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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Acquedotti - Aziende private

Acquedotti - Aziende Private (fino al 31.12.01)

CODICE CNEL: K151

Il CCNL Acquedotti - Aziende private è chiuso al 31/12/2001.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 22/05/1998, si rinvia al CCNL "Gas e Acqua"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 08/07/1996

ACQUEDOTTI - Aziende private

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 08-07-1996

Lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche private

Decorrenza 1 ottobre 1995 - 30 settembre 1999 parte normativa 1 ottobre 1995 - 30 settembre 1997 parte economica

 

 

Verbale di stipula

 

Addì 8 luglio in Roma

tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti - (A.N.F.I.D.A.) e la FNLE (CGIL); la FLERICA (CISL); la UILSP (UIL) si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per lavoratori addetti alle aziende acquedottistiche private che sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 13-3-1992.

 

 

Premessa politica

 

Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nella qualificazione del servizio idrico uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese e riaffermano il ruolo importante e propositivo dell'A.N.F.I.D.A. nel contesto sociale esistente, quale rappresentante significativo delle realtà operative del settore.

In tale contesto, le Parti ritengono necessario un sempre maggiore coinvolgimento dell'A.N.F.I.D.A. - a livello nazionale - e delle aziende ad essa aderenti - nell'ambito delle proprie competenze territoriali - nella formulazione di tutte le leggi, piani di intervento, provvedimenti e normative in generale riguardanti il settore.

Le Parti confermano quindi il loro impegno affinché si creino condizioni coerenti con le esigenze del mercato, nel rispetto delle direttive europee, e tali, quindi, da consentire agli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia e dei compiti loro assegnati dalle Leggi 142/90 e 36/94, di scegliere la forma di gestione che riterranno più efficiente, efficace ed economica secondo procedure di evidenza pubblica e, comunque con adeguate motivazioni, tra soggetti gestori in una posizione di parità concorrenziale.

Le Parti nel far proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-1993, si danno atto che le intese definite con il presente contratto sono finalizzate ad agevolare il conseguimento dei fini istituzionali delle imprese stesse.

Pertanto, la gestione del presente contratto dovrà consentire a tutte le Aziende rappresentate dall'A.N.F.I.D.A. di raggiungere - anche con il contributo dei lavoratori - maggiori livelli di efficienza, efficacia, qualità del servizio e produttività.

Tutto ciò con lo scopo di mantenere una maggiore competitività delle aziende rispetto alle esigenze del mercato e per garantire un servizio con livelli qualitativi rispondenti alle normative europee ed adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle esigenze del sistema produttivo non meno ai problemi ambientali ed alle necessità dei cittadini-utenti.

A questo proposito, le Parti si impegnano ad una sempre più accentuata attenzione al rapporto con l'utenza, soprattutto in relazione alla qualità del bene distribuito ed alle modalità di svolgimento del servizio; considerano, quindi, con positivo interesse l'iniziativa volta a promuovere la Carta dei Servizi nel settore idrico, favorendone ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, l'istituzione e la diffusione, affinché possa derivarne un miglior rapporto tra gestori ed utenti con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti;

Le Parti ritengono, ancora, che solo da una coerente azione regolatrice a livello centrale derivi la possibilità di sviluppare - senza privilegi ed agevolazioni - una corretta competitività a livello locale tra diversi soggetti gestori e auspicano che il nuovo modello tariffario renda possibile il consolidamento dell'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con positivi riflessi per l'occupazione - diretta e indotta - e più ancora per lo sviluppo di professionalità qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente e perseguire una maggior produttività.

Pertanto, in riferimento a quanto sopra premesso, le Parti auspicano che la politica tariffaria del settore renda disponibili le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del settore stesso e, quindi, degli investimenti e della conseguente occupazione diretta ed indotta senza ulteriori appesantimenti per la spesa pubblica.

Consapevoli dell'importanza che l'argomento riveste, le Parti ritengono che il nuovo sistema tariffario, oltre a permettere di consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati, debba garantire i necessari ritorni finanziari ed una equilibrata remunerazione del capitale investito.

Le Parti, nel confermare tutte le iniziative atte a rimuovere la precaria situazione generale che condiziona lo sviluppo del settore, convengono di sollecitare le istituzioni preposte a definire in tempi certi gli impegni scaturenti dalle Leggi 36/94 e 142/90, onde permettere alle aziende di contribuire anche per gli anni futuri a realizzare una adeguata politica occupazionale del settore.

