S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL del 08/06/2007
ACLI - LAVORATORI DIPENDENTI
Contratto nazionale del sistema ACLI 08-06-2007
per i dipendenti del sistema ACLI
Decorrenza: 01-07-2006 - 30-06-2010 (normativa); 30-06-2008 (economica)
Addì 08 Giugno 2007, in Roma, presso le Sede Nazionale ACLI in Via Marcora 18/20
Tra
- COSIS ACLI
E
- FISAPA - Federazione Internazionale Sindacale ACLI e Patronato ACLI
- FISTEL-CISL - Federazione Italiana Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni -
è stata sottoscritta la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Sistema ACLI.
Parte prima - Premesse, ambito e linee operative
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo trova applicazione nei contratti di lavoro sorti nel Sistema aCli, con riferimento alle realtà associative ed alle imprese sociali, aderenti alle ACLI ovvero ad iniziativa di esse costituite o promosse, sia in ambito nazionale che locale. La parte datoriale si impegna ad attivare strategie finalizzate a promuovere l'adesione al presente contratto di tutte le realtà del sistema, anche con forme incentivanti delle stesse. Annualmente le parti valuteranno il livello di implementazione del presente contratto e l'efficacia delle azioni attivate a sostegno della sua applicazione.
Restano espressamente esclusi dall'applicazione del presente contratto, a ragione delle peculiarità di disciplina del settore, i rapporti di lavoro con gli ENAIP territoriali, loro unioni e forme societarie o consorzi.
Restano altresì esclusi, in ragione delle peculiarità di disciplina del settore, anche in relazione alle dinamiche di assestamento della riforma intervenuta con la Legge n. 142 del 2001, i rapporti di lavoro con cooperative, di qualunque genere, e loro consorzi, pur comunque promossi dalle ACLI.
È fatta comunque salva la facoltà degli organi societari di deliberare in favore dell'applicazione del presente contratto.
Finalità precipua del presente contratto è quella di garantire condizioni di omogeneità nella gestione dei rapporti di lavoro nel sistema ACLI, in modo da contemperare le esigenze di modulazione delle prestazioni di lavoro alle concrete realtà locali nello svolgimento delle specifiche attività esercitate dalle realtà associative e dalle imprese sociali tenute alla sua applicazione.
Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali
A livello nazionale, le Parti si impegnano ad un confronto puntuale ed approfondito su temi di competenza, individuati in specifiche disposizioni del presente contratto.
A tal fine, annualmente, di norma nel secondo quadrimestre, le Parti si incontreranno per esaminare il quadro complessivo delle problematiche di contesto, generale e settoriale, e dei loro effetti sull'organizzazione del lavoro nelle realtà del sistema ACLI interessate dall'applicazione del presente contratto.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni:
1. lo stato e le dinamiche quantitativa e qualitativa dell'occupazione nel sistema ACLI, derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, dei contratti di lavoro temporaneo e di apprendistato professionalizzante, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive di cui alla Raccomandazione CEE 635/1984 e con la L. n. 125 del 1991 ;
2. le conseguenze che i processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica potranno avere sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati, ;
3. la formazione e riqualificazione professionale anche attraverso progetti bilaterali che consentano l'accesso ai fondi previsti.
Al fine di consentire il monitoraggio della concreta attuazione del presente contratto in ciascun ambito territoriale, le singole realtà e d'impresa sociale rappresentate dal COSIS delle ACLI sono tenute a notificare alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo Articolo 4 gli accordi di secondo livello stipulati, entro dieci giorni dalla stipula. A livello locale, in considerazione della normale dimensione delle realtà associative e delle imprese sociali del sistema ACLI, i rappresentanti dei lavoratori di norma designati in sede assembleare sono legittimati all'interlocuzione ed al confronto con i responsabili e legali rappresentanti delle realtà ed imprese, operanti in ambito territoriale. Le parti suddette potranno avvalersi della consulenza e del supporto, rispettivamente fornito dalle organizzazioni sindacali territoriali o di livello nazionale, ovvero dal COSIS delle ACLI.
Al fine di consentire la piena valutazione delle dinamiche occupazionali, le assunzioni saranno comunicate ai sindacati firmatari del presente contratto.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
È composta da quattro a otto membri, anche non investiti di rappresentanza negoziale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e dal COSIS delle ACLI in pari numero. Tale organo dovrà incontrarsi almeno quattro volte l'anno.
Tale organo garantisce il rispetto delle intese intercorse e formula proposte di modifica ed aggiornamento del presente contratto o di accordi ad esso comunque correlati. A tal fine:
a) esamina tutte le problematiche di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole negoziali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi menzionati nella prima parte del presente contratto, emanando un responso scritto;
b) individua figure professionali e percorsi di professionalizzazione non previsti nella vigente classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa di particolare rilevanza, e le fa oggetto di motivate proposte;
c) effettua un monitoraggio costante delle dinamiche di applicazione del presente contratto anche con riferimento alle singole esperienze territoriali con ogni più ampia prerogativa per la diretta acquisizione di dati e documenti;
d) elabora linee guida e strumenti di regolazione per una omogenea e coerente attuazione degli istituti previsti dal presente contratto anche avvalendosi di eventuali forme di consulenza o valorizzando idonee modalità di consultazione;
e) decide, quale Collegio arbitrale, sulle controversie, ivi incluse quelle in materia disciplinare, insorte tra le parti di contratti di lavoro individuali assoggettati alla disciplina economica e normativa del presente contratto. Deliba, altresì, in veste di Collegio di Conciliazione, le controversie insorte come sopra, emanando in ogni caso alle parti litiganti una proposta conciliativa redatta per iscritto anche se non contenuta in un verbale di conciliazione. La disciplina delle suddette funzioni sarà oggetto di specifici regolamenti emanati dalla stessa Commissione.
f) Promuove attività atte alla conoscenza ed alla adesione del presente contratto, fornisce assistenza alle realtà locali per il superamento di problematiche relative alla contrattazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a perfezionare la nomina dei rispettivi membri componenti la Commissione paritetica nazionale entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto. In occasione dell'insediamento la Commissione provvederà a dotarsi di programma di attività e di un regolamento per il suo funzionamento.
