S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 07/06/2021
AGENZIE IMMOBILIARI
Testo consolidato del CCNL 07/06/2021
Testo del CCNL del 14 ottobre 2015 collazionato e coordinato con il verbale di accordo del 7 giugno 2021
Dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso
Decorrenza: 07/06/2021
Scadenza: 31/12/2023
Il giorno 7 giugno 2021 in Roma
tra
- la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - F.I.A.I.P.,
- La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS/CGIL,
- La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo -FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL,
- L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
Nota: la costituzione delle Parti e gli allegati saranno integrati successivamente.
Visti il CCNL del 14 ottobre 2015 e l'accordo del 7 giugno 2021 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso.
Con l'emanazione della Legge 21 marzo 1958, n. 253, si configura l'attività di agente di affari in mediazione con l'evidente intento di regolamentare un settore in veloce evoluzione nel contesto del campo immobiliare.
Con la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni, si sono venute a determinare precise sezioni per cui l'agente immobiliare si identifica autonomamente nel ruolo specifico di mediatore oltre che nella veste di mandatario a titolo oneroso.
L'evoluzione quantitativa e qualitativa del settore evidenzia da tempo una situazione strutturale caratterizzata da vere e proprie imprese, organizzate con mezzi e personale, attive nel settore della mediazione immobiliare.
Da qui la necessità emersa nel 1991 di disporre di uno specifico contratto di lavoro, individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore, che, ovviando alla carenza di normativa e di altri strumenti adeguati a favorire il rapporto di lavoro, possa continuare a dare risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra le imprese di mediazione e i propri dipendenti, con particolare riferimento alle peculiari professionalità degli stessi dipendenti in funzione della normativa in materia.
La regolamentazione contrattuale, sempre in costante evoluzione, e le conseguenti relazioni sindacali, sono protese a favorire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese, degli agenti immobiliari, in particolare, e dei dipendenti con l'obiettivo primario di conseguire sempre maggiore qualificazione del servizio verso il pubblico e la clientela.
TITOLO I - Sfera d'applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.
Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- le altre modalità d'impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro);
- gli stage di orientamento al lavoro;
nonché attraverso specifiche appendici allegate al CCNL stesso.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Dichiarazione congiunta per il rinnovo del contratto per dipendenti di agenzie immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.lgs. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del CCNL, oltre che per le imprese di mediazione nelle varie forme indicate dalla Legge 39/1989 e successive variazioni, anche nei confronti dei rapporti tra imprese di mediazione creditizia ed i lavoratori dipendenti dalle stesse.
Da recenti riscontri si è potuto constatare che, pur considerandosi regolarmente applicato il CCNL di categoria da una buona parte di imprese del settore, non si trova riscontro delle registrazioni dei lavoratori nelle sfere procedurali del sistema di bilateralità che viene gestito dall'EBNAIP e quindi è necessario attuare criticamente attività di controllo ancor più puntuale verso quelle realtà che vedono molte imprese che effettuano i versamenti di quota di servizio contrattuale a singhiozzo o non le effettuano affatto, privando i loro dipendenti delle peculiarità organizzate nel CCNL, come la formazione, l'assistenza integrativa e le altre attività le cui prestazioni sono sicuramente a vantaggio dei lavoratori.
L'attività di gestione del CCNL è protesa verso la piena applicazione del contratto stesso per cui le Parti Sociali intendono approfondire lo status in cui il settore si sta attestando, soprattutto laddove si manifestino rapporti di collaborazione non contrattuali, inadeguati rispetto alle normative sul lavoro e alle direttive di riferimento.
Peraltro, sono in atto aggiornamenti in materia di lavoro per cui, anche in ambito di collaborazioni coordinate e continuative e "partite IVA", che operano nel settore della mediazione immobiliare, le Parti Sociali sono attente affinché le figure che si attivano nel settore trovino idonea collocazione.
Su questi argomenti è necessario fare riferimento, in particolare, a due specifiche figure, una è quella di agente immobiliare a partita IVA, già presente nelle attività delle Commissioni di Certificazione regolamentate dal CCNL attraverso la certificazione dei contratti di collaborazione tra mandante e mandatario, l'altra è relativa a soggetti non iscritti al REA Mediatori, ma che intendono avere un ruolo di collaborazione ull‘interno delle agenzie immobiliari senza avere rapporto di subordinazione. Per questi ultimi, se non assunti in rapporto di subordinazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato che queste attività, se svolte in via continuativa per conto di un'impresa di mediazione, ricadano nel contratto d'agenzia di cui al 1742 cc.
Fra le varie attività di aggiornamento del CCNL le Parti Sociali hanno inteso qualificare molti altri aspetti per dare opportunità di migliorare la qualificazione del settore.
Sono state, quindi, studiate anche altre forme di erogazione delle retribuzioni cercando di andare incontro a quelle che sono le organizzazioni interne delle imprese di mediazione.
