CCNL in vigore
AGENZIE FISCALI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 10/04/2008
Per il personale del comparto delle Agenzie fiscali
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza normativa: 31/12/2009
Scadenza economica: 31/12/2007
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa precedente al 01-01-2006 relativa ai Monopoli di Stato, si rinvia al CCNL " Aziende Autonome dello Stato - Settore " Enti pubblici.
Il giorno 10 aprile 2008, alle ore 20.00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni | Confederazioni sindacali | ||
FP/CGIL | firmato | CGIL | firmato |
CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL PA | firmato | UIL | firmato |
CONFSAL/UNSA | non firmato | CONFSAL/UNSA | non firmato |
RDB/PI | firmato | RDB-CUB | firmato |
FLP | firmato | UGL | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del c.c.n.q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 come modificato dal D.Lgs. n. 272/2001, ad esclusione delle materie trattate nel CCNL medesimo.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.
5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Agenzie interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Agenzie destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali
1. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:
"o) eventuali progetti dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
2. All'art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, dopo la lett. e) viene aggiunta la seguente lettera:
"f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
3. All'art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL del 28 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
"Le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
4. Al comma 1 dell'art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 28 maggio 2004, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
"c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche" del 24 maggio 2007.".
Titolo III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 5 - Conferma dell'ordinamento professionale
1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche di seguito riportate.
2. All'art. 22 del CCNL del 28 maggio 2004 (Progressioni all'interno del sistema classificatorio), è aggiunto il seguente comma:
"2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso i criteri volti all'apprezzamento della qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli co