S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 10/12/2014
AGENTI E RAPPRESENTANTI - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 10/12/2014
per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale del comparto artigiano
Decorrenza: 01/01/2015
Scadenza: 31/12/2017
CCNL 10/12/2014 come modificato da:
- Accordo 25/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 10 dicembre 2014 in Roma,
tra
CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali e dal Responsabile Ufficio Politiche Contrattuali.
Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore dell'Area Relazioni Sindacali, dal Funzionario del settore Contrattuale.
Casartigiani, rappresentata dal Presidente con l'assistenza del direttore.
CLAAI, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Vice Presidente.
e
USARCI l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani rappresentata dal presidente, dal segretario, dal tesoriere, dal Vice Presidente, dai vice presidenti, e dagli Uffici Federazione.
La F.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, rappresentata dal suo Presidente, dal Vice Presidente, dai Vice Presidenti, dal componente della Giunta Esecutiva.
FIARC Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio.
LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del C.D. e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, con l'intervento della confederazione generale italiana lavoratori (cgil) rappresentata dal segretario confederale e del responsabile dipartimento terziario e reti.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari nazionali; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl.
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS UIL),
La Unione Generale del Lavoro Terziario (UGL Terziario) rappresentata dal Segretario nazionale, dalla segreteria Nazionale, dalle strutture territoriali, assistite dal segretario Confederale UGL.
ad esito delle trattative intercorse per il rinnovo della regolamentazione collettiva che disciplina i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e le imprese mandanti, è stato sottoscritto l'allegato accordo economico collettivo con le relative disposizioni regolamentari, in sostituzione dell'accordo economico collettivo 12 giugno 2002.
Letto, confermato e sottoscritto.
Verbale di stipula
In data 25 maggio 2020, si sono incontrate in modalità telematica
le Associazioni datoriali
Confcommercio,
Confindustria,
Confcooperative,
Confapi,
Confartigianato,
CNA,
Casartigiani,
CLAAI,
e
le Associazioni sindacali
Fnaarc,
Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl,
Uiltucs,
Ugl Terziario
e Usarci
- per esaminare la situazione conseguente alla emergenza epidemiologica e concordare forme di sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio, utilizzando gli strumenti contrattuali in essere, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Enasarco.
Premesso che:
- per contrastare l'epidemia di COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato dei provvedimenti eccezionali e fortemente limitativi delle attività produttive;
- tale situazione ha determinato un grave nocumento economico sia alle aziende preponenti, sia ai rispettivi agenti e rappresentanti di commercio (di seguito "agenti") che ne costituiscono la filiera commerciale;
- allo stato attuale del sapere scientifico, l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 è imprevedibile e, pertanto, non è attualmente possibile programmare la piena e continuativa ripresa delle attività;
- è interesse comune delle Parti sostenere la ripresa delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio anche al fine di preservare la rete commerciale delle aziende preponenti.
Art. 1 - Definizione dell'agente - Sfera di applicazione
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende artigiane mandanti rappresentate dalla CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani e CLAAI.
Agli effetti del presente accordo economico collettivo ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona in qualunque modo essa avvenga, purché i contratti siano riferibili all'attività di promozione posta in essere.
b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli artt. 10, 11, 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale all'art. 1
1) Le parti si danno atto che nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
2) La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia
Art. 2 - Zona ed esclusiva - Variazioni
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:
- di lieve entità, intendendosi per lieve entità le riduzioni che incidano fino al 5% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell'agente o del rappresentante.
Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.
Chiarimento a verbale all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3 - Documenti - Campionario
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e dei compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previso che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo.
Non è previsto l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.
Art. 4 - Contratto a tempo determinato
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Il contratto a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due parti dopo la scadenza del suo termine si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 5 - Diritti e doveri delle parti
L'agente o rappresentante nell'esecuzione dell'incarico deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la documentazione necessaria, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della riscossione.
L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
Art. 7 - Liquidazione delle provvigioni
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012 del 9/11/12.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l'aliquota provvigionale.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta
a. tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
b. quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;
c. cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
d. sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato in poi.
B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta
e. cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
f. sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all'ottavo anno;
g. otto mesi dal nono anno iniziato in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell'anno civile precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media dei corrispettivi per la determinazione dell'indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.
Art. 10 - Indennità per lo scioglimento del contratto
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando, con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti in particolare, la determinazione della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto e introducendo, nel contempo, condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.
