CCNL in vigore del 07/06/2021
AGENZIE IMMOBILIARI
Testo consolidato del CCNL 07/06/2021
Testo del CCNL del 14 ottobre 2015 collazionato e coordinato con il verbale di accordo del 7 giugno 2021
Dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso
Decorrenza: 07/06/2021
Scadenza: 31/12/2023
Il giorno 7 giugno 2021 in Roma
tra
- la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - F.I.A.I.P.,
- La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS/CGIL,
- La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo -FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL,
- L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
Nota: la costituzione delle Parti e gli allegati saranno integrati successivamente.
Visti il CCNL del 14 ottobre 2015 e l'accordo del 7 giugno 2021 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso.
Con l'emanazione della Legge 21 marzo 1958, n. 253, si configura l'attività di agente di affari in mediazione con l'evidente intento di regolamentare un settore in veloce evoluzione nel contesto del campo immobiliare.
Con la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni, si sono venute a determinare precise sezioni per cui l'agente immobiliare si identifica autonomamente nel ruolo specifico di mediatore oltre che nella veste di mandatario a titolo oneroso.
L'evoluzione quantitativa e qualitativa del settore evidenzia da tempo una situazione strutturale caratterizzata da vere e proprie imprese, organizzate con mezzi e personale, attive nel settore della mediazione immobiliare.
Da qui la necessità emersa nel 1991 di disporre di uno specifico contratto di lavoro, individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore, che, ovviando alla carenza di normativa e di altri strumenti adeguati a favorire il rapporto di lavoro, possa continuare a dare risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra le imprese di mediazione e i propri dipendenti, con particolare riferimento alle peculiari professionalità degli stessi dipendenti in funzione della normativa in materia.
La regolamentazione contrattuale, sempre in costante evoluzione, e le conseguenti relazioni sindacali, sono protese a favorire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese, degli agenti immobiliari, in particolare, e dei dipendenti con l'obiettivo primario di conseguire sempre maggiore qualificazione del servizio verso il pubblico e la clientela.
TITOLO I - Sfera d'applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.
Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- le altre modalità d'impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro);
- gli stage di orientamento al lavoro;
nonché attraverso specifiche appendici allegate al CCNL stesso.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Dichiarazione congiunta per il rinnovo del contratto per dipendenti di agenzie immobiliari, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.lgs. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del CCNL, oltre che per le imprese di mediazione nelle varie forme indicate dalla Legge 39/1989 e successive variazioni, anche nei confronti dei rapporti tra imprese di mediazione creditizia ed i lavoratori dipendenti dalle stesse.
Da recenti riscontri si è potuto constatare che, pur considerandosi regolarmente applicato il CCNL di categoria da una buona parte di imprese del settore, non si trova riscontro delle registrazioni dei lavoratori nelle sfere procedurali del sistema di bilateralità che viene gestito dall'EBNAIP e quindi è necessario attuare criticamente attività di controllo ancor più puntuale verso quelle realtà che vedono molte imprese che effettuano i versamenti di quota di servizio contrattuale a singhiozzo o non le effettuano affatto, privando i loro dipendenti delle peculiarità organizzate nel CCNL, come la formazione, l'assistenza integrativa e le altre attività le cui prestazioni sono sicuramente a vantaggio dei lavoratori.
L'attività di gestione del CCNL è protesa verso la piena applicazione del contratto stesso per cui le Parti Sociali intendono approfondire lo status in cui il settore si sta attestando, soprattutto laddove si manifestino rapporti di collaborazione non contrattuali, inadeguati rispetto alle normative sul lavoro e alle direttive di riferimento.
Peraltro, sono in atto aggiornamenti in materia di lavoro per cui, anche in ambito di collaborazioni coordinate e continuative e "partite IVA", che operano nel settore della mediazione immobiliare, le Parti Sociali sono attente affinché le figure che si attivano nel settore trovino idonea collocazione.
