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Testo Consolidato CCNL del 16/02/2009
AGENTI E RAPPRESENTANTI - COMMERCIO
Testo consolidato del CCNL 16/02/2009*
per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio
* Testo comprensivo delle modifiche ex stesura definitiva del 10/03/2010
Decorrenza: 01/03/2009
Scadenza: 29/02/2012
CCNL 16/02/2009 come modificato da:
- Accordo 29/03/2017 (Decorrenza 01/04/2017)
- Accordo 25/05/2020
- Accordo di rinnovo 04/06/2025 (Decorrenza 01/07/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2009, il giorno 16 del mese di febbraio
tra
- la Confcommercio-Imprese per l'Italia
- la Confcooperative settore commercio
- la Confesercenti,
e
- la F.N.A.A.R.C., Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
- la FILCAMS–CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi,
- la FISASCAT–CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini e del Turismo,
- la UILTuCS-UIL, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi,
- la F.I.A.R.C.–CONFESERCENTI, Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio,
- la UGL–Terziario, Unione Generale del Lavoro,
- l'U.S.A.R.C.I., Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio,
Visti
Gli Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002
si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 27 articoli, di 7 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Accordo 29/03/2017 (Decorrenza 01/04/2017)
Verbale di stipula
Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede della Confcommercio - Imprese per l'Italia, si sono incontrate
- Confcommercio Imprese per l'Italia
- Confcooperative
- Confesercenti
e
- F.N.A.A.R.C.
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
- FIARC
- UGL TERZIARIO
- USARCI
per definire il seguente accordo.
Premesso che
- successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica;
- le Parti convengono sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativa sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e ciall'Enasarco;
- il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre più centrale è il ruolo della formazione professionale, che rappresenta anche per le case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nei mercato;
- a fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le Parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato dell'intermediazione commerciale.
Verbale di stipula
In data 25 maggio 2020, si sono incontrate in modalità telematica
le Associazioni datoriali
Confcommercio,
Confindustria,
Confcooperative,
Confapi,
Confartigianato,
CNA,
Casartigiani,
CLAAI,
e
le Associazioni sindacali
Fnaarc,
Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl,
Uiltucs,
Ugl Terziario
e Usarci
- per esaminare la situazione conseguente alla emergenza epidemiologica e concordare forme di sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio, utilizzando gli strumenti contrattuali in essere, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Enasarco.
Premesso che:
- per contrastare l'epidemia di COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato dei provvedimenti eccezionali e fortemente limitativi delle attività produttive;
- tale situazione ha determinato un grave nocumento economico sia alle aziende preponenti, sia ai rispettivi agenti e rappresentanti di commercio (di seguito "agenti") che ne costituiscono la filiera commerciale;
- allo stato attuale del sapere scientifico, l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 è imprevedibile e, pertanto, non è attualmente possibile programmare la piena e continuativa ripresa delle attività;
- è interesse comune delle Parti sostenere la ripresa delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio anche al fine di preservare la rete commerciale delle aziende preponenti.
Verbale di stipula
L'anno
20092025 il giorno164 del mese difebbraiogiugnotra
laConfcommercio-Imprese per l'Italia,
laConfcooperative
laConfesercenti,e
laF.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
laFILCAMS-CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi
laFISASCAT-CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini e del Turismo; dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
laUILTUCS-UIL, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi,
laF.I.A.R.C.-CONFESERCENTI, Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio,
laUGL-Terziario Nazionale, Unione Generale del Lavoro
l'U.S.A.R.C.I., Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio,Visti
Gli Accordi Economici Collettivi
del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 200216 febbraio 2009 e del 29 marzo 2017si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di
2728 articoli, di79 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti[___]
Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali.
Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L'eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell'intero Accordo Economico Collettivo.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa.
Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (in seguito denominate "ditte") e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.
Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli artt. da 1742 a 1752 c.c., indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:
a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 c.c. senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 c.c. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente Accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'Accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.
Dichiarazione a verbale n. 1
Il presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita" a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
Le organizzazioni firmatarie del presente Accordo intendono chiarire che le attività di agenzia, contrattualmente definite fra la casa mandante e l'agente di commercio, comprendono tutte le forme previste dal codice civile e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidato e non solo alla forma attraverso cui viene conferito l'incarico.
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Accordo di rinnovo 04/06/2025 (Decorrenza 01/07/2025)
Art. 1 - Definizioni
[___]
a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte, ai sensi dell'art. 1742 e ss.cc. del Codice Civile, di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona.
[___]
c) è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o serivzi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1748, co.1, del Codice Civile.
[___]
Dichiarazione a verbale n. 1
[..]
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono con atto scritto all'indirizzo del destinatario, o sede legale del destinatario, e/o indirizzo Pec, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Accordo di rinnovo 04/06/2025 (Decorrenza 01/07/2025)
Art. 1 bis - Definizione base di calcolo
Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell'ambito dei singoli istituti contrattuali.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato
Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 12 e 13, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo ne