CCNL in vigore
AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (Confsal / Federpol)
Testo consolidato del CCNL 19/02/2020
per i dipendenti degli Istituti investigativi privati e delle Agenzia di sicurezza sussidiaria o complementare
Decorrenza: 01/01/2020
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 19/02/2020 come modificato da:
- Accordo integrativo 19/02/2020
- Accordo integrativo 11/11/2020
- Accordo di rinnovo 07/12/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2020 - il giorno 19 del mese di febbraio in Roma
tra
- la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza - FEDERPOL,
- con l'assistenza della Confederazione delle Imprese e dei Professionisti SISTEMA IMPRESA rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Generale;
- con l'assistenza della CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, composto da 76 (settantasei) articoli.
Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a SISTEMA IMPRESA.
Accordo integrativo 19/02/2020
Verbale di stipula
L'anno 2020 il giorno 19 febbraio, in Roma, viale di Trastevere 60,
tra
- la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza - FEDERPOL, rappresentata dal Presidente
- con l'assistenza della Confederazione delle Imprese e dei Professionisti SISTEMA IMPRESA rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Generale;
- con l'assistenza della CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale
si è stipulato il seguente accordo integrativo del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare al fine di stabilire una regolamentazione contrattuale ad una serie di attività che non rientrano specificamente nelle attività tipiche dell'investigazione, ma che sono comunque riconducibile a figure complementari che rappresentano, seppur in assenza di una specifica professionalità, un completamento del servizio utile allo svolgimento dell'attività.
Considerato che:
le suddette figure si occupano di esclusive attività basilari e che hanno frequentemente un impiego temporalmente limitato.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stabiliscono di regolamentare le suddette figure professionali integrando il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare come segue:
[___]
Accordo integrativo 11/11/2020
Verbale di stipula
L'anno 2020 il 11 novembre, in Roma, Piazza di Villa Carpegna 58,
tra
- la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza - FEDERPOL,
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
si è stipulato il presente accordo modificativo del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, riguardante i seguenti articoli:
[___]
Accordo di rinnovo 07/12/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2022 il giorno sette del mese di dicembre in Roma presso la sede del CNEL sita in Viale Davide Lubin a Roma, tra:
la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza - FEDERPOL;
con l'assistenza della Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA
e
la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare (codice INPS "296" - codice Cnel "HV4A").
Le Parti in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto in un contesto di forte incertezza, nonché di garantire un concreto supporto economico ai lavoratori, in particoiar modo a quelli appartenenti alle fasce più basse, in una situazione internazionale che ha inciso in modo significativo sul costo della vita
Concordano
[___]
Le parti sociali individuano nel presente contratto collettivo un importante strumento volto a sollecitare le Istituzioni, in particolare il Governo, nell'attivazione e implementazione di efficaci e duraturi processi di crescita produttiva e occupazionale, adeguati alle esigenze sociali, organizzative e produttive del settore dell'investigazione, a conferma del ruolo socialmente utile che ricopre il profilo del professionista autorizzato ai sensi del D.M. 269/2010, di conseguenza della forza lavoro, nella ricerca della verità quale evidenza da sottoporre al vaglio della committenza e come valido ausilio nel diritto costituzionale e inviolabile di difesa.
Le parti sociali individuano inoltre, nel presente contratto collettivo, lo strumento volto ad affrontare i profondi cambiamenti dettati dalla quarta rivoluzione industriale c.d. Industria 4.0.
I vecchi modelli di politiche del lavoro, compresi i più recenti come la flexicurity, muovono da un'idea di mercati tendenzialmente stabili nei quali la transizione tra un posto di lavoro e l'altro rappresenta un fenomeno straordinario e residuale ispirandosi, per lo più, alla logica emergenziale del soccorso nel momento della perdita del lavoro. Nei nuovi mercati della transizione continua occorrono, invece, istituzioni pubbliche, private e privato-sociali capaci di offrire molteplici opportunità di apprendimento e di evoluzione delle abilità e delle competenze coerenti con le opportunità offerte dalla dimensione digitale in modo da evitare l'intrappolamento nei lavori poveri.
