S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 29/03/2021
ACCONCIATURA ED ESTETICA (Fiadel / Aicast)
Contratto collettivo nazionale di lavoro 29/03/2021
Per i dipendenti aziende artigiane quali Parrucchieri, Barbieri ed Estetisti
Decorrenza: 01/04/2021
Scadenza normativa: 30/03/2025
Scadenza economica: 30/03/2023
L'anno 2021 il giorno 29 del mese di marzo in Napoli tra
la A.I.C.A.S.T. con sede in Napoli in Galleria Angiporto
la ASSIMPRESE ITALIA con sede in Napoli in Piazza Matilde Serao 19
la ATECA (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani) con sede in Roma in Viale Europa 55
la ANEAS (Associazione Nazionale Esperti e Addetti alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) con sede in Roma Viale Europa 55
la ASSO.PRO (Associazione dei Professionisti e Imprenditori)
e
La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma in Via Goito n. 11
è stato stipulato, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro composto da una Premessa, Parte Generale di XXXV Titoli, 190 Articoli, 1 Allegato e Indice.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale, pur con diverse vigenze e modalità di disdetta o rinnovo.
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriaje, i livelli di retribuzione finali, conferendo all'Ente Bilaterale pariteticamente costituito l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente CCNL di mettere le aziende artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetisti nelle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedenti e accordi speciali dei settori dell'acconciatura e dell'estetica.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni di miglior favore.
Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al C.N.E.L. il presente CCNL.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
TITOLO I - Validità e sfera di Applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetisti ed il relativo personale dipendente.
Altresì il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della Legge 30/03.
Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, regola i rapporti di lavoro tra tutte le aziende artigiane aderenti operanti nel campo dell'acconciatura maschile e femminile e dell'estetica ed i loro dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.
Le Parti richiamando la normativa vigente, articolo 4 della Legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL:
- 2 fino a 14 unità compresi gli apprendisti pari agli operai
- 18 unità, compresi gli apprendisti in numero pari a 9;
- 22 unità compresi gli apprendisti in numero pari a 11.
Art. 4 - Modalità di assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
L'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo.
L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- Data di assunzione;
- Durata del periodo di prova;
- Qualifica di inquadramento;
- Trattamento economico;
- Indicazione dell'O. S. che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 5 - Documenti per l'assunzione
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
Numero di Codice fiscale;
Certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;
dichiarazione di disponibilità al lavoro;
Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
Libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
Documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; Accettazione della lettera di assunzione;
Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo;
Altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge; Permesso di soggiorno.
NOTA A VERBALE
Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di Legge o di denominazione della documentazione di cui agli articoli 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l'assunzione. Le documentazioni richieste possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neoassunto autocertifichi.
Art. 6 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari
Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che sono alla base dell'attuale attività degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli operatori dello spazio europeo della ricerca nonché l'arrivo nei paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta professionalità extracomunitari.
TITOLO III - Lavoro Part -Time
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
la data di assunzione;
la durata del periodo di prova;
la qualifica e livello di inquadramento;
il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalità all'entità delle prestazioni; la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time è fissato in 20 ore settimanali. L'orario minimo giornaliero è fissato in 4 ore in cinque giorni.
I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.
L'apprendistato è un contratto a "causa mista" in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l'obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati assunti.
Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la loro qualificazione professionale.
Condizione necessaria è l'effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti: a tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livelli di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento %.
Art. 12 - Classificazione dell'apprendista
La norma che disciplina il nuovo apprendistato a livello nazionale è il Decreto Legislativo n. 276/2003 che nel titolo VI, capo I, articoli da 47 a 53, effettua la seguente classificazione delle tipologie di apprendistato:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
apprendistato professionalizzante;
apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il presente CCNL ha recepito tutte le norme contenute di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003 è attua in toto la disciplina di attuazione del nuovo apprendistato.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore: da 15 a 25 anni con durata non superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Apprendistato professionalizzante: da 18 a 29 anni non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.
Apprendistato per percorsi di alta formazione: da 18 a 29 anni, la durata è stabilita dal protocollo sottoscritto tra il datore di lavoro con istituzione formativa a qui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca ai sensi dell'art. 46 comma 1 decreto legislativo 81/15.
Il Contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi, fatto salvo che per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola lavoro in relazione alle attività stagionali e in caso di datori di lavoro che svolgano la propria attività in cicli stagionali con intervento regolatorio della contrattazione collettiva.
Il percorso formative dell'apprendista, che ha durata per tutto il rapporto dell'apprendistato stesso, può essere svolto tramite:
formazione Esterna: presso gli Operatori istituzionalmente preposti in materia di apprendistato.
Formazione Interna: presso l'azienda.
Consiste nella "crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale" (articolo 2 lett. G Legge 28/03/03 n. 53).
Il percorso formative dell'apprendista, che ha durata per tutto il rapporto dell'apprendistato stesso, può essere svolto tramite:
formazione Esterna: presso gli Operatori istituzionalmente preposti in materia di apprendistato.
Formazione Interna: presso l'azienda.
Capacità Formativa dell'azienda.
Per "Capacità Formativa" dell'azienda si intende la capacità della stessa di erogare formazione interna, desumibile dalla presenza di risorse umane e materiali idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò resulta fondamentale la presenza di un tutor, interno od esterno, che sia costantemente riferimento per l'apprensista, con formazione, esperienze e conoscenze adeguate. Queste ultime, in mancanza di un'idonea conoscenza di base possono essere acquisite anche nell'ambito di un percors formative promosso dall'ente bilateral direttamento o tramite gli Enti di formazione accreditati presso la Regione di riferimento e convenzionati con l'enti bilateral stesso. Il tutor assucura il necessario collegamento tra l'apprendimento e la formazione dell'apprendista, nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese di tipo artigianale la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'iinpresa, da un socio o da un familiar coadiuvante.
Piano formativo individuale - formazione interna
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il Piano Formativo Individuale che ne costituisce parte integrante ed ha la funzione di descrivere il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto
Formazione esclusivamente aziendale
Con l'introduzione della formazione interna prevista dall'art. 23, comma 2 D.L. n. 112/2008 (comma5 ter dell'art. 49 del D.Lgs n. 276/2003) viene stabilito che nel caso di formazione interamente aziendale, la regolamentazione dei profile formative dell'apprendistatato professionalizzante (trasmissione di conoscenze e competenze tecniche, legate alla qualifica professionale, che mettono in grado l'apprendista di acquisire le base tecniche e scientifiche della professionalità), anziché essere affidata alle Regioni e alla Provincie Autonome, è rimessa esclusivamente ai CCNL stipulate a livello nazionale, territorial o aziendale ovvero agli Enti Bilaterali.
La formazione esclusivamente aziendale viene di fatto assolta interamente dall'azienda la quale può effettuare l'iter formativo all'interno e/o all'esterno della stessa ai sensi della normative vigente. L'azienda dovrà elaborare in percorso formativo dell'aprendista da depositare presso l'Ente bilaterale di riferimento al quale si richiede il parere di conformità (D.Lds 276/2003) che viene emesso dallo stesso in forma scritta entro e non oltre 20 gg dalla richiesta.
Modalità di erogazione della formazione
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: 240 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto;
2) apprendistato professionalizzante: 120 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per chi è in possesso di titolo di studio debole;
3) apprendistato professionalizzante: 80 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea.
Modalità di riconoscimento della qualifica professionale
Al termine del rapport di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro attesta l'avvenuta formazione e comunica all'interessato e all'ente bilateral l'acquisizione della qualifica professionale ai fini contrattuali secondo la normativa vigente.
Libretto formativo
La formazione erogata verrà registrata sul Libretto formativo del cittadino in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28/02/00 disciplina la figura del tutor aziendale che riveste un ruolo fondamentale nell'affiancamento e nel supporto dell'apprendista per tutta la durata del contratto.
Il tutor deve essere designato dall'impresa al momento dell'assunzione e comunque non oltre 30 giorni deve essere inviata comunicazione contenente i dati al Centro Impiego di riferimento.
Tutti i soggetti che rientrano nelle fasce di età previste dalla normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato che nella sua forma mista prevede l'alternanza fra momento lavorativo seguito da tutor o da personale specializzato in affiancamelo sul lavoro e il momento formativo, rappresentando uno strumento di crescita professionale, di arricchimento culturale, un mezzo per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.
DICHIARAZIONE VERBALE
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province e Comuni anche a livello territoriale per le parti che la Legge ad essi demanda, con interventi personalizzati e fare promuovere bandi regionali o provinciali che fanno accedere ai voucher consistente proprio nel fatto che viene riconosciuto all'apprendista il diritto soggettivo alla formazione esclusivamente in base alle proprie necessità e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla Legge n. 196/97 e successive modifiche.
Art. 15 - Proporzione numerica
Considerato che la Legge