Inoltre, in questo rinnovo contrattuale si sono volute attualizzare le classificazioni in relazione alle reali necessità operative del settore cassando mansioni non più adeguate e integrando quelle riscontrate nel settore.
Allo stesso tempo, le Parti Sociali si sono date alcune specifiche scadenze all'interno del contratto per dare ai lavoratori e alle parti datoriali sempre maggiori strumenti di assistenza integrativa.
Art. 2 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.
TITOLO II - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Esame quadro socioeconomico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, FIAIP e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti all'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare e creditizia;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa;
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
- la formazione e riqualificazione professionale;
- l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego non previste dal presente CCNL;
- l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d'aggiornamento;
- l'esame e l'eventuale adeguamento della normativa contrattuale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
TITOLO III - Strumenti bilaterali
Le Parti, tenuto conto della specificità strutturale degli agenti immobiliari, dei mandatari a titolo oneroso e dei mediatori creditizi, confermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano, sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo nonché dal Titolo VI rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, indistintamente, a prescindere dall'adesione ad un'associazione di categoria, aderendo alle singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le Parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell'art. 3 del presente contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
a) l'ente bilaterale nazionale (art. 5)
b) la commissione paritetica nazionale (art. 6)
c) il gruppo per le pari opportunità (art. 7)
d) l'Organismo Paritetico Nazionale (accordo interconfederale applicativo D.lgs. 626/94).
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Le Parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, hanno costituito l'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali" (EBNAIP).
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce la struttura alla quale le Parti hanno assegnato ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (allegato 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto e) dovrà tendete alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi e progetti di utilizzo della Legge n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici;
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative all'utilizzo della Legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge finizioni di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente Bilaterale Nazionale emette, attraverso l'apposita Commissione Paritetica Bilaterale, i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 34 del CCNL, nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL, con le modalità definite a cura del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale stesso;
i) l'Ente Bilaterale Nazionale ha costituito, inoltre, una apposita Commissione di Certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art. 22 del CCNL.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale Nazionale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali è in Roma -http://vww.ebnaip.it/).
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi.
La data di convocazione per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La Commissione sarà composta dai rappresentanti della FIAIP e dai rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione Paritetica e presso la Sede dell'EBNAIP.
Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il Gruppo di lavoro sarà composto dai rappresentanti della FIAIP e dai rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione le pari Opportunità, è presso la sede dell'EBNAIP.
Art. 8 - Distribuzione e consultazione del CCNL
Il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le Parti assegnano il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti e doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al comparto, (datori di lavoro e lavoratori). Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Copia del presente contratto dovrà essere consegnato a tutti i lavoratori a cura e a carico del datore di lavoro. Il testo del CCNL è reperibile presso tutte le sedi territoriali delle parti stipulanti, ovvero presso il sito internet delle stesse e dell'EBNAIP.
I lavoratori hanno diritto alla consultazione del CCNL via internet, con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali, ove presenti, in orario di lavoro in misura non superiore a due ore annue e comunque previa autorizzazione del datore del datore di lavoro.
TITOLO IV - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 9 - Finanziamento delle relazioni sindacali
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, la FIAIP, la FILCAMS, la FISASCAT e la UILTUCS procederanno alla riscossione di un contributo ex articolo 111, DPR 22-12-1986 n. 917, comma primo.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo articolo 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 10 - Quota di servizio contrattuale (QSC) e Quota Forfetaria
L'EBNAIP, con sede in Via Nizza 152, 00198 Roma, è costituito da FIAIP, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS", gestisce il CCNL ed eroga prestazioni di welfare contrattuale determinate dalle Parti Sociali.
- QSC: il funzionamento di tali prestazioni è assicurato da un contributo indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale, fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
La QSC nella sua interezza fa parte della retribuzione ordinaria al lavoratore.
- una Quota Forfetaria obbligatoria di € 12,00 mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.
Detta quota determina l'adesione contrattuale dell'impresa datoriale al CCNL e, allo stesso tempo, copre il diritto alle prestazioni di assistenza integrativa di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento dell'EBNAIP a favore del legale rappresentante dell'impresa datoriale, soggetto che deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'EBNAIP e che, nel caso di variazione, deve essere oggetto di comunicazione all'EBNAIP tramite l'indirizzo PEC ebnaip@ pec.it.
a) Modalità di adesione al CCNL: l'adesione al CCNL viene ad essere qualificata con l'iscrizione al CCNL come da istruzioni guidate nel sito web dell'EBNAIP, iscrizione obbligatoria della ditta datoriale e dei lavoratori alle sue dipendenze ai fini della gestione della QSC e per determinare il diritto alle prestazioni di Assistenza Integrativa.
Una volta effettuata l'iscrizione le prestazioni andranno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, ognuno per le tipologie previste.
b) Modalità di versamento della QSC e della Quota Forfetaria: le quote di contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro pari all'1,90% della retribuzione mensile come sopra calcolate e la Quota Forfetaria, saranno versate trimestralmente sul c/c intestato a EBNAIP - ENTE BILATERALE NAZIONALE AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI presso l'ISTITUTO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.:
coordinate IBAN: IT67Y0538703224000035325223
Il versamento della QSC dovrà essere effettuato trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC cui il versamento fa riferimento specificando:
- QSC riferita al 1º, o 2º, o 3º o 4º trimestre e l'anno relativo;
- il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa datoriale;
Il versamento della Quota Forfetaria deve essere effettuato trimestralmente separatamente dalla QSC, ma in concomitanza del versamento della stessa, specificando:
- Quota Forfetaria di € 36,00 riferita al 1º, o 2º, o 3º o 4º trimestre e l'anno relativo;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa datoriale;
- il cognome, il nome e il codice fiscale del legale rappresentante.
In concomitanza, va obbligatoriamente effettuata la registrazione dei versamenti del trimestre nell'area riservata del sito web dell'EBNAIP.
c) Diritto contrattuale del lavoratore: le quote di assistenza contrattuale sono dovute da tutte le imprese di mediazione immobiliare e creditizia in quanto, essendo parte economica del CCNL, vengono erogate prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
Le prestazioni assicurate dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
L'azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
d) Obblighi contrattuali alternativi alla QSC: nel caso in cui il datore di lavoro non versi la QSC, il lavoratore ha diritto alla erogazione diretta da parte dell'azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate da EBNAIP, anche per assistenza integrativa, oltre al risarcimento del danno.
Le aziende che non versano la QSC sono quindi tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2.40% della retribuzione mensile di fatto, da calcolarsi per 14 mensilità, garantendo al dipendente le prestazioni di assistenza sanitaria in alternativa all'EBNAIP.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti e il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.
e) Omissione parziale o totale dei versamenti: una volta effettuata l'adesione al CCNL con l'iscrizione al sito e/o una volta iniziati i versamenti di cui al punto b) del presente articolo, nell'ipotesi di successivi mancati versamenti della QSC di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versale obbligatoriamente all'EBNAIP gli importi arretrati non corrisposti, comprese le Quote Forfetarie non versate.
In tale ipotesi, se sarà stata effettuata al lavoratore la ritenuta in busta paga pari allo 0,30% della retribuzione, il mancato versamento configura come inadempienza nei confronti del dipendente.
Pur aderendo al CCNL, nell'ipotesi della mancata registrazione del dipendente e quindi del mancato versamento della QSC, di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente l'importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, come specificata al punto d) del presente articolo.
Art. 11 - Consenso al trattamento dei dati
I datori di lavoro sono tenuti a portare espressamente a conoscenza dei loro dipendenti, il contenuto del presente titolo e gli obblighi da esso derivanti, tramite la consegna del CCNL, provvedendo a farsi rilasciare dai lavoratori apposita ricevuta con l'accettazione di tutte le norme del CCNL Tale ricevuta dovrà contenere anche la seguente dichiarazione.
"Il sottoscritto esprime il consenso artt. 12 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR ") al trattamento da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale come individuato all'art. 4, 1º comma lettera f) del sopraccitato Decreto, dei propri dati personali e fermo restando il rispetto dell'art. 8 Legge 300/70, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l'adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta delle quote associative, nonché alla loro comunicazione nei limiti delle leggi vigenti anche allo scopo di fruizione di altri diritti contrattuali e dei servizi di assistenza e tutela riservati agli interessati che aderiscono a quianto previsto dal Titolo IV Funzionamento delle Relazioni Sindacali del CCNL 20 Settembre 2001 per i dipendenti da Agenti Immobiliari, confermato ed acquisito agli atti del Ministero del Lavoro e PS in data 20 Settembre 2001, e sue successive modificazioni".
1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di Legge e alla risoluzione CEE del 20/5/1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27/11/1991, così come richiamate al titolo II, art. 3 punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. - Le parti, visto il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche convengono di istituire apposita commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 114 del presente CCNL.
Art. 13 - Previdenza Complementare
Le parti convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.
Convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, denominato in breve MARCO POLO, ha rappresentato la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.
In data 01-01-2011 il Fondo MARCO POLO, per espressa volontà delle parti costitutive, è confluito nel Fondo di previdenza complementare Fon.Te.
Da tale data, pertanto, il fondo di previdenza complementare contrattuale per i lavoratori che applicano il presente CCNL è il Fondo Fon.Te.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità già definite dai regolamenti del Fondo Fon.Te. e dagli accordi tra le parti sociali istitutive del Fondo e riguarda tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo Fon.Te. sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.
Gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori:
- 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
- 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;
- A scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dal momento dell'adesione al Fondo Fon.Te.
- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.
- Nota a verbale tra le Parti -
Viene ripreso integralmente quanto previsto nel CCNL 14-10-2015 che fa parte integrante del CCNL rinnovato.
Alla data del 14 ottobre 2015 gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori:
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico de! datore di lavoro;
Richiamando quanto previsto dall'art. 159 del CCNL le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità:
Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1º anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;
- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2º anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;
- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3º anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal m