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SETTORE: Altri vari

CCNL: Agenti e Rappresentanti - Industria

Agenti e Rappresentanti - Industria

CODICE CNEL: H081

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 30/07/2014

AGENTI E RAPPRESENTANTI - INDUSTRIA

 

Testo consolidato del CCNL 30/07/2014

per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore industriale

Decorrenza: 01/06/2014

Scadenza: 31/12/2017

CCNL 30/07/2014 come modificato da:
- Accordo 25/05/2020

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì, 30 luglio 2014

tra

- Confederazione Generale dell'Industria Italiana (CONFINDUSTRIA)

Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE);

e

- Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC);

- FIARC-CONFESERCENTI;

- Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani (USARCI);

- Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL);

- Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi commerciali affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) ;

- UILTUCS-UIL;

- Unione Generale del Lavoro (UGL) Federazione Nazionale Commercio Turismo e Terziario

 

 

RINNOVI

Accordo 25/05/2020

Verbale di stipula

 

In data 25 maggio 2020, si sono incontrate in modalità telematica

le Associazioni datoriali

Confcommercio,

Confindustria,

Confcooperative,

Confapi,

Confartigianato,

CNA,

Casartigiani,

CLAAI,

e

le Associazioni sindacali

Fnaarc,

Filcams-Cgil,

Fisascat-Cisl,

Uiltucs,

Ugl Terziario

e Usarci

- per esaminare la situazione conseguente alla emergenza epidemiologica e concordare forme di sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio, utilizzando gli strumenti contrattuali in essere, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Enasarco.

 

Premesso che:

- per contrastare l'epidemia di COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato dei provvedimenti eccezionali e fortemente limitativi delle attività produttive;

- tale situazione ha determinato un grave nocumento economico sia alle aziende preponenti, sia ai rispettivi agenti e rappresentanti di commercio (di seguito "agenti") che ne costituiscono la filiera commerciale;

- allo stato attuale del sapere scientifico, l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 è imprevedibile e, pertanto, non è attualmente possibile programmare la piena e continuativa ripresa delle attività;

- è interesse comune delle Parti sostenere la ripresa delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio anche al fine di preservare la rete commerciale delle aziende preponenti.

 

 

Art. 1 - Definizione dell'agente e sfera di applicazione

 

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confindustria, nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confcooperative.

Agli effetti del presente accordo economico collettivo ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:

a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di , promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'Art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'Art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli artt. 10, 11 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.

 

Chiarimento a verbale all'Art. 1

I. Le parti si danno atto che nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), ­rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. 

2. La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

 

 

Art. 2 - Zona ed esclusiva - Variazioni

 

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.

Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:

- di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque % del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;

- di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque % e fino al quindici % delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;

- di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici % del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del rappresentante.

Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti  impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.