Per questo motivo la sfida è quella di costruire un nuovo modello di mercato del lavoro inclusivo che ponga al centro la persona, non solo in quanto lavoratore, ma integralmente intesa nella sua capacità di iniziativa e di relazioni all'interno dell'intera società.
Le parti sociali contraenti sono, infatti, consapevoli che i comparti oggetto della presente contrattazione sono caratterizzati da servizi fortemente legati alla mutevolezza della domanda e alle esigenze sociali emergenti che necessitano di un profondo ammodernamento per sostenere la competitività delle imprese e la crescita delle professionalità impiegate.
Allo stesso modo, la programmazione europea 2020-2027 si pone l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il ruolo della ricerca e dell'innovazione come driver della politica industriale comunitaria e leva essenziale per la competitività delle imprese europee, mettendo in campo appropriate misure a supporto.
Da un lato, si manifesta la necessità di far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita; promuovere gli scambi di conoscenze tra i settori produttivi, in particolare le Pmi, attraverso partnership e formazione, ma anche promuovere la digitalizzazione; dall'altro, nel campo dei diritti sociali, si manifesta la necessità di investire per migliorare l'accesso al mercato del lavoro (in particolare per donne e giovani) e l'aumento della qualità del sistema di istruzione e formazione.
Ecco perché le parti sociali, nell'ambito del presente contratto collettivo, concordano sulla necessità di valorizzare sempre più i sistemi di bilateralità riconducibili a SISTEMA IMPRESA e CONFSAL.
In particolare, le parti sociali individuano nel Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FORMAZIENDA lo strumento per garantire la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori anche in funzione di continuità di occasioni di impiego. La formazione professionale consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo così alle carenze della normale dinamica del mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pratica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e il raccordo con iniziative formative regionali.
Risulta, inoltre, indispensabile costruire un nuovo modello di protezione e di sicurezza di ciascuna persona, che sia economicamente e socialmente sostenibile in un'epoca caratterizzata dalla transizione continua e dalla tendenziale accentuazione delle disuguaglianze. Non si fa riferimento, però, solo alle transizioni occupazionali ma al più generale cambiamento e alla trasformazione come cifra della complessità contemporanea. Il nuovo sistema di welfare deve quindi, in particolare, promuovere la vita attiva, intesa non solo come lavoro ma anche come formazione, cura del prossimo, natalità.
Le parti sociali, quindi, individuano l'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla EBITEN, quale strumento atto a valorizzare le potenzialità del welfare aziendale e della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche al fine di promuovere i processi innovativi.
Allo stesso modo, risulta essenziale sviluppare le funzioni del Fondo di Assistenza Sanitaria (F.AS.S.) in modo tale che, tramite il Fondo, possano essere diffusi non solo vantaggi in chiave sanitaria ma valori innovativi nel senso della stabilizzazione economica e sociale del paese e dei territori, della crescita di nuovi posti di lavoro e dell'efficace integrazione del mercato.
Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL si può applicare ai dipendenti delle Organizzazioni datoriali operanti nel settore nonché loro enti e/o società costituite, patrocinate o partecipate.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dagli Enti che svolgono le attività di cui al presente articolo, in tutte le forme consentite dalla Legge e in particolare dal regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) del regio decreto n.635/1940, per l'esecuzione del TULPS e delle successive modifiche introdotte dalla Legge n. 101/2008, dal D.P.R. n. 153/2008, del D.M. 6 ottobre 2009, del D.M. n. 269/2010 e D.M. n. 56/2015.
A titolo meramente esemplificativo, non esaustivo e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto:
tutte quelle attività eseguite da istituti di investigazione previste dal D.M. n. 269/2010 quali:
- attività di indagine in ambito privato;
- attività di indagine in ambito aziendale;
- attività d'indagine in ambito commerciale;
- attività di indagine in ambito assicurativo;
- attività d'indagine difensiva;
- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali;
tutte quelle attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti dei suddetti Istituti;
- operatori di servizio di controllo non armati;
- attività di controllo accessi, flussi e deflussi;
- attività di controllo e servizi (quali lo steward) di cui alla Legge n. 41/2007;
- attività relativa al controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, ai sensi della normativa vigente in materia;
- servizi di monitoraggio aree di deterrenza e dissuasione e controllo nelle attività fieristiche e/o commerciali;
- attività di portierato ed attività connesse;
- servizi di indirizzo della clientela e d'accoglienza in uffici pubblici e privati e in aziende commerciali e industriali;
- attività di gestione banca dati;
- attività di recupero crediti stragiudiziali;
tutte quelle attività di sicurezza sussidiaria e complementare non armata in generale;
attività svolta a tutela e salvaguardia dell'integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona.
Titolo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Quadri
Ai sensi della Legge n. 190/1985, appartengono alla categoria dei "quadri" i lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, funzioni direttive con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione delle risorse in settori di particolare complessità. L'orario di lavoro non è vincolante per questa categoria di lavoratori.
I quadri hanno inoltre capacità di organizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri lavoratori.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono far parte di questa categoria gli investigatori muniti di licenza prefettizia, gli operatori addetti ad attività di coordinamento.
Al lavoratore inquadrato nella categoria di cui al comma precedente verrà corrisposta, mensilmente, una indennità di funzione pari ad € 150,00 lordi per 13 mensilità, secondo le norme contenute nell'art. 57.
L'azienda è tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni.
Per tutti i livelli maturati tramite l'applicazione di altri cc.cc.nn.l., il datore di lavoro, in fase di prima applicazione garantirà al lavoratore le eventuali differenze economiche con un assegno "ad personam" riassorbibile al primo scatto di anzianità utile.
Primo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che con autonomia e discrezionalità hanno responsabilità di direzione esecutiva degli altri operatori e/o i lavoratori ad alto contenuto professionale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Capo Servizio Amministrativo, commerciale, organizzativo-tecnico;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese al precedente punto.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, i lavoratori provetti e specializzati che con autonomia operativa nell'ambito della propria mansione hanno funzioni di coordinamento e controllo che comportano adeguata professionalità acquisita mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Capo ufficio;
- Contabile con mansioni di concetto;
- Responsabile coordinamento servizi esterni;
- Addetto alle investigazioni dopo 3 anni nel livello terzo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza professionale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello;
- Redattore rapporti informativi in autonomia;
- Coordinatore servizi esterni;
- Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione del documentazione procedurale;
- Supervisione strutturale degli addetti al controllo attività;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello Super
Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di marketing e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Addetto alle investigazioni (osservazioni, raccolta di prove, ecc,);
- Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti;
- Impiegato amministrativo;
- Addetto al servizio meccanografico;
- Coordinatore addetto al controllo attività;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello
Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di marketing e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Addetto alle investigazioni (osservazioni, raccolta di prove, ecc.) di natura non complessa;
- Redattore rapporti informativi su schemi prestabiliti di natura non complessa;
- Impiegato amministrativo di natura non complessa;
- Addetto al servizio meccanografico di natura non complessa;
- Coordinatore addetto al controllo attività di natura non complessa;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
A decorrere dal termine del secondo anno di anzianità professionale presso la stessa azienda, il lavoratore dovrà essere inquadrato al 4º livello Super salvo non sia intercorsa apposita contrattazione territoriale in materia.
In caso di assunzione di un lavoratore da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 4º livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta facoltà di assumere il suddetto lavoratore inquadrandolo al 5º livello per un periodo non superiore al limite massimo di 18 mesi dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo, al termine del quale il lavoratore dovrà essere inquadrato al 4º livello.
Il ricorso a tale facoltà deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione, con l'indicazione della durata prevista.
Quinto livello super
Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze e capacità tecnico/pratiche.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo livello:
- addetti ispezioni ipotecarie e catastali;
- addetti a servizi esterni per disbrigo di commissioni;
- addetto alle ricerche di informazioni;
- addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
- addetto alla gestione di flussi/deflussi;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello
Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Preparatore di commissioni e fatture;
- Addetto alle indagini elementari;
- addetto a servizi esterni per disbrigo di commissioni ordinarie;
- addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali;
- addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;
- addetto al controllo attività-servizio interno;
- addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
- operatore gestione flusso e deflusso nel settore spettacolo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
A decorrere dal termine del secondo anno di anzianità professionale presso la stessa azienda, il lavoratore dovrà essere inquadrato al 5º livello Super, salvo non sia intercorsa apposita contrattazione territoriale in materia.
In caso di assunzione di un lavoratore da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 5º livello, qualora quest'ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore inquadrandolo al 6º livello per un periodo non superiore al limite massimo di 12 mesi dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo, al termine del quale il lavoratore dovrà essere inquadrato al 5º livello.
Il ricorso a tale facoltà deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione, con l'indicazione della durata prevista.
Sesto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche anche acquisite tramite formazione professionalizzante obbligatoria e non obbligatoria.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Operatore Gestione flusso e deflusso;
- Operatore addetto alla sicurezza;
- Servizi Accoglienza - Steward e Hostess;
- Portierato, guardiana e osservatori - monitoraggio area;
- Controllo attestati ingresso;
- Attività di primo soccorso ed antincendio;
- Gestione aree di sosta con specifico riferimento alia riscossione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Accordo integrativo 19/02/2020
Art. 1 - Classificazione del personale
Le parti stabiliscono di introdurre il seguente livello di inquadramento professionale;
livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Presidio della portineria in modalità semplificata;
- Addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni;
- Gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilità;
- Addetto alla sicurezza semplice.
Accordo integrativo 11/11/2020
Art. 2 - Declaratoria
Al fine di favorire un graduale allineamento professionale e retributivo dei lavoratori, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento che il datore di lavoro deve affrontare nella fase iniziale del rapporto di lavoro, le parti stabiliscono di integrare l'art. 2 del CCNL come segue:
Settimo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Presidio della portineria in modalità semplificata;
- Addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni;
- Gestione aree di sosta; con specifico riferimento alla viabilità;
- Addetto alla sicurezza semplice.
Trascorsi 24 mesi dall'assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
Accordo di rinnovo 07/12/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
- di modificare l'art. 2 come segue:
Art. 2 - Declaratoria
omissis
Settimo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:
- Presidio della portineria in modalità semplificata;
- Addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni;
- Gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilità;
- Addetto alla sicurezza semplice.
Trascorsi 12 mesi dall'assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Mansioni promiscue
A fronte di casi particolari quali - a titolo meramente esemplificativo - difficoltà temporanea di mercato, crisi aziendale ovvero ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al sesto potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, prestata con carattere abituale, restando esclusi il carattere accessorio o complementare ovvero i periodi di addestramento.
Al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore, ferme restando le mansioni di fatto espletate.
Mutamento di mansioni
Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore.
Qualora l'esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesi consecutivi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore siano state ricoperte con carattere non continuativo. A tal fine è necessario che il lavoratore abbia svolto per almeno sette mesi mansioni proprie del 1º, 2º o 3º livello ovvero per mansioni di livello inferiore, almeno quattro mesi.
Qualora risulti che già in passato il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, lo stesso acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Passaggio di livello
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
Qualora lo stesso già percepisca una retribuzione di importo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello acquisito, l'azienda dovrà corrispondergli la relativa eccedenza sotto forma di assegno "ad personam" avente titolo e caratteristiche originarie.
Resta salvo che la eccedenza di cui al precedente comma non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità.
Titolo III - CONTRATTAZIONE NAZIONALE E INTEGRATIVA
Procedure per il rinnovo
Il CCNL avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità sopra indicate, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 (sei) mesi dalla scadenza del presente CCNL, sarà erogata un'indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare.
Essendo l'indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL
Art. 5 - Secondo livello di contrattazione
Premessa
Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, Le parti sociali si danno atto che, in particolare, il settore delle investigazioni è per sua stessa natura caratterizzato da attività spesso difficilmente programmabili e la cui organizzazione è determinata da molteplici fattori non prevedibili in anticipo, ma che si rilevano solo in corso d'opera. Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL e, allo scopo, le parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa sia possibile.
Le parti concordano di prevedere che la contrattazione di II livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali.
La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti acquisiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente CCNL
L'accordo regionale/provinciale od aziendale, ha la durata del contratto nazionale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni firmatarie del presente CCNL, coadiuvate dalle R.S.A.
Le parti sociali firmatarie il presente contratto concordano che la contrattazione territoriale prevista ai presente articolo dovrà essere espletata entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL
In assenza della suddetta contrattazione territoriale e/o aziendale, ai lavoratori dovrà essere riconosciuto un premio pari ad euro 0,60 per ogni ora lavorata su base annua, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) ai sensi dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale.
Contenuti
1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla Legge e dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a) forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro, differenti rispetto a quanto previsto dal presente CCNL;
b) eventuale rimodulazione dell'orario di lavoro (ROL);
c) eventuali premi di produzione per i lavoratori, determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativo buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, ecc.);
d) qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
e) ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;
f) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze aziendali;
g) ampliamento della banca ore e gestione della stessa;
h) determinazione dei turni feriali;
i) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;
l) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere professionale, non previsti dal presente CCNL;
n) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale;
o) pari opportunità;
p) possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell'ambito della medesima categoria legale;
q) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
r) possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc.);
s) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalle parti mediante la sigla in assistenza.
Accordo di rinnovo 07/12/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
- Al fine di inglobare l'elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) nella paga base conglobata di cui all'articolo 60, rendendolo un elemento retributivo stabile con incidenza su tutti gli istituti contrattuali, di modificare l'ottavo comma dell'art. 5 come segue:
Art. 5 - Secondo livello di contrattazione
Omissis
In assenza della suddetta contrattazione territoriale e/o aziendale, ai lavoratori dovrà essere riconosciuto un premio a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), ai sensi dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale, nelle seguenti misure: fino al 31 Dicembre 2022 euro 0,60 per ogni ora lavorata su base annua; dal 1 Gennaio 2023 al 30 Giugno 2024 euro 0,30 per ogni ora lavorata su base annua; dal 1 Luglio 2024, con il riconoscimento dell'ulteriore premio di euro 0,30 per ogni ora lavorata, più nulla sarà dovuto a titolo di E.G.R., in quanto interamente assorbito dagli aumenti retributivi di cui all'art. 60.
Omissis
Titolo IV - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Diritti di informazione e consultazione
Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, FEDERPOL e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno ai fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, affiliazione, concentrazione, appalti e di innovazione tecnologica.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
"a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la Legge 10 aprile 1991, n. 125, con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e con il D.Lgs. n. 8072015".
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura del settore delle investigazioni nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore stesso e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali espressione delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, appalti, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, responsabilità sociale delle imprese.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al 1º comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Art. 7 - Rappresentanze sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali lavoratori che fanno parte:
- di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
- di R.S.A. costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 7 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. Le imprese che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 7 potranno fare riferimento al responsabile sindacale FESICA CONFSAL territorialmente competente.
L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a dirigenti sindacali aziendali alt'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
La comunicazione per l'elezione di cui comma 1, lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
Ai componenti dei Consigli o Comitati sono riconosciuti permessi o congedi retribuiti per prendere parte alle riunioni degli Organi nella misura massima di 100 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale ricopra in contemporanea incarichi in più Consigli o Comitati, gli è riconosciuto il diritto di usufruire di permessi o congedi retribuiti in misura non superiore a 150 ore annue.
Le parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a dieci giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra Direzione aziendale e il Comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.A. i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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