Parte seconda - Livelli di contrattazione, durata del contratto e modalità di rinnovo
Art. 5 - Livelli di contrattazione
Sono riservate al livello nazionale di contrattazione collettiva le seguenti materie:
1. inquadramento dei profili professionali e livelli retributivi corrispondenti;
2. componenti e misura della retribuzione base;
3. orario massimo di lavoro;
4. criteri generali di progressione nei percorsi professionali;
5. definizione abilitativa, anche con separato accordo-quadro nazionale dei percorsi formativi e di riqualificazione, ai fini della loro validazione in termini di qualità;
6. previsione abilitativa di accordi di secondo livello finalizzati alla fruizione dei benefici della decontribuzione;
7. criteri e modalità di determinazione del Fondo per il sistema premiante;
8. criteri generali di determinazione ai fini dell'erogazione del sistema premiante.
9. criteri di determinazione del limite massimo di trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale;
10. identificazione divieti di ricorso alle tipologia di contratto previste dalla Legge 30/2004 e successive modificazioni
11. definizione di forme di telelavoro e di lavoro ripartito.
La contrattazione di secondo livello è attuata, di norma, a livello regionale, con efficacia su tutto territorio regionale.
Le province nelle quali la contrattazione di secondo livello è già efficace, ovvero quelle province che per struttura organizzativa sono idonee ad attuarla in via autonoma la definiscono con efficacia provinciale.
Resta inteso tra le parti che, stante le peculiarità organizzative della Sede Nazionale delle ACLI, la disciplina dei rapporti di lavoro dei lavoratori adibiti presso la Sede Nazionale delle ACLI, verrà statuita in apposita sede negoziale di secondo livello. In linea generale, il livello territoriale di contrattazione avrà ad oggetto, le materie di seguito evidenziate in via non esaustiva:
1. classificazione del personale con particolare riferimento alla struttura organizzativa del territorio;
2. articolazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento alle turnazioni ed alla flessibilità dell'orario; periodi di chiusura sedi;
3. disciplina delle indennità accessorie.
4. accordi applicativi dei criteri generali relativi al sistema premiante;
5. pianificazione di percorsi per lo sviluppo della professionalità (formazione e progressioni di carriera) in ambito territoriale;
6. accordi applicativi del D. Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni (criteri individuazione RLS).
7. condizioni e modalità di miglior favore per i lavoratori studenti;
8. modalità di svolgimento e impegno formativo dell'apprendistato professionalizzante;
9. norme specifiche sul telelavoro;
10. ricorso alle collaborazioni co.co.pro. e criteri per la eventuale trasformazione del rapporto di lavoro;
L'avvio delle trattative per la contrattazione di livello territoriale potrà verificarsi dal trentesimo giorno dalla data di definitiva sottoscrizione del presente contratto e dovrà concludersi entro i dodici mesi successivi.
La parte che assume l'iniziativa di avvio deve notificare alla Commissione Paritetica Nazionale copia della relativa comunicazione entro dieci giorni dalla stessa.
Art. 6 - Durata del contratto per la parte normativa e salariale
Il presente contratto decorre, fatte comunque salve le procedure di ratifica successive alla stipula, dal 1 luglio 2006 e avrà vigore fino al 30 giugno 2010 - per la parte normativa e fino al 30 giugno 2008 per la parte economica.
Sono comunque fatte salve eventuali decorrenze particolari statuite in relazione a singoli istituti contrattuali.
Art. 7 - Verifica biennale del contratto
Allo scadere del biennio le parti si incontreranno per verificarne lo stato di applicazione e le eventuali problematiche emerse, concordando eventuali modifiche e integrazioni alla luce delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione paritetica nazionale.
Art. 8 - Tempi e modalità per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
Il contratto si intende rinnovato se non disdetto da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 6 mesi prima della scadenza. La proposizione di nuove piattaforme contrattuali deve essere comunicata con la predetta modalità almeno 30 giorni dall'effettuata disdetta.
Il tavolo di trattativa si dovrà attivare entro 30 giorni dalla presentazione, proveniente anche da una sola delle parti, della proposta di nuova piattaforma contrattuale.
Al fine di agevolare le dinamiche di avvio della contrattazione di secondo livello è consentita l'aggregazione per macro aree territoriali di imprese e servizi operanti in specifici ambiti regionali contigui, tenuto conto delle opportunità e sinergie derivanti dalla gestione maggiormente coordinata ed estesa dell'insieme delle risorse umane. È altresì consentita l'attivazione della contrattazione di secondo livello, su impulso degli organismi di rappresentanza sindacale nei confronti delle Presidenze Regionali e Provinciali ACLI.
Art. 10 - Indennità di vacanza contrattuale
A ciascun lavoratore va riconosciuta una indennità mensile di vacanza contrattuale con decorrenza dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale, non ancora rinnovato, nelle seguenti misure:
- aliquota del 50% del tasso di inflazione programmata, calcolata sul livello retributivo base di posizionamento (LRBP), per ciascuno dei primi 3 mesi;
- aliquota del 70% del tasso di inflazione programmata, calcolata sul livello retributivo base di posizionamento (LRBP), per ciascuno dei successivi 2 mesi;
- aliquota del 90% del tasso di inflazione programmata, calcolata sul livello retributivo base di posizionamento (LRBP), a partire dal 6º mese.
Parte terza - Disciplina del rapporto di lavoro
Prima dell'assunzione il datore di lavoro si riserva di sottoporre gli aspiranti prescelti ad un percorso valutativo delle loro capacità.
L'assunzione, quale atto formale di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà avvenire in forma scritta, salvo per rapporti di lavoro di durata inferiore a dodici giorni, e dovrà rispettare la normativa vigente in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di certificazione del rapporto di lavoro, nonché di costituzione del rapporto con gli enti previdenziali ed assistenziali.
Una copia dell'atto di assunzione verrà controfirmata dal lavoratore per accettazione e restituita al datore di lavoro.
Nell'atto scritto di assunzione verranno fornite al lavoratore le seguenti informazioni:
- identità delle parti;
- n. di iscrizione nel libro matricola aziendale;
- data di inizio del rapporto e sua durata;
- sede/sedi di lavoro;
- durata dell'eventuale periodo di prova;
- profilo, ovvero compiti, di lavoro;
- trattamento economico (livello retributivo corrispondente al profilo professionale, importo; modalità e periodicità di pagamento);
- durata e modalità di determinazione e fruizione del periodo di ferie annuali, ove spettanti;
- orario di lavoro (per il rapporto di lavoro subordinato);
- termine di preavviso in caso di recesso.
La modifica delle condizioni iniziali del rapporto di lavoro necessita di ulteriori comunicazioni in forma scritta.
Una copia del presente contratto collettivo verrà consegnata al lavoratore.
Il lavoratore ammesso in servizio consegue l'inserimento definitivo dopo aver prestato, con esito favorevole, un eventuale periodo di prova come di seguito indicato:
- sei mesi di effettivo servizio prestato, per il personale inquadrato nella categoria Quadri e nella categoria di fascia "A";
- tre mesi di effettivo servizio prestato, per il personale inquadrato nelle categorie di fascia "B" e "C".
Il periodo di prova può essere svolto, in tutto o in parte, presso sedi diverse da quelle di destinazione, in relazione alle esigenze di verifica delle attitudini professionali del lavoratore.
Durante il periodo di prova, il lavoratore può partecipare a corsi di formazione e/o seguire un periodo di apprendimento anche presso altra sede, nel contesto delle esigenze di verifica suddette.
Il superamento del periodo di prova comporta l'immissione nell'organico, con riconoscimento a tutti gli effetti, ivi compresa l'anzianità, del periodo prestato. Durante il periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto dalle parti in qualsiasi momento senza preavviso e senza diritto ad alcun indennizzo da parte del datore di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.
)
Art. 13 - Apprendistato professionalizzante
Le parti concordano che l'apprendistato professionalizzante essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell'organizzazione aziendale è essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver trasformato a tempo indeterminato una percentuale di contratti di apprendistato in tempo indeterminato che viene determinata nella contrattazione di secondo livello.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente contratto.
In attesa che la nuova normativa di Legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47 del D.Lgs. 276/2003 (apprendistato per l'espletamento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione), le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante,
previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 276/2003, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle fasce A, B e C del presente contratto, onde consentire l'acquisizione di mansioni per le quali occorre un certo tirocinio. L'apprendistato è soggetto ad un periodo di prova della medesima durata stabilita per il personale inquadrato nella stessa fascia. Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla fascia professionale di riferimento secondo le seguenti modalità: 48 mesi per la fascia A; 36 per le fasce B e C. Per i lavoratori in possesso di diploma i periodi sopra indicati saranno ridotti di 6 mesi. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di almeno 120 per anno e la formazione dell'apprendista è di norma seguita da un tutor che cura il raccordo tra l'apprendimento e la formazione.
La contrattazione di secondo livello potrà prevedere un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione, nonché stabilire gli obblighi e i doveri del datore di lavoro e del lavoratore durante il periodo di apprendistato. All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposta da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, a partire dal primo giorno e fino al 180º giorno nell'anno solare, un trattamento e economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera.
L'apprendista assente per infortunio ha diritto al seguente trattamento:
1. conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea;
2. corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di una integrazione, a partire dal giorno seguente e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera.
Il rapporto di apprendistato si estingue, automaticamente, con la scadenza dei termini previsti nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui venga comunicata la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo ha carattere sperimentale, convengono detta sperimentazione oggetto di monitoraggio ed analisi da parte della Commissione paritetica nazionale alla quale dovranno essere segnalati i contratti stipulati.
Art. 14 - Lavoro temporaneo contratto di somministrazione
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Le parti riconoscono l'utilità dell'istituto, ampiamente disciplinato dalla Legge. Il ricorso al lavoro temporaneo sarà consentito per qualsivoglia profilo professionale. L'utilizzo del lavoro temporaneo sarà oggetto di monitoraggio ed analisi da parte della Commissione paritetica nazionale alla quale dovranno essere segnalati i contratti stipulati.
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto stipulato in forma scritta deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidamente obbligati.
In caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei due lavoratori il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. Il datore di lavoro può anche rifiutare l'adempimento di un terzo soggetto. L'applicazione della disciplina del lavoro ripartito sarà oggetto di monitoraggio ed analisi da parte della Commissione paritetica nazionale alla quale dovranno essere segnalati i contratti stipulati.
Le parti riconoscono la validità dell'istituto del telelavoro, esercitabile anche con modalità diverse dalla subordinazione.
Compatibilmente con le caratteristiche organizzative della struttura di riferimento, potrà essere pattuita tra le parti una modalità di prestazione dell'attività lavorativa che prescinda in tutto o in parte dalla presenza nel consueto luogo di lavoro attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.
Si intende che per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto l'istituto potrà essere attivato previo consenso del lavoratore.
II ricorso al telelavoro dovrà essere formalizzato per iscritto determinando le modalità e i tempi di lavoro.
Vengono demandate alla contrattazione di secondo livello eventuali norme specifiche.
Il ricorso al telelavoro sarà oggetto di monitoraggio ed analisi da parte della Commissione paritetica nazionale alla quale dovranno essere segnalati i contratti stipulati.
Art. 17 -Lavoro atipico e utilizzo di collaborazioni
Il ricorso a forme di lavoro atipico anche mediante l'utilizzo di contratti per la prestazione di attività di collaborazione coordinata e continuativa non dovrà, in ogni caso, penalizzare il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità già presenti nella struttura di riferimento.
Il ricorso all'utilizzazione delle collaborazioni co.co.pro. sarà normato dalla contrattazione di secondo livello che fisserà i criteri per favorire la trasformazione dei contratti di lavoro atipico a lavoro dipendente.
Art. 18 - Portatori di handicap
Le parti concordano nella necessità di adottare azioni positive in favore dei lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie coinvolti nelle problematiche connesse alla presenza di situazioni di handicap, ferma restando la puntuale applicazione della disciplina di Legge vigente in materia.
La sede di lavoro è quella indicata nella lettera di assunzione nonché nelle successive eventuali comunicazioni di modifica delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. In relazione alle particolari connotazioni della struttura organizzativa di appartenenza il lavoratore potrà essere assegnato a più di una sede di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali distribuite in sei giorni. L'articolazione dell'orario, anche in misura composita su base multiperiodale, nonché le modalità di svolgimento dei segmenti di prestazioni lavorative (pausa, flessibilità in ingresso ed in uscita, etc.) sono demandate alla contrattazione collettiva di secondo livello con 1e modalità stabilite nella prima parte del presente contratto collettivo.
Art. 21 - Orario di lavoro multiperiodale
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa è riconosciuto al datore di lavoro di realizzare diversi regimi di orario, con il superamento del parametro orario contrattuale, sino al limite di 43 ore settimanali, per un massimo di sedici settimane nell'anno solare Nell'ambito del secondo livello di contrattazione collettiva possono essere realizzate intese per il superamento del predetto limite di 43 ore settimanali, sino ad un massimo di 47 ore settimanali (ovvero al diverso limite massimo fissato per Legge) per un massimo di ventiquattro settimane nell'anno solare.
In ogni caso, a fronte della prestazione di ore aggiuntive di cui alle precedenti ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore in riduzione, secondo un'articolazione su base settimanale.
In ogni caso, il datore di lavoro provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori il programma annuale di applicazione di quanto stabilito in attuazione del presente articolo; le eventuali variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto attiene al lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana ai sensi del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, per anno si intende il periodo di dodici mesi, successivo alla data di avvio del programma di articolazione dell'orario multiperiodale
Art. 22 - Disciplina part-time e definizione dei ruoli/funzioni non compatibili
Rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale potranno essere attivati o trasformati nel rispetto della disciplina di Legge vigente e compatibilmente con le caratteristiche organizzative della struttura di riferimento. In relazione alla richiesta da parte del lavoratore, in caso di pluralità, saranno favorite quelle presentate da: lavoratori portatori di handicap o con familiari portatori di handicap, genitori di figli minori, genitori di figli con problematiche da dipendenza o con particolari patologie. In ogni caso il rapporto di lavoro non potrà essere inferiore alle 16 ore settimanali. È consentito alle parti apporre al contratto individuale di lavoro una clausola di elasticità che consenta al datore di lavoro di variare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore, con preavviso scritto di almeno 10 giorni e con diritto ad una maggiorazione del 10% della retribuzione globale di fatto.
Il lavoro supplementare è ammesso, previo consenso scritto del lavoratore, nei casi indicati dalla Legge, nonché in tutte le ipotesi di prestazione part-time nell'ambito di un contratto a tempo determinato. L'ammontare delle ore di lavoro supplementare non potrà eccedere 120 ore annue e comunque le 2 ore giornaliere. L'eventuale eccedenza comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 20%. Il lavoratore può richiedere con istanza scritta il consolidamento totale o parziale nel proprio orario del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. A tal fine l'attività supplementare dovrà eccedere di oltre il 30% l'orario base individuale settimanale concordato, in relazione ad un periodo di almeno 9 mesi nell'arco dell'anno precedente la richiesta. È altresì ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, oltre che nelle ipotesi stabilite dalla Legge, anche in tutte le altre ipotesi di prestazione part-time nell'ambito di un contratto a tempo determinato.
La maggiorazione per lavoro straordinario in part-time è pari a quella indicata all'articolo 22.
Resta inteso che lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo parziale non è compatibile con l'attribuzione di significative responsabilità connesse a funzioni direttive. L'utilizzo di contratti di lavoro a tempo parziale sarà oggetto di monitoraggio ed analisi da parte della Commissione paritetica nazionale alla quale dovranno essere segnalati i contratti stipulati.
Art. 23 - Lavoro straordinario
Il datore di lavoro può richiedere, nel limite di 150 ore annue, prestazioni individuali di lavoro straordinario previo consenso del lavoratore.
Fermo quanto stabilito in materia di riarticolazione dell'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario dovranno preventivamente essere autorizzate per iscritto. Le ore di straordinario verranno retribuite con la retribuzione oraria di fatto (calcolata dividendo la paga base + contingenza + scatti di anzianità per il coefficiente medio delle ore effettivamente lavorate mensilmente); a tale retribuzione oraria verrà applicata la maggiorazione del 27%; tale maggiorazione sarà del 60%, nell'ipotesi di lavoro straordinario effettuato in giorno festivo ovvero in fascia oraria notturna (dalle ore 22 alle ore 6).
Sono considerati festivi, oltre alle domeniche, i seguenti giorni:
- 1 gennaio
- 6 gennaio
- 25 aprile
- Lunedì dell'Angelo
- 1 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8 dicembre
- 24 dicembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- Festa del Patrono della città
Qualora una delle festività non domenicali sopra indicate cada di domenica, verrà retribuita nel mese di competenza.
Al lavoratore spetta un congedo ordinario retribuito annuo pari a 30 giorni lavorativi .
Il periodo di fruizione delle ferie verrà attribuito a ciascun lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo un piano ferie comunicato ai lavoratori.
Sono comunque considerati giorni di ferie i periodi di chiusura delle sedi, fatte salve diverse pattuizioni nella contrattazione collettiva di secondo livello.
Le ferie maturate e non godute nel corso dell'anno di maturazione eccedenti le due settimane da fruire obbligatoriamente entro l'anno per Legge, dovranno in ogni caso essere fruite entro i 18 mesi dalla loro maturazione.
Costituisce trasferta l'invio temporaneo del lavoratore, per almeno un giorno comprensivo di pernottamento, in località diversa dalla sede ovvero dalle sedi di lavoro e al di fuori del territorio provinciale.
Le trasferte di ciascun lavoratore devono essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro, con espressa indicazione dei mezzi di locomozione e degli orari di viaggio. Non costituisce tråsferta la partecipazione ad attività di formazione a regime convittuale. La contrattazione collettiva di secondo livello definisce l'ammontare e le modalità di fruizione della relativa indennità e del rimborso delle spese, anche con riferimento agli eventi statutari.
Qualora, per particolari esigenze organizzative, sia richiesta al lavoratore una significativa mobilità all'interno del territorio provinciale la correlata situazione di maggior disagio verrà compensata mediante corresponsione di specifica indennità. È corrisposta l'indennità di trasferta ridotta, oltre al rimborso delle spese documentate, qualora il rientro del lavoratore, in assenza di pernottamento, avvenga dopo le 20.30.
In caso di effettive esigenze di servizio il lavoratore può essere trasferito in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.
In relazione alla struttura territoriale di appartenenza, non configura ipotesi di trasferimento l'assegnazione del lavoratore ad una o più sedi zonali nell'ambito del territorio provinciale. Al lavoratore trasferito compete, oltre alle spese vive connesse al trasferimento, la relativa indennità i cui criteri e le modalità di applicazione sono demandate alla Commissione paritetica.
Non retribuiti: sono autorizzati per iscritto dal datore di lavoro, al verificarsi di gravi motivi. Retribuiti: in caso di morte del coniuge, di parente entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni; nel caso in cui la persona defunta risieda in provincia diversa da quella di lavoro, il permesso sarà pari a cinque giorni.
Il lavoratore subordinato ha altresì diritto a 40 ore - non fruibili in aggiunta ad un periodo di ferie - di permesso retribuito da usufruire inderogabilmente nell'anno. L'ammontare suddetto di ore di permesso è comprensivo anche delle ipotesi di accertamenti sanitari debitamente certificati.
Art. 29 - Aspettativa non retribuita
In presenza di gravi e comprovati motivi, il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali di Legge ad essa comunque correlati, ivi compresa l'anzianità di servizio. In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi la parte che ne abbia interesse potrà adire alla Commissione paritetica nazionale in relazione alle sue funzioni di Collegio di conciliazione e/o arbitrale.
Sono fatte salve ai lavoratori in servizio alla data del 26 giugno 2002 le discipline preesistenti.
160;
Art. 30 - Diritto allo studio e permessi di studio
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della Legge 300/1970, nonché quanto previsto dalla Legge n. 53/2000, potranno essere individuate condizioni e modalità di miglior favore per i lavoratori in sede di contrattazione collettiva di secondo livello, con particolare riferimento alla definizione di un monte ore che viene reso disponibile a livello territoriale.
Art. 31 - Congedo per matrimonio
Per contrarre matrimonio viene concesso al lavoratore un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario. Compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza la data del matrimonio dovrà essere ricompresa all'interno del periodo di congedo.
La richiesta del congedo dovrà essere avanzata con un preavviso di almeno 30 giorni dal lavoratore che ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, entro 60 giorni dal rientro del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio. Durante il periodo di congedo il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio e ha diritto a percepire la normale retribuzione.
Il congedo per matrimonio spetta anche qualora il lavoratore già sposato contragga nuovo matrimonio avente validità civile.
Art. 32 - Tutela della maternità e congedi parentali
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.
Oltre al periodo di congedo per maternità, alle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuto il diritto a riposi giornalieri, a permessi per la malattia del figlio e a periodi di congedi parentali nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di Legge vigenti in materia. I periodi di fruizione di astensione facoltativa ovvero di congedo parentale non sono computabili ai fini dell'anzianità utile in relazione ai criteri di determinazione delle erogazioni connesse al sistema incentivante. (vedere normativa attuale)
Sono riconosciuti permessi sindacali ordinari in favore ai delegati sindacali accreditati nell'ambito delle modalità di esercizio della rappresentanza sindacale a livello territoriale di cui all'articolo 5 del presente contratto con le seguenti modalità:
- Fino a 25 dipendenti 32 ore
- Da 26 a 99 dipendenti 50 ore
- 100 e oltre dipendenti 70 ore
Resta inteso che ciascun lavoratore ha diritto a 12 ore annue di permesso retribuito per la partecipazione ad assemblee ed incontri a carattere sindacale
Sono riconosciuti permessi sindacali straordinari in favore dei delegati sindacali incaricati dalle organizzazioni stipulanti il presente contratto per lo svolgimento della attività di negoziazione di primo e secondo livello, nonché in favore dei soggetti designati quali membri della Commissione paritetica nazionale, la quale determinerà criteri e modalità di fruizione, di informazione e di certificazione ai fini della corretta imputazione nei documenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 34 - Malattie ed infortuni
Ai lavoratori sono riconosciuti i trattamenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e regolamenti in materia di malattia, infortunio e malattia professionale.
Durante la malattia o nel periodo post-infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare trascorso il quale, perdurando lo stato di infermità, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto con corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
I periodi suddetti sono considerati utili ai fini del computo delle indennità di preavviso, del congedo ordinario per ferie e del trattamento di fine rapporto. In ogni caso è esclusa la protrazione virtuale del comporto in forza di un residuo ferie maturate e non godute. La malattia intervenuta durante la fruizione del congedo ordinario per ferie lo sospende a condizione del tempestivo invio di idonea certificazione medica.
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
- ad una indennità a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi;
- ad una integrazione dell'indennità a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro:
- 100% (cento %) per primi tre giorni (periodo di carenza);
- 100% (cento %) per i giorni dal quarto al ventesimo;
-- 100% (cento %) per i giorni dal ventunesimo in poi.
Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lettera a). Se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
In caso di infortunio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro:
- 90% (novanta %) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- 90% (novanta %), per i giorni dal quarto al ventesimo;
- 100% (cento %) per i giorni dal ventunesimo in poi.
Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla Legge.
A richiesta del lavoratore, da presentare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla scadenza del termine del periodo di comporto, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a 120 giorni con il riconoscimento di una quota pari al 50% della retribuzione globale di fatto. A richiesta del lavoratore, effettuata con le predette modalità, potrà essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a 60 giorni con il riconoscimento di una quota pari al 50% della retribuzione globale di fatto.
Sono fatte salve ai lavoratori in servizio alla data del 26 giugno 2002 le discipline preesistenti.
Art. 35 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti si impegnano, anche mediante accordo collettivo integrativo nazionale, a definire con le modalità più favorevoli in relazione all'evoluzione in atto nella disciplina tributaria forme di copertura dell'assistenza sanitaria integrativa con contribuzione bilaterale.
