da rendere i nuovi testi compatibili sia con le norme di Legge in questione, sia con le riserve di operatività garantite all'autonomia collettiva.
Sono poi state inserite norme che in coerenza con la coscienza comune della società civile, tutelano la libertà materiale e spirituale dei lavoratori e in particolare delle donne e al tempo stesso, le norme in materia disciplinare, sono state specificate ed adeguate alle comuni realtà aziendali.
Si vuol mettere in fine in evidenza che sono state aggiornate le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro nel rispetto del Decreto Legislativo n. 81/2008 e nel Decreto Legislativo n. 151/2015, regolando la figura e i poteri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Da ultimo si vuole segnalare la nuova normativa di base per la creazione del Fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, strumento atto a garantire maggiore tranquillità in caso di necessità, per i lavoratori e per le loro famiglie. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente alle specifiche realtà del settore, le parti, concordemente, si riservano di recepire ogni concreta segnalazione proveniente dalle aziende e dai lavoratori nell'applicazione del contratto, che impongano la modifica delle declaratorie e dei profili livellari con riferimento a nuove realtà tecnologiche e operative.
Tra gli aggiornamenti in materia di "salute e sicurezza del lavoro", contenuti nel Decreto Legislativo n. 151/2015 che, in parte modificano il Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto n. 81/2008), è quello sull'assicurazione obbligatoria. Tale provvedimento comporta alcune semplificazioni utili alle imprese e ad una efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare un'azione di controllo a eventuali posizioni e/o gestioni irregolari per consentire alle aziende di operare all'interno di strumenti contrattuali più convenienti e vantaggiosi per gli operatori del settore.
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, determinato, e anche speciali pertinenti all'attività degli istituti di investigazione - informazioni e ricerche, controllo attività spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, guardiania e/o custodia passiva, portierato e servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
Le agenzie aderenti sono obbligate all'adozione del presente CCNL per effetto stesso del mandato conferito all'atto dell'adesione.
Le agenzie non aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che intendono adottarlo devono dame obbligatoriamente comunicazione a ENBISIT.
L'adozione del presente CCNL conferisce mandato di rappresentanza alle associazioni firmatarie per lo svolgimento dell'attività a tutela della categoria.
L'adozione del presente CCNL da parte dell'azienda/istituto è subordinata alla sottoscrizione dell'apposito verbale di "recepimento" concertato con le parti sociali, firmatarie del presente CCNL, come da allegato modello F.
Altresi il presente contratto regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i rapporti di lavoro di cui alle norme della Legge 30/03 e Decreto Legislativo n. 276/03, Legge Fornero n. 92/2012 e la 99/2013, Legge 180/2014 e Decreti Legislativi Attuativi della stessa Decreto Legislativo n. 23 e n. 81/2015 e successive deleghe legislative alle OO.SS.
La parziale o inesatta applicazione del CCNL da parte delle agenzie aderenti o che lo abbiano adottato senza la dovuta comunicazione, comporterà la denuncia da parte di ENBISIT agli enti interessati.
Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
- tutte le attività eseguibili dagli istituti di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati;
- tutte le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell'ambito delle indagini difensive di cui all'art. 222 Nonne di Coordinamento C.P.P.
- tutte le attività svolte dalle imprese che operano nei settori elencati di seguito, considerando l'elenco non esaustivo ma solo indicativo per il genere dei servizi offerti:
- Indagini, investigazioni e antitaccheggio investigativo.
- Attività in ausilio al recupero stragiudiziale dei crediti.
- Banche dati.
- Informazioni commerciali.
- Operatore di servizi di controllo non armati in strutture pubbliche e private.
- Guardiania passiva, usceri e osservatori (portierato).
- Controllo accessi, flusso e deflusso.
- Servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
- Operatori controllo attività di spettacolo e intrattenimento, secondo quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 e DM 06/10/09.
- Addetti servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione - controllo nelle attività commerciali e fieristiche -servizi complementari.
- Addetti al controllo dei titoli di ingresso e/o viaggio.
- Addetti al controllo con TVCC.
- Addetti a servizi di assistenza a clienti/visilatori/fruitori.
- Addetti al controllo della sicurezza sui posti di lavoro.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese che svolgono le attività di cui innanzi e il relativo personale dipendente.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
Le agenzie forniranno, altresi, a richiesta delle RSA/RSU, assistite dalle Segreterie Territoriali, di norma semestralmente, nei limiti dell'opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali, di sviluppo anche in relazione ad investimenti aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici. Le strutture sindacali verranno inforniate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- turnazione ed eventuale rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi ferie;
- su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo;
- prestazioni straordinarie e banca delle ore.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti punti verranno fornite alla Organizzazione Sindacale Tenitoriale.
Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
La Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL si riserva di costituire nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali cosi come previsto dalla Legge n. 300/70 e s.m.i.
Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.
Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti dovranno definire la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, prevedente la partecipazione di liste contrapposte e la segretezza del voto.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSA/RSU e la Organizzazioni Sindacale firmataria del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa; se le assemblee saranno effettuale al di fuori dell'orario di lavoro le ore saranno considerate lavorative e retribuite con la maggiorazione del 20% della quota oraria.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Ai sensi della Legge n. 300/70 e s.m.i. l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dalle aziende fino a quattordici dipendenti, l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL eLegge per il tramite dei lavoratori, con votazione segreta, un Delegato Sindacale Aziendale (DSA).
Al Delegato Sindacale Aziendale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende e le prerogative previste dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 9 - Permessi retribuiti per attività sindacale
I Componenti dei Direttivi Nazionali e Provinciali hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima sotto riportata:
- Per le aziende fino a 50 dipendenti tetto massimo 50 ore annue complessive per la organizzazione firmataria del presente CCNL.
- Per le aziende da 51 fino a 200 dipendenti tetto massimo 100 ore annue complessive per la organizzazione firmataria del presente CCNL.
- Per le aziende da 201 fino a 500 dipendenti tetto massimo 200 ore annue complessive per la organizzazione firmataria del presente CCNL.
- Per le aziende oltre 501 dipendenti tetto massimo 300 ore annue complessive per la organizzazione firmataria del presente CCNL.
Hanno altresi diritto a n. 8 giornale di assenza/permessi non retribuiti, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 300/70 e s.m.i.
Art. 10 - Permessi retribuiti RSU/RSA
I componenti delle RSU/RSA, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, cosi come previsto dall'art. 23 e 30 della Legge n. 300/70 e s.m.i.
L'ente bilaterale E.N.BI.S.I.T. (Ente Nazionale Bilaterale per la Sicurezza, Investigazioni e Tutela), costituito per atto Notaio Feroli, del 28 gennaio 2011, repertorio 413, è composto dalle sole associazioni di categoria di riferimento del settore costituenti, AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla Federazione UGL Sicurezza Civile (Unione Generale del Lavoro). Lo stesso avrà lo scopo di gestire l'osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant'altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato.
L"Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato ed inoltre quelle previste dalla Legge. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l'attività di Welfare integrativo.
Tra i compiti attribuiti all'E.N.BI.S.I.T. anche il rilascio della certificazione liberatoria, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che comprovi la corretta ed integrale applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie del presente contratto.
Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con E.N.BI.S.I.T. aventi sedi distaccate nei territori designati dall'Ente.
Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro, aderente alle associazioni datoriali stipulanti il presente contratto o che a qualsiasi titolo risulti applicare ai propri dipendenti in concreto e continuamente il contratto stesso, e dei lavoratori subordinati suoi dipendenti, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto di Collaborazione la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso l'Ente stesso accompagnate da dichiarazione certi fi calori a dei compensi lordi erogati.
La percentuale sopra riportata dovrà essere erogata dalle aziende fino a 250 dipendenti retribuiti mensilmente come media dell'anno precedente.
Per le aziende da 251 dipendenti in poi la quota a carico dell'azienda sarà 0,40%.
Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi ai fini della formazione ed altre attività istituzionali, posta a carico per il 50% ciascuno tra l'azienda e il lavoratore.
Le quote sopra indicate saranno calcolate sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore ordinarie lavorate (nelle 12 mensilità).
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, comprendenti anche i costi sopportati dal sindacato e dalla parte datoriale per l'assistenza contrattuale da definirsi con separato regolamento.
Tale trattenuta viene denominata Contributo per ENTE BILATERALE (E.N.BI.S.I.T.).
L'azienda che ometta il versamento mensile delle suddette quote è tenuta a corrispondere a titolo di sanzione contrattuale al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari al 15,00% della retribuzione lorda paga base. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: "mancata adesione ENBISIT".
L'E.N.BI.S.I.T. riscontrato il mancato pagamento delle quote, intimerà all'Azienda di sanare la morosità entro un termine di giorni 30, con PEC e/o raccomandata r.r., e trascorso detto termine attiverà le procedure di recupero coatto, dando comunicazione alle parti sindacali e agli INL territorialmente competenti anche ai fini del DURC come previsto dal punto 4 della Circolare Inps, 18 aprile 2008, n. 51.
L'E.N.BI.S.I.T. è amministrato da un Comitato di Gestione e/o da un Consiglio di Amministrazione nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall'altro.
L'E.N.BI.S.I.T. ha costituito la Commissione Pratiche Lavoro che ha competenza in materia di lavoro e apprendistato. Le Parti individuano in Fondltalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Le parti si impegnano alla istituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori cui si applichi il presente CCNL, ove le agenzie e gli stessi lavoratori siano in regola con i versamenti previsti dallo stesso, che risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 e s.m.i.
Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il Regolamento del Fondo stesso.
Ad avvenuta costituzione, saranno iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore oggetto del presente CCNL, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo sarà dovuto un contributo pari a € 10,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dalla data di iscrizione.
I contributi saranno a carico delle aziende per il 50% e dei lavoratori per il 50%.
I contributi saranno versati dalle aziende al Fondo con la periodicità e modalità stabilite dal regolamento.
Nelle more della formalizzazione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori cui si applichi il presente CCNL, le parti convengono di garantire l'assistenza sanitaria integrativa mediante la Società Mutua Mia, società di Mutuo Soccorso, alle medesime condizioni previste per il Fondo con un contributo pari a € 10,00 mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dalla data di iscrizione.
I contributi saranno a carico delle aziende per il 50% e dei lavoratori per il 50%.
I contributi saranno versati dalle aziende alla società di Mutuo soccorso Mutua Mia con periodicità mensile.
Le parti si danno atto che il mancato versamento del contributo al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, o nelle more della formalizzazione, alla Società di Mutuo Soccorso, Mutua Mia, comporterà, a carico dell'azienda, una indennità a favore dei lavoratori pari a € 30,00 lordi mensili per tutte le mensilità per cui non si è provveduto al regolare versamento del contributo.
L'azienda dovrà corrispondere le somme a tale titolo entro un anno dal primo mese non versato.
Le parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definitiva, di valutare, per tali eventuali incrementi, ripartizioni diverse.
TITOLO IV - CONTRATTAZIONE DI 2º LIVELLO
Art. 12 - Contrattazione aziendale
La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL, mediante la sottoscrizione dei cosiddetti "contratti di prossimità"; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art. 8 Legge n. 148/2031 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell'Accordo interconfederale del 28-06-2011 e dal presente CCNL; detti "contratti di prossimità" potranno essere adottati esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di accordo siglato dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Territoriale, dall'Azienda e dalla R.S.A. aziendale e/o Segreteria Territoriale.
Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle finalità specificate dal combinato disposto dell'art. 8, 2º comma della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011, dell'accordo interconfederale 28-6-2011.
TITOLO V - TUTELA E GARANZIE - SICUREZZA SUL LAVORO - PARI OPPORTUNITÀ
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri
Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della Legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro
Le aziende si adopereranno per reprimere nei luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali, adottando al caso le sanzioni disciplinari previste in materia dal presente contratto.
Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese al rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro.
Gli operatori destinati a lavorare nei luoghi del committente osserveranno le regole circa i tempi e le modalità per il fumo dettagli dal committente stesso.
Art. 17 - Tutela dei genitori di figli portatori di Handicap
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di figli portatori di handicap non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare in danno dei dipendenti sia da parte dei datori di lavoro, che dei loro preposti che di altri dipendenti.
Art. 19 - Premessa e richiami normativi
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresi, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della Legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vadano intese a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.
Art. 20 - Adempimenti prelimitiari e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.
Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sancisce che in tutte le imprese, o unità produttive con dipendenti, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell'esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell'elezione del RLS secondo le modalità previste dal richiamato Allegato D al presente CCNL. Ai RLS verranno riconosciute le tutele di cui alla Legge n. 300/70 per i rappresentanti sindacali.
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.
TITOLO VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Quadri | Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti svolgano mansioni di completa responsabilità, oppure lavoratori che per competenze professionali e conoscenze acquisite siano in grado di garantire al processo economico dell'impresa sostanziali apporti, quali: - Investigatore munito di licenza. - Quadri addetti ad attività di coordinamento. |
Primo Livello | Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva, quali: - Capo Servizio - amministrativo - commerciale - organizzativo/tecnico. - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. |
Secondo Livello | Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, quali: - Capo ufficio. -Contabile con mansioni di concetto. -Addetto alle investigazioni dopo 3 anni nel livello terzo. - Responsabile coordinamento servizi esterni. - Capo servizio tecnico guarda-fuochi. - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. |
Terzo Livello | Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, quali: - Redattori rapporti informativi in autonomia. - Coordinatore servizi esterni. - Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione documentazione procedurale. - Supervisore strutturale addetti controllo attività con poteri di organizzazione del servizio. - Capo reparto tecnico guarda-fuochi. - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. |
Quarto Livello | Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali: - Addetto alle investigazioni, (osservazioni e raccolta prove). - Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti. - Impiegato amministrativo e contabile. - Addetto al servizio meccanografico. - Coordinatore dei capo servizio degli addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. - Capo turno guarda-fuochi. - Capo barca guarda-fuochi. - Capo squadra guarda-fuochi. - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. |
Quinto Livello | Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali: - Addetto ai servizi di segreteria con mansioni di preparatore di commissioni e fatture. - Addetto alle indagini elementari: • addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali; • addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati; • addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza con l'utilizzo di sistemi altamente tecnologici, che non contrastino specifiche normative di Legge; - Caposervizio addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. - Addetto all'attività di Safety. - Addetto esclusivo alta prevenzione e di primo intervento antincendio - rischio alto. - Guardia ai fuochi. - Guardia ai fuochi imbarcato. - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. |
Sesto Livello | Lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali: - Addetto ai servizi di segreteria. - Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali. - Addetto ai servizi di accoglienza / Receptionist / Centralinista - Steward e Hostess. - Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia, Uscieri (Portierato). - Addetti alla viabilità e parcheggio sul suolo pubblico e/o privato. - Addetto ai servizi di allestimento strutture e/o aree, con adeguato inquadramento ed evidenziazione ai fini delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro (INAIL). - Addetto ai servizi di assistenza alle strutture e/o aree. - Addetto ai servizi informazione - dissuasione - deterrenza. - Addetto ai servizi prevenzione emergenze attività. - Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. - Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio. - Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture. - Addetto ai servizi di conteggio di valori. - Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza attraverso la semplice visione di TVCC e/o sistemi software elementari che non contrastino specifiche normative di Legge. - Addetto al servizio di controllo con apparecchiature video a raggi x, metaldetector e/o similari, comunque nel rispetto delle normative vigenti. - Addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni ordinarie. - Addetto alla prevenzione e di primo intervento antincendio - rischio medio e basso. - Addetto al servizio di primo soccorso. - Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa. - Fattorino per attività sia interne che esterne all'azienda. - Guarda fuochi. Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione che non hanno mai svolto specifiche mansioni di guardia - fuoco; il periodo di permanenza a questo livello è pari a diciotto mesi. - Addetto all'attività ausiliarie alle attività di cui al presente contratto. - Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. |
Settimo Livello | Appartengono a questo livello i lavoratori (con Mansioni del 6º Livello per i primi 24 mesi) quali: - Assunti dopo l'entrata in vigore del presente CCNL nei primi 24 mesi di servizio effettivamente prestato, che svolgono mansioni ricomprese nel 6º livello, e con riferimento alle caratteristiche operative e organizzative aziendali. - I lavoratori oggetto di armonizzazione, quale livello di riferimento base per i primi 24 mesi, di cui all'art. 71 "C)2)". |
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, il personale ha diritto fino a sei scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.
