S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL del 08/06/2007
ACLI - LAVORATORI DIPENDENTI
Contratto nazionale del sistema ACLI 08-06-2007
per i dipendenti del sistema ACLI
Decorrenza: 01-07-2006 - 30-06-2010 (normativa); 30-06-2008 (economica)
Addì 08 Giugno 2007, in Roma, presso le Sede Nazionale ACLI in Via Marcora 18/20
Tra
- COSIS ACLI
E
- FISAPA - Federazione Internazionale Sindacale ACLI e Patronato ACLI
- FISTEL-CISL - Federazione Italiana Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni -
è stata sottoscritta la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Sistema ACLI.
Parte prima - Premesse, ambito e linee operative
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo trova applicazione nei contratti di lavoro sorti nel Sistema aCli, con riferimento alle realtà associative ed alle imprese sociali, aderenti alle ACLI ovvero ad iniziativa di esse costituite o promosse, sia in ambito nazionale che locale. La parte datoriale si impegna ad attivare strategie finalizzate a promuovere l'adesione al presente contratto di tutte le realtà del sistema, anche con forme incentivanti delle stesse. Annualmente le parti valuteranno il livello di implementazione del presente contratto e l'efficacia delle azioni attivate a sostegno della sua applicazione.
Restano espressamente esclusi dall'applicazione del presente contratto, a ragione delle peculiarità di disciplina del settore, i rapporti di lavoro con gli ENAIP territoriali, loro unioni e forme societarie o consorzi.
Restano altresì esclusi, in ragione delle peculiarità di disciplina del settore, anche in relazione alle dinamiche di assestamento della riforma intervenuta con la Legge n. 142 del 2001, i rapporti di lavoro con cooperative, di qualunque genere, e loro consorzi, pur comunque promossi dalle ACLI.
È fatta comunque salva la facoltà degli organi societari di deliberare in favore dell'applicazione del presente contratto.
Finalità precipua del presente contratto è quella di garantire condizioni di omogeneità nella gestione dei rapporti di lavoro nel sistema ACLI, in modo da contemperare le esigenze di modulazione delle prestazioni di lavoro alle concrete realtà locali nello svolgimento delle specifiche attività esercitate dalle realtà associative e dalle imprese sociali tenute alla sua applicazione.
Art. 3 - Sistema di relazioni sindacali
A livello nazionale, le Parti si impegnano ad un confronto puntuale ed approfondito su temi di competenza, individuati in specifiche disposizioni del presente contratto.
A tal fine, annualmente, di norma nel secondo quadrimestre, le Parti si incontreranno per esaminare il quadro complessivo delle problematiche di contesto, generale e settoriale, e dei loro effetti sull'organizzazione del lavoro nelle realtà del sistema ACLI interessate dall'applicazione del presente contratto.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni:
1. lo stato e le dinamiche quantitativa e qualitativa dell'occupazione nel sistema ACLI, derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, dei contratti di lavoro temporaneo e di apprendistato professionalizzante, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive di cui alla Raccomandazione CEE 635/1984 e con la L. n. 125 del 1991 ;
2. le conseguenze che i processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica potranno avere sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati, ;
3. la formazione e riqualificazione professionale anche attraverso progetti bilaterali che consentano l'accesso ai fondi previsti.
Al fine di consentire il monitoraggio della concreta attuazione del presente contratto in ciascun ambito territoriale, le singole realtà e d'impresa sociale rappresentate dal COSIS delle ACLI sono tenute a notificare alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo Articolo 4 gli accordi di secondo livello stipulati, entro dieci giorni dalla stipula. A livello locale, in considerazione della normale dimensione delle realtà associative e delle imprese sociali del sistema ACLI, i rappresentanti dei lavoratori di norma designati in sede assembleare sono legittimati all'interlocuzione ed al confronto con i responsabili e legali rappresentanti delle realtà ed imprese, operanti in ambito territoriale. Le parti suddette potranno avvalersi della consulenza e del supporto, rispettivamente fornito dalle organizzazioni sindacali territoriali o di livello nazionale, ovvero dal COSIS delle ACLI.
Al fine di consentire la piena valutazione delle dinamiche occupazionali, le assunzioni saranno comunicate ai sindacati firmatari del presente contratto.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
È composta da quattro a otto membri, anche non investiti di rappresentanza negoziale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e dal COSIS delle ACLI in pari numero. Tale organo dovrà incontrarsi almeno quattro volte l'anno.
Tale organo garantisce il rispetto delle intese intercorse e formula proposte di modifica ed aggiornamento del presente contratto o di accordi ad esso comunque correlati. A tal fine:
a) esamina tutte le problematiche di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole negoziali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi menzionati nella prima parte del presente contratto, emanando un responso scritto;
b) individua figure professionali e percorsi di professionalizzazione non previsti nella vigente classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa di particolare rilevanza, e le fa oggetto di motivate proposte;
c) effettua un monitoraggio costante delle dinamiche di applicazione del presente contratto anche con riferimento alle singole esperienze territoriali con ogni più ampia prerogativa per la diretta acquisizione di dati e documenti;
d) elabora linee guida e strumenti di regolazione per una omogenea e coerente attuazione degli istituti previsti dal presente contratto anche avvalendosi di eventuali forme di consulenza o valorizzando idonee modalità di consultazione;
e) decide, quale Collegio arbitrale, sulle controversie, ivi incluse quelle in materia disciplinare, insorte tra le parti di contratti di lavoro individuali assoggettati alla disciplina economica e normativa del presente contratto. Deliba, al