Art. 36 - Previdenza complementare
La Previdenza Complementare è stata definita mediante accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 12 Aprile 2007.
Nello specifico sono state definite le modalità di adesione su base collettiva ai seguenti Fondi Pensione Aperti:
- Intesa PrevidLavoro;
- Pensplan Plurifonds comparto Aequitas - Banca Etica.
Per ogni lavoratore che aderirà a uno dei due fondi di riferimento, oltre al conferimento del TFR, è prevista una contribuzione determinata come segue:
a) contributo minimo a carico della Società e/o Ente nella misura dell'1,2% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR;
b) contributo minimo a carico del lavoratore nella misura del 1% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del TFR.
Art. 37 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e la riservatezza connessi ai suoi compiti con la necessaria diligenza, di usare modi cortesi con il pubblico, di tenere con cura gli strumenti di lavoro affidatigli ivi compreso l'uso improprio di strumenti informatici, di astenersi dallo svolgere durante il lavoro atti che possano procurargli lucro e che, comunque, possono sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata ai doveri di lavoro, di astenersi dal compiere attività in concorrenza o a favore di concorrenti del datore di lavoro, ed in ogni caso di tenere una condotta conforme ai principi ispiratori dello Statuto delle ACLI.
Il lavoratore deve comunicare per iscritto ogni mutamento della propria dimora, sia in servizio, s1a in congedo.
Fatta salva l'osservanza della specifica disciplina scaturita in sede di contrattazione collettiva di secondo livello in materia di articolazione dell'orario di lavoro con flessibilità in entrata ed uscita, nel caso di ritardo sarà operata una trattenuta, che sarà riportata nel prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, salva l'applicazione delle specifiche sanzioni disciplinari.
L'inosservanza dei doveri da parte del lavoratore dipendente comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti, che saranno irrogati dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le caratterizzano:
- biasimo orale, per le mancanze più lievi;
- biasimo scritto, comunque in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto a);
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dal servizio e della retribuzione, per un massimo di 10 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge;
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore dipendente che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 20;
- pur diffidato per iscritto esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ovvero anche in modo difforme dalle istruzioni ricevute;
- si assenti dal lavoro per complessivi tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non comunichi tempestivamente per iscritto al datore di lavoro il mutamento della propria dimora;
- faccia uso improprio di strumenti informatici.
L'importo delle multe sarà devoluto ad iniziative di solidarietà sociale promosse dalle ACLI.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e della retribuzione si applica nei confronti del lavoratore subordinato che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con comprovata sua responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di ebbrezza o alterazione dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope;
- incorra in recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in una o più delle mancanze per le quali è prevista la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
- cagioni danni a terzi, ivi compresi i clienti/utenti e gli assistiti, per negligenza nello svolgimento delle mansioni attribuite, ovvero per aver agito in modo difforme alle istruzioni ricevute;
- incorra in recidiva, entro il triennio, nella violazione di cui al precedente punto 5).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica alle seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quarta volta nell'anno solare, pur in presenza di diffida scritta;
- recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque (fatta salva quella relativa ai ritardi ingiustificati) delle mancanze che prevedono la sospensione dal servizio e della retribuzione;
- grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 37;
- infrazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela della privacy o violazione del segreto d'ufficio: in tali ipotesi il lavoratore non avrà diritto ad alcuna indennità di preavviso ;
- abuso di fiducia che si sostanzia in comportamenti dolosi o gravemente colposi, con riferimento agli specifici compiti affidati;
svolgimento di attività in concorrenza a quelle esercitate dal datore di lavoro.
Art. 39 - Risarcimento dei danni
Il dipendente è tenuto a risarcire i danni derivati al servizio o all'impresa di riferimento, in caso di gravi negligenze nello svolgimento della propria mansione o per gravi violazione delle procedure aziendali.
Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, è esente da
responsabilità, ferma restando quella del superiore che ha impartito l'ordine.
Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni per dolo un
danno a terzi derivante da violazione dei diritti dei terzi stessi è personalmente obbligato al
risarcimento.
La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto dei terzi sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento il dipendente era obbligato.
In caso di dimissioni o di licenziamento è dovuto dalla parte recedente un preavviso come di seguito indicato:
a) rapporto di lavoro con anzianità fino a 5 anni:
- lavoratori di categoria Quadro e A: 4 mesi
- lavoratori di categoria B e C: 2 mesi
b) rapporto di lavoro da 5 a 10 anni:
- lavoratori di categoria Quadro e A: 6 mesi
- lavoratori di categoria B e C: 4 mesi
c) rapporto di lavoro oltre 10 anni:
- lavoratori di categoria Quadro e A: 8 mesi
- lavoratori di categoria B e C: 6 mesi.
Il lavoratore, qualora sia esonerato dal prestare il lavoro durante il periodo di preavviso, ha diritto ad un'indennità pari alle mensilità corrispondenti al periodo di preavviso applicabile. In caso di dimissioni con preavviso, i termini su esposti sono ridotti della metà. Al lavoratore che receda dal rapporto di lavoro senza osservare il termine di preavviso verrà trattenuto un importo pari alle mensilità corrispondenti al periodo di preavviso applicabile in via ordinaria.
Parte quarta - Classificazione e tabelle retributive
Art. 41 - Classificazione del personale
La classificazione del personale, ispirata a principi di efficienza e qualità dei servizi, è finalizzata alla crescita ed allo sviluppo professionale di ciascun lavoratore nell'ambito dell'organizzazione di lavoro in cui è inserito.
Il personale è inquadrato nella classificazione unica articolata su quattro fasce professionali, sulla base di livelli retributivi per ogni singola fascia, corrispondenti alle seguenti declaratorie.