 

 

Art. 1 - Relazioni industriali

 

Le Parti, nel richiamare lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993, condividono l'opportunità di ricercare un sistema di moderne, efficaci e costruttive relazioni industriali che favoriscano corretti rapporti fra le Aziende, le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori, armonizzando gli interessi delle parti con le esigenze del servizio gestito e quindi degli utenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, e consentendo altresì l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore.

In tale quadro le Parti condividono inoltre l'opportunità di un più attivo ruolo e coinvolgimento dei lavoratori sui temi dello sviluppo, qualità, professionalità, produttività, efficienza ed efficacia del servizio, attraverso periodici incontri a livello Nazionale, Regionale e di Gruppo nel corso dei quali verranno particolarmente approfondite le problematiche generali connesse ai processi di trasformazione delle Aziende ai sensi della L. n. 36/1994 ed alla individuazione delle tendenze di sviluppo del settore.

Nel corso di detti incontri, l'A.N.F.I.D.A. fornirà altresì alle OO.SS dati e documentazioni sulle concrete prospettive di sviluppo del servizio, sui programmi di investimento, sull'estensione e potenziamento delle reti esistenti, sulla situazione occupazionale e sui programmi di formazione professionale, al fine di consentire alle R.S.U. locali di esprimere, nei successivi confronti, la loro autonoma valutazione, ferme restando le prerogative delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacali.

Nell'intento di far progredire ulteriormente le relazioni industriali esistenti e di meglio perseguire gli obiettivi di sviluppo delle imprese e di una politica attiva del lavoro, l'A.N.F.I.D.A. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare un moderno sistema di relazioni industriali, attivando l'avvio di appositi momenti di informazione e confronto atti ad affermare meglio la partecipazione del sindacato mediante l'approfondimento di tematiche di reciproco interesse, quali, ad esempio:

- sicurezza e ambiente di lavoro;

- innovazioni tecnologiche;

- pari opportunità;

- qualità del servizio;

- mercato e legislazione del lavoro;

- dinamica del costo del lavoro ed occupazionale.

In coerenza a forme di moderna democrazia industriale, nell'ipotesi di nuove concessioni e/o di acquisizione di nuovi servizi, le Aziende interessate si impegnano ad operare nell'ambito dei momenti informativi e di confronto contrattualmente previsti ed in particolare a fornire, nelle competenti sedi, preventive informazioni su:

a) strutture organizzative delle nuove unità;

b) formazione ed addestramento professionale degli addetti ed andamento occupazionale;

c) programmi di investimento.

 

 

Art. 2 - Applicabilità del contratto

 

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende che esercitano attività acquedottistiche ed i lavoratori non appartenenti alla categoria dei dirigenti.

Il presente contratto trova pure applicazione nei confronti dei lavoratori, dipendenti dalle Aziende di cui al primo comma del presente articolo, i quali svolgono anche l'attività di depurazione delle acque e/o gestione delle reti fognarie.

Il presente contratto trova altresì applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle Aziende di cui al comma 1 del presente articolo che esercitino anche attività diverse, dalle precedenti indicate, purché dette attività non costituiscano unità produttive individuali o settori ben definiti e di importanza pari alle Aziende cui è riferito il presente contratto.

I lavoratori disciplinati dal presente contratto possono essere destinati a prestare la loro opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l'Azienda compia per altra industria o azienda, ferma loro restando l'applicazione del trattamento complessivo spettante ai lavoratori dell'Azienda cui loro stessi appartengono.

L'A.N.F.I.D.A. e la FNLE-FLERICA-UILSP ribadiscono la loro disponibilità ad aderire ad apposite iniziative per la realizzazione della omogeneizzazione dei trattamenti economici per tutti i dipendenti delle aziende acquedottistiche.

Nel presente contratto con il termine "lavoratori" si indicano indifferentemente i lavoratori di entrambi i sessi.

 

 

Art. 3 - Assunzione - Documenti - Visita medica

 

L'assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera dalla quale deve risultare:

1) la data di assunzione;

2) il gruppo cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'articolo 31;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata del periodo di prova;

5) la zona di lavoro e, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, la località dove il lavoratore deve fissare la propria residenza.

Al lavoratore dovrà inoltre essere consegnata copia del presente contratto di lavoro.

Ai fini dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per Legge, i seguenti documenti:

1) documento d'identità e codice fiscale;

2) certificato di nascita;

3) certificato degli studi eventualmente compiuti;

4) certificato penale di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

Inoltre il lavoratore presenterà quegli altri documenti che fossero opportuni in relazione alle mansioni per le quali viene assunto.

L'Azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l'accertamento della sua costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.

Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto, quale titolo preferenziale, a parità di altre condizioni, delle domande dei figli dei dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza per limiti di età, o invalidi permanenti, che abbiano i requisiti di idoneità richiesti.