Gli importi degli scatti sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nella misura e nelle decorrenze in base alla scala parametrale sotto-riportata.
Gli scatti di anzianità maturano anche durante i congedi parentali.
Lo scatto di anzianità si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione con il presente CCNL.
Per i lavoratori attualmente assunti restano acquisin gli scatti già maturati e maturerà lo scatto successivo secondo le modalità precedenti.
SCALA PARAMETRALE
Quadri | 1º Livello | 2º Livello | 3º Livello | 4º Livello | 5º Livello | 6º Livello | 7º Livello |
106% | 104% | 102% | 100% | 98% | 96% | 94% | 92% |
Dal 01/06/2017 | Dal 01/01/2020 | Dal 01/01/2023 | Dal 01/01/2026 |
Euro 25,00 | Euro 30,00 | Euro 35,00 | Euro 40,00 |
TITOLO VII - GLI ISTITUTI DEL MERCATO DEL LAVORO
Nel presente titolo trovano luogo alcuni tra i principali istituti introdotti dalla norma denominata Job Act e dai relativi decreti legislativi attuativi e s.m.i, con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono al contempo maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'azienda e migliori occasioni di occupazione per i lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Nel presente titolo trovano posto alcuni tra i principali istituti previsti nella Legge 10/12/2014 n. 183 (Job Act) e nei successivi decreti legislativi attuativi 04/03/2015 n. 23, 15/06/2015 n. 81, 14/09/2015 n.148 e 14/09/2015 n. 151, nonché nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, nella Legge 28/06/2012 n. 92 e nella Legge n. 99/2013 in quanto non derogati o abrogati e tutt'ora applicabili e successive deleghe legislative alle OO.SS, in particolare:
- per il lavoro intermittente: art. 26;
- per il lavoro somministrato: art. 27;
- per il lavoro a tempo determinato: art. 38;
- peri contratti di collaborazione organizzati dal preponente: art. 29.
Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta ad incarichi temporali di varia durata ed a richieste in occasioni di eventi, al fine di incentivare l'occupazione, viene prevista l'opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, senza limiti di età, con o senza indennità di disponibilità, per tutte le qualifiche e mansioni indicate nella declaratoria dei livelli di inquadramento dal Terzo al Settimo di cui all'art. 22 del CCNL.
Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresi stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata sulla base della paga contrattuale del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall'art. 77 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata; anche in questo caso il lavoratore perde l'indennità di disponibilità.
Art. 27 - Lavoro somministrato
Il contratto di fornitura di somministrazione può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
a) per particolari punte di attività;
b) per lo svolgimento di servizi e lavoro che richiedono l'impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l'azienda non dispone;
c) per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.
I lavoratori impiegati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 10% dei lavoratori dipendenti occupati.
Il contratto di lavoro ripartito è abolito in conseguenza della abrogazione del capo II del titolo IV del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, che lo regolava, da parte dell'art. 55 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015. Le prestazioni fornite sulla base di contratti di lavoro ripartito tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e la data di entrata in vigore del presente articolo, saranno considerate come prestazioni di lavoro di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c.
In applicazione dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 i contratti di collaborazione potranno essere stipulati solo con operatori coordinati, ma non organizzati dai preponenti ed operanti in libertà di orario e di luogo di svolgimento del lavoro, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative.
Sono, comunque, considerate originariamente lecite e, quindi, escluse dalla presunzione di subordinazione anche in presenza degli indici di subordinazione, la seguente tipologia di collaborazione:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dello specifico settore che in questo ambito del CCNL viene individuato nella figura del: Collaboratore Investigativo, al quale verrà riconosciuto un compenso parametrato al V livello.
Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate nel seguente articolo.
A tal fine, le Parti, conformemente allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, intendono costituire una Commissione di Garanzia e Conciliazione Nazionale con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Garanzia e Conciliazione Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
La Commissione si avvarrà della collaborazione dell'Ente Bilaterale ENBISIT per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione, inserimento dei dati, etc).
Istituita la Commissione, i membri che ne faranno parte dovranno essere di diretta emanazione delle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL composta pariteticamente da uno o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL fino ad un massimo di 4 per organizzazione.
La convocazione della Commissione viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata alla Segreteria da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
La Commissione, che sarà formalmente convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, svolge le seguenti attività:
a) discussione e composizione delle vertenze individuali attinenti il rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98, (comprese le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari), promosse dal Lavoratore, assistito da una delle sopracitate Organizzazioni Sindacali (tentativo facoltativo di conciliazione) a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato;
b) nell'ambito di controversie di carattere collettivo, originate da stati di crisi aziendale, primo esame della vertenza ai fini conciliativi;
c) sottoscrizione di verbali di conciliazione a seguito di intese già raggiunte tra Lavoratore e Azienda (comparizioni spontanee) su materie inerenti il rapporto di lavoro.
Dì seguito, si riportano le modalità di accesso ai servizi forniti dalla Commissione:
- nei casi a e b) l'Organizzazione Sindacale promotrice della vertenza individuale inoltra alla Segreteria della Commissione (per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia) la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia. La Segreteria provvederà alla convocazione delle Parti, per la discussione della vertenza;
- nel caso c) l'Azienda dovrà concordare data e ora dell'appuntamento per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, inoltrando specifica richiesta a mezzo PEC, fax, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano alla Segreteria della Commissione.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento o dalla presentazione della richiesta da parte della Organizzazione sindacale o datoriale a cui il lavoratore e l'azienda conferiscono rispettivamente mandato.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell'Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l'esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all'ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l'erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l'atto di certificazione. Ai sensi dell'art. 412 c.p.c. cosi come modificato dalla Legge n. 183/2010 e s.m.i., in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite ad un Collegio Arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo, indicando:
a) il termine per l'emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c) l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l'espletamento dell'attività istruttoria.
Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione datoriale, un altro designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata.
Il Presidente del Collegio è scelto a rotazione continuata dall'ENBISIT da un elenco di avvocati o esperti di normativa del lavoro e contrattualistica.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'audizione libera delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per i componenti del consiglio saranno stabiliti in misura fissa dall'ENBISIT sulla base di tabelle annualmente predisposte, tenendo conto del valore della controversia. La parte che perde la causa, dovrà versare seduta stante una cifra prestabilita a titolo di rimborso spese stabilite in misura fissa dall'ENBISIT sulla base di tabelle annualmente predisposte. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria tecnica dell'ENBISIT.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di Legge o contratti collettivi.
Le parti, nell'apposito modulo, dovranno esonerare il collegio da ogni eventuale responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni o altro.
II mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di Legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di Legge tra le parti (ai sensi dell'art. 1372 c.c.), è inoppugnabile (ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c.) salvo quanto disposto dall'art. 808-ter c.p.c e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474 c.p.c), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l'arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Al Fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Le parti si impegnano a costituire, approvandone il relativo regolamento, la "Commissione Nazionale di Certificazione dei Contratti" in base al D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. (nota come Legge Biagi).
La commissione di certificazione verrà costit