CCNL in vigore
ACI - SOCCORSO STRADALE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 04-11-1994
Dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate
Decorrenza 1-6-1994 - 31-5-1998 (parte normativa) - 1-6-1994 - 31-5-1996 (parte economica)
Addì 4-11-94
tra
la Società ACI SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.p.A., assistita dall'AUSITRA,
e
le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e CISAS FISAST, in applicazione dell'accordo interconfederale 20-12-93 e della normativa contrattuale relativa alla definizione del monte ore dei permessi retribuiti per attività sindacali, si è convenuto quanto segue:
1) La giurisdizione delle RSU corrisponde alle rispettive unità produttive denominate UFFICI REGIONALI o INTERREGIONALI, per le aree di competenza assegnata, ed agli UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE.
2) Il numero dei componenti delle RSU a livello nazionale, tenuto conto della peculiarità della organizzazione e della distribuzione del servizio aziendale su tutto il territorio nazionale, viene così determinato:
- fino a 200 dipendenti: rapporto 1/20 (max. 10)
- oltre 200 dipendenti: 10 + rapporto 1/30.
3) A decorrere dal 1-1-95 alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria verrà riconosciuto un monte ore annuo complessivo pari a 2.500 ore. Il monte ore predetto è destinato:
- allo svolgimento delle attività dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- a consentire la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 della Legge 300/70;
- all'esercizio della agibilità sindacale delle OO.SS. firmatarie, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 20-12-93.
All'atto della costituzione delle RSU, le OO.SS. firmatarie del presente contratto invieranno all'azienda una comunicazione congiuntamente sottoscritta nella quale indicheranno la ripartizione del monte di 2.500 ore con riferimento alle destinazioni individuate dal presente punto.
4) I Dirigenti Sindacali delle RSA hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
5) I permessi sindacali di cui al presente accordo saranno richiesti alla Direzione del Personale per iscritto dalle RSA e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo con un preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di eccezionali comprovati impedimenti per cui detto limite è ridotto a 24 ore utili.
6) Al fine di consentire la fruizione dei permessi sindacali del presente accordo, le OO.SS. firmatarie faranno pervenire preventivamente alla Direzione del Personale, per il tramite della propria Associazione Nazionale di categoria, i nominativi e le cariche rivestite dai dipendenti nominati dirigenti sindacali.
CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate.
Il presente contratto nazionale di lavoro - che costituisce la regolamentazione nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, sostituisce ed integralmente assorbe i contratti e gli accordi di carattere aziendale e provinciale, i quali debbono ritenersi decaduti a tutti gli effetti.
Pertanto nessun istituto e quindi nessuna norma, dichiarazione, raccomandazione, eccetera, di natura normativa ed economica, dei predetti contratti ed accordi potrà essere invocata dai lavoratori ai fini di mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, le quali debbono in ogni caso ritenersi assorbite dai miglioramenti economici e normativi che nel complesso sono stati concessi con la presente regolamentazione; come assorbiti debbono pure considerarsi gli acconti sui futuri miglioramenti concessi dalle imprese interessate a qualsiasi titolo.
Nota a verbale - Tra l'AUSITRA e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto si conviene sulla esigenza di qualificare l'attività del Soccorso e Assistenza al traffico anche attraverso progetti di formazione e di aggiornamento professionale che valorizzino il servizio all'utenza nelle diverse situazioni di traffico in autostrada e nelle aree urbane.
La prospettiva del servizio complementare al trasporto nel territorio dovrà trovare riscontro nella tutela e nella possibile crescita dell'occupazione, fornendo occasioni concrete alle aspettative del mercato del lavoro.
Le parti convengono altresì di approfondire, a partire dal maggio 1995, la tematica concernente la realizzazione di possibili forme di previdenza integrativa.
Le parti riconoscono grande importanza, ai fini dello sviluppo del comparto, alla realizzazione di un equilibrato assetto delle relazioni industriali che veda:
a) da un lato un articolato sistema di informazione rivolto a realizzare la consultazione del Sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli aspetti occupazionali delle aziende;
b) dall'altro la accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere, i motivi di conflitto di lavoro sia in via preventiva che conciliativa.