Dichiarazione a verbale - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge 23-7-1991, n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento a uno dei livelli di inquadramento nei quali sono classificati i quadri, il personale avente funzioni direttive ed il personale di concetto.

Le Parti si riservano altresì di individuare le ulteriori qualifiche impiegatizie e operaie comportanti l'assegnazione di compiti di particolare rilievo contrattuale, per complessità e fiducia.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova fissato nella lettera di assunzione da un minimo di 1 (uno) mese e non oltre 3 (tre) mesi.

Per i lavoratori con funzioni di quadro o direttivi (I e II gruppo) il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.

In caso di malattia o di altro impedimento che non consenta al lavoratore in prova di continuare a fornire le sue prestazioni, il rapporto di lavoro può essere sospeso e riprendere alla cessazione dell'impedimento stesso.

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista per il gruppo al quale il lavoratore è stato assegnato.

Durante il periodo di prova le Parti sono libere di risolvere il rapporto di lavoro senza diritto ad alcun preavviso né indennità. Le norme particolari di cui all'articolo 41 del presente contratto non si applicano durante il periodo di prova.

Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente contratto.

Non è consentita la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

Per il lavoratore confermato in servizio il periodo di prova è considerato valido anche agli effetti dell'anzianità.

 

 

Art. 5 - Assunzione a termine

 

Oltre ai casi attualmente già previsti dalla Legge 18-4-1962, n. 230, vengono individuate le seguenti nuove ipotesi di assunzione a tempo determinato, a norma dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56:

a) necessità aziendali connesse ad esigenze temporanee di avvio di nuove attività o tecnologie;

b) assenze per aspettative concesse a norma di Legge o discrezionalmente dall'Azienda per gravi motivi di carattere personale, come previsto dal I comma dell'art. 18 del vigente CCNL;

c) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'esecuzione di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

d) necessità di ricoprire le ore non lavorative in dipendenza della concessione di lavoro part-time a scadenza prefissata, con assunzione di personale con contratto a termine part-time di pari durata.

Ai contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme del presente CCNL, in quanto compatibili.

 

 

Art. 6 - Scelta del personale

 

L'Azienda, prima di procedere a nuove assunzioni per sopperire alle proprie necessità, si avvarrà preferibilmente del personale già in servizio quando ne siano riconosciute le attitudini ed i requisiti necessari, tenendo conto, nella scelta, del merito, della capacità, del titolo di studio e dell'anzianità di servizio.

 

 

Art. 7 - Mutamento di mansioni e di gruppo

 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto od a quelle corrispondenti al gruppo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

La chiamata a svolgere, temporaneamente o definitivamente, mansioni diverse dalle precedenti deve risultare da ordine scritto.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo 3 (tre) mesi.

 

 

Art. 8 - Orario di lavoro

 

Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata ad ogni fine ed effetto dalle norme di Legge, la durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 38,5 ore settimanali.

Si conferma, inoltre, la riduzione dell'orario di lavoro di 24 ore su base annua, con assorbimento di tutte le semifestività eccedenti il numero di tre e con applicazione a livello locale tramite fruizione collettiva.

La durata settimanale del lavoro è ripartita in 5 (cinque) giorni, salvo diversi accordi locali.

Il sesto giorno feriale viene tuttavia considerato giorno lavorativo, non lavorato, a tutti gli effetti contrattuali.

Per le lavorazioni a ciclo continuo l'orario di 38,5 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali.

L'orario medio di 38,5 ore settimanali potrà essere realizzato attraverso la definizione di calendari giornalieri, settimanali, mensili, semestrali e/o annuali e potrà essere differenziato per settori e/o unità aziendali.

Il regime dell'orario normale di lavoro potrà essere trattato in sede locale con le R.S.U. e dovrà essere funzionale a realizzare le condizioni necessarie per:

- recuperi di efficienza e di efficacia;

- il miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza;

- far fronte a fluttuazioni stagionali od eccezionali dell'attività lavorativa a livello di azienda e di unità organizzative omogenee;

- far fronte ad esigenze di copertura giornaliere o settimanali superiori alla normale durata dell'orario di lavoro;

attraverso regimi di flessibilità degli orari e della presenza dei lavoratori.

Le Aziende dichiarano la propria disponibilità a favorire le richieste di flessibilità - anche individuale - di orario di lavoro presentate dai lavoratori per comprovate esigenze familiari. Sono comunque esclusi dalla suddetta flessibilità i lavoratori che operino in squadra, in turno, o comunque vincolati ad un orario fisso per particolari esigenze di servizio.

I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedano particolari prestazioni discontinue non