CCNL in vigore del 08/06/2007
ACLI - LAVORATORI DIPENDENTI
Contratto nazionale del sistema ACLI 08-06-2007
per i dipendenti del sistema ACLI
Decorrenza: 01-07-2006 - 30-06-2010 (normativa); 30-06-2008 (economica)
Addì 08 Giugno 2007, in Roma, presso le Sede Nazionale ACLI in Via Marcora 18/20
Tra
- COSIS ACLI
E
- FISAPA - Federazione Internazionale Sindacale ACLI e Patronato ACLI
- FISTEL-CISL - Federazione Italiana Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni -
è stata sottoscritta la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Sistema ACLI.
Parte prima - Premesse, ambito e linee operative
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo trova applicazione nei contratti di lavoro sorti nel Sistema aCli, con riferimento alle realtà associative ed alle imprese sociali, aderenti alle ACLI ovvero ad iniziativa di esse costituite o promosse, sia in ambito nazionale che locale. La parte datoriale si impegna ad attivare strategie finalizzate a promuovere l'adesione al presente contratto di tutte le realtà del sistema, anche con forme incentivanti delle stesse. Annualmente le parti valuteranno il livello di implementazione del presente contratto e l'efficacia delle azioni attivate a sostegno della sua applicazione.
Restano espressamente esclusi dall'applicazione del presente contratto, a ragione delle peculiarità di disciplina del settore, i rapporti di lavoro con gli ENAIP territoriali, loro unioni e forme societarie o consorzi.
Restano altresì esclusi, in ragione delle peculiarità di disciplina del settore, anche in relazione alle dinamiche di assestamento della riforma intervenuta con la Legge n. 142 del 2001, i rapporti di lavoro con cooperative, di qualunque genere, e loro consorzi, pur comunque promossi dalle ACLI.
È fatta comunque salva la facoltà degli organi societari di deliberare in favore dell'applicazione del presente contratto.
Finalità precipua del presente contratto è quella di garantire condizioni di omogeneità nella gestione dei rapporti di lavoro nel sistema ACLI, in modo da contemperare le esigenze di modulazione delle prestazioni di lavoro alle concrete realtà locali nello svolgimento delle specifiche attività esercitate dalle realtà associative e dalle imprese sociali tenute alla sua applicazione.
Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali
A livello nazionale, le Parti si impegnano ad un confronto puntuale ed approfondito su temi di competenza, individuati in specifiche disposizioni del presente contratto.
A tal fine, annualmente, di norma nel secondo quadrimestre, le Parti si incontreranno per esaminare il quadro complessivo delle problematiche di contesto, generale e settoriale, e dei loro effetti sull'organizzazione del lavoro nelle realtà del sistema ACLI interessate dall'applicazione del presente contratto.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni:
1. lo stato e le dinamiche quantitativa e qualitativa dell'occupazione nel sistema ACLI, derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, dei contratti di lavoro temporaneo e di apprendistato professionalizzante, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive di cui alla Raccomandazione CEE 635/1984 e con la L. n. 125 del 1991 ;
2. le conseguenze che i processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica potranno avere sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati, ;
3. la formazione e riqualificazione professionale anche attraverso progetti bilaterali che consentano l'accesso ai fondi previsti.
Al fine di consentire il monitoraggio della concreta attuazione del presente contratto in ciascun ambito territoriale, le singole realtà e d'impresa sociale rappresentate dal COSIS delle ACLI sono tenute a notificare alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo Articolo 4 gli accordi di secondo livello stipulati, entro dieci giorni dalla stipula. A livello locale, in considerazione della normale dimensione delle realtà associative e delle imprese sociali del sistema ACLI, i rappresentanti dei lavoratori di norma designati in sede assembleare sono legittimati all'interlocuzione ed al confronto con i responsabili e legali rappresentanti delle realtà ed imprese, operanti in ambito territoriale. Le parti suddette potranno avvalersi della consulenza e del supporto, rispettivamente fornito dalle organizzazioni sindacali territoriali o di livello nazionale, ovvero dal COSIS delle ACLI.
Al fine di consentire la piena valutazione delle dinamiche occupazionali, le assunzioni saranno comunicate ai sindacati firmatari del presente contratto.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
È composta da quattro a otto membri, anche non investiti di rappresentanza negoziale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e dal COSIS delle ACLI in pari numero. Tale organo dovrà incontrarsi almeno quattro volte l'anno.
Tale organo garantisce il rispetto delle intese intercorse e formula proposte di modifica ed aggiornamento del presente contratto o di accordi ad esso comunque correlati. A tal fine:
a) esamina tutte le problematiche di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole negoziali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi menzionati nella prima parte del presente contratto, emanando un responso scritto;
b) individua figure professionali e percorsi di professionalizzazione non previsti nella vigente classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa di particolare rilevanza, e le fa oggetto di motivate proposte;
c) effettua un monitoraggio costante delle dinamiche di applicazione del presente contratto anche con riferimento alle singole esperienze territoriali con ogni più ampia prerogativa per la diretta acquisizione di dati e documenti;
d) elabora linee guida e strumenti di regolazione per una omogenea e coerente attuazione degli istituti previsti dal presente contratto anche avvalendosi di eventuali forme di consulenza o valorizzando idonee modalità di consultazione;
e) decide, quale Collegio arbitrale, sulle controversie, ivi incluse quelle in materia disciplinare, insorte tra le parti di contratti di lavoro individuali assoggettati alla disciplina economica e normativa del presente contratto. Deliba, altresì, in veste di Collegio di Conciliazione, le controversie insorte come sopra, emanando in ogni caso alle parti litiganti una proposta conciliativa redatta per iscritto anche se non contenuta in un verbale di conciliazione. La disciplina delle suddette funzioni sarà oggetto di specifici regolamenti emanati dalla stessa Commissione.
f) Promuove attività atte alla conoscenza ed alla adesione del presente contratto, fornisce assistenza alle realtà locali per il superamento di problematiche relative alla contrattazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a perfezionare la nomina dei rispettivi membri componenti la Commissione paritetica nazionale entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto. In occasione dell'insediamento la Commissione provvederà a dotarsi di programma di attività e di un regolamento per il suo funzionamento.
Parte seconda - Livelli di contrattazione, durata del contratto e modalità di rinnovo
Art. 5 - Livelli di contrattazione
Sono riservate al livello nazionale di contrattazione collettiva le seguenti materie:
1. inquadramento dei profili professionali e livelli retributivi corrispondenti;
2. componenti e misura della retribuzione base;
3. orario massimo di lavoro;
4. criteri generali di progressione nei percorsi professionali;
5. definizione abilitativa, anche con separato accordo-quadro nazionale dei percorsi formativi e di riqualificazione, ai fini della loro validazione in termini di qualità;
6. previsione abilitativa di accordi di secondo livello finalizzati alla fruizione dei benefici della decontribuzione;
7. criteri e modalità di determinazione del Fondo per il sistema premiante;
8. criteri generali di determinazione ai fini dell'erogazione del sistema premiante.
9. criteri di determinazione del limite massimo di trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale;
10. identificazione divieti di ricorso alle tipologia di contratto previste dalla Legge 30/2004 e successive modificazioni
11. definizione di forme di telelavoro e di lavoro ripartito.
La contrattazione di secondo livello è attuata, di norma, a livello regionale, con efficacia su tutto territorio regionale.
Le province nelle quali la contrattazione di secondo livello è già efficace, ovvero quelle province che per struttura organizzativa sono idonee ad attuarla in via autonoma la definiscono con efficacia provinciale.
Resta inteso tra le parti che, stante le peculiarità organizzative della Sede Nazionale delle ACLI, la disciplina dei rapporti di lavoro dei lavoratori adibiti presso la Sede Nazionale delle ACLI, verrà statuita in apposita sede negoziale di secondo livello. In linea generale, il livello territoriale di contrattazione avrà ad oggetto, le materie di seguito evidenziate in via non esaustiva:
1. classificazione del personale con particolare riferimento alla struttura organizzativa del territorio;
2. articolazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento alle turnazioni ed alla flessibilità dell'orario; periodi di chiusura sedi;
3. disciplina delle indennità accessorie.
4. accordi applicativi dei criteri generali relativi al sistema premiante;
5. pianificazione di percorsi per lo sviluppo della professionalità (formazione e progressioni di carriera) in ambito territoriale;
6. accordi applicativi del D. Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni (criteri individuazione RLS).
7. condizioni e modalità di miglior favore per i lavoratori studenti;
8. modalità di svolgimento e impegno formativo dell'apprendistato professionalizzante;
9. norme specifiche sul telelavoro;
10. ricorso alle collaborazioni co.co.pro. e criteri per la eventuale trasformazione del rapporto di lavoro;
L'avvio delle trattative per la contrattazione di livello territoriale potrà verificarsi dal trentesimo giorno dalla data di definitiva sottoscrizione del presente contratto e dovrà concludersi entro i dodici mesi successivi.
La parte che assume l'iniziativa di avvio deve notificare alla Commissione Paritetica Nazionale copia della relativa comunicazione entro dieci giorni dalla stessa.
Art. 6 - Durata del contratto per la parte normativa e salariale
Il presente contratto decorre, fatte comunque salve le procedure di ratifica successive alla stipula, dal 1 luglio 2006 e avrà vigore fino al 30 giugno 2010 - per la parte normativa e fino al 30 giugno 2008 per la parte economica.
Sono comunque fatte salve eventuali decorrenze particolari statuite in relazione a singoli istituti contrattuali.
Art. 7 - Verifica biennale del contratto
Allo scadere del biennio le parti si incontreranno per verificarne lo stato di applicazione e le eventuali problematiche emerse, concordando eventuali modifiche e integrazioni alla luce delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione paritetica nazionale.
Art. 8 - Tempi e modalità per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
Il contratto si intende rinnovato se non disdetto da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 6 mesi prima della scadenza. La proposizione di nuove piattaforme contrattuali deve essere comunicata con la predetta modalità almeno 30 giorni dall'effettuata disdetta.
Il tavolo di trattativa si dovrà attivare entro 30 giorni dalla presentazione, proveniente anche da una sola delle parti, della proposta di nuova piattaforma contrattuale.
Al fine di agevolare le dinamiche di avvio della contrattazione di secondo livello è consentita l'aggregazione per macro aree territoriali di imprese e servizi operanti in specifici ambiti regionali contigui, tenuto conto delle opportunità e sinergie derivanti dalla gestione maggiormente coordinata ed estesa dell'insieme delle risorse umane. È altresì consentita l'attivazione della contrattazione di secondo livello, su impulso degli organismi di rappresentanza sindacale nei confronti delle Presidenze Regionali e Provinciali ACLI.
Art. 10 - Indennità di vacanza contrattuale
A ciascun lavoratore va riconosciuta una indennità mensile di vacanza contrattuale con decorrenza dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale, non ancora rinnovato, nelle seguenti misure:
- aliquota del 50% del tasso di inflazione programmata, calcolata sul livello retributivo base di posizionamento (LRBP), per ciascuno dei primi 3 mesi;
- aliquota del 70% del tasso di inflazione programmata, calcolata sul livello retributi