A tal fine si conviene che l'indennità di scioglimento del contratto sia composta da:
- l'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) accantonata dalla ditta mandante nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO e riconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari;
- l'indennità suppletiva di clientela (capo II) riconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari;
- l'indennità meritocratica (capo III) collegata all'incremento della clientela e/o del giro di affari, nei termini e alle condizioni stabilite al successivo capo III del presente articolo.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, II e III, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, II e III, sarà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)
All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.
- AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;)
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra.
Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell'Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l'ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.
II) Indennità suppletiva di clientela
All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell'attività, come previsto dall'art 1 comma 490 della Legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto s1a durato almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
III) Indennità meritocratica
All'atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all'agente o rappresentante, una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente capo III. Tale indennità verrà erogata qualora, alla cessazione del contratto, l'agente o rappresentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
L'indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo definito ai sensi del successivo art. 11.
Il trattamento di cui al presente capo III non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell'attività, come previsto dall'art 1 comma 490 della Legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Nel caso in cui l'indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui ai capi I e II, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall'indennità suppletiva di clientela (capo II).
Ove invece l'indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delle indennità di cui ai capi I e II, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle citate indennità di cui ai capi I e II, dall'indennità meritocratica al netto della somma dell'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall'indennità suppletiva di clientela (capo II).
Il trattamento di cui al presente capo III sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo Il del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. In tale fattispecie l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai citati importi previsti ai capi I e II.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n.86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di Legge. Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Tutto ciò premesso,
in accoglimento della richiesta pervenuta dalle Associazioni sindacali in epigrafe, le Associazioni datoriali convenute valutano favorevolmente la possibilità di riconoscere, da parte della Fondazione Enasarco, all'agente che ne faccia richiesta, in via del tutto eccezionale e in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi Accordi Economici Collettivi (AEC) attualmente in vigore, un'anticipazione dell'indennità di risoluzione del rapporto ivi accantonata presso il relativo fondo (FIRR).
Le Parti firmatarie del presente accordo ritengono che tale anticipazione possa essere concessa nella misura lorda massima del 30 % delle somme accantonate dall'agente presso il fondo FIRR di Enasarco alla data del 31 marzo 2020.
Le Parti firmatarie convengono che la validità del presente accordo è subordinata alla necessaria deliberazione degli Organi della Fondazione Enasarco che, oltre a doverne valutare la sostenibilità economica e finanziaria, dovranno deliberare condizioni, tempi e modalità per l'erogazione dell'anticipazione all'Agente.
Le Parti autorizzano, quindi, la Fondazione Enasarco a determinare, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, i requisiti e le modalità di erogazione dell'anticipazione, tenendo conto della misura lorda massima erogabile e della necessità di procedere quanto più celermente possibile alla liquidazione degli importi richiesti.
In ogni caso, al momento della liquidazione dell'anticipazione, la Fondazione Enasarco dovrà farsi rilasciare quietanza nella quale dovrà essere specificato che la quota del FIRR anticipata potrà essere oggetto di compensazione da parte delle case mandanti, laddove, le disposizioni dell'AEC applicato lo prevedessero.
Il diritto all'anticipazione derivante dal presente accordo potrà essere fatto valere entro il 31 marzo 2021.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti escludono qualunque modifica degli accordi attualmente vigenti conclusi tra le parti e tra le parti ed Enasarco, ivi compresa qualsivoglia variazione di quanto previsto in materia di indennità di risoluzione del rapporto e di FIRR.
Le Parti trasmetteranno il presente accordo alla Fondazione Enasarco per la verifica del rispetto dei parametri finanziari ed il successivo recepimento dell'accordo.
Art. 11 - Determinazione indennità meritocratica
L‘indennità meritocratica è determinata come segue:
1. si individua il valore dell'incremento della clientela e/o giro di affari prendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio.
Detto valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali, applicando a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da più di 5 anni, il valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (ultime otto liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (prime otto liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro).
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre 10 anni, il valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (ultime dodici liquidazioni trimestrali) e la media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (prime dodici liquidazioni trimestrali, rivalutate secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro).
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati;
2. si individua il "periodo di prognosi", come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall'attività svolta dall'agente o rappresentante;
3. si determina il "tasso di migrazione" della clientela, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto contrattuale;
4. si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi il citato tasso di migrazione dal valore dell'incremento di cui al punto 1. Per gli anni successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l'anno di prognosi precedente. Si sommano i risultati così ottenuti;
5. si diminuisce forfettariamente l'importo ottenuto di una percentuale variabile pari:
- al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni;
-- al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni;
- al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni;
6. si confronta l'indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti punti con il valore massimo dell'indennità previsto dal terzo comma dell'art. 1751 Cod. Civ., vale a dire la media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata del rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo, l'indennità sarà pari a quest'ultimo;
7. si detrae dall'indennità meritocratica ottenuta, l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità di clientela di cui all'art. 10 capi I e II.
Per chiarire meglio il sistema di calcolo sopra delineato, si riporta in appendice al presente accordo economico collettivo un esempio di calcolo fondato su dati ipotetici.
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da imprese editoriali la differenza tra le provvigioni iniziali e finali, eccedente la misura del 12% viene presa in considerazione ai fini dell'indennità meritocratica nel limite del 65%.
Tabella
Tipologia | Periodo di prognosi | Tasso di migrazione |
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 2,25 | 15% |
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni | 2,75 | 20% |
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni | 3,25 | 35% |
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 2,00 | 17% |
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni | 2,50 | 22% |
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni | 3,00 | 37% |
Norma transitoria n. 1 all'art. 10
I valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, dell'art. 10, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente o rappresentante dalla data del 01-01-2002 in poi. Per i periodi precedenti al 2002 si applicano i massimali stabiliti dagli accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento per i quali si effettua il conteggio.
Norma transitoria n. 2 agli artt. 10 e 11
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del 1º gennaio 2014, continuerà ad essere applicata fino alla data del 31-12-2015 la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 dell'accordo economico collettivo del 12 giugno 2002 annessi in appendice, riferiti esclusivamente alla quantificazione delle indennità escludendo la posticipazione a qualsiasi altra condizione e a decorrere dal 01-01-2016 verrà applicata la disciplina stabilita dagli artt. 10 e 11 del presente accordo economico collettivo a condizione che i citati contratti di agenzia e rappresentanza commerciale rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla citata data del 01-01-2016. In assenza di tale condizione verrà applicata soltanto la disciplina stabilita dagli artt. 8 e 9 dell'accordo economico collettivo del 12 giugno 2002.
L'applicazione, fino al 31-12-2015, della disciplina prevista dagli artt. 8 e 9 dell'accordo economico collettivo del 12 giugno 2002 comporta - per la determinazione dell'indennità meritocratica - che, come dato finale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B) dell'art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prendano in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2015 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015 e 2014, nell'ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31-12-2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2015, 2014 e 2013 nell'ipotesi che, dalla data di sottoscrizione del rapporto di agenzia fino alla data del 31-12-2015, il rapporto di agenzia stesso sia in corso da più di 10 anni.
Ai fini della determinazione dell'indennità meritocratica mediante l'applicazione, a decorrere da 01-01-2016, della disciplina stabilita dagli artt. 10 e 11 del presente accordo economico collettivo si assumerà:
- come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare il periodo di prognosi e il tasso di migrazione di cui all'art. 11, punti n. 2 e 3 le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2016 (o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016 e 2017, nell'ipotesi che, dalla data del 01-01-2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 5 anni, o la media annua delle provvigioni e degli altri proventi risultanti dalle dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018, nell'ipotesi che, dalla data del 01-01-2016 fino alla data di cessazione del rapporto di agenzia, il rapporto stesso abbia avuto una durata superiore ai 10 anni);
- come data di inizio del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale la data del 01-01-2016 ai fini dell'individuazione del periodo di prognosi (art. 11, punto n. 2), del tasso di migrazione (art. 11, punto n. 3) e della diminuzione forfetaria (art. 11, punto n. 5).
Dall'indennità meritocratica così determinata si detrarranno unicamente gli importi dell'indennità di risoluzione del rapporto (art. 10 capo I) e dell'indennità suppletiva di clientela (art. 10 capo II) spettanti all'agente o rappresentante di commercio a decorrere dall'anno 2016.
Art. 12 - Malattia ed infortunio
In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall'inizio della malattiå o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.
La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:
a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00;
b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00;
Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.
c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.
160;
Art. 13 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.
Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nei predetti periodi di astensione, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante.
Art. 14 - Patto di non concorrenza post-contrattuale
Con riferimento all'art. 1751 bis cod. civ. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale.
Salvo diversi più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell'indennità spettante all'agente o rappresentante per l'intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l'ammontare dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull'intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente, né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO, da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS, né da grave inabilità che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell'agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l'80% del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza, l'agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell'indennità di cui alla Tabella allegata.
Ammontare totale dell'indennità
Anni di durata del rapporto | Monomandato | Plurimandato |
Oltre 10 anni | 12 mensilità | 10 mensilità |
Oltre 5 e fino a 10 | 10 mensilità | 8 mensilità |
Fino a 5 anni | 8 mensilità | 6 mensilità |
Chiarimento a verbale
Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del codice civile è complementare per l'agente di commercio alla natura di indennità prevista dall'art. 1751 del codice civile.
Art. 15 - Trattamento previdenza
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni maturate dall'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni maturate nell'anno nel limite di un massimale provvigionale annuo. L'aliquota contributiva, a carico delle ditte mandanti e dagli agenti o rappresentanti in misura paritetica, e i massimali provvigionali annui sono determinati rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 5 del vigente regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta, le ditte mandanti e gli agenti o rappresentanti costituiti sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata sono però tenute al versamento di un contributo su tutte le provvigioni corrisposte. Il citato contributo e la sua ripartizione fra ditte mandanti ed agenti o rappresentanti costituiti sotto forma di società di capitali è determinato dall'art. 6 del vigente regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati alla Fondazione ENASARCO con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonati presso l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 25, a condizione che l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'ENASARCO e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite nelle disposizioni regolamentari di cui all'All.1. I conti individuali degli agenti o rappresentanti dovranno essere correlativamente rivalutati dall'ENASARCO.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.
Tutto ciò premesso,
in accoglimento della richiesta pervenuta dalle Associazioni sindacali in epigrafe, 1e Associazioni datoriali convenute valutano favorevolmente la possibilità di riconoscere, da parte della Fondazione Enasarco, all'agente che ne faccia richiesta, in via del tutto eccezionale e in deroga alle disposizioni previste dai rispettivi Accordi Economici Collettivi (AEC) attualmente in vigore, un'anticipazione dell'indennità di risoluzione del rapporto ivi accantonata presso il relativo fondo (FIRR).
Le Parti firmatarie del presente accordo ritengono che tale anticipazione possa essere concessa nella misura lorda massima del 30 % delle somme accantonate dall'agente presso il fondo FIRR di Enasarco alla data del 31 marzo 2020.
Le Parti firmatarie convengono che la validità del presente accordo è subordinata alla necessaria deliberazione degli Organi della Fondazione Enasarco che, oltre a doverne valutare la sostenibilità economica e finanziaria, dovranno deliberare condizioni, tempi e modalità per l'erogazione dell'anticipazione all'Agente.
Le Parti autorizzano, quindi, la Fondazione Enasarco a determinare, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, i requisiti e le modalità di erogazione dell'anticipazione, tenendo conto della misura lorda massima erogabile e della necessità di procedere quanto più celermente possibile alla liquidazione degli importi richiesti.
In ogni caso, al momento della liquidazione dell'anticipazione, la Fondazione Enasarco dovrà farsi rilasciare quietanza nella quale dovrà essere specificato che la quota del FIRR anticipata potrà essere oggetto di compensazione da parte delle case mandanti, laddove, le disposizioni dell'AEC applicato lo prevedessero.
Il diritto all'anticipazione derivante dal presente accordo potrà essere fatto valere entro il 31 marzo 2021.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti escludono qualunque modifica degli accordi attualmente vigenti conclusi tra le parti e tra le parti ed Enasarco, ivi compresa qualsivoglia variazione di quanto previsto in materia di indennità di risoluzione del rapporto e di FIRR.
Le Parti trasmetteranno il presente accordo alla Fondazione Enasarco per la verifica del rispetto dei parametri finanziari ed il successivo recepimento dell'accordo.
Art. 17 - Pattuizioni individuali
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Le parti stipulanti si riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l'esame e la definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.
Art. 19 - Procedure di conciliazione
In relazione alle previsioni di cui all'art. 410 e seguenti del codice di procedura civile ed alle vigenti disposizioni in materia che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c., le parti stipulanti convengono sull'utilità e sull'importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono l'obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale.
Le parti stipulanti convengono pertanto sull'esigenza di contenere l'area della conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione.
Le parti convengono di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle parti firmatarie per le determinazioni di competenza entro 6 mesi dalla firma dell'accordo economico collettivo.
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizioni contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 12 giugno 2002.
Le parti stipulanti il presente accordo economico collettivo convengono di istituire una commissione paritetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare un sistema di bilateralità anche per gli agenti e rappresentanti di commercio; nella discussione si terrà conto dell'esperienza consolidata nel comparto artigiano.
Art. 21 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti stipulanti il presente accordo economico collettivo convengono di istituire una commissione paritetica volta a formulare proposte in merito alla possibilità di realizzare un sistema di assistenza sanitaria integrativa anche per gli agenti e rappresentanti di commercio; nella discussione si terrà conto dell'esperienza consolidata nel comparto artigiano.
Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 2015, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 2017, salvo quanto disposto dall'art. 23. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Art. 23 - Emanazione di norme di Legge
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti o per gli agenti o rappresentanti di commercio, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
Art. 24 - Inscindibilità e incumulabilità
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 25 - Regolamento indennità risoluzione fine rapporto
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I dell'art. 10.
Art. 26 - Versamento contributo associativo
Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta, la casa mandante provvederà a trattenere sulle competenze dell'agente o rappresentante l'importo della quota associativa e a versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante, mediante raccomandata da indirizzare contestualmente all'organizzazione sindacale di appartenenza e alla casa mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità dell'economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegni anche in relazione alla norma di cui all'art. 23 dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di Legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato della categoria, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
APPENDICE ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
Esempi delle fasi di calcolo dell'Indennità meritocratica di cui all'art. 11
Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 5 anni. Secondo la tabella di cui all'art. 11 il periodo di prognosi è pari a 2 anni e il tasso di migrazione è del 17%;
si ipotizza un valore dell'incremento conseguito dall'agente di € 35.000,00;
si applica il tasso di migrazione al valore dell'incremento (€ 35.000,00) per il periodo di prognosi (2 anni):
1º anno € 35.000,00 - 17% = € 29.050,00
2º anno € 29.050,00 - 17% = € 24.111,50
TOTALE: = € 53.161,50
Si riduce l'importo di € 53.161,50 così ottenuto di una cifra forfetaria pari al 10%, essendo il contratto di durata inferiore a 5 anni (cfr. art.11, punto 5) di € 53.161,50, ovvero € 5.316,15;
la somma così ottenuta, € 47.845,35 si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell'art. 1751, comma 3 c.c. (cfr. art. 11, punto 6). Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in € 45.000,00, l'importo dell'indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza con tale somma;
ipotizzando che le somme versate dall'azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino a € 30.000,00, l'indennità meritocratica definitivamente spettante all'agente è pari a € 15.000,00 (€ 45.000,00 - € 30.000,00).
Articoli 8 e 9 dell'Accordo Economico Collettivo del 12 giugno 2002
Art. 8 - Indennità per lo scioglimento del contratto
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE n.86/653, individuando con funzione suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura della indennità in caso di cessazione del rapporto e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l'uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità suppletiva di clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
11
I) Indennità di risoluzione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 14. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A) sarà riconosciuto all'agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti misure:
- 1 % sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 9;
- 2 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%;
- 3 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%;
- 4 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 200%;
- 5 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%;
- 6 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 300%;
- 7 % sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti del capo I e del capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n.86/653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di Legge.
Esse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 9 - Individuazione del valore dell'incremento e del relativo tasso
Per individuare il valore reale dell'incremento della clientela e/o del fatturato, di cui al punto II), lett. B), dell'articolo 8 da parte dell'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente e rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime quattro liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono concordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il fatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato sul quale sono state calcolate le ultime quattro liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui al precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da più di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al comma quarto - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute in corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela,i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.
Norma transitoria agli articoli 8 e 9
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell'articolo 8, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1º gennaio 2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell'art.8, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 9, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art.9 ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 9.
ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 25 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 10 DICEMBRE 2014 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 10 Dicembre 2014, in Roma,
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 12 giugno 2002;
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari, di cui agli articoli 12 e 25 dell'accordo economico collettivo 10 dicembre 2014, in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 12 giugno 2002.
Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell'accordo economico collettivo del 10 dicembre 2014.
I. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNITÀ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Art. 1
L'accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 10, capo I, dell'accordo economico collettivo del 10 dicembre 2014, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verrà effettuato in costanza di rapporto presso il "Fondo per la risoluzione del rapporto", gestito dall'ENASARCO. Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte l'Ente riconoscerà alle ditte medesime un interesse annuo pari, per tutta la durata del periodo transitorio necessario per attuare la piena gestione separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall'ENASARCO e, a partire dal primo anno successivo a quello di realizzazione della totale gestione separata del ramo FIRR, un tasso di interesse annuo pari a tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR.
Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio del settore artigianato dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cui all'articolo 10, capo I, dell'A.E.C. 10 dicembre 2014.
Art. 2
Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo economico collettivo del 10 dicembre 2014 hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente o rappresentante, opportunamente documentate da certificati anagrafici forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta, mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi devono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.
Art. 3
Le somme dovute a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e le altre somme liquidate nel corso di ogni anno civile (1 gennaio-31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel corso dell'anno civile, gli scaglioni di cui all'art. 10, capo I, dell'accordo economico collettivo del 10 dicembre 2014 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno civile stesso.
Le ditte mandanti dovranno compilare, all'interno del sito internet dell'ENASARCO, una distinta online, ottenendo in automatico il contributo FIRR dovuto. I relativi versamenti dovranno essere effettuati dalle ditte mandanti mediante bollettino bancario MAV o con addebito su c/c bancario (RID).
Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall'alt 10, capo I, dell'accordo economico collettivo del 10 dicembre 2014.
Art. 4
Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, ma comunque non superiore al 20% annuo.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta, le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.
È tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
Art. 5
L'Ente istituisce nella gestione del"Fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto" (FIRR) per ciascun agente o rappresentante un conto individuale, in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall'attribuzione annuale degli interessi di cui al primo comma dell'alt 1 o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o rappresentante. Dagli interessi di cui al primo comma dell'art. 1 viene dedotta la quota utilizzata dall'Ente per la copertura delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'accordo economico collettivo.
Gli interessi di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6
L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione "Indennità per la risoluzione del rapporto" da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso, comprensivi degli interessi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.
Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli agenti e rappresentanti.
Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.
Art. 7
L'Ente liquiderà all'agente o rappresentante le somme accantonate a suo nome entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto di agenzia, fermo restando che le somme non ancora accantonate al Fondo verranno corrisposte all'agente o rappresentante direttamente dalla casa mandante.
Nel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di particolare gravità imputabili all'agente o rappresentante, previste dall'alt 10, capo I, comma secondo, dell'accordo economico collettivo 10 dicembre 2014 (ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), le somme a titolo di indennità risoluzione rapporto non verranno liquidate all'agente, ma restituite alla casa mandante su richiesta della stessa.
La ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovrà trasmettere all'Ente, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, una dichiarazione, sottoscritta anche dall'agente, che attesti la causa di cessazione del rapporto.
In caso di controversia tra le parti sulla causa di cessazione del rapporto, l'Ente liquiderà le somme di cui trattasi ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o stragiudiziale.
Art. 8
Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO, sentito il parere di un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente accordo economico collettivo.
Le forme di impiego sono le seguenti:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato,mutui a cooperative edilizie di iscritti all'Ente;
f) beni immobili, liberamente disponibili;
g) mutui ipotecari.
Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.
In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio di Amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.
II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI
In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'ENASARCO.
1) Persone assicurate
Si intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Sono altresì ricompresi nell'assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza commerciale.
2) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di Euro 40.000,00
b) in caso di invalidità permanente totale: liquidazione di Euro 50.000,00
Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicherà quanto disposto nella condizioni previste nella polizza stipulata dall'ENASARCO.
L'assicurazione, inoltre, garantisce indennizzi nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, nonché in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento chirurgico o per infortunio.
Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui alla polizza stipulata dall'ENASARCO.
3) Adempimenti delle parti
La casa mandante, entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 16 dell'accordo economico collettivo nonché dall'art. 2 delle presenti disposizioni regolamentari, provvederà alla iscrizione dell'agente all'ENASARCO.
In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell'ENASARCO e/o dell'impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
4) Cumulabilità
Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.
5) Finanziamento
Tutti gli oneri sostenuti dall'ENASARCO per la stipulazione e la gestione della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante l'utilizzo di una parte dell'interesse calcolato come indicato al primo comma del precedente articolo 1 delle presenti disposizioni regolamentari spettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.