Le relazioni tra le Aziende e le O.S.L. si articoleranno nel seguente modo:
1) A LIVELLO NAZIONALE
Le aziende per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria informeranno le O.S.L. con cadenza annuale su:
a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti di progetti precedenti;
b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
c) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all'andamento delle assunzioni.
Nel corso dell'anno potrà essere effettuato per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria un ulteriore incontro nell'ambito del quale le aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo con conseguenti significativi riflessi sul piano occupazionale (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data preventiva informativa alle O.S.L..
Allorché venissero poste in essere dalle aziende procedure di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, le stesse aziende, per il tramite della Associazione nazionale di categoria, ne daranno preventiva informativa alle O.S.L..
2) A LIVELLO DI UNITÀPRODUTTIVA
A) Le aziende informeranno, in incontri annuali ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, a richiesta di una delle parti, con la partecipazione delle Segreterie territoriali, le Rappresentanze Sindacali delle OO.SS. stipulanti circa:
a) le linee di programmazione aziendale in ordine degli investimenti relativi all'unità produttiva;
b) i programmi relativi all'ammodernamento delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
c) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale;
d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l'andamento delle assunzioni;
e) le necessità di lavoro straordinario fuori della norma, programmabili a lungo termine;
f) le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1 aventi carattere locale che possano avere significativi riflessi sul l'occupazione.
B) Tra Direzione Aziendale a livello territoriale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni stipulanti costituiscono oggetto di esame, per una loro possibile definizione:
a) l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di Legge nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
b) una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni continui avvicendati per particolari categorie di personale, in relazione a specifiche esigenze aziendali;
c) la distribuzione delle ferie, in relazione anche all'esigenza aziendale di chiusura degli uffici in determinati periodi dell'anno in base a quanto previsto all'art. 15;
d) l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;
e) le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari per la sicurezza dei lavoratori.
Previo accordo tra le parti al termine degli eventuali incontri in ordine alle materie di cui alla lettera B) potrà essere redatto apposito verbale.
Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere tassativamente trattate materie diverse da quelle espressamente previste dal punto 2) lettera B), del presente articolo ed in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori stipulanti.
Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni Nazionali per una verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.
Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Lo parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezzion fatta per quelle di cui all'art. 44 - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale fissa l'incontro con il lavoratore e la Rappresentanza Sindacale eventualmente interessata in caso di controversia individuale ovvero con la Rappresentanza Sindacale in caso di controversia plurima per l'esame di cui al comma precedente.
Entro 5 giorni successivi al 1º incontro, tale fase dovrà essere ultimata e sarà redatto uno specifico verbale.
Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte si seguirà la procedura di cui ai successivi livelli territoriali e nazionali.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione Datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni Nazionali firmatarie del contratto.
Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase sarà redatto una specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni Nazionali che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra - e comunque trascorsi 30 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale per l'esame delle controversie plurime - la procedura si considererà definitivamente conclusa e le parti saranno libere di agire.
Art. 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n.635, dalla Legge 9 dicembre 1977 n. 903 e dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna.
Conseguentemente, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno, di norma, allo scopo di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso.
In applicazione di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1º giugno 1994 e resterà in vigore fino al 31 maggio 1988; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 1996.
Nota transitoria
Secondo Livello di Contrattazione
Le parti, in applicazione del protocollo Governo, Confindustria, Sindacati del 23 luglio 1993, si danno atto che:
- la contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale;
- le erogazioni determinate in sede di contrattazione di secondo livello sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità. In tale contesto le parti confermano l'opportunità che in tale sede siano contrattate nuove forme di flessibilità dell'orario di lavoro quali, ad esempio, periodi di superamento della prestazione ordinaria con periodi di recupero o altre varie articolazioni;
- l'accordo di secondo livello ha durala quadriennale.
In tale premessa, le parti abilitate alla contrattazione di secondo livello avvieranno incontri che dovranno concludersi entro il 28 febbraio 1996.
Esso si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata A/R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
CAPITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione è regolata dalle norme di Legge contrattuali.
All'atto dell'assunzione le imprese sono tenute a consegnare al lavoratore copia del presente contratto ed a comunicare per iscritto:
- la data iniziale del rapporto di lavoro;
- il livello di inquadramento ai sensi del successivo art. 10;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la sede ovvero la zona di lavoro. Per sede s'intende il luogo assegnato al lavoratore, in via permanente, per l'inizio della prestazione; per zona s'intende l'estensione territoriale nell'ambito della quale, per l'espletamento di particolari mansioni, il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione.
Il lavoratore è tenuto, entro l'eventuale periodo di prova a fornire all'Azienda i seguenti dati e documenti:
- libretto di lavoro;
- certificato degli studi compiuti;
- eventuale documento di congedo o di esonero dal servizio militare;
- stato di famiglia e connesse certificazioni, per gli aventi diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare;
- certificato con l'indicazione del numero di matricola INPS (qualora ne sia in possesso);
- fotocopia del tesserino di attribuzione del numero del codice fiscale e dichiarazione per le detrazioni fiscali spettanti;
- due fotografie formato tessera;
- patente di guida non inferiore alla "C" (qualora la natura della prestazione lo richieda).
È facoltà dell'Azienda il richiedere al lavoratore, in relazione alla natura delle mansioni, la presentazione del certificato penale, di data non superiore a tre mesi, nonché i certificati di lavoro relativi alle eventuali occupazioni precedenti.
Il lavoratore è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a dichiarare all'Azienda la propria residenza ed il domicilio ed a notificare le successive variazioni. È tenuto altresì a rinnovare la documentazione suddetta in caso di modificazione dello stato personale e familiare direttamente collegate alle prestazioni ed al trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale.
Compatibilmente con le norme di Legge, e sempre che gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, le Aziende, nel procedere a nuove assunzioni, terranno preliminarmente conto delle domande presentate da componenti il nucleo familiare di suoi dipendenti deceduti per cause di servizio o dimessi per inidoneità fisica nonché dei figli di ex dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, sempre che abbiano lavorato alle dipendenze della società per un minimo di 12 anni. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, si presenti la necessità di coprire posti resisi vacanti o di nuova istituzione, l'Azienda, prima di procedere a nuove assunzioni, fatta eccezione per quelle a tempo determinato, a tempo parziale e per mansioni inquadrate nel 1º e 2º Livello del presente contratto, informerà i propri dipendenti e, a parità di requisiti richiesti, darà loro la precedenza, rispetto ad altri aspiranti, effettuando selezioni interne dei candidati che ne abbiano fatto richiesta scritta.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 dell'art. precitato le assunzioni del personale:
- con funzioni direttive e/o di elevata professionalità;
- di concetto;
- addetto al soccorso;
- operatore tecnico - amministrativo;
- operatore centrale assistenza.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed aggiunte.
In attuazione di quanto specificamente demandato alle parti dall'art. 23, punto 1, della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, ferme restando le agibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
B) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, punto 1, della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività in dipendenza di periodi con più elevati volumi di lavoro e/o di traffico;
2) necessità di garantire i livelli di servizio nel periodo di maggiore fruizione di ferie (giugno-settembre) da parte del personale base;
3) necessità di garantire il livello di servizio in occasione di ristrutturazioni aziendali;
4) il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 15% dei dipendenti a tempo pieno in forza al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) qualora se ne ravvisi la necessità, ad esempio nel caso di calamità naturali, con accordo stipulato con le organizzazioni sindacali nazionali, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine potrà essere ampliata in funzione delle specifiche esigenze venutesi a creare;
6) la durata minima dei contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica;
7) il numero di contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica.
Le imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, quando reputino necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederanno all'assunzione con contratto a tempo determinato, previa informazione alle Rappresentanze sindacali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai rapporti interessati e alla relativa durata.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che resta fermo il ricorso alle altre disposizioni di Legge nei casi di assunzioni a termine e che la percentuale cumulativa di tutte le modalità di assunzione (con esclusione di quanto indicato al punto 5 comma B) a termine non potrà superare, in ogni momento, il 15%