S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 04/08/2010 si rinvia al CCNL " Istruzione e Ricerca"- Settore " Enti pubblici.
CCNL del 04/08/2010
ACCADEMIE E CONSERVATORI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 04/08/2010
personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza normativa: 31/12/2009
Scadenza economica: 31/12/2007
Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 15.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Commissario Straordinario
e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
FLC/CGIL firmato
CISL UNIVERSITÀ firmato
UIL AFAM firmato
SNALS/CONFSAL firmato
UNIONE ARTISTI UNAMS firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato comunque appartenente al comparto di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nelle seguenti aree professionali:
a) area della docenza;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
Per quanto disposto dalla Legge n. 124/1999, il presente contratto ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l'indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza stessa. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Art. 2 - Contrattazione collettiva integrativa
1. L'art. 4 del CCNL 16 febbraio 2005 è così sostituito:
"1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per: