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SETTORE: Altri vari

CCNL: Agenti e Rappresentanti - Commercio

Agenti e Rappresentanti - Commercio

CODICE CNEL: H091

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 16/02/2009

AGENTI E RAPPRESENTANTI - COMMERCIO

 

Testo consolidato del CCNL 16/02/2009*

per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio

* Testo comprensivo delle modifiche ex stesura definitiva del 10/03/2010 

 

Decorrenza: 01/03/2009

Scadenza: 29/02/2012

CCNL 16/02/2009 come modificato da:

- Accordo 29/03/2017 (Decorrenza 01/04/2017)
- Accordo 25/05/2020

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di febbraio

tra

- la Confcommercio-Imprese per l'Italia

- la Confcooperative settore commercio

- la Confesercenti,

e

- la F.N.A.A.R.C., Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

- la FILCAMS–CGIL, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi,

- la FISASCAT–CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini e del Turismo,

- la UILTuCS-UIL, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi,

- la F.I.A.R.C.–CONFESERCENTI, Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio,

- la UGL–Terziario, Unione Generale del Lavoro,

- l'U.S.A.R.C.I., Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio,

 

Visti

Gli Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002

 

si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 27 articoli, di 7 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.

 

 

RINNOVI

Accordo 29/03/2017 (Decorrenza 01/04/2017)

Verbale di stipula

 

Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede della Confcommercio - Imprese per l'Italia, si sono incontrate

- Confcommercio Imprese per l'Italia

- Confcooperative

- Confesercenti

e

- F.N.A.A.R.C.

- FILCAMS-CGIL

- FISASCAT-CISL

- UILTUCS-UIL

- FIARC

- UGL TERZIARIO

- USARCI

per definire il seguente accordo.

 

Premesso che

- successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica;

- le Parti convengono sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativa sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e ciall'Enasarco;

- il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre più centrale è il ruolo della formazione professionale, che rappresenta anche per le case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nei mercato;

- a fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le Parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato dell'intermediazione commerciale.

Accordo 25/05/2020

Verbale di stipula

 

In data 25 maggio 2020, si sono incontrate in modalità telematica

le Associazioni datoriali

Confcommercio,

Confindustria,

Confcooperative,

Confapi,

Confartigianato,

CNA,

Casartigiani,

CLAAI,

e

le Associazioni sindacali

Fnaarc,

Filcams-Cgil,

Fisascat-Cisl,

Uiltucs,

Ugl Terziario

e Usarci

- per esaminare la situazione conseguente alla emergenza epidemiologica e concordare forme di sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio, utilizzando gli strumenti contrattuali in essere, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Enasarco.

 

Premesso che:

- per contrastare l'epidemia di COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato dei provvedimenti eccezionali e fortemente limitativi delle attività produttive;

- tale situazione ha determinato un grave nocumento economico sia alle aziende preponenti, sia ai rispettivi agenti e rappresentanti di commercio (di seguito "agenti") che ne costituiscono la filiera commerciale;

- allo stato attuale del sapere scientifico, l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 è imprevedibile e, pertanto, non è attualmente possibile programmare la piena e continuativa ripresa delle attività;

- è interesse comune delle Parti sostenere la ripresa delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio anche al fine di preservare la rete commerciale delle aziende preponenti.

 

 

Premessa

 

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali.

Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L'eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell'intero Accordo Economico Collettivo.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa.

Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

 

 

Art. 1 - Definizioni

 

Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (in seguito denominate "ditte") e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.

Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli artt. da 1742 a 1752 c.c., indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:

a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 c.c. senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 c.c. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Il presente Accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'Accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.

 

Dichiarazione a verbale n. 1

Il presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita" a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Le organizzazioni firmatarie del presente Accordo intendono chiarire che le attività di agenzia, contrattualmente definite fra la casa mandante e l'agente di commercio, comprendono tutte le forme previste dal codice civile e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidat