S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 03/10/2011
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Testo consolidato del CCNL 03/10/2011
per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere
Scadenza: 31/12/2012
Scadenza: 30/06/2016
CCNL 03/10/2011 come modificato da:
- Verbale integrativo 25/11/2011
- Accordo Apprendistato 18/12/2012
- Accordo Apprendistato 18/04/2013
- Accordo Apprendistato 28/10/2013
- Accordo Apprendistato 24/01/2014
- Accordo Apprendistato 28/04/2014
- Accordo Apprendistato 09/06/2014
- Accordo Apprendistato 30/07/2014
- Ipotesi di accordo 08/09/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
- Accordo di rinnovo 10/10/2022 (Decorrenza 10/10/2022)
- Accordo integrativo 14/10/2022
- Ipotesi di accordo 20/05/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo integrativo 23/05/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 3 ottobre 2011, in Roma
tra:
- la Confartigianato Acconciatori rappresentata dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale;
- la Confartigianato Estetica rappresentata dalla Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale;
assistite dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore dell'Area Relazioni Sindacali e dal Funzionario del Settore Contrattuale;
- la CNA Unione Benessere e Sanità rappresentata dal Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente Nazionale con delega per il settore estetica, dal Vice Presidente Nazionale con delega per il settore acconciatura e dal Responsabile Nazionale;
assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali e da un rappresentante ufficio Politiche Contrattuali;
- la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Casartigiani, rappresentata dal Presidente, con l'assistenza del Direttore Generale e dal Responsabile Nazionale di categoria;
- la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - C.L.A.A.I. rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente, la FEDER.N.A.S. (Federazione Nazionale Acconciatori per Signora) e la U.N.A.M.E.M. (Unione Nazionale Acconciatori Maschili e Misti) aderenti alla C.L.A.A.I., assistiti dal Segretario Generale;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del C.D. e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale e del responsabile dipartimento terziario e reti.
- L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi - UILTUCS - UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, dai Segretari Nazionali e dai membri del Direttivo Nazionale
è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
Verbale integrativo 25/11/2011
Verbale di stipula
Il 25 novembre 2011, in Roma
CNA - Unione benessere e sanità
la Confartigianato Benessere - Acconciatori
la Confartigianato Benessere - Estetica
la CLAAI - Federnas-Unamem
la Casartigiani
e
la FILCAMS - CGIL
la UILTUCS - UIL
hanno sottoscritto il presente verbale integrativo all'accordo di rinnovo sottoscritto il 3 ottobre 2011 del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
Le Parti concordano che tutti gli istituti contrattuali modificati dall'intesa del 3 ottobre u.s., esclusi i soli incrementi retributivi tabellari, decorreranno a partire dal 1º dicembre 2011.
Inoltre, la prima tranche di una tantum sarà erogata con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011.
Ipotesi di accordo 08/09/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
L'8 settembre 2014, in Roma
tra
le organizzazioni datoriali:
- Confartigianato Benessere - Acconciatori;
- Confartigianato Benessere - Estetica;
- CNA - Unione benessere e sanità;
- Casartigiani;
- CLAAI - Federnas-Unamem;
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
- FILCAMS-CGIL;
- FISASCAT-CISL;
- UILTUCS - UIL.
Si è convenuto sulla seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 ottobre 2011 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
Accordo di rinnovo 10/10/2022 (Decorrenza 10/10/2022)
Verbale di stipula
Roma, 10 ottobre 2022
Tra le associazioni datoriali
CNA - Unione benessere e sanità
Confartigianato Benessere-acconciatori
Confartigianato Benessere-estetica
CASARTIGIANI
CLAAI FEDERNAS UNANEM
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 8 settembre 2014 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Servizi alle Persone ed alle Imprese.
Premessa
Le parti in qualità di organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente CCNL in tutte le sedi Istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di correnza per tutte le imprese del Settore.
Accordo integrativo 14/10/2022
Verbale di stipula
Roma, 14 ottobre 2022
Tra le associazioni datoriali
CNA - Unione Benessere e Sanità
Confartigianato Benessere-acconciatori
Confartigianato Benessere-estetica
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022.
Ipotesi di accordo 20/05/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Roma, 20 maggio 2024
Tra le associazioni datoriali
CNA - Unione benessere e sanità
Confartigianato Benessere-acconciatori
Confartigianato Benessere-estetica
CASARTIGIANI
CLAAI
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
In applicazione dell'Accordo Interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Servizi alle Persone ed alle Imprese.