Su questi argomenti è necessario fare riferimento, in particolare, a due specifiche figure, una è quella di agente immobiliare a partita IVA, già presente nelle attività delle Commissioni di Certificazione regolamentate dal CCNL attraverso la certificazione dei contratti di collaborazione tra mandante e mandatario, l'altra è relativa a soggetti non iscritti al REA Mediatori, ma che intendono avere un ruolo di collaborazione ull‘interno delle agenzie immobiliari senza avere rapporto di subordinazione. Per questi ultimi, se non assunti in rapporto di subordinazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato che queste attività, se svolte in via continuativa per conto di un'impresa di mediazione, ricadano nel contratto d'agenzia di cui al 1742 cc.
Fra le varie attività di aggiornamento del CCNL le Parti Sociali hanno inteso qualificare molti altri aspetti per dare opportunità di migliorare la qualificazione del settore.
Sono state, quindi, studiate anche altre forme di erogazione delle retribuzioni cercando di andare incontro a quelle che sono le organizzazioni interne delle imprese di mediazione.
Inoltre, in questo rinnovo contrattuale si sono volute attualizzare le classificazioni in relazione alle reali necessità operative del settore cassando mansioni non più adeguate e integrando quelle riscontrate nel settore.
Allo stesso tempo, le Parti Sociali si sono date alcune specifiche scadenze all'interno del contratto per dare ai lavoratori e alle parti datoriali sempre maggiori strumenti di assistenza integrativa.
Art. 2 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.
TITOLO II - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Esame quadro socioeconomico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, FIAIP e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti all'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare e creditizia;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa;
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
- la formazione e riqualificazione professionale;
- l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego non previste dal presente CCNL;
- l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d'aggiornamento;
- l'esame e l'eventuale adeguamento della normativa contrattuale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
TITOLO III - Strumenti bilaterali
Le Parti, tenuto conto della specificità strutturale degli agenti immobiliari, dei mandatari a titolo oneroso e dei mediatori creditizi, confermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano, sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo nonché dal Titolo VI rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, indistintamente, a prescindere dall'adesione ad un'associazione di categoria, aderendo alle singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le Parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell'art. 3 del presente contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
a) l'ente bilaterale nazionale (art. 5)
b) la commissione paritetica nazionale (art. 6)
c) il gruppo per le pari opportunità (art. 7)
d) l'Organismo Paritetico Nazionale (accordo interconfederale applicativo D.lgs. 626/94).
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale
Le Parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, hanno costituito l'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali" (EBNAIP).
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce la struttura alla quale le Parti hanno assegnato ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (allegato 2);
b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare:
- promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto e) dovrà tendete alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi e progetti di utilizzo della Legge n. 223/1991;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti;
c) predispone progetti e stipula convenzioni con:
- enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b);
d) riceve ed elabora anche ai fini statistici;
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative all'utilizzo della Legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98;
e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL;
f) predispone la stampa e organizza:
- la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8;
g) svolge finizioni di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale e del gruppo sulle pari opportunità;
h) l'Ente Bilaterale Nazionale emette, attraverso l'apposita Commissione Paritetica Bilaterale, i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 34 del CCNL, nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL, con le modalità definite a cura del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale stesso;
i) l'Ente Bilaterale Nazionale ha costituito, inoltre, una apposita Commissione di Certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art. 22 del CCNL.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale Nazionale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali è in Roma -http://vww.ebnaip.it/).
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi.
La data di convocazione per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La Commissione sarà composta dai rappresentanti della FIAIP e dai rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione Paritetica e presso la Sede dell'EBNAIP.
Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il Gruppo di lavoro sarà composto dai rappresentanti della FIAIP e dai rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS.
La sede della Commissione le pari Opportunità, è presso la sede dell'EBNAIP.
Art. 8 - Distribuzione e consultazione del CCNL
Il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le Parti assegnano il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti e doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al comparto, (datori di lavoro e lavoratori). Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Copia del presente contratto dovrà essere consegnato a tutti i lavoratori a cura e a carico del datore di lavoro. Il testo del CCNL è reperibile presso tutte le sedi territoriali delle parti stipulanti, ovvero presso il sito internet delle stesse e dell'EBNAIP.
I lavoratori hanno diritto alla consultazione del CCNL via internet, con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali, ove presenti, in orario di lavoro in misura non superiore a due ore annue e comunque previa autorizzazione del datore del datore di lavoro.
TITOLO IV - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 9 - Finanziamento delle relazioni sindacali
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, la FIAIP, la FILCAMS, la FISASCAT e la UILTUCS procederanno alla riscossione di un contributo ex articolo 111, DPR 22-12-1986 n. 917, comma primo.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo articolo 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 10 - Quota di servizio contrattuale (QSC) e Quota Forfetaria
L'EBNAIP, con sede in Via Nizza 152, 00198 Roma, è costituito da FIAIP, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS", gestisce il CCNL ed eroga prestazioni di welfare contrattuale determinate dalle Parti Sociali.
- QSC: il funzionamento di tali prestazioni è assicurato da un contributo indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale, fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
- 0,30% a carico dei lavoratori;
- 1,60% a carico dei datori di lavoro;
La QSC nella sua interezza fa parte della retribuzione ordinaria al lavoratore.
- una Quota Forfetaria obbligatoria di € 12,00 mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.
Detta quota determina l'adesione contrattuale dell'impresa datoriale al CCNL e, allo stesso tempo, copre il diritto alle prestazioni di assistenza integrativa di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento dell'EBNAIP a favore del legale rappresentante dell'impresa datoriale, soggetto che deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'EBNAIP e che, nel caso di variazione, deve essere oggetto di comunicazione all'EBNAIP tramite l'indirizzo PEC ebnaip@ pec.it.
a) Modalità di adesione al CCNL: l'adesione al CCNL viene ad essere qualificata con l'iscrizione al CCNL come da istruzioni guidate nel sito web dell'EBNAIP, iscrizione obbligatoria della ditta datoriale e dei lavoratori alle sue dipendenze ai fini della gestione della QSC e per determinare il diritto alle prestazioni di Assistenza Integrativa.
Una volta effettuata l'iscrizione le prestazioni andranno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, ognuno per le tipologie previste.
b) Modalità di versamento della QSC e della Quota Forfetaria: le quote di contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro pari all'1,90% della retribuzione mensile come sopra calcolate e la Quota Forfetaria, saranno versate trimestralmente sul c/c intestato a EBNAIP - ENTE BILATERALE NAZIONALE AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI presso l'ISTITUTO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.:
coordinate IBAN: IT67Y0538703224000035325223
Il versamento della QSC dovrà essere effettuato trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC cui il versamento fa riferimento specificando:
- QSC riferita al 1º, o 2º, o 3º o 4º trimestre e l'anno relativo;
- il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa datoriale;
Il versamento della Quota Forfetaria deve essere effettuato trimestralmente separatamente dalla QSC, ma in concomitanza del versamento della stessa, specificando:
- Quota Forfetaria di € 36,00 riferita al 1º, o 2º, o 3º o 4º trimestre e l'anno relativo;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa datoriale;
- il cognome, il nome e il codice fiscale del legale rappresentante.
In concomitanza, va obbligatoriamente effettuata la registrazione dei versamenti del trimestre nell'area riservata del sito web dell'EBNAIP.
c) Diritto contrattuale del lavoratore: le quote di assistenza contrattuale sono dovute da tutte le imprese di mediazione immobiliare e creditizia in quanto, essendo parte economica del CCNL, vengono erogate prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
Le prestazioni assicurate dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
L'azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
d) Obblighi contrattuali alternativi alla QSC: nel caso in cui il datore di lavoro non versi la QSC, il lavoratore ha diritto alla erogazione diretta da parte dell'azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate da EBNAIP, anche per assistenza integrativa, oltre al risarcimento del danno.
Le aziende che non versano la QSC sono quindi tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2.40% della retribuzione mensile di fatto, da calcolarsi per 14 mensilità, garantendo al dipendente le prestazioni di assistenza sanitaria in alternativa all'EBNAIP.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti e il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.
e) Omissione parziale o totale dei versamenti: una volta effettuata l'adesione al CCNL con l'iscrizione al sito e/o una volta iniziati i versamenti di cui al punto b) del presente articolo, nell'ipotesi di successivi mancati versamenti della QSC di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versale obbligatoriamente all'EBNAIP gli importi arretrati non corrisposti, comprese le Quote Forfetarie non versate.
In tale ipotesi, se sarà stata effettuata al lavoratore la ritenuta in busta paga pari allo 0,30% della retribuzione, il mancato versamento configura come inadempienza nei confronti del dipendente.
Pur aderendo al CCNL, nell'ipotesi della mancata registrazione del dipendente e quindi del mancato versamento della QSC, di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente l'importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, come specificata al punto d) del presente articolo.
Art. 11 - Consenso al trattamento dei dati
I datori di lavoro sono tenuti a portare espressamente a conoscenza dei loro dipendenti, il contenuto del presente titolo e gli obblighi da esso derivanti, tramite la consegna del CCNL, provvedendo a farsi rilasciare dai lavoratori apposita ricevuta con l'accettazione di tutte le norme del CCNL Tale ricevuta dovrà contenere anche la seguente dichiarazione.
"Il sottoscritto esprime il consenso artt. 12 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR ") al trattamento da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale come individuato all'art. 4, 1º comma lettera f) del sopraccitato Decreto, dei propri dati personali e fermo restando il rispetto dell'art. 8 Legge 300/70, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l'adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta delle quote associative, nonché alla loro comunicazione nei limiti delle leggi vigenti anche allo scopo di fruizione di altri diritti contrattuali e dei servizi di assistenza e tutela riservati agli interessati che aderiscono a quianto previsto dal Titolo IV Funzionamento delle Relazioni Sindacali del CCNL 20 Settembre 2001 per i dipendenti da Agenti Immobiliari, confermato ed acquisito agli atti del Ministero del Lavoro e PS in data 20 Settembre 2001, e sue successive modificazioni".
1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di Legge e alla risoluzione CEE del 20/5/1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27/11/1991, così come richiamate al titolo II, art. 3 punto 3.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. - Le parti, visto il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche convengono di istituire apposita commissione per l'esame della materia e la revisione dell'accordo. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'EBNAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione di quanto sopra.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 114 del presente CCNL.
Art. 13 - Previdenza Complementare
Le parti convengono di istituire la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.
Convengono altresì che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in data 24/1/2000, denominato in breve MARCO POLO, ha rappresentato la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti cui si applichi il presente CCNL.
In data 01-01-2011 il Fondo MARCO POLO, per espressa volontà delle parti costitutive, è confluito nel Fondo di previdenza complementare Fon.Te.
Da tale data, pertanto, il fondo di previdenza complementare contrattuale per i lavoratori che applicano il presente CCNL è il Fondo Fon.Te.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità già definite dai regolamenti del Fondo Fon.Te. e dagli accordi tra le parti sociali istitutive del Fondo e riguarda tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.
Le aziende e i lavoratori associati al Fondo Fon.Te. sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo.
Gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori:
- 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
- 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;
- A scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dal momento dell'adesione al Fondo Fon.Te.
- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore.
- Nota a verbale tra le Parti -
Viene ripreso integralmente quanto previsto nel CCNL 14-10-2015 che fa parte integrante del CCNL rinnovato.
Alla data del 14 ottobre 2015 gli elementi di costo dovranno prevedere, i seguenti valori:
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico de! datore di lavoro;
Richiamando quanto previsto dall'art. 159 del CCNL le parti concordano di avviare un percorso di corrispondenza tra i valori di cui sopra e quelli applicati dal CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi, da effettuarsi nell'arco della durata del disposto normativo del CCNL, con le seguenti modalità:
Aumento di 0,50 punti percentuali al termine del 1º anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,05% a carico del datore di lavoro;
- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 2º anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,30% a carico del datore di lavoro;
- Aumento di ulteriori 0,25 punti percentuali al termine del 3º anno di vigenza contrattuale, per un complessivo 1,55% a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo.
Art. 13/BIS - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti, che comunque procederanno come fino ad ora, ad attuare l'Assistenza Sanitaria Integrativa nelle forme previste nel Regolamento dell'EBNAIP, qui allegato, convengono circa l'opportunità di aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria Cadiprof, individuato di comune accordo tra le Parti, e si impegnano entro il 31 dicembre 2021 a concludere accordi con Cadiprof circa tale adesione.
TITOLO VI - Attività sindacale
Art. 14 - Permessi attività sindacale
Viene fatta salva l'applicabilità della Legge 20/5/1970 n. 300 negli uffici delle imprese di mediazione dove sussistano i requisiti previsti dalla Legge stessa.
Ove non sussistano tali requisiti, le parti concordano che ai dipendenti occupati nel settore, per l'esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore pro capite annue.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che in ambito di Contrattazione di 2º Livello Regionale e/o in ambito di Contrattazione di 2º livello in Area Turistica, potranno essere determinate modalità di utilizzo per 12 ore di assemblea oltre ad ulteriori 8 ore.
Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL almeno 48 ore prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati, sia alle OO.SS., proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
Art. 15 - Trattenuta Sindacale
Il datore di lavoro provvedere al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale risulti:
- che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione sindacale prescelta.
L'esazione da parte dei datori di lavoro dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo di tale comunicazione. Qualora la revoca sia inviata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro, quest'ultimo lo comunicherà immediatamente alle Organizzazioni Sindacali interessate procedendo nel frattempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Art. 16 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Nell'ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo al CCNL del 24/4/2012. Le norme contenute nell'accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per le imprese di mediazione che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20-5-1970.
TITOLO VII - Relazioni sindacali a livello decentrato
La complessità dei settori rappresentati, che trovano la propria specificità sempre più ampliata nel contesto della mediazione anche a seguito delle recenti riforme legislative e la caratteristica polverizzazione in micro o piccole imprese tipica dei settori regolamentati, rende necessario lo strumento del CCNL nella regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Al contempo il comparto registra significative presenze di settori che operando in contesti di business specifici e caratteristici, quale il settore della mediazione immobiliare turistica, hanno l'esigenza di poter contare su regolamentazioni che interpretando le necessità quotidiane del settore, contribuendo ad arricchire le caratteristiche proprie, consentano l'identificazione di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL e diano luogo a modelli di contrattazione favorevoli sul territorio dove le attività si svolgono.
Art. 17 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108/1990. Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della Legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
Art. 18 - Commissione di conciliazione, sede e procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.lgs. 29/10/1998 n. 387 e dalla Legge 183 del 4/11/2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contralto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della FIAIP competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS, o della FISASCAT-CISL o della UILTUCS, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP Nazionale, previa richiesta scritta anche tramite posta elettronica, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente CONI., l'elenco aggiornato delle proprie sedi provinciali.
Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP vanno richieste alla Segreteria Nazionale della FIAIP in Roma - https://www.fiaip.it/.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale o l'Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
La Commissione Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 412 ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione o di parziale conciliazione, ovvero di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione Territoriale presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione provvederà comunque a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dal D.lgs. 80/1998, e dal D.lgs. n. 387/1998 e dalla Legge 183/2010 in sede di Commissione Territoriale di Conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo le parti potranno, entro i 30 giorni successivi, adire il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 19.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze. La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP Nazionale, previa richiesta scritta anche tramite posta elettronica, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, l'elenco aggiornato delle proprie sedi provinciali.
Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP vanno richieste alla Segreteria Nazionale della FIAIP in Roma - https://www.fiaip.it/.
Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla FIAIP territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori firmatarie del presente accordo a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
1) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
2) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
3) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti territorialmente competenti.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11/8/1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Le parti, preso atto del disposto dalla Legge 183/2010, ed al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della stessa, convengono di sottoscrivere opportuni protocolli d'intesa che definiscano l'Arbitrato nonché composizione, procedure, criteri di funzionamento e linee guida dello stesso, entro dodici mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo.
Art. 20 - Contrattazione di 2º livello Regionale
Le Associazioni Imprenditoriali Regionali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno raggiungere intese sulle materie del CCNL nelle aree geografiche a vocazione turistica, come definite dalla normativa in materia.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno altresì raggiungere specifiche intese sulle materie del CCNL su Contrattazione Decentrata Regionale inerenti alle materie del CCNL di cui al
- Titolo X;
- Titolo XIII esclusivamente in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, al lavoro straordinario e sue maggiorazioni; per le modifiche di orario settimanale gli accordi di 2º livello dovranno in ogni caso essere contenute da un minimo di 36 ore settimanali a un massimo di 44 ore settimanali e deve essere rispettato il cumulo delle ore settimanali per anno;
- Titolo XIV esclusivamente in relazione al riposo settimanale ed alle ore di lavoro nei giorni festivi. Potranno altresì essere raggiunte intese finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, restando inteso che la definizione di eventuali incrementi economici appresso la contrattazione ivi descritta godranno dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di sgravi contributivi e detassazione ovvero applicazione di aliquote maggiormente favorevoli previste dalla vigente legislazione.
Nell'ambito di tale livello di contrattazione territoriale, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Contrattazione di secondo livello per contratti a tempo determinato
Alla contrattazione di secondo livello è demandata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo stagionale, necessario a rispondere alla gestione dei picchi di lavoro che si determinano in alcuni periodi dell'anno in comuni a vocazione turistica, balneare, lacuale o montana come definite dalia normativa in materia.
Le agenzie immobiliari, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nel caso necessitino di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, devono sottoscrivere accordi di secondo livello che individuano, in base alle necessità locali la durata del periodo considerato stagione, e il diritto di precedenza escludendosi le limitazioni quantitative previste ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 81/2015.
Quindi, ai contratti a tempo determinato attivati con contratto di 2º livello ai sensi del presente articolo, si potrà consentire l'applicazione della disciplina della stagionalità con le relative seguenti deroghe:
- durata del rapporto (art. 19, c. 2);
- limitazioni quantitative (art. 23, c. 2, lett. e);
- c.d. stop & go (art. 21, c. 2);
- proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, c. 2).
- Dichiarazione a verbale -
Le Parti convengono che l'applicazione relativa a questo articolo qualora dia luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa come i premi variabili di rendimento in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, con i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 182 - 189 e 190 della Legge 208/2015 in materia di imposta sostitutiva del 10% regolamentata dal Decreto Interministeriale del 25/3/2016.
Art. 21 - Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il 2º livello di contrattazione di cui all'art. 20, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza. Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS e alla FIAIP, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla FIAIP e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dall'art. 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello realizzino intese in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto FIAIP e/o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 6 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 45 giorni sull'applicabilità.
Art. 22 - Commissioni di certificazione
L'argomento viene trattato con protocollo a latere.
Art. 23 - Clausola Compromissori
L'argomento viene trattato con protocollo a latere.
TITOLO VIII - Classificazione del personale
La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, preso atto che l'evoluzione legislativa nonché le trasformazioni nell'ambito del settore dell'intermediazione immobiliare potranno determinare un conseguente sviluppo nella tipologia di prestazioni lavorative richieste nell'ambito del settore e, in caso di necessità, si impegnano ad incontrarsi per convenire un ulteriore sistema classificatorio che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
Art. 24 - Declaratorie e profili
La FIAIP e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel determinare l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato in cui operano gli Agenti Immobiliari.
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1995, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore, svolgono con carattere continuativo finizioni direttive di rilevante importanza loro attribuite per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'ufficio nell'ambito di strategie e programmi definiti. Inoltre, a queste figure saranno conferiti poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo, alcuni profili:
1. agenti immobiliari preposti ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 452/90 (*);
2. agenti immobiliari direttori commerciali (*)
3. agenti immobiliari responsabili di unità locale (*).
4. capi del personale;
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con specifiche capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti, quali:
1. capi servizio o responsabile;
2. agenti immobiliari promotori e/o consulenti immobiliari (*);
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
1. agenti immobiliari addetti alle attività di mediazione e di consulenza, quali acquisizioni degli incarichi, vendite, attività di accompagnamento e assistenza alle visite, nonché consulenza immobiliare (*);
2. addetti alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione con esclusione dell'attività di mediazione immobiliare e aziendale;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. interpreti e traduttori simultanei o impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al III livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
3. contabili di concetto;
4. altre qualifiche di valore equivalenti.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnicopratiche con autonomia operativa, quali:
1. agenti immobiliari addetti alle attività di mediazione quali acquisizioni degli incarichi, vendite, attività di accompagnamento e assistenza alle visite (*);
2. addetti alla segreteria, alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere con capacità di registrazione e aggiornamento dei gestionali immobiliari e gestione della pubblicità;
3. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
4. addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
5. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento pianimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile e disegnatori addetti alla grafica pubblicitaria;
6. visuristi in materia urbanistica, ipotecaria e catastale;
7. operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi;
8. altre qualifiche di valore equivalenti.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
1. addetti alla ricerca di clientela anche attraverso l'acquisizione di informazioni relative a immobili in vendita e in locazione, l'accompagnamento alle visite con esclusione di assistenza e mediazione immobiliare e aziendale;
2. addetti di segreteria con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che tengano anche contatti informativi con la clientela;
3. addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa modulistica sulla base di schemi predeterminati;
4. aiuto contabili, addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati;
5. operatori informatici, stenodattilografi e dattilografi;
6. altre qualifiche di valore equivalente.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
1. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori;
2. centralinista, archivista, protocollista;
3. altre qualifiche di valore equivalenti.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano lavori a contenuto professionale semplice, quali:
1. fattorini e uscieri;
2. addetti alle pulizie;
3. altre qualifiche di valore equivalenti.
_______________
(*) La mansione che prevede la qualifica di agente immobiliare è determinata dalla regolare iscrizione nel REA Mediatori con relativa posizione assicurativa; l'iscrizione del dipendente con questa mansione deve essere dichiarata nel REA Mediatori dell'agenzia immobiliare datrice di lavoro che deve far rientrare il dipendente nella copertura assicurativa obbligatoria di cui alla Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 18
TITOLO IX - Formazione e diritto allo studio
Art. 25 - Formazione professionale
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi:
A. Migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
B. Adeguare l'offerta di prestazione lavorativa e/o di collaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare;
C. Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività:
D. Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
E. Rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea;
F. Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza:
G. Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
H. Conoscere una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.
Art. 26 - Congedi per la formazione finalizzata all'acquisizione di nuovi profili professionali
Allo scopo di favorire la formazione professionale, così come indicato al precedente articolo 25 ed in particolare a quanto previsto al punto 4, le parti concordano sulla opportunità di demandare all'Ente Bilaterale Nazionale, la promozione e/o organizzazione di percorsi formativi personalizzati mirati all'acquisizione di nuovi profili professionali scaturenti anche da normative legislative specifiche. L'Ente, inoltre, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati in tema di formazione, dovrà altresì definire:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
- i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno superare la misura massima individuale di 150 ore. Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo 5º art. 77.
Art. 27 - Congedi per la formazione continua
Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt. 17 Legge 196/97 e art. 6 Legge 53/2000 e successive modifiche, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l'Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo.
L'Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione.
In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 28. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saran