QUADRI
Sono considerati Quadri i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di una adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente, appartengono a questa fascia i lavoratori con funzioni direttive che, in adeguata struttura e dimensioni, per l'alto livello di responsabilità gestionale e/o organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi
e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione dei programmi con attribuzione di responsabilità diretta dei risultati professionali e/o di gestione, dell'ottimizzazione e dell'integrazione delle risorse umane.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, con ampia autonomia, la gestione, il coordinamento ed il controllo di diversi settori e servizi con modalità di rappresentanza dell'organizzazione di lavoro in cui sono inseriti nelle relazioni interne, esterne e con gli utenti/clienti, anche a carattere promozionale, in coerenza con le linee strategiche definite.
Appartengono, altresì, alla categoria dei Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi loro attribuiti, abbiano, in via continuativa, la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa, ovvero la responsabilità di settori o ambiti organizzativi territoriali in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, ovvero siano impegnati in attività con elevata professionalità per la ricerca e la definizione di progetti, di obiettivi e delle relative modalità attuative, previa verifica della loro fattibilità tecnico-economica, garantendo adeguati supporti nelle diverse fasi della loro impostazione, sperimentazione, realizzazione e controllo della regolare esecuzione.
FASCIA A
Appartengono a questa fascia i lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali siano affidati incarichi direttivi, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, per le conoscenze tecnico/specialistiche ed elevate capacità tecnico/operative comunque acquisite con esperienza pluriennale, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo o struttura territoriale di notevole rilevanza.
Appartengono, altresì, a questa fascia i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento organizzativo e/o di controllo di altri lavoratori e/o di unità operative interagenti, per le quali è richiesta particolare competenza professionale. Figure professionali indicative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Direttore/responsabile di sede/servizio/area/dipartimento/progetto;
- Ricercatori
- Esperto specialista nelle attività di carattere previdenziale/sociale/culturale/fiscale;
- Esperto nella attività formative/tutoring/reporting;
- Esperto in sistema informatici;
- Esperto in sistemi contabili ed amministrativi complessi;
- Esperto in controllo di gestione.
FASCIA B
Appartengono a questa fascia i lavoratori che svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle mansioni stesse, con responsabilità di risultati relativi a specifici processi/fasi produttivi/gestionali affidati dall'organizzazione di lavoro, sono assegnati ad attività che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
Appartengono, altresì, a detta fascia i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico operativa, anche in via informatica, relazioni di tipo diretto con utenti/clienti, attività che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. Figure professionali indicative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Responsabile di struttura/ufficio/sezione/di attività produttiva/attività formativa;
- Addetto specializzato alle attività di carattere previdenziale/sociale/culturale/fiscale;
- Operatore di supporto alle attività formative/tutoring/reporting;
- Addetto specializzato ai sistema informatici;
- Addetto specializzato ai sistemi contabili ed amministrativi;
- Addetto specializzato al supporto organizzativo.
FASCIA C
Appartengono a questa fascia i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, ovvero eseguono lavori di normale complessità, in attività caratterizzate da relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti o strutture interagenti; relazioni esterne di tipo indiretto e formale sulla base delle deleghe e/o specifiche operative assegnate; relazioni con gli utenti/clienti dirette finalizzate all'erogazione di servizi e all'esecuzione delle operazioni complementari. Figure professionali indicative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Addetto alle attività di carattere previdenziale/sociale/culturale/fiscale;
- Addetto ai sistema informatici;
- Addetto ai sistemi contabili ed amministrativi;
- Addetto di supporto organizzativo;
- Operatore addetto ai servizi tecnici ed ausiliari.
La classificazione proposta viene organizzata a matrice con la presenza di più "livelli retributivi di base" in linea orizzontale e verticale secondo la seguente distribuzione:
- Quadri: 4 livelli;
- Fascia A: 4 livelli;
- Fascia B: 5 livelli ;
- Fascia C: 2 livelli;
La rappresentazione grafica, completa degli importi dei "livelli retributivi base" è riportata nell'allegata Tabella A.
Il trattamento economico è composto da una retribuzione base e da una indennità di contingenza (comprensiva del EDR) con articolazione corrispondente a ciascun livello di posizionamento, e viene corrisposto entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Fanno parte del trattamento economico ordinario gli scatti di anzianità ed eventuali indennità disciplinate negli articoli seguenti.
Ogni anno, entro il 20 dicembre, per la tredicesima mensilità ed entro il 20 luglio per la quattordicesima mensilità, verrà corrisposto ai dipendenti un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto.
Nel casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, dette mensilità aggiuntive saranno commisurate al servizio prestato nei dodici mesi precedenti.
Nota a verbale:
I nuovi livelli retributivi decorrono dall'1/1/2007.
Per il periodo 1 ° luglio - 31 dicembre 2006 verrà corrisposto un importo forfetario.
Parte quinta - Altri istituti economici
Art. 43 - Indennità di funzione
In relazione alle specifiche caratteristiche del modello gestionale dell'organizzazione del lavoro e secondo i criteri definiti nelle linee guida predisposte dalla Commissione paritetica nazionale, ai lavoratori viene attribuita una indennità di funzione necessariamente correlata:
- allo svolgimento di funzioni di coordinamento e/o direttive nell'ambito di progetti e/o gruppi di lavoro;
- all'esercizio di ruoli di responsabilità in sedi/strutture/uffici;
- alla partecipazione e/o promozione attiva nell'ambito di azioni di integrazione di servizi e di attività del sistema ACLI a livello territoriale e/o nazionale.
L'ammontare dell'indennità di funzione può variare da un minimo del 5% ad un massimo del 45% del Livello Retributivo Base di posizionamento e viene graduato secondo criteri e modalità definite dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
Art. 44 - Indennità di disagio
In relazione ad oggettive caratteristiche di disagevole svolgimento della prestazione di lavoro (ad esempio: attribuzione/adibizione a più sedi di lavoro, reperibilità, etc.) e secondo i criteri definiti nelle linee guida predisposte dalla Commissione paritetica nazionale, verrà attribuita ai lavoratori interessati una specifica indennità che potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 45% del Livello retributivo base di posizionamento.
Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva di secondo livello in materia di trasferta.
Con la finalità di coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo delle attività e delle iniziative del sistema, viene costituito a livello territoriale un fondo per il sistema premiante determinato da:
- una percentuale almeno del 1,5 % sul monte salari dell'anno precedente del sistema locale;
- somme aggiuntive rese disponibili in funzione al raggiungimento di specifici obiettivi in particolari iniziative e/o progetti.
Secondo i criteri definiti nelle linee guida predisposte dalla Commissione paritetica nazionale, il premio viene distribuito a ciascun lavoratore, in relazione al conseguimento
degli obiettivi definiti e assegnati, attraverso un sistema di valutazione basato su indicatori di produttività, qualità, impegno e apporto professionale.
La quantificazione del fondo, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con specifici accordi dalla contrattazione di secondo livello da depositare, entro 30 giorni dalla firma, presso la Direzione Provinciale del lavoro, al fine di poter usufruire delle riduzioni di aliquote contributive relative alle quote erogate.
Al personale in servizio assunto in data successiva all'entrata in vigore del presente contratto collettivo, vengono corrisposti in relazione all'anzianità maturata nelle imprese del sistema ACLI 10 scatti di anzianità triennali nella misura di seguito indicata:
Quadri: 26,99 Euro
Lavoratori in fascia A: 26,33 Euro
Lavoratori in fascia B: 24,20 Euro
Lavoratori in fascia C: 21,90 Euro
Al lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto continuano ad essere corrisposti gli scatti di anzianità secondo gli importi e le modalità in essere.
In occasione del matrimonio viene corrisposto al lavoratore un assegno speciale, pari alla retribuzione mensile in atto; per la nascita di ogni figlio, viene corrisposto la lavoratore un assegno speciale pari alla metà del predetto importo; nel caso di coniugi entrambi assunti dallo stesso datore di lavoro, l'assegno speciale di competenza viene corrisposto a ciascuno di essi.
Per ciascun figlio studente è corrisposto un assegno scolastico annuale , l'importo dovrà essere erogato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione idonea, per la durata legale del corso di studi, nelle seguenti misure:
- scuola media inferiore: 120 Euro;
- scuola media superiore: 180 Euro;
- Università: 300 Euro (in caso di passaggio da un corso di laurea, ovvero di diploma universitario, ad un altro, l'assegno già corrisposto per la frequenza al corso abbandonato viene computato come corrisposto per la frequenza al nuovo corso).
Al compimento del venticinquesimo anno di servizio riferito alla lettera di assunzione viene corrisposto al lavoratore un assegno speciale pari ad una mensilità di retribuzione corrispondente alla fascia ed al livello di appartenenza; ciò anche in caso di attuale svolgimento di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Parte sesta - Percorsi di sviluppo della professionalità
Art. 48 - Percorsi formativi/formazione
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, le parti si impegnano a promuovere attività di formazione per i
lavoratori al fine di favorire l'aggiornamento, l'evoluzione e lo sviluppo delle singole professionalità.
Le iniziative di formazione sono programmate in relazione alle specifiche esigenze delle strutture organizzative e sono volte a favorire la condivisione delle conoscenze da parte dei lavoratori.
La partecipazione alle suddette iniziative da parte del lavoratore è obbligatoria e le eventuali assenze devono essere debitamente giustificate.
I periodi di fruizione di congedi formativi di cui alla Legge 53/2000, direttamente inerenti lo sviluppo della professionalità del lavoratore, sono computabili ai fini della determinazione dei criteri di erogazione del sistema premiante.
Le controversie in materia saranno devolute in sede conciliativa alla Commissione paritetica nazionale.
Fatta salva l'autonomia delle aziende è possibile per ogni lavoratore presentare domanda scritta di progressione economica nei successivi livelli retributivi cosi come previsto nella tabella delle retribuzioni (vedi art. 42).
Per accedere al livello economico successivo i lavoratori devono aver maturato nel livello di appartenenza una anzianità di servizio di almeno due anni.
Le aziende sono tenute a dare una risposta scritta entro e non oltre i primi tre mesi dell'anno successivo a quello dell'inoltro.
Qualora non venga data risposta nei tempi previsti, il lavoratore potrà ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale.
La permanenza nella posizione B1 non può, in ogni caso, superare i 24 mesi; il passaggio al livello successivo non necessita di richiesta di progressione.
Lo strumento con il quale sarà effettuata la valutazione da parte del datore di lavoro e la cui definizione è demandata alla contrattazione di secondo livello, dovrà necessariamente tener conto almeno dei seguenti criteri:
- responsabilità
- coordinamento
- autonomia
- professionalità
- attitudini relazionali
1 - Accordo sulla previdenza complementare (art. 35)
2 - Tabella livelli e retribuzioni dal 01/01/2007 (art. 42)
3 - Tabella una tantum periodo da 01/07/2006 al 31/12/2006 (art. 42)
Allegato 1 - Accordo sindacale aziendale per adesione su base collettiva ad un fondo pesione (Art. 35)
[Omissis]
Allegato 2 - Tabella e livelli retribuzioni (Art. 42)
Fascia | Paga Base | Contingenza |
Q4 | 1407,85 | 540,37 |
Q3 | 1345,86 | 540,37 |
Q2 | 1283,87 | 540,37 |
Q1 | 1221,91 | 540,37 |
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A4 | 1201,09 | 537,52 |
A3 | 1159,76 | 537,52 |
A2 | 1083,52 | 537,52 |
A1 | 1027,57 | 537,52 |
|
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B5 | 1007,31 | 527,90 |
B4 | 936,61 | 527,90 |
B3 | 865,90 | 527,90 |
B2 | 809,69 | 527,90 |
B1 | 753,49 | 527,90 |
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C2 | 708,55 | 524,22 |
C1 | 683,81 | 524,22 |
Allegato 3 - Una tantum
relativa a Luglio-Dicembre 2006 (art. 42)
Fascia | |
Q2 | 364,77 |
Q1 | 352,38 |
A4 | 347,65 |
A3 | 339,32 |
A2 | 323,10 |
A1 | 307,91 |
B6 | 317,19 |
B5 | 305,95 |
B4 | 282,84 |
B3 | 278,70 |
B2 | 267,45 |
B1 | 256,22 |
C3 | 255,44 |
C2 | 248,50 |
C1 | 241,55 |
D2 | 227,32 |
D1 | 212,34 |