S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al C.C.N.L. "Autorimesse e Noleggio Automezzi" - Settore "Trasporti
CCNL del 04/11/1994
ACI - SOCCORSO STRADALE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 04-11-1994
Dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate
Decorrenza 1-6-1994 - 31-5-1998 (parte normativa) - 1-6-1994 - 31-5-1996 (parte economica)
Addì 4-11-94
tra
la Società ACI SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.p.A., assistita dall'AUSITRA,
e
le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e CISAS FISAST, in applicazione dell'accordo interconfederale 20-12-93 e della normativa contrattuale relativa alla definizione del monte ore dei permessi retribuiti per attività sindacali, si è convenuto quanto segue:
1) La giurisdizione delle RSU corrisponde alle rispettive unità produttive denominate UFFICI REGIONALI o INTERREGIONALI, per le aree di competenza assegnata, ed agli UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE.
2) Il numero dei componenti delle RSU a livello nazionale, tenuto conto della peculiarità della organizzazione e della distribuzione del servizio aziendale su tutto il territorio nazionale, viene così determinato:
- fino a 200 dipendenti: rapporto 1/20 (max. 10)
- oltre 200 dipendenti: 10 + rapporto 1/30.
3) A decorrere dal 1-1-95 alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria verrà riconosciuto un monte ore annuo complessivo pari a 2.500 ore. Il monte ore predetto è destinato:
- allo svolgimento delle attività dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- a consentire la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 della Legge 300/70;
- all'esercizio della agibilità sindacale delle OO.SS. firmatarie, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 20-12-93.
All'atto della costituzione delle RSU, le OO.SS. firmatarie del presente contratto invieranno all'azienda una comunicazione congiuntamente sottoscritta nella quale indicheranno la ripartizione del monte di 2.500 ore con riferimento alle destinazioni individuate dal presente punto.
4) I Dirigenti Sindacali delle RSA hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
5) I permessi sindacali di cui al presente accordo saranno richiesti alla Direzione del Personale per iscritto dalle RSA e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo con un preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di eccezionali comprovati impedimenti per cui detto limite è ridotto a 24 ore utili.
6) Al fine di consentire la fruizione dei permessi sindacali del presente accordo, le OO.SS. firmatarie faranno pervenire preventivamente alla Direzione del Personale, per il tramite della propria Associazione Nazionale di categoria, i nominativi e le cariche rivestite dai dipendenti nominati dirigenti sindacali.
CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate.
Il presente contratto nazionale di lavoro - che costituisce la regolamentazione nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, sostituisce ed integralmente assorbe i contratti e gli accordi di carattere aziendale e provinciale, i quali debbono ritenersi decaduti a tutti gli effetti.
Pertanto nessun istituto e quindi nessuna norma, dichiarazione, raccomandazione, eccetera, di natura normativa ed economica, dei predetti contratti ed accordi potrà essere invocata dai lavoratori ai fini di mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, le quali debbono in ogni caso ritenersi assorbite dai miglioramenti economici e normativi che nel complesso sono stati concessi con la presente regolamentazione; come assorbiti debbono pure considerarsi gli acconti sui futuri miglioramenti concessi dalle imprese interessate a qualsiasi titolo.
Nota a verbale - Tra l'AUSITRA e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto si conviene sulla esigenza di qualificare l'attività del Soccorso e Assistenza al traffico anche attraverso progetti di formazione e di aggiornamento professionale che valorizzino il servizio all'utenza nelle diverse situazioni di traffico in autostrada e nelle aree urbane.
La prospettiva del servizio complementare al trasporto nel territorio dovrà trovare riscontro nella tutela e nella possibile crescita dell'occupazione, fornendo occasioni concrete alle aspettative del mercato del lavoro.
Le parti convengono altresì di approfondire, a partire dal maggio 1995, la tematica concernente la realizzazione di possibili forme di previdenza integrativa.
Le parti riconoscono grande importanza, ai fini dello sviluppo del comparto, alla realizzazione di un equilibrato assetto delle relazioni industriali che veda:
a) da un lato un articolato sistema di informazione rivolto a realizzare la consultazione del Sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli aspetti occupazionali delle aziende;
b) dall'altro la accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere, i motivi di conflitto di lavoro sia in via preventiva che conciliativa.
Le relazioni tra le Aziende e le O.S.L. si articoleranno nel seguente modo:
1) A LIVELLO NAZIONALE
Le aziende per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria informeranno le O.S.L. con cadenza annuale su:
a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti di progetti precedenti;
b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
c) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all'andamento delle assunzioni.
Nel corso dell'anno potrà essere effettuato per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria un ulteriore incontro nell'ambito del quale le aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo con conseguenti significativi riflessi sul piano occupazionale (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data preventiva informativa alle O.S.L..
Allorché venissero poste in essere dalle aziende procedure di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, le stesse aziende, per il tramite della Associazione nazionale di categoria, ne daranno preventiva informativa alle O.S.L..
2) A LIVELLO DI UNITÀPRODUTTIVA
A) Le aziende informeranno, in incontri annuali ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, a richiesta di una delle parti, con la partecipazione delle Segreterie territoriali, le Rappresentanze Sindacali delle OO.SS. stipulanti circa:
a) le linee di programmazione aziendale in ordine degli investimenti relativi all'unità produttiva;
b) i programmi relativi all'ammodernamento delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
c) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale;
d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l'andamento delle assunzioni;
e) le necessità di lavoro straordinario fuori della norma, programmabili a lungo termine;
f) le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1 aventi carattere locale che possano avere significativi riflessi sul l'occupazione.
B) Tra Direzione Aziendale a livello territoriale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni stipulanti costituiscono oggetto di esame, per una loro possibile definizione:
a) l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di Legge nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
b) una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni continui avvicendati per particolari categorie di personale, in relazione a specifiche esigenze aziendali;
c) la distribuzione delle ferie, in relazione anche all'esigenza aziendale di chiusura degli uffici in determinati periodi dell'anno in base a quanto previsto all'art. 15;
d) l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;
e) le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari per la sicurezza dei lavoratori.
Previo accordo tra le parti al termine degli eventuali incontri in ordine alle materie di cui alla lettera B) potrà essere redatto apposito verbale.
Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere tassativamente trattate materie diverse da quelle espressamente previste dal punto 2) lettera B), del presente articolo ed in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori stipulanti.
Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni Nazionali per una verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.
Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Lo parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezzion fatta per quelle di cui all'art. 44 - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale fissa l'incontro con il lavoratore e la Rappresentanza Sindacale eventualmente interessata in caso di controversia individuale ovvero con la Rappresentanza Sindacale in caso di controversia plurima per l'esame di cui al comma precedente.
Entro 5 giorni successivi al 1º incontro, tale fase dovrà essere ultimata e sarà redatto uno specifico verbale.
Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte si seguirà la procedura di cui ai successivi livelli territoriali e nazionali.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione Datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni Nazionali firmatarie del contratto.
Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase sarà redatto una specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni Nazionali che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra - e comunque trascorsi 30 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale per l'esame delle controversie plurime - la procedura si considererà definitivamente conclusa e le parti saranno libere di agire.
Art. 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n.635, dalla Legge 9 dicembre 1977 n. 903 e dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna.
Conseguentemente, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno, di norma, allo scopo di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso.
In applicazione di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1º giugno 1994 e resterà in vigore fino al 31 maggio 1988; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 1996.
Nota transitoria
Secondo Livello di Contrattazione
Le parti, in applicazione del protocollo Governo, Confindustria, Sindacati del 23 luglio 1993, si danno atto che:
- la contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale;
- le erogazioni determinate in sede di contrattazione di secondo livello sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità. In tale contesto le parti confermano l'opportunità che in tale sede siano contrattate nuove forme di flessibilità dell'orario di lavoro quali, ad esempio, periodi di superamento della prestazione ordinaria con periodi di recupero o altre varie articolazioni;
- l'accordo di secondo livello ha durala quadriennale.
In tale premessa, le parti abilitate alla contrattazione di secondo livello avvieranno incontri che dovranno concludersi entro il 28 febbraio 1996.
Esso si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata A/R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
CAPITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione è regolata dalle norme di Legge contrattuali.
All'atto dell'assunzione le imprese sono tenute a consegnare al lavoratore copia del presente contratto ed a comunicare per iscritto:
- la data iniziale del rapporto di lavoro;
- il livello di inquadramento ai sensi del successivo art. 10;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la sede ovvero la zona di lavoro. Per sede s'intende il luogo assegnato al lavoratore, in via permanente, per l'inizio della prestazione; per zona s'intende l'estensione territoriale nell'ambito della quale, per l'espletamento di particolari mansioni, il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione.
Il lavoratore è tenuto, entro l'eventuale periodo di prova a fornire all'Azienda i seguenti dati e documenti:
- libretto di lavoro;
- certificato degli studi compiuti;
- eventuale documento di congedo o di esonero dal servizio militare;
- stato di famiglia e connesse certificazioni, per gli aventi diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare;
- certificato con l'indicazione del numero di matricola INPS (qualora ne sia in possesso);
- fotocopia del tesserino di attribuzione del numero del codice fiscale e dichiarazione per le detrazioni fiscali spettanti;
- due fotografie formato tessera;
- patente di guida non inferiore alla "C" (qualora la natura della prestazione lo richieda).
È facoltà dell'Azienda il richiedere al lavoratore, in relazione alla natura delle mansioni, la presentazione del certificato penale, di data non superiore a tre mesi, nonché i certificati di lavoro relativi alle eventuali occupazioni precedenti.
Il lavoratore è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a dichiarare all'Azienda la propria residenza ed il domicilio ed a notificare le successive variazioni. È tenuto altresì a rinnovare la documentazione suddetta in caso di modificazione dello stato personale e familiare direttamente collegate alle prestazioni ed al trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale.
Compatibilmente con le norme di Legge, e sempre che gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, le Aziende, nel procedere a nuove assunzioni, terranno preliminarmente conto delle domande presentate da componenti il nucleo familiare di suoi dipendenti deceduti per cause di servizio o dimessi per inidoneità fisica nonché dei figli di ex dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, sempre che abbiano lavorato alle dipendenze della società per un minimo di 12 anni. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, si presenti la necessità di coprire posti resisi vacanti o di nuova istituzione, l'Azienda, prima di procedere a nuove assunzioni, fatta eccezione per quelle a tempo determinato, a tempo parziale e per mansioni inquadrate nel 1º e 2º Livello del presente contratto, informerà i propri dipendenti e, a parità di requisiti richiesti, darà loro la precedenza, rispetto ad altri aspiranti, effettuando selezioni interne dei candidati che ne abbiano fatto richiesta scritta.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 dell'art. precitato le assunzioni del personale:
- con funzioni direttive e/o di elevata professionalità;
- di concetto;
- addetto al soccorso;
- operatore tecnico - amministrativo;
- operatore centrale assistenza.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed aggiunte.
In attuazione di quanto specificamente demandato alle parti dall'art. 23, punto 1, della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, ferme restando le agibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
B) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, punto 1, della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività in dipendenza di periodi con più elevati volumi di lavoro e/o di traffico;
2) necessità di garantire i livelli di servizio nel periodo di maggiore fruizione di ferie (giugno-settembre) da parte del personale base;
3) necessità di garantire il livello di servizio in occasione di ristrutturazioni aziendali;
4) il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 15% dei dipendenti a tempo pieno in forza al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) qualora se ne ravvisi la necessità, ad esempio nel caso di calamità naturali, con accordo stipulato con le organizzazioni sindacali nazionali, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine potrà essere ampliata in funzione delle specifiche esigenze venutesi a creare;
6) la durata minima dei contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica;
7) il numero di contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica.
Le imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, quando reputino necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederanno all'assunzione con contratto a tempo determinato, previa informazione alle Rappresentanze sindacali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai rapporti interessati e alla relativa durata.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che resta fermo il ricorso alle altre disposizioni di Legge nei casi di assunzioni a termine e che la percentuale cumulativa di tutte le modalità di assunzione (con esclusione di quanto indicato al punto 5 comma B) a termine non potrà superare, in ogni momento, il 15% dell'aliquota determinata dalla percentuale di cui al punto 4 del comma B) del presente protocollo. Con la regolamentazione di cui al comma B) del presente articolo le parti hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23 punto 1 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 8 - Assunzione a tempo parziale
Per quanto riguarda l'instaurazione del contratto a tempo parziale, si fa riferimento alla Legge 863/84.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto e non può superare la durata di:
- mesi 2, per i lavoratori inquadrati nei livelli dal 7º al 5º;
- mesi 3, per i lavoratori inquadrati nei livelli dal 4º al 3º;
- mesi 4, per i lavoratori inquadrati nei livelli dal 2º al 1º;
Il patto di prova non è rinnovabile e, salvo patto contrario, non prevede prefissione di tempo minimo necessario.
Qualora il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore potrà completarlo a condizione che sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi dall'originaria assunzione.
La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo contrattuale previsto per il livello in cui il lavoratore stesso è stato inquadrato.
Durante il periodo di prova le parti potranno risolvere il contratto senza giustificazione e preavviso.
Qualora la risoluzione del contratto in prova intervenga per recesso dell'Azienda, al lavoratore è dovuta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il recesso intervenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle assicurazioni sociali.
Non è previsto il periodo di prova per i lavoratori che abbiano già prestato servizio con contratto a termine non inferiore ad un mese alle dipendenze dell'Azienda e sempre che coesistano le seguenti condizioni:
1) il lavoratore deve dare preventiva notizia del precedente rapporto;
2) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi più di due anni;
3) le mansioni attribuite all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato devono essere uguali a quelle svolte con contratto a termine.
CAPITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 10 - Classificazione del personale
Fermo restando che la distinzione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, di accordi interconfederali, contrattuali) che, comunque, non fanno riferimento a tali qualifiche, i lavoratori sono inquadrati in un unica scala classificatoria composta da 8 livelli professionali e retributivi.
1º LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori con funzioni direttive di elevata professionalità cui è affidato il coordinamento ed il controllo di aree ed unità operative ed organizzative di fondamentale interesse, con ampia discrezionalità ed autonomia di poteri e facoltà decisionali, per l'attuazione degli obbiettivi fissati dalla Direzione aziendale, ed in possesso di approfondite conoscenze tecnico-specialistiche acquisite mediante qualificati programmi di istruzione integrati da notevole esperienza.
Profili
- Capo Ufficio
Lavoratore che, nel rispetto delle politiche aziendali, cura il coordinamento, il controllo e la verifica di strutture dirette e/o delegate dell'Azienda, nonché l'andamento dei servizi e la loro resa economica, nell'ambito del territorio assegnato e/o settore di competenza; ha funzioni di rappresentanza aziendale nella zona di competenza, cura la gestione ordinaria sia tecnica che amministrativa delle problematiche inerenti all'attività, le relazioni industriali e la gestione del personale limitatamente agli argomenti di carattere locale.
La posizione opera alle dirette dipendenze della Dirigenza aziendale centrale e/o periferica.
- Specialista di sistemi responsabile del CED
2º LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori sia tecnici che amministrativi che, nell'ambito di direttive aziendali, svolgono funzioni direttive di adeguata professionalità, con compiti di coordinamento e controllo di strutture organizzative e/o operative dirette e/o delegate e autonomia decisionale, richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti.
Profili
- Responsabile di Zona
Lavoratore che, sulla base dì direttive di massima, cura il coordinamento ed il controllo di strutture periferiche dirette e/o delegate dell'Azienda, nell'ambito di una zona di competenza, e la gestione del personale assegnato con funzioni di supporto all'Ufficio Regionale di appartenenza.
La posizione opera alle dipendenze del Capo Ufficio Regionale e, ove non previsto, dal Dirigente preposto.
- Responsabile di reparto
Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, cura il coordinamento ed il controllo di strutture organizzative interne dell'Azienda, relativa ad uno o più settori e la gestione del personale assegnato con funzioni di supporto alla Direzione settoriale di appartenenza.
La posizione opera alle dipendenze del Capo Ufficio Regionale e, ove non previsto, del Dirigente di settore.
- Analista CED
3º LIVELLO
)
Declaratoria
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media variabilità e complessità, in applicazione di conoscenze teorico-pratiche nonché di cognizioni tecniche, entro direttive stabilite da norme e procedure aziendali, con limitati margini di autonomia nella gestione di fasi produttive e/o nel coordinamento di altri lavoratori.
Profili
- Assistente
Lavoratore che, in possesso di titolo di studio specifico e/o adeguata esperienza maturata nell'ambito dell'organizzazione aziendale, in applicazione di direttive specifiche ed operando in autonomia tecnica, imposta ed effettua pratiche amministrative ed operazioni tecniche, anche complesse, nell'ambito della propria unità aziendale.
- Assistente di zona
Lavoratore che, in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e dopo specifici corsi di formazione, assicura il coordinamento delle strutture periferiche delegate operanti sulla viabilità ordinaria, nell'ambito di una zona di competenza, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia ed esegue gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con la cura dei rapporti con i centri delegati della zona a lui affidata.
- Assistente di centro
Lavoratore che in base a conoscenze professionali tecnico-specialistiche acquisite tramite esperienza maturata in azienda e/o dopo specifici corsi di formazione, oltre a svolgere direttamente le mansioni di "Operatore Soccorso" nell'ambito di un centro soccorso o gestione diretta, assicura il funzionamento dell'unità affidatagli, operando, sulla base di precise direttive e procedure e con limitati margini di autonomia, e cura, con un certo potere di iniziativa, il coordinamento delle operazioni di un gruppo di altri lavoratori, anche eseguendo il coordinamento ed il controllo degli adempimenti tecnici ed amministrativi, connessi alle attività del Centro di appartenenza, effettuati dal personale da lui guidato e controllato per la condotta operativa e disciplinare sul lavoro ed i risultati delle operazioni.
La posizione opera alle dirette dipendenze del Responsabile di Zona.
- Capo officina
Lavoratore che intervenendo manualmente, guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico pratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta operativa e disciplinare sul lavoro e per i risultati delle operazioni.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
- Programmatore CED
4º LIVELLO: Super
Profilo - Declaratoria
- Operatore Centrale Assistenza
Lavoratore che, in possesso di titoli professionali definiti e della conoscenza di almeno una lingua straniera, riceve la richiesta di soccorso e di assistenza e, anche ricorrendo a sistemi EDP di registrazione e di consultazione, le smista ad unità aziendali dirette o ad unità di soccorso collegate, seguendone l'andamento sino al corretto espletamento.
Provvede inoltre alla esecuzione completa dell'intero ciclo degli adempimenti tecnici, amministrativi e gestionali connessi allo svolgimento della mansione, nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
4º LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto tecnico-amministrative specializzate, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.
Profili
- Operatore Soccorso
Lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'Azienda.
- Operatore tecnico amministrativo
Lavoratore in possesso di adeguata preparazione professionale, acquisita mediante studi o esperienze specifiche, che, sulla base di disposizioni di carattere generale ed applicando le procedure aziendali predisposte, provvede alla elaborazione di dati contabili, di gestione delle retribuzioni o di pratiche amministrative del settore operativo.
- Meccanico collaudatore
Lavoratore che in possesso di adeguata esperienza professionale svolge, con margini di autonomia, attività tecniche e/o tecnico manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, effettuando anche le relative operazioni di collaudo. Opera anche sulle macchine utensili.
5º LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono compiti pratici o amministrativi esecutivi, richiedenti specifiche conoscenze teorico pratiche acquisibili mediante addestramento professionale od esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure o metodi operativi prestabiliti.
Profili
- Addetto soccorso
Lavoratore che in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda.
Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevazione dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto.
- Addetto pratiche amministrative
Lavoratore che, in base ad istruzione e/o applicando le procedure in atto, svolge attività esecutive nell'ambito del settore di appartenenza, in applicazione di conoscenze tecnico pratiche acquisite mediante programmi di istruzione e/o specifici corsi professionali e/o adeguata esperienza.
- Addetto officina
Lavoratore, avente cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, che esegue, sulla base di indicazioni ricevute, di disegni o schemi equivalenti, attività di montaggio, smontaggio, riparazione e manutenzione mezzi e macchinari o loro parti, procedendo alla necessaria individuazione di guasti.
6º LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività semplici, richiedenti una professionalità di contenuto tecnico normale acquisibile attraverso un limitato periodo di prova pratica.
Profili
- Addetto al centralino telefonico.
- Autista commesso.
- Portavalori.
7º LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Profili
- Usciere.
- Custode.
- Fattorino.
- Addetto alle pulizie.
- Operaio comune.
NORMATIVA QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della Legge n. 190/85, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi che nell'ambito del 1º livello svolgono con carattere di continuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici od enti produttivi essenziali dell'Azienda, o di gestione di programmi o progetti di importanza fondamentale.
I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
INFORMAZIONE
Sul piano informativo, le Aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle Aziende.
FORMAZIONE
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi.
RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE
Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
BREVETTI
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di 70.000 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini di computo del trattamento di fine rapporto, della 13º mensilità e della 14º mensilità.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge n. 190/1985.
Art. 11 - Mutamento di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze dell'Azienda e previa informazione alle Rappresentanze Sindacali delle unità produttive interessate, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle previste dal suo livello di inquadramento nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 13 della Legge 300 del 20 maggio 1970.
Al lavoratore destinato temporaneamente a mansioni di livello superiore sarà corrisposto, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, il trattamento economico corrispondente all'attività svolta.
Trascorso un periodo di tre mesi con mansioni di livello superiore, avverrà il passaggio definitivo in detto livello superiore, salva l'ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La sostituzione temporanea di cui al comma precedente comporta il passaggio al livello superiore quando la sostituzione superi di quindici giorni la durata massima di assenza consentita per ciascuna causale e sempreché le superiori mansioni siano state attribuite al sostituto per un periodo di tempo superiore a tre mesi.
Qualora la sostituzione temporanea perduri, per qualsiasi ragione, oltre dodici mesi, il lavoratore, al compimento del suddetto periodo, avrà diritto all'inquadramento, a tutti gli effetti, nel livello superiore.
Trascorso il periodo di tre mesi consecutivi o ad intervalli in un periodo di 180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi in mansioni di livello superiore, avviene il passaggio definitivo in detto livello, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Nota transitoria - A decorrere dal mese di novembre 1995 le parti si impegnano a incontrarsi per una revisione del vigente sistema di classificazione del personale, al fine di renderlo più adeguato alle modifiche intervenute nel l'organizzazione del lavoro.
Le parti sono impegnate a definire contrattualmente la materia entro il mese di ottobre 1996, fermo restando che il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore alla data che le parti medesime converranno e comunque nell'ambito delle risorse economiche disponibili nell'accordo di rinnovo del presente contratto nazionale.
CAPITOLO IV - ORARIO DI LAVORO - RIPOSI - FESTIVITÀ E FERIE
Art. 12 - Orario di lavoro e turni
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalla Legge e che nulla viene innovato a tale disposizione, la durata settimanale dell'orario normale contrattuale è fissata in:
- 40 ore settimanali con turnazione indifferentemente svolta nelle ore diurne ed in quelle notturne, per i lavoratori le cui mansioni hanno diretto riferimento all'attività sulla viabilità o che, comunque, siano riferibili alla qualifica operaia, con turnazione (4+2) e durata della prestazione giornaliera pari ad otto ore.
Per particolari esigenze organizzative, per il servizio sulla viabilità ordinaria, per i trasporti a lungo raggio e per altre attività diverse da quelle di soccorso vero e proprio, può essere adottata anche una turnazione 5+2 (con riposi cadenti nelle giornate di sabato e domenica ed orario giornaliero continuativo pari a 7 ore e 30). Eventuali eccezioni verranno portate a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali.
- 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì, per tutti gli altri lavoratori, esclusi gli impiegati con funzioni direttive rientranti nell'eccezione di cui all'art. 1 del RDL 15 marzo 1923, n. 692.
Per gli Operatori di Centrale di Assistenza l'orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti settimanali con turnazione (4+2) e prestazione giornaliera pari a 7 ore e 30 minuti di effettivo lavoro.
Eventuali modifiche dei turni di lavoro saranno predisposte dall'Azienda previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, fermo restando che l'Azienda ha facoltà, in base alle obiettive esigenze del servizio, di disporre la distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito del turno o della giornata lavorativa.
L'Azienda ha facoltà, per esigenze di servizio a carattere provvisorio, di modificare i turni settimanali di riposo dandone preavviso al lavoratore.
In caso di preavviso inferiore a tre giorni verrà corrisposta, per la giornata di riposo settimanale non goduto, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggioranza del 50%.
Nei turni di lavoro avvicendati il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro oltre l'orario contrattuale per un periodo massimo di un'ora.
Nelle turnazioni che prevedono due giorni di riposo consecutivi vengono convenzionalmente riconosciuti:
- il primo giorno di riposo, come riposo di turno;
- il secondo giorno, come riposo settimanale vero e proprio.
In caso di richiamo in servizio durante il giorno di riposo settimanale, esclusa l'ipotesi di anticipazione o protrazione di orario, verrà assicurato il pagamento di un minimo di quattro ore maggiorate del 50%.
Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario contrattuale fino a quello massimo legale.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 48 ore settimanali stabilite dalla Legge. Per il solo personale addetto alla viabilità, le cui mansioni sono riconosciute come discontinue o di semplice attesa, e per il personale impiegatizio con analoghe mansioni discontinue (uscieri, centralinisti, commessi, etc.) l'orario massimo legale è quello di 60 ore settimanali previsto dalla Legge.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella sola giornata di riposo settimanale o nei giorni di festività di cui all'art. 14.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Il turno ordinario di lavoro svolto durante l'intero orario notturno viene retribuito con la maggiorazione del 25% della retribuzione oraria.
Le ore di lavoro prestate oltre l'orario contrattuale sono considerate straordinarie ai soli effetti contrattuali per quanto riguarda le seguenti maggiorazioni della retribuzione oraria previste a tale titolo:
- straordinario feriale diurno 25%;
- straordinaria feriale notturno 45%;
- straordinario festivo diurno 50%;
- straordinario festivo notturno 70%.
Per il lavoro festivo la retribuzione oraria viene maggiorata:
- del 50%, se diurno;
- del 70%, se notturno.
Le prestazioni di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattuale hanno carattere di eccezionalità e saltuarietà e non possono eccedere il limite di 2 ore giornaliere, 10 ore settimanali, 150 annue.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, salvo giustificato impedimento.
Le prestazioni di lavoro oltre l'orario contrattuale, esclusa l'ipotesi di protrazione di orario, devono essere preventivamente autorizzate.
Le Imprese, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali interessate, forniranno ogni 3 mesi, i dati relativi alle ore lavorate oltre l'orario contrattuale.
Art. 14 - Festività e riposo settimanale
Sono considerati giorni festivi:
- le domeniche, ovvero i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui all'art. 12;
- le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1º Gennaio)
2) Epifania (6 Gennaio)
3) Lunedì dopo Pasqua
4) Anniversario della Liberazione (25 Aprile)
5) Festa del Lavoro (1º Maggio)
6) Assunzione (15 Agosto)
7) Ognissanti (1º Novembre)
8) Immacolata Concezione (8 Dicembre)
9) S. Natale (25 Dicembre)
10) S. Stefano (26 dicembre)
11) Madonna del Soccorso (31 Maggio)
12) Festività dei Santi Pietro e Paolo, 29 giugno, per il Comune di Roma.
Per le festività su indicate trovano applicazione le norme di Legge e quelle previste dall'accordo Interconfederale del 3 Dicembre 1954.
In sostituzione delle festività soppresse dalla Legge n. 54 del 5 marzo 1977, successivamente modificata dal D.P.R. 28/12/85, n.792 ad ogni lavoratore competono 4 giorni di riposi compensativi annui.
Per i lavoratori delle unità produttive situate nel Comune di Roma, il numero dei predetti riposi compensativi viene ridotto a tre in relazioni al citato D.P.R..
Per le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (2 giugno e 4 novembre) i lavoratori beneficeranno del trattamento previsto per 1e festività che coincidono con la domenica.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati e che quindi usufruiscono del riposo settimanale anche in giorni diversi dalla domenica, la Domenica viene considerata come giornata lavorativa mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, quello fissato dai turni di cui sopra.
Per i lavoratori turnisti sopra menzionati, il trattamento previsto dall'art. 1 dell'Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954 sarà corrisposto allorché le ricorrenze festive indicate al 1º comma del presente articolo coincidano con l'effettivo giorno di riposo settimanale (anziché con la domenica, come convenzionalmente indicato al 1º comma degli articoli 1 e 2 del predetto Accordo Interconfederale).
Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo dì ferie nella seguente misura:
- giorni 24 lavorativi, con esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 14, dei riposi di turno e dei riposi settimanali, per il personale turnista;
- giorni 22 lavorativi, con esclusione dei sabati, delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 14, per tutti gli altri lavoratori.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mesi superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero ai soli fini delle ferie.
Il periodo di prova, una volta ultimato, va compiuto agli effetti della determinazione delle ferie spettanti.
L'estinzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha diritto al relativo godimento o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiore a quello maturato, l'Azienda può trattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
I periodi di ferie, entro il 31 marzo di ogni anno, devono essere concordati tra le Aziende e le Rappresentanze Sindacali, tenendo conto delle esigenze del personale e del lavoro, per il buon funzionamento del servizio. In caso di chiusura degli uffici nei periodi di agosto e dicembre, i lavoratori potranno richiedere un ulteriore periodo di ferie a titolo individuale da aggiungere alle ferie collettive assegnate dall'azienda in tali occasioni.
Limitatamente al personale turnista addetto alla viabilità, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º giugno ed il 30 settembre, viene concesso, salvo diversa richiesta scritta dell'interessato, un numero di giorni di ferie non inferiori al 50% di quelli spettanti per l'anno in corso.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
In caso di richiamo in servizio del lavoratore in ferie è dovuto il trattamento di trasferta previsto dall'art. 27 limitatamente ai giorni necessari per il raggiungimento del posto di lavoro.
In caso di spostamento del periodo feriale precedentemente concordato, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per tale ragione e regolarmente comprovate. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo di ferie, di malattia regolarmente denunciata e certificata. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale, entro l'anno, delle ferie maturate, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno successivo.
Nel corso del periodo di ferie, al lavoratore è dovuta la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 16, con esclusione delle eventuali indennità strettamente legate alla prestazione.
A richiesta del lavoratore il periodo di ferie può essere frazionato.
CAPITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 16 -- Elementi della retribuzione
Sono elementi base della retribuzione:
1) minimo tabellare di livello;
2) indennità di contingenza;
3) scatti di anzianità.
Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:
4) tredicesima mensilità;
5) quattordicesima mensilità;
6) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze, quali ad esempio:
- indennità di cassa, indennità di maneggio denaro, indennità di porta valori, indennità di funzione, elemento distinto della retribuzione, indennità di officina, ecc.
A partire dall'1/11/94 e dalle date successivamente indicate nella presente tabella i valori mensili dei minimi tabellari risultano così modificati:
Livelli | Parametri | minimi dall'1/11/94 | minimi dall'1/1/95 | minimi dall'1/1/96 |
1 | 250 | 1.482.000 | 1.558.000 | 1.620.000 |
2 | 210 | 1.245.000 | 1.309.000 | 1.361.000 |
3 | 165 | 978.500 | 1.028.500 | 1.068.500 |
4 | 160 | 949.000 | 998.000 | 1.037.000 |
4S | 155 | 918.500 | 965.500 | 1.003.500 |
5 | 136 | 806.000 | 848.000 | 881.000 |
6 | 118 | 700.000 | 736.000 | 765.000 |
7 | 100 | 593.000 | 624.000 | 648.000 |
NORMA TRANSITORIA
IMPORTO FORFETTARIO
Ai lavoratori in forza alla data del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro-capite, come di seguito specificato, a saldo dei riflessi economici e normativi relativi al periodo 1/6/1992 - 31/10/1994.
L'importo forfettario lordo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di Legge né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e verrà riconosciuto nelle misure, con le modalità e secondo le scadenze di seguito indicate:
a) ú 330.000 (trecentotrentamila) parametrate sul 4º livello (par. 155) con le retribuzioni del mese di novembre 1994. Questo importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori in forza alla data del 4/11/94 assunti dal 1/6/94 a tutto il 31/10/1994 in funzione della data di assunzione. A tale fine non saranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle uguali o superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
b) ú 850.000 (ottocentocinquantamila) in cifra fissa, per tutti i dipendenti, con le retribuzioni del mese di febbraio 1995. Questo importo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori in forza alla data del 4/11/1994 assunti dal 1/6/92 a tutto il 31/5/94 in funzione della data di assunzione. A tale fine non saranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle uguali o superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
I periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio (art. 4 Legge 30/12/71, n. 1204), che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra.
L'importo forfettario lordo di cui alle precedenti lettera a) e b) sarà corrisposto al personale part-time in diretta relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Art. 18 - Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza viene corrisposta nella misura e secondo le norme previste dagli Accordi Interconfederali.
A seguito del conglobamento nei minimi tabellari dell'indennità di contingenza maturata a tutto il 31 gennaio 1977, l'indennità di contingenza corrisposta è quella maturata a partire dal 1º febbraio 1977 fino al 1º novembre 1991.
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio prestato effettivamente e per un massimo di otto bienni, ad un aumento retributivo, a titolo di scatto di anzianità, determinato in misura fissa, in corrispondenza dei singoli livelli di inquadramento.
Livelli | Scatto anzianità |
1 | 83.000 |
2 | 71.500 |
3 | 57.000 |
4 | 55.200 |
4S | 53.000 |
5 | 47.500 |
6 | 40.800 |
7 | 34.500 |
Per i lavoratori assunti entro i primi 15 giorni del mese, la decorrenza viene anticipata al 1º giorno dello stesso mese in cui si compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Alla scadenza del primo successivo biennio gli scatti verranno ricalcolati secondo l'importo fisso corrispondente al nuovo livello, senza corresponsione di arretrati.
Art. 20 - Elemento distinto della retribuzione (EDR)
A norma del protocollo sottoscritto il 31 luglio 1992 dal Governo, dalla Confindustria e dalle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, a partire dall'1-1-93 è corrisposta al personale una somma a titolo di elemento distinto dalla retribuzione (EDR) pari a L. 20.000 (ventimila) per 13 mensilità.
Art. 21 - Indennità di cassa e indennità di maneggio denaro
Al personale che svolge mansioni di cassiere ed ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro, con responsabilità per eventuali mancanze nei rendiconti, sarà corrisposta una indennità mensile pari al sei % dei minimo tabellare mensile vigente per il livello al quale il lavoratore è assegnato.
L'indennità sarà corrisposta per intero purché, nel mese, il lavoratore abbia effettivamente prestato servizio per almeno un giorno con integrale copertura del proprio turno di lavoro.
A partire dall'1/11/94 al lavoratore al quale dovessero essere affidati in modo occasionale e saltuario compiti di portavalori non rientranti nelle mansioni abituali, sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva esecuzione di tali compiti accessori, una indennità giornaliera pari al 6% del minimo tabellare giornaliero vigente per il livello al quale il lavoratore è assegnato.
Qualora nel corso dello stesso mese i compiti di portavalori dovessero essere affidati per più di sette giorni lavorativi anche non consecutivi l'indennità di cui sopra sarà erogata in misura forfettaria pari al 6% del minimo tabellare mensile vigente per il livello al quale il lavoratore è assegnato.
Tale indennità non è cumulabile con l'eventuale indennità di cassa e di maneggio denaro di cui all'art.20.
NORMATIVA TRANSITORIA VALIDA DAL 1-11-94 AL 30-6-95
Indennità di raccolta, smistamento, custodia e recapito di denaro e/o di valori
A pårtire dal 1/11/94 ai lavoratori che venissero adibiti saltuariamente a mansioni che comportano raccolta, smistamento, custodia e recapiti di denaro e/o di valori, sarà corrisposta per ogni giorno di effettiva prestazione un'indennità pari al 6% del minimo tabellare vigente per il livello di appartenenza. Tale indennità non è cumulabile con le eventuali indennità di cassa e di maneggio denaro di cui ai commi precedenti.
Nota a verbale - Quanto corrisposto tra il 1/11/94 e il 30/6/95 a titolo di indennità di raccolta, smistamento, custodia e recapito di denaro e/o di valori sulla base delle disposizioni dell'accordo nazionale 4 novembre 1994 è fatto comunque salvo e non si darà corso ad eventuali conguagli con quanto disposto dal presente articolo.
Art. 23 - Indennità di officina
Al personale assegnato in via permanente al lavoro di officina, sarà corrisposta una indennità mensile di lire 100.000, valida ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Art. 24 - Indennità di lavoro domenicale
Al personale turnista sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità di Lire 7.500 per ogni domenica lavorata.
L'indennità di mensa, pari a Lire 2.500 giornaliere, sarà corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, intendendosi per effettiva presenza anche i giorni di ferie e di infortunio sul lavoro.
Pertanto tale indennità non sarà computata in alcun istituto contrattuale o di Legge.
Art. 26 - Corresponsione della retribuzione
Il pagamento della retribuzione mensile sarà effettuato di norma:
- entro il giorno 30 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la prestazione, per il personale con qualifica operaia,
- entro il giorno 30 dello stesso mese in cui è avvenuta la prestazione, per tutti gli altri lavoratori.
Qualora le date di cui sopra vengano a cadere di sabato o di giorno festivo, il pagamento verrà anticipato al giorno lavorativo precedente.
In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi costitutivi della stessa, al lavoratore sarà intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Il pagamento della retribuzione è effettuato tramite accredito su un conto corrente bancario personale, indicato dal lavoratore, o tramite mandato di pagamento.
Art. 27 - Retribuzione giornaliera ed oraria
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 quella mensile composta dagli elementi base (1, 2 e 3) dell'art. 16 e, se dovuto, dall'assegno ad personam non assorbibile (punto cinque delle norme transitorie dell'art. 19 del CCNL 1º settembre 1980).
La retribuzione oraria convenzionale si ottiene dividendo quella mensile sopra specificata per:
- 165, per i lavoratori con orario di lavoro di 40 ore settimanali
- 152, per i lavoratori con orario di lavoro di 37,50 ore settimanali.
Art. 28 - Mensilità aggiuntive
L'Azienda corrisponderà, al personale in servizio e non in prova, una tredicesima mensilità, entro il 15 dicembre, ed una quattordicesima mensilità, entro il 15 giugno, d'importo pari alla retribuzione mensile maturata da ciascun lavoratore alle rispettive date di corresponsione e composta dagli elementi di cui ai punti 1-2-3-6, dell'art. 16 oltre, se dovuti, agli importi attribuiti come assegno ad personam con esclusione dell'indennità di cassa, di maneggio denaro o di altre eventuali indennità, la cui corresponsione non sia stata espressamente fissata in quattordici mensilità.
Qualora il rapporto di lavoro s1a iniziato nel corso dell'anno o venga a cessare prima dei compimento dell'anno intero, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono stati i mesi di servizio effettivamente compiuti. La frazione di mese superiore a 15 giorni verrà conteggiata come mese intero.
Il lavoratore si intende in trasferta quando, per esigenze di servizio, inizia e termina la prestazione in sede o zona diversa da quella assegnata.
Deve altresì intendersi in trasferta il lavoratore che, per la sostituzione di personale assente (ferie, malattia, infortunio, aspettativa, permessi, ecc.) o per attività di trasporto, sia chiamato a fornire la prestazione fuori della sede o zona normalmente assegnata.
L'indennità giornaliera di trasferta è pari a Lire 35.250.
Ai lavoratori in trasferta verrà corrisposta:
1) per le trasferte rientranti nell'ambito del turno ordinario di lavoro, comprese le ore necessarie agli spostamenti e comunque per periodi non inferiori alle quattro ore e trenta minuti consecutivi, un'indennità pari al 40% del valore giornaliero della trasferta;
2) per le prestazioni effettuate in trasferta oltre la durata del turno ordinario di lavoro:
a) un'indennità pari al 40% della trasferta giornaliera ed il rimborso di un pasto, per le trasferte di durata non superiore a 10 ore;
b) un indennità pari al 100% della trasferta giornaliera ed il rimborso di un pasto, per le trasferte di durata superiore a 10 ore, fino ad un massimo di 15 ore;
c) un'indennità pari al 200% della trasferta giornaliera ed il rimborso dei pasti, per le trasferte di durata superiore a 15 ore.
Il rimborso dei pasti, nei limiti della normalità, verrà effettuato previa presentazione dei documenti giustificativi. La consumazione del pasto comporterà un'interruzione del lavoro e della retribuzione pari ad 1 ora.
Le eventuali spese di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto e di pernottamento, nei limiti della normalità, saranno rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi.
Al lavoratore che, per ragioni di servizio e preventivamente autorizzato, adoperi la propria autovettura, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico, indipendentemente dal tipo e dalla cilindrata della vettura utilizzata, secondo le tariffe forfettarie predisposte dall'ACI.
Nota a verbale - Entro il mese di luglio 1995, a livello aziendale, saranno contrattati, ove possibile, meccanismi e strumenti di diversificazione del trattamento di trasferta in funzione di parametri oggettivi di allontanamento dalla sede abituale di lavoro.
Il lavoratore può essere trasferito da una sede ad un'altra per motivi tecnici, organizzativi e produttivi.
L'Azienda comunicherà all'interessato detti motivi nella lettera di trasferimento, secondo lo spirito della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'Azienda cercherà, inoltre, di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale e familiare del lavoratore.
Il lavoratore trasferito non a sua domanda conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità che siano inerenti a condizioni locali ed a prestazioni particolari che non ricorrono nella nuova sede.
Il trasferimento, di norma, deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso non inferiore a 60 giorni, fatti salvi i casi urgenti e motivati.
In caso di trasferimento per i motivi indicati nel 1º comma, verrà corrisposta l'indennità di trasferta per 10 giorni.
Al lavoratore che, a seguito di trasferimento, debba effettuare il trasloco, sono dovuti, previa richiesta, sei giorni di permesso compreso il viaggio.
Qualora per effetto del trasferimento di cui al 1º comma il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, avente data certa, lo stesso ha diritto al rimborso di tale indennità, fino a concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Al lavoratore che viene trasferito sono dovute le spese di viaggio e di trasporto propri, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.). Il lavoratore presenterà un preventivo all'Azienda per il benestare. Il trasporto dei mobili e delle masserizie deve essere assicurato, a carico dell'Azienda, contro il rischio dei danni nei limiti di un massimale di lire 10.000.000.
Al lavoratore trasferito a domanda compete il quaranta % dell'indennità di trasferta e dei rimborsi spese sopra indicati, oltre alle giornate di permesso.
Se entro un anno e mezzo dalla data del trasferimento il lavoratore non ha provveduto a trasferire i congiunti conviventi a carico, perde il diritto al trattamento economico e normativo previsto, salvo i casi di giustificato impedimento da comunicare all'Azienda entro lo stesso termine, a pena di decadenza dal diritto stesso.
Al lavoratore trasferito non a domanda che venga licenziato per motivo diverso dalla giusta causa, compete, oltre al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 47, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, anche per i familiari a carico, per il rientro nella immediata precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente avvenuto.
Inoltre, al lavoratore di cui al precedente comma che abbia provveduto, entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro, all'effettivo trasporto delle masserizie presso l'immediata precedente residenza, è dovuto il relativo rimborso spese nella misura concordata con l'Azienda prima del trasferimento stesso.
In caso di morte del lavoratore, pendente il rapporto di lavoro, le norme di cui al comma precedente vengono applicate nei riguardi dei congiunti già conviventi a carico, sempre che a suo tempo questi si siano trasferiti congiuntamente con il lavoratore e abbiano coabitato con lo stesso. Il medesimo rimborso è dovuto ai congiunti del lavoratore deceduto che intendano trasferirsi in altra residenza entro i confini dello Stato e sempre che detto trasferimento abbia luogo entro e non oltre due mesi dal decesso del lavoratore.
CAPITOLO VI - TRATTAMENTO DURANTE LE ASSENZE
Il lavoratore che, per legittime ragioni, non può presentarsi in servizio, deve dame notizia immediata al proprio superiore diretto o, in assenza, a chi ne fa le veci o all'unità organizzativa cui è assegnato, fornendo entro ventiquattro ore, salvo il caso di motivato impedimento, le relative spiegazioni.
I lavoratori turnisti daranno tale comunicazione almeno sei ore prima dell'inizio del proprio turno di servizio, salvo il caso di motivato impedimento.
Art. 32 - Malattia ed infortuni sul lavoro
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell'Azienda il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi della Legge n. 300 del 1970.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 300 del 1970 per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue:
- il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite di controllo;
- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore, a meno che non sussistano comprovati motivi di impedimento, dovuti a causa di forza maggiore, darà preventiva informazione all'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari del caso.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in Azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate decade dal diritto all'indennità economica e di conseguenza dal diritto all'integrazione aziendale per l'intero periodo di malattia.
Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a provvedimenti di Legge che successivamente all'accordo statuiranno sull'argomento.
Art. 33 - Conservazione del posto
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi in caso di malattia e sino alla data di guarigione clinica in caso di infortunio, senza interruzione di anzianità.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità superi in complesso i dodici mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A tale fine si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Decorsi i limiti di cui sopra, il rapporto sarà risolto di pieno diritto con la liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Art. 34 - Trattamento economico di malattia e infortunio
Per il trattamento di malattia ed infortunio valgono le norme di carattere generale.
Per i casi di T.B.C., fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme di Legge.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non determinati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, verrà accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento.
OPERAI
Per le assenze per causa di malattia all'operaio sarà corrisposta, a partire dal 1º giorno lavorativo di assenza fino al 180º giorno, una integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza.
Dal 181º giorno e fino al termine della conservazione del posto, il 50% della retribuzione globale.
Per le assenze per infortunio sul lavoro all'operaio non in prova sarà corrisposta una integrazione del trattamento INAIL fino a raggiungere il 100% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza dal primo giorno lavorativo di assenza fino a guarigione clinica.
IMPIEGATI E QUADRI
Per le assenze per causa di malattia all'impiegato (o quadro) sarà corrisposta la retribuzione contrattuale in misura intera per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato (o quadro) nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato (o quadro), con più periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
Per le assenze per infortunio sul lavoro all'impiegato (o quadro) sarà corrisposta l'intera retribuzione dal primo giorno e fino a guarigione clinica, dedotto quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL.
Art. 35 - Permessi e riposi retribuiti
Per i casi sotto indicati previa specifica richiesta e autorizzazione scritta, il lavoratore potrà usufruire dei seguenti permessi retribuiti:
CONGEDO MATRIMONIALE
Quindici giorni di calendario per tutti i lavoratori, con esclusione di quelli in prova.
LUTTO DI FAMIGLIA
Cinque giorni di calendario, più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, fino a un massimo di dieci giorni complessivi, ai lavoratori colpiti da grave lutto familiare, per tale intendendosi la morte del genitore, coniuge, figlio o fratello.
CURE TERMALI
Si richiamano le norme di Legge vigenti in materia.
TRASLOCO
Tre giorni di calendario al lavoratore che debba effettuare il trasloco per cambio di abitazione. Nel caso di coniugi dipendenti, i giorni di permesso verranno suddivisi tra gli interessati.
NASCITA FIGLI
Tre giorni di calendario in occasione dell'evento.
LAVORATORI STUDENTI
A norma dell'art. 10 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Per i permessi di cui sopra deve essere prodotta certificazione.
RIPOSI COMPENSATIVI
I quattro, ovvero tre giorni, di riposo compensativo di cui all'art. 14 vanno normalmente usufruiti in giornate singole.
Potranno essere goduti in unica soluzione o in giornate consecutivamente con giornate di ferie solo nel caso in cui queste ultime siano esaurite. I riposi non fruiti entro il 31 dicembre di ogni anno decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto alla predetta data.
Si richiamano, parimenti, le vigenti norme di Legge riguardo a permessi richiesti per donazione sangue, per chiamate a funzioni pubbliche elettive, ovvero a funzioni di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista in occasione di elezioni politiche ed amministrative.
Per la chiamata o il richiamo alle armi valgono le norme di Legge.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva o per richiamo alle armi, sarà considerato utile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio (scatti di anzianità, misura delle ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto).
Al termine dei suddetti periodi il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve mettersi a disposizione dell'Azienda per riprendere servizio. In mancanza, il contratto di lavoro si intende risolto.
Per giustificati motivi di carattere personale, l'Azienda, se lo ritiene compatibile con le esigenze di servizio, potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa, fino al massimo di un anno, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, previa richiesta, periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. L'aspettativa concessa a tale titolo dura fino alla scadenza del mandato ed il periodo relativo verrà considerato utile ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Possono essere inoltre concessi, previa richiesta scritta del lavoratore, periodi di aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di 2 mesi per ogni anno solare, con regolare decorso del trattamento di fine rapporto, per assistenza operatoria o post-operatoria o nei casi in cui necessiti una assistenza continuata per gravi casi di salute a familiare convivente e a genitori non conviventi. La concessione di tale aspettativa è subordinata alla presentazione di apposita certificazione medica comprovante gli stati di necessità di cui sopra.
Periodi di aspettativa, secondo le modalità e i termini previsti al 1º comma del presente articolo, saranno concessi d'ufficio nei casi in cui il lavoratore si trovi in stato di detenzione per reati comuni, comunque estranei alla sua attività nell'ambito dell'Azienda.
Art. 38 - Tutela della maternità
Per il trattamento economico e normativo in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economia delle lavoratrici madri.
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice dovrà consegnare all'Azienda e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto, rilasciato in duplice copia da un ufficiale sanitario, dal medico condotto o dall'istituto erogatore dell'indennità di maternità.
Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
- le generalità della lavoratrice;
- l'indicazione del datore di lavoro, della sede di servizio, delle mansioni alle quali è addetta la lavoratrice, dell'istituto presso il quale la stessa è assicurata per il trattamento di malattia;
- il mese di gestazione alla data della visita;
- la data presunta del parto.
Il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro decorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino alla data effettiva del parto.
L'ulteriore periodo di tre mesi di assenza obbligatoria decorre dal giorno successivo a quello del parto.
Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni dall'evento, all'Azienda e all'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo.
In aggiunta al periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice, entro un anno dalla nascita del bambino, può richiedere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, anche frazionabile, per un massimo di sei mesi.
