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Testo Consolidato CCNL del 10/12/2014
AGENTI E RAPPRESENTANTI - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 10/12/2014
per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale del comparto artigiano
Decorrenza: 01/01/2015
Scadenza: 31/12/2017
CCNL 10/12/2014 come modificato da:
- Accordo 25/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 10 dicembre 2014 in Roma,
tra
CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali e dal Responsabile Ufficio Politiche Contrattuali.
Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore dell'Area Relazioni Sindacali, dal Funzionario del settore Contrattuale.
Casartigiani, rappresentata dal Presidente con l'assistenza del direttore.
CLAAI, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Vice Presidente.
e
USARCI l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani rappresentata dal presidente, dal segretario, dal tesoriere, dal Vice Presidente, dai vice presidenti, e dagli Uffici Federazione.
La F.N.A.A.R.C. Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, rappresentata dal suo Presidente, dal Vice Presidente, dai Vice Presidenti, dal componente della Giunta Esecutiva.
FIARC Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio.
LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del C.D. e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, con l'intervento della confederazione generale italiana lavoratori (cgil) rappresentata dal segretario confederale e del responsabile dipartimento terziario e reti.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari nazionali; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl.
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS UIL),
La Unione Generale del Lavoro Terziario (UGL Terziario) rappresentata dal Segretario nazionale, dalla segreteria Nazionale, dalle strutture territoriali, assistite dal segretario Confederale UGL.
ad esito delle trattative intercorse per il rinnovo della regolamentazione collettiva che disciplina i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e le imprese mandanti, è stato sottoscritto l'allegato accordo economico collettivo con le relative disposizioni regolamentari, in sostituzione dell'accordo economico collettivo 12 giugno 2002.
Letto, confermato e sottoscritto.
Verbale di stipula
In data 25 maggio 2020, si sono incontrate in modalità telematica
le Associazioni datoriali
Confcommercio,
Confindustria,
Confcooperative,
Confapi,
Confartigianato,
CNA,
Casartigiani,
CLAAI,
e
le Associazioni sindacali
Fnaarc,
Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl,
Uiltucs,
Ugl Terziario
e Usarci
- per esaminare la situazione conseguente alla emergenza epidemiologica e concordare forme di sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio, utilizzando gli strumenti contrattuali in essere, attraverso il coinvolgimento della Fondazione Enasarco.
Premesso che:
- per contrastare l'epidemia di COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato dei provvedimenti eccezionali e fortemente limitativi delle attività produttive;
- tale situazione ha determinato un grave nocumento economico sia alle aziende preponenti, sia ai rispettivi agenti e rappresentanti di commercio (di seguito "agenti") che ne costituiscono la filiera commerciale;
- allo stato attuale del sapere scientifico, l'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 è imprevedibile e, pertanto, non è attualmente possibile programmare la piena e continuativa ripresa delle attività;
- è interesse comune delle Parti sostenere la ripresa delle attività degli agenti e rappresentanti di commercio anche al fine di preservare la rete commerciale delle aziende preponenti.
Art. 1 - Definizione dell'agente - Sfera di applicazione
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni sindacali contraenti e le aziende artigiane mandanti rappresentate dalla CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani e CLAAI.
Agli effetti del presente accordo economico collettivo ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona in qualunque modo essa avvenga, purché i contratti siano riferibili all'attività di promozione posta in essere.
b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli artt. 10, 11, 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale all'art. 1
1) Le parti si danno atto che nella definizione di cui al secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita", a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
2) La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia
Art. 2 - Zona ed esclusiva - Variazioni
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:
- di lieve entità, intendendosi per lieve entità le riduzioni che incidano fino al 5% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;