S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 28/05/2004 si rinvia al CCNL " Ministeri" - Settore " Enti pubblici.
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 29/01/2009 si rinvia al CCNL " Funzioni Centrali"- Settore " Enti pubblici.
CCNL del 10/04/2008
AGENZIE FISCALI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 10/04/2008
Per il personale del comparto delle Agenzie fiscali
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza normativa: 31/12/2009
Scadenza economica: 31/12/2007
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa precedente al 01-01-2006 relativa ai Monopoli di Stato, si rinvia al CCNL " Aziende Autonome dello Stato - Settore " Enti pubblici.
Il giorno 10 aprile 2008, alle ore 20.00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni | Confederazioni sindacali | ||
FP/CGIL | firmato | CGIL | firmato |
CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL PA | firmato | UIL | firmato |
CONFSAL/UNSA | non firmato | CONFSAL/UNSA | non firmato |
RDB/PI | firmato | RDB-CUB | firmato |
FLP | firmato | UGL | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del c.c.n.q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 come modificato dal D.Lgs. n. 272/2001, ad esclusione delle materie trattate nel CCNL medesimo.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.
5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Agenzie interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Agenzie destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali
1. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:
"o) eventuali progetti dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
2. All'art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, dopo la lett. e) viene aggiunta la seguente lettera:
"f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
3. All'art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL del 28 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
"Le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
4. Al comma 1 dell'art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 28 maggio 2004, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
"c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche" del 24 maggio 2007.".
Titolo III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 5 - Conferma dell'ordinamento professionale
1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche di seguito riportate.
2. All'art. 22 del CCNL del 28 maggio 2004 (Progressioni all'interno del sistema classificatorio), è aggiunto il seguente comma:
"2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso i criteri volti all'apprezzamento della qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire, da definire ai sensi dell'art. 24, comma 1 del CCNL del 28 maggio 2004".
3. L'art. 24, comma 3 (procedure per la progressione all'interno del sistema classificatorio) del CCNL del 28 maggio 2004 è integrato come segue: "Tale assegno "ad personam" conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale.".
4. All'art. 82 del CCNL del 28 maggio 2004 (Sviluppi economici all'interno delle aree) è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. In caso di sviluppo economico, oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, a cui si provvede con le risorse di cui al comma 3.".
5. All'art. 83, comma 7, del CCNL del 28 maggio 2004 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), dopo le parole "sull'altro" è aggiunto il seguente periodo:
"Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.".
Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO
Capo I - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti, le Agenzie confermano i metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati, in relazione al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.
2. Nell'ambito delle proprie linee di indirizzo le Agenzie incentivano la qualità e la quantità dei servizi e delle attività) svolte, nonché delle prestazioni dei dipendenti, realizzando, nell'ambito del sistema di relazioni sindacali, la più ampia valorizzazione del personale.
3. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione dei risultati e la valutazione dell'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le Agenzie daranno, ove non previsto, ulteriore impulso ai processi di innovazione già attivati per:
a) il miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali delle Agenzie al fine di assicurare una sempre più efficace funzionalità degli uffici;
b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi;
c) l'accelerazione e semplificazione delle procedure, anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;
d) il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico ai fini della soddisfazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti;
e) l'estensione e la pubblicizzazione della carta dei servizi, anche mediante l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico.
4. La contrattazione integrativa prosegue nell'impegno di graduare i compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione agli obiettivi raggiunti. Tali compensi devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell'organizzazione e degli uffici.
5. La formazione costituisce uno dei presupposti strategici e funzionali per la diffusione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi dei fabbisogni formativi, orientati ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento qualitativo delle attività.
1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica Amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nei processi di cambiamento diretti a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle Agenzie.
2. Le parti, nel confermare la disciplina di cui all'art. 63 del CCNL del 28 maggio 2004, evidenziano la necessità di una rivalutazione del ruolo della formazione, come leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del rinnovamento e della trasformazione degli apparati pubblici.
3. L'accrescimento delle conoscenze, l'aggiornamento professionale e la formazione continua vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
4. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e di riprogettazione dei servizi, nell'ottica del miglioramento delle Agenzie.
Art. 8 - Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 28 maggio 2004
1. All'art. 67, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 (Codice disciplinare) la lettera h) viene soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
"f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;"
2. All'art. 67, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004 (Codice disciplinare) si aggiungono le seguenti lettere:
"g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Agenzia o a terzi."
3. All'art. 67, comma 6, del CCNL del 28 maggio 2004 è aggiunta la seguente lettera:
"f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.".
4. All'art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004, è aggiunto il comma 1-bis ed i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti come segue:
"1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 67, comma 6 del CCNL del 28 maggio 2004. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il procedimento disciplinare viene avviato e portato a compimento dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Direzione centrale del personale.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 cod. proc. pen. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce illecito penale", non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 cod. proc. pen. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi s1a stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato", non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni".
5. All'art. 70 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 68, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 67 (codice disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004, l'Agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Agenzia stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinåre comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.".
Art. 9 - Disposizioni particolari e finali
1. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti ed in coerenza con le esigenze organizzative e funzionali degli uffici, in fase di prima applicazione del presente CCNL e nel rispetto delle disposizioni di Legge in vigore, le Agenzie, verificate 1e effettive disponibilità di bilancio e previo espletamento delle modalità di relazioni sindacali previste dall'art. 29 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione), assumono ogni utile iniziativa volta ad avviare le procedure di progressione tra la seconda e la terza area, ai sensi degli artt. 23 e 24 del CCNL del 28 maggio 2004.
2. Ai sensi dell'art. 73 del CCNL del 28 maggio 2004, le Agenzie, entro novanta giorni dall'approvazione del presente CCNL, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
3. Nell'ambito della contrattazione integrativa si valuterà la possibilità di destinare, in fase di prima applicazione, anche una quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo di cui al presente contratto all'attuazione dell'art. 91, comma 6 del CCNL del 28 maggio 2004.
4. All'art. 56, comma 2 (tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL del 28 maggio 2004, il riferimento all'art. 51, comma 8, lettera c), deve Leggersi all'art. 51, comma 8, lettera b).
5. Al comma 1 delle Norme finali dell'Allegato A al CCNL del 28 maggio 2004, il riferimento al D.P.R. n. 1210/1984 deve Leggersi al D.P.R. n. 1219/1984.
1. Al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL, la disciplina contrattuale del comparto delle Agenzie fiscali con le seguenti precisazioni:
a) il personale è collocato nelle aree e nelle fasce economiche del vigente sistema di classificazione del comparto Agenzie fiscali secondo le indicazioni contenute nella Tabella A di trasposizione allegata al presente contratto;
b) in via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), (Disciplina di raccordo di parte economica);
c) con riferimento all'istituto delle ferie le norme di miglior favore vigenti continuano ad applicarsi al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL
Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, Tabella B, del CCNL dell'8 giugno 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella B, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella C.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL
Art. 12 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul t.f.r., sull'indennità di cui agli artt. 67, comma 4 (codice disciplinare) e 70, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 11 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, del t.f.r., dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell'art. 81 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.
Art. 13 - Indennità di amministrazione
1. L'indennità di cui all'art. 6 del CCNL dell'8 giugno 2006, a decorrere dal 31 dicembre 2006, è riparametrata come da allegata Tabella D.
2. L'indennità di cui al comma 1 è incrementata, con decorrenza 1º gennaio 2007, nelle misure indicate nella Tabella E.
Art. 14 - Indennità di bilinguismo
1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, l'indennità di cui all'art. 89 del CCNL del 28 maggio 2004, per il personale delle Agenzie fiscali della provincia autonoma di Bolzano e quello operante presso gli uffici delle Agenzie della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata con le modalità ed i criteri vigenti ed è incrementata nelle misure e con le decorrenze indicate nella Tabella F.
2. Per i dipendenti delle Agenzie della regione Valle d'Aosta, l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, continua ad essere applicato quanto previsto dal D.P.C.M. del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15 - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Con decorrenza 1º marzo 2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo per le politiche di sviluppo di cui all'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 è incrementato di un importo pari ad € 11,91 mensili "pro--capite" per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.
2. È riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), (contrattazione integrativa) del CCNL del 28 maggio 2004, una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo destinate, dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di Agenzia, alla produttività, fatte salve quelle espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di Legge.
3. L'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 viene integrato come segue:
"6. Nei casi di passaggio tra un'area e l'altra ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 28 maggio 2004 o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo per le politiche per lo sviluppo il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza.".
4. L'art. 84, comma 2, primo alinea (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 dopo le parole "del personale" e prima delle parole "fatte salve" viene precisato "inclusi i risparmi derivanti dalla decurtazione dell'indennità di amministrazione per malattia inferiore ai 15 giorni.".
1. Ferma restando la necessità di rivedere la disciplina relativa alla decurtazione dell'indennità di amministrazione in caso di malattia inferiore a 15 giorni, di cui all'art. 49 del CCNL del 28 maggio 2004, in via transitoria, l'art. 85 del medesimo CCNL, viene integrato dal seguente comma:
"7. I risparmi derivanti dalla decurtazione dell'indennità di amministrazione per malattia inferiore ai 15 giorni ai sensi dell'art. 49 del CCNL del 28 maggio 2004, sono destinati ad incrementare il premio di produttività erogato al personale che nel corso dell'anno ha totalizzato fino ad un massimo di otto giorni lavorativi di assenza per malattia, al fine di remunerare il maggior apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi ed alla funzionalità dell'ufficio.".
2. All'art. 49, comma 7, lett. a) del CCNL del 28 maggio 2004 dopo le parole "convalescenza post ricovero" sono aggiunte le parole "ricovero domiciliare certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, purché sia sostitutivo del ricovero ospedaliero."
1. Al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL, la disciplina contrattuale del comparto delle Agenzie fiscali con le seguenti precisazioni:
a) al personale viene attribuito il trattamento tabellare previsto per il restante personale del comparto delle Agenzie fiscali. L'eventuale differenza tra il trattamento tabellare in godimento al 31 dicembre 2005 e quello alla stessa data indicato dalla Tabella C è conservato quale assegno personale non riassorbibile. Tale assegno "ad personam" conserva la natura giuridica di trattamento stipendiale fondamentale;
b) al fine di assicurare un assetto omogeneo della struttura della retribuzione dei dipendenti del comparto, l'indennità aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 corrisposta al personale dell'Amministrazione dei Monopoli, con decorrenza 31 dicembre 2006 viene denominata "indennità di amministrazione", anche in considerazione del fatto la stessa ha natura, modalità di corresponsione ed effetti identici all'indennità di amministrazione prevista per il personale delle Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 6 del CCNL dell'8 giugno 2006, ferme restando le misure economiche indicate nelle Tabelle D e E;
c) sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio di cui all'art. 65, comma 1, lett. A) del CCNL del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000 e successive integrazioni. A seguito del passaggio al comparto Agenzie fiscali, le predette risorse concorrono alla formazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 84 del CCNL del 28 maggio 2004 e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed agli utilizzi del predetto fondo.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti norme:
- con riferimento al personale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono disapplicati i seguenti cc.cc.nn.l.:
a) CCNL comparto aziende personale non dirigente - Parte normativa 1994-1997 e Parte economica 1994/1995 del 5 aprile 1996;
b) CCNL comparto aziende personale non dirigente - Parte normativa 1996-1997 del 4 settembre 1996;
c) accordo successivo comparto aziende personale non dirigente - Art. 21, comma 5 e art. 45, comma 6 del CCNL 1997/1997 del 26 febbraio 1998;
d) Integrazione dell'accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle R.S.U. del personale dei comparti delle Pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 5 novembre 1998;
e) CCNL comparto aziende personale non dirigente - Parte normativa 1998-2001 e Parte economica 1998/1999 del 24 maggio 2000;
f) CCNL del comparto aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo biennio economico 2000-2001 del 4 aprile 2001;
g) CCNL integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000 del 24 aprile 2002;
h) CCNL relativo al personale del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 del 26 maggio 2004;
i) CCNL del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo biennio economico 2004 - 2005 del 7 dicembre 2005;
j) contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 7 dicembre 2005, del 21 aprile 2006.
160;
Aree precedenti sistema classificatorio | Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio | Aree nuovo sistema classificatorio | Fasce retributive all'interno delle aree |
Area A | A1 | Prima area | F 1 |
A1S | F 2 | ||
Area B | B1 | Seconda area | F 1 |
B2 | F 2 | ||
B3 | F 3 | ||
B3S | F 4 | ||
Area C | C1 | Terza area | F 1 |
C1S | F 2 | ||
C2 | F 3 | ||
C3 | F 4 | ||
C3S | F 5 |
Tabella B - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità
Area | Fascia retributiva | Dall'1-1-2006 | Rideterminato dall'1-2-2007 1 |
Ispettore generale r.e. | 14,54 | 146,77 | |
Direttore divisione r.e. | 13,52 | 136,41 | |
Terza | F 6 | 13,36 | 133,77 |
F 5 | 12,47 | 124,80 | |
F 4 | 11,71 | 117,28 | |
F 3 | 10,66 | 106,78 | |
F 2 | 10,08 | 101,09 | |
F 1 | 9,73 | 97,67 | |
Seconda | F 4 | 9,46 | 94,94 |
F 6 | 10,09 | 101,29 | |
F 5 | 9,78 | 98,12 | |
F 3 | 8,92 | 91,01 | |
F 2 | 8,39 | 84,62 | |
F 1 | 7,97 | 80,46 | |
Prima | F 2 | 7,82 | 78,93 |
F 1 | 7,55 | 76,19 |
1 Il valore a decorrere dal 1º febbraio 2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1º gennaio 2006.
Tabella C - Nuova retribuzione tabellare
Valori in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
Area | Fascia retributiva | Al 31-12-2005 | Dall'1-1-2006 | Dall'1-2-2007 |
Ispettore generale r.e. | 28.449,70 | 28.624,22 | 30.210,94 | |
Direttore divisione r.e. | 26.440,93 | 26.603,13 | 28.077,85 | |
Terza | F 6 | 26.137,64 | 26.297,98 | 27.742,88 |
F 5 | 24.385,29 | 24.534,88 | 25.882,89 | |
F 4 | 22.907,70 | 23.048,22 | 24.315,06 | |
F 3 | 20.852,72 | 20.980,64 | 22.134,08 | |
F 2 | 19.724,88 | 19.845,88 | 20.937,96 | |
F 1 | 19.042,64 | 19.159,45 | 20.214,68 | |
Seconda | F 6 | 19.743,32 | 19.864,43 | 20.958,80 |
F 5 | 19.124,32 | 19.241,64 | 20.301,76 | |
F 4 | 18.505,12 | 18.618,64 | 19.644,40 | |
F 3 | 17.444,83 | 17.551,84 | 18.536,95 | |
F 2 | 16.403,02 | 16.503,64 | 17.418,46 | |
F 1 | 15.596,54 | 15.692,22 | 16.562,06 | |
Prima | F 2 | 15.299,03 | 15.392,88 | 16.246,19 |
F 1 | 14.768,63 | 14.859,23 | 15.682,91 |
Tabella D - Nuova parametrazione indennità di amministrazione dal 31 dicembre 2006
Valori in euro da corrispondere per 12 mensilità
Area | Fascia retributiva | Dogane | Entrate territorio | Monopoli |
Ispettore generale r.e. | 1.600,62 | 886,17 | - | |
Direttore divisione r.e. | 1.445,36 | 780,36 | - | |
Terza | F 6 | 965,49 | 642,86 | 595,65 |
F 5 | 963,29 | 640,80 | 589,96 | |
F 4 | 937,36 | 614,85 | 545,45 | |
F 3 | 810,27 | 557,25 | 483,85 | |
F 2 | 723,36 | 514,45 | 448,22 | |
F 1 | 699,63 | 490,86 | 406,55 | |
Seconda | F 6 | 629,04 | 452,72 | 449,29 |
F 5 | 626,84 | 450,66 | 387,93 | |
F 4 | 624,64 | 448,30 | 380,57 | |
F 3 | 607,50 | 431,20 | 351,86 | |
F 2 | 541,85 | 372,90 | 305,65 | |
F 1 | 494,71 | 335,07 | 269,26 | |
Prima | F 2 | 454,47 | 309,58 | 261,15 |
F 1 | 439,53 | 294,84 | 236,87 |
Tabella E - Incrementi mensili indennità di amministrazione al 1º gennaio 2007
Valori in euro da corrispondere per 12 mensilità
Area | Fascia retributiva | Dogane entrate territorio | Monopoli |
Ispettore generale r.e. | 17,87 | ||
Direttore divisione r.e. | 16,00 | ||
Terza | F 6 | 11,56 | 13,25 |
F 5 | 11,53 | 13,19 | |
F 4 | 11,16 | 12,68 | |
F 3 | 9,83 | 11,25 | |
F 2 | 8,90 | 9,92 | |
F 1 | 8,56 | 9,45 | |
Seconda | F 6 | 7,78 | 9,24 |
F 5 | 7,74 | 8,59 | |
F 4 | 7,71 | 8,51 | |
F 3 | 7,47 | 8,18 | |
F 2 | 6,57 | 7,11 | |
F 1 | 5,96 | 6,26 | |
Prima | F 2 | 5,49 | 5,78 |
F 1 | 5,28 | 5,51 |
Tabella F - Incremento indennità bilinguismo
Valori in euro da corrispondere per 12 mensilità
Attestato conoscenza della seconda lingua | Incremento dal 31-12-2007 |
A - laurea | 17,20 |
B - diploma | 14,34 |
C - media | 11,49 |
D - elementare | 10,32 |
Dichiarazione congiunta ARAN
Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano
L'ARAN ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 14 (indennità di bilinguismo) del presente CCNL Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 3, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976.
Dichiarazione congiunta 1
Le parti prendono atto della necessità che le Agenzie adottino ogni utile iniziativa per consentire la trasmissione agli enti previdenziali dei dati utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di quiescenza entro e non oltre 90 giorni.
Dichiarazione congiunta 2
Le parti ritengono opportuno rinviare la definizione dell'accordo successivo per l'adesione del personale delle Agenzie fiscali al Fondo di previdenza complementare del personale dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, istituito con l'accordo sottoscritto il 1º ottobre 2007.
Dichiarazione congiunta 3
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui all'art. 16, comma 1, del presente CCNL, avrà una prima applicazione in via sperimentale e potrà essere interpretata, in sede di contrattazione integrativa, come riconoscimento per il personale che abbia effettuato, nell'anno, un numero di assenze per malattia inferiori alla media rilevata in ciascuna Agenzia.
Dichiarazione congiunta 4
Le parti concordano che, nelle more della definizione della disciplina contrattuale ed in attuazione del principio generale di estensione analogica delle norme, nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lett. f), comma 6, dell'art. 67 del CCNL del 28 maggio 2004, trovi applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 68 del predetto CCNL, in materia di riammissione in servizio.
Dichiarazione congiunta 5
Le parti concordano che nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lett. f), comma 6, dell'art. 67 del CCNL del 28 maggio 2004, trovi applicazione la disciplina generale contenuta nella Legge n. 300/1970, in materia di risarcimento, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001.
Dichiarazione congiunta 6
Le parti concordano che l'espressione "vie di fatto", di cui all'art. 67, comma 4, lett. h), del CCNL del 28 maggio 2004, come introdotto dal comma 2, art. 8, del presente CCNL, deve intendersi riferita alle percosse e lesioni personali, secondo quanto previsto dal codice penale.