Può inoltre assentarsi fino ai tre anni di età del bambino, in caso di malattia del bambino stesso, previa presentazione del certificato medico.
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre, ovvero che ha adottato un bambino, ha diritto a due periodi di riposo, interamente retribuiti, di un'ora ciascuno, anche cumulabili, la cui distribuzione nell'orario di lavoro giornaliero deve essere concordata con l'Azienda, tenendo anche conto delle esigenze di servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO:
A) Assenza obbligatoria:
- indennità giornaliera, pari all'ottanta % della retribuzione, a carico dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di malattia;
- integrazione, da parte dell'Azienda, dell'indennità erogata dall'istituto competente, fino a raggiungere il cento % della retribuzione giornaliera, per le festività cadenti nel periodo di astensione obbligatoria e il cento % di quanto spettante a titolo di tredicesima mensilità;
- il periodo di astensione obbligatoria viene regolarmente computato sia ai fini delle ferie che dell'anzianità di servizio.
B) Assenza facoltativa:
- integrazione dell'indennità, come sopra specificato, per le festività cadenti nel periodo;
- decorso dell'anzianità ai soli fini del trattamento di fine rapporto;
- indennità giornaliera, a carico dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di malattia, pari al trenta % della retribuzione;
- durante il periodo di astensione facoltativa non maturano le tredicesime mensilità, le ferie, gli scatti di anzianità ecc.
Alle lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio non spettano le mensilità oltre la tredicesima.
Le indennità a carico degli istituti tenuti all'erogazione del trattamento di maternità sono corrisposte dall'Azienda a titolo di anticipazione.
Le eventuali dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 1971, n.1204, il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice anche all'Ispettorato del Lavoro, che le convalida. A detta convalida è condizionata la risoluzione del contratto di lavoro (D.P.R. 25 Novembre 1976, n. 1026).
Art. 39 - Tutela delle persone handicappate
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita dei bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui al comma 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata Legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, con handicap, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona con handicap maggiorenne, in situazione di gravità, può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Art. 40 - Tutela delle persone tossicodipendenti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, e sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Il lavoratore turnista addetto alla viabilità, nel caso di ritiro della patente di guida da parte delle Autorità, conserverà il posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso. Tale diritto è escluso quando il provvedimento dipende da fatti tali da costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Durante il suddetto periodo il lavoratore potrà essere adibito ad altre mansioni senza riduzione della retribuzione del livello di inquadramento.
Ove ciò non fosse possibile, l'Azienda garantirà al lavoratore, anche attraverso polizza assicurativa, un'indennità non inferiore al cento % della retribuzione mensile in godimento.
L'Azienda provvede a proprie spese a dotare il personale turnista addetto alla viabilità del vestiario di servizio (tute, impermeabili, ecc.) invernale ed estivo, la cui fornitura va concordata con la Rappresentanza Sindacale.
Il lavoratore è tenuto a usare tale vestiario con normale diligenza, evitando deterioramenti eccedenti il normale uso; deve altresì restituire il vestiario ricevuto nel momento in cui la stesso viene sostituito nonché in occasione dell'estinzione del rapporto di lavoro o dell'assegnazione a mansioni che non richiedano l'uso di indumento di lavoro.
CAPITOLO VIII - NORME DISCIPLINARI
Art. 43 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha il dovere di:
- eseguire con la massima diligenza i compiti che gli sono stati affidati, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive Aziendali fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
- osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite;
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti di superiori, colleghi, dipendenti, pubblico, con particolare riguardo al personale di Aziende o Enti interessati al servizio o, comunque, in rapporto con l'Azienda;
- non contrarre affari per conto proprio o di terzi durante il servizio, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di lavoro dell'Azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio;
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali, inerenti al servizio, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico aziendale nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di Legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda porterà a sua conoscenza, emanate al riguardo dall'Azienda stessa;
- curare con attenzione e diligenza la manutenzione e la conservazione degli automezzi a lui affidati nonché, a sua cura e spese, perfezionare le pratiche amministrative relative all'aggiornamento della propria patente di guida, ove richiesta dalla natura della prestazione;
- non instaurare rapporti di lavoro a qualsiasi titolo, anche nelle ore libere dal servizio, con Enti o Aziende appartenenti all'organizzazione, o anche estranee alla stessa, che possano in qualche modo recare danno al servizio o che, comunque, possano costituire concorrenza sleale o dar luogo a contrasto di interessi.
Art. 44 - Sanzioni disciplinari
Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con le seguenti sanzioni disciplinati:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione base;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) la multa può essere inflitta, per esempio, al lavoratore che:
- si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda e lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo a norma di Legge della presenza;
- esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- arrechi danno per incuria al materiale o ai veicoli dell'Azienda, oppure non avverta subito l'Azienda degli eventuali danni arrecati;
- tenga un contegno inurbano o scorretto nei confronti degli utenti, del personale di Aziende o Enti in rapporto con l'Azienda o dei superiori gerarchici;
3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per inadempienze ancor più gravi, come appresso esemplificato, al lavoratore che:
- si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- ometta, ritardi o registri infedelmente sui rapporti di servizio o sulla distinta delle ore lavorate i dati relativi all'attività svolta;
- ometta, ritardi o comunichi infedelmente gli incidenti accaduti nel corso del servizio o, comunque, fatti rilevanti attinenti all'attività;
- impieghi per proprio tornaconto, mezzi o materiali dell'Azienda;
- non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
- alteri nell'interesse proprio o di un altro lavoratore i sistemi di controllo predisposti dall'Azienda (schede, rapporti, distinte, ecc.).
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Resta, naturalmente, salva ed impregiudicata la facoltà di recesso, con le modalità prescritte dalla Legge e dal Contratto Collettivo, qualora la gravità dei fatti (anche se compresi in quelli sopra esemplificati) la consenta.
L'Azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale senza aver preventivamente e per iscritto contestato l'addebito al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In ogni caso i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta.
Le giustificazioni o i chiarimenti del lavoratore all'Azienda devono essere comunicati per iscritto.
Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il lavoratore, al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, può promuovere nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione alla quale è iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora l'Azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se l'Azienda adisce l'Autorità Giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Qualora la mancanza contestata sia tale, considerata la particolarità della prestazione, da incidere sulla natura fiduciaria del rapporto, l'azienda può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in attesa di accertamenti. In tal caso il periodo di sospensione viene retribuito.
L'eventuale estinzione del rapporto decorre dalla data di licenziamento e non già da quella della sospensione.
CAPITOLO IX - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 45 - Estinzione del rapporto
Il rapporto di lavoro si estingue, senza obbligo di preavviso, al compimento dei limiti di età stabiliti dalle leggi vigenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (Legge 6 luglio 1939, n. 1272 - Legge 26 febbraio 1982 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni), salva la facoltà, prevista dalla citata Legge 54, sull'opzione al proseguimento del rapporto in caso di non raggiungimento dei massimali pensionistici.
Il rapporto di lavoro si estingue altresì per:
- giustificato motivo, con preavviso, determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
- giusta causa, senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
In caso di licenziamento, fatta eccezione per i casi previsti nel precedente art. 45, al lavoratore licenziato spetterà un periodo di preavviso di quattro mesi indipendentemente dall'anzianità e dal livello di inquadramento.
In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
I termini del preavviso decorrono dal giorno 15 o dalla fine dei mese.
La parte che recede senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non dato.
È però facoltà della parte che riceve il preavviso di estinguere il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso stesso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Nel corso del periodo di preavviso l'Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà al lavoratore brevi permessi per la ricerca di altra occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui all'art. 27.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del contratto di lavoro per licenziamento o per dimissioni, è dovuta al lavoratore:
- per l'anzianità maturata a tutto il 31 maggio 1982, una indennità pari a 30/30 della retribuzione mensile dovuta alla stessa data, per ogni anno di servizio alle dipendenze dell'Azienda, determinata secondo le norme di cui all'art. 2120 C.C., con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità di contingenza maturata posteriormente al 31 gennaio 1977 e fino al 31 maggio 1982;
- per l'anzianità maturata a partire dal 1º giugno 1982, un'indennità calcolata sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
Ai fini del comma precedente, per retribuzione dovuta si intende quella composta dagli elementi di cui all'art. 16, con esclusione delle indennità non corrisposte in via continuativa e avuto riguardo, in tema di indennità di contingenza, alle norme di cui alla Legge n. 297 del 29 maggio 1982.
Le frazioni di anno verranno computate per dodicesimi, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni verranno considerate come mese intero.
