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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: ACI - Soccorso Stradale

Soccorso Stradale - ACI (fino al 31.05.05)

CODICE CNEL: IC35

Il CCNL ACI - Soccorso Stradale è chiuso al 31/05/2005.

Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al C.C.N.L. "Autorimesse e Noleggio Automezzi" - Settore "Trasporti

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 04/11/1994

ACI - SOCCORSO STRADALE

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 04-11-1994

Dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate

Decorrenza 1-6-1994 - 31-5-1998 (parte normativa) - 1-6-1994 - 31-5-1996 (parte economica)

 

 

Verbale di stipula

 

 

Addì 4-11-94

tra

la Società ACI SERVIZIO SOCCORSO STRADALE S.p.A., assistita dall'AUSITRA,

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e CISAS FISAST, in applicazione dell'accordo interconfederale 20-12-93 e della normativa contrattuale relativa alla definizione del monte ore dei permessi retribuiti per attività sindacali, si è convenuto quanto segue:

 

1) La giurisdizione delle RSU corrisponde alle rispettive unità produttive denominate UFFICI REGIONALI o INTERREGIONALI, per le aree di competenza assegnata, ed agli UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE.

 

2) Il numero dei componenti delle RSU a livello nazionale, tenuto conto della peculiarità della organizzazione e della distribuzione del servizio aziendale su tutto il territorio nazionale, viene così determinato:

- fino a 200 dipendenti: rapporto 1/20 (max. 10)

- oltre 200 dipendenti: 10 + rapporto 1/30.

 

3) A decorrere dal 1-1-95 alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria verrà riconosciuto un monte ore annuo complessivo pari a 2.500 ore. Il monte ore predetto è destinato:

- allo svolgimento delle attività dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;

- a consentire la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 della Legge 300/70;

- all'esercizio della agibilità sindacale delle OO.SS. firmatarie, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 20-12-93.

 

All'atto della costituzione delle RSU, le OO.SS. firmatarie del presente contratto invieranno all'azienda una comunicazione congiuntamente sottoscritta nella quale indicheranno la ripartizione del monte di 2.500 ore con riferimento alle destinazioni individuate dal presente punto.

 

4) I Dirigenti Sindacali delle RSA hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

 

5) I permessi sindacali di cui al presente accordo saranno richiesti alla Direzione del Personale per iscritto dalle RSA e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo con un preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di eccezionali comprovati impedimenti per cui detto limite è ridotto a 24 ore utili.

 

6) Al fine di consentire la fruizione dei permessi sindacali del presente accordo, le OO.SS. firmatarie faranno pervenire preventivamente alla Direzione del Personale, per il tramite della propria Associazione Nazionale di categoria, i nominativi e le cariche rivestite dai dipendenti nominati dirigenti sindacali.

 

 

CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

 

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate.

Il presente contratto nazionale di lavoro - che costituisce la regolamentazione nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, sostituisce ed integralmente assorbe i contratti e gli accordi di carattere aziendale e provinciale, i quali debbono ritenersi decaduti a tutti gli effetti.

Pertanto nessun istituto e quindi nessuna norma, dichiarazione, raccomandazione, eccetera, di natura normativa ed economica, dei predetti contratti ed accordi potrà essere invocata dai lavoratori ai fini di mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, le quali debbono in ogni caso ritenersi assorbite dai miglioramenti economici e normativi che nel complesso sono stati concessi con la presente regolamentazione; come assorbiti debbono pure considerarsi gli acconti sui futuri miglioramenti concessi dalle imprese interessate a qualsiasi titolo.

 

Nota a verbale - Tra l'AUSITRA e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto si conviene sulla esigenza di qualificare l'attività del Soccorso e Assistenza al traffico anche attraverso progetti di formazione e di aggiornamento professionale che valorizzino il servizio all'utenza nelle diverse situazioni di traffico in autostrada e nelle aree urbane.

La prospettiva del servizio complementare al trasporto nel territorio dovrà trovare riscontro nella tutela e nella possibile crescita dell'occupazione, fornendo occasioni concrete alle aspettative del mercato del lavoro.

Le parti convengono altresì di approfondire, a partire dal maggio 1995, la tematica concernente la realizzazione di possibili forme di previdenza integrativa.

 

 

Art. 2 - Relazioni sindacali

 

Le parti riconoscono grande importanza, ai fini dello sviluppo del comparto, alla realizzazione di un equilibrato assetto delle relazioni industriali che veda:

a) da un lato un articolato sistema di informazione rivolto a realizzare la consultazione del Sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli aspetti occupazionali delle aziende;

b) dall'altro la accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere, i motivi di conflitto di lavoro sia in via preventiva che conciliativa.

Le relazioni tra le Aziende e le O.S.L. si articoleranno nel seguente modo:

 

1) A LIVELLO NAZIONALE

 

Le aziende per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria informeranno le O.S.L. con cadenza annuale su:

a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti di progetti precedenti;

b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;

c) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;

d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all'andamento delle assunzioni.

Nel corso dell'anno potrà essere effettuato per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria un ulteriore incontro nell'ambito del quale le aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.

Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo con conseguenti significativi riflessi sul piano occupazionale (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data preventiva informativa alle O.S.L..

Allorché venissero poste in essere dalle aziende procedure di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, le stesse aziende, per il tramite della Associazione nazionale di categoria, ne daranno preventiva informativa alle O.S.L..

 

2) A LIVELLO DI UNITÀPRODUTTIVA

 

A) Le aziende informeranno, in incontri annuali ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, a richiesta di una delle parti, con la partecipazione delle Segreterie territoriali, le Rappresentanze Sindacali delle OO.SS. stipulanti circa:

a) le linee di programmazione aziendale in ordine degli investimenti relativi all'unità produttiva;

b) i programmi relativi all'ammodernamento delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;

c) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale;

d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l'andamento delle assunzioni;

e) le necessità di lavoro straordinario fuori della norma, programmabili a lungo termine;

f) le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1 aventi carattere locale che possano avere significativi riflessi sul l'occupazione.

 

B) Tra Direzione Aziendale a livello territoriale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni stipulanti costituiscono oggetto di esame, per una loro possibile definizione:

a) l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di Legge nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro;

b) una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni continui avvicendati per particolari categorie di personale, in relazione a specifiche esigenze aziendali;

c) la distribuzione delle ferie, in relazione anche all'esigenza aziendale di chiusura degli uffici in determinati periodi dell'anno in base a quanto previsto all'art. 15;

d) l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;

e) le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari per la sicurezza dei lavoratori.

Previo accordo tra le parti al termine degli eventuali incontri in ordine alle materie di cui alla lettera B) potrà essere redatto apposito verbale.

Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere tassativamente trattate materie diverse da quelle espressamente previste dal punto 2) lettera B), del presente articolo ed in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori stipulanti.

Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni Nazionali per una verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.

 

 

Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie

 

Lo parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezzion fatta per quelle di cui all'art. 44 - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.

 

Livello aziendale

 

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.

Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.

La richiesta di esame della questione avviene per iscri