Accordo integrativo 23/05/2024
Roma, 23 maggio 2024
Tra le associazioni datoriali
CNA - Unione benessere e sanità Confartigianato Benessere-acconciatori
Confartigianato Benessere-estetica
CASARTIGIANI
CLAAI
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
Si è convenuto sui seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 20 maggio 2024.
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di:
- acconciatura;
- estetica;
- tricologia non curativa;
- tatuaggio;
- "piercing";
- centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera;
- toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.
Dichiarazione delle parti
Le parti, nel rispetto della titolarità delle rappresentanze categoriali, costituiranno entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL un Osservatorio finalizzato alla verifica di possibili modalità di realizzazione di un eventuale ampliamento della sfera di applicazione del presente CCNL ad imprese artigiane esercenti attività ad oggi non comprese nella sfera di applicazione.
Al fine di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei cc.cc.nn.l., una volta sottoscritto il presente accordo di rinnovo e l'accordo di rinnovo del CCNL servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, si provvederà a verificare la possibilità di elaborare una proposta di accorpamento nella macro-area contrattuale denominata "Area servizi" dei previgenti cc.cc.nn.l. acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, "piercing", centri benessere e del CCNL servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione.
Fermo restando il principio dell'invarianza dei costi il CCNL area servizi dovrà essere strutturato in una "Parte comune" divisa in due sezioni "Relazioni sindacali e bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro" e in una "Parte speciale" nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.
Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente CCNL scadrà il 31 dicembre 2012.
Il CCNL ha durata triennale.
Di norma la contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 08/09/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 1 - Durata e scadenza
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2013 e avrà validità fino al 30 giugno 2016.
La contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Accordo di rinnovo 10/10/2022 (Decorrenza 10/10/2022)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL scade il 31 dicembre 2022.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Nota a Verbale
Le parti si danno atto che la presentazione della piattaforma avverrà entro il 31-12-2022.
Ipotesi di accordo 20/05/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggi e "piercing", centri benessere e il relativo personale dipendente.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende ricomprese nella "Sfera di applicazione".
L'applicazione integrale del presente contratto costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi speciali dei settori dell'acconciatura e dell'estetica, tricologia non curativa, tatuaggi e "piercing", centri benessere.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Sezione "Relazioni sindacali e bilateralità"
Art. 3 - Sistema di informazione
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori, le parti, avuto riguardo all'attuale situazione dei comparti, concordano di attivare ad ogni livello, nel rispetto della reciproca autonomia, un sistema di relazioni sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono il settore finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese, il consolidamento delle loro strutture e della loro autonomia.
La funzione dei settori dell'acconciatura e dell'estetica anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle imprese.
Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di settore concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento professionale di sviluppo del settore.
Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le Organizzazioni datoriali nazionali di categoria forniranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese, in relazione alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i processi di sviluppo delle aziende e la ricerca nei settori all'interno di un progetto complessivo.
Livello decentrato
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo di servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le attività di acconciatura ed estetica;
- possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate alla presenza nelle aree urbane e nei centri storici, in rapporto con le Amministrazioni comunali;
- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali.
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane dell'area della comunicazione.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli Osservatori saranno:
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di inserimento, occupazione femminile, lavoro a domicilio, ecc.;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche all'uopo destinate;
- ambiente;
- struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
- andamento della redditività delle imprese;
- pari opportunità;
- verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da esponenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL ed avrà sede in Roma, presso EBNA.
L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale.
Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
A livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli Osservatori regionali.
Le parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato (EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto Osservatorio.
Accordo di rinnovo 10/10/2022 (Decorrenza 10/10/2022)
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Omissis
Le parti convengono di avviare i lavori dell'Osservatorio Nazionale di Settore a far data dal 1º dicembre 2022, al fine di procedere ad una immediata disamina dei problemi inerenti ai fenomeni quali l'illegalità e lo svolgimento abusivo della professione. Convengono inoltre di individuare politiche congiunte di sviluppo del Settore.
Art. 5 - Accordo interconfederale
Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali e dalla specifica normativa del CCNL
Pertanto, le parti convengono sull'integrale recepimento dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 (Allegato 1).