Il trattamento di cui sopra, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione, di cui al comma precedente, per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mesi uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
In aggiunta al trattamento di cui al 1º comma, al personale che estingue il rapporto di lavoro per infermità o, agli aventi diritto a norma di Legge, per morte del lavoratore stesso durante il rapporto di lavoro, saranno attribuite:
- sei mensilità di retribuzione, se all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro ha maturato un'anzianità di servizio superiore a venti anni;
- quattro mensilità di retribuzione, se ha maturato una anzianità superiore a quindici anni ma non superiore a venti;
- due mensilità, se ha maturato un'anzianità superiore a dieci anni ma non superiore a quindici;
- una mensilità, se ha maturato un'anzianità di servizio superiore a cinque anni ma non superiore a dieci anni.
Art. 48 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
I lavoratori con almeno otto anni di anzianità di servizio possono chiedere un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data richiesta.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10%,degli aventi titolo di cui al precedente comma e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Le richieste degli aventi diritto dovranno essere presentate all'Azienda per iscritto allegando i documenti giustificativi, entro la fine di ciascun trimestre dell'anno solare (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) e, di norma, saranno soddisfatte entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
L'accettazione delle richieste di anticipazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri di priorità, elencati nell'ordine:
1) anzianità di servizio;
2) numero dei familiari a carico secondo le norme per il diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
L'anticipazione sul trattamento di fine rapporto può essere richiesta una sola volta durante l'intero rapporto di lavoro alle seguenti condizioni:
- anzianità di servizio non inferiore a otto anni;
- richieste motivate esclusivamente da:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, documentato da atto notarile.
Le richieste di anticipazione per spese sanitarie possono essere riferite, oltre che al lavoratore titolare del diritto, anche al coniuge ed ai figli; le richieste a tale titolo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- certificato, in originale, della struttura sanitaria pubblica attestante la straordinarietà della terapia o dell'Intervento;
- certificazione medica, sempre in originale, da cui risulti la presumibile durata della terapia e dell'intervento stesso ed il costo preventivabile.
Le richieste di anticipazione riguardanti la prima casa possono essere inoltrate, oltre che per i casi di vero e proprio acquisto dell'immobile, anche per i casi di costruzione della prima casa, per sé o per i figli, sia in forma privata che tramite cooperativa, previa presentazione della documentazione sotto elencata:
1) Acquisto:
- atto notarile di trascrizione in originale o in copia legalizzata;
- documentazione, sempre in originale o in copia legalizzata, attestante l'ammontare e le modalità di estinzione del debito contratto per l'acquisto dell'immobile, nonché l'importo del debito residuo al momento della domanda di anticipazione;
- dichiarazione di responsabilità attestante, ove non risulti da altra documentazione, che trattasi della prima casa di abitazione.
Nel caso in cui il debito sia stato contratto con privati, anziché con Enti o Istituti di Credito o Finanziari, dovrà essere presentata dichiarazione originale resa davanti ad un notaio sia dal debitore che dal creditore, attestante l'importo e le modalità di restituzione del debito.
2) Costruzione in forma privata:
- copia legalizzata della licenza di costruzione edilizia rilasciata dal Comune interessato, con l'indicazione dell'importo presunto dei lavori;
- dichiarazione di responsabilità, come precisato al punto precedente.
In caso di accettazione della domanda dovrà inoltre essere presentato, entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori, atto notarile di proprietà.
3) Costruzione tramite cooperativa:
- certificazione in originale, o in copia legalizzata, attestante l'iscrizione della cooperativa e l'ammontare del costo presunto di costruzione per la quota parte riguardante il dipendente interessato.
Detta certificazione dovrà essere rinnovata annualmente per accertare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla anticipazione;
- dichiarazione di responsabilità, come precisato ai punti precedenti.
In caso di accettazione della domanda di anticipazione, entro sei mesi dall'acquisizione della proprietà dell'immobile, dovrà essere presentato l'atto notarile previsto dalla Legge.
Condizioni generali:
1) Le anticipazioni verranno erogate con le modalità già descritte e dovranno essere integralmente restituite qualora non pervengano, entro i termini stabiliti, i documenti richiesti.
2) Qualora l'interessato rinunci, per qualsiasi motivo, all'anticipazione già concessa ma non ancora erogata, dovrà darne comunicazione scritta entro il più breve tempo possibile.
3) Le anticipazioni già deliberate decadranno e non saranno più erogate qualora, entro, tre mesi dalla delibera, l'interessato non presenti i documenti richiesti.
4) Non verranno prese in considerazione le richieste di anticipazione per l'acquisto o la costruzione di immobili situati fuori dell'abituale luogo di residenza o per la sola ristrutturazione di immobili già di proprietà.
5) Per i mutui in corso di pagamento al momento della domanda, l'anticipazione non sarà in alcun caso concessa per un importo superiore a quello necessario per l'estinzione del debito.
6) In linea generale, essendo possibile avvalersi dell'istituto dell'anticipazione per una sola volta durante l'intero rapporto di lavoro e dato l'esiguo numero di domande che annualmente possono essere soddisfatte, nelle graduatorie si terrà anche conto dell'importo richiesto rispetto alla quota maturata.
Art. 49 - Decesso del lavoratore
In applicazione dell'art. 2122 del Codice Civile, in caso di morte del lavoratore le indennità conseguenti al decesso saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità saranno attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
CAPITOLO X - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Presso ciascuna unità produttiva l'Azienda destinerà apposito spazio per l'affissione di comunicazioni e disposizioni di carattere sindacale.
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto comunicheranno all'Azienda i nominativi delle persone autorizzate alla firma di circolari o comunicati.
Copia delle comunicazioni da affiggere sarà inviata per conoscenza all'Azienda.
Art. 51 - Rappresentanze sindacali
Si fa rinvio alla regolamentazione allegata.
Art. 52 - Contributi sindacali
L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta scritta, fino ad eventuale revoca.
La richiesta scritta, sia per la delega che per la revoca, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data e la decorrenza,
- la generalità del lavoratore, la qualifica, la sede o zona di lavoro;
- l'indicazione in misura percentuale del contributo sindacale pari allo 0,70% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del livello di inquadramento, arrotondato per eccesso o per difetto alle 100 lire, per quattordici mensilità;
- l'Organizzazione Sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata.
La trattenuta delle quote sindacali verrà effettuata sulle competenze nette del lavoratore.
Qualora la retribuzione venga, per qualsiasi motivo, sospesa, non potrà essere effettuata alcuna trattenuta né potrà procedersi a recuperi successivi.
La delega o la revoca, quali espressioni individuali di libera volontà, devono essere singole e non cumulative e saranno fatte pervenire dall'interessato alle Organizzazioni Sindacali che, presone atto, provvederanno ad inoltrarle all'Azienda.
Ove la delega o la revoca pervengano all'Azienda oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta verrà operata o sospesa dal mese successivo, senza recuperi per il periodo precedente.
Qualora alla revoca si accompagni una nuova delega sottoscritta a favore di altra Organizzazione Sindacale, la data della prima deve essere anteriore o contemporanea a quella della seconda.
Le quote sindacali trattenute ai lavoratori saranno versate dall'Azienda alle Organizzazioni Sindacali interessate entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui la trattenuta è stata effettuata.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'Azienda.
A decorrere dall'1-1-95, alle Rappresentanze Sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto viene riconosciuto un monte ore annuo complessivo pari ad un'ora per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminato, da suddividere in parti uguali fra le medesime Rappresentanze Sindacali.
Il monte ore predetto è destinato all'espletamento del mandato dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali.
I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
Per la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 della Legge 20-5-1970, n.300, nonché di quelli destinati ai dirigenti sindacali confederali è stabilito un monte ore annuo pari a otto giorni per ogni organizzazione sindacale del presente contratto.
I permessi sindacali di cui al presente articolo saranno richiesti alle imprese per iscritto dalla Rappresentanza Sindacale e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di eccezionali e comprovati impedimenti per cui detto limite è ridotto a 24 ore utili.
Al fine di consentire la fruizione dei permessi sindacali di cui al presente articolo, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto comunicheranno per iscritto preventivamente alle imprese i nominativi e la carica rivestita dai dipendenti nominati dirigenti sindacali.
La costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) determina il trasferimento ai componenti della RSU medesima della titolarità dei permessi previsti dal presente articolo per i dirigenti delle R.S.A..
Art. 55 - Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'Azienda, non si risolve il rapporto di Lavoro e il personale conserva tutti i diritti nei confronti della nuova Azienda.
In caso di fallimento dell'Azienda, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'Azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto come per il caso di licenziamento.