Art. 5 bis - Sistema contrattuale di categoria
Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.
In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità.
Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.
I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Art. 6 - Contrattazione collettiva regionale
Nel quadro del rinnovato sistema di relazioni sindacali nel comparto, le parti attribuiscono fondamentale importanza alla contrattazione collettiva regionale e auspicano che venga avviata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, anche attraverso un apposito monitoraggio che verrà realizzato dall'Ente bilaterale nazionale di norma a metà della vigenza del CCNL, le parti si incontreranno, su richiesta di una delle parti stesse, per un esame della situazione e all'occorrenza indicare proposte congrue finalizzate alla diffusione della contrattazione regionale.
Art. 6 bis - Fondi di categoria
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono esaminare la possibilità di istituzione di appositi fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli stessi, per la realizzazione delle esigenze e degli obiettivi dei lavoratori e delle imprese del settore della acconciatura, estetica e tricologia non curativa, tatuaggio e "piercing", centri benessere.
Art. 7 - Formazione professionale
Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla programmazione regionale derivante dalla Legge-quadro sulla istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.
Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie, devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale.
I predetti corsi formativi, nell'ambito della citata programmazione regionale, dovranno essere concordati con le Organizzazioni sindacali interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti, nonché la formazione dei giovani apprendisti.
Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni diretti della categoria, anche con il coinvolgimento delle accademie artistiche per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento professionale e alla formazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra devono però intendersi aggiuntive rispetto a quanto per Legge è demandato alle regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.
Al fine di un'applicazione coerente delle leggi n. 845/1978 e n. 196/1997 e successive modificazioni con le peculiarità settoriali, le parti convengono di attivare entro un confronto a livello nazionale, teso ad attuare iniziative congiunte in materia di formazione professionale per creare corrispondenza fra attestati o diplomi di qualifica per lo sviluppo di una occupazione giovanile sulla base di livelli di professionalità reali.
Le parti, a livello regionale, si impegnano altresì a predisporre proposte ed iniziative nei confronti dell'Ente regione per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di percorsi formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la qualificazione professionale.
Art. 8 - Tutela dei dirigenti sindacali
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro ed alle competenti Associazioni artigiane di categoria, entro 15 giorni dall'avvenuta nomina, a cura dell'Organizzazione sindacale del lavoratore interessato.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta del Sindacato cui gli stessi appartengono. Tali permessi saranno retribuiti nella misura di due ore per ogni dipendente dell'azienda di cui il dirigente sindacale fa parte con un minimo garantito di 8 ore annue.
La somma suddetta, relativa alla concessione di permessi sindacali, non trova applicazione nelle aziende che occupino un solo dipendente qualificato.
Il licenziamento o il trasferimento del dirigente sindacale deve essere giustificato e non può comunque avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Eventuale ricorso al provvedimento di licenziamento o trasferimento del dirigente sindacale sarà presentato entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dall'interessato, tramite la propria Organizzazione sindacale alla Commissione paritetica di cui all'art. 66 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora trattasi di un dirigente sindacale che ricopra soltanto cariche nazionali, competenti alla procedura conciliativa di cui sopra sono le stesse Commissioni paritetiche territoriali di cui al comma precedente, con facoltà per le stesse di richiedere l'intervento delle rispettive Associazioni nazionali sindacali.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in quanto applicabile, alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 , sullo Statuto dei diritti dei lavoratori.
Art. 9 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall'atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 le parti stabiliscono che:
1) la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di "welfare" contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2) le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3) l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4) a decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità annue. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera EBNA del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5) a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) rappresentanza sindacale: 0,10%-12,5 €;
b) rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15%-18,75 €;
c) Ente bilaterale nazionale: 0,01%-1,25 €;
d) rappresentanza imprese: 0,25%-31,25 €;
e) Fondo sostegno al reddito: 0,49%-61,25 €;
(questo importo è comprensivo dei 29 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo:
- a partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%;
- con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 € di cui al punto 5, lett. e);
- in caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'EBNA della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto;
- le risorse relative al punto 5, lett. a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte;
- la delibera approvata dal Comitato esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
Norma transitoria
Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1º luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31 dicembre 2010.
Accordo di rinnovo 10/10/2022 (Decorrenza 10/10/2022)
Art._ - Diritto alle prestazioni della bilateralità
L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito